AVVISO alla CLIENTELA “L’ art. 49 del D.Lgs. 231/07 (modificato con la legge 214/2011) vieta il trasferimento di contanti o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi quando il valore trasferito complessivo sia maggiore-uguale a 1.000 euro. - Gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Il trasferimento può essere eseguito per il tramite di intermediari abilitati (Banche, Imel e Poste Italiane). I prelievi e versamenti sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente una violazione dell’art. 49 sopra detto. - Gli assegni emessi all’ordine del traente (“m.m.”) possono essere girati per l’incasso solo dal medesimo traente/beneficiario. Il limite di 1.000 euro costituisce soglia per infrazione, sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012. In presenza del nuovo quadro normativo delineato, si richiama l’attenzione su talune disposizioni da ritenersi valide e applicabili: - Il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento. - Gli assegni circolari , vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari , vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. - Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. La riconduzione sotto il limite predetto o l’estinzione deve avvenire entro il 31 marzo 2012. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica entro 30 giorni alla Banca o a Poste Italiane i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento”.