AVVISO alla CLIENTELA
“L’ art. 49 del D.Lgs. 231/07 (modificato con la legge 214/2011)
vieta il trasferimento di contanti o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi quando il valore
trasferito complessivo sia maggiore-uguale a 1.000 euro.
- Gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1.000
euro, devono contenere la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
Il trasferimento può essere eseguito per il tramite di intermediari abilitati (Banche, Imel e Poste Italiane). I prelievi e versamenti sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale
nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente una violazione dell’art. 49 sopra detto.
- Gli assegni emessi all’ordine del traente (“m.m.”) possono essere
girati per l’incasso solo dal medesimo traente/beneficiario.
Il limite di 1.000 euro costituisce soglia per infrazione, sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012.
In presenza del nuovo quadro normativo delineato, si richiama
l’attenzione su talune disposizioni da ritenersi valide e applicabili:
- Il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario
e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima
transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo
totale del trasferimento.
- Gli assegni circolari , vaglia postali e cambiari sono emessi con
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e
con la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari , vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro
può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilità.
- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non
può essere pari o superiore a 1.000 euro. La riconduzione sotto
il limite predetto o l’estinzione deve avvenire entro il 31 marzo 2012. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari
o postali al portatore, il cedente comunica entro 30 giorni alla
Banca o a Poste Italiane i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento”.
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AVVISO alla CLIENTELA - Banca Popolare del Lazio