STUDIO BARB ATO
Consulenza contabile e fiscale
RAG.SALVATOR E
BAR BATO
Mercogliano, lì 02 dicembre 2011
Ai signori Clienti
Loro indirizzi
Oggetto: Nuovi Limiti alla circolazione del contante
Con la presente Vi segnaliamo che l’art. 12 del D.L. 6.12.2011 n.201 (Decreto “Monti”)
(pubblicato nella G.U. n.284 in pari data) ha modificato le disposizioni sull’uso del contante
(contenute nel D.Lgs. 231/2007) con effetto immediato dal 6.12.2011 (data di pubblicazione in
G.U.)
A decorrere dal 6.12.2011, è stato ridotto ad € 999,99 il limite per :

Utilizzo di denaro contante tra soggetti diversi dagli intermediari abilitati;

Emissione di assegni bancari o postali/circolari trasferibili e dei vaglia postali o
cambiari;

Giacenza nei libretti di deposito bancari o postali al portatore (per quelli già esistenti
alla data del 6.12.2011 occorre estinguerli od adeguarli a tale limite entro il
31/12/2011 senza il pagamento di sanzioni).
L’utilizzo del contante
A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile
effettuare pagamenti in contante di importo pari o superiore a € 1.000. Il trasferimento è vietato
anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste,
ecc.).
Il divieto, che è stato introdotto per la tracciabilità delle operazioni, esiste indipendentemente
dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce.
Rimane possibile prelevare e/o versare nei conti bancari o postali importi pari o superiori a tale
limite (in quanto il soggetto controparte è intermediario abilitato), ma l’operazione potrebbe
essere oggetto di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia
delle Entrate da parte dell’intermediario abilitato “qualora concreti elementi inducano a
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Vis Na zi onal e, 1 94 – 8301 3 M er coglia no – AV
Tel. 0825/601028 – Fax 0825/681428 – e-mail [email protected]
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ritenere violata la disposizione normativa” (di divieto di circolazione di contanti pari o
superiori ad €1.000 tra soggetti diversi).
A carico degli intermediari abilitati rimane inoltre l’obbligo della segnalazione all’Unità
Informativa finanziaria (UIF) delle operazioni sospette quando ci siano profili di sospetto di
riciclaggio.
L’utilizzo degli assegni
L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste debbano rilasciare i moduli di
assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni
circolari e vaglia postali o cambiari.
I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto:

a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla
banca ovvero alle Poste;

pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto
in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario
rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è
necessario pagare € 15).
Con l’introduzione dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati
esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.
I libretti di deposito al portatore
In caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore:

il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000.
Per i libretti di deposito esistenti al 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a € 1.000,
il portatore, entro il 31.12.2011 dovrà:
 estinguere il libretto;
ovvero
 ridurre il relativo saldo a una somma inferiore al predetto limite;

in caso di trasferimento dei libretti , il cedente è tenuto a comunicare i dati
identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste
entro 30 giorni.
Sanzioni
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Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria:
o
dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di euro 3.000 per somme
comprese tra € 1.000 ed € 50.000;
o
dal 5% al 40% con un minimo di 15.000 nel caso di violazioni per importi superiori ad
euro 50.000;
o
in caso di libretti al portatore la sanzione va dal 10% al 20% del saldo qualora siano
pari o superino il tetto di € 1.000.
Restiamo a Vostra disposizione e porgiamo i migliori saluti.
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