B A L I N & A SSOCIATI
Padova 16 dicembre 2011
Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Ai Clienti dello Studio
Francesca Gardellin
LORO SEDI
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista
Raffaella Martellani
Dottore Commercialista
Circolare n. 22/2011
Dott. Dario Fabris
Dottore Commercialista
Dott. Alberto Gori
“Le novità fiscali del decreto “Salva Italia”
Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Lante
Dottore Commercialista
Dott.ssa Alessia Bettin
Dott.ssa Giulia Mozzato
Of counsel
Legali
Prof.Avv. Matteo De Poli
Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. “Salva Italia” o “Manovra Monti”, è stato
pubblicato sulla G.U. 284 del 6 dicembre 2011. Ricordiamo che il decreto legge
entra in vigore il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Deve però
essere convertito in Legge entro i 60 giorni successivi.
FORO DI VENEZIA
Avv. Gian Alberto Tuzzato
FORO DI PADOVA
Avv. Barbara Mamprin
FORO DI PADOVA
Avv. Alberto Radin
FORO DI PADOVA
Avv. Majla Genero
In questi giorni è acceso un vivace dibattito che lascia presagire modifiche al testo
base. Per non generare ulteriore confusione, preferiamo quindi attendere la
versione definitiva prima di inviare una sintesi delle principali novità FISCALI
FORO DI PADOVA
Avv. Evelyne Povoleri
FORO DI PADOVA
Avv. Riccardo Maragno
FORO DI PADOVA
Avv. Barbara Zogno
della Manovra Monti.
Con questa breve circolare ricordiamo tuttavia, tra le novità già in vigore dal 6
fORO DI PADOVA
dicembre 2011, quella relativa alla riduzione del limite di utilizzo del denaro
Dott. Marco Antonello
Dott. Silvio Carlo Cadel
contante.
Consulenti del lavoro
Rag. Gianni Carraro
Rag. Andrea Miotto
Risk manager
Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi
La riduzione del limite per l’uso del contante e la
comunicazione delle violazioni all’Agenzia delle Entrate
Il Decreto c.d. “Salva Italia” ha ulteriormente aumentato la tracciabilità
delle movimentazioni finanziarie riducendo, a decorrere dal 6.12.2011, da €
2.500 a € 1.000 la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni
bancari/postali “trasferibili”, nonché dei libretti al portatore. Contestualmente
il Legislatore ha introdotto l’obbligo di comunicare le violazioni riscontrate da
Associazione Professionale
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parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche all’Agenzia delle
Entrate. Durante l’iter di conversione in legge sono stati approvati alcuni
emendamenti, di seguito evidenziati.
L’utilizzo del denaro contante
A decorrere quindi dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1, DL n. 201/2011, c.d. “Salva
Italia”, ha ridotto a € 1.000 il limite per l’utilizzo:
• del denaro contante;
• degli assegni bancari o postali / circolari e dei vaglia postali o cambiari;
• dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, non è
quindi più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica
soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati
(banche, Poste, ecc.).
La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si
applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori
al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo
stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale
– tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di
porre particolare attenzione, possono essere individuate nelle seguenti fattispecie:
• pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura - IVA
compresa);
• finanziamenti soci-società;
• distribuzione utili ai soci.
Va evidenziato che, al fine di incentivare la tracciabilità delle movimentazioni
finanziarie, l’art. 2, comma 36-vicies ter, D.Lgs. n. 138/2011, c.d. “Manovra di
Ferragosto” ha previsto la riduzione al 50% delle sanzioni di cui agli artt. 1, 5 e
6, D.Lgs. n. 472/97 a favore delle imprese / lavoratori autonomi che per tutte le
operazioni attive e passive utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento
diversi dal contante.
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Versamenti / prelevamenti bancari oltre soglia
Si rammenta che, come ribadito dal MEF nella Circolare 4.11.2011, “le
operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente
non concretizzano automaticamente una violazione”.
Di conseguenza una banca che riscontra un prelevamento o versamento in
contanti pari o superiore a € 1.000 non deve inviare la comunicazione al MEF.
La citata comunicazione “è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a
ritenere violata la disposizione normativa”.
Come disposto dall’art. 41, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 231/2007,
rappresenta un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione
dell’operazione all’UIF: “il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in
contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in
particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di
importo pari o superiore a 15.000 euro”.
La disposizione in esame non impone pertanto un’automatica segnalazione
all’UIF da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che
dovranno valutare le operazioni poste in essere dal cliente “caso per caso”,
ancorché inferiori al nuovo limite, considerando anche la condotta tenuta dallo
stesso.
L’utilizzo degli assegni
Come previsto dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste devono
rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale
va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.
I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono
rilasciati soltanto:
• a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla
banca ovvero alle Poste;
• pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o
cambiario rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni
è necessario pagare € 15).
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Ricordiamo inoltre che con l’introduzione del nuovo limite detti assegni e vaglia
trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a €
1.000 ed è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario:
• sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a €
1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);
• sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere
dall’importo).
Relativamente agli assegni “a me medesimo” è stato precisato che detti assegni
indipendentemente dall’importo, non possono circolare e che “l’unico utilizzo
possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario”.
Assegni emessi prima del 06.12.2012 e incassati successivamente
Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, gli assegni emessi ante
6.12.2011, per importi pari o superiori al nuovo limite, e presentati in banca
successivamente a tale data vanno considerati regolari.
Regime sanzionatorio
Come disposto dall’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 in caso di emissione:
• di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni
circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome / ragione sociale
del beneficiario e / o senza clausola di non trasferibilità;
• di assegni all’ordine del traente non girati direttamente per l’incasso a una
banca/Poste;
è applicabile la sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non
inferiore a € 3.000.
Per importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il
40% dell’importo trasferito, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari
a € 3.000.
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L’utilizzo dei libretti di deposito al portatore
Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore il saldo non può essere
pari o superiore a € 1.000.
Per i libretti di deposito esistenti alla data del 6.12.2011 con un saldo pari o
superiore a € 1.000, il portatore, entro il 31.12.2011 dovrà:
− estinguere il libretto;
ovvero
− ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite.
Ricordiamo inoltre che nell’iter di conversione in legge è stato approvato uno
specifico emendamento che posticipa il predetto termine al 31.3.2012.
La riduzione del limite dell’ammontare dei libretti al portatore si riflette sui
depositi cauzionali delle locazioni immobiliari i quali dovranno essere “adeguati”
alle nuove disposizioni.
Regime sanzionatorio
Come disposto dall’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007, ai libretti di deposito al portatore
con saldo pari o superiore a € 1.000 è applicabile la sanzione dal 20% al 40% del
saldo e comunque non inferiore a € 3.000.
Per i libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o
superiore a € 1.000 per i quali entro il 31.3.2012 non si provvede alla riduzione
del saldo ovvero all’estinzione si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo,
con un minimo di € 3.000. Nell’iter di conversione in legge è stato approvato uno
specifico emendamento, in base al quale per le violazioni relative ai libretti al
portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione è pari al saldo del libretto
stesso.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo Cordiali Saluti.
Balin & Associati
Margherita Cabianca
Dario Fabris
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