B A L I N & A SSOCIATI Padova 16 dicembre 2011 Umberto Balin Dottore Commercialista Margherita Cabianca Dottore Commercialista Ai Clienti dello Studio Francesca Gardellin LORO SEDI Dottore Commercialista Viviana Pigal Dottore Commercialista Raffaella Martellani Dottore Commercialista Circolare n. 22/2011 Dott. Dario Fabris Dottore Commercialista Dott. Alberto Gori “Le novità fiscali del decreto “Salva Italia” Dottore Commercialista Dott. Vittorio Lante Dottore Commercialista Dott.ssa Alessia Bettin Dott.ssa Giulia Mozzato Of counsel Legali Prof.Avv. Matteo De Poli Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. “Salva Italia” o “Manovra Monti”, è stato pubblicato sulla G.U. 284 del 6 dicembre 2011. Ricordiamo che il decreto legge entra in vigore il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Deve però essere convertito in Legge entro i 60 giorni successivi. FORO DI VENEZIA Avv. Gian Alberto Tuzzato FORO DI PADOVA Avv. Barbara Mamprin FORO DI PADOVA Avv. Alberto Radin FORO DI PADOVA Avv. Majla Genero In questi giorni è acceso un vivace dibattito che lascia presagire modifiche al testo base. Per non generare ulteriore confusione, preferiamo quindi attendere la versione definitiva prima di inviare una sintesi delle principali novità FISCALI FORO DI PADOVA Avv. Evelyne Povoleri FORO DI PADOVA Avv. Riccardo Maragno FORO DI PADOVA Avv. Barbara Zogno della Manovra Monti. Con questa breve circolare ricordiamo tuttavia, tra le novità già in vigore dal 6 fORO DI PADOVA dicembre 2011, quella relativa alla riduzione del limite di utilizzo del denaro Dott. Marco Antonello Dott. Silvio Carlo Cadel contante. Consulenti del lavoro Rag. Gianni Carraro Rag. Andrea Miotto Risk manager Dott. Francesco Filippi Andrea Filippi La riduzione del limite per l’uso del contante e la comunicazione delle violazioni all’Agenzia delle Entrate Il Decreto c.d. “Salva Italia” ha ulteriormente aumentato la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie riducendo, a decorrere dal 6.12.2011, da € 2.500 a € 1.000 la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali “trasferibili”, nonché dei libretti al portatore. Contestualmente il Legislatore ha introdotto l’obbligo di comunicare le violazioni riscontrate da Associazione Professionale P.zza A. De Gasperi 45/A 35131 Padova Telefono +39 049 664488 Telefax +39 049 650690 Via Dante 14 20121 Milano C.F./P.IVA 03876650288 e-mail [email protected] [email protected] www.balineassociati.it parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche all’Agenzia delle Entrate. Durante l’iter di conversione in legge sono stati approvati alcuni emendamenti, di seguito evidenziati. L’utilizzo del denaro contante A decorrere quindi dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1, DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, ha ridotto a € 1.000 il limite per l’utilizzo: • del denaro contante; • degli assegni bancari o postali / circolari e dei vaglia postali o cambiari; • dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, non è quindi più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di porre particolare attenzione, possono essere individuate nelle seguenti fattispecie: • pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura - IVA compresa); • finanziamenti soci-società; • distribuzione utili ai soci. Va evidenziato che, al fine di incentivare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, l’art. 2, comma 36-vicies ter, D.Lgs. n. 138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto” ha previsto la riduzione al 50% delle sanzioni di cui agli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 472/97 a favore delle imprese / lavoratori autonomi che per tutte le operazioni attive e passive utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante. 2/5 Versamenti / prelevamenti bancari oltre soglia Si rammenta che, come ribadito dal MEF nella Circolare 4.11.2011, “le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione”. Di conseguenza una banca che riscontra un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a € 1.000 non deve inviare la comunicazione al MEF. La citata comunicazione “è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa”. Come disposto dall’art. 41, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 231/2007, rappresenta un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell’operazione all’UIF: “il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”. La disposizione in esame non impone pertanto un’automatica segnalazione all’UIF da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che dovranno valutare le operazioni poste in essere dal cliente “caso per caso”, ancorché inferiori al nuovo limite, considerando anche la condotta tenuta dallo stesso. L’utilizzo degli assegni Come previsto dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto: • a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste; • pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15). 3/5 Ricordiamo inoltre che con l’introduzione del nuovo limite detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000 ed è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: • sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); • sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo). Relativamente agli assegni “a me medesimo” è stato precisato che detti assegni indipendentemente dall’importo, non possono circolare e che “l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario”. Assegni emessi prima del 06.12.2012 e incassati successivamente Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, gli assegni emessi ante 6.12.2011, per importi pari o superiori al nuovo limite, e presentati in banca successivamente a tale data vanno considerati regolari. Regime sanzionatorio Come disposto dall’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 in caso di emissione: • di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome / ragione sociale del beneficiario e / o senza clausola di non trasferibilità; • di assegni all’ordine del traente non girati direttamente per l’incasso a una banca/Poste; è applicabile la sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000. Per importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000. 4/5 L’utilizzo dei libretti di deposito al portatore Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000. Per i libretti di deposito esistenti alla data del 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a € 1.000, il portatore, entro il 31.12.2011 dovrà: − estinguere il libretto; ovvero − ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite. Ricordiamo inoltre che nell’iter di conversione in legge è stato approvato uno specifico emendamento che posticipa il predetto termine al 31.3.2012. La riduzione del limite dell’ammontare dei libretti al portatore si riflette sui depositi cauzionali delle locazioni immobiliari i quali dovranno essere “adeguati” alle nuove disposizioni. Regime sanzionatorio Come disposto dall’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007, ai libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000 è applicabile la sanzione dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a € 3.000. Per i libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o superiore a € 1.000 per i quali entro il 31.3.2012 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all’estinzione si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di € 3.000. Nell’iter di conversione in legge è stato approvato uno specifico emendamento, in base al quale per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo Cordiali Saluti. Balin & Associati Margherita Cabianca Dario Fabris 5/5