Circolare Studio Prot. N° 14 del 01/04/2008 Monza, 01 aprile 2008 A tutti i Clienti LORO SEDI Oggetto: Norme antiriciclaggio per Assegni Bancari, Contanti, Libretti al portatore Riferimenti normativi: - D.Lgs. 21/11/07 n. 231 (G.U. n. 290 del 14/12/07) - C.M. Economia e Finanze del 20.03.2008 prot. 33124 Il Decreto Legislativo 231 del 21.11.07, in materia di antiriciclaggio di denaro di provenienza illecita, stabilisce nuove modalità di utilizzo degli Assegni, dei Contanti e dei Libretti al portatore. Esaminiamo in dettaglio le novità che entrano in vigore a partire dal 30 Aprile 2008. ASSEGNI NON TRASFERIBILI La regola generale è che gli assegni sono rilasciati da Banca e Posta tutti con la clausola “Non trasferibile”. ASSEGNI LIBERI Si potrà comunque chiedere per iscritto a Banca e Posta il rilascio di Assegni “liberi” che possono quindi essere girati ed a cui si applicano le seguenti regole: • • • • • Sono utilizzati solo per importi inferiori a 5.000,00 Euro (quindi € 4.999,99) Ogni assegno costa 1,50 Euro di imposta di bollo Il girante, oltre ad apporre la sua firma, deve indicare il suo codice fiscale (per le società firma il legale rappresentante e il codice fiscale è quello della società) E’ fatto obbligo a Banche e Poste di comunicare periodicamente all’Amministrazione Finanziaria i nominativi ed i relativi codici fiscali di coloro che provvederanno a girare gli assegni. Nel caso in cui Banche e Poste rilevassero delle irregolarità sulle procedure di cui sopra hanno l’ulteriore obbligo di comunicare all’Amministrazione Finanziaria i codici fiscali dei soggetti che le hanno compiute. La girata è nulla se non contiene il codice fiscale del girante o è palesemente errato; la Banca non può quindi accettarlo e verrà bloccato sino alla sua regolarizzazione che apparirà senz’altro difficoltosa se le girate sono molteplici e/o se l’errore riguarderà un soggetto sconosciuto. Gli assegni emessi “a me stesso” non sono trasferibili e vanno presentati all’incasso. I moduli di assegni già in possesso dei cittadini possono essere utilizzati anche dopo il 30 Aprile 2008 applicando però le nuove regole (non è dovuta l’imposta di bollo) CONTANTI Il limite nella circolazione di contanti viene abbassato da € 12.500 ad € 4.999,99 . LIBRETTI AL PORTATORE Anche i libretti al portatore potranno circolare solo se di importo inferiore a 5.000 Euro; quelli esistenti dovranno essere portati al di sotto del suddetto limite entro il 30 giugno 2009. Se con l’accredito degli interessi si supera il limite, il libretto deve essere ridotto o estinto. Chi trasferisce un libretto al portatore deve comunicare entro 30 giorni alla Banca o Posta che lo ha emesso la data del trasferimento e i dati del cessionario. Non è ancora stato chiarito se gli stessi potranno essere liberamente alimentati nel periodo che precederà tale data. OPERAZIONE FRAZIONATA Il D.lgs 231 fissa un arco temporale certo entro il quale un’operazione, anche se posta più volte in modo frazionato, possa ritenersi unica. Il periodo temporale viene stabilito in 7 giorni di calendario entro i quali non possono essere effettuati trasferimenti relativi alla medesima operazione, anche se a favore di più persone se l’importo complessivo risulti essere pari o superiore ad € 5.000,00. SANZIONI Le principali sanzioni applicabili sono le seguenti: OMISSIONE SANZIONE Girata non consentita Dall’ 1% al 40% dell’importo dell’assegno Libretto al portatore sopra il limite Dal 20% al 40% del saldo Mancata regolarizzazione libretto al Dal 10% al 20% del saldo portatore entro il 30 giugno 2009 Mancata comunicazione trasferimento del Dal 10% al 20% del saldo libretto al portatore A disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti. Studio De Alexandris