Circolare Studio Prot. N° 14 del 01/04/2008
Monza, 01 aprile 2008
A tutti i Clienti
LORO SEDI
Oggetto: Norme antiriciclaggio per Assegni Bancari, Contanti, Libretti al portatore
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 21/11/07 n. 231 (G.U. n. 290 del 14/12/07)
- C.M. Economia e Finanze del 20.03.2008 prot. 33124
Il Decreto Legislativo 231 del 21.11.07, in materia di antiriciclaggio di denaro di
provenienza illecita, stabilisce nuove modalità di utilizzo degli Assegni, dei Contanti e dei
Libretti al portatore.
Esaminiamo in dettaglio le novità che entrano in vigore a partire dal 30 Aprile 2008.
ASSEGNI NON TRASFERIBILI
La regola generale è che gli assegni sono rilasciati da Banca e Posta tutti con la clausola
“Non trasferibile”.
ASSEGNI LIBERI
Si potrà comunque chiedere per iscritto a Banca e Posta il rilascio di Assegni “liberi” che
possono quindi essere girati ed a cui si applicano le seguenti regole:
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Sono utilizzati solo per importi inferiori a 5.000,00 Euro (quindi € 4.999,99)
Ogni assegno costa 1,50 Euro di imposta di bollo
Il girante, oltre ad apporre la sua firma, deve indicare il suo codice fiscale (per le
società firma il legale rappresentante e il codice fiscale è quello della società)
E’ fatto obbligo a Banche e Poste di comunicare periodicamente all’Amministrazione
Finanziaria i nominativi ed i relativi codici fiscali di coloro che provvederanno a girare
gli assegni.
Nel caso in cui Banche e Poste rilevassero delle irregolarità sulle procedure di cui
sopra hanno l’ulteriore obbligo di comunicare all’Amministrazione Finanziaria i codici
fiscali dei soggetti che le hanno compiute.
La girata è nulla se non contiene il codice fiscale del girante o è palesemente errato; la
Banca non può quindi accettarlo e verrà bloccato sino alla sua regolarizzazione che
apparirà senz’altro difficoltosa se le girate sono molteplici e/o se l’errore riguarderà un
soggetto sconosciuto.
Gli assegni emessi “a me stesso” non sono trasferibili e vanno presentati all’incasso.
I moduli di assegni già in possesso dei cittadini possono essere utilizzati anche dopo il 30
Aprile 2008 applicando però le nuove regole (non è dovuta l’imposta di bollo)
CONTANTI
Il limite nella circolazione di contanti viene abbassato da € 12.500 ad € 4.999,99 .
LIBRETTI AL PORTATORE
Anche i libretti al portatore potranno circolare solo se di importo inferiore a 5.000 Euro;
quelli esistenti dovranno essere portati al di sotto del suddetto limite entro il 30 giugno
2009.
Se con l’accredito degli interessi si supera il limite, il libretto deve essere ridotto o estinto.
Chi trasferisce un libretto al portatore deve comunicare entro 30 giorni alla Banca o Posta
che lo ha emesso la data del trasferimento e i dati del cessionario.
Non è ancora stato chiarito se gli stessi potranno essere liberamente alimentati nel
periodo che precederà tale data.
OPERAZIONE FRAZIONATA
Il D.lgs 231 fissa un arco temporale certo entro il quale un’operazione, anche se posta più
volte in modo frazionato, possa ritenersi unica. Il periodo temporale viene stabilito in 7
giorni di calendario entro i quali non possono essere effettuati trasferimenti relativi alla
medesima operazione, anche se a favore di più persone se l’importo complessivo risulti
essere pari o superiore ad € 5.000,00.
SANZIONI
Le principali sanzioni applicabili sono le seguenti:
OMISSIONE
SANZIONE
Girata non consentita
Dall’ 1% al 40% dell’importo dell’assegno
Libretto al portatore sopra il limite
Dal 20% al 40% del saldo
Mancata regolarizzazione libretto al
Dal 10% al 20% del saldo
portatore entro il 30 giugno 2009
Mancata comunicazione trasferimento del
Dal 10% al 20% del saldo
libretto al portatore
A disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti.
Studio De Alexandris
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Nuove norme antiriciclaggio