Circolare Studio Prot. N° 22/08 del 17/ 11/2008
Monza, 17 novembre 2008
A tutti i Clienti
LORO SEDI
Oggetto: Norme antiriciclaggio per Assegni Bancari, Contanti, Libretti al portatore
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 21/11/07 n. 231 (G.U. n. 290 del 14/12/07)
- D.L. 112 del 25.06.2008 (S.O. n. 152/L alla G. U. n. 147 del
25 giugno 2008) convertito in
- Legge 133 del 06.08.2008 (G.U. S.O. n. 196/L alla G. U. n.
195 del 21 agosto 2008
- Circolare Studio n. 14/08 del 01.04.08
Il Decreto Legislativo 112 del 25.06.2008, in materia di antiriciclaggio di denaro di
provenienza illecita, convertito poi nella Legge 133 del 06.08.2008 stabilisce con effetto
dal 22 agosto 2008, nuove modalità di utilizzo degli Assegni, dei Contanti e dei Libretti al
portatore, che vanno a sostituire quelle entrate in vigore il 30 Aprile 2008 con il sopra
citato D. Lgs. 21/11/07 n. 231, ed evidenziate nella Nostra Circolare Studio n. 14/08.
ASSEGNI NON TRASFERIBILI
La regola generale rimane che gli assegni sono rilasciati da Banca e Posta tutti con la
clausola “Non trasferibile”.
ASSEGNI LIBERI
Si potrà comunque chiedere per iscritto a Banca e Posta il rilascio di Assegni “liberi” che
possono quindi essere girati ed a cui si applicano le seguenti regole:
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Sono utilizzati solo per importi inferiori alla nuova soglia di € 12.500,00 Euro (quindi
fino ad € 12.499,00)
Ogni assegno costa 1,50 Euro di imposta di bollo
Il girante, deve apporre la sua firma, (per le società firma il legale rappresentante), ma
è stato eliminato l’obbligo di indicazione del codice fiscale.
Il nominativo del richiedente, completo di codice fiscale, è inserito in una lista che è
comunque a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.
Gli assegni emessi “a me stesso” non sono trasferibili e vanno presentati all’incasso.
CONTANTI
Il limite nella circolazione di contanti viene riportato ad € 12.499
LIBRETTI AL PORTATORE
Anche i libretti al portatore potranno circolare solo se di importo inferiore al nuovo limite di
12.500 Euro; quelli esistenti dovranno essere portati al di sotto del suddetto limite entro il
30 giugno 2009.
Se con l’accredito degli interessi si supera il limite, il libretto deve essere ridotto o estinto.
Chi trasferisce un libretto al portatore deve comunicare entro 30 giorni alla Banca o Posta
che lo ha emesso la data del trasferimento e i dati del cessionario.
Non è ancora stato chiarito se gli stessi potranno essere liberamente alimentati nel
periodo che precederà tale data.
OPERAZIONE FRAZIONATA
Le Disposizioni di cui al D.lgs 231-2007, ora modificate con la Legge 133 del 06.08.2008
fissano un arco temporale certo entro il quale un’operazione, anche se posta più volte in
modo frazionato, possa ritenersi unica. Il periodo temporale viene stabilito in 7 giorni di
calendario entro i quali non possono essere effettuati trasferimenti relativi alla medesima
operazione, anche se a favore di più persone se l’importo complessivo risulti essere pari o
superiore ad € 12.500.
SANZIONI
Le principali sanzioni applicabili sono le seguenti:
OMISSIONE
SANZIONE
Girata non consentita
Dall’ 1% al 40% dell’importo dell’assegno
Libretto al portatore sopra il limite
Dal 20% al 40% del saldo
Mancata regolarizzazione libretto al
Dal 10% al 20% del saldo
portatore entro il 30 giugno 2009
Mancata comunicazione trasferimento del
Dal 10% al 20% del saldo
libretto al portatore
A disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti.
Studio De Alexandris
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Antiriciclaggio per assegni bancari, contanti, libretti al portatore