Circolare Studio Prot. N° 22/08 del 17/ 11/2008 Monza, 17 novembre 2008 A tutti i Clienti LORO SEDI Oggetto: Norme antiriciclaggio per Assegni Bancari, Contanti, Libretti al portatore Riferimenti normativi: - D.Lgs. 21/11/07 n. 231 (G.U. n. 290 del 14/12/07) - D.L. 112 del 25.06.2008 (S.O. n. 152/L alla G. U. n. 147 del 25 giugno 2008) convertito in - Legge 133 del 06.08.2008 (G.U. S.O. n. 196/L alla G. U. n. 195 del 21 agosto 2008 - Circolare Studio n. 14/08 del 01.04.08 Il Decreto Legislativo 112 del 25.06.2008, in materia di antiriciclaggio di denaro di provenienza illecita, convertito poi nella Legge 133 del 06.08.2008 stabilisce con effetto dal 22 agosto 2008, nuove modalità di utilizzo degli Assegni, dei Contanti e dei Libretti al portatore, che vanno a sostituire quelle entrate in vigore il 30 Aprile 2008 con il sopra citato D. Lgs. 21/11/07 n. 231, ed evidenziate nella Nostra Circolare Studio n. 14/08. ASSEGNI NON TRASFERIBILI La regola generale rimane che gli assegni sono rilasciati da Banca e Posta tutti con la clausola “Non trasferibile”. ASSEGNI LIBERI Si potrà comunque chiedere per iscritto a Banca e Posta il rilascio di Assegni “liberi” che possono quindi essere girati ed a cui si applicano le seguenti regole: • • • • Sono utilizzati solo per importi inferiori alla nuova soglia di € 12.500,00 Euro (quindi fino ad € 12.499,00) Ogni assegno costa 1,50 Euro di imposta di bollo Il girante, deve apporre la sua firma, (per le società firma il legale rappresentante), ma è stato eliminato l’obbligo di indicazione del codice fiscale. Il nominativo del richiedente, completo di codice fiscale, è inserito in una lista che è comunque a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria. Gli assegni emessi “a me stesso” non sono trasferibili e vanno presentati all’incasso. CONTANTI Il limite nella circolazione di contanti viene riportato ad € 12.499 LIBRETTI AL PORTATORE Anche i libretti al portatore potranno circolare solo se di importo inferiore al nuovo limite di 12.500 Euro; quelli esistenti dovranno essere portati al di sotto del suddetto limite entro il 30 giugno 2009. Se con l’accredito degli interessi si supera il limite, il libretto deve essere ridotto o estinto. Chi trasferisce un libretto al portatore deve comunicare entro 30 giorni alla Banca o Posta che lo ha emesso la data del trasferimento e i dati del cessionario. Non è ancora stato chiarito se gli stessi potranno essere liberamente alimentati nel periodo che precederà tale data. OPERAZIONE FRAZIONATA Le Disposizioni di cui al D.lgs 231-2007, ora modificate con la Legge 133 del 06.08.2008 fissano un arco temporale certo entro il quale un’operazione, anche se posta più volte in modo frazionato, possa ritenersi unica. Il periodo temporale viene stabilito in 7 giorni di calendario entro i quali non possono essere effettuati trasferimenti relativi alla medesima operazione, anche se a favore di più persone se l’importo complessivo risulti essere pari o superiore ad € 12.500. SANZIONI Le principali sanzioni applicabili sono le seguenti: OMISSIONE SANZIONE Girata non consentita Dall’ 1% al 40% dell’importo dell’assegno Libretto al portatore sopra il limite Dal 20% al 40% del saldo Mancata regolarizzazione libretto al Dal 10% al 20% del saldo portatore entro il 30 giugno 2009 Mancata comunicazione trasferimento del Dal 10% al 20% del saldo libretto al portatore A disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti. Studio De Alexandris