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Il 13 agosto 2011, con Decreto Legge n. 138/2011, entrato in vigore il giorno stesso, nell’ambito delle misure
volte a garantire la stabilità, è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di
trasferimento di denaro tra soggetti diversi, senza l’ausilio di intermediari finanziari (banche, finanziarie, sim,
posta, ecc.).
Sono state modificate le disposizioni che regolano l’uso di denaro contante e titoli al portatore (tra cui assegni e
libretti di risparmio), abbassando la soglia da 5.000 a 2.500 euro.
Pertanto, a partire dal 13 agosto:
 il trasferimento di denaro contante, libretti di risparmio e titoli al portatore, d’importo pari o superiore a
2.500 euro, deve avvenire per il tramite di una banca o di un ufficio postale:
 gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 2.500 euro devono essere provvisti
della clausola “non trasferibile” e dell’indicazione del beneficiario;
 i libretti di risparmio al portatore possono presentare un saldo massimo di 2.499,99 euro;
 i libretti al portatore in essere al 13 agosto 2011, il cui saldo è pari o superiore a 2.500 euro, dovranno
essere estinti dal titolare o portati al saldo massimo di 2.499,99 euro mediante prelievo, entro il 30
settembre 2011;
 l'eventuale trasferimento del libretto dovrà essere comunicato alla Banca, entro 30 giorni, in forma
scritta. Tale comunicazione dovrà contenere i dati identificativi del soggetto a cui il libretto viene
trasferito e la data di trasferimento e deve essere sottoscritta sia dal cedente che dal ricevente.
A titolo esemplificativo, i pagamenti di fatture (Iva compresa), i finanziamenti fra soci e società, i trasferimenti
infragruppo, la distribuzione di utili ai soci, i pagamenti relativi a contratti (ivi comprese eventuali caparre)
potranno essere effettuate in contanti solo se complessivamente (o per singola rata) i singoli trasferimenti
risultino inferiori a 2.500 euro.
Già il D.L. 78 del 13.05.2010 aveva precisato che l’importo di € 2.500,00 (all’epoca di € 5.000) è riferito alla
somma complessiva dell’operazione unitaria: pertanto risulterà vietato anche suddividere “artificiosamente” un
unico importo di € 3.000,00 (valore dell’operazione di acquisto) in 3 pagamenti in contanti da € 1.000,00
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ciascuno, ancorché inferiori al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della
rateazione commerciale.
Il rilascio di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza apposizione della clausola di non
trasferibilità, può essere richiesto per iscritto alla banca/posta solo per importi inferiori ad € 2.500,00.
Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita, naturalmente, dal bonifico bancario e dalla moneta
elettronica, come la carta di credito, il bancomat o la carta prepagata.
Ricordiamo che i trasferimenti ultrasoglia sono assoggettati alle nuove sanzioni introdotte dal dl 31 maggio 2010
n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che prevede da un lato per il reo sanzioni
amministrative percentuali fra un minimo dell'1% ad un massimo del 40% ma, soprattutto, un importo minimo
pari € 3.000,00.
Ne consegue che, sulla base delle nuove disposizioni, il pagamento di una fattura per € 2.500,00 in contanti in
unica soluzione potrebbe comportare una sanzione più elevata dell'illecito pagamento realizzato. Va tuttavia
ricordato, in merito, che tali irregolarità potranno essere sanate attraverso oblazione (art. 16 legge 689/81
richiamata dall'art. 60 del dlgs 231/07) e che in questi casi non si applicherà la sanzione minima (in tal senso la
nota del 5 agosto 2010 il Mef). Ne deriva che in tale situazione la violazione relativa al pagamento di € 2.500,00
in contanti potrebbe essere sanata con un esborso pari a 50 euro (2%, pari al doppio del minimo).
La sanzione per i libretti circolanti sopra soglia resta fissata dal 20 al 40% del saldo al momento della rilevazione.
Quella per il trasferimento ad altri senza la notifica a banca o posta è compresa tra il 10 ed il 20 per cento del
saldo al momento della rilevazione.
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Este, lì 29 agosto 2011
Atheste Centro Contabile S.r.l.
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