jBanco di Sardegna )".lè gRUpPO SEGUE ESTRATTO AL 31/12/11 DEL CONTO èORRENTE NUMERO 000070034915 PRESSO SU PLANU FOGLIO N. 25 S.p.A. BPEA ) ,,'""----------------DATA VALUTA 19/12/11 19/12/11 31/12/11 INFORMAZIONE MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE 5.520,00 56.777,13 ALLA CLIENTELA OPERATIVITA' DESCRIZIONE OPERAZIONI BONIFICO o/c: ~STRUZIONE, UNIVERSITA'E RICERCA DI BIC: BITAITRAXXX /BENEF/A.F.2011 SPESE PER SUPPLENZE OTTOBRE 2011 1179 11016 5.520,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 00090/6864273 SALDO FINALE IN CONTANTI INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA - OPERATIVITA' IN CONTANTI, TRASFERIMENTI DI DENARO CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI E POSTALI, TITOLI AL PORTATORE E ASSEGNI. DECRETO LEGGE 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N.214, DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. GENTILE CLIENTE, RICHIAMIAMO LA SUA ATTENZIONE SULLE PRINCIPALI NOVITA' APPORTATE DAL D.L. 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE 2011, RIGUARDANTI LE OPERAZIONI IN OGGETTO. TRASFERIMENTI DI DENARO CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI E POSTALI, TITOLI AL PORTATORE. 1) E' VIETATO IL TRASFERIMENTO EFFETTUATO A QUALSIASI TITOLO TRA SOGGETTI DIVERSI, DI DENARO CONTANTE, DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARIO POSTALI O DI TITOLI AL PORTATORE, QUANDO L'IMPORTO TRASFERITO E' COMPLESSIVAMENTE PARlO SUPERIORE A 1.000 EURO, SE NON PER IL TRAMITE DI BANCHE, ISTITUTI DLMONETA ELETTRONICA E POSTE ITALIANES.P.A; 2) GLI ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E POSTALI DI IMPORTO PARlO SUPERIORE A 1.000 EURO DEVONO RECARE L'INDICAZIONE DEL NOME O DELLA RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO E LA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA' 3) IL SALDO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARIO POSTALI AL PORTATORE NON PUO' ESSERE PARlO SUPERIORE A 1.000 EURO; I LIBRETTI AL PORTATORE CON SALDO PARlO SUPERIORE A 1.000 EURO, ESISTENTI ALLA DATA DEL 6 DICEMBRE 2011, SONO ESTINTI DAL PORTATORE OPPURE IL SALDO DEVE ESSERE RIDOTTO ALL'IMPORTO MASSIMO DI 999,99 EURO ENTRO IL31 MARZO 2012.LE VIOLAZIONI DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI COMPORTANO L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MISURA PERCÈNTUALE VARIABILE; LA SANZIONE NON PUO' COMUNQUE ESSERE INFERIORE NEL MINIMO ALL'IMPORTO DI 3.000 EURO. NELLO SPECIFICO CASO DEI LIBRETTI AL PORTATORE, QUALORA IL SALDO RISULTI INFERIORE ALL'IMPORTO DI 3.000 EURO, LA SANZIONE E' PARI AL SALDO DEL LIBRETTO STESSO, FATTI SALVI I CASI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 231/07. PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE, LA BANCA E' TENUTA A COMUNICARE ENTRO TRENTA GIORNI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE OGNI INFRAZIONE· ALLE DISPOSIZIONI SOPRA INDICATE, DELLE QUALI ABBIA NOTIZIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', PER LA CONTESTAZIONE E GLI ALTRI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA. CONTINUA