STUDIO CIGANOTTO CINELLI SALVATO MANGIONE DOTTORI COMMERCIALISTI A tutti i clienti, Loro indirizzi mail Nota informativa del 19 gennaio 2016 LIMITE ALL’UTILIZZO DI DENARO CONTANTE Tra le principali novità della legge di stabilità 2016 figura l'innalzamento del limite all'utilizzo del denaro contante da 999,99 a 2.999,99 euro. Tale limite vale anche per i c.d. "cambiavalute", in relazione ai quali era fissata la soglia di 2.499,99 euro, mentre resta a 999,99 euro per i c.d. "Money transfer". Pertanto: è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al - portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro); il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia - che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento Profili sanzionatori La violazione della disposizione ricordata implica, ex art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, che si applica nei confronti sia di chi trasferisce sia di chi riceve la somma in contanti. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. Pordenone Via Vallona 62 T. +39 0434 524468 F. +39 0434 246895 Dottori commercialisti Ciganotto Cinelli Salvato Mangione P.I. 01746450939 www.cmcassociati.it Pordenone Viale Cossetti 10 T.+ 39 0434 522967 F. + 39 0434 1856947 STUDIO CIGANOTTO CINELLI SALVATO MANGIONE DOTTORI COMMERCIALISTI La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati: in particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Variazioni dei limiti Nella tabella seguente si riportano le variazioni del limiti relativi all’uso del contante susseguite negli anni: Eccezioni e Note Assegni e vaglia postali e cambiari E’ stato lasciato immutato a 999,99 euro il limite superato il quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (ex art. 49 co. 4, 5, 7, 8 e 10 del DLgs. 231/2007). Saldo dei libretti di deposito al portatore E’ rimasto fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore di cui all'art. 49 co. 12 del DLgs. 231/20078. Così facendo, peraltro, si profila un contrasto con quanto previsto dal riformato co. 1 dell'art. 49 del DLgs. 231/2007. Quest'ultima disposizione, infatti, reca il limite di 2.999,99 euro anche per i trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore, mentre l'art. 49 co. 12 del DLgs. 231/2007 lascia immutato a 999,99 euro il saldo massimo dei medesimi libretti. STUDIO CIGANOTTO CINELLI SALVATO MANGIONE DOTTORI COMMERCIALISTI Probabilmente il legislatore ha voluto consentire il trasferimento di due o più libretti di deposito al portatore, a condizione che l'importo complessivo non superi il nuovo limite di 2.999,99 euro. Tuttavia il saldo di ciascun libretto non deve comunque superare il precedente limite. Ad esempio dovrebbe essere possibile il trasferimento di tre libretti di deposito in favore di una persona il cui saldo (per ciascun libretto) ammonta a ottocento euro. In questo caso risulta osservato, sia il limite complessivo, sia il limite riguardante il saldo di ciascun libretto al portatore. NOTA PER PROFESSIONISTI E POS Già dal 2014 è imposto ai professionisti di accettare i pagamenti tramite POS se di importo superiore a € 30,00, senza prevedere però profili sanzionatori in caso di inadempimento. L'art. 1 co. 900 della legge di stabilità 2016 modifica: - l'art. 15 co. 4 del DL 179/2012, imponendo anche ai professionisti l'accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica); - l'art. 15 co. 5 del DL 179/2012, sopprimendo qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi e precisando che i DM attuativi dovranno prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l'importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. Appena verranno emanati i decreti ministeriali attuativi sarà nostra cura darvene pronta informativa. Cordiali saluti. Elvira Salvato Giovanna Mangione