Mario Tagliaferri – Dott. Comm. R.C.
Claudio Boschiroli – Dott. Comm. R.C.
Giovanna Maria Fossa – Dott. Comm. R.C.
Matteo Zucca – Dott. Comm. R.C.
Emanuele Serina – Dott. Comm. R.C.
Claudia Nassa – Dott. Comm. R.C.
Rina Chiesa – Dott. Comm. R.C.
Paola Pala – Dott.
Stefania Sudati – Dott.
Stefania Serina – Dott.
Spettabili Clienti
Loro Sedi
Crema, 14 dicembre 2011.
CIRCOLARE n. 21/2011: Tracciabilità dei pagamenti e limitazioni all’uso del contante.
L’art. 12, comma 1, “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a euro 1.000 e
contrasto all’uso del contante”, del D.L. 201/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2011 ed entrato in vigore in pari data, ha introdotto importanti modifiche alle norme in
materia di trasferimento di denaro contante, di emissione di assegni bancari e circolari e di libretti
di risparmio al portatore.
Pertanto, dal 6 dicembre 2011 si sono rese applicabili le seguenti disposizioni in materia.
A) Trasferimento di denaro, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore
È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore
o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a euro 1.000,00 tra soggetti diversi, attuato
anche attraverso più operazioni singolarmente inferiori alla soglia e artificiosamente frazionate.
Le operazioni sopra la soglia indicata possono avvenire solo attraverso l’intervento di banche,
Istituti di moneta elettronica (Carte di credito e Bancomat) e Poste Italiane.
Si segnala che la Circolare del dipartimento del Tesoro del 4 novembre 2011 ha chiarito che non
devono essere considerate violazioni le operazioni di versamento e/o prelievo eseguite presso i
medesimi istituti di credito di somme pari o superiori a euro 1.000,00.
B) Assegni bancari e circolari
Le banche sono tenute a rilasciare assegni bancari e circolari già muniti della clausola di non
trasferibilità. Il Cliente può, tuttavia, chiedere al proprio Istituto di credito il rilascio di assegni
bancari o l’emissione di assegni circolari senza la clausola di non trasferibilità, a condizione che
siano emessi per importi inferiori a euro 1.000,00. Si segnala che per ciascun assegno
bancario rilasciato o assegno circolare emesso in forma libera per un importo sotto soglia è
dovuta l’imposta di bollo di euro 1,50.
C) Libretti di risparmio al portatore
Il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore all’importo di euro
1.000,00. I libretti in essere con saldo pari o superiore a euro 1.000,00 devono essere estinti
ovvero ridotti al nuovo limite entro il 31 dicembre 2011.
Via Boldori n.18 – 26013 Crema (Cr)
Via Brera n. 6 – 20121 Milano
P.IVA, cod.fisc.: 01346500190
Tel. 0373 8781 r.a.
Fax 0373 878149
e-mail: [email protected]
Le banche sono tenute a segnalare alle Autorità pubbliche competenti le infrazioni alle regole
sopra riportate di cui hanno notizia.
Per l'inosservanza delle predette norme, l'art. 58 del D.Lgs. 231/2007, e successive integrazioni
e modificazioni, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:
1. Trasferimento di denaro contante o di libretti di
risparmio bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore per importi pari o superiori a euro
1.000,00 senza il tramite di una banca o di Poste
Italiane
2. Mancata apposizione della clausola di non
trasferibilità e/o della denominazione del
beneficiario sugli assegni bancari/postali, sugli
assegni circolari e sui vaglia postali/cambiari di
importo pari o superiore a euro 1.000,00
3. Assegni emessi all’ordine del traente girati ad un
soggetto diverso da una banca o Poste Italiane
(indipendentemente dall’importo)
Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40%
dell’importo trasferito con un minimo non inferiore
a euro 3.000,00; per le violazioni riguardanti
importi superiori a euro 50.000,00 la sanzione
minima (cioè l’1%) è aumentata di 5 volte solo per
i casi di cui ai punti 1 e 2. Il soggetto che ha
commesso l’infrazione (per importo non superiore
a euro 250.000) ha la possibilità di effettuare un
pagamento in misura ridotta (oblazione) pari al 2%
dell’importo (doppio del minimo edittale). Il
pagamento, da effettuare entro 60 giorni
dall’avvenuta notifica della contestazione,
definisce e chiude il procedimento sanzionatorio
(facoltà esercitabile solo una volta all’anno).
Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40%
del saldo del libretto con un minimo non inferiore a
4. Detenzione di libretti di risparmio al portatore con euro 3.000,00.
Per le violazioni riguardanti importi superiori a euro
saldo pari o superiore a euro 1.000,00
50.000 le sanzioni minima e massima (cioè il 20 e
40%) sono aumentate del 50%.
5. Mancata estinzione dei libretti di risparmio al
portatore con saldo pari o superiore a euro
1.000,00 entro il 31 dicembre 2011 o mancata
riconduzione del saldo entro il limite massimo di
euro 999,99 (sempre entro il 31 dicembre 2011)
6. Mancata comunicazione ad una banca o a Poste
Italiane dell’avvenuta cessione del libretto di
risparmio al portatore entro i 30 giorni successivi
alla data di trasferimento
Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20%
del saldo del libretto con un minimo non inferiore a
euro 3.000,00.
Per le violazioni riguardanti importi superiori a euro
50.000,00 le sanzioni minima e massima (cioè il
10 e 20%) sono aumentate del 50%.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
LEXIS
Dottori Commercialisti Associati
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