Mario Tagliaferri – Dott. Comm. R.C. Claudio Boschiroli – Dott. Comm. R.C. Giovanna Maria Fossa – Dott. Comm. R.C. Matteo Zucca – Dott. Comm. R.C. Emanuele Serina – Dott. Comm. R.C. Claudia Nassa – Dott. Comm. R.C. Rina Chiesa – Dott. Comm. R.C. Paola Pala – Dott. Stefania Sudati – Dott. Stefania Serina – Dott. Spettabili Clienti Loro Sedi Crema, 14 dicembre 2011. CIRCOLARE n. 21/2011: Tracciabilità dei pagamenti e limitazioni all’uso del contante. L’art. 12, comma 1, “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a euro 1.000 e contrasto all’uso del contante”, del D.L. 201/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 ed entrato in vigore in pari data, ha introdotto importanti modifiche alle norme in materia di trasferimento di denaro contante, di emissione di assegni bancari e circolari e di libretti di risparmio al portatore. Pertanto, dal 6 dicembre 2011 si sono rese applicabili le seguenti disposizioni in materia. A) Trasferimento di denaro, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a euro 1.000,00 tra soggetti diversi, attuato anche attraverso più operazioni singolarmente inferiori alla soglia e artificiosamente frazionate. Le operazioni sopra la soglia indicata possono avvenire solo attraverso l’intervento di banche, Istituti di moneta elettronica (Carte di credito e Bancomat) e Poste Italiane. Si segnala che la Circolare del dipartimento del Tesoro del 4 novembre 2011 ha chiarito che non devono essere considerate violazioni le operazioni di versamento e/o prelievo eseguite presso i medesimi istituti di credito di somme pari o superiori a euro 1.000,00. B) Assegni bancari e circolari Le banche sono tenute a rilasciare assegni bancari e circolari già muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente può, tuttavia, chiedere al proprio Istituto di credito il rilascio di assegni bancari o l’emissione di assegni circolari senza la clausola di non trasferibilità, a condizione che siano emessi per importi inferiori a euro 1.000,00. Si segnala che per ciascun assegno bancario rilasciato o assegno circolare emesso in forma libera per un importo sotto soglia è dovuta l’imposta di bollo di euro 1,50. C) Libretti di risparmio al portatore Il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore all’importo di euro 1.000,00. I libretti in essere con saldo pari o superiore a euro 1.000,00 devono essere estinti ovvero ridotti al nuovo limite entro il 31 dicembre 2011. Via Boldori n.18 – 26013 Crema (Cr) Via Brera n. 6 – 20121 Milano P.IVA, cod.fisc.: 01346500190 Tel. 0373 8781 r.a. Fax 0373 878149 e-mail: [email protected] Le banche sono tenute a segnalare alle Autorità pubbliche competenti le infrazioni alle regole sopra riportate di cui hanno notizia. Per l'inosservanza delle predette norme, l'art. 58 del D.Lgs. 231/2007, e successive integrazioni e modificazioni, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni: 1. Trasferimento di denaro contante o di libretti di risparmio bancari o postali al portatore o di titoli al portatore per importi pari o superiori a euro 1.000,00 senza il tramite di una banca o di Poste Italiane 2. Mancata apposizione della clausola di non trasferibilità e/o della denominazione del beneficiario sugli assegni bancari/postali, sugli assegni circolari e sui vaglia postali/cambiari di importo pari o superiore a euro 1.000,00 3. Assegni emessi all’ordine del traente girati ad un soggetto diverso da una banca o Poste Italiane (indipendentemente dall’importo) Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito con un minimo non inferiore a euro 3.000,00; per le violazioni riguardanti importi superiori a euro 50.000,00 la sanzione minima (cioè l’1%) è aumentata di 5 volte solo per i casi di cui ai punti 1 e 2. Il soggetto che ha commesso l’infrazione (per importo non superiore a euro 250.000) ha la possibilità di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione) pari al 2% dell’importo (doppio del minimo edittale). Il pagamento, da effettuare entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio (facoltà esercitabile solo una volta all’anno). Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo del libretto con un minimo non inferiore a 4. Detenzione di libretti di risparmio al portatore con euro 3.000,00. Per le violazioni riguardanti importi superiori a euro saldo pari o superiore a euro 1.000,00 50.000 le sanzioni minima e massima (cioè il 20 e 40%) sono aumentate del 50%. 5. Mancata estinzione dei libretti di risparmio al portatore con saldo pari o superiore a euro 1.000,00 entro il 31 dicembre 2011 o mancata riconduzione del saldo entro il limite massimo di euro 999,99 (sempre entro il 31 dicembre 2011) 6. Mancata comunicazione ad una banca o a Poste Italiane dell’avvenuta cessione del libretto di risparmio al portatore entro i 30 giorni successivi alla data di trasferimento Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto con un minimo non inferiore a euro 3.000,00. Per le violazioni riguardanti importi superiori a euro 50.000,00 le sanzioni minima e massima (cioè il 10 e 20%) sono aumentate del 50%. A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. LEXIS Dottori Commercialisti Associati 2