INFORMATIVA N. 285 – 16 DICEMBRE 2011
ANTIRICICLAGGIO
LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L’USO DEL
CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE
VIOLAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
• Art. 12, commi 1 e 11, DL n. 201/2011
• Artt. 49 e 51, D.Lgs. n. 231/2007
Il Decreto c.d. “Salva Italia” ha ulteriormente aumentato la
tracciabilità delle movimentazioni finanziarie riducendo, a
decorrere dal 6.12.2011, da € 2.500 a € 1.000 la soglia dei
pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali
“trasferibili”, nonché dei libretti al portatore.
Contestualmente il Legislatore ha introdotto l’obbligo di
comunicare le violazioni riscontrate da parte dei soggetti
destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche all’Agenzia delle
Entrate.
Durante l’iter di conversione in legge sono stati approvati alcuni
emendamenti, di seguito evidenziati.
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IF 16.12.2011 n. 285 - pagina 2 di 6
A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1, DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, ha ridotto a €
1.000 il limite per l’utilizzo:
• del denaro contante;
• degli assegni bancari o postali / circolari e dei vaglia postali o cambiari;
• dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Î
• TRASFERIMENTI IN CONTANTE
DAL 13.8.2011
FINO AL 5.12.2011
Î
€ 2.500
DAL 6.12.2011
Î
€ 1.000
• UTILIZZO ASSEGNI “TRASFERIBILI”
• UTILIZZO LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE Î
LIMITI USO DEL DENARO CONTANTE, ASSEGNI “TRASFERIBILI” E
LIBRETTI AL PORTATORE
fino al 29.4.2008
€ 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008
€ 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010
€ 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011
€ 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011
€ 2.500
dal 6.12.2011
€ 1.000
L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, a decorrere dal
6.12.2011, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in
contante di importo pari o superiore a € 1.000.
N.B.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche,
Poste, ecc.).
La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche
alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono
artificiosamente frazionati.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto
dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in
particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di porre particolare attenzione
possono essere individuate nelle seguenti fattispecie:
• pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura - IVA compresa);
• finanziamenti soci-società;
• distribuzione utili ai soci.
N.B.
Va evidenziato che, al fine di incentivare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie,
l’art. 2, comma 36-vicies ter, D.Lgs. n. 138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto” ha previsto la
riduzione al 50% delle sanzioni di cui agli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 472/97 a favore delle
imprese / lavoratori autonomi che per tutte le operazioni attive e passive utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante.
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IF 16.12.2011 n. 285 - pagina 3 di 6
COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE: NOVITÀ
In base all’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio
(dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.)
devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli
stessi hanno avuto cognizione.
Per violazioni di importo inferiore a € 250.000, le comunicazioni in esame vanno inoltrate alla
competente Direzione Provinciale dei servizi vari di seguito riportate.
DIREZIONE PROVINCIALE
TERRITORIALMENTE COMPETENTE
REGIONI
LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA
GENOVA
Via Urbano Rela, 8 – 16151 Genova
LOMBARDIA
MILANO
Via Zuretti, 34 – 20125 Milano
TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO
Via Mendola 24 – 39100 Bolzano
VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA
VERONA
Lungadige Capuleti, 11 - 37122 Verona
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE
BOLOGNA
LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, SARDEGNA
ROMA
Via Napoleone Parboni, 6 – 00153 Roma
CAMPANIA, BASILICATA
NAPOLI
Centro direzionale Isola F8 –
Via Francesco Lauria, 80 – 80100 Napoli
PUGLIA, MOLISE
BARI
CALABRIA
CATANZARO Via Gioacchino Da Fiore, 32 – 88100 Catanzaro
SICILIA
PALERMO
Viale Aldo Moro, 68 – 40127 Bologna
Via Demetrio Marin, 3 – 70125 Bari
Viale Regione Siciliana, 2384 – 90135 Palermo
Il comma 11 dell’art. 12, DL n. 201/2011 ha modificato il comma 1 del citato art. 51 in base al quale:
“I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle
loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49,
commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero
dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione
anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
A seguito della suddetta novità, la comunicazione relativa alle violazioni dell’uso del contante dovrà
essere inviata, entro 30 giorni:
• al MEF (o alla competente Direzione Provinciale);
• all’Agenzia delle Entrate.
In attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia in merito alle modalità operative del
nuovo obbligo, si ritiene che la comunicazione possa essere redatta in carta libera ed inviata
all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al luogo in cui è stata
commessa la violazione.
Versamenti / prelevamenti bancari oltre soglia
Si rammenta che, come ribadito dal MEF nella Circolare 4.11.2011, “le operazioni di prelievo e/o di
versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una
violazione dell’articolo 49”.
Di conseguenza una banca che riscontra un prelevamento o versamento in contanti pari o
superiore a € 1.000 non deve inviare la comunicazione al MEF.
La citata comunicazione, ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 “è obbligatoria solo qualora concreti
elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa”.
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IF 16.12.2011 n. 285 - pagina 4 di 6
In tal caso gli elementi “devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da
consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione
della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante”.
Come disposto dall’art. 41, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 231/2007, rappresenta un
elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell’operazione all’UIF:
“il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei
limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con
intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”.
Lo stesso MEF nella Circolare 11.10.2010, n. 297944 dopo aver evidenziato che la citata
disposizione ha introdotto un “particolare indice di anomalia” da considerare ai fini della
valutazione complessiva dell’operazione, che in ogni modo richiede la conoscenza e l’esame
degli elementi soggettivi del cliente e oggettivi dell’operazione, ha precisato che la stessa:
“offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare
meglio il sospetto circa il cliente o l’operazione e ad agevolare l’individuazione e la corretta
ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
La disposizione in esame non impone pertanto un’automatica segnalazione all’UIF da parte dei
soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che dovranno valutare le operazioni poste in
essere dal cliente “caso per caso”, ancorché inferiori al nuovo limite, considerando anche la
condotta tenuta dallo stesso.
REGIME SANZIONATORIO
Va evidenziato che alle violazioni del divieto in esame, l’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone
l’applicazione della sanzione:
• dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
oppure
• dal 5% al 40% dell’importo trasferito, nel caso di importi superiori a € 50.000;
fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui
che ha ricevuto le somme in contante.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF / Agenzia delle Entrate da parte dei
soggetti sopra specificati è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e
comunque non inferiore a € 3.000.
N.B.
Nell’iter di conversione in legge è stato approvato uno specifico emendamento contenente
una moratoria per le violazioni commesse nel periodo 6.12.2011 – 31.1.2012.
L’UTILIZZO DEGLI ASSEGNI
Come previsto dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di
assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni
circolari e vaglia postali o cambiari.
I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto:
• a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca
ovvero alle Poste;
• pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in
forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15).
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N.B.
Con l’introduzione del nuovo limite detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere
utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.
Si evidenzia che è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario:
•
•
sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non
possono essere privi della clausola di non trasferibilità);
sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo).
Relativamente agli assegni emessi all’ordine del traente, il comma 6 del citato art. 49 dispone
che gli stessi “possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane
S.p.A.”. Sul punto il MEF nella Circolare 5.8.2010, n. 281178 ha precisato che i c.d. assegni “a me
medesimo”, indipendentemente dall’importo, non possono circolare e che “l’unico utilizzo possibile
è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario”.
ASSEGNI EMESSI PRIMA DEL 6.12.2011 E INCASSATI SUCCESSIVAMENTE
Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, n. 33124 con riferimento all’analoga questione
emersa in occasione della riduzione del limite ad opera dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, gli assegni
emessi ante 6.12.2011, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca
successivamente a tale data vanno considerati regolari.
REGIME SANZIONATORIO
Come disposto dall’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 in caso di emissione:
• di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari,
vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome / ragione sociale del beneficiario e / o
senza clausola di non trasferibilità;
• di assegni all’ordine del traente non girati direttamente per l’incasso a una banca / Poste;
è applicabile la sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a €
3.000. Per importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40%
dell’importo trasferito, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti sopra specificati è
applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non
inferiore a € 3.000.
N.B.
L’UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore:
•
il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000.
Per i libretti di deposito esistenti alla data del 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a €
1.000, il portatore, entro il 31.12.2011 dovrà:
− estinguere il libretto;
ovvero
− ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite.
N.B.
•
Nell’iter di conversione in legge è stato approvato uno specifico emendamento che
posticipa il predetto termine al 31.3.2012;
in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del
beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.
Come sopra accennato, al verificarsi delle predette fattispecie, l’intermediario deve comunicare
l’irregolarità non oltre 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione.
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Nella citata Circolare 4.11.2011 il MEF ha precisato che il momento in cui l’intermediario viene a
conoscenza della violazione “è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste
italiane S.p.a., del libretto al portatore”. Di conseguenza gli intermediari non sono obbligati ad
accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari” tramite, ad esempio, verifiche informatiche.
Lo stesso MEF ha precisato che va effettuata la segnalazione per un libretto con saldo pari o
superiore a € 2.500, che entro il 30.9.2011 non è stato regolarizzato e che entro il 31.12.2011
(ora 31.3.2012) è stato presentato dal portatore per la regolarizzazione.
La riduzione del limite dell’ammontare dei libretti al portatore si riflette, come evidenziato
dall’Informativa SEAC 27.9.2011, n. 214, sui depositi cauzionali delle locazioni immobiliari i
quali dovranno essere “adeguati” alle nuove disposizioni.
REGIME SANZIONATORIO
Come disposto dall’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007, ai libretti di deposito al portatore con saldo pari o
superiore a € 1.000 è applicabile la sanzione dal 20% al 40% del saldo e comunque non
inferiore a € 3.000.
Per i libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o superiore a € 1.000
per i quali entro il 31.3.2012 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all’estinzione si
applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di € 3.000.
N.B.
Nell’iter di conversione in legge è stato approvato uno specifico emendamento, in base al
quale per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la
sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
LA DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI TRAMITE OBLAZIONE
Si rammenta infine che come previsto dall’art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, per le violazioni
sopra esposte di importo non superiore a € 250.000 è possibile utilizzare l’oblazione ex art. 16,
Legge n. 689/81 che comporta il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo
del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.
Così, ad esempio, la violazione relativa ad un trasferimento di € 30.000 può essere definita con il
pagamento di una sanzione ridotta pari a € 600 (30.000 x 2%).
N.B.
Non è prevista l’oblazione in caso di mancata comunicazione al MEF / Agenzia delle
Entrate delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti in contante da parte dei destinatari
degli obblighi antiriciclaggio.
„
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