Scrovegni Consulting S.r.l.
servizi aziendali e consulenze societarie, giuridiche e fiscali
Padova, 29 agosto 2011
SPETT.LI CLIENTI
LORO SEDI
CIRCOLARE
OGGETTO: Nuovi obblighi antiriciclaggio: divieti di pagamento in contanti, limitazioni nell’uso degli
assegni e dei libretti al portatore.
Con l’emanazione del D.L. 98/2011, vengono introdotte nuove limitazioni nell’uso del contante, degli
assegni e dei libretti di risparmio al portatore; nella presente circolare vengono elencate le principali novità.
 LIMITAZIONE NELL’USO DEL DENARO CONTANTE
E’ vietato trasferire denaro contante o titoli al portatore, tra soggetti diversi, quando il valore
dell’operazione, anche se frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad Euro 2.500,00 (in precedenza
la soglia era Euro 5.000,00).
 NUOVI OBBLIGHI E LIMITAZIONI NELL’USO DEGLI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
1) Le Banche e le Poste Italiane devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola “NON
TRASFERIBILE”.
2) Il correntista può, tuttavia, richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni in forma libera (vale a
dire senza clausola di non trasferibilità) pagando un’imposta di bollo di Euro 1,50 per ciascun modulo di
assegno. Detti assegni non possono essere emessi per un importo pari o superiore a Euro 2.500,00.
3) Gli assegni emessi per un importo pari o superiore ad Euro 2.500,00 devono indicare la dicitura “NON
TRASFERIBILE” (in precedenza la soglia era pari a Euro 5.000,00).
4) Gli assegni emessi con le formule “a me stesso”, “a se stesso”, a “me medesimo”, “a m.m.” o altre
equivalenti devono essere girati unicamente per l’incasso alla Banca o alle Poste Italiane.
5) Gli assegni emessi con importo inferiore a Euro 2.500,00= restano liberamente trasferibili, purché ogni
girata rechi il codice fiscale di colui che l’ha effettuata (girante). In mancanza del codice fiscale, la girata
sarà nulla e inficerà anche quelle che seguono.
a)
b)
c)
d)
Inoltre, la circolare del Ministero dell’Economia ha chiarito:
Per le persone giuridiche (enti, società ecc…) a firmare la girata dell’assegno deve essere il legale
rappresentante, ma deve essere riportato il codice fiscale della società o ente che ha girato l’assegno
medesimo.
L’obbligo di inserire il codice fiscale nelle girate decorre dal 30/04/2008, ma vale anche per i moduli di
assegno rilasciati prima di tale data.
La girata è considerata nulla anche se il girante sia sprovvisto di codice fiscale ovvero il codice fiscale
sia manifestamente errato.
I correntisti che hanno ancora dei moduli di assegni da utilizzare, alla data del 30/04/2008, possono
apporre la clausola “NON TRASFERIBILE” a penna.
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Codice fiscale e Partita Iva 03363020284 – Capitale Sociale € 26.000,00 i.v. – Registro Imprese di Padova n. 03363020284
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 LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE
1) Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere pari o superiore ad Euro 2.500,00 (in
precedenza la soglia era di Euro 5.000,00).
2) I libretti di risparmio al portatore, con saldo pari o superiore ad Euro 2.500,00 devono essere estinti o il
relativo saldo deve essere ridotto al di sotto di Euro 2.500,00 entro il 30/09/2011.
3) In caso di trasferimento di libretti di risparmio al portatore, colui che cede il libretto deve comunicare
alla Banche o alle Poste Italiane che lo hanno emesso i dati identificativi e il codice fiscale del nuovo
possessore.
 VAGLIA POSTALI
1) I vaglia postali vengono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola “NON TRASFERIBILE”.
2) Il richiedente può domandare alle Poste l’emissione di un vaglia postale senza clausola di non
trasferibilità, purché sia d’importo inferiore a Euro 2.500,00 e sia pagata, presso lo sportello, l’imposta di
bollo di Euro 1,50.
3) Ciascuna girata apposta su vaglia circolari, cambiari e vaglia postali, emessi per un importo inferiore a
Euro 2.500,00 e senza clausola “NON TRASFERIBILE” deve riportare il codice fiscale del girante.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
Cordiali saluti.
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Normativa generale antiriciclaggio