AVVISO PER LA CLIENTELA D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche Gentile Cliente, Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo modificato dal D.L. 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto alcune importanti novità in materia di assegni bancari, circolari, e libretti di deposito al portatore sulle quali desideriamo richiamare la Sua attenzione: 1. Le banche sono tenute a rilasciare i carnets di assegni bancari e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE". 2. L'apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per importi pari o superiori ad euro 1.000,00. Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario. 3. Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) da utilizzare soltanto per importi inferiori ad euro 1.000,00. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal correntista o dal richiedente l'assegno circolare, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50. L'imposta non è dovuta per moduli rilasciati prima del 30 aprile 2008 ed utilizzati dopo tale data. 4. I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati per l'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta. 5. Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali “a me stesso”, “a me medesimo” o simili in luogo del nome del traente) possono essere emessi per qualsiasi importo e girati unicamente ad una banca (o Poste Italiane) per l'incasso e non possono pertanto essere ulteriormente girati. Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari. 6. I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti possono essere utilizzati anche dopo il 6 dicembre 2011, avendo cura di rispettare all'atto dell'emissione le regole indicate nella presente informativa (in forma libera, per importi inferiori a 1.000,00 euro; mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a euro 1.000,00). 7. Gli assegni liberi emessi per importi compresi fra 5.000 euro e 12.499,99 euro fino al 30 maggio 2010, fra 2.500,00 euro e 4.999,99 euro fino al 12 agosto 2011, fra 1.000 euro e 2.499,99 euro fino al 5 dicembre 2011 e negoziati a decorrere dal 6/12/2011 saranno considerati regolari. Inoltre, sempre per effetto delle ultime modifiche al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è entrata in vigore una importante novità in materia di libretti di deposito bancari al portatore come di seguito indicato: 1. i libretti di deposito bancari al portatore accesi dal 6/12/2011 non potranno avere saldo pari o superiore ad euro 1.000,00. I libretti in essere alla data del 6/12/2011 dovranno essere estinti o ricondotti al di sotto della soglia di euro 1.000,00 entro il 31/03/2012; 2. in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30 aprile 2008, il cedente ha l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal trasferimento, alla filiale presso cui il libretto era stato emesso, i dati identificativi, il codice fiscale del cessionario e la data in cui il trasferimento è avvenuto. Per i libretti di deposito al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 e presentati per l'incasso a decorrere da tale data il cessionario può rilasciare autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente). In assenza dell'autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. Le banche saranno tenute a segnalare alle Autorità competenti le infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia. La commissione delle suddette infrazioni può comportare, da parte delle citate Autorità, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore ad € 3.000,00, salvo il caso in cui la violazione riguardi libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000,00 euro dove la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. Banca Antonveneta S.p.A. (di seguito anche "Antonveneta S.p.A." o "Banca"), è una società per azioni con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 5040.1 - Codice Gruppo 1030.6. Ha la sua Sede Legale in Padova, P.tta Turati 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita Iva 04300140284, Capitale sociale € 1.006.300.000,00 - Riserve € 2.422.985.417,48; iscritta all’albo delle Banche presso l L’indirizzo di posta elettronica della Banca è il seguente: [email protected]. Aggiornato al 28 dicembre 2011