AVVISO PER LA CLIENTELA
D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007
Gentile Cliente,
Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha
introdotto alcune importanti novità in materia di assegni bancari e circolari, sulle quali desideriamo
richiamare la Sua attenzione:
1. Le banche sono tenute a rilasciare i carnet di assegni bancari e ad emettere gli assegni circolari già
muniti della clausola "NON TRASFERIBILE".
2. L'apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per
importi pari o superiori ad euro 5.000,00. Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare
sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
3. Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o
l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) da utilizzare
soltanto per importi inferiori ad euro 5.000,00. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o
per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal correntista o dal richiedente
l'assegno circolare, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50. L'imposta non è dovuta per
moduli rilasciati prima del 30 aprile 2008 ed utilizzati dopo tale data.
4. I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in
forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati per l'incasso saranno comunicati alle Autorità
pubbliche competenti che ne faranno richiesta.
5. Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni
quali “a me stesso”, “a me medesimo” o simili in luogo del nome del traente) possono essere emessi
per qualsiasi importo e girati unicamente ad una banca (o Poste Italiane) per l'incasso e non possono
pertanto essere ulteriormente girati.
Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e
cambiari.
6. I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti possono essere utilizzati anche dopo il 30
aprile 2008, avendo cura di rispettare all'atto dell'emissione le regole indicate nella presente
informativa (in forma libera, per importi inferiori a 5.000,00 euro; mediante l’apposizione della
clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per
importi pari o superiori a euro 5.000,00).
7. Gli assegni liberi emessi per importi compresi fra 5.000 euro e 12.500,00 euro fino al 31 maggio 2010
e negoziati a decorrere da tale data saranno considerati regolari.
Inoltre, sempre per effetto del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è entrata in vigore una importante
novità in materia di libretti di deposito bancari al portatore come di seguito indicato:
1. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30 aprile 2008, il
cedente ha l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal trasferimento, alla filiale presso cui il libretto
era stato emesso, i dati identificativi, il codice fiscale del cessionario e la data in cui il trasferimento è
avvenuto. Per i libretti di deposito al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 e presentati per
l'incasso a decorrere da tale data il cessionario può rilasciare autocertificazione relativa al
trasferimento (data e nome del cedente). In assenza dell'autocertificazione del cessionario, deve
pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l'incasso,
la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto.
Le banche saranno tenute a segnalare alle Autorità competenti le infrazioni alle regole sopra riportate di
cui avranno notizia. La commissione delle suddette infrazioni può comportare, da parte delle citate
Autorità, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Banca Antonveneta S.p.A. (di seguito anche "Antonveneta S.p.A." o "Banca"), è una società per azioni con unico socio, soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 5040.1 - Codice Gruppo 1030.6.
Ha la sua Sede Legale in Padova, P.tta Turati 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita Iva 04300140284,
capitale sociale € 1.006.300.000,00; iscritta all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 5310. La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi (FITD).
L’indirizzo di posta elettronica della Banca è il seguente: [email protected].
Aggiornato al 1° giugno 2010
Scarica

Gentile Cliente - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.