Circolare N.114 del 2 settembre 2011
Le novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore in vigore
dal 13 agosto 2011
Le novità in materia di contante, assegni e libretti al
portatore in vigore dal 13 agosto 2011
Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che il DL 13.8.2011 n. 138 ( manovra di
ferragosto) ha apportato alcune modifiche all'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231. Le novità, in
particolare, riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante,
nonché all'utilizzo di assegni "liberi" e libretti al portatore. In particolare, è stato ridotto
da un importo pari o superiore a 5.000 euro ad un importo pari o superiore a 2.500 euro il limite
indicato nei co. 1, 5, 8, 12 e 13 dell'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 con la conseguenza che dal
13 agosto 2011: è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari
o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a
2.500 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a
Poste Italiane S.p.A.; gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a
2.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e
la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono
essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore
a 2.500 euro; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o
superiore a 2.500,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono
essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto
importo entro il 30.09.2011.
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STUDIO SOLUZIONE | consulting
Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore
Come anticipato in premessa, a decorrere dall'13.08.2011, la manovra di Ferragosto è
intervenuta anche sulla normativa antiriciclaggio, modificando per l’ennesima volta la soglia-limite
ai fini del divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49 del
DLgs. n. 231/2007.
Contanti
Con il DL 13 agosto 2011 n. 138, entrato in vigore il giorno stesso, tale soglia è stata infatti portata a
2.500 euro, a fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, il predetto importo diviene il nuovo spartiacque ai
fini della tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, poste
in essere senza l’ausilio di intermediari finanziari (in primis, le banche).
L’utilizzo del denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti
economici è dunque consentito esclusivamente al di sotto del limite di 2.500 euro per
ciascuna operazione; al di sopra di tale importo si rende necessario l’impiego di strumenti
di pagamento tracciabili, come l’assegno bancario o postale, che riportino l’indicazione del
beneficiario (nome, cognome o ragione sociale), unitamente alla clausola di non trasferibilità
RICORDA
E’ rimasta immutata la nozione di frazionamento, già incisa dal DL n. 78/2010, che aveva
modificato il primo comma dell’art. 49 precisando che il trasferimento di denaro contante o di libretti
di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o
superiore a 2.500 euro (allora 5.000 euro).
Nell’attuale formulazione, la norma recita che il trasferimento è vietato anche quando è
effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente
frazionati. Ciò significa che è vietato ripartire in modo artificioso un’operazione di
acquisto di importo superiore alla soglia di 2.500 euro in più pagamenti in contanti,
ancorché ciascuno di essi sia inferiore a detto limite, ferma restando la libertà
contrattuale e la validità delle prassi commerciali in materia di rateazione.
Permangono, dunque, ad elevato rischio “frazionamento”, operazioni quali il pagamento di
fatture, i trasferimenti infragruppo tra diverse società, la distribuzione degli utili ai soci e l’emissione
di prestiti obbligazionari.
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Assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia
postali e cambiari liberi
Anche l’emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi
è consentita solo per importi inferiori alla nuova soglia di 2.500 euro. Il loro rilascio è
consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per
singolo modulo di assegno o vaglia. Al riguardo va evidenziato che gli assegni utilizzati, anche per la
medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento,
essendo la soglia intesa soltanto per il singolo assegno.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono
recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. È inoltre vietata la
circolazione dei così detti assegni “a me medesimo” (emessi cioè all’ordine del traente), qualunque
sia l’importo: l’unico possibile utilizzo è la girata a nome dello stesso traente/beneficiario.
Libretti bancari e postali al portatore
La riduzione della soglia-limite opera anche per i libretti bancari e postali al portatore, il cui saldo
deve quindi essere inferiore a 2.500 euro. I libretti che eccedano tale soglia dovranno essere
ricondotti al nuovo importo entro il 30 settembre 2011, ovvero estinti.
Tabella riepilogativa
DL 13.8.2011 n. 138 (manovra di ferragosto):
modifiche all'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231
DAL 13.08.2011
E
gli assegni bancari e
gli assegni circolari,
il saldo dei libretti
trasferimento di denaro
postali
emessi
per
i vaglia cambiari e
di deposito bancari o
contante (di libretti di
importi
pari
o
postali
possono
postali al portatore
deposito
superiori a 2.500 euro
essere richiesti, per
non può essere pari o
postali al portatore o di
devono
iscritto,
superiore
titoli al portatore) tra
l'indicazione del nome
senza clausola di
euro. I libretti con
soggetti diversi per
o della ragione sociale
non trasferibilità se
saldo pari o superiore
importi
pari
del beneficiario e la
di importo inferiore a
a 2.500 euro devono
superiori
a
2.500
clausola
2.500 euro;
essere estinti ovvero il
Per
tali
euro.
vietato
il
bancari
trasferimenti
o
o
è
necessario ricorrere a
recare
di
trasferibilità;
non
dal
cliente
a
2.500
loro saldo deve essere
ridotto ad una somma
non
eccedente
il
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STUDIO SOLUZIONE | consulting
banche,
istituti
di
predetto
moneta elettronica o a
importo
entro il 30.09.2011.
Poste Italiane S.p.A.;
Le sanzioni in caso di violazione
La violazione delle disposizioni sopra esposte rende applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria il cui importo minimo, anch’esso modificato dal DL n. 78/2010, è pari a 3.000 euro, a
prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. Così, in
vigenza della nuova soglia e fermo restando il predetto importo minimo di 3.000 euro: per i
trasferimenti di importo compreso tra 2.500 e 50.000 euro avvenuti in violazione del disposto di cui
all’art. 49 del DLgs. n. 231/2007, la sanzione applicabile sarà compresa:
 tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito;
 per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro avvenuti in violazione del medesimo art.
49, la sanzione applicabile sarà compresa tra il 5 e il 40% dell’importo trasferito.
Risvolti per la fase transitoria
Alla luce di quanto esposto è opportuno evidenziare alcuni aspetti relativi all'entrata in vigore della
nuova disciplina ( come detto 13 agosto 2011) in ordine alla fase transitoria.
Assegni post datati superiori a 2.500 € emessi prima
del 13 agosto 2011 e incassabili successivamente
Si pensi ad esempio a un assegno libero "post datato"(1) compilato il 10 agosto 2011, ma
emesso con data 10 settembre 2011, successiva a quella di entrata in vigore del Decreto
Va ricordato che ai sensi dell'art. 31 del RD 1736/1933, l'assegno bancario è pagabile a vista e ogni
contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del
giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione e purché vi sia
disponibilità di fondi con la conseguenza che l'indicazione sull'assegno di una data successiva non
determina la nullità dello stesso, ammettendosi il pagamento immediato in favore del creditore. Le
disposizioni vigenti tollerano una postdatazione massima di 4 giorni per i titoli pagati fuori piazza,
giustificata dal periodo di tempo occorrente per far pervenire l'assegno al beneficiario. Ai sensi dell'art.
121 del RD 1736/1933, infatti, "qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore
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a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far
pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la
data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa
graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923,
n. 3268" (articolo, quest'ultimo, sostituito dell'art. 25 co. 1 del DPR 642/72). Con la postdatazione,
quindi, l'assegno assume la veste di una cambiale e dovrebbe soggiacere all'imposta di bollo. La banca
che paga l'assegno presentato "prima" della data indicata dovrebbe comunicare la circostanza
all'Agenzia delle Entrate, al fine dell'irrogazione della sanzione di cui all'art. 25 co. 1 del DPR 642/72
(sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta) in capo a chi ha emesso l'assegno.
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STUDIO SOLUZIONE | consulting
legge 138/2011 (il 13 agosto 2011) e incassabile solo successivamente. Cosa succede in tal
caso?. La soluzione, nell’ipotesi considerata, nella maggior parte dei casi è piuttosto semplice poiché
è possibile intervenire sull'assegno (in assenza di girata), con l’inserimento della suddetta clausola di
non trasferibilità. In tal modo, infatti, l'assegno, che risulta emesso in un momento in cui è già in vigore il
nuovo limite previsto per gli assegni liberi, si allinea alla nuova disciplina. Se, invece, l'assegno post
datato, di cui all'esempio, è già stato girato, non sembra possibile sfuggire alla violazione
dell'art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007 ed alla sanzione prevista, in seguito alla comunicazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. al momento
del pagamento dello stesso all'ultimo beneficiario (Cfr. Circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 20.03.2008 n. 33124).
OSSERVA
Per ciò che concerne gli obblighi di banche e Poste, va ricordato che queste – come stabilito dalla
circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze del marzo 2008 – devono comunicare, entro 30
giorni, l'irregolarità dell'assegno al Ministero, con l'applicazione, in caso di mancata comunicazione, di
una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'operazione eseguita.
Assegni liberi superiori a 2.500 € emessi prima del 13
agosto 2011 e presentati all’incasso successivamente
Diverso è il caso di un assegno libero emesso entro il 12 agosto 2011 per un importo, per
esempio di 4.800 euro e presentato in banca per l'incasso successivamente al 13 agosto
2011 ossia in vigenza del nuovo limite di 2.500 Euro. In tal caso, tenuto conto che la norma articolo 49, comma 5, Dlgs 231/2007 - fa riferimento alla data di emissione dell'assegno, non
dovrebbe sussistere alcuna violazione in considerazione del fatto che al momento
dell'emissione del titolo era possibile emettere assegni liberi purché di importi inferiori a
5mila euro.
In altre parole, in assenza di una espressa disciplina transitoria dovrebbe essere possibile
applicare le interpretazioni fornite, in occasione delle precedenti modifiche di analogo tenore, dal
ministero dell'Economia con la Circolare 33124 del 20 marzo 2008, secondo cui è possibile
sostenere che gli assegni liberi, emessi sino al 12 agosto 2011 per importi inferiori a
2.500 euro e incassati a decorrere da tale data, possano essere considerati regolari e,
pertanto, possono essere liberamente presentati alla banca senza timore di essere, in seguito,
sottoposti a specifiche sanzioni o segnalazioni.
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STUDIO SOLUZIONE | consulting
Dubbi e soluzioni in pillole
Alla luce di quanto esposto, con la tabella di seguito riportata si fornisce una sorta di
prontuario sui dubbi e relativa soluzione.
DUBBI e SOLUZIONI in MATERIA di NUOVE REGOLE per ASSEGNI e VAGLIA
POSTALI, PAGAMENTI in CONTANTE e LIBRETTI AL PORTATORE
(D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni,
ultima modifica art. 2, comma 4 D. L. n. 138 del 13/08/2011)
Come devo comportarmi
Gli assegni emessi a partire dal 13 agosto 2011 per importi
quando emetto un
pari o superiori a 2.500 euro dovranno riportare tutti la
assegno?
clausola “non trasferibile” e l’indicazione del nome o la
ragione sociale del beneficiario.
I carnet di assegni sono rilasciati già muniti della clausola di non
trasferibilità. Potranno, tuttavia, essere emessi assegni, di
importo inferiore a 2.500 euro, privi della clausola “non
trasferibile” utilizzando gli appositi moduli rilasciati da una
banca o da Poste Italiane e per i quali è stata pagata
l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo. L’imposta di
bollo sarà versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario.
Chi deve apporre la
La banca o Poste Italiane provvedono già dal 30 aprile 2008 a
clausola “non
consegnarle i moduli di assegno riportanti la clausola “non
trasferibile”?
trasferibile”. Sui moduli di assegni già in possesso rilasciati prima del
30 aprile 2008, la clausola “non trasferibile” dovrà essere apposta
direttamente dall’utilizzatore ed è obbligatoria in caso di emissione di
assegni di importo pari o superiore a 2.500 euro.
Con le nuove norme
Si, ma per ottenerli deve farne richiesta scritta all’Istituto con
antiriciclaggio è
il quale intrattiene il rapporto di conto corrente pagando, per
possibile richiedere a
ciascun modulo, 1,50 euro a titolo di imposta di bollo.
Poste Italiane o alla
L’imposta di bollo è versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario.
banca moduli di assegno
privi della clausola
“non trasferibile”?
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STUDIO SOLUZIONE | consulting
Quando posso emettere
Si possono emettere assegni in forma libera, ossia privi della clausola
assegni privi della
“non trasferibile”, se emessi per importi inferiori a 2.500 euro. Si
clausola “non
possono utilizzare tali moduli anche per importi pari o superiori a
trasferibile” e per i quali
2.500 euro purché si apponga la clausola “non trasferibile” e
è stata pagata l’imposta
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
di bollo di 1,50
euro per ciascun
modulo?
Cosa cambia per gli
Anche questi titoli devono riportare la clausola di non
assegni circolari, vaglia
trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale
postali e cambiari?
del beneficiario.
Posso richiedere
Si, può richiedere l’emissione di tali titoli privi della clausola “non
l’emissione di assegni
trasferibile”, per importi inferiori a 2.500 euro, avanzando richiesta
circolari, vaglia postali
scritta alla banca o a Poste Italiane e pagando un’imposta di bollo di
ordinari e circolari e
1,50 euro per ciascun titolo. L’imposta di bollo è versata dalla banca o
vaglia cambiari privi
da Poste Italiane all’erario.
della clausola “non
trasferibile”?
Si
rammenta,
comunque,
che
i
vaglia
postali
ordinari
mantengono il limite massimo di valore per operazione ad €
2.582,28.
Posso continuare ad
Si, però gli assegni tratti all’ordine del traente (m.m., a me stesso,
emettere assegni a me
mio proprio o altre locuzioni equivalenti) possono essere girati
medesimo?
unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane e quindi li
può incassare solo il traente senza possibilità di girarli ad altri.
L’assegno tratto all’ordine del traente (m.m., a me stesso, mio proprio
o altre locuzioni equivalenti) può essere di importo pari o superiore a
2.500 € purché rechi la clausola di non trasferibilità.
Quali sono le
In caso di violazione delle nuove norme sugli assegni (ad esempio
conseguenze in caso di
mancata apposizione della clausola di “non trasferibilità” sugli assegni
violazione delle nuove
di importo pari o superiore a 2.500 euro) possono essere applicate
norme sugli assegni?
delle
sanzioni amministrative pecuniarie dall’1 al 40%
dell’importo trasferito; la sanzione amministrativa pecuniaria non
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STUDIO SOLUZIONE | consulting
può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di 3.000 euro.
Quali sono le novità per
Dal 13 agosto 2011 i libretti di deposito al portatore possono
i libretti al portatore?
avere solo un saldo inferiore a 2.500 euro e quindi non è più
possibile aprire libretti di deposito per un importo pari o superiore al
predetto limite.
Se avessi già un libretto
Questi libretti devono essere regolarizzati (estinzione o riduzione del
di deposito con un saldo
saldo al di sotto di 2.500 euro) entro il 30 settembre 2011.
pari o superiore a 2.500
euro?
Con quali modalità
Occorre:
posso procedere alla
 estinguerli;
regolarizzazione dei
 oppure prelevare la somma in eccedenza fino a raggiungere un
libretti di deposito al
portatore con un saldo
importo inferiore a 2.500 euro;
 oppure estinguerli e trasformarli in libretti nominativi.
pari o superiore
a 2.500 euro?
E se dopo la
regolarizzazione fosse
È obbligo del possessore recarsi presso l’Ufficio Postale per ricondurre
il saldo nel limite previsto dalla Legge.
superato il limite
previsto dalla
normativa, ad esempio
nel caso di accredito
degli interessi?
In caso di cessione del
Il cedente, entro 30 giorni dal trasferimento del libretto, deve
libretto al portatore
comunicare a Poste Italiane l’avvenuto trasferimento e i dati
cosa occorre fare?
identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo, il
Codice Fiscale ed estremi del documento di riconoscimento della
persona fisica ovvero la denominazione, la sede legale e il Codice
Fiscale/P.IVA della persona giuridica) del cessionario e la data del
trasferimento.
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STUDIO SOLUZIONE | consulting
In caso di presentazione
Al momento della presentazione all’incasso, il nuovo possessore può
di un libretto al
rilasciare un’autocertificazione contenente nome e cognome del
portatore ceduto prima
cedente e la data in cui è avvenuta la cessione.
del 30 aprile 2008, cosa
occorre fare?
Cosa succede se le
Ai libretti che presentano un saldo pari o superiore a 2.500
nuove norme sui libretti
euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria; detta
al portatore non
sanzione non può essere inferiore all’importo di tremila euro.
vengono rispettate?
Anche nel caso in cui non si provvedesse a regolarizzare i libretti già in
possesso (ossia quelli aperti prima del 13 agosto 2011) entro il 30
settembre 2011; si dimenticasse di comunicare i dati della persona
alla quale abbiamo ceduto i libretti, l’accettazione di questi e la data di
cessione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.
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