Circolare N.114 del 2 settembre 2011 Le novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore in vigore dal 13 agosto 2011 Le novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore in vigore dal 13 agosto 2011 Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che il DL 13.8.2011 n. 138 ( manovra di ferragosto) ha apportato alcune modifiche all'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231. Le novità, in particolare, riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all'utilizzo di assegni "liberi" e libretti al portatore. In particolare, è stato ridotto da un importo pari o superiore a 5.000 euro ad un importo pari o superiore a 2.500 euro il limite indicato nei co. 1, 5, 8, 12 e 13 dell'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 con la conseguenza che dal 13 agosto 2011: è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.; gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500 euro; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.09.2011. 2 STUDIO SOLUZIONE | consulting Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore Come anticipato in premessa, a decorrere dall'13.08.2011, la manovra di Ferragosto è intervenuta anche sulla normativa antiriciclaggio, modificando per l’ennesima volta la soglia-limite ai fini del divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49 del DLgs. n. 231/2007. Contanti Con il DL 13 agosto 2011 n. 138, entrato in vigore il giorno stesso, tale soglia è stata infatti portata a 2.500 euro, a fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, il predetto importo diviene il nuovo spartiacque ai fini della tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, poste in essere senza l’ausilio di intermediari finanziari (in primis, le banche). L’utilizzo del denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici è dunque consentito esclusivamente al di sotto del limite di 2.500 euro per ciascuna operazione; al di sopra di tale importo si rende necessario l’impiego di strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno bancario o postale, che riportino l’indicazione del beneficiario (nome, cognome o ragione sociale), unitamente alla clausola di non trasferibilità RICORDA E’ rimasta immutata la nozione di frazionamento, già incisa dal DL n. 78/2010, che aveva modificato il primo comma dell’art. 49 precisando che il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro (allora 5.000 euro). Nell’attuale formulazione, la norma recita che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Ciò significa che è vietato ripartire in modo artificioso un’operazione di acquisto di importo superiore alla soglia di 2.500 euro in più pagamenti in contanti, ancorché ciascuno di essi sia inferiore a detto limite, ferma restando la libertà contrattuale e la validità delle prassi commerciali in materia di rateazione. Permangono, dunque, ad elevato rischio “frazionamento”, operazioni quali il pagamento di fatture, i trasferimenti infragruppo tra diverse società, la distribuzione degli utili ai soci e l’emissione di prestiti obbligazionari. 3 STUDIO SOLUZIONE | consulting Assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi Anche l’emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi è consentita solo per importi inferiori alla nuova soglia di 2.500 euro. Il loro rilascio è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia. Al riguardo va evidenziato che gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento, essendo la soglia intesa soltanto per il singolo assegno. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. È inoltre vietata la circolazione dei così detti assegni “a me medesimo” (emessi cioè all’ordine del traente), qualunque sia l’importo: l’unico possibile utilizzo è la girata a nome dello stesso traente/beneficiario. Libretti bancari e postali al portatore La riduzione della soglia-limite opera anche per i libretti bancari e postali al portatore, il cui saldo deve quindi essere inferiore a 2.500 euro. I libretti che eccedano tale soglia dovranno essere ricondotti al nuovo importo entro il 30 settembre 2011, ovvero estinti. Tabella riepilogativa DL 13.8.2011 n. 138 (manovra di ferragosto): modifiche all'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 DAL 13.08.2011 E gli assegni bancari e gli assegni circolari, il saldo dei libretti trasferimento di denaro postali emessi per i vaglia cambiari e di deposito bancari o contante (di libretti di importi pari o postali possono postali al portatore deposito superiori a 2.500 euro essere richiesti, per non può essere pari o postali al portatore o di devono iscritto, superiore titoli al portatore) tra l'indicazione del nome senza clausola di euro. I libretti con soggetti diversi per o della ragione sociale non trasferibilità se saldo pari o superiore importi pari del beneficiario e la di importo inferiore a a 2.500 euro devono superiori a 2.500 clausola 2.500 euro; essere estinti ovvero il Per tali euro. vietato il bancari trasferimenti o o è necessario ricorrere a recare di trasferibilità; non dal cliente a 2.500 loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il 4 STUDIO SOLUZIONE | consulting banche, istituti di predetto moneta elettronica o a importo entro il 30.09.2011. Poste Italiane S.p.A.; Le sanzioni in caso di violazione La violazione delle disposizioni sopra esposte rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo minimo, anch’esso modificato dal DL n. 78/2010, è pari a 3.000 euro, a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. Così, in vigenza della nuova soglia e fermo restando il predetto importo minimo di 3.000 euro: per i trasferimenti di importo compreso tra 2.500 e 50.000 euro avvenuti in violazione del disposto di cui all’art. 49 del DLgs. n. 231/2007, la sanzione applicabile sarà compresa: tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito; per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro avvenuti in violazione del medesimo art. 49, la sanzione applicabile sarà compresa tra il 5 e il 40% dell’importo trasferito. Risvolti per la fase transitoria Alla luce di quanto esposto è opportuno evidenziare alcuni aspetti relativi all'entrata in vigore della nuova disciplina ( come detto 13 agosto 2011) in ordine alla fase transitoria. Assegni post datati superiori a 2.500 € emessi prima del 13 agosto 2011 e incassabili successivamente Si pensi ad esempio a un assegno libero "post datato"(1) compilato il 10 agosto 2011, ma emesso con data 10 settembre 2011, successiva a quella di entrata in vigore del Decreto Va ricordato che ai sensi dell'art. 31 del RD 1736/1933, l'assegno bancario è pagabile a vista e ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione e purché vi sia disponibilità di fondi con la conseguenza che l'indicazione sull'assegno di una data successiva non determina la nullità dello stesso, ammettendosi il pagamento immediato in favore del creditore. Le disposizioni vigenti tollerano una postdatazione massima di 4 giorni per i titoli pagati fuori piazza, giustificata dal periodo di tempo occorrente per far pervenire l'assegno al beneficiario. Ai sensi dell'art. 121 del RD 1736/1933, infatti, "qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore 1 a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268" (articolo, quest'ultimo, sostituito dell'art. 25 co. 1 del DPR 642/72). Con la postdatazione, quindi, l'assegno assume la veste di una cambiale e dovrebbe soggiacere all'imposta di bollo. La banca che paga l'assegno presentato "prima" della data indicata dovrebbe comunicare la circostanza all'Agenzia delle Entrate, al fine dell'irrogazione della sanzione di cui all'art. 25 co. 1 del DPR 642/72 (sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta) in capo a chi ha emesso l'assegno. 5 STUDIO SOLUZIONE | consulting legge 138/2011 (il 13 agosto 2011) e incassabile solo successivamente. Cosa succede in tal caso?. La soluzione, nell’ipotesi considerata, nella maggior parte dei casi è piuttosto semplice poiché è possibile intervenire sull'assegno (in assenza di girata), con l’inserimento della suddetta clausola di non trasferibilità. In tal modo, infatti, l'assegno, che risulta emesso in un momento in cui è già in vigore il nuovo limite previsto per gli assegni liberi, si allinea alla nuova disciplina. Se, invece, l'assegno post datato, di cui all'esempio, è già stato girato, non sembra possibile sfuggire alla violazione dell'art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007 ed alla sanzione prevista, in seguito alla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. al momento del pagamento dello stesso all'ultimo beneficiario (Cfr. Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20.03.2008 n. 33124). OSSERVA Per ciò che concerne gli obblighi di banche e Poste, va ricordato che queste – come stabilito dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze del marzo 2008 – devono comunicare, entro 30 giorni, l'irregolarità dell'assegno al Ministero, con l'applicazione, in caso di mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'operazione eseguita. Assegni liberi superiori a 2.500 € emessi prima del 13 agosto 2011 e presentati all’incasso successivamente Diverso è il caso di un assegno libero emesso entro il 12 agosto 2011 per un importo, per esempio di 4.800 euro e presentato in banca per l'incasso successivamente al 13 agosto 2011 ossia in vigenza del nuovo limite di 2.500 Euro. In tal caso, tenuto conto che la norma articolo 49, comma 5, Dlgs 231/2007 - fa riferimento alla data di emissione dell'assegno, non dovrebbe sussistere alcuna violazione in considerazione del fatto che al momento dell'emissione del titolo era possibile emettere assegni liberi purché di importi inferiori a 5mila euro. In altre parole, in assenza di una espressa disciplina transitoria dovrebbe essere possibile applicare le interpretazioni fornite, in occasione delle precedenti modifiche di analogo tenore, dal ministero dell'Economia con la Circolare 33124 del 20 marzo 2008, secondo cui è possibile sostenere che gli assegni liberi, emessi sino al 12 agosto 2011 per importi inferiori a 2.500 euro e incassati a decorrere da tale data, possano essere considerati regolari e, pertanto, possono essere liberamente presentati alla banca senza timore di essere, in seguito, sottoposti a specifiche sanzioni o segnalazioni. 6 STUDIO SOLUZIONE | consulting Dubbi e soluzioni in pillole Alla luce di quanto esposto, con la tabella di seguito riportata si fornisce una sorta di prontuario sui dubbi e relativa soluzione. DUBBI e SOLUZIONI in MATERIA di NUOVE REGOLE per ASSEGNI e VAGLIA POSTALI, PAGAMENTI in CONTANTE e LIBRETTI AL PORTATORE (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, ultima modifica art. 2, comma 4 D. L. n. 138 del 13/08/2011) Come devo comportarmi Gli assegni emessi a partire dal 13 agosto 2011 per importi quando emetto un pari o superiori a 2.500 euro dovranno riportare tutti la assegno? clausola “non trasferibile” e l’indicazione del nome o la ragione sociale del beneficiario. I carnet di assegni sono rilasciati già muniti della clausola di non trasferibilità. Potranno, tuttavia, essere emessi assegni, di importo inferiore a 2.500 euro, privi della clausola “non trasferibile” utilizzando gli appositi moduli rilasciati da una banca o da Poste Italiane e per i quali è stata pagata l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo. L’imposta di bollo sarà versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario. Chi deve apporre la La banca o Poste Italiane provvedono già dal 30 aprile 2008 a clausola “non consegnarle i moduli di assegno riportanti la clausola “non trasferibile”? trasferibile”. Sui moduli di assegni già in possesso rilasciati prima del 30 aprile 2008, la clausola “non trasferibile” dovrà essere apposta direttamente dall’utilizzatore ed è obbligatoria in caso di emissione di assegni di importo pari o superiore a 2.500 euro. Con le nuove norme Si, ma per ottenerli deve farne richiesta scritta all’Istituto con antiriciclaggio è il quale intrattiene il rapporto di conto corrente pagando, per possibile richiedere a ciascun modulo, 1,50 euro a titolo di imposta di bollo. Poste Italiane o alla L’imposta di bollo è versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario. banca moduli di assegno privi della clausola “non trasferibile”? 7 STUDIO SOLUZIONE | consulting Quando posso emettere Si possono emettere assegni in forma libera, ossia privi della clausola assegni privi della “non trasferibile”, se emessi per importi inferiori a 2.500 euro. Si clausola “non possono utilizzare tali moduli anche per importi pari o superiori a trasferibile” e per i quali 2.500 euro purché si apponga la clausola “non trasferibile” e è stata pagata l’imposta l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo? Cosa cambia per gli Anche questi titoli devono riportare la clausola di non assegni circolari, vaglia trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale postali e cambiari? del beneficiario. Posso richiedere Si, può richiedere l’emissione di tali titoli privi della clausola “non l’emissione di assegni trasferibile”, per importi inferiori a 2.500 euro, avanzando richiesta circolari, vaglia postali scritta alla banca o a Poste Italiane e pagando un’imposta di bollo di ordinari e circolari e 1,50 euro per ciascun titolo. L’imposta di bollo è versata dalla banca o vaglia cambiari privi da Poste Italiane all’erario. della clausola “non trasferibile”? Si rammenta, comunque, che i vaglia postali ordinari mantengono il limite massimo di valore per operazione ad € 2.582,28. Posso continuare ad Si, però gli assegni tratti all’ordine del traente (m.m., a me stesso, emettere assegni a me mio proprio o altre locuzioni equivalenti) possono essere girati medesimo? unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane e quindi li può incassare solo il traente senza possibilità di girarli ad altri. L’assegno tratto all’ordine del traente (m.m., a me stesso, mio proprio o altre locuzioni equivalenti) può essere di importo pari o superiore a 2.500 € purché rechi la clausola di non trasferibilità. Quali sono le In caso di violazione delle nuove norme sugli assegni (ad esempio conseguenze in caso di mancata apposizione della clausola di “non trasferibilità” sugli assegni violazione delle nuove di importo pari o superiore a 2.500 euro) possono essere applicate norme sugli assegni? delle sanzioni amministrative pecuniarie dall’1 al 40% dell’importo trasferito; la sanzione amministrativa pecuniaria non 8 STUDIO SOLUZIONE | consulting può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di 3.000 euro. Quali sono le novità per Dal 13 agosto 2011 i libretti di deposito al portatore possono i libretti al portatore? avere solo un saldo inferiore a 2.500 euro e quindi non è più possibile aprire libretti di deposito per un importo pari o superiore al predetto limite. Se avessi già un libretto Questi libretti devono essere regolarizzati (estinzione o riduzione del di deposito con un saldo saldo al di sotto di 2.500 euro) entro il 30 settembre 2011. pari o superiore a 2.500 euro? Con quali modalità Occorre: posso procedere alla estinguerli; regolarizzazione dei oppure prelevare la somma in eccedenza fino a raggiungere un libretti di deposito al portatore con un saldo importo inferiore a 2.500 euro; oppure estinguerli e trasformarli in libretti nominativi. pari o superiore a 2.500 euro? E se dopo la regolarizzazione fosse È obbligo del possessore recarsi presso l’Ufficio Postale per ricondurre il saldo nel limite previsto dalla Legge. superato il limite previsto dalla normativa, ad esempio nel caso di accredito degli interessi? In caso di cessione del Il cedente, entro 30 giorni dal trasferimento del libretto, deve libretto al portatore comunicare a Poste Italiane l’avvenuto trasferimento e i dati cosa occorre fare? identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo, il Codice Fiscale ed estremi del documento di riconoscimento della persona fisica ovvero la denominazione, la sede legale e il Codice Fiscale/P.IVA della persona giuridica) del cessionario e la data del trasferimento. 9 STUDIO SOLUZIONE | consulting In caso di presentazione Al momento della presentazione all’incasso, il nuovo possessore può di un libretto al rilasciare un’autocertificazione contenente nome e cognome del portatore ceduto prima cedente e la data in cui è avvenuta la cessione. del 30 aprile 2008, cosa occorre fare? Cosa succede se le Ai libretti che presentano un saldo pari o superiore a 2.500 nuove norme sui libretti euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria; detta al portatore non sanzione non può essere inferiore all’importo di tremila euro. vengono rispettate? Anche nel caso in cui non si provvedesse a regolarizzare i libretti già in possesso (ossia quelli aperti prima del 13 agosto 2011) entro il 30 settembre 2011; si dimenticasse di comunicare i dati della persona alla quale abbiamo ceduto i libretti, l’accettazione di questi e la data di cessione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria. 10 STUDIO SOLUZIONE | consulting