La revisione contabile (AUDITING) Premessa sulla necessità di controllare l’attività svolta dai dipendenti Le aziende di una certa dimensione, avvertono l’esigenza di verificare se l’operato dei propri dipendenti sia conforme alle direttive imposte e se l’esecuzione dei compiti loro affidati sia svolta in maniera corretta e nell’interesse dell’azienda: sorge, pertanto, la necessità di istituire un controllo su come i dipendenti, all’interno dell’azienda, svolgono l’attività ad essi affidata. Tale sistema di controllo, in generale, è finalizzato a: a) verificare la correttezza delle operazioni svolte dall'azienda; b) controllare la corretta “rilevazione” dei fatti aziendali (REVISIONE CONTABILE). “Revisione contabile” o AUDITING La fase centrale del processo di controllo dell’attività aziendale è, dunque, rappresentata dalla “REVISIONE CONTABILE”, che ha la finalità di accertare l’affidabilità dei dati desunti dalla contabilità aziendale (CO.GE.), sulla cui base viene redatto il bilancio d’esercizio, verificando, in particolare, la ragionevolezza e l’attendibilità dei valori stimati e congetturati. La funzione “revisione contabile” viene spesso indicata, anche in Italia, con il termine anglosassone “AUDITING”. La revisione contabile (auditing) aziendale è, dunque, l’insieme delle procedure di controllo con le quali si effettuano le verifiche della contabilità aziendale, o di parti di essa, e del bilancio d’esercizio. CLASSIFICAZIONI DELLA “REVISIONE CONTABILE” (vedi) N.B.: il termine “auditing” trae origine dal latino “auditores”, che erano coloro che esplicavano la propria attività di controllo ascoltando i chiarimenti forniti loro dagli indagati. Classificazioni della revisione contabile La revisione contabile può essere: In relazione al soggetto che la effettua: Revisione interna, Revisione esterna; All’obbligatorietà o meno: Revisione volontaria, Revisione obbligatoria (o legale). La “revisione contabile del bilancio”: RELAZIONE SUL BILANCIO La revisione contabile del bilancio è un insieme di attività di verifica che consentono al revisore di esprimere un giudizio i merito all’attendibilità del bilancio, vale a dire alla sua idoneità a rappresentare un modo chiaro, veritiero e corretto la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale indagata. Poiché il bilancio è la sintesi delle operazioni aziendali compiute nell’esercizio, il giudizio in merito alla sua attendibilità o meno non può prescindere da una preventiva, si pure sommaria, valutazione del sistema informativo aziendale (SIA). Il legame tra sistema informativo aziendale, dati contabili e bilancio è infatti così stretto che non è possibile fornire una valutazione concreta del bilancio, senza aver verificato l’attendibilità del sistema informativo. Dopo l’accertamento dell’affidabilità dei dati desunti dalla contabilità generale (CO.GE.) attraverso più fasi, il processo di revisione tende a verificare la ragionevolezza e l’attendibilità degli elementi oggetto di stima che concorrono alla formazione del bilancio. Al termine del processo di verifica la società di revisione deve esprimere, in una sua relazione, un proprio giudizio professionale su bilancio. La relazione sul bilancio dei revisori deve restare depositata presso la sede sociale durante i 15 giorni che precederono l’assemblea che approva il bilancio e fino a quando il bilancio stesso non è stato approvato Ricordiamo, in particolare, che il revisore deve controllare che si siano rispettati: La legislazione civilistica in materia di bilancio, I principi contabili.