REVISIONE AZIENDALE
Definizione
di
MERLANI
È un’indagine condotta con spirito critico
sull’azienda nei suoi molteplici aspetti.
Definizione
di
BRUNI
È una funzione amministrativa diretta a
soddisfare le attese di conoscenza dei
soggetti interessati alle sorti dell’azienda.
“SPIRITO CRITICO”
La revisione non è una mera attività di verifica, ma
va condotta appunto con spirito critico e
soprattutto costruttivo; deve cioè essere sempre
accompagnata da valutazioni circa le azioni da
intraprendere.
In funzione di questo aspetto è stato introdotto il
principio dell’indipendenza del revisore rispetto
all’azienda oggetto di verifica.
REVISIONE
 CONTROLLO
• La REVISIONE è un concetto più ampio: essa tende ad
uno studio critico delle constatazioni ed evidenzia non
solo la natura, ma anche la consistenza dei fatti e
dimostra la bontà o meno dei principi amministrativi
applicati. Deve dunque essere necessariamente una
funzione esterna all’azienda.
• Il CONTROLLO è invece un’azione di accertamento di
fatti e compiti che si estrinseca in un lavoro materiale e
fisico (spunte, verifiche, ecc.) ed ha l’obiettivo di
dimostrare che un determinato atto è stato svolto in piena
applicazione dei principi direttivi impartiti dall’azienda.
È pertanto una funzione interna all’azienda.
EVOLUZIONE STORICA
- Nasce nell’antica Grecia e nell’antica Roma
come attività di verifica e di controllo.
- Si concreta in un’indagine critica relativa
all’organizzazione, gestione e rilevazione in
ambito aziendale, soprattutto in relazione
alle vendite.
Tali forme di controllo si sono
evolute nel tempo fino ad assumere
la natura di
visione panoramica e analitica
dell’azienda,
sebbene possa essere limitata alla
verifica di aspetti particolari.
Le prime forme di verifica risalgono al
1400, quando in Gran Bretagna
vennero istituite le corporazioni, che
introdussero un’attività di verifica per
la prevenzione di frodi ed irregolarità
da parte dei loro affiliati.
1862 – BRITISH COMPANIES ACT
Con questo provvedimento viene introdotta la
verifica indipendente delle scritture contabili
d’impresa.
Esso costituisce il punto di riferimento della
moderna revisione aziendale
1887 in U.S.A.
Viene istituito l’AICPA (American Insitute of
Certified Accountants), le cui finalità hanno portato
alla creazione di:
- FASB (Financial Accounting Standards Boards)
- CAP (Committee of Auditing Procedures)
Che hanno rispettivamente il compito di elaborare i
Principi Contabili Obbligatori (GAAP) e gli
standards per le procedure di revisione.
La revisione contabile moderna trova il suo
punto di riferimento teorico negli studi di
R.H.Montgomery (USA, 1912), il quale
sancisce i due obbiettivi fondamentali della
revisione:
• accertare la situazione patrimoniale
e il profitto delle imprese;
• rilevare frodi ed errori.
1920 - 1941
E’ il periodo in cui si afferma la
revisione contabile, intesa come
revisione
autonoma
dei
risultati
patrimoniali ed economici delle imprese.
In particolare…
USA, 1933 - 1941
Acquista importanza il sistema dei controlli interni,
cioè quell’insieme di regole, procedure e metodi posti
in essere per verificare le modalità con le quali si
svolge l’attività all’interno dell’azienda, accertando in
concreto se l’operatività dell’azienda si realizza nel
rispetto delle indicazioni fornite dall’alta direzione per
realizzare gli obbiettivi dell’azienda.
Tali controlli fino a quel momento venivano effettuati
direttamente dall’imprenditore, ma con la crescita
dimensionale delle imprese, ciò non era più possibile.
Sempre
a
causa
della
crescita
dimensionale delle imprese, e quindi
dell’accresciuta mole delle operazioni
poste in essere dall’azienda, le verifiche,
inizialmente globali, cominciano ad
essere
effettuate
sulla
base
di
metodologie “a campione” o “per
eccezione”.
1934, USA
La SEC (Security Exchange Commission, ossia
la CONSOB americana) introduce la revisione
obbligatoria del bilancio per le società
quotate, da effettuarsi tramite apposite società
di revisione indipendenti dall’azienda il cui
bilancio è assoggettato alla revisione.
1950 - 1970
È il periodo di maggiore sviluppo nella definizione
dei principi contabili e degli standards di revisione.
Nella
prassi
aziendale
si
differenziano
definitivamente le attività di Accounting
(contabilità) e Auditing (attività di revisione
aziendale), e ulteriormente le attività di Auditing ed
Internal Auditing (attività di revisione interna, di
supporto alla revisione contabile).
ALTRI ISTITUTI
• 1973 – IASC (International Accountng
Standards Committee): ha il compito di
elaborare i Principi Contabili Internazionali
• 1977 – IFAC (International Federation of
Accountants): ha competenze in materia di
revisione aziendale
• IAA (Internal Auditing Association: statuisce le
regole per la revisione interna)
LA REVISIONE IN ITALIA
• L. 1966/39: introduce l’albo delle società
fiduciarie e delle società di revisione;
• 1959: viene istituita una Commissione di studio;
• L. 216/74: introduce la certificazione dei bilanci
per le società quotate e istituisce la CONSOB
• D. Lgs. 58/98 “Decreto Draghi”: è la prima
disposizione legislativa che menziona la
revisione interna. Ad esso si sono affiancati i
provvedimenti della Banca d’Italia per la
revisione interna delle imprese bancarie in
applicazione delle indicazioni di Basilea.
COMITATO DI BASILEA
È un gruppo che riunisce dal 1974 le
banche centrali dei paesi industrializzati
per trattare argomenti inerenti la
regolamentazione bancaria. Non legifera,
ma emette indicazioni che sono
considerate vincolanti in circa 100 paesi.
BASILEA 1 (1998)
Ha stabilito i 25 principi fondamentali
della supervisione bancaria introducendo il
concetto di adeguatezza patrimoniale, cioè
di patrimonio adeguato ai rischi assunti,
stabilendo una percentuale di copertura
minima tra patrimonio rischio di credito.
BASILEA 2 (1999)
Ha creato un sistema più complesso per
l’individuazione e la copertura dei rischi, il
quale entrerà totalmente in vigore a partire dal
2005. L’idea portante di questa nuova
risoluzione è colpire al portafoglio le imprese,
facendo sì che esse debbano allineare
l’adeguamento del capitale agli effettivi rischi
assunti facendo attività bancaria, senza
dimenticare l’importanza di un sistema
trasparente nei confronti del pubblico.
I° PILASTRO
CAPITALE MINIMO IN FUNZIONE DEL
TIPO DI RISCHIO: l’autorità regolatrice del
mercato stabilisce un livello minimo di copertura
dei rischi, poiché ogni rischio il cui livello non è
misurato dall’azienda per principio mangia una
quota di capitale a copertura; per cui se non si
introducono strumenti di misurazione e controllo,
bisogna essere ben dotati di capitale per coprire
quello che potrebbe essere un default variamente
misurato.
II° PILASTRO
SUPERVISIONE: la banca deve disporre di un
procedimento di determinazione del capitale affinché esso
sia adeguato rispetto ai rischi assunti, e una strategia per il
suo controllo, includendo: il monitoraggio, la misurazione
adeguata e continua nel tempo, l’informativa e la revisione
dei controlli interni. Il supervisore controllerà e valuterà la
procedura, la capacità di conseguimento, il mantenimento
dei requisiti legali e potrà prendere provvedimenti se la
banca non opera in modo soddisfacente, richiedendo una
quota addizionale di capitale anche al di sopra del minimo
legale, ovvero intervenendo anticipatamente per evitare una
diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale
richiedendo un’azione immediata.
III° PILASTRO
TRASPARENZA NELLE INFORMATIVE EMESSE A
FAVORE DEL PUBBLICO: il principio fondamentale è
quello di disporre di una politica di trasparenza nella quale
venga evidenziato l’obiettivo e la strategia della banca
riguardo alle informative da rendere pubbliche. Si
stabiliranno dunque i principi direttivi riguardo la
trasparenza, poi si definirà un livello minimo di
informazioni e un’informativa supplementare, in seguito
verranno proposti modelli standard per la presentazione
delle informazioni di cui si raccomanda l’utilizzazione,
previa approvazione da parte dell’autorità regolatrice del
mercato.
Da tutto ciò ne consegue naturale la nascita
di nuove figure di controllo: i RISK
MANAGER. Si tratta di funzioni diverse
che presiedono al controllo di singoli aspetti
delle linee di produzione o dei prodotti stessi,
al fine di vagliare il loro gradi di rischiosità e
l’impatto che tale rischio può avere sul conto
economico. In ogni attività infatti è insita una
quota di rischio e questo rischio genera
sempre un danno potenziale
Queste figure sono sostanzialmente
complementari agli auditors e ai
controllori di gestione e forniscono al
Sistema
Informativo
Direzionale
valutazioni di carattere professionale
che rispondono sempre più all’esigenza
di tenere sotto controllo organizzazioni
complesse, con linee di produzione
evolute e assai diversificate tra loro.
In Italia il ricorso all’attività di revisione
aziendale è ancora molto modesto. Agli
auditors vengono affidati compiti limitati e
prevalentemente rivolti al settore contabile.
Perché?
• Diffidenza dei dirigenti d’impresa nei confronti
della revisione esterna;
• Scarsa preparazione professionale;
• Mancanza di una legislazione idonea a favorire lo
sviluppo dell’attività di revisione;
• Costi ingenti.
TIPI E CASI DI REVISIONE
N.B.: Per l’impossibilità di costringere in
rigide formule le manifestazioni della vita
aziendale, non si devono considerare come
schemi rigidi e assoluti
Secondo l’ OGGETTO
•
•
•
•
•
R. contabile (financial audit);
R. operativa o di gestione (operational audit);
R. direzionale (management audit);
R. di conformità (compliance audit);
R. speciali (special reviews).
REVISIONE CONTABILE
È limitata all’indagine della contabilità e
del bilancio. Viene definita anche
“formale” poiché ha come obbiettivo
quello di verificare la corrispondenza
delle disposizioni vigenti e la regolare
tenuta dei libri e delle scritture contabili.
Può riguardare anche singole operazioni
o singole voci.
REVISIONE OPERATIVA
Riguarda i controlli gestionali condotti sulle
diverse aree dell’azienda.
Attiene alle modalità di
svolgimento/operatività dell’azienda.
L’obbiettivo è l’accertamento dell’efficienza
dell’attività aziendale.
REVISIONE DIREZIONALE
Entra nel merito delle scelte e delle
indicazioni formulate dal top management ed
è pertanto un’attività di supporto all’alta
direzione.
Campfield (1967) la definiva come
“quell’attività che ha l’obbiettivo di accertare
l’efficacia delle scelte del top management.”
Richiede elevati livelli di professionalità.
REVISIONE DI CONFORMITÀ
Attiene alla verifica delle condizioni
contrattuali.
Si è sviluppata a seguito dello sviluppo
del commercio internazionale e delle
accresciute distanze tra clienti e
fornitori.
REVISIONI SPECIALI
Di origine anglosassone, costituiscono una
categoria residuale di revisioni, non
riconducibili alle precedenti.
SECONDO L’ESSENZA
• R. formale;
• R. sostanziale
REVISIONE FORMALE
Mira all’accertamento della regolarità contabile-legale
dell’amministrazione.
Comprende:
- REVISIONE
CONTABILE:
accerta
l’esatta
applicazione delle disposizioni impartite agli uffici
di contabilità ed esamina le scritture in rapporto ai
movimenti di merci e denaro e alla compilazione
dei bilanci;
- REVISIONE LEGALE: accerta l’applicazione delle
disposizioni legislative.
REVISIONE SOSTANZIALE
Studia i fatti amministrativi nella loro ragion d’essere, nello
svolgimento, nelle cause e negli effetti, nelle
interdipendenze interne ed esterne.
Verifica NEL MERITO la realtà aziendale dal p.to di vista:
- Economico;
- Tecnico: (impianti, macchinari, processi produttivi, ecc.);
- Patrimoniale: esamina gli elementi del capitale;
- Finanziario: accerta la liquidità;
- Organizzativo;
- Reddituale: utilizza indici di redditività al fine di elaborare
suggerimenti per modificare, trasformare, potenziare
l’azienda.
È anche diffusa la R. SOSTANZIALE
ECONOMICO-TECNICA, che ha il compito
di studiare le correlazioni e le interdipendenze
tra i processi produttivi e i costi della
produzione (aspetti tecnici) e mercati di
acquisto/vendita e prezzi di vendita (aspetti
economici).
SECONDO IL FINE
• R. INQUISITIVA: volta alla ricerca di
responsabilità e di errori;
• R. DI ACCERTAMENTO: circa la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica in
particolari momenti della vita aziendale (fusioni,
concessioni di finanziamenti, ecc.);
• R. DI FUNZIONAMENTO: ricerca eventuali
disfunzioni nella vita aziendale;
• R. DI ORGANIZZAZIONE: corregge eventuali
deficienze nell’apparato organizzativo
SECONDO L’INTERESSE
• PRIVATISTICO: ricorre in caso di revisione di
accertamento prima di particolari operazioni che
coinvolgono l’azienda (fusioni, concessioni di
finanziamento, ecc.)
• COLLETTIVO: ricorre quando l’azienda viene
studiata in rapporto all’economia nazionale per
meglio inquadrare o maggiormente potenziare
l’azienda nel sistema economico in cui si trova. A
tale tipologia è tipicamente orientata la revisione
del bilancio.
SECONDO IL TEMPO
• R. CONTINUA: viene attuata
ininterrottamente durante la vita
dell’azienda o per 1 o più esercizi
consecutivi
• R. PERIODICA: viene svolta
regolarmente per periodi di tempo
prestabiliti
• R. OCCASIONALE: viene svolta in
determinate contingenze e per
particolari scopi
SECONDO L’ESTENSIONE
DELL’OGGETTO
• R. PARZIALE: è relativa ad un settore, o ad un
singolo ramo dell’attività aziendale, o ad un dato
ordine di rilevazioni aziendali, o ad un dato
aspetto della gestione, ad un’operazione o ad un
gruppo di operazioni di gestione. È la forma più
diffusa.
• R. INTEGRALE: viene attuata in casi particolari
ed investe la globalità delle operazioni e delle
rilevazioni aziendali, considerati in tutti i loro
aspetti (patrimoniale, economico e finanziario).
SECONDO I
PRINCIPI METODOLOGICI
• R. DIRETTA: viene effettuata attraverso il
riscontro effettivo sui documenti e sulle
rilevazioni aziendali (analisi documentale)
• R. INDIRETTA: viene realizzata per via
induttiva
attraverso
procedimenti
di
campionamento statistico o con il ricorso di
fonti di informazione alternative. È tuttora
l’approccio più diffuso, data la complessità e la
mole delle operazioni poste in essere dalle
aziende moderne
SECONDO I SOGGETTI PREPOSTI
•R. INTERNA o internal auditing
•R. ESTERNA o external auditing
Tale distinzione è nata per effetto dello sviluppo
della revisione interna come funzione in grado di
consentire un supporto all’azienda esterna
chiamata a revisionare il bilancio (interfaccia della
revisione esterna)
REVISIONE ESTERNA
A sua volta è distinta in:
• R. VOLONTARIA: nata per esigenze
d’immagine e per esigenze di ulteriore verifica
dell’attività aziendale per eliminare eventuali
debolezze del sistema contabile ed informativo
• R. OBBLIGATORIA: prevista da norme
legislative e/o regolamentari
La crescente complessità aziendale ha
sollecitato le imprese ad effettuare controlli
in più momenti dell’attività, affidando questo
compito a terzi soggetti. Ne consegue che
attualmente il parametro in base al quale si
distingue la revisione esterna da quella
interna è l’interesse che motiva l’attività di
revisione:
- R. ESTERNA: richiesta da soggetti esterni
all’azienda (autorità pubbliche o di settore)
- R. INTERNA: svolta nell’interesse
dell’azienda
Scarica

revisione aziendale