LA DIFESA CIVICA IN GESTIONE ASSOCIATA
AVV.
GISELLA SEGHETTINI
RELAZIONE 2008
Comune di Collesalvetti
Comune di Livorno
Comune di Capraia
isola
UFFICIO DIFESA CIVICA DEL COMUNE DI LIVORNO
Livorno Gennaio 2009
Redazione: Segreteria della Difesa Civica del Comune di Livorno
Relazione sulla attività della difesa civica anno 2008
Premessa
Nel 2008 si è concluso il mio primo mandato quale Difensore Civica del Comune di Livorno
e come da statuto e regolamento è stato dato inizio alle procedure per l’elezione del difensore
civico. Tale procedimento è molto complesso; le candidature sono avanzate da almeno 1/10
dei consiglieri comunali o da almeno 10 consiglieri circoscrizionali, oppure da almeno 500
cittadini del comune. Le candidature sono quindi comunicate ai consigli di circoscrizione,
alle associazioni e organizzazioni sociali più significative affinché esprimano il loro parere.
Quindi spetta al consiglio procedere alla elezioni;1 Questa procedura che sicuramente è
attenta alla ricerca di un soggetto il più possibile condiviso e riconosciuto dalle istituzioni e
dal mondo associativo è anche assai lunga e complessa e si raccorda poco con quanto
disposto dal regolamento all’art. 5 co.2 2. Nel 2008 si è verificata una vacanza di mandato
che si è protratta per circa 5 mesi (fine mandato 22/4/2008 nuovo 10/08/2008).
Nel corso del mio primo mandato avevo messo già in evidenza l’opportunità di prevedere un
prolungamento della carica in modo da consentire di verificare gli effetti di un impegno a
favore dei “cittadini”3e avevo presentato alla competente commissione le relative proposte di
modifica allo statuto e al regolamento.
Torno a evidenziare quindi questi aspetti che propongo come riflessione, e cioè che in caso di
secondo mandato – che può essere assegnato allo stesso soggetto che ha ricoperto il primo –
siano poste in essere procedure più snelle che spetterà ai competenti settori della
amministrazione individuare, oppure in alternativa valutare la previsione di un allungamento
del mandato da 3 a 6 anni, come previsto anche per il difensore civico regionale.
1
si prevede in prima votazione una maggioranza qualificata dei 2/3 e poi nel caso questa risulti infruttuosa
ulteriori successive sedute con votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati. Infine in caso di mancata
elezione anche con la maggioranza è prevista una ulteriore votazione tra i due candidati che hanno ricevuto
il maggior numero di voti risultando eletto colui che riporta il maggior numero di voti, in caso di parità è
eletto il più anziano di età.
2
“gli organi competenti… assicurano l’attivazione delle procedure finalizzate al rinnovo della carica in
tempi utili ad evitare che non si verifichino interruzioni”
3
intendendo tale termine in senso ampio (col significato: “la sola vera cittadinanza è quella che si estende al
mondo intero”)
3
Introduzione
Dicono che il 2009 sarà l’anno di inizio della terza rivoluzione industriale: il green new deal
dovrebbe abbracciare tutto il pianeta per riformare il sistema energetico mondiale.
Solo l’Italia e forse anche l’Europa (salvo alcune eccezioni come per esempio l’Irlanda che
ha stanziato 32 miliardi di euro sulle energie rinnovabili) in cui ancora si parla di protocollo
di Kjioto sembra non accorgersene ed anzi qui in Italia sembra che per salvare l’industria in
crisi in primo luogo si debbano accantonare tutti i meccanismi di risparmio energetico.
Una ricerca dell’ONU sul “Green Jobs” mette in evidenza che nel mondo ci sono già 2,2
milioni di persone che lavorano nelle rinnovabili e si moltiplicheranno da qui a venti anni: 2
milioni circa nell’eolico, 6 nel solare, 12 nel settore dei biocarburanti (questo un po’
preoccupa soprattutto per la riduzione dei terreni coltivati per sfamare la popolazione
mondiale).
In Italia si parla ancora di centrali atomiche e di rigassificatori per risolvere il problema
energetico.
Legambiente ritiene che migliorando l’isolamento termico e rendendo più efficienti le caldaie
delle case degli italiani si eviterebbe l’emissione di 25 milioni di tonnellate di CO2 .
In questa ottica ho apprezzato molto che nel nuovo regolamento edilizio di prossima
approvazione vi sia un’intera parte dedicata al risparmio energetico: all’orientamento degli
edifici per sfruttare le migliori condizioni ambientali, all’installazione di impianti per
l’utilizzo delle energie rinnovabili e al risparmio dell’acqua (in parlamento è stata depositata
una proposta di legge popolare riguardante i “principi per la tutela, il governo e la gestione
pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico) e agli
incentivi per l’installazione di nuovi impianti: insomma, in questo ambito, una rivoluzione
verde anche a Livorno.
E probabilmente anche un modo per la riconversione industriale della nostra zona capace di
assorbire molti posti di lavoro oltre a quelli che deriveranno per esempio dalla realizzazione
di prodotti high tech a seguito delle ricerche del centro di biorobotica presso ” Lo Scoglio
della Regina” a Livorno.
Ma di verde dovrebbero tingersi per esempio anche i lampioni, con le lampade a led
risparmi fino al 55% rispetto alle lampade tradizionali e
4
con
con la possibilità, quindi di
illuminare anche gli angoli più bui della città con un miglioramento anche della sicurezza per
gli abitanti.
E che dire del traffico. Il libro verde della Commissione europea, “Verso una nuova cultura
della mobilità urbana”, condensato in un articolo de Il Sole24 del 19 gennaio del 2009, pone
5 sfide per le città europee su cui riflettere:
1) PER UN TRAFFICO SCORREVOLE NELLE CITTA’ rendendo “più attraenti” e
sicure le alternative all’uso dell’automobile privata.
2) PER UNA CITTA’ PIU’ PULITA contenendo il traffico, una delle fonti principali di
inquinamento atmosferico,
3) PER UN
TRASPORTO URBANO PIU’ INTELLIGENTE
attraverso la
elaborazione dei dati sul traffico medesimo,
4) PER UN TRASPORTO URBANO ACCESSIBILE rispetto al retroterra, alle reti
urbane, interurbane e alla rete transeuropea;
5) PER UN TRASPORTO URBANO SICURO. Circa i due terzi degli incidenti ed un
terzo di quelli mortali avvengono in città e nei confronti delle persone più vulnerabili:
ciclisti, pedoni e fra questi donne bambini ed anziani.
Anche la promozione della filiera corta potrebbe essere importante per evitare un inutile
spreco di energia privilegiando insediamenti produttivi che utilizzino i prodotti a Km 0
come oggi si suole dire e cioè i prodotti locali della terra, possibilmente biologici o da
lotta integrata,
e del mare con l’utilizzo di strutture già esistenti come per esempio il
mercato di Piazza Garibaldi che sta di fatto morendo per la concorrenza di supermercati
più o meno grandi o l’utilizzo del mercato del pesce per attività di ittiturismo.
Queste riflessioni valgono per l’intero territorio della gestione associata e quindi oltre che
per Livorno anche per Collesalvetti e Capraia Isola in vista di un corretto rapporto città,
campagna, mare.
5
Le istanze del Comune di Livorno
Da un esame dei dati riportati nella tabella n. 1 si evidenzia il costante aumento dell’attività
della difesa civica: anche se c’è da sottolineare la sospensione del mandato dal 22/04 al 10/08
del 2008, l’attività nel periodo di vacanza ist.le è proseguita sia nell’accoglienza del cittadino
sia con i contatti con gli uffici per il monitoraggio delle istanze già presentate. Anche il n. di
posta in entrata/uscita/interna assegnata alla difesa civica conferma questa tendenza
all’incremento.
Tabella 1
Indicatore di attività Valore 2008
Valore 2007
Valore 2006
Attività
N.
416
341
Supporto
protocollo 427
generale
posta
del
Difensore Civico –
Difensore Civico
posta
in
entrata/uscita/interna
Tabella 2
TIPOLOGIA CASI
N. 2008
ISTANZE
168
156
91
500
450
147
INFORMAZIONI DEGLI UFFICI)
59
82
63
TOTALE VOLUME CASI
727
688
301
CONTATTI
N. 2007
N. 2006
(SEMPLICI COMUNICAZIONI AL
CITTADINO TELEFONICI E NON)
CONTATTI REGISTRATI (CHE NECESSITANO DI
6
Grafico 1
TOTALE VOLUME CASI
301
NUMERO CASI 2008
727
NUMERO CASI
2007
NUMERO CASI 2006
688
Nonostante la vacanza di mandato le istanze sono passate da 156 del 2007 a 169 del 2008 ma
soprattutto è la crescita di “contatti” che rende conto della maggiore diffusione tra i livornesi
della difesa civica comunale e delle opportunità che può offrire in termini di tutela e
salvaguardia dei diritti nei confronti della pubblica amministrazione.
Certo molto resta da fare, siamo solo all’inizio di un percorso e affinché l’istituto acquisti uno
spessore maggiore è necessario un diverso inquadramento a livello nazionale. Siamo ancora
in attesa di approvazione di una legge che conferisca organicità ed anche autorevolezza a
questa figura di difensore dei cittadini passando da un criterio che ne stabilisce la facoltatività
ad uno che ne preveda la necessità. La difesa civica è stata attuata in diverse regioni fini dai
primi anni ’70; Toscana e Liguria sono state le prime a prevedere l’istituzione del Difensore
Civico regionale, ma altre regioni ancora oggi sono sprovviste di questo istituto. La legge n.
142/90 e il successivo d. lgs. 267/2000 hanno previsto la facoltà degli enti locali di istituire il
difensore civico ed altre leggi dello Stato hanno attribuito funzioni a questo figura – legge
241/90 e succ. modifica Legge 15/2005, la legge n. 104/1992 e la legge n. 127/1997 come
mod. dalla legge n. 191/1998. Manca ancora una legge organica che coordini le norme via via
sopravvenute, che disciplini la materia della tutela non giurisdizionale – peraltro non prevista
da alcuna norma costituzionale - in modo da allineare sotto questo aspetto il nostro paese ai
molti altri dell’Unione Europea.
7
Settori di intervento
Come si può notare il massimo numero delle istanze si concentra nel settore della Polizia
Municipale, subito dietro i Pubblici Servizi con un dato aggregato che comprende
segnalazioni dell’utenza rispetto alla erogazione del servizio, problemi derivanti dal
pagamento delle bollette e dalla entità delle medesime – per il 2008 in questo voce sono
inserite anche le istanze riferite alla Tia. Il settore sociale più quello riferito alla casa
conferma con una leggera flessione il dato dell’anno 2007 – n. 30 istanze -, lo stesso dicasi
per quello dell’edilizia privata– n. 11 rispetto le 12 del 2008; l’Ici è una voce a sé –n. 9 –
mentre nel 2007 esso era aggregato con la Tarsu/Tia -per le pratiche in fase di transizionetotale 2007 n. 38 - (N.B. ci sono pratiche riferite a più settori)
Tabella 3
8
Settori di intervento
N. Richieste intervento
Polizia Municipale
45
P. Servizi
44
Sociale/cittadinanza attiva
21
Edilizia Privata
11
Servizi Demografici
10
Casalp
10
Ici
9
Ambiente
9
Mobilità Urbana
8
Attività educative
7
Gerit
7
Casa
6
ASL 6
5
Verde Decoro urbano
4
Difensore Civico Reg.le
3
Disabilità
2
Attività Produttive
1
Demanio
1
Impianti Termici
1
Urbanistica
1
Edilizia Pubblica
1
Accesso
1
Altro (consulenza informazioni)
19
Incompetenza
13
Grafico 2
Settori di intervento
Polizia Municipale
P. Servizi
Sociale/cittadinanza attiva
50
Edilizia Privata
Servizi Demografici
45
Casalp
40
Ici
35
Mobilità Urbana
30
25
Ambiente
Attività educative
Gerit
Casa
ASL 6
20
Verde Decoro urbano
15
Difensore Civico Reg.le
10
Attività Produttive
5
0
Disabilità
Demanio
Impianti Termici
Urbanistica
Edilizia Pubblica
9
2008 Pratiche chiuse/aperte
tabella 4
Anno 2008
Pratiche Concluse
134
Pratiche aperte
34
Totale Pratiche
168
Grafico 3
Pratiche 2008 chiuse/aperte
Totale Pratiche
Pratiche aperte
Serie1
Pratiche
Concluse
0
50
100
150
200
relativamente al dato sulle pratiche concluse si evidenzia un rallentamento, il dato del 2007
era stato abbastanza confortante – istruite 156 concluse 145 – 92,4%. Nel 2008 il numero
delle pratiche concluse è sceso e rappresenta il 79,76%. Il co. 2 dell’art.12 del regolamento
che dispone tempi certi per la risposta da parte degli uffici è stato meno rispettato rispetto
all’anno scorso. Il comma così recita:
- Le notizie e le informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico entro venti giorni
in modo completo ed esauriente. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell’ufficio
interpellato in merito all’oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono richieste in
forma scritta Si ritiene pertanto doverosa una maggiore sensibilizzazione degli uffici ad adempiere
secondo il regolamento.
10
Istanze Comune di Collesalvetti e Stagno
Tabella 5
Sociale
6
Casa
2
Urbanistica
5
Tributi
2
Pol. municipale
11
Ed. privata
2
Servizi pubblici loc.
11
Commercio
1
Servizi demografici
1
Altro
5
Incompetenza
5
Totale
51
Totale istanze istruite
46
Totale istanze concluse
35
Grafico 4
Istanze Collesalvetti/Stagno per Settore
altro
s. demografici
commercio
servizi pubblici loc.
ed. privata
pol. municipale
tributi
urbanistica
fabbisogno abitativo
0
11
5
10
15
sociale
Da quanto si evince dai dati relativi alle pratiche 2008 nel Comune di Collesalvetti si può
rilevare che nonostante l’interruzione del servizio per circa 5 mesi, le pratiche rispetto al
2007 non sono diminuite e che i settori maggiormente interessati sono quelli relativi alla
polizia municipale e ai servizi pubblici ove maggiore ed immediato è l’impatto economico
sul cittadino.
Nell’ambito del settore polizia municipale sono state inserite anche pratiche relative a
sanzioni amministrative di altri Comuni, persino di Roma e Catania o di comuni limitrofi
a Collesalvetti.
Tutte le pratiche relative ai servizi pubblici riguardano esclusivamente l’ASA in merito
alla erogazione dell’ acqua e del gas.
Riguardo ad ASA SPA il rapporto è ottimo e le pratiche hanno una veloce risoluzione; con
ASATRADE il rapporto è più faticoso.
Il notevole aumento di tali pratiche è dovuto alla chiusura dello sportello ASA a
Collesalvetti che non può essere sostituito, soprattutto per le persone anziane, da un call
center.
In merito alla casistica da rilevare, indipendentemente dal caso specifico trattato, la
responsabilità del Comune nel caso in cui un cittadino a causa del cattivo stato della strada
subisca un incidente.
Recentemente la stessa Corte di Cassazione ha ribadito che “La presunzione di
responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall’art.
2051 del c.c. è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del
demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei
cittadini qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed
efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi”.
Casistica
Bollette – richieste di rateizzazione
•
Il sig. *** a seguito del ricevimento di una ingiunzione del Giudice di Pace di
Livorno per il mancato pagamento di bollette relative al consumo di Acqua, si è rivolto al
difensore civico lamentando di non aver potuto rateizzare il debito prima dell’ apertura di
tale procedura di ingiunzione.
12
Il sig. *** chiedeva anche all’ azienda di verificare l’ esistenza di eventuali perdite occulte.
L’ ASA rispondeva alla difesa civica con nota del 23 aprile 2008 comunicando che un
piano di rientro nel debito era stato interrotto unilateralmente dal sig.***.
Nella stessa nota si comunicava che:
“in riferimento alla segnalazione di fatture di importo elevato, ricordiamo che il cliente è
responsabile della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici in proprietà
privata posti a valle del contatore. La verifica dell’ esistenza di perdita occulta quindi è a
carico del cliente.
Nel caso cui venga accertata una perdita occulta a valle del contatore (non individuabile
attraverso controlli periodici sulle parti immediatamente visibili o comunque accessibili
dell’ impianto), occorre che il cliente presenti un’ apposita dichiarazione scritta ( modulo A
) in cui richiede, ai sensi del vigente Regolamento, un ricalcolo dei maggiori consumi,
allegando la documentazione ivi prescritta.”
•
Il sig. *** si è rivolto alla difesa civica in relazione alle fatture per il consumo di acqua
segnalando che per un importo di £ 1.749.89 aveva fatto richiesta agli uffici di ASA di
rateizzazione, senza esito.
Con nota della difensore civica l’istanza del sig. *** è stata inoltrata ad ASA che
comunicava con nota del 3/10/2008 “ di aver accolto la richiesta di dilazione del
pagamento …in via del tutto eccezionale in quanto, il cliente che intende avvalersi della
rateizzazione ne deve dare comunicazione all’azienda entro il termine di costituzione in
mora, pena l’inammissibilità della domanda. Si ricorda infatti che qualsiasi opposizione
che l’utente ritiene di fare in merito alla fatturazione deve essere presentata alla scrivente
entro il termine di 30 gg. dalla scadenza della fattura stessa così come previsto dalla carta
del servizio idrico…”.
L’ istanza è comunque tuttora aperta perché il sig. *** si è nuovamente rivolto alla
difensore civica per comunicare che alle bollette emesse successivamente sono stati
addebitati: interessi ulteriori (su rateizzazione €. 187,08 – spese per invio sollecito € 6 –
addebito spese sollecito - € 24.68).
13
Imposta di bollo e DURC per le Associazioni di volontariato
Si è rivolto all’ufficio difesa civica il Sig. *** in quanto rappresentante pro-tempore
dell’Associazione *** iscritta nel registro regionale del volontariato articolazione
Provincia di Livorno: l’associazione è quindi anche ONLUS di diritto. Il Sig. *** ritiene
non dovuta l’imposta di bollo per l’erogazione di un contributo comunale alla associazione
medesima e non giustificata anche la richiesta del DURC. Il CESVOT ( centro servizi
volontariato Toscana) così pone la prima questione: “in merito l’art. 27 bis dell'allegato
B (tabella) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dispone che sono esenti dall'imposta di bollo
in modo assoluto solo gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se
dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o
richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. Va evidenziato che
la circolare esplicativa (C.M. 26 giugno 1998, n. 168/E, par. 7.1) consideri tassativa
l'elencazione degli atti, per cui quelli – come nella fattispecie – non espressamente elencati
non potrebbero godere dell'esenzione: l'amministrazione Finanziaria considera applicabile
l'agevolazione solo qualora nella tariffa del decreto disciplinante l'imposta di bollo si
riscontri esattamente lo stesso termine presente nella previsione agevolativa. Questa
previsione legislativa e interpretativa è applicabile certamente per le Onlus ma non per le
organizzazioni di volontariato disciplinate dalla L. 266/91 per le quali, come correttamente
ribadito anche dalla R.M. n. 194/E del 21 dicembre 2000, vige la possibilità di avvalersi di
una “specie di doppio binario in relazione alle ipotesi in cui sia configurabile l'alternatività
di applicazione del regime più favorevole tra le varie normative di settore”. In particolare,
con la citata risoluzione si confermava quanto già previsto all'art. 10, comma 8 del D.Lgs.
460/97 e, cioè, la possibilità per l'Associazione di scegliere di applicare la normativa
speciale (gerarchicamente superiore alla disciplina generale dell'imposta di bollo – D.P.R.
642/72), vale a dire il co. 1, art. 8 della L. 266/91 in quanto di maggior favore rispetto a
quella generale prevista dalle Onlus. Questa disposizione speciale ha una portata
agevolativa più ampia di quella relativa alle Onlus poiché prevede una esenzione totale per
gli “atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro
attività”. Certamente l'atto di erogazione del contributo, ancorché non contemplato dalla
tariffa della disciplina dell'imposta di bollo è certamente incluso nella previsione generale
di "atto connesso allo svolgimento dell'attività di organizzazione di volontariato". Come
14
ha precisato bene il Dipartimento delle Entrate con la R.M. 29 maggio 1993, n. 300028, il
beneficio – esteso all'intero settore delle imposte indirette – è subordinato al verificarsi di
un duplice presupposto: “che le organizzazioni di volontariato siano costituite
esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni
e province autonome”. La associazione di cui è presidente il Sig. ***, costituita
esclusivamente per fini di solidarietà e iscritta al registro regionale del volontariato,
soddisfa questi 2 presupposti ed è legittimata a godere, secondo questo ufficio,
dell'esenzione assoluta e totale dell'imposta di bollo, ai sensi del co. 1, art. 8 della L.
266/91. In merito infine alla richiesta del DURC, la legge 266 del 1991, all’art. 4, obbliga
le organizzazioni di volontariato a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi
derivanti dalle attività svolte dalle organizzazioni stesse. Naturalmente nei confronti dei
propri volontari per infortuni e malattie e per la responsabilità civile verso terzi. Il DURC
attesta la regolarità di una IMPRESA per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e
CASSA EDILE. La difesa civica ritiene che nel caso di una associazione di volontariato
(che non è un’impresa) costituita da soli volontari la richiesta sia priva di fondamento.
Inoltre l’Art, 7 della legge 266/91 prevede che “la copertura assicurativa di cui all’articolo
4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il
quale viene stipulata la convenzione medesima”.
Presella di terreno in via Anna Frank
I soggetti istanti – istanza dell’aprile 2008 fine primo mandato-, sono un gruppo di cittadini
abitanti al confine della proprietà ex ATER in via Anna Frank, l’oggetto della loro richiesta
è una presella di terreno che difformemente da quanto previsto dal piano urbanistico viene
utilizzata con attività inquinanti da più di 30 anni. Nella istanza essi lamentano che:
“benché tale terreno fosse stato destinato ad essere utilizzato in parte come area consolidata
di iniziativa pubblica e, in parte come area di impianto storico borghi in realtà da molti anni
e nonostante le molte contestazioni era stato in realtà utilizzato per scopi industriali ed
artigianali – o addirittura come discarica di rifiuti industriali ed artigianali “.
Gli istanti segnalavano che la situazione negli ultimi tempi era diventata insostenibile, a
causa della emanazione di rumori e delle esalazioni di fumi e polveri che rendono
impossibile la conduzione di una normale vita quotidiana. Con nota del 15 aprile la
difensore civica chiedeva a Casalp, proprietaria del terreno, lo sgombero dello stesso in
tempi brevi, così come previsto dalla disdetta del contratto con gli affittuari e l’apertura di
un tavolo di discussione con la cittadinanza e la Circoscrizione di riferimento per un
15
eventuale uso pubblico dell’area. Con nota del 28 aprile Casalp comunicava di aver
provveduto alla formale disdetta del contratto di locazione dell’area in oggetto, imponendo
al conduttore di rendere libero il terreno da mezzi e da cose a far data dal 02/04/2008. Una
petizione dei cittadini del 4/10/2008 chiedeva a Casalp - e p.c. al Difensore Civico – il
recupero totale del terreno garantendo “un suo adeguato controllo, mantenendolo pulito e
ordinato e di adibirlo ad area verde”.
Residenza per persone senza fissa dimora
A seguito della sospensione del progetto residenza di soccorso, alcune persone si sono viste
negare la possibilità di ottenere la residenza a Livorno Pertanto si è rilevato che la residenza
anagrafica è considerata diritto soggettivo perfetto.
La mancanza della residenza impedisce l’ effettivo esercizio dei diritti fondamentali
riconosciuti dalla Costituzione quali il diritto alla salute, il diritto alla casa e il diritto al voto.
Il rifiuto della residenza anagrafica è in contrasto con gli art. 2 14 e 16 della Costituzione in
particolare quest’ ultimo articolo afferma la libertà di movimento e di circolazione dell’
individuo, comprensiva della libertà di domicilio di residenza e di dimora.
Alcuni studiosi ritengono che” l’estromissione
di una persona dallo stato di cittadino
residente, significando una concreta e vasta mutilazione della sua stessa capacità giuridica
corrisponde ad una riedizione della morte civile”
“ C’è qui un diritto della persona ma anche un interesse pubblico alla piena coincidenza tra
presenza effettiva e residenza anagrafica.
Infatti l’ interessato dal declino ( povero non residente, sconosciuto ….) se costituisce una
condanna per il singolo, è pure un pericolo per la comunità che subirà l’ acuirsi del conflitto
urbano e il diffondersi del danno sociale”
Riguardo ai caratteri normativi della temporaneità o abitualità della dimora per escludere o
meno la residenza anagrafica si veda circolare del Ministero dell’ Interno del 29 Maggio 1995
n° 8 e riguardo alle persone senza fissa dimora vedi art. 2 comma 3 e n° 1228 del 1954 in cui
si dice che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel comune dove hanno il
domicilio, in mancanza, nel comune di nascita., superando qualsiasi problema di preaccertamento della effettività della residenza ( vedi anche nello stesso senso circolare n° 1 del
1997 Dir. Amm. Civile ).
Alcuni comuni hanno individuato una via territorialmente non esistente per i senza dimora
attraverso l’ Istituzione di una sessione speciale non territoriale.
16
Ancor più interessante è stato anche il progetto di residenza di soccorso posto in essere dalla
Amministrazione Comunale di Livorno che tra l’ altro è in linea con la legge n° 328/2000 in
quanto promuove fortemente la partecipazione delle associazioni presenti sul territorio alle
politiche di assistenza e residenza. Ma tale progetto o la sua sospensione non possono essere
di ostacolo allo ottenimento di un diritto sancito costituzionalmente.
Rispondeva l’ufficio anagrafe che “quanto precisato dalla difensore civica trova pienamente
riscontro nell’operato dell’ufficio anagrafe. Infatti non viene ostacolata la domanda di
trasferimento di residenza di colui che si trova sul territorio comunale in modo abituale ma
privo di stabile dimora, venendo in questo caso registrata la reale dimora di fatto dello stesso
anche se trattasi di luogo improprio e privo di stabilità. Il progetto residenza di soccorso è
riservato a coloro che già residenti a Livorno si trovino in una situazione di cancellazione
della residenza perché senza dimora ovvero siano in carico ai servizi sociali ed abbiano
avviato un programma teso al recupero sociale del soggetto”
L’ufficio anagrafe comunicava, inoltre,
formalmente alla difesa civica che il progetto
residenza di soccorso era sospeso per revisione
Vendita appartamenti ai profughi Libia
I sigg.**** , profughi della Libia, si sono rivolti alla difesa civica ritenendo la sospensione dei
piani di vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica non applicabile alle vendite di alloggi
ai profughi della Libia in quanto disciplinata dalla LRT 59/2005 e dai precedenti
provvedimenti legislativi e interpretativi che ne evidenzierebbero il carattere di specialità.La
interpretazione dell’ufficio patrimonio del Comune di Livorno ritiene la delibera del Consiglio
regionale n. 43/08 applicabile a tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita di alloggi
ERP.
La difensore civica interpellava tramite il difensore civico regionale l’ufficio preposto della
Regione Toscana che affermava la correttezza della interpretazione del Comune di Livorno pur
sollecitando, venuta meno la sospensione predetta, di procedere celermente alla vendita dei
suddetti immobili.
Agevolazioni per determinate categorie su tariffe trasporto pubblico locale
La Sig.ra**** lamenta il fatto che per ottenere l’agevolazione tariffaria l’ATL le aveva
chiesto il CUD e non l’ISEE come previsto dalla LRT 100/98 così come modificata dalla
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LRT 40/2007. L’ATL rispondeva che ciò avveniva in quanto la Regione Toscana non aveva
ancora previsto i valori di riferimento utili al rilascio delle agevolazioni. La difensore civica
si rivolgeva quindi alla Regione Toscana per avere chiarimenti e vista la mancata risposta
degli uffici competenti si rivolgeva al Difensore Civico regionale dal quale si attende una
risposta.
Ordinanza di confisca cane Igor
A seguito dell’ordinanza di confisca del cane Igor del settembre 2008 la proprietaria e il
figlio di 9 anni si sono presentati dalla Difensore Civica affinché si unisse all’appello di molti
(petizione di cittadini – associazioni animaliste) per la sua restituzione. Il cane meticcio
boxer era stato identificato come pitt bull e considerato perciò potenzialmente pericoloso, in
realtà l’animale non aveva mai presentato problemi di aggressività. La Difensore Civica con
nota del 13 novembre indirizzata al Sindaco e all’ufficio Progetti e iniziative per la
cittadinanza faceva presente che il cane era un meticcio boxer mansueto e non di razza pitt
bull. Con successiva nota dell’11 dicembre inoltrata al Sindaco e al Comandante di Polizia
Municipale ha poi trasmesso due certificati in cui espressamente si dichiarava che il cane non
aveva mai presentato comportamenti aggressivi in presenza di veterinari, né in passato aveva
minacciato di ledere l’integrità fisica di persone o animali; veniva quindi rinnovata la
richiesta di annullamento dell’ordinanza, in quanto non vi era la necessità di “tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”. La vicenda si è conclusa felicemente
grazie al contributo di tutti coloro che hanno compreso l’importanza per il bambino e la sua
mamma del cane Igor che finalmente è ritornato in famiglia (vedi notizia de Il Tirreno di
mercoledì 28/01/09)
la foto della restituzione del cane Igor (pubblicazione autorizzata dalla madre del
bambino)
18
Discussione petizioni in Consiglio Comunale
Nel mese di febbraio si sono rivolti all’ufficio difesa civica alcuni esponenti del Comitato per
la salvaguardia del verde cittadino lamentando che la petizione dallo stesso presentata, circa
un anno prima, e per pari tempo all’o.d.g. del consiglio comunale, relativa alla tutela
“dell’area a verde situata tra via Rosa del Tirreno e via Roma” in previsione di un progetto
urbanistico di prossima realizzazione non era ancora stata discussa. La Difensore Civica in
data 28 febbraio ha inviato al Sindaco una nota in cui rilevava i lunghi tempi che
intercorrono per la trattazione delle petizioni iscritte all’o.d.g. del C.C., affermando quanto
segue:
- il regolamento degli Istituti di partecipazione dei cittadini (n. 73/2004), pur non
prevedendo al comma 6 dell’art. 3, relativo alle petizioni, un preciso termine per la
discussione in Consiglio Comunale, all’art. 1 co. 2 indica che la precipua finalità del
regolamento è quella di “consentire la partecipazione della popolazione per la tutela di
interessi collettivi” e all’art. 3 che la petizione “consiste in un istanza -…- diretta a
promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, sollecitando (!!!) l’adozione,
la revoca, la modifica di provvedimenti. E il fatto che in generale le petizioni, tra cui questa,
vengono discusse dopo mesi dalla loro presentazione vanifica di fatto il diritto dei cittadini a
partecipare alle decisioni della Amministrazione-.
Successivamente, con nota del 21 marzo 2008 l’Assessore Chirchietti comunicava alla
Difensore Civica che il lungo iter era da attribuirsi alla necessità di acquisizione di ulteriori
documenti, trasmettendo in allegato una nota tecnica che in dettaglio specificava la
cronistoria degli adempimenti effettuati
La petizione è stata discussa in Consiglio Comunale il 2 luglio 2008.
19
Incontro con le Associazioni dei Consumatori
Nel gennaio 2008 la Difensore Civica e le Associazioni dei Consumatori hanno redatto un
documento in merito al metodo di fatturazione GAS adottato fin dall’estate 2007 dall’ASA
TRADE nel quale sono stati indicati aspetti critici del comportamento di ASA TRADE ed in
particolare la modifica unilaterale delle clausole contrattuali. Tale documento è stato inviato
ad ASA TRADE, all’Ass. al ramo, alle Commissioni consiliari, alle Ass. dei Consumatori, e
ai cittadini istanti.
Con nota del 5/2/2008 ASA TRADE4 ha comunicato di aver previsto una ottimizzazione
della fattura, in base alla quale per la richiesta di acconto tra la data della lettura e la data di
emissione della bolletta non si sarebbe più adottato un valore percentuale fisso ma uno pari al
consumo annuo dell’utente diviso per 365 e moltiplicato per i giorni intercorsi dalla lettura
alla emissione della bolletta.
Parere su nuovo metodo di fatturazione GAS ASATRADE SPA
Nelle condizioni generali del servizio di vendita al gas dei contratti di vendita Gas clienti
residenziali nelle premesse si propongono “ le condizioni contrattuali previste dall’autorità per
l’energia elettrica e il gas con delibera 229/01 e successive modifiche ed integrazioni”; all’art.
8 si indicano i criteri generali di fatturazione dei consumi “ la fatturazione avviene tenendo
conto dei consumi effettivi del cliente accertati con la lettura o autolettura degli apparecchi di
misura. Fra una lettura o un’autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla
base dei consumi presunti stimati sui consumi storici dei clienti”.
Il nuovo metodo di fatturazione applicato da ASA a partire dall’estate 2007 pur apparendo
compatibile con quanto indicato nella delibera 229/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas in merito alla periodicità di fatturazione dei consumi , al numero di acconti e conguagli
previsti in bolletta ecc. non appare conforme ad altre norme ivi indicate prima fra tutte quella
dell’art. 11 al comma 2 “ l’esercente non può richiedere alcuna somma a titolo di anticipo sui
consumi” e allo stesso art. 8 del contratto di vendita gas clienti residenziali sopra citato.
Bisogna intanto definire che cosa s’intenda per fatturazione a conguaglio e quella stimata o in
acconto così come indicato all’art. 1 comma 1 lettera n) ed o) della delibera 229/01:
4
vedi all. 1 e 2
20
1) fatturazione a conguaglio è la fatturazione che comprende i consumi effettivi fra
una lettura o autolettura e quella successiva;
2) fatturazione stimata o in acconto è la fatturazione riferita ai consumi attribuibili al
cliente finale in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell’anno
precedente.
All’art. 6 comma 3 si dice che “ l’esercente rende note ai propri clienti le modalità di
calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto. Tali modalità devono
ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. Il calcolo dei
consumi stimati deve essere effettuato dall’esercente sulla base delle letture o autolettura
del gruppo di misura.
Date queste premesse si rileva che:
1)
il prevedere per un periodo quadrimestrale un acconto su consumi medi annui e
non sulla base del consumo medio del periodo ha il sapore più di un anticipo che di un
acconto; non risulta, inoltre minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi
stimati.
2) se fra una lettura o un’autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla
base dei consumi presunti stimati qualora queste avvengano correttamente il consumo
fatturato deve essere quello effettivo e non quello presunto.
3) le bollette di acconto non possono essere variabili in funzione dell’andamento in
climatico così come asserito da ASA nei vari comunicati: ciò contrasta non solo con
quanto previsto dalla delibera summenzionata ma anche con l’art. 8 dello stesso contratto
ASATRADE di vendita gas.
4) qualora, inoltre, si fosse voluto modificare unilateralmente la clausola contrattuale
suindicata,
l’art.13 dell’allegato A alla deliberazione 22 Luglio 2004 n. 126/04 come
modificato dalla deliberazione 30/05/2006 n. 105/06 indicante il “CODICE DI
CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI GAS NATURALE AI CLIENTI
FINALI”, prevede: “Qualora nel periodo di validità di un contratto nel quale è
esplicitamente prevista la facoltà per l’esercente di variare unilateralmente specifiche
clausole contrattuali si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte
dell’esercente a tale facoltà, l’esercente ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno
dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario
rispetto alla decorrenza delle variazioni -........-.3. La comunicazione di cui al comma 1
contiene, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a. il testo
completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b.
21
l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della
variazione proposta; c. la decorrenza della variazione proposta; d. i termini e modalità per
la comunicazione da parte del cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza
oneri.”
A parte il fatto che nel contratto di vendita gas di ASATRADE non pare vi sia un
esplicito riferimento a detta facoltà di variazione unilaterale delle clausole contrattuali,
non risulta che neppure sia stata seguita, nel caso di specie, la procedura indicata dal
suindicato art. 13: non si ritiene che siano sufficienti, in questo senso, i comunicati agli
organi di informazione sul nuovo metodo di fatturazione e i successivi chiarimenti in
merito.
Giornata Nazionale del Braille
E’ una ricorrenza istituita con la legge n. 126 del 3 agosto 2007. La giornata si celebra
ogni anno il 21 febbraio come momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei
confronti delle persone non vedenti. Nell’ambito di tale giornata le amministrazioni
pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono organizzare incontri,
convegni per richiamare l’attenzione dei mass media e della opinione pubblica
sull’importanza che il sistema Braille riveste nella vita delle persone non vedenti e di
coloro che sono coinvolti nelle loro vicende. Lo scopo è quello di sviluppare politiche
pubbliche e comportamenti privati che operino a favore di una reale inclusione sociale di
tutti coloro che soffrono di minorazioni visive.
In occasione della “Giornata Nazionale del Braille” la Difesa Civica del Comune di
Livorno ha stampato 100 depliant con il sistema di scrittura e lettura a rilievo per non
vedenti. Un metodo basato sui sei punti , ideato dal francese Louis Braille nella prima
metà del XIX secolo, che consente ai non vedenti di leggere ed anche scrivere. I depliant
illustrano i compiti e le finalità della Difesa Civica stessa, il cui obiettivo principale è
quello di “favorire il dialogo e la comunicazione tra i cittadini e l’Amministrazione
assicurando il rispetto e la tutela dei diritti e delle posizioni giuridiche nei confronti
dell’Amministrazione Comunale in conformità allo Statuto e alla Legge. L’opuscolo con
l’indicazione dei recapiti e le modalità per contattare la Difensore Civica, è stato diffuso
attraverso l’Urp del Comune e tramite l’Unione Ciechi e Ipovedenti di Livorno. Il 21
febbraio 2008 in occasione della giornata si è svolta una conferenza stampa nello studio
dell’avv. Seghettini in palazzo civico, alla presenza del Presidente dell’Unione Ciechi di
Livorno che ha sottolineato l’utilità del braille e di come esso rappresenti uno strumento
22
indispensabile per favorire l’autonomia dei non vedenti. Promuovere il braille è quindi
fondamentale. In quella occasione il sig. Vanni ha messo in evidenza alcuni aspetti della
vita sociale che ledono la fruibilità dei servizi da parte degli ipo e non vedenti, in
particolare ha parlato dei display c.d. “elimina code” negli uffici pubblici, spesso installati
troppo in alto in posizione non accessibile alla lettura di chi è minorato nella vista; lo
stesso dicasi per altri tipi di ausili come quelli vocali che dovrebbero essere installati sugli
autobus. Questi sussidi, lo stesso rileva, sarebbero utili non solo a chi ha problemi alla
vista ma anche agli anziani. Nel corso dell’incontro è stata anche segnalata l’invasione dei
marciapiedi con parcheggi selvaggi. La prof. Campochiari ha sottolineato l’opportunità
che un rappresentante dell’Unione Ciechi prenda parte alle riunioni delle Commissioni
consiliari in modo da poter esprimere i bisogni dei minorati nella vista, con la possibilità
di fare segnalazioni che possono essere di utilità per tutti i cittadini, ha inoltre rilevato che
la creazione di “pezzetti” di passaggi appositi per ciechi non si è rilevata di grande
vantaggio. Il prof. …che abita a Shangay ha reso noto che sul viale Filzi è impossibile per
i ciechi attraversare da soli, purtroppo, come afferma, gli è stato negato un semaforo a
tempo, per cui non gli rimane che chiedere l’aiuto dei passanti. Un’altra cosa che è stata
messa in evidenza dal Presidente sono i cartelli dell’AAMPS per la pulizia della strada,
troppo invadenti, dovrebbero avere un’altra collocazione.
Accesso –
Il sig. *** il 20 novembre 2008 in qualità di frequentante il biennio di II livello presso
l’Istituto Mascagni di Livorno ha presentato alla Difensore Civica una richiesta di riesame
della sua richiesta di accesso che era stata inoltrata all’Istituto medesimo dal quale non ha
ricevuto alcuna comunicazione. Risposta il 9 dicembre dell’Istituto Mascagni che richiama
la modifica del regolamento. Nuova nota della Difensore Civica indirizzata all’Istituto il
14 gennaio. La pratica è in corso.
23
Le iniziative della difesa civica
Decennale della difesa civica
Il 28 novembre 2008 nella sala consiliare del Palazzo Civico si è svolto un convegno per
celebrare i dieci anni dalla istituzione della difesa civica nel Comune di Livorno. L’iniziativa
è stata l’occasione per fare un punto della situazione sull’istituto, i relatori intervenuti hanno
fornito un prezioso contributo che sarà messo a disposizione di tutti coloro che sono
interessati a queste tematiche con la pubblicazione degli atti del convegno.
In particolare questi sono gli argomenti affrontati:
prof. Paolo Carrozza “Il difensore civico in Europa”, dott. Giorgio Morales D.C. della
Toscana “La difesa civica in Toscana”, prof.ssa Teresa Lapis “Nodi della difesa civica.
Unioni di Comuni in riferimento all’attuazione del federalismo e alla riforma costituzionale
del titolo V”, avv. Maria Pia Lessi “Primi passi della difesa civica a Livorno”, avv. Bruno
Neri difensore civico del Comune di Rosignano Marittimo e dott.ssa Luisa Fonzo difensore
civico del Comune di Castagneto Carducci “Esperienze della difesa civica nei Comuni”. Il
convegno si è concluso il pomeriggio con un Workshop coordinato dal dr. Manuele Bellonzi
direttore de “L’eco della difesa civica” che ha introdotto l’argomento “Proposte di sviluppo
della difesa civica”. I partecipanti hanno redatto a chiusura del dibattito un documento che
riassume le istanze espresse dai presenti.5
Relazione della Difensore Civica di Livorno
"La difesa civica compie a Livorno 10 anni mentre a livello nazionale non ha ancora visto la
luce. Eppure è fin dal 1971 che su iniziativa delle regioni in particolare degli statuti delle
Regioni Lazio, Liguria e Toscana la figura del difensore civico entra nell’ordinamento
giuridico italiano. Le norme statutarie non davano elementi chiari di identificazione dei poteri
e delle funzioni della difesa civica che vennero definendosi negli anni 1990 “ in un periodo
fortemente connotato dall’adozione di atti normativi diretti ad aumentare o a realizzare tout
court il decentramento politico amministrativo e a stabilire strumenti per concretizzare i
principi di giusto procedimento, trasparenza efficacia economicità, efficienza della pubblica
amministrazione con la previsione dei diritti di partecipazione procedimentale e del diritto di
5
Allegato n. 3
24
accesso. “ Con l’art. 8 della l. 142/90 nacque la difesa civica degli enti locali da considerarsi
comunque facoltativa.
A partire dagli anni 80 cominciano ad essere presentati progetti di legge anche in Parlamento
nella penultima legislatura ne sono stati presentati 6 alla Camera e 5 al Senato. In questa
ultima ne sono stati presentati per ora uno alla Camera e uno al Senato.
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge Migliori Gozi
che è stata
assegnata alla 1° commissione affari costituzionali in ottobre si ricorda che i documenti
internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa hanno più volte invitato gli Stati
a dotarsi di un difensore civico nazionale e l’Italia è stata richiamata dal Comitato per i diritti
umani delle nazioni Unite che già nel 1994, osservava, nel commento al rapporto dell’Italia,
alla voce « principali soggetti di preoccupazione » che « la funzione di Difensore civico non
e` ancora stata istituita a livello nazionale (...) cio` si traduce in una
protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono » e che
anche un più recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa,
esamina tale problematica, segnalando la carenza dell’Italia per l’assenza di un Difensore
civico nazionale e di un sistema compiuto di difesa civica su tutto il territorio ed
evidenziando come tale istituto contribuirebbe probabilmente anche a deflazionare il ricorso
alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Va ricordato, inoltre, che Unione europea e Consiglio d’Europa, nel valutare i parametri di
democraticita` delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due organizzazioni,
pretendono che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l’altro, dotato di un proprio Difensore
civico nazionale.
E’ certo che nei paesi usciti recentemente da regimi autoritari il ruolo del difensore civico sia
garanzia per l’affermazione dei diritti umani nel concreto degli atti amministrativi.
Questo rilievo introduce al ruolo che il difensore civico è venuto assumendo in Italia al di là
del testo normativo soprattutto nel concreto agire a difesa dei cittadini.
Alessandro Barbetta nell’introduzione ad un recente volume sul difensore civico indica due
modi nei quali la difesa civica si collega con la tutela dei diritti umani in Italia e si affianca
alla tradizionale tutela dei cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni:
1) settoriale nell’ambito dell’immigrazione e delle nuove povertà che creano disagi forti nelle
persone dovuti a molti fattori sradicamento, indigenza, marginalizzazione, in determinate
situazioni di restrizioni della libertà ( carceri, caserme, istituti assistenziali ecc.)
2) la tutela delle fasce deboli della popolazione, economicamente e culturalmente più deboli in
applicazione del diritto di uguaglianza sostanziale “applicazione del principio di promozione
25
attiva dell’uguaglianza al rapporto cittadini amministrazione. (questione signora TSO,
questione signora in galera e tolto il cane)
Recentemente persino per l’avvocatura si è parlato di professione che contribuisce a dar
forza ai diritti deboli Alpa, presidente del consiglio nazionale forense parla in questo senso
della posizione giuridica delle etnie, il diritto di esercitare la propria libertà religiosa e
manifestare i propri orientamenti sessuali e quindi stop per esempio alla raccolta delle
impronte per i ROM.
Riguardo alla ulteriore questione che il difensore civico sia privo di poteri coercitivi e quindi
di fatto impotente di fronte alla Pubblica Amministrazione, durante il Convegno
Internazionale organizzato a Firenze qualche tempo fa dalla difesa civica regionale su questa
questione pose l’accento la difensore civica della Val d’Aosta affermando che se il difensore
civico si pone a tutela e promozione dello Status di cittadino non ha bisogno di poteri forti:
tale attribuzione si tradurrebbe in un mero controllo di legittimità riducendo paradossalmente
il ruolo del difensore civico. ( questione introduzione alla relazione 2007). Insomma una
grande libertà nella esplicazione del proprio mandato proprio per la caratteristica di
magistrato di persuasione di organo di mediazione tra i poteri pubblici e il cittadino
Provincia di Livorno. In una ormai lontanissima riunione dei difensori civici della Provincia
di Livorno avevamo posto alcune questioni che di fatto non hanno ancora avuto
realizzazione:
addivenire quanto prima alla adozione in tutti i comuni della Provincia, anche in
relazione alla approvazione del regolamento tipo del Difensore Civico nella
conferenza regionale del 22.09.05, di un atto normativo omogeneo nei contenuti, col
superamento delle diversità attualmente esistenti (estensione, per esempio, della
competenza del difensore civico in materia di società partecipate e di rapporti di
lavoro) assicurando all’ufficio del difensore autonomia organizzativa e di spesa come
stabilito dalle direttive generali;
di attivare più stretti rapporti con il consiglio comunale relativamente anche alla
facoltà di intervento, secondo criteri periodici di continuità, in sede di assemblea
consiliare e commissioni consiliari;
di giungere quanto prima alla totale copertura della difesa civica nella provincia,
provvedendo alla nomina del Difensore nei comuni attualmente sprovvisti – Cecina,
Collesalvetti, Isola d’Elba – nonché di quello della Provincia di Livorno.
Purtroppo a tre anni di distanza da quella riunione a parte l’eccezione di Collesalvetti,
Cecina tutta l’Isola D’Elba e l’ente Provincia di Livorno non hanno difensore civico. Mi
piacerebbe che da questa assemblea giungesse l’invito con un documento comune di
26
pressione sugli enti locali a che questo venga fatto. La stessa modalità potrebbe essere estesa
anche a tutte le Province e Comuni in cui non è ancora stato istituito il difensore civico con il
sostegno della difesa civica regionale ponendo l’accento anche sull’utile strumento della
gestione associata. ( ancora tre le province in cui manca il D.C. ( Grosseto, Pisa, Livorno)
Il difensore civico a Livorno è previsto dallo Statuto all’art. 62 che ne definisce ruolo e
funzioni. Con atto del 27 Agosto 2007 è stata istituita la gestione associata per Livorno
Collesalvetti e Capraia Isola.
Come riferito da molti e ripreso dalla segreteria della difesa civica nella giornata di studio
sulla “Comunicazione nella Pubblica Amministrazione” l’ufficio del difensore civico è da
considerarsi sportello unico e polivalente per il disagio, infatti molte e diverse sono le
problematiche che vengono sottoposte alla sua attenzione, - ad es. mancanza di una casa,
problemi di carattere economico e difficoltà ad adempiere al pagamento dei tributi, disagio
psichico o derivante da situazioni di marginalità - . La tutela della difesa civica cerca di far
fronte a questi bisogni nel modo migliore, a Livorno, a Collesalvetti, anche se si rileva che
nei piccoli centri il sostegno delle reti familiari e amicali si fa sentire in modo più pregnante,
soprattutto nei confronti delle persone svantaggiate.”
Relazione per il convegno nella difesa Civica di Livorno 28/11/2008 del Difensore
Civico di Castagneto Carducci dr. Luisa Fonzo
“Sono il Difensore Civico del comune di Castagneto C. da quasi 4 anni. Le problematiche
presentate sono di varia natura e spesso atipiche rispetto ai comuni più grandi. I residenti di
Castagneto C. sono circa 8.000 ma durante il periodo estivo la popolazione si quintuplica
arrivando ad essere oltre 40.000. Di questi non residenti il maggior numero arriva, da anni,
nel nostro Comune in quanto sono proprietari di abitazioni. Essi contestano al Comune di
non attivarsi abbastanza o perlomeno non tanto quanto per i cittadini residenti, riguardo alla
viabilità e riguardo a tutti gli altri servizi offerti. Il costo dei servizi a carico dei non
residenti risulta essere molto superiore rispetto a quanto grava sulla popolazione residente e
la qualità e l’ efficienza si presentano scarse (parlo dell’acqua che spesso non arriva ed è
sabbiosa, parlo del ritiro dei rifiuti solidi urbani, dell’efficienza delle fognature e del
depuratore ect.). E’ vero che sono cittadini appartenenti alla classe media considerati “agiati”,
rispetto ai residenti ritenuti meno abbienti , ma vorrebbero più considerazione , visto che
contribuiscono con il pagamento dell’ICI all’aliquota massima, con il pagamento delle
bollette dell’acqua nell’ultimo anno più che raddoppiate, con il pagamento della TIA per
tutto l’anno anziché per la quantità di rifiuti conferiti. Comunque per il fatto che il paese è
piccolo ed arrivare all’ ufficio del d.c. è agevole per tutti, numerosi cittadini si presentano
27
anche solo per interpretare lettere, richieste ricevute, o per contestare imposizioni ritenute,
infondate.
Rispetto a questo problema sono da rilevare numerosi casi di cittadini a cui sono arrivate
multe da località in cui non hanno mai transitato. Ne cito una, arrivata dal comune di Teramo,
ad una insegnante di Castagneto, l’onestà in persona, e particolarmente ligia al proprio
dovere. La sanzione era relativa ad una velocità eccessiva ed un comportamento
estremamente scorretto verso un agente della polizia di Stato. Importo dovuto circa 600,00
euro e 15 punti di penalità sulla patente. La cittadina Si è presentata particolarmente avvilita
e prostrata anche per il fatto che aveva tentato, attraverso conoscenze personali nella polizia
di stato, di far valere le proprie ragioni, senza ottenere ascolto.
La normativa attuale impone al cittadino l’onere di dimostrare la propria innocenza e buona
fede altrimenti non resta che pagare.Altro caso estremamente paradossale è stato l’arrivo di
una multa per aver transitato a Salerno in una zona ZTL. Il multato fortunatamente aveva
tutta la documentazione della rottamazione dell’autovettura ed immediatamente si è attivato
inviando alla polizia municipale di competenza la propria documentazione. Probabilmente la
polizia municipale competente cestinava sia i Fax che le raccomandate in quanto nei 7 mesi
successivi sono continuate ad arrivare al cittadino, ogni venti giorni circa, altre multe per la
stessa violazione. Se queste situazioni non vengono risolte sappiamo ormai bene a cosa i
cittadini vanno incontro Equitalia attraverso la Gerit sta diventando veramente un incubo per
tutti. Si capisce che pagare non è piacevole e che gli enti pubblici trovavano serie difficoltà a
riscuotere i propri crediti anche se questi sono legittimi. La normativa con la quale fu
istituita e regolata l’attività del concessionari per la riscossione dei crediti degli enti pubblici (
il decreto legge n. 46 del 1999) ha ottenuto in pieno i risultati voluti: il riordino della
riscossione mediante ruoli è da definire, senza ombra di dubbio, efficace ed efficiente ed
infatti le entrate degli enti pubblici continuano ad aumentare nonostante la situazione di crisi
e di stallo in cui ci troviamo, grazie all’azione di Equitalia. La Gerit è una Società di
professionisti a cui non sfugge nulla e non si ferma, va fino in fondo e scava nella piaga fino
alla morte!!! Proprio qualche giorno fa una cittadina mi ha presentato una notifica di ipoteca
su l’unica mezza abitazione ultrapopolare di proprietà, per non aver pagato delle multe
risalenti al 1999 di 1600,00 euro circa comprensivo di sovrattasse e interessi di mora ect.Agli
enti pubblici resta il compito di emettere i ruoli fare i conteggi ed inviarli alla Gerit che
penserà alla riscossione.
Il cittadino si trova spiazzato, non si fida più degli enti pubblici ed è costretto, con profondo
disagio ed amarezza, ad accettare ciò che gli viene imposto .
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Per alcuni enti il semplice pagamento di un bollettino equivale a sottoscrizione di un
abbonamento per la vita (vedi abbonamento RAI) i bollettini vengono inviati
automaticamente a coloro che prendono la residenza in una casa. Al primo pagamento il
cittadino risulta abbonato per la vita indipendentemente dal fatto di usufruire o meno del
servizio. Non pagare la tassa, negli anni successivi, significa incorrere in tutti i problemi
derivanti dall’iscrizione a ruolo ect..
Altri casi paradossali -
I comuni al contrario non accettano come autocertificazioni il
bollettino di pagamento ICI con tariffe agevolate. Sono state concesse agevolazioni ICI per
motivi vari: abitazioni date in uso ai propri congiunti, locali affittati con regolare contratto ad
artigiani ect. I comuni hanno inviato cartelle con il recupero ICI in quanto di fronte ad
un’aliquota ridotta non era stata presentata l’autocertificazione con la quale il cntribuente
dichiarava il motivo dell’applicazione della minor aliquota. A nulla vale dimostrare che sono
presenti tutti i presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata.
Tutto questo deteriora il rapporto di correttezza e di fiducia che dovrebbe esserci tra
cittadini e istituzioni.”
Intervento Progetto città sicura “Percorso di educazione alla legalità. Mediazione
culturale: zingari oltre il pregiudizio”
Premessa - L’idea del progetto è nata all’interno di un percorso di educazione alla legalità
portato avanti nelle scuole elementari dal 2005, già prima dei tristi eventi del 2007 che
hanno posto all’attenzione di tutti la situazione di marginalità in cui si trova la comunità
Rom. Il progetto si è sviluppato partendo da quello europeo “Zingari oltre il pregiudizio.
Una, cento, mille mostre nelle scuole elementari d’Europa”che proponeva i seguenti
interventi: attività di laboratorio con i bambini, inserimento su sito internet dei materiali
realizzati – testi, disegni, fotografie-, allestimento nelle varie scuole di mostre didattiche sulla
storia e cultura delle minoranze Rom e Sinti in Europa, attivazione di una strategia per la
massima pubblicizzazione del sito ai fini del suo effettivo utilizzo, pubblicizzazione dei
risultati ottenuti. Sulla base di queste indicazioni che ovviamente sono state ripensate sulla
base delle nostre esigenze e della nostra realtà è stato redatto a cura dell’ufficio difesa civica
il progetto che è stato presentato nelle scuole Rosari e Benci .
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Il Progetto approvato - Percorso di educazione alla legalità: mediazione culturale
“Zingari oltre il pregiudizio” Descrizione analitica dell’intervento. Struttura dell’ente
realizzatore individuata quale principale responsabile dell’intervento: Difesa Civica del
Comune di Livorno
Facendo seguito ad incontri con bambini delle scuole elementari avvenuti nel corso
dell’anno scolastico 2006/2007 sul tema del ruolo del difensore civico e le sue funzioni di
tutore della legalità e mediatore di conflitti, sono stati previsti in prosecuzione del percorso
avviato, per il 2008, nuovi incontri – in varie scuole del territorio livornese - centrati sul
tema della accoglienza, dell’inserimento, della integrazione, della interazione tra pari.
L’obiettivo è quello in primo luogo di contribuire a favorire l’integrazione dei ragazzi
stranieri e più specificamente ridurre l’ostilità diffusa nei confronti degli zingari,
intendendo con questo nome le popolazioni migranti Rom, Sinti.
Il percorso prevede incontri e seminari sul tema, anche con l’intervento di esperti; a
conclusione si auspica la creazione di una banca dati da esportare anche su sito internet
che raccoglierà il risultato delle ricerche e sarà il supporto per l’allestimento di una mostra
didattica sulla storia delle minoranze Rom e Sinti.
I risultati ottenuti saranno oggetto di pubblicazione.
L’intervento oltre a porsi come costruzione di relazioni sociali volte a promuovere la
convivenza interculturale, e come attività di prevenzione e mediazione dei conflitti, si
pone anche nell’ottica della prevenzione dei comportamenti illeciti favorendo la conquista
e l’attuazione di rapporti interpersonali basati su un sistema di regole condivise, sulla
cooperazione e sull’accettazione delle diversità, come valori ed opportunità di crescita
democratica. Sotto il profilo didattico si prevede l’organizzazione in sede scolastica di
laboratori in cui saranno affrontati contenuti e valori inerenti alla comunità Rom (la loro
storia, usi – costumi – linguaggio, problemi maggiori) per favorirne la conoscenza e
l’accettazione ai fini del superamento di pregiudizi frutto di diffidenza e ignoranza.
Soggetti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell’intervento:
insegnanti e bambini delle scuole primarie, docenti, esperti sul tema, rappresentanti comunità
rom. – con il coordinamento dell’ufficio difesa civica.
Realizzazione Le attività di mediazione e animazione sono state affidate alla cooperativa
Tora Tora che da anni è impegnata nel settore della assistenza ai bambini Rom.
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Il progetto è stato realizzato nelle scuole primarie Rodari e Benci , e grazie alla
collaborazione di insegnanti e dirigenti scolastici ha registrato la proficua partecipazione
dei genitori ad incontri con i mediatori culturale sulla storia di rom e sinti, e al momento
conclusivo, con la realizzazione di una mostra sui lavori eseguiti e degustazione di piatti
tipici prodotti da una famiglia rom.
Il vario materiale scaturito dai laboratori (racconti, disegni) è già stato in parte inserito
sulla rete civica nelle pagine dedicate alle iniziative della difesa civica.
Sarebbe auspicabile che la possibilità di potere fruire liberamente di questa esperienza
attraverso la rete fosse di impulso alla realizzazione di nuove esperienze ed a scambi di
informazione, sviluppando sul tema una fruttuosa circolarità di comunicazione. E’ in
itinere la pubblicazione di un opuscolo che sintetizzi e diffonda le attività realizzate.
I disegni
la famiglia zingara
i pensieri
Della iniziativa è stata adeguata pubblicizzazione sul sito web http://www.difesacivica.it/
che ha messo in evidenza le caratteristiche del progetto.
Per ulteriori informazioni e documentazione si rinvia dunque al nostro sito sulla rete
civica.
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Altri incarichi
Garante della comunicazione del Comune di Collesalvetti
Il Garante della comunicazione è stato introdotto dalla legge regionale toscana n. 1/2005 a
garanzia della efficacia dei piani informativi posti in essere dalle Amministrazioni locali in
merito alla elaborazione di determinati piani urbanistici per una partecipazione effettiva
delle collettività interessate. La Difensore Civica avv. Seghettini ricopre tuttora questa
carica.
Consigliere di fiducia per la trattazione dei casi di mobbing e molestie sul lavoro
Con atto Sindacale n. 89553 del 30/10/2008 l’avv. Gisella Seghettini è stata nominata a
ricoprire questo incarico, “nel contesto delle attribuzioni di riferimento ed in particolare, di
quelle che in essa identificano il garante dell’imparzialità e del generale buon andamento
della pubblica amministrazione”.
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Giornata
di
studio
“La
comunicazione
nella
Pubblica
amministrazione: metodologie ed esperienze a confronto”
Il 7 novembre 2008 presso la sala convegni della Fortezza Vecchia a conclusione del corso
di aggiornamento per operatori di front office si è svolta una giornata di studio nella quale
operatori dei diversi uffici hanno relazionato sulle proprie esperienze.
Per la difesa civica è stato comunicato tra l’altro quanto segue.
L’ufficio della Difesa Civica è sportello al cittadino di secondo livello;
il regolamento stabilisce che i soggetti prima di presentare istanza al Difensore Civico
devono – art. 11 co. 3 del regolamento - richiedere notizie sullo stato della pratica al
responsabile del procedimento…trascorsi trenta giorni senza aver ricevuto risposta o in
caso di risposta insoddisfacente possono richiedere l’intervento del D.C. Il bacino di
utenza della Difesa Civica pertanto non è indifferenziato ma è costituito da quei soggetti
che rilevano un rapporto con l’amministrazione non soddisfacente
Per la realizzazione degli obiettivi statutari sono state realizzate diverse strategie di
comunicazione:
1. Comunicazione esterna – indifferenziata/differenziata destinatari i cittadini singoli e
associati ed altri enti – per far conoscere l’opportunità del servizio e la possibilità di
accesso (gratuità, non formalismo), e per promuovere l’immagine della difesa civica,
attraverso forme di comunicazione diverse per la tipologia di utenza, soprattutto avendo
riguardo a quelle “debole”:
cartoline informative in cui sono indicati gli aspetti essenziali del servizio rivolti ad
una generalità di destinatari
opuscolo informativo multilingue rivolto ai cittadini stranieri
opuscolo informativo in formato braille per non e ipovedenti
giornate di studio su temi di rilevante attualità (associazionismo, amministratore di
sostegno)
creazione di un logo personalizzato
partecipazione a manifestazioni (Dire e Fare)
progetti per la rimozione di ostacoli alla espressione dei diritti di convivenza civile
visibilità sulla rete civica; pagine web dedicati ai vari ambiti di interventi
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2. Comunicazione interna – destinatari funzionari e amministratori realizzata nell’ambito
dell’ente - Per rafforzare la rete di comunicazione con i referenti interni, stabilire un
sistema di comunicazione organico, razionale e condiviso con gli uffici interessati, per fare
in modo che gli uffici dialoghino in un’ottica di scambio e cooperazione, per favorire
processi di semplificazione e sburocratizzazione – attraverso incontri su temi specifici,
contatti telefonici e posta elettronica, circolarità delle informazioni, e monitoraggio delle
pratiche
3. Comunicazione istituzionale – interna/esterna – referenti Presidente del C.C., Consiglio
Comunale, Sindaco, Assessori, Difensori Civici locali, D.C. Regionale ecc. – per favorire
la collaborazione, per favorire i miglioramenti nell’attività amministrativa, attraverso:
relazione annuale al Consiglio Comunale
rapporti/comunicazioni scritte al Sindaco/Assessori
lavoro di rete con i Difensori Civici locali e con il Difensore Civico
Regionale
4. Comunicazione personalizzata con il soggetto istante - è stato definito un protocollo per
il ricevimento e trattamento delle istanze, con la consapevolezza che tra i cittadini che
ricorrono al Difensore Civico vi sono anche persone che appartengono alle fasce deboli
della popolazione, persone con disabilità, migranti, anziani, malati.
Indicatori di gradimento – è stato proposto ai cittadini un questionario6 per la misurazione
dei risultati – fase di sperimentazione -(attualmente viene proposto agli istanti che si
presentano all’ufficio, ma si prevede in futuro una maggiore garanzia dell’anonimato, ad
es. potrebbe essere messo a disposizione del cittadino presso l’URP – art. 8 co.2 lett. d) L.
150/2000)
Altri indicatori di valutazione della attività ::
- - Analisi dei Report banca dati pratiche7
- Protocollo comunale 8
6
vedi questionario all. 4 ; per ora si è trattato di una sperimentazione e i dati sono quindi parziali
vedi dati tabelle inizio relazione
8
idem
7
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ALLEGATI
All. n°1 -ASATRADE –nota per rispondere alle domande poste dal difensore
All.n° 2 - ASATRADE –la nuova metodologia di fatturazione
All. n° 3 - Decennale Difesa Civica - documento finale
All. n° 4 - Questionario gradimento attività del Difensore civico
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BOZZA DOCUMENTO SU DIFESA CIVICA
Durante la giornata di studi “ Dieci anni della difesa civica a Livorno” tenutasi il 28 novembre 2008
i partecipanti hanno posto l’accento su alcuni punti che riguardano la figura del difensore civico e le
sue funzioni su cui occorre fare una riflessione:
1) la scelta dell’ombudsman: i criteri e i requisiti per garantire l’imparzialità del difensore
civico da distinguere da quello della terzietà tra amministrazione e cittadini che riguarda
più propriamente il ruolo del difensore civico quale organo di mediazione. In primis i
requisiti di eleggibilità in particolare i requisiti idonei a ricoprire l’incarico: posto che i
requisiti della laurea in giurisprudenza e/o l’abilitazione alla professione di avvocato non
sono fondamentali, la preparazione giuridico-amministrativa nell’ambito della pubblica
amministrazione o meglio l’esperienza di pregressi rapporti con l’ente locale anche
attraverso il mondo dell’associazionismo, del volontariato, dei soggetti di società civile
in generale e quindi esperienze di “cittadinanza attiva” sono da tenersi in massima
considerazione al di là della preparazione tecnica che comunque è fondamentale per
garantire al difensore civico quella autorevolezza di cui ha bisogno nei rapporti con gli
uffici pubblici.
2) poteri forti e poteri deboli: hanno ancora senso le due scuole di pensiero?
Riguardo alla ulteriore questione che il difensore civico sia privo di poteri coercitivi e
quindi di fatto impotente di fronte alla Pubblica Amministrazione, il difensore civico che
si pone a tutela e promozione dello Status di cittadino non ha bisogno di poteri forti: tale
attribuzione si tradurrebbe in un mero controllo di legittimità riducendo paradossalmente
il ruolo del difensore civico. Una grande libertà nella esplicazione del proprio mandato
proprio per la caratteristica di magistrato di persuasione, di organo di mediazione tra i
poteri pubblici e il cittadino.
Se però si pone l’accento sul ruolo del difensore civico quale anche organo di vigilanza e
controllo di atti e attività amministrativa pur escludendo l’attribuzione di poteri coercitivi
e sanzionatori, in quanto garante di buona amministrazione, di organo cioè che promuove
anche e soprattutto miglioramenti normativi e/o amministrativi la attribuzione di poteri
consultivi (previsione p.e. di richiesta di pareri obbligatori nell’ambito di determinati
procedimenti amministrativi) sugli atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione
potrebbe essere utile .
3) Tempi e spazi della difesa civica, oltre all’ufficio fisico
Posto che la gran parte dei difensori civici di piccoli comuni si trovano spesso in
situazioni di difficoltà in quanto non posseggono un ufficio e la strumentazione
necessaria per poter garantire un efficace sostegno al cittadino, è sentita l’esigenza di
attivare più stretti rapporti con l’assemblea consiliare relativamente anche alla facoltà di
intervento, secondo criteri periodici di continuità, nell’assemblea stessa e nelle
commissioni consiliari e apprestare canali di comunicazione interna tra difesa civica e
uffici amministrativi
Rapporto tra difesa civica e partecipazione: la funzione propulsiva e cioè il
difensore civico nel ruolo di “ mediatore biunivoco in quanto snodo organizzativo di
comunicazione degli impulsi istituzionali alla società civile” che va quindi oltre l’idea
di un difensore civico dall’azione imparziale e neutrale: “un ruolo “relazionale”,-..funzionale alla costruzione delle reti tra soggetti di società civile e alla coesione dei nessi
relazionali che li denotano e -un ruolo- di natura “promozionale” correlato all’impulso
che il Difensore civico può attivare in favore della “capacità dei cittadini” nel senso della
“cittadinanza attiva”, partecipe, cosciente, e soprattutto autopropulsiva nei suoi momenti
di organizzazione” Una sorta di “organo monocratico dell’ente comunità”.
4) Il rapporto tra ombudsman e i diritti umani
Sono due i modi nei quali la difesa civica può collegarsi con la tutela dei diritti umani in
Italia e si affianca alla tradizionale tutela dei cittadini nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni:
• settoriale nell’ambito dell’immigrazione e delle nuove povertà che creano disagi
forti nelle persone dovuti a molti fattori sradicamento, indigenza, marginalizzazione, in
determinate situazioni di restrizioni della libertà ( carceri, caserme, istituti assistenziali
ecc.)
• generale con la tutela delle fasce deboli della popolazione, economicamente e
culturalmente più deboli in applicazione del diritto di uguaglianza sostanziale
“applicazione del principio di promozione attiva dell’uguaglianza al rapporto cittadini
amministrazione
5) L’indispensabilità di una formazione per la difesa civica
L’azione del difensore civico è particolarmente complessa, come anche indicano le
questioni poste ai punti 1-5: la sua posizione di autonomia e di terzietà rispetto alla
Pubblica Amministrazione e ai cittadini lo pone in una situazione di “solitudine
intellettuale” che senza una adeguata formazione può determinarne l’emarginazione ad
un ruolo secondario di sportello per le “lagnanze”.
A dimostrazione della necessità di una preparazione per il difensore civico è il
progressivo aumento nelle Università italiane di corsi e master sulla difesa civica.
Nulla toglie che anche le difese civiche locali promuovano interventi nell’ambito per
esempio delle scuole medie superiori sotto forma di veri e propri corsi di formazione
sull’istituto.
6) Comunicazione interna ed esterna: un must?
La necessità della comunicazione interna rileva, come meglio detto sopra al punto 3)
per evitare l’isolamento del difensore civico all’interno dell’amministrazione locale; la
comunicazione esterna è indispensabile per la conoscenza dell’istituto da parte dei
cittadini attraverso i vari strumenti: dall’uso dei siti internet istituzionali con una pagina
dedicata alla difesa civica in cui inserire tutte le relative notizie sulla sua attività e
l’indicazione in homepage della presenza del difensore civico nell’ente locale,
all’utilizzo dei media in generale (stampa, radio, televisione), a campagne informative
tramite depliants esplicativi o manifesti e locandine, uso di loghi specifici della difesa
civica ecc.
Riferimenti: Barbetta, Piazza, Borgonovo Re e AAVV.
Si allega testo carta difesa civica per eventuali integrazioni
Testo integrale della "Carta della difesa civica"
Approvata il 27.9.2004 dalla Conferenza difensori civici della Toscana sulla quale il Consiglio delle
Autonomie Locali ha espresso l'intesa l'08.10.2004
Premessa
Nonostante il ritardo che l'Italia sconta in questo settore (è l'unico paese europeo a non avere ancora istituito il
difensore civico nazionale), si può dire che il Difensore civico rappresenti ormai un istituto "consolidato" nel
diritto internazionale e comunitario. Dalla prima risoluzione dell'ONU che nel 1946 invitava gli stati membri ad
istituirlo, a quella della stessa Assemblea delle nazioni unite del dicembre 1993 (la n.48), che individua i
parametri di autonomia ed indipendenza dell'organo; dalla fondamentale, per noi europei, Risoluzione del
Consiglio d'Europa n.80/1999 che elenca puntualmente i principi generali cui gli stati membri debbono ispirarsi
nella disciplina del Difensore civico, all'istituzione nel 1995 del Mediatore europeo ed alla proposta di
costituzionalizzazione dell'organo nel nuovo progetto di costituzione europea.
I documenti internazionali richiamati, ed in particolare la risoluzione del Consiglio d'Europa definiscono le
caratteristiche fondamentali dell'organo di tutela e le sue principali competenze. Il difensore civico deve essere
autonomo, indipendente, imparziale, deve cooperare con tutti gli organismi che operano nel settore della difesa
extra-giudiziale dei diritti. La sua funzione non è solo quella di assistere il cittadino, in un ottica eminentemente
conciliativa (di mediatore appunto), ma anche quella di stimolare l'Amministrazione ad adottare comportamenti
virtuosi ( è promotore di buona amministrazione). Tutti possono accedere gratuitamente ai servizi offerti dal
difensore civico. Il Difensore civico, infine, deve essere dotato dei poteri necessari per esercitare efficacemente
la propria azione (diritto di accesso agli atti dell'amministrazione inadempiente, potere di intervenire d'ufficio,
previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non collaborano).
In allegato (All. A) sono puntualmente richiamati i documenti internazionali che affrontano e approfondiscono
tali problematiche, fornendo una cornice completa dei principi a cui si deve ispirare la disciplina della difesa
civica.
Inizio pagina
Statuto e proposta di legge di modifica della legge regionale n° 4/1994
Nel nuovo Statuto regionale, approvato in seconda lettura in data 19.7.2004 (All. B), oltre a delineare in modo
più puntuale (specie se confrontato con l'art. 61 del vecchio Statuto che lo aveva "pionieristicamente" introdotto
nel nostro ordinamento) la figura e le funzioni del Difensore civico regionale, rinvia ad una legge apposita il
compito di promuovere "l'istituzione della difesa civica locale". Il riconoscimento a livello statutario di un
sistema integrato di difesa civica, auspicato anche nella Risoluzione del 5.6.2002 approvata dal Congresso delle
Regioni, risponde all'esigenza di definire, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa
civica a "rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e
locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni
altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti i soggetti che esercitano
funzioni pubbliche.
Un preciso riferimento alla rete di difesa civica locale è contenuto anche nella bozza di proposta di legge
"Disciplina del difensore civico regionale" elaborata da un gruppo di lavoro; infatti si dedica ampio spazio alla
rete di difesa civica locale finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione fra i difensori civici locali e tra
questi e il difensore civico regionale, nonché allo sviluppo e al miglioramento dell'istituto, prevedendo, in
proposito, anche l'istituzionalizzazione della Conferenza regionale dei difensori civici della Toscana
Inizio pagina
Natura dell'istituto
Le funzioni che la legislazione regionale e quella statale nel tempo hanno attribuito all'organo si differenziano
spesso tra loro per tipologia e natura.
Questo contribuisce a rendere problematica la collocazione dell'organo in un preciso modello istituzionale di
riferimento, e delineare conseguentemente ambiti di autonomia e indipendenza adeguati ai suoi compiti.
La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n.112/2004, in un inciso, denunzia una irrisolutezza circa la
individuazione della natura dell'istituto, ma al tempo stesso non fornisce indicazioni univoche in merito. Un
rafforzamento effettivo della funzione di tutela non giurisdizionale degli interessi e dei diritti dei cittadini, che al
di là di altre funzioni satelliti, sembra essere quella predominante e tipica del difensore, conduce ad una sua
inequivoca collocazione nell'ambito degli organi di garanzia (e non in quelli di controllo), la cui indipendenza,
oggettiva e soggettiva, rappresenta fattore essenziale per una tutela che è effettiva solo se garantita da
soggetti che operano in condizione di terzietà rispetto ai destinatari del suo intervento e agli istanti.
Inizio pagina
Accresciuto rilievo della difesa civica locale
In coerenza con il quadro europeo ed internazionale sopra richiamato, l'istituzione del difensore civico,
rafforzando la garanzia dell'effettiva tutela dei diritti e degli interessi, costituisce un elemento essenziale per la
trasparenza e la correttezza dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e tutti coloro che sono
interessati dall'azione dei pubblici poteri, nonché per l'ammodernamento ed il buon funzionamento
dell'amministrazione stessa.
Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, con l'attribuzione ai Comuni ed agli altri enti locali della titolarità
delle funzioni amministrative, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e la
conseguente accentuazione del ruolo chiave di soggetti primari di riferimento per i cittadini e tutti gli utenti dei
pubblici servizi, è più che mai necessario che la figura del difensore civico trovi pieno riconoscimento nell'ambito
degli statuti e delle altre fonti normative degli enti locali.
Oltre a rafforzare la sua funzione fondamentale di garante delle trasparenza e della imparzialità dell'agire
amministrativo, occorre al tempo stesso formalizzare e valorizzare un'altra funzione che il Difensore civico, su
impulso di pressanti istanze sociali, svolge di fatto fin dalle origini: quella di informazione, orientamento e tutela
nei confronti delle categorie deboli.
Inizio pagina
Previsione statutaria e attuazione
L'istituzione del difensore civico locale deve innanzitutto trovare fondamento e garanzia nello statuto dell'ente,
espressione primaria dell'autonomia locale costituzionalmente riconosciuta.
La grande maggioranza degli statuti dei Comuni e delle Province toscane contiene già norme, più o meno
articolate, in materia di difesa civica. Si veda al riguardo l'allegata scheda di analisi di alcuni Statuti degli enti
locali della Toscana (All. C).
I comuni che non hanno previsto in Statuto tale istituto sono 14, di cui n°1 nella Provincia di Arezzo, n°4 in
Provincia di Grosseto, n°1 in Provincia di Livorno, n°7 in Provincia di Pisa, n° 1 in Provincia di Siena.
Si tratta quindi di completare e di integrare, per quanto necessario, il quadro esistente - innanzitutto dando
attuazione alle previsioni statutarie già approvate ma non ancora attuate - per raggiungere il primo importante
obiettivo: quello di avere difensori civici operativi su gran parte del territorio regionale.
Al contempo occorre operare per far sì che gli enti locali di tutto il sistema regionale, senza soluzione di
continuità, siano coperti da adeguate previsioni normative in materia di difesa civica.
Il ricorso "suppletivo" al difensore civico regionale è da considerarsi un'ipotesi residuale e transitoria.
Inizio pagina
Elementi essenziali
L'elaborazione già presente in molti statuti locali della nostra regione e l'esperienza concreta fin qui condotta
consentono di enucleare gli elementi minimi essenziali di una compiuta normativa statutaria e regolamentare
della difesa civica locale:
a) Autonomia e indipendenza dell'organo, non solo affermata in linea di principio (con riferimento
alla mancanza di vincolo di subordinazione gerarchica) ma assicurata dalla assegnazione di idonee
risorse (anche con autonomia di budget), a fronte di una situazione ad oggi eccessivamente squilibrata
(si veda al riguardo l'allegata scheda di analisi, All. D), occorre assicurare in ogni ente locale una
adeguata condizione operativa dei difensori civici locali. In proposito si può definire "adeguata
condizione" quella in cui il difensore civico locale: 1) percepisca un'indennità pari ad almeno il 70%
dell'indennità spettante all'assessore dell'ente locale singolo o, in caso di servizio associato, almeno il
70% dell'indennità che spetterebbe ad un assessore di un Comune con un numero di abitanti pari alla
somma degli abitanti dei Comuni associati; 2) abbia diritto al rimborso spese per lo svolgimento
dell'attività stessa, anche con riferimento ad una quota concordata per l'aggiornamento professionale;
3) disponga di un ufficio autonomo con le relative dotazioni tecniche e di personale - assegnato, previo
parere del difensore civico locale - commisurate all'entità dell'attività effettivamente esercitata.
b) Istituzione associata del difensore civico tra più enti quale via preferenziale, specialmente per i
Comuni di minori dimensioni, per la risoluzione dei problemi sopra richiamati, anche tramite le
opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di gestioni associate.
c) Convenzioni tra enti di dimensioni maggiori (Regione, Provincia, Comunità Montane) e piccoli
Comuni per assicurare la difesa civica in una dimensione territoriale ottimale.
d) Ambito di competenza chiaramente rivolto alla composizione extra-giudiziale dei potenziali
conflitti e dei problemi di cattiva amministrazione, nei confronti non solo dei cittadini ma di tutti i
residenti ed utenti dei pubblici servizi; la possibilità di tutela deve riguardare necessariamente anche i
servizi pubblici gestiti da società concessionarie, società partecipate o controllate dall'Ente locale e da
soggetti
privati.
Il settore dei servizi pubblici locali, infatti, a seguito delle recenti riforme legislative rappresenta un
settore in costante espansione. Il fenomeno come è noto, è accompagnato da processi di
privatizzazione dell'ente gestore. La circostanza non incide sulla natura del servizio che rimane pubblico
in ordine alla sua regolamentazione e quindi il difensore civico è competente ad intervenire per
assicurare
la
tutela
non
giurisdizionale
del
cittadino
utente.
E' opportuno, pertanto, che l'Ente locale nell'atto di concessione o nel bando di gara preveda l'obbligo
per
il
soggetto
gestore
di
rispondere
ai
cittadini
e
al
difensore
civico.
Occorre comunque potenziare il ruolo dell'organo in questo settore, rafforzando attraverso la rete
regionale la qualità e la incisività della sua presenza anche in una prospettiva di raccordo operativo tra
le amministrazioni competenti, gli enti gestori, le associazioni di tutela, finalizzato anche a prevenire
attraverso azioni di monitoraggio i fattori di potenziale contrasto con la utenza.
e) Natura dell'intervento di carattere collaborativo e di mediazione, per favorire la ricerca di
soluzioni; la correzione delle cattive pratiche nell'azione amministrativa e la diffusione di quelle buone;
l'assistenza dei soggetti più deboli nei rapporti con la PA; l'intervento può essere su istanza di parte o
anche d'ufficio.
f) Diritto di accesso, con vincolo di riservatezza, agli atti necessari per la comprensione del caso (ciò
costituisce peraltro un vincolo normativo ai sensi della legislazione nazionale sull'accesso), senza limite
del segreto d'ufficio, e facoltà di convocare il personale amministrativo interessato con possibilità di
esame congiunto della pratica anche con l'interessato.
g) Obbligo di risposta, entro tempi certi, da parte della PA interessata e potere di segnalazione del
difensore civico circa la mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati all'amministrazione
di appartenenza per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e contrattuali ovvero per la valutazione dei risultati ai fini della corresponsione
della relativa indennità.
h) Obbligo del difensore civico di redigere una relazione, almeno annuale, sull'attività svolta
e discussione consiliare della stessa quale occasione per segnalare disfunzioni, ritardi e carenze e
definire indirizzi e provvedimenti volti al miglioramento delle politiche e delle procedure. E' opportuno
che l'Ente locale attui interventi di informazione e comunicazione verso cittadini e associazioni sia sul
ruolo che sulle attività del Difensore civico.
i) Modalità di nomina che prevedano un quorum, requisiti e procedure di consultazione delle forze
sociali, tali da assicurare al difensore civico il ruolo riconosciuto ed autorevole di soggetto
autenticamente super partes. Occorre, peraltro, che gli statuti o i regolamenti degli enti locali
introducano le opportune cautele perché il quorum elevato non pregiudichi la possibilità di nomina e
che analogamente i requisiti per l'accesso alla carica non siano così restrittivi da rendere difficilmente
reperibile il candidato.
j) Previsione di possibili iniziative dei cittadini per richiedere la nomina del Difensore civico locale in
caso di inerzia dell'Amministrazione.
Inizio pagina
Rete della difesa civica locale
I difensori civici operanti sul territorio regionale costituiscono nel loro insieme una rete di tutela, informazione,
consulenza, collaborazione al servizio di tutti gli utenti e delle stesse amministrazioni locali.
I servizi del difensore civico regionale, le convenzioni tra quest'ultimo e gli enti locali, la Conferenza regionale
dei difensori civici, un metodo permanente di collaborazione e di scambio tra i difensori civici costituiscono gli
elementi portanti della rete che deve essere sviluppata.
La rete della difesa civica mantiene un rapporto costante con la Regione e con gli enti locali, in particolare
tramite il Consiglio delle autonomie locali, per promuovere la riflessione sui temi di interesse generale che
emergono dalla attività della difesa civica e la conseguente ricerca di soluzioni che favoriscano la buona
amministrazione e i diritti degli utenti.
Il
Difensore
Giorgio Morales
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
Alessandro Pesci
civico
regionale
Firenze, 14 ottobre 2004
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GRADIMENTO UTENTI ATTIVITÀ DEL DIFENSORE CIVICO
1. Notizie di carattere generale
ETÀ
M
_____________________________________
F
Occupato
Disoccupato
Condizioni di lavoro
Pensionato
Studente
Inabile
Altro
2. Come o tramite chi è venuto a conoscenza che esiste un Ufficio Difensore civico
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. Come valuta il tempo di attesa per la prenotazione dell’ appuntamento
Brevissimo
Tempo attesa
Accettabile
Troppo lungo
4. Le è stata data da subito sufficiente attenzione
Sufficiente
attenzione
Si
Non completamente
No
1
5. Ha avuto l’ impressione che il suo problema sia stato compreso ed impostato nel modo
giusto
Problema
compreso
Si
Non completamente
No
6. Come le è parsa la qualità della consulenza offertale da Difensore civico
Consulenza
Difensore Civico
Molto buona
Buona
Sufficiente
Insufficiente
7. Come giudica i tempi di risposta del Difensore civico in relazione alla complessità della
pratica
Tempi risposta
Rapidi
Accettabili
Troppo lunghi
Talmente lunghi da rendere vano il suo intervento
8. Il problema da lei lamentato è stato risolto, o quantomeno chiarito, a seguito dell’
intervento del Difensore civico
problema
risolto
Si è stato completamente risolto
E’ stato risolto in parte
Non è stato risolto ma i termini della questione sono stati chiariti
Il problema non è stato risolto né i termini della questione sono stati chiariti
9. Pensa che complessivamente, il Difensore civico sia un Organo utile ai cittadini
Difensore civico
utile
Si
Si ma solo per problemi marginali
No anche se occasionalmente può essere utile
No
2
10. Come le è parsa l’ accoglienza della segreteria
Accoglienza
segreteria
Tempestiva ed efficiente
Tempestiva ma disordinata
Inefficiente
11. Qual è il Suo giudizio
complessivo sul servizio ricevuto?
insufficiente sufficiente buono ottimo
Osservazioni e suggerimenti
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Data di compilazione ________________
3
Indice
Relazione sulla attività della difesa civica anno 2008.......................................................... 3
Premessa....................................................................................................................... 3
Introduzione.................................................................................................................. 4
Le istanze del Comune di Livorno ................................................................................... 6
Settori di intervento ...................................................................................................... 8
Istanze Comune di Collesalvetti e Stagno...................................................................... 11
Casistica.......................................................................................................................... 12
Bollette – richieste di rateizzazione............................................................................ 12
Imposta di bollo e DURC per le Associazioni di volontariato................................... 14
Presella di terreno in via Anna Frank......................................................................... 15
Residenza per persone senza fissa dimora ................................................................. 16
Vendita appartamenti ai profughi Libia ..................................................................... 17
Agevolazioni per determinate categorie su tariffe trasporto pubblico locale............. 17
Ordinanza di confisca cane Igor................................................................................. 18
Discussione petizioni in Consiglio Comunale............................................................ 19
Incontro con le Associazioni dei Consumatori............................................................... 20
Parere su nuovo metodo di fatturazione GAS ASATRADE SPA ............................. 20
Giornata Nazionale del Braille ....................................................................................... 22
Accesso –........................................................................................................................ 23
Le iniziative della difesa civica ...................................................................................... 24
Decennale della difesa civica ..................................................................................... 24
Intervento Progetto città sicura “Percorso di educazione alla legalità. Mediazione
culturale: zingari oltre il pregiudizio” ........................................................................ 29
Altri incarichi ................................................................................................................. 32
Garante della comunicazione del Comune di Collesalvetti........................................ 32
Consigliere di fiducia per la trattazione dei casi di mobbing e molestie sul lavoro... 32
Giornata di studio “La comunicazione nella Pubblica amministrazione: metodologie ed
esperienze a confronto” .................................................................................................. 33
ALLEGATI .................................................................................................................... 35
36
Scarica

All`ufficio servizi sociali