La separazione dei poteri
come presupposto della tutela
in senso giuridico
•Inconcepibilità giuridica di una
tutela nei regimi assoluti
–La tutela come petizione
–La tutela come denunzia dei
funzionari infedeli (irrispettosi delle
direttive del sovrano)
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La separazione dei poteri come
presupposto della tutela in senso giuridico
• Norma astratta e generale (fattispecie astratta)
• Fattispecie concreta. Possibilità di raffronto e rimedi
giuridici.
• Tutela minima se la denunzia va fatta ad organi
amministrativi
• Tutela effettiva se rivolta ad organi giurisdizionali
– Gli ostacoli teorici (divisione assoluta dei 3 poteri) frapposti
alla sindacabilità del potere esecutivo da parte di quello
giuridisdizionale. Rinvio alla vicenda italiana post unitaria
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La tutela pre-contenziosa
• Gli istituti di diritto sostanziale visti come
tutela pre-contenziosa
– Richiamo nella 241/90: VEDREMO:
provvedimento espresso, motivazione,
termine, partecipazione, trasparenza,
accordo con il privato: non solo strumenti
di generica buona amministrazione, ma
prevenzione del contenzioso. Il
coinvolgimento nel procedimento anche
dei controinteressati
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La tutela pre-contenziosa
Il difensore civico (*)
• È fondamentalmente un organo di raccordo
tra P.A. e cittadino, avente lo scopo di
risolvere problemi prevenendo il contenzioso
• Può essere adito in situazioni formalizzate o
informali
• Se è adito a seguito di un atto amministrativo
non sospende i termini per i ricorsi veri e
propri, con la sola eccezione dell’art. 25, co. 4
L. 241/90, relativamente al diniego del diritto
di accesso.
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• (*) Per approfondimenti, si veda il file IL DIFENSORE CIVICO.doc
• D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali. Articolo 11 - Difensore civico.
• 1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere
l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei
confronti dei cittadini.
• 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del
difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o
provinciale.
• 3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la
funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127
• La Regione Sarda ha istituito il Difensore civico con la L.R. 4/1989,
modificata dalla L.R. 20/1996. È previsto in 19 Regioni ed
operante in 14.
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Dai regimi assoluti alla
giustizia indipendente
• Integrabile con scheda 6 del file “lezioni””
• Caduta dei regimi assoluti e separazione dei poteri
– Atto normativo astratto; atto concreto; possibilità di raffronto
– La separazione dei poteri non consente al giudiziario di
controllare l’esecutivo (giustizia amministrativa gestita dalla
stessa P.A. - commissioni amministrative)
• Prima legge italiana che affida al giudice una tutela
indipendente: L. 20-3-1865, n. 2248, ALL. E,
abolizione del contenzioso amministrativo: per certi
aspetti ancora in vigore.
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L. 20-3-1865, n. 2248, ALL. E.
• … Art. 2 .. attribuzione ai giudici ordinari di “tutte le cause per
contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d’un
diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la P.A., e
ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o
dell’autorità amministrativa
• Art. 3: “Gli affari non compresi nell’art. precedente saranno attribuiti
alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni delle parti
interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei
consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.
{Opposizione a carattere generale}
•
“Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere egualmente
motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle
leggi amministrative.”
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L. 20-3-1865, n. 2248, ALL. E.
• Art. 4: “Quando la contestazione cade sopra un diritto che
si pretende leso da un atto dell’autorità amministrativa, i
tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell’atto
stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio.
• “L’atto amministrativo non potrà essere revocato o
modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità
amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei
Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.”
• Art. 5: “In questo, come in ogni altro caso, le autorità
giudiziarie applicheranno gli atti ed i regolamenti generali
e locali in quanto siano conformi alle leggi.”
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L. 20-3-1865, n. 2248, ALL. E.
e la disapplicazione
• Ampio utilizzo fino alla istituzione della giurisdizione
amministrativa
• Drastica riduzione successiva (rimane ampia solo nel
processo penale): S.U. Cass: disapplicare significa
entrare nella competenza del giudice amministrativo
Scheda 7
• Rivitalizzazione con la sent. S.U. Cass. 500/1999 (*)
• Previsione esplicita nella giurisdizione dell’AGO in
tema di pubblico impiego
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Altre tappe della evoluzione
• La giurisdizione amministrativa
– L. 31.3.1889, N. 5992, IV sez. Cons. Stato (la V nel 1907; la VI nel 1948)
– 1890: l. n. 6837: GPA, dichiarata incostituzionale poco prima della
istituzione dei TAR
– T.U. Consiglio di Stato R.D. 26.6.1924, n. 1054
– L. 6.12.1971, n. 1034: T.A.R.
– L. 21 luglio 2000 n.205: modifiche alla giurisdizione amministrativa
• DPR 24 novembre 1971, n. 1199, disciplina dei ricorsi
amministrativi
• 1999: sentenza 500 della Cassazione e riconoscimento della
risarcibilità dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi
pretensivi. Ammissibilità di risarcimento con illimitata
disapplicazione di atti.
• Revisione giustizia tributaria D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
(organi) + D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (procedure)
• L 14 gennaio 1994, n. 20, mod. nel 1996; Varie disposizioni sulla
Corte dei Conti e sulla responsabilità impiegati
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Il livello costituzionale della
tutela del cittadino
• Lo Stato di diritto (cenni e rinvio al tema
del risarcimento per danno da ente
pubblico)
• Gli articoli Cost. rilevanti per l’illecito:
24, 113, 23 (cenni e rinvio)
• Gli articoli rilevanti per il danno lecito
(atti ablativi): rinvio: tra gli altri: 42, 53
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I ricorsi amministrativi
• Rinvio a seminario ed al libro (*) Cap. IX, sez.
VI.). Si sottolinea:
• Sono rimedi contenziosi non giurisdizionali
• Il ricorso straordinario è considerato “una via
di mezzo” tra i giurisdizionali e gli
amministrativi
• Alternatività tra straordinario e giurisdizionale
• I ricorsi amm. ordinari sono proponibili anche
per vizi di merito
• Possibilità di saltare il ricorso gerarchico e
proporre direttamente quello giurisdizionale
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STUDENTI VOLENTEROSI
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•
SENTENZA 500
SILVIA ANGIUS
CALUDIA SABIU
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PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA RESPONSABILITà
Cristina PISU
Luigi PIA
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SCORDINO 1
SCORDINO 3
CORTE COST 348-349
MODIFICHE T.U. ESPROPRIAZIONE
349.7381992
347.7086475
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1SezIIIb storia e tutela