La separazione dei poteri come presupposto della tutela in senso giuridico •Inconcepibilità giuridica di una tutela nei regimi assoluti –La tutela come petizione –La tutela come denunzia dei funzionari infedeli (irrispettosi delle direttive del sovrano) 1 La separazione dei poteri come presupposto della tutela in senso giuridico • Norma astratta e generale (fattispecie astratta) • Fattispecie concreta. Possibilità di raffronto e rimedi giuridici. • Tutela minima se la denunzia va fatta ad organi amministrativi • Tutela effettiva se rivolta ad organi giurisdizionali – Gli ostacoli teorici (divisione assoluta dei 3 poteri) frapposti alla sindacabilità del potere esecutivo da parte di quello giuridisdizionale. Rinvio alla vicenda italiana post unitaria 2 La tutela pre-contenziosa • Gli istituti di diritto sostanziale visti come tutela pre-contenziosa – Richiamo nella 241/90: VEDREMO: provvedimento espresso, motivazione, termine, partecipazione, trasparenza, accordo con il privato: non solo strumenti di generica buona amministrazione, ma prevenzione del contenzioso. Il coinvolgimento nel procedimento anche dei controinteressati 3 La tutela pre-contenziosa Il difensore civico (*) • È fondamentalmente un organo di raccordo tra P.A. e cittadino, avente lo scopo di risolvere problemi prevenendo il contenzioso • Può essere adito in situazioni formalizzate o informali • Se è adito a seguito di un atto amministrativo non sospende i termini per i ricorsi veri e propri, con la sola eccezione dell’art. 25, co. 4 L. 241/90, relativamente al diniego del diritto di accesso. 4 • (*) Per approfondimenti, si veda il file IL DIFENSORE CIVICO.doc • D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 11 - Difensore civico. • 1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. • 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. • 3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127 • La Regione Sarda ha istituito il Difensore civico con la L.R. 4/1989, modificata dalla L.R. 20/1996. È previsto in 19 Regioni ed operante in 14. 5 Dai regimi assoluti alla giustizia indipendente • Integrabile con scheda 6 del file “lezioni”” • Caduta dei regimi assoluti e separazione dei poteri – Atto normativo astratto; atto concreto; possibilità di raffronto – La separazione dei poteri non consente al giudiziario di controllare l’esecutivo (giustizia amministrativa gestita dalla stessa P.A. - commissioni amministrative) • Prima legge italiana che affida al giudice una tutela indipendente: L. 20-3-1865, n. 2248, ALL. E, abolizione del contenzioso amministrativo: per certi aspetti ancora in vigore. 6 L. 20-3-1865, n. 2248, ALL. E. • … Art. 2 .. attribuzione ai giudici ordinari di “tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d’un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la P.A., e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa • Art. 3: “Gli affari non compresi nell’art. precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti. {Opposizione a carattere generale} • “Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.” 7 L. 20-3-1865, n. 2248, ALL. E. • Art. 4: “Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell’autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio. • “L’atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.” • Art. 5: “In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.” 8 L. 20-3-1865, n. 2248, ALL. E. e la disapplicazione • Ampio utilizzo fino alla istituzione della giurisdizione amministrativa • Drastica riduzione successiva (rimane ampia solo nel processo penale): S.U. Cass: disapplicare significa entrare nella competenza del giudice amministrativo Scheda 7 • Rivitalizzazione con la sent. S.U. Cass. 500/1999 (*) • Previsione esplicita nella giurisdizione dell’AGO in tema di pubblico impiego 9 Altre tappe della evoluzione • La giurisdizione amministrativa – L. 31.3.1889, N. 5992, IV sez. Cons. Stato (la V nel 1907; la VI nel 1948) – 1890: l. n. 6837: GPA, dichiarata incostituzionale poco prima della istituzione dei TAR – T.U. Consiglio di Stato R.D. 26.6.1924, n. 1054 – L. 6.12.1971, n. 1034: T.A.R. – L. 21 luglio 2000 n.205: modifiche alla giurisdizione amministrativa • DPR 24 novembre 1971, n. 1199, disciplina dei ricorsi amministrativi • 1999: sentenza 500 della Cassazione e riconoscimento della risarcibilità dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi pretensivi. Ammissibilità di risarcimento con illimitata disapplicazione di atti. • Revisione giustizia tributaria D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (organi) + D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (procedure) • L 14 gennaio 1994, n. 20, mod. nel 1996; Varie disposizioni sulla Corte dei Conti e sulla responsabilità impiegati 10 Il livello costituzionale della tutela del cittadino • Lo Stato di diritto (cenni e rinvio al tema del risarcimento per danno da ente pubblico) • Gli articoli Cost. rilevanti per l’illecito: 24, 113, 23 (cenni e rinvio) • Gli articoli rilevanti per il danno lecito (atti ablativi): rinvio: tra gli altri: 42, 53 11 I ricorsi amministrativi • Rinvio a seminario ed al libro (*) Cap. IX, sez. VI.). Si sottolinea: • Sono rimedi contenziosi non giurisdizionali • Il ricorso straordinario è considerato “una via di mezzo” tra i giurisdizionali e gli amministrativi • Alternatività tra straordinario e giurisdizionale • I ricorsi amm. ordinari sono proponibili anche per vizi di merito • Possibilità di saltare il ricorso gerarchico e proporre direttamente quello giurisdizionale 12 STUDENTI VOLENTEROSI • • • SENTENZA 500 SILVIA ANGIUS CALUDIA SABIU • • • PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA RESPONSABILITà Cristina PISU Luigi PIA • • • • SCORDINO 1 SCORDINO 3 CORTE COST 348-349 MODIFICHE T.U. ESPROPRIAZIONE 349.7381992 347.7086475 13