BASILICATA REGIONE NOTIZIE Salvatore De Cunto LÕISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO (Genesi, sviluppo e situazione in Italia e Basilicata) Per una migliore trattazione della figura del Difensore Civico, é opportuno far riferimento all’istituto del Commissario Parlamentare, cosiddetto “Ombudsman”,alla sua genesi ed alla sua evoluzione. Quando in Svezia, nel 1806 viene istituito l’Ufficio dell’Ombudsman, non si immagina quale successo e sviluppo tale istituto conseguirà nel tempo anche presso altri Stati di democrazia occidentale aventi struttura e sistema politico-costituzionale profondamente diversi. L’Ombudsman svedese nasce come strumento di limitazione dell’assolutismo regio da parte del Parlamento, il quale, proprio attraverso tale figura,ha la possibilità di svolgere una forma di controllo sul Governo di Sua Maestà il Re. Solo a seguito di un lento processo di trasformazione della forma di Governo, da costituzionale pura a parlamentare, l’Ombudsman subisce quella evoluzione da organo di controllo dell’operato del governo a controllore dell’attività della pubblica Amministrazione a tutela degli interessi dei cittadini. Questo Commissario di nomina parlamentare, pur sprovvisto di poteri decisionali, può, tuttavia,con la sua pronuncia invitare l’autorità amministrativa ad annullare o revocare un proprio provvedimento o riesaminarlo sulla base delle censure sollevate. Trae la sua autorevolezza nella considerazione in cui è tenuto e nella “pubblicità” data ai suoi interventi nei casi di “cattiva amministrazione”. E’ forte il timore da parte dei pubblici dipendenti di quella nazione - e ciò è stato riferito dal Difensore Civico svedese in occasione di un convegno internazionale dei Difensori Civici svoltosi a Firenze - di essere additato all’opinione pubblica quale “cattivo funzionario”. Poteri meno incisivi hanno, invece, i Difensori Civici istituiti in epoca successiva in molti altri Stati ed in tutti i continenti,dopo che quella evoluzione della sua funzione si è completata (Finlandia, Danimarca, Germania, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Guyana, Mauritius, Canada, Australia, Scandinavia, Norvegia, Paesi Bassi, Irlanda, 47 EVENTUALE Didascalia foto Scozia, Por togallo, Svizzera, Austria, Israele, Sud Africa, U.S.A.,India, Hong Kong, Indonesia, Giamaica, Filippine, Pakistan, Sudan, Zambia, Argentina,ecc..). Anche la Francia ha il suo “Mediateur” dal 1973 e la Spagna il suo “Difensor del pueblo” dal 1981. Il Parlamento d’Europa ha istituito il “Mediateur europeo” con il trattato di Maastricht. L’istituto, allontanandosi dalla sua terra d’origine, subisce varie trasformazioni nelle sue funzioni ed, in varia misura,un progressivo ridimensionamento. La “crisi di efficienza”, che investe gli apparati amministrativi dello Stato moderno, è una conseguenza della trasformazione politicosociale verificatasi nel passaggio dallo Stato liberale a quello moderno,che determina un incremento rilevante di interventi dello Stato nei diversi settori della vita pubblica, a cui non segue la costruzione di un apparato organizzativo conforme alla nuova realtà, ma sono utilizzate vecchie strutture, manifestamente inadeguate a corrispondere alle esigenze sorte nella società. La notevole dimensione e complessità raggiunta dalla pubblica Amministrazione, l’intricata rete degli Uffici, l’elefantiasi della burocrazia, i cui sentieri diventano sempre più tortuosi ed impraticabili e provocano nuove e più raffinate forme 48 di inadeguatezza della funzione amministrativa, di vizi e abusi nell’esercizio dei poteri e dell’attività, pongono l’esigenza di sistemi di garanzia e forme di tutela del cittadino e dei suoi diritti ed interessi, nonostante lo sforzo che si sta compiendo da parte dello Stato di emanare leggi, poi disattese (vedi L.15/68 e poi L.241/90, abbisognevoli di continue circolari attuative e di sollecito) e “carte di servizi”, finalizzati alla trasparenza ed alla semplificazione del procedimento amministrativo. Ecco, dunque,anche in Italia, l’esigenza di un istituto quale quello del Difensore Civico,che oggi vive una stagione di grande EVENTUALE Didascalia foto interesse grazie al suo accoglimento in quasi tutti gli ordinamenti regionali prima e,a seguito della L. 142/90, nella maggior parte degli Statuti Comunali e Provinciali. Esso diventa punto di collegamento fra cittadini e pubblica Amministrazione, momento partecipativo nella gestione del procedimento amministrativo, stimolo e verifica della moralità dell’azione amministrativa, che deve rapportarsi, sì, ai valori di efficienza ed efficacia,ma anche a quelli di equità ed etica. Superate le iniziali perplessità manifestate da più parti a causa della diversità del costume giuridico e politico rispetto ai paesi scandinavi e malgrado il clima di diffidenza, che ha caratterizzato il momento della creazione di questo nuovo organo, che sembra porsi come una sorta di “magistratura alternativa” a quella tradizionale, l’Ufficio del Difensore Civico è stato istituito in 16 Regloni (Toscana, Emilia Romagna,Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Veneto e Valle D’Aosta) e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. Non è stato istituito dalle regioni Sicilia, Molise ed Abruzzo. L’art. 8 della L. 142/90 ha dato la possibilità agli Enti locali (Comuni e Province), nella loro autonomia, di istituire un proprio Difensore Civico, quale “garante del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale”. Quasi tutti l’hanno previsto nei loro statuti, ma pochi hanno provveduto alla sua nomina (su 8.000 comuni appena 100 hanno un Difensore Civico Comunale e solo 8 province hanno provveduto analogamente). Non è stato ancora creato dal Parlamento un Difensore Civico Nazionale, dotato di poteri di intervento verso gli uffici statali e parastatali, sebbene una proposta di legge, elaborata dal Coordinamento dei Difensori Civici Regionali, a cui io stesso ed il Difensore Civico della nostra Regione abbiamo attivamente partecipato, sia stata recentemente presentata in Parlamento. In Basilicata è stato istituito con L.R. n. 11 del 14/6/1986, modificata dalla L.R. n. 6 del 2/3/1988. Per la sua elezione è richiesta una maggioranza qualificata molto ampia (i 2/3 dei Consiglieri assegnati). Il legislatore regionale ha richiesto questo tipo di maggioranza, perchè il consenso sia il più esteso possibile, assicurandosi in tal modo all’istituto di trarre 1a sua forza dalla “qualità” della persona incaricata, che deve essere scelta fra i cittadini, che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Egli assicura al cittadino una tutela che investe il momento della formazione dell’atto amministrativo (art.4 della L.R. n. 11/86), quando cioè non può essere vantato nè un diritto soggettivo, nè un interesse legittimo, ma un interesse semplice che non è ancora giuridicamente protetto dal sistema di protezione classica (ricorso in sede amministrativa e giurisdizionale, che interviene solo in un momento successivo a quello dell’emanazione dell’atto amministrativo e tanto defaticante quanto costosa. Il Difensore Civico interviene, inoltre, nei casi di inattività della pubblica Amministrazione ed in “riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o ser vizi dell’Amministrazione regionale nonchè degli enti, istituti, consorzi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione, ai sensi dell’art.ll8, terzo comma, della Costituzione” (Art. 2 L.R. 11/86). Il suo intervento può essere richiesto senza alcuna formalità, con istanza in carta semplice, oppure recandosi personalmente presso l’Ufficio o, ancora, telefondando si possono avere “consigli”, “informazioni” e “suggerimenti”. Può intervenire anche d’Ufficio in relazione a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli ogget- 49 EVENTUALE Didascalia foto to della richiesta per risolvere analoghe situazioni. L’art. 23 della L.R. n.6 del 29/3/1991 dà al Difensore Civico potere di intervento in materia di salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del Servizio Sanitario Regionale o con esso convenzionate. Può intervenire, infine, su richiesta di chiunque si ritenga ostacolato nell’esercizio dei diritti garantiti dalla L.R. n. 12 del 23/ 4/1992, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi della Regione, degli Enti e delle Aziende da essa dipendenti o delegatari di sue funzioni. Ha facoltà di ottenere, senza oneri, copie dei provvedimenti, nonchè tutte le informazioni necessarie all’esercizio del suo mandato; stabilisce il termine massimo entro cui una pratica deve essere definita; può segnalare all’autorità competente, anche ai fini dell’apertura del provvedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere di ufficio nei confronti dei cittadini. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale (art. 2 della L. 11/86). Il personale assegnato alla Segreteria del Difensore Civico opera alle dipendenze funzionali di questi (Art.10 dèlla L.R. 11/86). La indipendenza gerarchica e funzionale, sia del Difensore Civico e sia del personale assegnato al suo Ufficio,unitamente ad un’altra condizione, che attualmente non ricorre, e cioè quella della ubicazione della sede dell’Ufficio al di fuori della “struttura burocratica” regionale, è una prerogativa essenziale, che dà al cittadino-utente la certezza di imparzialità, neutralità, ed autorevolezza e la necessaria serenità di trovarsi difronte al “suo”difensore. Le cause che possono provocare l’intervento del Difensore Civico sono svariate e vanno dalla semplice disattenzione, alla negligenza o inerzia del funzionario, oppure alla sua incapacità o arbitrarietà,circostanze tutte che configurano ipotesi di “cattiva amministrazione”. Nonostante la più volte richiamata legge regionale n. 11/86, istitutiva dell’Ufficio, abbia circoscritto l’ambito della sua azione alla Regione ed agli Enti da essa dipendenti o delegatari di funzioni amministrative regionali, il Difensore Civico di Basilicata, come quelli delle altre Regioni,ha dovuto e deve spesso occuparsi di questioni sollevate dai cittadini nei confronti di amministrazioni periferiche dello Stato,del Parastato e degli Enti Locali. Tanto, perchè la Regione, a parte l’esercizio della potestà normativa, esercita prevalentemente funzione amministrativa di indirizzo e di coordinamento, mentre l’attività concreta, che più frequentemente e più da vicino “tocca” il cittadino, non è quella regionale, ma piuttosto quella svolta 50 dall’Amministrazione statale (centrale o periferica) e dagli enti locali. Rivolgendosi ad essi il Difensore Civico ha potuto fare e fa solo assegnamento e confida il più delle volte con successo sulla buona disposizione all’ascolto da parte dell’interlocutore. Il Difensore Civico, infatti, ha svolto e svolge una proficua opera di collaborazione e stimolo nei confronti della Pubblica Amministrazione (sia essa regionale, statale o locale) tutte le volte che, richiesto di intervenire, è stato ed è in grado di rappresentare sul piano tecnico-giuridico il fondamento della doglianza o il ”punto di vista” del cittadino, suggerendo mezzi e rimedi per la soluzione del caso. Ed il cittadino, dal canto suo, sta apprezzando l’utilità dell’istituto, come dimostrano i dati statici contenuti nella relazione relativa all’attività svolta nello scorso anno. Va evidenziato che l’istituto del Difensore Civico, se è un indubbio strumento di tutela del cittadino contro le “manchevolezze” della pubblica Amministrazione, può e deve essere considerato anche uno strumento idoneo a salvaguardare la stessa amministrazione da critiche ingiuste e da sospetti infondati. Spesso, infatti, accade di dover spiegare al cittadino che non ha niente di cui dolersi! E ciò aiuta, senz’altro, ad instaurare un più corretto rapporto tra il cittadino 51 e le istituzioni. Certo, la novità e la modernità di questo organo pubblico, che rappresenta le ragioni del privato senza trascurare l’interesse generale, che assicura, cioè, il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione (art.97 della Costituzione) - stenta ad imporsi nella sua effettiva carica innovativa. Non ha ancora attecchito nella mentalità e nella cultura della nostra società con la incisività e la potenzialità che è, invece, in grado di esprimere. E ciò a causa della non adeguata attenzione riser vatagli, a volte, proprio dalle Regioni, che lo hanno istituito e da “burocrati” incalliti, che vedono nell’Ufficio del Difensore Civico un loro “nemico” o, meglio, un “nemico” del loro “potere discrezionale”. Così, non manca chi con fatti, comportamenti subdoli e parole, a volte solo sussurrate, cerca di denigrarlo e di svilirne il ruolo e l’autorevolezza che devono trovare, invece ulteriore slancio propositivo e divulgativo. L’Uf ficio di Presidenza del Consiglio Regionale, attualmente in carica, ha intrapreso, invertendo la tendenza al ridimensionamento,che aveva caratterizzato la passata legislatura, e dimostrando grande attenzione verso i problemi della difesa civica, una strada positiva, autorizzando l’apertura di un recapito dell’Ufficio, attualmente solo set- timanale,a Matera e disponendo una ristampa di un opuscolo divulgativo per far conoscere sempre più e sempre meglio questo istituto. Ma c’è ancora molto da fare, a cominciare dall’approvazione da parte del Consiglio Regionale di una nuova legge, che disciplini la sua attività in modo più organico e più rispondente alla attualità politico-amministrativa. Intendo riferirmi alla legge 241/90 ed alle varie relative circolari attuative sulla trasparenza amministrativa, alla carta dei servizi, agli Uffici di relazione con il pubblico, al decreto legislativo n. 29 ed, infine, al Difensore Civico comunale e provinciale, previsto dalla L. 142/90 e con cui, ove istituito, si impone un coordinamento ed a forme di convenzionamento con gli enti locali, che non hanno la possibilità di istituirlo. Nella proposta di legge, elaborata dall’Ufficio ed allegata alla relazione 1994, è significativa la previsione di facoltà e poteri più penetranti,pur senza invadere il campo della giurisdizione, da parte del Difensore Civico in caso di mancata collaborazione alle sue richieste (dalla richiesta all’autorità competente di nominare un commissario ad acta in caso di palese illegittima omissione, alla promozione certa di adempimenti sanzionatori o disciplinari, all’obbligo della motivazione di eventuale diniego ad accogliere le sue richieste e proposte). Altre necessità, indicate nella relazione annuale dello scorso anno presentata al Consiglio Regionale, sono: 1) l’informatizzazione dell’Ufficio; 2) la sensibilizzazione degli Enti ed Uffici Pubblici ad una migliore collaborazione; 3) l’istituzione di un numero verde; 4) il potenziamento dell’organico. Vale, infine, la pena di considerare quale è e deve essere la funzione ideale del Difensore Civico: egli deve saper prestare un ascolto attento, sensibile, paziente, “amichevole”, alle istanze del cittadino; deve saper condurre con discrezione e determinazione opera di mediazione, di “ponte”, di convincimento, affinchè, oltre al rispetto ed al richiamo della formalità della norma specifica, la pubblica Amministrazione voglia, sappia e possa, di volta in volta, cogliere la tipicità e la complessità della situazione personale, umana e sociale,che è in campo. Ciò vale, a maggior ragione, per i cittadini più deboli e più indifesi, ai quali è necessario dare garanzia visibile di effettività e di concretezza dei diritti sanciti, perchè per essi la certezza della responsabilità, l’efficienza dei servizi ed il principio della legalità non sono un “optional”, ma una necessità. 52