Informazione ambientale e
territoriale
Sommario:
•
Rilevanza dell’informazione ambientale e territoriale
(qualificazione in termini di funzione amministrativa
e collocazione nel quadro istituzionale)
•
Autonomia del regime giuridico dell’informazione
territoriale rispetto all’informazione ambientale:
legge 241/1990 v.s. d. lgs. 195/2005
•
Dati e informazioni territoriali nel Codice della
Amministrazione Digitale, d. lgs. 82/2005:
Articolo 52 (c.d. Accesso Telematico) e 59;
Articolo 50 (c.d. Accesso Interamministrativo Telematico)
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Articolo 4 e 17 della legge urbanistica
della regione Emilia Romagna
(legge 24 marzo 2000, n. 20)
v.s
Articolo 8-11 della legge
urbanistica della regione Veneto:
(legge 23 aprile 2004 n. 11, come modificata dalla legge 23/2005);
Articolo 3 della legge urbanistica della regione Lombardia
(legge 11 marzo 2005, n. 12)
Articolo 8 della legge urbanistica della regione Calabria
(legge 16 aprile 2002, n. 19)
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Funzione amministrativa di informazione:
“complesso delle attività
volte ad assicurare alla generalità dei cittadini
la disponibilità delle informazioni di pubblico interesse
in possesso delle amministrazioni pubbliche
alle condizioni operative ed economiche più favorevoli”
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Funzione amministrativa di informazione
geografica o territoriale :
“attività materiale di produzione, acquisizione, elaborazione,
conservazione, condivisione e messa a disposizione
delle informazioni,
orientata a garantire la piena disponibilità
delle informazioni pubbliche a favore della collettività"
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1) Direttiva 2003/98/Ce del Consiglio Europeo in tema di
“riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico” convertita
con d. lgs. 36/2006
che accedendo ad una nozione di “patrimonio informativo
pubblico” in termini di “risorsa economica”
consente l’uso di documenti in possesso di enti pubblici
da parte di persone fisiche e giuridiche
a fini commerciali e non commerciali, diversi
dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti
Comunicazione Com (2001) 606 c.d. “eEurope 2002”
“rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso
del settore pubblico…[come] strumento fondamentale per ampliare il diritto
alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia” (Cons. 16)
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2) Direttiva 2003/04/CE
convertita nel d.lgs. n. 195/2005
sull’ “Accesso del pubblico all’informazione
ambientale”
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3) Direttiva Inspire 2007/2/Ce
(entrata in vigore nel 15 maggio del 2007
e non ancora ratificata in Italia)
che ha come obiettivo la realizzazione di un quadro giuridico
funzionale alla predisposizione e attivazione di una
infrastruttura di dati territoriali a livello europeo,
in grado cioè di rendere
disponibili informazioni geografiche armonizzate e di
qualità, tramite la creazione di servizi integrati di informazione
spaziale basati su una rete comunitaria di database connessi
per mezzo di standard e protocolli comuni che ne assicurino
la compatibilità e l’interoperabilità
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4) c.d. Intesa GIS (1996-2000)
adottata nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni
con la finalità di sviluppare, attraverso attività coordinate,
database territoriali
a copertura dell’intero territorio nazionale
e fruibili da parte di tutte le pubbliche amministrazioni interessate
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a) Attività di standardizzazione compiuta dal CEN (Comitato
Europeo di normalizzazione) incaricato in collaborazione
con l’ISO di regolamentare tramite normative tecniche il
settore della tecnologia geoiformatica dell’Ue
che si è conclusa con l’adozione degli Standard ISO 19100
che raccolgono le regole e i protocolli da osservare per
garantire la piena compatibilità tra i sistemi informativi
territoriali dei diversi enti
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b) Decisione n. 46/2005/Ce del Parlamento e del Consiglio
con la quale si è adottato il Programma Comunitario
Pluriennale c.d. eContemplus inteso a rendere i contenuti
digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili al fine
“di evitare doppioni, sistemi di dati territoriali insufficienti;
promuovere l’interoperabilità transfrontaliera; incentivare
l’emersione di nuovi servizi a livello europeo per utenti mobili”
(allegato I)
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c) Comitato nazionale per il coordinamento informatico
dei dati territoriali
istituito con d.m. del Ministero per l’Innovazione Tecnologica
(26 gennaio 2004)
con il compito di “sostenere la formazione, l’interscambio
e la fruizione dei dati territoriali tra le diverse
pubbliche amministrazioni nonché…formare le regole tecniche
e gli standard di riferimento in materia di formazione,
gestione, diffusione, interscambiabilità ed utilizzazione dei
dati geografici informatici”
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c) Repertorio dei dati territoriali
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale
d.lgs. n. 82 del 2005
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Articolo 59 del Codice dell’Amministrazione Digitale:
“Per dato territoriale si intende qualunque informazione
geograficamente riferita”
due problemi
• omogeneità degli standard tecnici per
l’individuazione e descrizione dei dati
• circolazione e riuso delle informazioni acquisite
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A) Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni
(art. 59, 2° comma Cod. Amm. Dig.)
con il compito di definire le regole tecniche per la
realizzazione delle basi di dati territoriali, la documentazione,
la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali
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B) Repertorio nazionale dei dati territoriali
(art. 59, 3° comma del Cod. Amm. Dig.)
istituito presso il Cnipa
per agevolare la pubblicità dei dati di interesse nazionale
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