Dalla carta alla... carta!
il percorso attuale di un atto amministrativo
svolto con metodologie di ieri ma con strumenti
e norme di oggi.
Il certificato di destinazione urbanistica.
Di seguito viene proposto un esempio che inquadra il problema
della dematerializzazione (documentale e procedimentale) fra
limiti oggettivi dovuti alle attività materiali per l'avvio dell'iter
formativo dell'atto e limiti organizzativi riguardanti l'adozione e
uso dei dispositivi di firma digitale.
Il certificato di destinazione
urbanistica.
Il Certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato
dall’amministrazione comunale entro trenta giorni dalla richiesta e
specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata
(l'immobile od il terreno ricadente nel territorio comunale).
Il certificato di destinazione urbanistica consiste in un documento
che dichiara:


la destinazione urbanistica (es. se in zona residenziale o agricola);
parametri urbanistici come l'indice di fabbricabilità (se possibile e in che
misura potenziale edificare);
L'istanza deve essere compilata su carta e deve essere corredata
di allegati utili all'individuazione del bene.
Il certificato è a titolo oneroso ed è valido un anno dalla data di
rilascio se, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
Ieri e oggi
Come è evidente il contenuto di tale documento è piuttosto corposo (a
volte decine di pagine) e legato ad un formato particolare di stampa: "uso
bollo".
In passato il certificato si stampava con la macchina da scrivere, una
volta completata la fase istruttoria, con notevole dispendio di tempo ed
energie.
Oggi con l'ausilio del computer (inteso come hardware e software) è
possibile tenere una banca dati gestita da un programma informatico che
consente di formare e risalire al documento (file) ed in grado di produrre
copia dell'atto sottoscritto dal responsabile del procedimento. Il tutto in
pochissimi minuti, grazie anche alle stampanti laser ad alta velocità.
Normativa di riferimento:
Legge 07/08/1990 n°241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", Capo V, con particolare riferimento agli articoli 22, 23 e 25.
D.P.R. 26/10/1972 n°642 "Istituzione e disciplina dell'imposta di bollo"
D.P.R. 06/06/2001 n°380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
D.Lgs. 30/06/2003 n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Pubblicazione sul sito web del
piano urbanistico comunale
Il Piano urbanistico comunale (PUC – strumento urbanistico) è un
insieme di normative che regolano l'attività edilizia del Comune.
È redatto ai sensi della L.R. 22/12/1989 n°45 e successive
modificazioni ha validità giuridica a tempo indeterminato per l’intero
territorio comunale e possono essere soggette a revisioni
periodiche, nei modi e con le procedure di legge.
La zonizzazione è uno strumento dell'urbanistica consistente nella
suddivisione del territorio comunale in zone omogenee.
Le norme tecniche di attuazione sono la chiave di lettura della
zonizzazione.
Il Regolamento Edilizio, definisce i parametri edilizi ed il loro criterio
di misurazione, le regole per la presentazione delle istanze di
concessione o autorizzazione, quelle per la composizione ed il
funzionamento della Commissione Edilizia, ecc.
Pubblicazione sul sito web del
piano urbanistico comunale
Relativamente alla pubblicazione dei contenuti del PUC sono rese
scaricabili le risorse attraverso link contestualizzati in sezioni secondo il
seguente schema:

mappe, file a contenuto grafico;
 norme, file a contenuto testuale.
È stato scelto il formato PDF (Portable Document Format) perchè
garantisce l'usabilità a prescindere del sistema operativo, dell'architettura
del processore e dei sistemi di output: schermi, stampanti e plotter.
La visualizzazione del PDF può avvenire nel browser e comunque rimane
una risorsa scaricabile nel proprio supporto di memoria di massa
consentendone l'uso anche quando non si è connessi alla rete.
L'8 agosto 2005 il sito del comune di Cagliari è passato da una impostazione
statica delle pagine HTML ad una dinamica con l'utilizzo di un sistema WCMS
(Web Content Management System) dopo l'entrata in vigore del Decreto
Ministeriale 8 luglio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°183, - Requisiti
tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici.
Pubblicazione sul sito web
Normativa di riferimento:
Legge 9 gennaio 2004, n°4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n°82 "Codice dell'amministrazione digitale"
Art. 53. Caratteristiche dei siti.
comma 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità,
nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di
linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente
reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.
Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
comma 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
Le lettere che vanno dalla a) alla d) sono state volutamente tralasciate perchè riguardano la struttura dei contenuti in generale presenti
nel sito del comune di cagliari, quali assetto istituzionale, struttura degli uffici e relative funzioni, indirizzi telefonici e email.
e)
le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n°241 comma 1, nonché i messaggi di informazione e di
comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n°150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.", art.2 commi 2 e 3 relativamente a strumenti informatici e telematici di divulgazione;
f)
l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g)
l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione
medesima.
comma 2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e
organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
comma 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di
autenticazione informatica.
comma 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle
informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
Bibliografia
http://www.comune.cagliari.it/ (Sito istituzionale del Comune di Cagliari)
http://www.comunas.it/ (I Comuni della Sardegna in Rete - Regione Autonoma della Sardegna)
http://www.pubbliaccesso.it/ (Permettere la massima accessibilità alle informazioni e ai servizi offerti è uno dei requisiti fondamentali delle strutture
pubbliche; questo sito ha l'intento di creare un punto di riferimento in cui presentare realizzazioni e normative ed esaminare e dibattere
problemi e proposte)
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