Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 24/07/2015 SETTORE:Settore Territorio OGGETTO: SERVIZIO:Urbanistica STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO C4_1 IN ZONA C4 DEL VIGENTE P.R.G. PER REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE. P.E. 1092/2014. PROPONENTE: IMMOBILIARE BANCHETTE S.R.L., IMMOBILIARE NUOVA SANREMO BETA S.A.S. NON APPROVAZIONE. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE Le Immobiliare BANCHETTE s.r.l. e Immobiliare NUOVA SANREMO BETA s.a.s., nella persona del legale rappresentante geom. Piergiorgio PARODI, ha presentato in data 24/11/2014 con prot. 72127 un progetto di S.U.A. per la realizzazione su terreni in disponibilità situati nella zona C4 di PRG di un complesso di edilizia residenziale fruendo delle potenzialità edificatorie della stessa zona C4. DATO ATTO che per l’approvazione dello S.U.A. in oggetto è necessaria la modifica contestuale della disciplina urbanistica vigente da parte dell’Amministrazione Comunale con la quale vengano definite le modalità di attuazione degli interventi e di frazionamento dello strumento urbanistico attuativo unitario originariamente previsto. VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015 “ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE PROPOSTE PROGETTUALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, DI INIZIATIVA PRIVATA, A TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE, NELLE MORE DELL’ADOZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE. “; VISTA la nota prot. 13127 in data 04/03/2015 con la quale in conformità anche alla deliberazione sopracitata sono stati comunati, ex-art. 10 bis della L. 241/90, i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 1. La proposta non è pienamente coerente con gli indirizzi stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2012 in quanto nella zona PP – Zona a Parcheggio -2- Pubblico (o di decollo) prevede esclusivamente la realizzazione di un parcheggio pubblico anziché “parcheggio pubblico e edifici e strutture sportive”; 2. la proposta non è coerente con i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015 sopracitata, le cui motivazioni qui integralmente si richiamano, infatti: a) prevede oggi il consumo di aree che il nuovo pianificatore locale (già espressosi con Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 17/12/2013, con la proposta deliberativa del Consiglio Comunale n. 120/2013, e con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015) può ritenere potenzialmente idonee a consentire l’atterraggio di volumetrie quale riconoscimento per azioni virtuose compiute dal privato e in attuazione di meccanismi perequativi tesi a perseguire il pubblico interesse superiore; b) necessita, in assenza di un quadro ambientale generale strutturato e condiviso, della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. VISTA la nota pervenuta in data 13/03/2015 prot. 15463 recante osservazioni con le quali: A. si comunica l’intenzione del proponente di voler recepire e conformarsi alle indicazioni comunali per quanto riguarda la realizzazione oltrechè di un parcheggio pubblico anche di strutture sportive; B. con riferimento alla non coerenza con i criteri adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015, contesta la possibilità di adottare misure di salvaguardia, riferendo che, senza la preventiva adozione di uno strumento urbanistico generale, il quale indichi gli obiettivi del pianificatore “da salvaguardare", sia assolutamente illegittima l’applicazione di misure di salvaguardia in quanto pongono un limite irragionevole all’iniziativa privata; C. sottolineano la piena conformità della proposta al P.R.G. vigente fatta eccezione per la previsione di attuazione parziale del comparto espressamente ammessa dall’art. 84 della l.r. 16/2008 e quindi non soggetta a valutazioni di opportunità da parte dell’amministrazione comunale; D. evidenziano che lo Schema di Assetto Urbanistico, dal quale differiscono per la tipologia dei fabbricati, non è uno Strumento Urbanistico in senso proprio, non essendo previsto o -3- codificato nella l.r. 36/97, pertanto tali variazioni non possono essere definite varianti urbanistiche in senso proprio; E. asseriscono pertanto che la deliberazione del Consiglio comunale 5/2015 non sia applicabile in quanto la proposta progettuale non è in variante urbanistica; F. evidenziano che la verifica assoggettabilità è esperita su un piano/programma già adottato e che l’eventuale mancanza dell’esperimento di tale procedura ne può inficiare la approvazione ma non impedirne l’adozione. Comunicano inoltre di avere incaricato professionista al fine di redigere gli elaborati previsti dalla L.R. 32/2012; G. contestano la volontà di preservare aree potenzialmente idonee a consentire l’atterraggio di volumetrie quali riconoscimento di azioni virtuose in quanto priva di valida motivazione mancando del tutto un valore concreto da preservare ritenendo che l’approvazione dello S.A.U. recentemente approvato dall’Amministrazione Comunale consolidi in capo al proponente un fortissimo affidamento. CONSIDERATO CHE, con riferimento ai motivi ostativi comunicati con la sopracitata nota del 04/03/2015, si ritiene con riferimento: al punto 1), si prende atto della disponibilità a conformarsi alle previsioni dello Schema di Assetto Urbanistico evidenziando comunque che tale disponibilità deve necessariamente concretizzarsi in una proposta progettuale corredata degli elaborati previsti dalla normativa vigente; al punto 2 a), si rammenta che, i contenuti della deliberazione n. 5 del 29/01/2015 sono di preventiva individuazione di criteri di valutazione dell’interesse pubblico sotteso alle istanze di variante urbanistica di iniziativa privata e nulla hanno a che vedere con le norme sulla salvaguardia, che, viceversa, riguardano l’attività edilizia e non quella in variante urbanistica. Nella deliberazione sopracitata, qui integralmente richiamata, sono esplicitati gli obiettivi da tutelare a garanzia della corretta gestione del territorio attribuita al Consiglio Comunale nonché i criteri di valutazione dell’interesse pubblico generale prioritario rispetto all’interesse del privato alla variazione della disciplina urbanistica comunale. Inoltre si rammenta altresì che la stessa normativa regionale qualifica, ex art. 8 comma 1 lett. d) della L.R. 24/87 (per i comuni con P.R.G. scaduto) e art. 84 della L.R. 16/08, la deroga all’obbligo di ricorso ad unico strumento attuativo decorsi cinque anni dall’approvazione dello Strumento Urbanistico Generale, quale variante al P.R.G. vigente attribuendo la competenza pianificatoria al -4- Comune nello stabilire le modalità di attuazione dell'intervento e di frazionamento dello S.U.A. originario. Si evidenzia altresì che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2012 veniva approvato lo Schema di Assetto Urbanistico della zona C4 del vigente P.R.G. dando esplicitamente atto che lo stesso non costituiva variante urbanistica, e che l’assenso eventuale sarebbe stato espresso dal Consiglio Comunale solo a seguito della progettazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi conformi al S.A.U., proprio in ragione del carattere “sperimentale” dell’indirizzo formulato dall’Amministrazione Comunale al fine della predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Comunale. Quanto sopra non è avvenuto e solo il 24/11/2014, ad oltre due anni dalla approvazione dello Schema di Assetto Urbanistico, è pervenuta la istanza per l’approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo in oggetto. Un atto di indirizzo reca direttive che possono essere disattese a fronte di una motivazione congrua, plausibile e ragionevole che va rinvenuta negli atti successivi quali sono quelle di valutazione dell’interesse pubblico prioritario contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015. Sulla variante in argomento il Consiglio Comunale non si è ancora espresso, né in termini di adozione a norma del combinato disposto degli artt. 8 e 4 della l.r. 24/87 né in termini di espressione del preventivo assenso a norma dell’art. 59 della l.r. 36/97, non essendoci pertanto alcun legittimo affidamento da tutelare circa l’esito positivo del procedimento. al punto 2 b), si prende atto della disponibilità ad effettuare le valutazioni di tipo ambientale. VISTO l’ entrata in vigore della legge regionale 02/04/2015 n. 11 di modifica alla LEGGE URBANISTICA REGIONALE n. 36 del 04/09/1997; DATO ATTO che le modifiche intervenute con la normativa sopracitata, ed in particolare l’introduzione degli articoli 47 bis e 47 ter alla l.r. 36/97, hanno rilevanza sul presente procedimento in quanto impongono limitazioni per i comuni dotati di Strumento Urbanistico Generale approvato da oltre 10 anni, quale è quello del Comune di Sanremo; VISTA la successiva integrazione della nota del 04/03/2015 con la ulteriore nota del 30/06/2015 prot. 38245 con i seguenti ulteriori motivi, ostativi all’accoglimento della proposta progettuale, derivanti dalla normativa sopravvenuta: -5- 1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 della l.r. 11/2015 e degli artt. 47 bis e 47 ter della l.r. 36/97, in esso richiamati, e dato atto che la proposta di SUA non rientra nelle eccezioni previste dai suddetti articoli, fino all’approvazione del PUC è vietata l’adozione e l’approvazione di varianti allo strumento urbanistico vigente; RICHIAMATA l’ulteriore nota pervenuta in data 09/07/2015 prot. 40438 recante osservazioni con le quali si afferma: l’estrema genericità della nota del 30/06/2015 in quanto solo uno, fra gli artt. 47 bis e 47 ter risulta applicabile al “caso” di Sanremo, disciplinando essi fattispecie alternative; che l’eventuale approvazione del progetto presentato dalle Immobiliare BANCHETTE s.r.l. e Immobiliare NUOVA SANREMO BETA s.a.s. NON sia preclusa dalle disposizioni richiamate in quanto devasi trovare applicazione l’art. 79 comma 1 della l.r. 11/2015 che fa salvi i procedimenti già avviati prima dell’entrata in vigore della l.r. 11/2015 stessa; CONSIDERATO CHE, con riferimento ai motivi ostativi comunicati con la sopracitata nota del 30/06/2015, ed alle successive osservazioni, si fa presente quanto segue: - gli artt. 47 bis e 47 ter della l.r. 36/97 vengono entrambi richiamati e fatti salvi dall’art. 80 della l.r 11/2015 e, pur disciplinando ipotesi alternative, giungono alla stessa finalità in quanto, sia che si tratti di P.R.G. dotati di disciplina paesistica di livello puntuale, sia che si tratti di P.R.G. privi di disciplina paesistica di livello puntuale, fino all’approvazione del PUC, per entrambe le fattispecie, è vietata l’adozione e l’approvazione di varianti allo strumento urbanistico vigente; - l’art. 79 comma 1 della l.r 36/97 pur facendo salvi i procedimenti già avviati impone comunque il rispetto dell’art. 80 (Disposizioni transitorie applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani territoriali di coordinamento regionali) della l.r. 11/2015, il quale, a sua volta, fa salve le limitazioni stabilite dagli artt. 47 bis e 47 ter della l.r. 36/97 come introdotti dalla l.r. 11/2015, confermando pertanto il divieto di adozione ed approvazione di varianti urbanistiche; RITENUTO pertanto non superati, e quindi confermati, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui al punto 2 a) della soprariportata nota prot. 13127 in data 04/03/2015; RITENUTO altresì non superato e quindi confermato anche l’ulteriore motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza comunicato con la nota prot. 38245 in data 30/06/2015; RICHIAMATE le motivazioni a supporto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015, che si intendono qui integralmente riportate; -6- EVIDENZIATO che: - alle azioni previste dalle scelte urbanistiche di pianificazione generale di imminente formalizzazione viene riconosciuto un interesse pubblico superiore rispetto al vantaggio puramente economico del privato all’attuazione delle proposte progettuali e di pianificazione attuativa in variante allo Strumento Urbanistico vigente, dato che l’attuazione delle suddette proposte potrebbero stravolgere il futuro impianto generale urbanistico della città, compromettendone programmazione, pianificazione, sviluppo; - la proposta in esame persegue un interesse che si innesta in un disegno urbanistico risalente nel tempo non più in linea con le scelte urbanistiche strategiche di prossima formalizzazione; RILEVATO che la pianificazione urbanistica e le relative sottese motivazioni di interesse pubblico sono di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e della disciplina urbanistica nazionale e regionale; RITENUTO pertanto di non approvare la proposta progettuale in oggetto per le motivazioni suesposte; RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento Arch. Silvia Gavotto; VISTO il P.R.G. vigente approvato con D.P.G.R. n. 667 del 27/05/1980 e sue varianti; VISTO la Legge Regionale 08/07/1987 n. 24 e successive modificazioni; VISTO la Legge Regionale 04/09/1997, n. 36 e successive modificazioni; VISTO la legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942; VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ; DELIBERA 1. di non approvare, per le ragioni evidenziate in narrativa, lo Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (S.U.A.) della Zona “C4_1” in variante connessa al vigente P.R.G. - zona C4 - inoltrato in data 24/11/2014 con prot. 72127 dalla Immobiliare BANCHETTE s.r.l. e Immobiliare NUOVA SANREMO BETA s.a.s., nella persona del legale rappresentante geom. Piergiorgio PARODI e redatto dall’Arch. Marco Filippo ALBORNO e dall’Ing. Gianluigi PANCOTTI ai sensi e per gli effetti della l.r. 24/87 e -7- successive modificazioni avente per oggetto la realizzazione di un complesso di edilizia residenziale; 2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Silvia Gavotto il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 3. di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; -8- Pareri Comune di SANREMO Estremi della Proposta Proposta Nr. 2015 / 112 Ufficio Proponente: Urbanistica Oggetto: STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO C4_1 IN ZONA C4 DEL VIGENTE P.R.G. PER REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE. P.E. 1092/2014. PROPONENTE: IMMOBILIARE BANCHETTE S.R.L., IMMOBILIARE NUOVA SANREMO BETA S.A.S. NON APPROVAZIONE. Visto tecnico Ufficio Proponente (Urbanistica) Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE. Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.leg.267/2000 e s.m.i. Data 27/07/2015 Il Responsabile di Settore Ing. Gian Paolo Trucchi Visto contabile Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. Sintesi parere: Responsabile del Servizio Finanziario Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Gian Paolo Trucchi;1;3433527 Pareri Comune di SANREMO Estremi della Proposta Proposta Nr. 2015 / 112 Ufficio Proponente: Urbanistica Oggetto: STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO C4_1 IN ZONA C4 DEL VIGENTE P.R.G. PER REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE. P.E. 1092/2014. PROPONENTE: IMMOBILIARE BANCHETTE S.R.L., IMMOBILIARE NUOVA SANREMO BETA S.A.S. NON APPROVAZIONE. Visto tecnico Ufficio Proponente (Urbanistica) Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE. Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.leg.267/2000 e s.m.i. Data 27/07/2015 Il Responsabile di Settore Ing. Gian Paolo Trucchi Visto contabile Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------. Sintesi parere: SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS. Data 28/07/2015 Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Cinzia Barillà