Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 24/07/2015
SETTORE:Settore
Territorio
OGGETTO:
SERVIZIO:Urbanistica
STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO C4_1 IN ZONA C4 DEL
VIGENTE P.R.G. PER REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE. P.E.
1092/2014. PROPONENTE: IMMOBILIARE BANCHETTE S.R.L.,
IMMOBILIARE NUOVA SANREMO BETA S.A.S. NON APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
Le Immobiliare BANCHETTE s.r.l. e Immobiliare NUOVA SANREMO BETA s.a.s., nella
persona del legale rappresentante geom. Piergiorgio PARODI, ha presentato in data 24/11/2014
con prot. 72127 un progetto di S.U.A. per la realizzazione su terreni in disponibilità situati nella
zona C4 di PRG di un complesso di edilizia residenziale fruendo delle potenzialità edificatorie
della stessa zona C4.
DATO ATTO che per l’approvazione dello S.U.A. in oggetto è necessaria la modifica contestuale
della disciplina urbanistica vigente da parte dell’Amministrazione Comunale con la quale vengano
definite le modalità di attuazione degli interventi e di frazionamento dello strumento urbanistico
attuativo unitario originariamente previsto.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015 “ATTO DI INDIRIZZO IN
MERITO ALLE PROPOSTE PROGETTUALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA IN
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, DI INIZIATIVA PRIVATA, A
TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE, NELLE MORE DELL’ADOZIONE DEL NUOVO
PIANO URBANISTICO COMUNALE. “;
VISTA la nota prot. 13127 in data 04/03/2015 con la quale in conformità anche alla deliberazione
sopracitata sono stati comunati, ex-art. 10 bis della L. 241/90, i seguenti motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza;
1. La proposta non è pienamente coerente con gli indirizzi stabiliti dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2012 in quanto nella zona PP – Zona a Parcheggio
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Pubblico (o di decollo) prevede esclusivamente la realizzazione di un parcheggio pubblico
anziché “parcheggio pubblico e edifici e strutture sportive”;
2. la proposta non è coerente con i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015 sopracitata, le cui motivazioni qui integralmente
si richiamano, infatti:
a) prevede oggi il consumo di aree che il nuovo pianificatore locale (già espressosi con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 17/12/2013, con la proposta
deliberativa del Consiglio Comunale n. 120/2013, e con la Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 29/01/2015) può ritenere potenzialmente idonee a consentire
l’atterraggio di volumetrie quale riconoscimento per azioni virtuose compiute dal
privato e in attuazione di meccanismi perequativi tesi a perseguire il pubblico interesse
superiore;
b) necessita, in assenza di un quadro ambientale generale strutturato e condiviso, della
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.
VISTA la nota pervenuta in data 13/03/2015 prot. 15463 recante osservazioni con le quali:
A. si comunica l’intenzione del proponente di voler recepire e conformarsi alle indicazioni
comunali per quanto riguarda la realizzazione oltrechè di un parcheggio pubblico anche di
strutture sportive;
B. con riferimento alla non coerenza con i criteri adottati con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 29/01/2015, contesta la possibilità di adottare misure di salvaguardia,
riferendo che, senza la preventiva adozione di uno strumento urbanistico generale, il quale
indichi gli obiettivi del pianificatore “da salvaguardare", sia assolutamente illegittima
l’applicazione di misure di salvaguardia in quanto pongono un limite irragionevole
all’iniziativa privata;
C. sottolineano la piena conformità della proposta al P.R.G. vigente fatta eccezione per la
previsione di attuazione parziale del comparto espressamente ammessa dall’art. 84 della l.r.
16/2008 e quindi non soggetta a valutazioni di opportunità da parte dell’amministrazione
comunale;
D. evidenziano che lo Schema di Assetto Urbanistico, dal quale differiscono per la tipologia
dei fabbricati, non è uno Strumento Urbanistico in senso proprio, non essendo previsto o
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codificato nella l.r. 36/97, pertanto tali variazioni non possono essere definite varianti
urbanistiche in senso proprio;
E. asseriscono pertanto che la deliberazione del Consiglio comunale 5/2015 non sia
applicabile in quanto la proposta progettuale non è in variante urbanistica;
F. evidenziano che la verifica assoggettabilità è esperita su un piano/programma già adottato e
che l’eventuale mancanza dell’esperimento di tale procedura ne può inficiare la
approvazione ma non impedirne l’adozione. Comunicano inoltre di avere incaricato
professionista al fine di redigere gli elaborati previsti dalla L.R. 32/2012;
G. contestano la volontà di preservare aree potenzialmente idonee a consentire l’atterraggio di
volumetrie quali riconoscimento di azioni virtuose in quanto priva di valida motivazione
mancando del tutto un valore concreto da preservare ritenendo che l’approvazione dello
S.A.U. recentemente approvato dall’Amministrazione Comunale consolidi in capo al
proponente un fortissimo affidamento.
CONSIDERATO CHE, con riferimento ai motivi ostativi comunicati con la sopracitata nota del
04/03/2015, si ritiene con riferimento:
al punto 1), si prende atto della disponibilità a conformarsi alle previsioni dello Schema di Assetto
Urbanistico evidenziando comunque che tale disponibilità deve necessariamente concretizzarsi in
una proposta progettuale corredata degli elaborati previsti dalla normativa vigente;
al punto 2 a), si rammenta che, i contenuti della deliberazione n. 5 del 29/01/2015 sono di
preventiva individuazione di criteri di valutazione dell’interesse pubblico sotteso alle istanze di
variante urbanistica di iniziativa privata e nulla hanno a che vedere con le norme sulla
salvaguardia, che, viceversa, riguardano l’attività edilizia e non quella in variante urbanistica.
Nella deliberazione sopracitata, qui integralmente richiamata, sono esplicitati gli obiettivi da
tutelare a garanzia della corretta gestione del territorio attribuita al Consiglio Comunale nonché i
criteri di valutazione dell’interesse pubblico generale prioritario rispetto all’interesse del privato
alla variazione della disciplina urbanistica comunale.
Inoltre si rammenta altresì che la stessa normativa regionale qualifica, ex art. 8 comma 1 lett. d)
della L.R. 24/87 (per i comuni con P.R.G. scaduto) e art. 84 della L.R. 16/08, la deroga all’obbligo
di ricorso ad unico strumento attuativo decorsi cinque anni dall’approvazione dello Strumento
Urbanistico Generale, quale variante al P.R.G. vigente attribuendo la competenza pianificatoria al
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Comune nello stabilire le modalità di attuazione dell'intervento e di frazionamento dello S.U.A.
originario.
Si evidenzia altresì che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2012 veniva
approvato lo Schema di Assetto Urbanistico della zona C4 del vigente P.R.G. dando
esplicitamente atto che lo stesso non costituiva variante urbanistica, e che l’assenso eventuale
sarebbe stato espresso dal Consiglio Comunale solo a seguito della progettazione degli Strumenti
Urbanistici Attuativi conformi al S.A.U., proprio in ragione del carattere “sperimentale”
dell’indirizzo formulato dall’Amministrazione Comunale al fine della predisposizione del nuovo
Piano Urbanistico Comunale.
Quanto sopra non è avvenuto e solo il 24/11/2014, ad oltre due anni dalla approvazione dello
Schema di Assetto Urbanistico, è pervenuta la istanza per l’approvazione dello Strumento
Urbanistico Attuativo in oggetto.
Un atto di indirizzo reca direttive che possono essere disattese a fronte di una motivazione
congrua, plausibile e ragionevole che va rinvenuta negli atti successivi quali sono quelle di
valutazione dell’interesse pubblico prioritario contenute nella deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 29/01/2015.
Sulla variante in argomento il Consiglio Comunale non si è ancora espresso, né in termini di
adozione a norma del combinato disposto degli artt. 8 e 4 della l.r. 24/87 né in termini di
espressione del preventivo assenso a norma dell’art. 59 della l.r. 36/97, non essendoci pertanto
alcun legittimo affidamento da tutelare circa l’esito positivo del procedimento.
al punto 2 b), si prende atto della disponibilità ad effettuare le valutazioni di tipo ambientale.
VISTO l’ entrata in vigore della legge regionale 02/04/2015 n. 11 di modifica alla LEGGE
URBANISTICA REGIONALE n. 36 del 04/09/1997;
DATO ATTO che le modifiche intervenute con la normativa sopracitata, ed in particolare
l’introduzione degli articoli 47 bis e 47 ter alla l.r. 36/97, hanno rilevanza sul presente
procedimento in quanto impongono limitazioni per i comuni dotati di Strumento Urbanistico
Generale approvato da oltre 10 anni, quale è quello del Comune di Sanremo;
VISTA la successiva integrazione della nota del 04/03/2015 con la ulteriore nota del 30/06/2015
prot. 38245 con i seguenti ulteriori motivi, ostativi all’accoglimento della proposta progettuale,
derivanti dalla normativa sopravvenuta:
-5-
1.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 della l.r. 11/2015 e degli artt. 47 bis e 47 ter
della l.r. 36/97, in esso richiamati, e dato atto che la proposta di SUA non rientra nelle eccezioni
previste dai suddetti articoli, fino all’approvazione del PUC è vietata l’adozione e l’approvazione
di varianti allo strumento urbanistico vigente;
RICHIAMATA l’ulteriore nota pervenuta in data 09/07/2015 prot. 40438 recante osservazioni con
le quali si afferma:
l’estrema genericità della nota del 30/06/2015 in quanto solo uno, fra gli artt. 47 bis e 47 ter risulta
applicabile al “caso” di Sanremo, disciplinando essi fattispecie alternative;
che l’eventuale approvazione del progetto presentato dalle Immobiliare BANCHETTE s.r.l. e
Immobiliare NUOVA SANREMO BETA s.a.s. NON sia preclusa dalle disposizioni richiamate in
quanto devasi trovare applicazione l’art. 79 comma 1 della l.r. 11/2015 che fa salvi i procedimenti
già avviati prima dell’entrata in vigore della l.r. 11/2015 stessa;
CONSIDERATO CHE, con riferimento ai motivi ostativi comunicati con la sopracitata nota del
30/06/2015, ed alle successive osservazioni, si fa presente quanto segue:
-
gli artt. 47 bis e 47 ter della l.r. 36/97 vengono entrambi richiamati e fatti salvi dall’art. 80
della l.r 11/2015 e, pur disciplinando ipotesi alternative, giungono alla stessa finalità in quanto, sia
che si tratti di P.R.G. dotati di disciplina paesistica di livello puntuale, sia che si tratti di P.R.G.
privi di disciplina paesistica di livello puntuale, fino all’approvazione del PUC, per entrambe le
fattispecie, è vietata l’adozione e l’approvazione di varianti allo strumento urbanistico vigente;
-
l’art. 79 comma 1 della l.r 36/97 pur facendo salvi i procedimenti già avviati impone
comunque il rispetto dell’art. 80 (Disposizioni transitorie applicabili nei confronti dei vigenti
strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani territoriali di coordinamento regionali) della l.r.
11/2015, il quale, a sua volta, fa salve le limitazioni stabilite dagli artt. 47 bis e 47 ter della l.r.
36/97 come introdotti dalla l.r. 11/2015, confermando pertanto il divieto di adozione ed
approvazione di varianti urbanistiche;
RITENUTO pertanto non superati, e quindi confermati, i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza di cui al punto 2 a) della soprariportata nota prot. 13127 in data 04/03/2015;
RITENUTO altresì non superato e quindi confermato anche l’ulteriore motivo ostativo
all’accoglimento dell’istanza comunicato con la nota prot. 38245 in data 30/06/2015;
RICHIAMATE le motivazioni a supporto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
29/01/2015, che si intendono qui integralmente riportate;
-6-
EVIDENZIATO che:
-
alle azioni previste dalle scelte urbanistiche di pianificazione generale di imminente
formalizzazione viene riconosciuto un interesse pubblico superiore rispetto al
vantaggio puramente economico del privato all’attuazione delle proposte progettuali e
di pianificazione attuativa in variante allo Strumento Urbanistico vigente, dato che
l’attuazione delle suddette proposte potrebbero stravolgere il futuro impianto generale
urbanistico della città, compromettendone programmazione, pianificazione, sviluppo;
-
la proposta in esame persegue un interesse che si innesta in un disegno urbanistico
risalente nel tempo non più in linea con le scelte urbanistiche strategiche di prossima
formalizzazione;
RILEVATO che la pianificazione urbanistica e le relative sottese motivazioni di interesse pubblico
sono di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e della
disciplina urbanistica nazionale e regionale;
RITENUTO pertanto di non approvare la proposta progettuale in oggetto per le motivazioni
suesposte;
RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento
Arch. Silvia Gavotto;
VISTO il P.R.G. vigente approvato con D.P.G.R. n. 667 del 27/05/1980 e sue varianti;
VISTO la Legge Regionale 08/07/1987 n. 24 e successive modificazioni;
VISTO la Legge Regionale 04/09/1997, n. 36 e successive modificazioni;
VISTO la legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ;
DELIBERA
1. di non approvare, per le ragioni evidenziate in narrativa, lo Strumento Urbanistico
Attuativo di iniziativa privata (S.U.A.) della Zona “C4_1” in variante connessa al vigente
P.R.G. - zona C4 - inoltrato in data 24/11/2014 con prot. 72127 dalla Immobiliare
BANCHETTE s.r.l. e Immobiliare NUOVA SANREMO BETA s.a.s., nella persona del
legale rappresentante geom. Piergiorgio PARODI e redatto dall’Arch. Marco Filippo
ALBORNO e dall’Ing. Gianluigi PANCOTTI ai sensi e per gli effetti della l.r. 24/87 e
-7-
successive modificazioni avente per oggetto la realizzazione di un complesso di edilizia
residenziale;
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Silvia Gavotto il quale ha
curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente
deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n.241 (nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
3. di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 del D. Lgs.
14/03/2013 n. 33;
-8-
Pareri
Comune di SANREMO
Estremi della Proposta
Proposta Nr.
2015
/ 112
Ufficio Proponente: Urbanistica
Oggetto: STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO C4_1 IN ZONA C4 DEL VIGENTE P.R.G. PER
REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE. P.E. 1092/2014. PROPONENTE: IMMOBILIARE
BANCHETTE S.R.L., IMMOBILIARE NUOVA SANREMO BETA S.A.S. NON APPROVAZIONE.
Visto tecnico
Ufficio Proponente (Urbanistica)
Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.leg.267/2000 e
s.m.i.
Data 27/07/2015
Il Responsabile di Settore
Ing. Gian Paolo Trucchi
Visto contabile
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int.
Sintesi parere:
Responsabile del Servizio Finanziario
Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Gian Paolo Trucchi;1;3433527
Pareri
Comune di SANREMO
Estremi della Proposta
Proposta Nr.
2015
/ 112
Ufficio Proponente: Urbanistica
Oggetto: STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO C4_1 IN ZONA C4 DEL VIGENTE P.R.G. PER
REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE. P.E. 1092/2014. PROPONENTE: IMMOBILIARE
BANCHETTE S.R.L., IMMOBILIARE NUOVA SANREMO BETA S.A.S. NON APPROVAZIONE.
Visto tecnico
Ufficio Proponente (Urbanistica)
Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.leg.267/2000 e
s.m.i.
Data 27/07/2015
Il Responsabile di Settore
Ing. Gian Paolo Trucchi
Visto contabile
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------.
Sintesi parere: SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE
E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL
SUDDETTO D.LGS.
Data 28/07/2015
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà
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strumento urbanistico attuativo ambito c4_1 in zona c4 del vigente