- La P.A. digitale e la sua “Carta” fondamentale. - Gli strumenti della P.A. digitale. - La privacy nella P.A. - La comunicazione pubblica (in particolare, i siti web) - Le nuove sfide per la P.A. digitale (es. cloud computing, software open source…) 12/1/2012 Open data nella Scuola “Un pregio, che per me è anche un difetto, comune in genere a tutti noi uomini di legge, magistrati e avvocati e persino studiosi puri è dato dalla tendenza conservatrice della quale siamo più o meno imbevuti verso gli istituti giuridici che ci sono familiari. È un pregio, senza dubbio, perché il diritto è anche garanzia di pace e di stabilità e trae forza da una osservanza durevole; è un difetto, perché può moltiplicare le resistenze, senza adeguata giustificazione, di fronte a riforme rese necessarie da nuove esigenze o da più illuminata coscienza di esigenze preesistenti. E siamo poi proprio perfettamente sicuri che questa tendenza non corrisponda in parte a una certa dose di pigrizia mentale, al desiderio di adagiarci su di una prassi ormai formata, su una giurisprudenza più o meno definitivamente consolidata, risparmiandoci lo sforzo di apprendere e di adattare alla pratica della vita istituti nuovi?”. (N. JAEGER, Manuale pratico del processo civile, Torino, 1941, p. 3). Le nuove tecnologie e il diritto La diffusione dell’informatica in ogni aspetto della vita sociale ha fatto nascere nuove possibilità, nuovi beni e nuovi pericoli e ha quindi reso necessaria la DISCIPLINA GIURIDICA DEI NUOVI MODI DI AGIRE E DEI NUOVI RAPPORTI. Le nuove tecnologie Rapporto diretto tra il grado di democraticità di un sistema politico e la quantità di informazioni rilevanti che circolano al suo interno. “Soltanto una società informatizzata può essere una società democratica” (Racc. 854/1979 – Parlamento Europeo). Tecnologia bifronte Tecnologie della libertà. Tecnologie del controllo. Quarta generazione di diritti fondamentali Diritti legati allo sviluppo delle nuove tecnologie, es. diritto alla riduzione del digital divide, il diritto all’uso delle tecnologie informatiche, i diritti riguardanti l’impiego e le applicazioni della ricerca biogenetica, la protezione dei dati personali. Informatica e PA A partire dai primi anni ’90 si è avviato l’ampio fenomeno della informatizzazione della P.A. utilizzando: prima le nuove tecnologie dell’INFORMATICA poi l’avvento della TELEMATICA Si è perciò assistito ad una notevole PROLIFERAZIONE NORMATIVA in materia Informatica e PA L. 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. L. 15 marzo 1997 n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513, Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (abrogato e sostituito dal D.P.R 445/2000). Informatica e PA D.P.C.M. 8 febbraio 1999, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513. D.P.R. 20 ottobre 1999 n. 428, Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche (abrogato e sostituito dal D.P.R. 445/2000) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (abroga e sostituisce il D.P.R. 513/97 e il D.P.R. 428/99). Legge Comunitaria 29 dicembre 2000 n. 422, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. D.Lgs 23 gennaio 2002 n. 10, Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. L. 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002 n. 10. Informatica e PA D.P.C.M. 13 GENNAIO 2004, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (sostituisce il precedente D.P.C.M. 8 febbraio 1999). L. 9 gennaio 2004, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici c.d. “Legge Stanca” D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 42, Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229. D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Informatica e PA D.Lgs 4 aprile 2006 n. 159, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. L. 28 gennaio 2009 n. 2, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. L. 18 giugno 2009 n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. L. 3 agosto 2009 n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. D.Lgs 1 dicembre 2009 n. 177, Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 32, Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea. D.Lgs 22 dicembre 2010 n. 235, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Informatica e PA Rapporto Giannini 1979. Potenzialità dell’informatica come strumento di ammodernamento della P.A. Informatica e PA L’informazione è alla base del regolare funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Una visione moderna del modo di “fare amministrazione” richiede non solo la realizzazione di sistemi informativi, per decidere, gestire e controllare, ma, anche, l’integrazione degli stessi in un sistema informativo unitario, che garantisca: - autonomia decisionale e gestionale - cooperazione delle applicazioni - condivisione dei dati. Informatica e PA Le riforme legislative sull’azione dei pubblici poteri, sul decentramento amministrativo e sullo snellimento dell’attività amministrativa si incentrano proprio sul regime della circolazione delle informazioni e lo sviluppo delle tecnologie informatiche. Informatica e PA La dimensione del governo locale è quella dove si trova la più ampia sperimentazione delle nuove tecnologie e analizzando le varie esperienze in corso si possono individuare le principali finalità perseguite dalle amministrazioni locali che le hanno promosse: partecipazione più diretta dei cittadini ai processi di consultazione e di decisione; recupero dell’interesse dei cittadini in situazioni di declinante partecipazione politica; trasparenza dell’azione amministrativa; accesso diretto ad informazioni e servizi; gestione diretta da parte di cittadini di attività o servizi; riduzione della discrezionalità amministrativa con accresciuta parità di trattamento dei cittadini. Informatica e P.A. In tutti questi casi, come sottolinea Stefano Rodotà, gli effetti più evidenti “riguardano la maggiore efficienza dei servizi e, soprattutto, la liberazione dei cittadini dalla dipendenza della burocrazia e dai vincoli di spazio e di tempo […] inoltre il ricorso a procedure informatizzate e all’intervento diretto degli interessati può creare condizioni propizie ad una reale parità di trattamento dei cittadini”[1]. ([1] Rodotà S., Tecnopolitica, Bari – Roma, 1997, p. 36.) Carta europea per i diritti del cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell’azione amministrativa. La Carta, con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali: - il diritto all'accesso, - il diritto all'informazione, - il diritto alla formazione, - il diritto alla partecipazione. Informatica e P.A. Le innovazioni tecnologiche e le azioni proposte si inquadrano nel contesto normativo disegnato nel corso degli ultimi anni attraverso la rimozione degli ostacoli al miglioramento delle attività interne delle amministrazioni pubbliche e della capacità delle stesse di erogare servizi in rete. Ne sono un esempio le leggi in materia di decentramento e semplificazione amministrativa, la riorganizzazione del bilancio dello Stato, il controllo di gestione, il telelavoro, il protocollo informatico, il documento informatico e le firme elettroniche, la carta ed il documento di identità elettronici. Informatica e PA - - - Camera dei deputati, indagine conoscitiva sulla informatizzazione della pubblica amministrazione, 16 dic. 2009. L’indagine ha evidenziato: la carenza di una normativa secondaria di carattere tecnico che traduca in concreto i principi posti a livello generale; lentezza delle strutture amministrative ad adeguarsi ai nuovi principi; difficoltà progettuale delle strutture amministrative; Informatica e PA L’informatizzazione dei processi di per sé non porta necessariamente a una modernizzazione dei servizi offerti, occorre, infatti, che questa sia supportata da una capacità progettuale da parte delle amministrazioni. Le tecnologie informatiche sono un mero strumento abilitante che deve essere accompagnato da altri interventi che riguardano le norme, il rinnovamento culturale, i sistemi di programmazione e controllo, la formazione delle competenze necessarie. Agenda digitale europea: principali obiettivi Normativa europea per il riconoscimento reciproco dell’identificazione dei soggetti e dell’autenticazione dei documenti digitali. Realizzazione di servizi e-gov. transfrontalieri nel mercato unico. Riesame della direttiva (2003/4/CE) sull’accesso del pubblico ai dati ambientali. Definitiva interoperabilità sei sistemi nazionali di e-procurement pubblico. Politica rafforzata e di alto livello per la sicurezza delle reti e delle informazioni. Piattaforma europea contro la criminalità informatica. Informatica e P.A. Coordinamento delle iniziative di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche: - Provveditorato Generale dello Stato, mediante la Commissione per la meccanizzazione e l’ammodernamento dei servizi della Pubblica Amministrazione (istituita con il D.M. 1 agosto 1958). Il Provveditorato L’art. 3 della L. 542/88 stabiliva che per gli acquisti di arredi di strumenti tecnici e, in particolare, di prodotti e servizi informatici occorrenti per il funzionamento degli uffici della Pubblica Amministrazione, il Ministero del Tesoro prelevi, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dai bilanci delle singole amministrazioni quelle somme richieste dalla realizzazione dei programmi di acquisto proposti dalle amministrazioni stesse. L’esecuzione di questi programmi veniva assegnata al Provveditorato. Il Provveditorato Il D.P.C.M. 15 febbraio 1989 (art. 2) disponeva che il Provveditorato verificasse che gli schemi di convenzione in materia di automazione, da stipulare dalle amministrazioni statali con aziende specializzate, fossero conformi ai capitolati d’oneri e valutasse la congruità tecnico-economica dei progetti di automazione inseriti nei programmi predisposti dalle amministrazioni dello Stato, oltre ad organizzare banche di dati delle gare e degli appalti per la fornitura di prodotti e servizi informatici nelle amministrazioni statali Dipartimento della Funzione Pubblica Con la legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983 veniva istituito (art. 27), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione Pubblica con il compito di coordinare le iniziative di riordino della Pubblica Amministrazione e di organizzare i relativi servizi, anche per quanto riguarda i connessi aspetti informatici. A.I.P.A. Con il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, veniva istituita l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) con il compito di promuovere, coordinare, pianificare e controllare lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati all’interno delle amministrazioni pubbliche. A.I.P.A Con l’istituzione dell’Autorità per l’Informatica ci si prefiggeva: il miglioramento dei servizi, la trasparenza dell’azione amministrativa, il potenziamento dei presupposti conoscitivi per le decisioni pubbliche, il contenimento dei costi dell’azione amministrativa. Compiti dell’AIPA L’Autorità svolgeva funzioni di indirizzo: dettava, le norme tecniche in materia di pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi pubblici; definiva indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale e dei programmi per il reclutamento di specialisti; predisponeva le clausole generali dei contratti che le amministrazioni stipulano in tema di sistemi informativi automatizzati; predisponeva, infine, con decreto del Presidente del Consiglio, atti di indirizzo e raccomandazioni nei confronti di enti pubblici, regioni, enti locali e concessionari di pubblici servizi per la connessione e l’integrazione dei sistemi informativi. Compiti dell’AIPA Funzione di coordinamento: in questa rientravano la redazione del piano triennale, i progetti e gli interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni. funzione di promozione: ossia stimolava le altre amministrazioni alla realizzazione di progetti intersettoriali e di infrastruttura telematica ed informatica. Dipartimento per l’innovazione tecnologica 2001 - viene istituito il Dipartimento per l’innovazione e le nuove tecnologie, al quale viene assegnato un ruolo di regia in materia di innovazione tecnologica, per far sì che le singole azioni di innovazione potessero diventare parte di un unico disegno strategico. Il dipartimento svolge diverse funzioni per facilitare lo sviluppo della società dell’informazione e la diffusione della cultura informatica e digitale nel nostro Paese. Piano per l’e-government Piano di azione per l’E-Government. Il piano consiste in un insieme di provvedimenti diretti a favorire l’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione e a raggiungere tre obiettivi principali: migliorare l’efficienza interna delle amministrazioni; offrire servizi integrati ai cittadini e alle imprese; garantire a tutti l’accesso telematico alle informazioni e ai servizi erogati. Filosofia di fondo posta a base delle riforme Portare l’amministrazione dalla cultura delle regole alla cultura del servizio. La definizione del programma «E-Europe» ha consentito di tracciare linee comuni ai paesi per lo sviluppo della società dell’informazione. Temi chiave del programma sono: l’alfabetizzazione e la non discriminazione informatica, le reti sicure, il commercio elettronico, lo sviluppo delle risorse umane e delle conoscenze. In questo contesto si inseriscono i progetti di modernizzazione della pubblica amministrazione trainati da una vigorosa innovazione tecnologica. Servizi elettronici governativi I servizi elettronici governativi possono generalmente essere suddivisi in base alle tre principali funzioni che svolgono: - servizi di informazione per la fornitura su richiesta di dati strutturati e classificati; - servizi di comunicazione per interagire con il pubblico ovvero gruppi di individui (ad es. tramite e-mail o gruppi di discussione); - servizi transazionali per acquistare prodotti o servizi on-line o per trasmettere dati. Le infrastrutture tecnologiche L’attuazione del piano richiedeva uno spettro di azioni normative e amministrative, ma anche la formulazione di una strategia progettuale, la realizzazione delle opportune infrastrutture tecnologiche e l’individuazione di strumenti operativi ed organizzativi. Nella piena attuazione del piano si iscrivono i provvedimenti varati in questi anni riguardanti la realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, della Rete Nazionale della Pubblica Amministrazione, del Sistema Pubblico di Connettività; nonché l’introduzione di una serie di strumenti tecnologici quali: il documento informatico e le firme elettroniche, il protocollo informatico, la carta e il documento di identità elettronici, la posta elettronica certificata. CNIPA Il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), istituito con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (art. 176, comma 3), opera presso la Presidenza del Consiglio per l’attuazione delle politiche del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie. Unifica in sé due organismi preesistenti: l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione ed il Centro tecnico per la R.U.P.A. CNIPA Il Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione ha l’obiettivo primario di dare supporto alla pubblica amministrazione nell’utilizzo efficace dell’informatica per migliorare la qualità dei servizi e contenere i costi dell’azione amministrativa. CNIPA contribuisce alla definizione della politica del Governo e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e fornisce consulenza per la valutazione di progetti di legge nel settore informatico; coordina il processo di pianificazione e i principali interventi di sviluppo; detta norme e criteri per la progettazione, realizzazione, gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni, della loro qualità e dei relativi aspetti organizzativi; definisce criteri e regole tecniche di sicurezza, interoperabilità, prestazione; CNIPA controlla che gli obiettivi e i risultati dei progetti di innovazione della pubblica amministrazione siano coerenti con la strategia del Governo; a tale scopo si affianca alle amministrazioni pubbliche nella fase di progettazione ed emette pareri di congruità tecnicoeconomica; cura l’attuazione di importanti progetti per l’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione, la diffusione dell’egovernment e lo sviluppo delle grandi infrastrutture di rete del Paese per consentire agli uffici pubblici di comunicare tra loro e per portare i servizi della pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese; cura la formazione dei dipendenti pubblici nel settore informatico, utilizzando le nuove tecnologie per favorire l’apprendimento continuo. DigitPA Art. 24 legge 69/2009 Riorganizzazione del CNIPA, trasformazione in Ente pubblico non economico con la denominazione di “DigitPA”. La sua missione: realizzare l’amministrazione digitale Viene rafforzato il ruolo di consulenza anche rispetto alle regioni e agli enti locali. Competenza ad emanare regole, standard e guide tecniche, funzione di vigilanza e controllo sul rispetto delle medesime. Rafforzamento del ruolo di coordinamento. Ministro per la P.A. e l’innovazione Un ruolo centrale è stato assegnato al Ministro per la P.A. e l’innovazione. Con il d.p.c.m. 13/6/08 sono state delegate al Ministro le funzioni in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, di sviluppo della società dell’informazione nel suo complesso, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete. Al Ministro spetta la funzione di organizzazione, riordino e funzionamento delle P.A. I due comitati La governance centrale del sistema informatizzato della P.A. e il raccordo tra Stato, regioni ed enti locali è incentrata attualmente su due comitati: - il Comitato dei ministri per la società dell’informazione; - la Commissione permanente sull’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali. Commissione permanente sull’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali È l’organo tecnico a supporto della Conferenza Unificata in ordine alle politiche riguardanti l’innovazione tecnologica di regioni ed enti locali. Difficoltà di coordinamento Stato, regioni ed enti locali. Comitato dei ministri per la società dell’informazione Presieduto dal Ministro per la P.A. e l’innovazione Compiti: assicurare l’impulso dell’attività di governo e il coordinamento delle amministrazioni centrali dirette a sviluppare la società dell’informazione. CISIS Cisis (Centro interregionale dei sistemi informativi, geografici e statistici). Organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome. È un’associazione tra le regioni e le province autonome costituita al fine di garantire un efficace coordinamento di strumenti informativi e geografici e di informazione statistica. CISIS Assicurare il miglior raccordo tra le regioni, lo Stato e gli enti locali nella realizzazione di progetti interregionali, quali il progetto Interoperabilità e Cooperazione applicativa fra le regioni (ICAR), la cui finalità è garantire piena attuazione all’SPC per la parte di cooperazione applicativa, e di consentire l’attuazione della cooperazione istituzionale. Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica Prevista dal CAD Si riunisce con cadenza almeno semestrale per verificare lo stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica. Svolge compiti di consulenza tecnica in materia di sviluppo e di attuazione dell’innovazione tecnologica. FORMEZ PA All’Ente sono state attribuite funzioni di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa. Fornire modelli formativi per la riqualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali. Assicurare la formazione continua del personale. Fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro comunicazione verso cittadini e imprese. Scuola Superiore della P.A. Anche alla SSPA viene assegnato un ruolo nel processo di informatizzazione con il compito di promuovere e diffondere l’innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale. Ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali Art. 117, comma 2, lett. r), Cost. attribuisce allo Stato “il coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”. Conflitti Stato e regioni: Corte Cost. sentenze nn. 17/2004, 31/2005, 271/2005. Il potere statale, secondo la Consulta, consiste in un raccordo di tipo tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i diversi sistemi informatici delle PA. Ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali Per garantire l’omogeneità nell’elaborazione e trasmissione dei dati, lo Stato può incidere anche sull’organizzazione delle Regioni e degli Enti locali (Corte Cost., n. 31/2005). Spetta al legislatore statale individuare un nucleo minimo di prestazioni a contenuto informatico che ogni amministrazione deve erogare ai propri utenti oltre a standardizzare procedure e linguaggi usati dai sistemi informativi dei diversi Enti. Art. 14 CAD In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Cost., lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. Art. 14, comma 2, CAD Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche.