
- La P.A. digitale e la sua “Carta”
fondamentale.
- Gli strumenti della P.A. digitale.
- La privacy nella P.A.
- La comunicazione pubblica (in
particolare, i siti web)
- Le nuove sfide per la P.A. digitale (es.
cloud computing, software open source…)
12/1/2012 Open data nella Scuola

“Un pregio, che per me è anche un difetto, comune in genere a tutti noi uomini
di legge, magistrati e avvocati e persino studiosi puri è dato dalla tendenza
conservatrice della quale siamo più o meno imbevuti verso gli istituti giuridici
che ci sono familiari. È un pregio, senza dubbio, perché il diritto è anche
garanzia di pace e di stabilità e trae forza da una osservanza durevole; è un
difetto, perché può moltiplicare le resistenze, senza adeguata giustificazione, di
fronte a riforme rese necessarie da nuove esigenze o da più illuminata coscienza
di esigenze preesistenti. E siamo poi proprio perfettamente sicuri che questa
tendenza non corrisponda in parte a una certa dose di pigrizia mentale, al
desiderio di adagiarci su di una prassi ormai formata, su una giurisprudenza più
o meno definitivamente consolidata, risparmiandoci lo sforzo di apprendere e di
adattare alla pratica della vita istituti nuovi?”. (N. JAEGER, Manuale pratico del
processo civile, Torino, 1941, p. 3).
Le nuove tecnologie e il diritto
La
diffusione dell’informatica in ogni aspetto della
vita sociale ha fatto nascere nuove possibilità,
nuovi beni e nuovi pericoli e ha quindi reso
necessaria la DISCIPLINA GIURIDICA DEI
NUOVI MODI DI AGIRE E DEI NUOVI
RAPPORTI.
Le nuove tecnologie
Rapporto
diretto tra il grado di democraticità di un
sistema politico e la quantità di informazioni
rilevanti che circolano al suo interno.
“Soltanto una società informatizzata può essere
una società democratica” (Racc. 854/1979 –
Parlamento Europeo).
Tecnologia bifronte
Tecnologie
della libertà.
Tecnologie del controllo.
Quarta generazione
di diritti fondamentali

Diritti legati allo sviluppo delle nuove tecnologie,
es. diritto alla riduzione del digital divide, il
diritto all’uso delle tecnologie informatiche, i
diritti riguardanti l’impiego e le applicazioni della
ricerca biogenetica, la protezione dei dati
personali.
Informatica e PA




A partire dai primi anni ’90 si è avviato
l’ampio fenomeno della informatizzazione
della P.A. utilizzando:
prima le nuove tecnologie
dell’INFORMATICA
poi l’avvento della TELEMATICA
Si è perciò assistito ad una notevole
PROLIFERAZIONE NORMATIVA in materia
Informatica e PA





L. 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39, Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
L. 15 marzo 1997 n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513, Regolamento contenente i criteri e le
modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti
con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (abrogato e sostituito dal D.P.R 445/2000).
Informatica e PA







D.P.C.M. 8 febbraio 1999, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513.
D.P.R. 20 ottobre 1999 n. 428, Regolamento recante norme per la gestione del
protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche (abrogato e
sostituito dal D.P.R. 445/2000)
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico sulle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (abroga e
sostituisce il D.P.R. 513/97 e il D.P.R. 428/99).
Legge Comunitaria 29 dicembre 2000 n. 422, Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
D.Lgs 23 gennaio 2002 n. 10, Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad
un quadro comunitario per le firme elettroniche.
L. 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione.
D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, Regolamento recante disposizioni di coordinamento
in materia di firme elettroniche ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 23
gennaio 2002 n. 10.
Informatica e PA





D.P.C.M. 13 GENNAIO 2004, Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici (sostituisce il
precedente D.P.C.M. 8 febbraio 1999).
L. 9 gennaio 2004, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici c.d. “Legge Stanca”
D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, Regolamento recante disposizioni per
l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3.
D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 42, Istituzione del sistema pubblico di connettività
e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Informatica e PA







D.Lgs 4 aprile 2006 n. 159, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.
L. 28 gennaio 2009 n. 2, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.
L. 18 giugno 2009 n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile.
L. 3 agosto 2009 n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali.
D.Lgs 1 dicembre 2009 n. 177, Riorganizzazione del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69.
D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 32, Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea.
D.Lgs 22 dicembre 2010 n. 235, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Informatica e PA

Rapporto Giannini 1979.

Potenzialità dell’informatica come strumento
di ammodernamento della P.A.
Informatica e PA
L’informazione è alla base del regolare funzionamento
delle amministrazioni pubbliche.
 Una visione moderna del modo di “fare amministrazione”
richiede non solo la realizzazione di sistemi informativi,
per decidere, gestire e controllare, ma, anche,
l’integrazione degli stessi in un sistema informativo
unitario, che garantisca:
- autonomia decisionale e gestionale
- cooperazione delle applicazioni
- condivisione dei dati.

Informatica e PA

Le riforme legislative sull’azione dei pubblici
poteri, sul decentramento amministrativo e
sullo snellimento dell’attività amministrativa si
incentrano proprio sul regime della
circolazione delle informazioni e lo sviluppo
delle tecnologie informatiche.
Informatica e PA







La dimensione del governo locale è quella dove si trova la più ampia
sperimentazione delle nuove tecnologie e analizzando le varie
esperienze in corso si possono individuare le principali finalità
perseguite dalle amministrazioni locali che le hanno promosse:
partecipazione più diretta dei cittadini ai processi di consultazione e
di decisione;
recupero dell’interesse dei cittadini in situazioni di declinante
partecipazione politica;
trasparenza dell’azione amministrativa;
accesso diretto ad informazioni e servizi;
gestione diretta da parte di cittadini di attività o servizi;
riduzione della discrezionalità amministrativa con accresciuta parità
di trattamento dei cittadini.
Informatica e P.A.

In tutti questi casi, come sottolinea Stefano Rodotà, gli
effetti più evidenti “riguardano la maggiore efficienza dei
servizi e, soprattutto, la liberazione dei cittadini dalla
dipendenza della burocrazia e dai vincoli di spazio e di
tempo […] inoltre il ricorso a procedure informatizzate e
all’intervento diretto degli interessati può creare
condizioni propizie ad una reale parità di trattamento dei
cittadini”[1].
([1] Rodotà S., Tecnopolitica, Bari – Roma, 1997, p. 36.)
Carta europea per i diritti del cittadino nella
Società dell'informazione e della conoscenza
Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza
dell’azione amministrativa.
 La Carta, con particolare riferimento alle tecnologie
informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali:
- il diritto all'accesso,
- il diritto all'informazione,
- il diritto alla formazione,

- il diritto alla partecipazione.
Informatica e P.A.


Le innovazioni tecnologiche e le azioni proposte si
inquadrano nel contesto normativo disegnato nel corso
degli ultimi anni attraverso la rimozione degli ostacoli al
miglioramento delle attività interne delle amministrazioni
pubbliche e della capacità delle stesse di erogare servizi
in rete.
Ne sono un esempio le leggi in materia di
decentramento e semplificazione amministrativa, la
riorganizzazione del bilancio dello Stato, il controllo di
gestione, il telelavoro, il protocollo informatico, il
documento informatico e le firme elettroniche, la carta ed
il documento di identità elettronici.
Informatica e PA


-
-
-
Camera dei deputati, indagine conoscitiva sulla
informatizzazione della pubblica amministrazione, 16
dic. 2009.
L’indagine ha evidenziato:
la carenza di una normativa secondaria di carattere
tecnico che traduca in concreto i principi posti a livello
generale;
lentezza delle strutture amministrative ad adeguarsi ai
nuovi principi;
difficoltà progettuale delle strutture amministrative;
Informatica e PA


L’informatizzazione dei processi di per sé non porta
necessariamente a una modernizzazione dei servizi
offerti, occorre, infatti, che questa sia supportata da una
capacità progettuale da parte delle amministrazioni.
Le tecnologie informatiche sono un mero strumento
abilitante che deve essere accompagnato da altri
interventi che riguardano le norme, il rinnovamento
culturale, i sistemi di programmazione e controllo, la
formazione delle competenze necessarie.
Agenda digitale europea:
principali obiettivi






Normativa europea per il riconoscimento reciproco
dell’identificazione dei soggetti e dell’autenticazione dei
documenti digitali.
Realizzazione di servizi e-gov. transfrontalieri nel mercato unico.
Riesame della direttiva (2003/4/CE) sull’accesso del pubblico ai
dati ambientali.
Definitiva interoperabilità sei sistemi nazionali di e-procurement
pubblico.
Politica rafforzata e di alto livello per la sicurezza delle reti e delle
informazioni.
Piattaforma europea contro la criminalità informatica.
Informatica e P.A.
Coordinamento delle iniziative di
informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche:
- Provveditorato Generale dello Stato,
mediante la Commissione per la
meccanizzazione e l’ammodernamento dei
servizi della Pubblica Amministrazione
(istituita con il D.M. 1 agosto 1958).

Il Provveditorato

L’art. 3 della L. 542/88 stabiliva che per gli
acquisti di arredi di strumenti tecnici e, in
particolare, di prodotti e servizi informatici
occorrenti per il funzionamento degli uffici della
Pubblica Amministrazione, il Ministero del
Tesoro prelevi, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, dai bilanci delle singole
amministrazioni quelle somme richieste dalla
realizzazione dei programmi di acquisto proposti
dalle amministrazioni stesse. L’esecuzione di
questi programmi veniva assegnata al
Provveditorato.
Il Provveditorato

Il D.P.C.M. 15 febbraio 1989 (art. 2) disponeva che il
Provveditorato verificasse che gli schemi di convenzione
in materia di automazione, da stipulare dalle
amministrazioni statali con aziende specializzate,
fossero conformi ai capitolati d’oneri e valutasse la
congruità tecnico-economica dei progetti di automazione
inseriti nei programmi predisposti dalle amministrazioni
dello Stato, oltre ad organizzare banche di dati delle
gare e degli appalti per la fornitura di prodotti e servizi
informatici nelle amministrazioni statali
Dipartimento
della Funzione Pubblica

Con la legge quadro sul pubblico impiego
del 29 marzo 1983 veniva istituito (art. 27),
presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Dipartimento della Funzione
Pubblica con il compito di coordinare le
iniziative di riordino della Pubblica
Amministrazione e di organizzare i relativi
servizi, anche per quanto riguarda i
connessi aspetti informatici.
A.I.P.A.

Con il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante
norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
veniva istituita l’Autorità per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione (AIPA) con il compito
di promuovere, coordinare, pianificare e
controllare lo sviluppo e la gestione dei sistemi
informativi automatizzati all’interno delle
amministrazioni pubbliche.
A.I.P.A

Con l’istituzione dell’Autorità per l’Informatica
ci si prefiggeva: il miglioramento dei servizi,
la trasparenza dell’azione amministrativa, il
potenziamento dei presupposti conoscitivi per
le decisioni pubbliche, il contenimento dei
costi dell’azione amministrativa.
Compiti dell’AIPA

L’Autorità svolgeva funzioni di indirizzo: dettava, le
norme tecniche in materia di pianificazione,
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi
informativi pubblici; definiva indirizzi e direttive per la
predisposizione dei piani di formazione del personale e
dei programmi per il reclutamento di specialisti;
predisponeva le clausole generali dei contratti che le
amministrazioni stipulano in tema di sistemi informativi
automatizzati; predisponeva, infine, con decreto del
Presidente del Consiglio, atti di indirizzo e
raccomandazioni nei confronti di enti pubblici, regioni,
enti locali e concessionari di pubblici servizi per la
connessione e l’integrazione dei sistemi informativi.
Compiti dell’AIPA


Funzione di coordinamento: in questa
rientravano la redazione del piano triennale, i
progetti e gli interventi di sviluppo e gestione
dei sistemi informatici delle amministrazioni.
funzione di promozione: ossia stimolava le
altre amministrazioni alla realizzazione di
progetti intersettoriali e di infrastruttura
telematica ed informatica.
Dipartimento
per l’innovazione tecnologica


2001 - viene istituito il Dipartimento per
l’innovazione e le nuove tecnologie, al quale
viene assegnato un ruolo di regia in materia di
innovazione tecnologica, per far sì che le singole
azioni di innovazione potessero diventare parte
di un unico disegno strategico.
Il dipartimento svolge diverse funzioni per
facilitare lo sviluppo della società
dell’informazione e la diffusione della cultura
informatica e digitale nel nostro Paese.
Piano per
l’e-government


Piano di azione per l’E-Government.
Il piano consiste in un insieme di provvedimenti
diretti a favorire l’innovazione tecnologica nella
pubblica amministrazione e a raggiungere tre
obiettivi principali: migliorare l’efficienza
interna delle amministrazioni; offrire servizi
integrati ai cittadini e alle imprese; garantire a
tutti l’accesso telematico alle informazioni e ai
servizi erogati.
Filosofia di fondo
posta a base delle riforme




Portare l’amministrazione dalla cultura delle regole alla
cultura del servizio.
La definizione del programma «E-Europe» ha consentito
di tracciare linee comuni ai paesi per lo sviluppo della
società dell’informazione.
Temi chiave del programma sono: l’alfabetizzazione e
la non discriminazione informatica, le reti sicure, il
commercio elettronico, lo sviluppo delle risorse
umane e delle conoscenze.
In questo contesto si inseriscono i progetti di
modernizzazione della pubblica amministrazione trainati
da una vigorosa innovazione tecnologica.
Servizi elettronici governativi
I servizi elettronici governativi possono
generalmente essere suddivisi in base alle tre
principali funzioni che svolgono:
- servizi di informazione per la fornitura su
richiesta di dati strutturati e classificati;
- servizi di comunicazione per interagire con il
pubblico ovvero gruppi di individui (ad es.
tramite e-mail o gruppi di discussione);
- servizi transazionali per acquistare prodotti o
servizi on-line o per trasmettere dati.

Le infrastrutture tecnologiche

L’attuazione del piano richiedeva uno spettro di azioni normative e
amministrative, ma anche la formulazione di una strategia
progettuale, la realizzazione delle opportune infrastrutture
tecnologiche e l’individuazione di strumenti operativi ed
organizzativi.

Nella piena attuazione del piano si iscrivono i provvedimenti varati in
questi anni riguardanti la realizzazione della Rete Unitaria della
Pubblica Amministrazione, della Rete Nazionale della Pubblica
Amministrazione, del Sistema Pubblico di Connettività; nonché
l’introduzione di una serie di strumenti tecnologici quali: il
documento informatico e le firme elettroniche, il protocollo
informatico, la carta e il documento di identità elettronici, la posta
elettronica certificata.
CNIPA


Il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione (CNIPA), istituito con il D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (art. 176, comma 3), opera presso la
Presidenza del Consiglio per l’attuazione delle politiche
del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
Unifica in sé due organismi preesistenti: l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione ed il Centro
tecnico per la R.U.P.A.
CNIPA

Il Centro Nazionale per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione ha l’obiettivo
primario di dare supporto alla pubblica
amministrazione nell’utilizzo efficace
dell’informatica per migliorare la qualità dei
servizi e contenere i costi dell’azione
amministrativa.
CNIPA




contribuisce alla definizione della politica del Governo e del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie e fornisce consulenza per la
valutazione di progetti di legge nel settore informatico;
coordina il processo di pianificazione e i principali interventi di
sviluppo;
detta norme e criteri per la progettazione, realizzazione, gestione
dei sistemi informatici delle amministrazioni, della loro qualità e dei
relativi aspetti organizzativi;
definisce criteri e regole tecniche di sicurezza, interoperabilità,
prestazione;
CNIPA


controlla che gli obiettivi e i risultati dei progetti di innovazione della
pubblica amministrazione siano coerenti con la strategia del
Governo; a tale scopo si affianca alle amministrazioni pubbliche
nella fase di progettazione ed emette pareri di congruità tecnicoeconomica; cura l’attuazione di importanti progetti per l’innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione, la diffusione dell’egovernment e lo sviluppo delle grandi infrastrutture di rete del Paese
per consentire agli uffici pubblici di comunicare tra loro e per portare
i servizi della pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese;
cura la formazione dei dipendenti pubblici nel settore informatico,
utilizzando le nuove tecnologie per favorire l’apprendimento
continuo.
DigitPA





Art. 24 legge 69/2009 Riorganizzazione del CNIPA,
trasformazione in Ente pubblico non economico con la
denominazione di “DigitPA”.
La sua missione: realizzare l’amministrazione digitale
Viene rafforzato il ruolo di consulenza anche rispetto
alle regioni e agli enti locali.
Competenza ad emanare regole, standard e guide
tecniche, funzione di vigilanza e controllo sul rispetto
delle medesime.
Rafforzamento del ruolo di coordinamento.
Ministro per la P.A. e l’innovazione



Un ruolo centrale è stato assegnato al Ministro per la
P.A. e l’innovazione.
Con il d.p.c.m. 13/6/08 sono state delegate al Ministro le
funzioni in materia di innovazione organizzativa,
gestionale e tecnologica, di sviluppo della società
dell’informazione nel suo complesso, con particolare
riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete.
Al Ministro spetta la funzione di organizzazione, riordino
e funzionamento delle P.A.
I due comitati
La governance centrale del sistema informatizzato della
P.A. e il raccordo tra Stato, regioni ed enti locali è
incentrata attualmente su due comitati:
- il Comitato dei ministri per la società
dell’informazione;
- la Commissione permanente sull’innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali.

Commissione permanente sull’innovazione tecnologica
nelle regioni e negli enti locali


È l’organo tecnico a supporto della
Conferenza Unificata in ordine alle politiche
riguardanti l’innovazione tecnologica di
regioni ed enti locali.
Difficoltà di coordinamento Stato, regioni ed
enti locali.
Comitato dei ministri per la società dell’informazione
Presieduto dal Ministro per la P.A. e
l’innovazione
 Compiti: assicurare l’impulso
dell’attività di governo e il
coordinamento delle amministrazioni
centrali dirette a sviluppare la società
dell’informazione.

CISIS



Cisis (Centro interregionale dei sistemi
informativi, geografici e statistici).
Organo tecnico della Conferenza delle
regioni e delle province autonome.
È un’associazione tra le regioni e le province
autonome costituita al fine di garantire un
efficace coordinamento di strumenti
informativi e geografici e di informazione
statistica.
CISIS

Assicurare il miglior raccordo tra le regioni, lo
Stato e gli enti locali nella realizzazione di
progetti interregionali, quali il progetto
Interoperabilità e Cooperazione applicativa
fra le regioni (ICAR), la cui finalità è garantire
piena attuazione all’SPC per la parte di
cooperazione applicativa, e di consentire
l’attuazione della cooperazione istituzionale.
Conferenza permanente
per l’innovazione tecnologica



Prevista dal CAD
Si riunisce con cadenza almeno semestrale
per verificare lo stato di attuazione dei
programmi in materia di innovazione
tecnologica.
Svolge compiti di consulenza tecnica in
materia di sviluppo e di attuazione
dell’innovazione tecnologica.
FORMEZ PA




All’Ente sono state attribuite funzioni di supporto delle
riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa.
Fornire modelli formativi per la riqualificazione del
personale delle amministrazioni regionali e locali.
Assicurare la formazione continua del personale.
Fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle
pubbliche amministrazioni per migliorare la loro
comunicazione verso cittadini e imprese.
Scuola Superiore della P.A.

Anche alla SSPA viene assegnato un ruolo
nel processo di informatizzazione con il
compito di promuovere e diffondere
l’innovazione tecnologica e di processo nei
servizi erogati dalla pubblica amministrazione
centrale.
Ripartizione delle competenze tra Stato,
regioni ed enti locali



Art. 117, comma 2, lett. r), Cost. attribuisce allo Stato “il
coordinamento informativo, statistico ed informatico dei
dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”.
Conflitti Stato e regioni: Corte Cost. sentenze nn.
17/2004, 31/2005, 271/2005.
Il potere statale, secondo la Consulta, consiste in un
raccordo di tipo tecnico, per assicurare una
comunanza di linguaggi, di procedure e di standard
omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i
diversi sistemi informatici delle PA.
Ripartizione delle competenze
tra Stato, regioni ed enti locali


Per garantire l’omogeneità nell’elaborazione e
trasmissione dei dati, lo Stato può incidere anche
sull’organizzazione delle Regioni e degli Enti locali
(Corte Cost., n. 31/2005).
Spetta al legislatore statale individuare un nucleo
minimo di prestazioni a contenuto informatico che
ogni amministrazione deve erogare ai propri utenti
oltre a standardizzare procedure e linguaggi usati
dai sistemi informativi dei diversi Enti.
Art. 14 CAD

In attuazione del disposto dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Cost., lo Stato
disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale,
dettando anche le regole tecniche necessarie
per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei
sistemi informatici e dei flussi informativi per la
circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni
medesime.
Art. 14, comma 2, CAD

Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e
adottano, attraverso la Conferenza
unificata, gli indirizzi utili per realizzare un
processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso e
per l'individuazione delle regole tecniche.
Scarica

AMMIN. DIGITALE 1 - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali