Lezione del 23-3-07
DOVE TROVARE I FILES
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ftp://spol.unica.it/didattica/duni/LEGALI/AmmDigitale
Apre una cartella
Sceglieri i files seguenti:
AmmDigitaleLegali.ppt
Dlegisl 82-05 agg. 06.pdf
FIRME ELETTRONICHE 2006.doc (in appendice le fonti
principali)
4. Amm.Digitale2.ppt (è il documento di oggi)
LA NORMATIVA SULLA
VALIDITÀ DELLA FORMA
ELETTRONICA NON BASTA
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
SONO IL RISULTATO DI
UN’ATTIVITÀ COMPIUTA DA PIÙ
UFFICI ED ENTI PUBBLICI
UN RITARDO INSPIEGABILE
• Articolo Duni 1978: dopo 3 paragrafi sulla
proposta di dematerializzazione, il 4 spiegava
già che tutto era finalizzato al procedimento
ed aggiungeva:
• Flussi di lavoro telematici
• Controlli preliminari automatizzabili
• Protocollo informatico automatico
• Documento cartaceo solo per mero uso
lavoro
• Aggiornamento automatico degli archivi
Altri concetti di 29 anni or sono
• Aggiornamento del personale
• Distinzione tra personale amministrativo
“utente” e programmatori.
• Monitoraggio del funzionamento della
macchina amministrativa
• Controllo della produttività
• Soddisfazione degli operatori amministrativi
• Accodamento delle pratiche e rispetto del
turno. Deroghe motivate.
Altri concetti di 29 anni or sono
• Problemi di passaggio dal vecchio al
nuovo (oggi: scanner; ieri: copiatura dei
contenuti per copia conforme)
• Coesistenza necessaria delle carte e
delle nuove metodologie
• Obbligo di non attivare nuovi
procedimenti cartacei
1991-93: lo sportello unico telematico
(TELEAMMINISTRAZIONE)
Solo ora nel codice p.a. digitale: vedi oltre
•
L’aspetto dinamico dell’informatica: la telematica
(inutilità di una informatica statica e senza rete)
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I capisaldi della teleamministrazione:
1.
— IL CITTADINO PRESENTA LA PROPRIA ISTANZA PRESSO
UN’AMMINISTRAZIONE, CHE ASSUME LA GESTIONE
DELL’INTERO PROCEDIMENTO.
2.
— SI APRE UNA “PRATICA AMMINISTRATIVA” UNICA,
INDIPENDENTEMENTE
DAL
NUMERO
DELLE
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
3.
— SIA PER I PASSAGGI INTERNI, SIA PER I PARERI E NULLAOSTA ESTERNI, VIENE TELEMATICAMENTE INVIATO UN
MERO “ALLERTAMENTO” AL TITOLARE DELL’UFFICIO CHE
DEVE OPERARE IL SUCCESSIVO INTERVENTO DAL PROPRIO
TERMINALE, DIVENTANDO IL RESPONSABILE DELLA
PROCEDURA IN QUELLA FASE
Gli altri capisaldi
4.
— OGNI INFORMAZIONE RELATIVA A PRESUPPOSTI ESISTENTI PRESSO
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI È ACQUISITA IN VIA TELEMATICA, SENZA
ATTIVITÀ DEL CITTADINO (attuazione e superamento dell’art. 18, l. 241/90).
5.
—
LA
FIRMA
(ELETTRONICA)
CONSISTE
NELLA
IDENTIFICAZIONE
DELL’IDENTITÀ DELL’OPERATORE A MEZZO DI TECNICHE SOFISTICATE.
6.
— L’ORIGINALE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO È ELETTRONICO E PERTANTO
SEMPRE
DISPONIBILE
TELEMATICAMENTE
PRESSO
QUALUNQUE
AMMINISTRAZIONE ABBIA NECESSITÀ DI FARVI RIFERIMENTO.
7.
— IL PRIVATO PUÒ OTTENERE COPIE DEGLI ATTI ELETTRONICI. (COPIE SU CARTA
O ELETTRONICHE, CON FIRMA DIGITALE). (Esigenza che risulterà limitata a pochissimi
casi: diverrà inutile entrare in possesso degli atti che oggi vengono chiesti solo per essere portati
ad altre P.A.).
8.
— LA DISPONIBILITÀ DI MASSE CRESCENTI DI DATI IN LINEA RENDERÀ SEMPRE
PIÙ UTILIZZABILE LA TECNICA DELLE ELABORAZIONI AUTOMATICHE DELLE
DECISIONI.
9.
— ATTRAVERSO MEMORIZZAZIONI PLURIME SU DISCHI “WORM” SI GARANTIRÀ
LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.
10.
— È PREVISTO IL COLLEGAMENTO AL SI.STA.N. I RILEVAMENTI STATISTICI
SULL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SARANNO AUTOMATICI ED IN TEMPO REALE,
CON CONSEGUENTE VANTAGGIO ISTRUTTORIO PER LE DECISIONI DI VERTICE.
L’araba fenice della nostra normazione: il
procedimento telematico
• Art. 15 l. 59/97: ottimo solo per la forma degli
atti
• D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447: lo sportello
unico nasce:
– Cartaceo
– Limitato alle attività produttive
• 2003: primo anno nel quale il legislatore
(occupandosi dell’informatica) si ricorda del
procedimento amministrativo: art. 10 l.
229/2003 (Deleghe in materia di società
dell’informazione)
L’araba fenice della nostra normazione: il
procedimento telematico
• Cosa si era curato fino ad allora?
• L’informatica documentale
• Il front office: da siti web banali o
spettacolari a siti con utilità maggiori.
– Informazioni: orario uffici; normativa.
– Poi: moduli da scaricare
– Moduli on line
– Oggi: codice p.a. digitale: ….
I siti nel “Codice P.A. digitale”
• Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e
servizi in rete
• Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni
• 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle
pubbliche amministrazioni. (RINVIO A
REGOLAMENTI)
• 53. Caratteristiche dei siti.
– Per le P.A. centrali
– accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche
da parte delle persone disabili, completezza di informazione,
chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono
in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di
cui all’articolo 54.
I siti nel “Codice P.A. digitale”
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54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i
seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di
ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile
all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello
dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed
ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando
anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i
messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.
150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
I siti nel “Codice P.A. digitale”
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54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. SEGUE
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura
attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano
quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice.
2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni
regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative
disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono
fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione
informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni
contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce
comunicazione tramite il sito.
4-bis La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei
casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.
TORNIAMO AL PROCEDIMENTO:
ABBIAMO DUE GRANDI CATEGORIE
• Procedimenti semplici
(monoamministrazione) (anche
monoufficio?)
• Procedimenti complessi:
un’amministrazione procedente +
amministrazioni che devono rilasciare
pareri e nulla-osta
• Le conferenze di servizi
Gli atti non sono quasi mai monoufficio.
La gestione telmatica
• Procedimenti monoamministrazione
– Gestire i successivi interventi interni ad una sola
amministrazione
• Procedimenti complessi:
pluriamministrazione:
– Gestire gli interventi interni; gestire
l’interoperabilità tra le amministrazioni
• Conferenze di servizi:
– Gestire il colloquio
– Gestire la produzione della determinazione della
conferenza
La Costituzione e
la legge di delega
• Art. 117, co. Lett. r: legislazione esclusiva dello Stato in: r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo
statistico
e
informatico
dei
dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
• L’insufficiente utilizzo del potere
• art. 10 l. 229/2003 (Deleghe in materia di società
dell’informazione)
Comma 2: b) i procedimenti amministrativi informatici di
competenza delle amministrazioni
ordinamento autonomo;
statali
anche
ad
I diversi problemi di
interoperabilità
• Entro gli uffici della stessa P.A.
– Documenti a formazione progressiva
(spiegare)
• Tra amministrazioni autonome
– Il documento unitario a formazione
progressiva è di difficile attuazione
(spiegare)
I diversi problemi di
interoperabilità
• Ogni ente ha i suoi sistemi informatici
• Il coordinamento informatico sarebbe
possibile ma è difficile
• La soluzioni tra gli enti:
– autonomia informatica interna
– Trasmissione dell’atto intermedio di ciascuna P.A.
• A) posta elettronica
• B) FTP
Il Dossier unico = fascicolo informatico
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Ricordarsi i capisaldi della teleamministrazione (sch. 6)
Nel ‘Codice’:41. Procedimento e fascicolo informatico.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può
raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del
procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della
comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per
esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità
di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le
amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la
costituzione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una
corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione,
gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi
comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema
pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri
dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole
tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’articolo 71, di
concerto con il Ministro della funzione pubblica.
I documenti del fascicolo
• Provenienza:
– Privati
– Le varie PP.AA.
• Accesso
– Privati (interessati diretti; interessati a scopo di
tutela situazioni soggettive)
– Le varie PP.AA. (uffici abilitati)
• Leggibilità tecnica
– Immediata
– Nel tempo (problema della evoluzione delle
tecnologie)
Lo sportello unico telematico
come soluzione in cui il fascicolo sarà obbligatorio
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10. Sportelli per le attività produttive. (dovrebbe essere invece il
sistema generale)
1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità
informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via
telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni,
documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica
e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello
sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di
relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnicoorganizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze
realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.
Conclusione
• Lo sportello unico ed il fascicolo
informatico come soluzione definitiva
• L’alternativa della conferenza di servizi
telematica. Basata comunque sul
fascicolo informatico.
• Dal procedimento sequenziale al
procedimento a stella
Scarica

AmmDigitaleLegali2