Amministrazione digitale
=
•In forma elettronica
•Paperless
•Dematerializzazione
Inversione del valore giuridico primario:
dalla carta (che diventa copia) alla forma
elettronica (originale dell’atto)
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Due domande di partenza
• Perché si vuole modificare?
• Come si garantisce l’attribuibilità degli
atti e delle attività
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Perché si vuole modificare,
abbandonando le carte?
 La carta ci da sicurezza
 Alle carte siamo ancestralmente legati
 Eppure … (in ordine inverso di importanza)
• Ingombrano
• Rallentano la ricerca di dati
• Rallentano l’attività: solo la forma elettronica circola
nie fili della rete telematica
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1978: la nascita delle nuove idee
• Tra i giuristi: Duni, relazione ad un
Convegno della Corte di Cassazione, in Riv.
Amm. Rep. It. 1978
• Tra i tecnici: pubblicazione delle ricerche di
Rivest, Shamir, Adleman sulla firma digitale
(A method for obtaining Digital signature and
public key cryptosystems, febbraio 1978). La
soluzione proposta viene generalmente indicata
come RSA
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IL SISTEMA ODIERNO
DELLE FIRME ELETTRONICHE E
DEL DOCUMENTO INFORMATICO
• DUE OPZIONI TERMINOLOGICHE
a) «Si possono chiamare firme solo quelle
garanzie che si legano al documento e lo
rendono immodificabile, pena la perdita
della attribuibilità»
b) «Si chiamano firme tutte quelle tecniche
che l’ordinamento prevede come idonee a
creare documenti informatici (= validi in
forma elettronica)»
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“4 categorie di firme elettroniche”
Ricordiamo le due ipotesi definitorie
(garanzia = o≠ firma?)
• Le due differenze:
– la RSA si incorpora nel documento e lo segue;
immodificabilità; indistinguibilità tra originale e copia
– garanzia non firma digitale RSA: agevola l’innovazione, ma
lascia un documento alterabile, garantito solo nella
conservazione (ONERE DI CUSTODIA).
• «Firma elettronica» come concetto generico che si
articola in entrambe le due sottospecie (l’ordinamento
riconosce il documento informatico anche se non ha
la firma digitale)
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In realtà le ipotesi nel diritto
positivo italiano sono 4
1.
2.
3.
4.
Firma digitale qualificata.
Firma digitale non qualificata (concetto esplicito
nella direttiva 99/93CE = “avanzata”) ed implicito
nel ‘Codice’ (tecnica RSA, ma non ha i requisiti di
sicurezza) = è firma elettronica (artt. 20 e 21)
Identificazione all’accesso: (artt. 64 e 65: carta
identià elettronica e carta dei servizi)
Documentazione trasmessa telematicamente con
provenienza verificabile (45-47-48-76)

Tra queste norme la più importante per lo sviluppo già
avviato è quella che prevede la posta elettronica
certificata
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LA NORMATIVA SULLA
VALIDITÀ DELLA FORMA
ELETTRONICA NON BASTA
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
SONO IL RISULTATO DI
UN’ATTIVITÀ COMPIUTA DA
PIÙ UFFICI ED ENTI PUBBLICI
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1991-93: lo sportello unico telematico
(TELEAMMINISTRAZIONE)
Solo ora (2006) è previsto nel codice p.a. digitale
•
L’aspetto dinamico dell’informatica: la telematica (inutilità
di una informatica statica e senza la rete)
•
I capisaldi della teleamministrazione:
1.
— IL CITTADINO PRESENTA LA PROPRIA ISTANZA PRESSO
UN’AMMINISTRAZIONE, CHE ASSUME LA GESTIONE DELL’INTERO
PROCEDIMENTO.
2.
—
SI
APRE
UNA
“PRATICA
AMMINISTRATIVA”
UNICA,
INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE.
3.
— SIA PER I PASSAGGI INTERNI, SIA PER I PARERI E NULLA-OSTA
ESTERNI, VIENE TELEMATICAMENTE INVIATO UN MERO
“ALLERTAMENTO” AL TITOLARE DELL’UFFICIO CHE DEVE
OPERARE IL SUCCESSIVO INTERVENTO DAL PROPRIO TERMINALE,
DIVENTANDO IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA IN QUELLA
FASE
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L’araba fenice della nostra normazione: il
procedimento telematico
a)
b)
Art. 15 l. 59/97: ottimo solo per la forma degli atti
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447: lo sportello unico
nasce con questi limiti:
– Cartaceo
– Limitato alle attività produttive

2003: primo anno nel quale il legislatore
(occupandosi dell’informatica) si ricorda del
procedimento amministrativo: art. 10 l. 229/2003
(Deleghe in materia di società dell’informazione)
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TORNIAMO AL PROCEDIMENTO:
ABBIAMO DUE GRANDI CATEGORIE
• Procedimenti semplici
(monoamministrazione)
• Procedimenti complessi:
un’amministrazione procedente +
amministrazioni che devono rilasciare
pareri e nulla-osta
• Le conferenze di servizi
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La gestione telematica
• Procedimenti monoamministrazione
– Gestire i successivi interventi interni ad una sola
amministrazione
• Procedimenti complessi: pluriamministrazione:
– Gestire gli interventi interni; gestire l’interoperabilità tra le
amministrazioni
• Conferenze di servizi telematiche (art. 41, co. 3,
codice P.A. digitale):
– Gestire il colloquio
– Gestire la produzione dell’atto giuridico: decisione
conclusiva della conferenza
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Il Dossier unico = fascicolo informatico
• Attuazione dei primi 3 capisaldi della teleamministrazione
• Nel ‘Codice’:41. Procedimento e fascicolo informatico.
• 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può
raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati
del procedimento medesimo da chiunque formati; ……
• 2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la
possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato
da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le
regole …….. rispettano i criteri dell’interoperabilità e della
cooperazione applicativa; ….. .
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I documenti del fascicolo informatico
• Provenienza:
– Privati
– Le varie PP.AA.
• Accesso
– Privati: a) interessati diretti; b) interessati a scopo
di tutela situazioni soggettive
– Le varie PP.AA. (uffici abilitati)
• Leggibilità tecnica
– Immediata
– Nel tempo (problema della evoluzione delle
tecnologie)
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Lo sportello unico telematico
come soluzione in cui il fascicolo sarà obbligatorio
• 10. Sportelli per le attività produttive. (dovrebbe
essere invece il sistema generale)
• 1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i
propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
• 2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze,
dichiarazioni, documenti e ogni altro atto
trasmesso dall'utente in via telematica e sono
integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni.
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Conclusione
• Lo sportello unico ed il fascicolo
informatico come soluzione definitiva
• L’alternativa della conferenza di servizi
telematica. Basata comunque sul
fascicolo informatico.
• Dal procedimento sequenziale al
procedimento a stella
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Dal procedimento sequenziale
al procedimento a stella
• Non è una invenzione, ma una constatazione
• Il trasferimento fisico del fascicolo cartaceo obbliga
ad aspettare il turno sequenziale (salvo duplicazioni
delle documentazioni)
• L’accessibilità contemporanea al fascicolo informatico
consente la contemporaneità degli interventi
• La contemporaneità sarà la regola. Eccezioni:
– Previsioni di specifiche norme che prevedono che un
intervento debba seguire al un altro
– Opportunità che gli interventi complessi (es. Commissioni
tecniche) avvengano dopo quelli semplici, che potrebbero
bloccare l’intero procedimento.
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Brasile 2007