Amministrazione digitale = •In forma elettronica •Paperless •Dematerializzazione Inversione del valore giuridico primario: dalla carta (che diventa copia) alla forma elettronica (originale dell’atto) 1 Due domande di partenza • Perché si vuole modificare? • Come si garantisce l’attribuibilità degli atti e delle attività 2 Perché si vuole modificare, abbandonando le carte? La carta ci da sicurezza Alle carte siamo ancestralmente legati Eppure … (in ordine inverso di importanza) • Ingombrano • Rallentano la ricerca di dati • Rallentano l’attività: solo la forma elettronica circola nie fili della rete telematica 3 1978: la nascita delle nuove idee • Tra i giuristi: Duni, relazione ad un Convegno della Corte di Cassazione, in Riv. Amm. Rep. It. 1978 • Tra i tecnici: pubblicazione delle ricerche di Rivest, Shamir, Adleman sulla firma digitale (A method for obtaining Digital signature and public key cryptosystems, febbraio 1978). La soluzione proposta viene generalmente indicata come RSA 4 IL SISTEMA ODIERNO DELLE FIRME ELETTRONICHE E DEL DOCUMENTO INFORMATICO • DUE OPZIONI TERMINOLOGICHE a) «Si possono chiamare firme solo quelle garanzie che si legano al documento e lo rendono immodificabile, pena la perdita della attribuibilità» b) «Si chiamano firme tutte quelle tecniche che l’ordinamento prevede come idonee a creare documenti informatici (= validi in forma elettronica)» 5 “4 categorie di firme elettroniche” Ricordiamo le due ipotesi definitorie (garanzia = o≠ firma?) • Le due differenze: – la RSA si incorpora nel documento e lo segue; immodificabilità; indistinguibilità tra originale e copia – garanzia non firma digitale RSA: agevola l’innovazione, ma lascia un documento alterabile, garantito solo nella conservazione (ONERE DI CUSTODIA). • «Firma elettronica» come concetto generico che si articola in entrambe le due sottospecie (l’ordinamento riconosce il documento informatico anche se non ha la firma digitale) 6 In realtà le ipotesi nel diritto positivo italiano sono 4 1. 2. 3. 4. Firma digitale qualificata. Firma digitale non qualificata (concetto esplicito nella direttiva 99/93CE = “avanzata”) ed implicito nel ‘Codice’ (tecnica RSA, ma non ha i requisiti di sicurezza) = è firma elettronica (artt. 20 e 21) Identificazione all’accesso: (artt. 64 e 65: carta identià elettronica e carta dei servizi) Documentazione trasmessa telematicamente con provenienza verificabile (45-47-48-76) Tra queste norme la più importante per lo sviluppo già avviato è quella che prevede la posta elettronica certificata 7 LA NORMATIVA SULLA VALIDITÀ DELLA FORMA ELETTRONICA NON BASTA GLI ATTI AMMINISTRATIVI SONO IL RISULTATO DI UN’ATTIVITÀ COMPIUTA DA PIÙ UFFICI ED ENTI PUBBLICI 8 1991-93: lo sportello unico telematico (TELEAMMINISTRAZIONE) Solo ora (2006) è previsto nel codice p.a. digitale • L’aspetto dinamico dell’informatica: la telematica (inutilità di una informatica statica e senza la rete) • I capisaldi della teleamministrazione: 1. — IL CITTADINO PRESENTA LA PROPRIA ISTANZA PRESSO UN’AMMINISTRAZIONE, CHE ASSUME LA GESTIONE DELL’INTERO PROCEDIMENTO. 2. — SI APRE UNA “PRATICA AMMINISTRATIVA” UNICA, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE. 3. — SIA PER I PASSAGGI INTERNI, SIA PER I PARERI E NULLA-OSTA ESTERNI, VIENE TELEMATICAMENTE INVIATO UN MERO “ALLERTAMENTO” AL TITOLARE DELL’UFFICIO CHE DEVE OPERARE IL SUCCESSIVO INTERVENTO DAL PROPRIO TERMINALE, DIVENTANDO IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA IN QUELLA FASE 9 L’araba fenice della nostra normazione: il procedimento telematico a) b) Art. 15 l. 59/97: ottimo solo per la forma degli atti D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447: lo sportello unico nasce con questi limiti: – Cartaceo – Limitato alle attività produttive 2003: primo anno nel quale il legislatore (occupandosi dell’informatica) si ricorda del procedimento amministrativo: art. 10 l. 229/2003 (Deleghe in materia di società dell’informazione) 10 TORNIAMO AL PROCEDIMENTO: ABBIAMO DUE GRANDI CATEGORIE • Procedimenti semplici (monoamministrazione) • Procedimenti complessi: un’amministrazione procedente + amministrazioni che devono rilasciare pareri e nulla-osta • Le conferenze di servizi 11 La gestione telematica • Procedimenti monoamministrazione – Gestire i successivi interventi interni ad una sola amministrazione • Procedimenti complessi: pluriamministrazione: – Gestire gli interventi interni; gestire l’interoperabilità tra le amministrazioni • Conferenze di servizi telematiche (art. 41, co. 3, codice P.A. digitale): – Gestire il colloquio – Gestire la produzione dell’atto giuridico: decisione conclusiva della conferenza 12 Il Dossier unico = fascicolo informatico • Attuazione dei primi 3 capisaldi della teleamministrazione • Nel ‘Codice’:41. Procedimento e fascicolo informatico. • 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; …… • 2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole …….. rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; ….. . 13 I documenti del fascicolo informatico • Provenienza: – Privati – Le varie PP.AA. • Accesso – Privati: a) interessati diretti; b) interessati a scopo di tutela situazioni soggettive – Le varie PP.AA. (uffici abilitati) • Leggibilità tecnica – Immediata – Nel tempo (problema della evoluzione delle tecnologie) 14 Lo sportello unico telematico come soluzione in cui il fascicolo sarà obbligatorio • 10. Sportelli per le attività produttive. (dovrebbe essere invece il sistema generale) • 1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica. • 2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 15 Conclusione • Lo sportello unico ed il fascicolo informatico come soluzione definitiva • L’alternativa della conferenza di servizi telematica. Basata comunque sul fascicolo informatico. • Dal procedimento sequenziale al procedimento a stella 16 Dal procedimento sequenziale al procedimento a stella • Non è una invenzione, ma una constatazione • Il trasferimento fisico del fascicolo cartaceo obbliga ad aspettare il turno sequenziale (salvo duplicazioni delle documentazioni) • L’accessibilità contemporanea al fascicolo informatico consente la contemporaneità degli interventi • La contemporaneità sarà la regola. Eccezioni: – Previsioni di specifiche norme che prevedono che un intervento debba seguire al un altro – Opportunità che gli interventi complessi (es. Commissioni tecniche) avvengano dopo quelli semplici, che potrebbero bloccare l’intero procedimento. 17 18