Il lavoro
subordinato
La tutela del lavoro
come parte del complessivo
progetto di società
accolto nella
Costituzione
Il lavoro subordinato come
fattispecie sociale
prevalente
Il diritto del lavoro
come diritto del lavoro
subordinato
La subordinazione nel diritto del lavoro
A cosa serve
qualificare il
rapporto di lavoro
come subordinato?
Lavoratore
subordinato
versus
Lavoratore
autonomo
(c.d. logica del
“tutto o niente”)
Applicazione degli istituti “protettivi” del
rapporto di lavoro subordinato
•
•
•
•
•
•
Sospensioni del rapporto
Limiti di orario
Garanzia di riposi e ferie
Garanzie retributive
Tutela contro il recesso
Tutele di natura previdenziale ed
assicurativa
La tradizionale inscindibilità
del binomio fattispecie/effetti
La qualificazione
giuridica
del rapporto
(individuazione
della
fattispecie)
Gli effetti:
L’applicazione
della
legislazione in
materia di
lavoro
subordinato
Le fattispecie diverse dalla
subordinazione
1) Il lavoro autonomo (art.
2222 ss. cod. civ.)
2) Il lavoro gratuito
(prestazione resa
affectionis vel
benevolentiae causae)
3) I rapporti di lavoro
aventi natura giuridica
associativa (soci di
cooperativa; associati
in partecipazione)
4) I c.d. nuovi lavori
(collaboratori,
lavoratori a
progetto): RINVIO
La nozione
giuridica di
subordinazione
L’art. 2094 cod. civ.
“E’ lavoratore subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell’imprenditore”
Come si decifra l’art. 2094 c.c.?
E’ lavoratore subordinato
Debole attitudine
chi si obbliga mediante
qualificatoria e
retribuzione a
conseguente
necessità di::
collaborare
nell’impresa, prestando
Operazioni
il proprio lavoro
intellettuale o manuale dottrinarie e interpretazioni
giurisprudenziali
alle dipendenze e sotto
la direzione
dell’imprenditore”
La giurisprudenza della
Corte di cassazione
“Ogni attività umana economicamente
rilevante può essere oggetto sia di
rapporto di lavoro subordinato sia di
rapporto di lavoro autonomo, a
seconda delle modalità del
suo svolgimento”
Cass., sez. lav., 03-04-2000, n. 4036
La qualificazione del rapporto e la volontà
delle parti (il rilievo del c.d. nomen iuris):
quale peso deve attribuirsi alla
dichiarazione di volontà delle parti, ai fini
della qualificazione giuridica del contratto?
1) Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o
autonomo, il criterio del nomen iuris adottato dalle parti non ha valore
prevalente, dovendo la qualificazione medesima desumersi dalle concrete
modalità della prestazione e di attuazione del rapporto.
Cass., sez. lav., 11.9.2003, n. 13375
(indirizzo maggioritario)
2) Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o
autonomo, la volontà delle parti, ancorché non decisiva, assume rilevanza
centrale nelle ipotesi in cui, per la peculiarità del rapporto o della sua
attuazione, non risulta agevole individuare elementi caratterizzanti un
certo tipo di rapporto e sicuramente incompatibili con rapporti lavorativi
di tipo diverso
Cass. Sez. lav. 21 aprile 2005, n. 8307
(indirizzo minoritario)
La prevalenza dell’elemento “sostanziale” su
quello “formale”, costituito dalla volontà dei
contraenti
La regola fondamentale in materia di
interpretazione del contratto:
l’art. 1362 cod. civ. stabilisce che per
interpretare il contratto, occorre indagare la
comune intenzione della parti, valutando anche
il comportamento complessivo anche
posteriore alla conclusione del contratto
(Cassazione Sezione Lavoro n. 3175 del 9 febbraio
2009).
La nozione di subordinazione in
senso tecnico-funzionale
E’ fondata sulla valorizzazione dell’elemento della
eterodeterminazione (sotto la direzione
dell’imprenditore…..)
“si può considerare lavoratore subordinato
qualunque debitore di opere tenuto ad
obbedire alle disposizioni impartite da un
soggetto autorizzato ad esercitare il potere
di determinare luogo e tempo
dell'adempimento, controllandone altresì
l'esecuzione”
Secondo la Corte di Cassazione…
L’indice “dominante” è rappresentato
dalla sottoposizione alle direttive
tecniche, al potere di controllo e
al potere disciplinare
dell’imprenditore
(indice di subordinazione in senso
tecnico-funzionale)
…
“Quando la distinzione tra rapporto di
lavoro autonomo e subordinato non
risulti agevole alla luce di criteri
univoci come l'esercizio di potere
direttivo e disciplinare da parte del
datore di lavoro (la cui esistenza è
sicuro indice di subordinazione,
mentre la relativa assenza non è sicuro
indice di autonomia)….”
Cass., sez. lav., 27-03-2000, n. 3674
….vengono in rilievo gli altri indici
giurisprudenziali
• Il vincolo di orario
• Le modalità della retribuzione
• L’imputazione del rischio della
prestazione, a carico del datore di lavoro
•La concessione di periodi di riposo, senza
incidenza sul trattamento retributivo
•L’esclusività della dipendenza da un solo
datore di lavoro
Si può parlare
di una
gerarchia
tra indici?
Cass. 2 aprile 2002 n. 4682
L‘ elemento distintivo del rapporto di
lavoro subordinato è costituito
dall’assoggettamento del lavoratore al
potere direttivo e disciplinare del
datore di lavoro (…) - con la
conseguente limitazione della sua
autonomia ed il suo inserimento nella
organizzazione aziendale, mentre altri
elementi, quali l'assenza di rischio, la
continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma
della retribuzione, assumono natura
meramente sussidiaria
Una massima standard sulla natura
subordinata del rapporto
La suprema corte ha annullato la sentenza
impugnata che, in relazione al rapporto con una
società di intermediazione immobiliare di
lavoratore addetto a contatti con i clienti, aveva
ritenuto insussistente la subordinazione, senza
prendere in considerazione le risultanze
istruttorie secondo cui il direttore dell'agenzia
impartiva specifiche disposizioni di lavoro,
disponeva i turni delle ferie ed esercitava di fatto il
potere disciplinare, risultando inoltre la presenza
di una quota di retribuzione fissa, di un orario di
lavoro e di un profilo di continuità della
prestazione.
Cass., sez. lav., 21-10-2000, n. 13925
…e sulla natura autonoma
Non sono configurabili gli elementi costitutivi del
rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui le
prestazioni siano organizzate in maniera tale da
non richiedere l'esplicazione di un potere
gerarchico, concretizzantesi in ordini e direttive e
nell'esercizio del potere disciplinare (fattispecie
relativa a prestazioni di guardia medica presso
una clinica privata, con organizzazione del
servizio autogestita dagli stessi medici incaricati,
che predisponevano concordemente i turni,
secondo le rispettive disponibilità, e avevano la
possibilità di non presentarsi al lavoro, purché
sostituiti da colleghi, senza necessità di
comunicarlo al datore di lavoro).
Cass., sez. lav., 18-11-2000, n.14947
Cass. 21 gennaio 2009, n. 1536 (in materia di
subordinazione “attenuata”)
“Vi sono situazioni in cui il vincolo di
subordinazione appare attenuato, in quanto il
lavoratore non viene continuamente
assoggettato a specifiche disposizioni, onde è
legittimo accertare l'esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato in base ai criteri distintivi
sussidiari, quali la mancanza in capo al
prestatore di lavoro di una pur minima
organizzazione imprenditoriale ovvero
l'incidenza del rischio economico, l'osservanza
di un orario, la forma di retribuzione, la
continuità delle prestazioni e via di seguito”.
Le conseguenze dell’approccio pragmatico
impiegato in giurisprudenza
1) L’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato può essere riconosciuta anche
in assenza di qualcuno degli indici (specie
di quelli del secondo gruppo)
2) Rapporti che presentano caratteristiche
analoghe possono subire diverse
qualificazioni da parte di diversi giudici
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Il rapporto di lavoro subordinato