Dalle collaborazioni
coordinate e continuative
al lavoro a progetto
Di Alessandra Sartori
17 ottobre 2008
Il piano della lezione
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Lavoro subordinato e lavoro autonomo
La subordinazione nella dottrina e nella giurisprudenza
I criteri di qualificazione
Le collaborazione coordinate e continuative nell’art. 409 c.p.c.
La crisi della subordinazione e le teorie sul tertium genus
La soluzione del legislatore: il lavoro a progetto ex artt. 61-69 d. lgs.
n. 276/2003
Tipologie di lavoro occasionale
La disciplina del lavoro a progetto
Il lavoro a progetto nelle circolari ministeriali
Gli orientamenti giurisprudenziali
Riflessioni conclusive
Soluzione di casi concreti
Lavoro subordinato e lavoro autonomo
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Lavoro subordinato
(art. 2094 c.c.):
Collaborazione
Personalità
Professionalità
Inserimento
Eterodirezione
Continuità in senso
giuridico
Retribuzione
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Lavoro autonomo (art.
2222 c.c.):
Lavoro prevalentemente
personale senza vincolo
di subordinazione
Professionalità
Autonomia nel mercato
Autonomia
nell’esecuzione
Prestazione resa uno
actu o continuata nel
tempo
Corrispettivo
La subordinazione nella dottrina e
nella giurisprudenza
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Dottrina:
La subordinazione come
dipendenza economica
(Ghezzi e Romagnoli)
La subordinazione come
alienità dei mezzi e alienità
del risultato (Mengoni e C.
Cost. n. 30/1996)
La subordinazione come
inserimento strutturale
nell’impresa (Napoli)
La subordinazione come
collaborazione inserita con
continuità nell’organizzazione
dell’impresa (Ghera)
• Giurisprudenza:
→ la subordinazione come
soggezione del lavoratore
al potere direttivo,
organizzativo e
disciplinare del datore di
lavoro
I criteri di qualificazione
• Il metodo sussuntivo utilizzato
dalla dottrina:
→ la sussunzione del caso
concreto nella fattispecie
astratta dell’art. 2094 c.c.
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Il metodo tipologico (o per
approssimazione) utilizzato
dalla giurisprudenza.
Gli indici della
subordinazione:
Indici primari (esercizio del
potere direttivo o disciplinare)
Indici secondari (retribuzione
in cifra fissa, orario di lavoro
predeterminato, rischio
d’impresa, alienità dei mezzi,
obbligo di presenza, ecc.)
La proposta di
diversificazione delle tutele
(Tosi)
Le collaborazione coordinate e
continuative nell’art. 409 c.p.c.
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2)
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Requisiti:
Collaborazione prevalentemente personale
Continuità
Coordinazione all’impresa del committente
Nonostante i tentativi di una parte della
dottrina di accreditarla come fattispecie
sostanziale (G. Santoro Passarelli), il
legislatore l’ha riconosciuta soltanto a fini
processuale, contributivo e fiscale.
La crisi della subordinazione e le
teorie sul tertium genus
• La rimodulazione delle tutele (Biagi,
Ichino)
• L’estensione delle tutele (Alleva, Amato e
Treu)
• Il lavoro sans phrase (Pedrazzoli)
La soluzione del legislatore: il lavoro a
progetto ex artt. 61-69 d. lgs. n. 276/2003
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La fattispecie e il campo di applicazione:
Collaborazione di tipo prevalentemente personale
Continuità
Coordinamento all’impresa del committente
Esistenza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso
Assenza di vincoli temporali
Obbligo di risultato
Esclusioni
co.co.co. di carattere occasionale;
prestazioni professionali per cui è necessaria l’iscrizione ad un albo;
co.co.co. rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche;
amministratori di società;
soggetti percipienti la pensione di vecchiaia;
co.co.co. nella P.A..
Tipologie di lavoro occasionale
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Lavoro occasionale ex art. 61, co.2, d. lgs. n. 276/2003
co.co.co.
durata non superiore a 30 gg. con il medesimo committente
corrispettivo non superiore a 5000 € con il medesimo committente
Lavoro occasionale di tipo accessorio (art. 70ss., d. lgs. n.
276/2003, recentemente riformato dal d.l. n. 112/2008)
Riservato a particolari attività di tipo accessorio
Compenso non superiore a 5000 € con il medesimo committente
Modalità semplificate di pagamento del corrispettivo e dei
contributi previdenziali (vouchers)
Lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.
Né coordinamento né continuità
Esclusione dalla contribuzione previdenziale, salvo l’importo sia
superiore a 5000 € (l. n. 326/2003)
La disciplina del lavoro
a progetto (1)
• L’obbligo di forma scritta ad probationem
per il contratto e i suoi elementi essenziali
(art. 62, d. lgs. n. 276/2003)
• Corrispettivo proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro, tenuto conto dei
compensi per analoghe prestazioni nel
luogo di esecuzione del rapporto (art. 63)
• Obbligo di riservatezza (art. 64)
• Disciplina delle invenzioni (art. 65)
La disciplina del lavoro
a progetto (2)
• Altri diritti:
1) Sospensione del rapporto in caso di malattia e infortunio di breve
durata, nonché gravidanza (art. 66);
2) proroga ex lege di 180 giorni in caso di gravidanza (art. 66);
3) indennità di malattia (finanziaria 2007 – l. n. 296/2006);
4) indennità di maternità (art. 64, d. lgs. n. 151/2001);
5) congedi parentali (finanziaria 2007);
6) diritto alla sicurezza a carico del committente per le prestazioni
svolte nella sua organizzazione aziendale (art. 66, ora anche d. lgs.
81/2008).
• Applicazione di:
1) disciplina del processo del lavoro;
2) disciplina delle rinunce e transazioni del lavoratore ex art. 2113 c.c.;
3) assicurazione alla gestione separata dell’INPS;
4) assicurazione INAIL.
La disciplina del lavoro
a progetto (3)
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La disciplina dell’estinzione del rapporto:
realizzazione del progetto;
prima della scadenza del termine, recesso delle parti
solo per g.c. o secondo le causali o modalità previste
nel contratto.
La conversione in rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato:
ex art. 69, co. 1°, in caso di mancanza del progetto;
ex art. 69, co. 2°, nel caso in cui il giudice accerti la
sussistenza della subordinazione nel concreto
rapporto instaurato.
Il lavoro a progetto nelle circolari
ministeriali
• La circolare Maroni n. 1/2004
• La circolare Damiano n. 17/2006 sui call
centers: differenze tra call centers operanti
chiamate inbound e outbound
• La circolare ministeriale 4/2008 → il
recepimento degli orientamenti giurisprudenziali
prevalenti e la presunzione di lavoro subordinato
nei contratti di lavoro a progetto aventi per
oggetto attività di carattere elementare.
Gli orientamenti giurisprudenziali
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Sulla mancanza del progetto → intesa sia in termini formali che sostanziali.
(Cfr. T. Milano 23 febbraio 2006, LG, 2007, p. 68; T. Milano 18 gennaio
2007, OGL, 2007, I, p. 246)
Sulle caratteristiche del progetto → specifico e non coincidente con l’intera
attività del committente. (Cfr. T. Pistoia 17 marzo 2006, D&L, 2006, p. 1075)
Sull’attività del lavoratore a progetto → tendente ad un risultato e non
inserita in maniera continuativa e strumentale nel ciclo produttivo
dell’impresa. (Cfr. T. Roma 5 giugno 2007, FI, 2008, I, c. 1002)
Sull’apposizione del patto di prova → inammissibilità. (Cfr. T. Roma 6
dicembre 2006, D&L, 2007, p. 754).
Sulla forma ad probationem → sia per l’intero contratto che per i singoli
elementi; diversamente da quanto ritenuto da una parte della dottrina, in
nessun caso è richiesta la forma ad substantiam. (Cfr. T. Ravenna 24
novembre 2005, RIDL, 2006, II, p. 329).
Sulla configurazione giuridica del contratto → lavoro autonomo e non
tertium genus. (Cfr. T. Pavia 13 febbraio 2007, D&L, 2007, p. 433).
Sulla conversione ex art. 69, co.1° → secondo una parte della
giurisprudenza, si tratta di una presunzione assoluta di subordinazione (cfr.
T. Milano 5 febbraio 2007, RIDL, 2007, II, p. 809, e soprattutto A. Firenze 29
gennaio 2008, n.100, DPL, 2008, n.25), mentre un altro filone si esprime in
termini di presunzione relativa (T. Torino 23 marzo 2007, RIDL, 2007, II, p.
809).
Riflessioni conclusive
• Il lavoro a progetto: tertium genus o
tipologia di lavoro autonomo?
→ le differenti interpretazioni dottrinali.
Caso 1
•
Tra un istituto di vigilanza e un lavoratore viene
stipulato in forma scritta un contratto di lavoro a
progetto avente ad oggetto l’attività di guardia giurata
presso un centro commerciale, svolta secondo turni
prestabiliti e sotto la direzione di un caposquadra. Il
lavoratore si reca presso il sindacato per un consulto.
Racconta che nello svolgimento dei propri compiti
deve rispettare turni prestabiliti, non può assentarsi
liberamente, bensì deve richiedere ferie e permessi;
inoltre, è tenuto a presentare un certificato medico in
caso di malattia.
Lavoro a progetto o lavoro subordinato?
(Tribunale di Torino 17 maggio 2006, RGL 2007, II, p.
52)
Caso 2
• Una lavoratrice viene assunta in un call center con un
contratto di lavoro a progetto: in esso viene definito il
progetto come fase della lavorazione dell’impresa, intesa
come la risposta alle chiamate della clientela. La
lavoratrice si reca presso un avvocato per un consulto.
Ella racconta che ha la possibilità di concordare con
l’impresa la variazione della fascia oraria della propria
prestazione e viene remunerata sulla base delle
telefonate effettivamente evase. In sala sono presenti
coordinatori che verificano la corrispondenza delle
risposte a quanto stabilito dagli script aziendali, e che
organizzano le pause dei collaboratori.
L’avvocato esprime la propria opinione sul suo caso:
lavoro a progetto o lavoro subordinato?
(Tribunale di Livorno 8 gennaio 2007, pubblicata nel sito
della Fondazione Marco Biagi, voce call center)
Caso 3
• Un lavoratore viene assunto da una società farmaceutica
con un contratto di lavoro a progetto di informatore
scientifico. Il progetto consiste nella visita a medici per
informare gli stessi sui prodotti della società, con
l’obbligo di riferire al committente sulla conoscenza da
parte dei medesimi dei prodotti della società
farmaceutica. Il lavoratore si reca presso un consulente
del lavoro per un parere. La società gli ha fornito un
elenco iniziale di medici, ma gli ha lasciato libertà nel
suo aggiornamento e nella predisposizione delle visite ai
medici stessi. La remunerazione è avvenuta sulla base
delle visite effettuate.
Lavoro a progetto o lavoro subordinato?
(Tribunale di Milano 10 novembre 2005, RIDL 2006, II, p.
329)
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Lavoro subordinato