Diritto del lavoro
LA PARASUBORDINAZIONE
tra co.co.co
e lavoro a progetto
Etero
determinazione
della
prestazione
Lavoro
subordinato
2094 c.c.
La
zona grigia:
“Tra il lavoro
pienamente
subordinato e il
lavoro totalmente
autonomo, fra chi
lavora seguendo
istruzioni per ogni
mossa che fa, e chi
lavora decidendo da
solo tutti i passaggi,
si incontra una infinità di stati diversi
(A. Accornero)
Auto
determinazione
della
prestazione
Lavoro
autonomo
2222 c.c
Percorso di riforma I
La
graduazione delle tutele
all’interno
della subordinazione
Percorso di riforma II
La
graduazione delle tutele
nella zona grigia
tra autonomia e
subordinazione
Le concretizzazioni nella “Legge Biagi”
La frammentazione tipologica
del lavoro subordinato
(rinvio)
La
graduazione delle tutele
all’interno
della subordinazione
La riforma della
parasubordinazione
La
graduazione delle tutele
nella zona grigia
tra autonomia e
subordinazione
LA “PARASUBORDINAZIONE”
Le
collaborazioni
coordinate e
continuative
nell’art. 409 del
codice
proc.civile
Le
collaborazioni a
progetto o a
programma negli
artt 61-69
del decreto
276/2003
Tre percorsi
I. Chi sono i lavoratori parasubordinati
II. Come si identificano dal
punto
di
vista
della
fattispecie
III. Quali sono gli effetti della
parasubordinazione
(I) Chi sono i lavoratori
parasubordinati
 Consulenti aziendali
 Agenti di commercio
 Giornalisti free lance
 Autotrasportatori
 Medici convenzionati
 ma anche lavoratori
pienamente “dipendenti”
anche se formalmente
autonomi come…
 Lavoratori
licenziati “riassunti”
 Lavoratori con
contratti temporanei
non rinnovati
 Un caso esemplare:
Gli operatori dei callcentre
Altri dati
33,5% lavora con lo stesso datore da due o tre anni
il 32% da più di quattro anni
80% dei collaboratori lavora
presso la sede del committente
90% dei collaboratori lavora
in regime di monocommittenza
 Professioni di tipo intellettuale, in particolare
nell’area delle scienze sociali e gestionali e nella
formazione e ricerca
 Ricercatori e consulenti di vario tipo
 Traduttori
 Giornalisti
 Professioni di tipo tecnico, in particolare nell’area
dell’amministrazione, dell’informatica e nei servizi




tecnici informatici e di laboratorio
Webmaster
addetti stampa
Fotoreporter e Pubblicitari
Tipologie di lavoro meno professionalizzate, tendenzialmente
a carattere esecutivo, per cui verosimilmente il ricorso al
contratto parasubordinato è più discutibile
 operatori di call center
 impiegati di ufficio, in particolare addetti
a funzioni di segreteria
Dati e citazioni tratte da:
• Cosa ne è stato dei lavoratori parasubordinati:
dalle collaborazioni coordinate e continuative al
lavoro a progetto (Ricerca IRES, luglio 2005)
• Il lavoro parasubordinato a rischio di precarietà
in Italia (Ricerca IRES, ottobre 2006)
• P. Di Nicola – I. Mingo, I lavoratori attivi iscritti
alla gestione separata INPS. Consistenza e
caratteristiche, ottobre 2006)
Disponibili sul sito IRES
www.ires.it
Il lavoro parasubordinato può
riguardare:
I flessibili
“per scelta”
“il consulente informatico
pagato assai bene, che
cambia spesso
committente perché il
suo delicato compito si
esaurisce presto...”
“...ma anche l’incaricata
alle vendite pagata
assai male, che cambia
spesso committente
perché le campagne
promozionali durano
poco”
I flessibili
“per necessità”
Il lavoro autonomo “di nuova
generazione”
•
•
•
•
Il lavoro “autonomo dipendiente” (ES)
Dependent self-employed workers (UK)
Dependence imparfaite (FR)
Dependency within independence (OIL)
La disciplina del lavoro autonomo prescritta dal
codice civile rispecchia una concezione del
lavoro autonomo nella sua versione “povera”
(artigianale) o “nobile (le professioni
intellettuali), inadeguata a cogliere le esigenze
di regolazione e di tutela che si determinano
nelle situazioni di dipendenza economica
(A. Perulli)
(II) Come si identificano dal punto
di vista della fattispecie
“rapporti di collaborazione che si
concretano in una prestazione di
opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato”
(Art.409 c.p.c.)
Identificati nel linguaggio mediatico con
il noto acronimo “co.co.co”
La continuatività
 Fattore che tende a soddisfare un
interesse durevole del committente
 E’ in linea di massima riconducibile
alle nozioni di “contratto ad
esecuzione continuata o periodica” (o
“di durata”)
 Ma è riferibile anche a prestazioni
“uniche” che si ripetono nel
tempo(Es.:collaborazione di un avvocato
nei confronti di un ente che si protrae
sulla base di successive convenzioni)
 Sono escluse le prestazioni meramente
occasionali
La coordinazione
 Inerenza
funzionale alla
attività del
committente
 Secondo la
giurisprudenza è
compatibile con la
parasubordinazione
anche una limitata
ingerenza del
committente
Labile confine
con l’eterodeterminazione
che configura
un rapporto di
lavoro
subordinato
La natura “prevalentemente
personale” dell’opera
• Elemento generalmente
considerato decisivo ai fini
della qualificazione
• Prevalenza dell’attività di
lavoro del prestatore rispetto
ad altri collaboratori si cui si
avvale e ad eventuali strutture
di tipo materiale,
all’organizzazione e ai capitali
– Dove c’è impresa (2082 c.c.)
non può esserci
parasubordinazione
Ciò non vuol dire
che qualsiasi
utilizzo di
macchinari, anche
complessi e costosi
escluda la
parasubordinazione,
se si dimostra la
“personalità” della
prestazione, cioè il
riferimento alla
competenza tecnica
del professionista
Un esempio giurisprudenziale
Per l'esistenza dei rapporti contemplati dall'art. 409 cpc
devono sussistere i seguenti tre requisiti:
1. la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia
occasionale ma perduri nel tempo e che importa un
impegno costante del prestatore a favore del
committente;
2. la coordinazione, intesa come connessione funzionale
derivante da un protratto inserimento
nell'organizzazione aziendale e caratterizzata
dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del
prestatore;
3. la personalità, che si ha in caso di prevalenza del
lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai
collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di
natura materiale
Cass. n. 7785/1997
…Pertanto, la tenuta della contabilità
aziendale svolta in modo coordinato con
l'attività esercitata dall'imprenditore,
nell'ambito di un rapporto che è
proseguito per un congruo periodo di
tempo, dà luogo ad un rapporto
inquadrabile nell'art. 409 cpc, restando
irrilevante che il prestatore di lavoro
svolgesse anche l'attività di agente di una
società di assicurazione
La parasubordinazione come “via di
fuga” dalla subordinazione:
la presa d’atto del legislatore
“Le forme atipiche di lavoro sono
aumentate soprattutto negli anni
novanta e hanno rappresentato un
modo con cui la realtà ha individuato
nelle pieghe della legge le strade per
superare rigidità e insufficienze delle
regole del lavoro.
Relazione di accompagnamento al decreto 276/03
LA RIFORMA
“Le misure contenute
nel presente
provvedimento superano
la farisaica accettazione
delle pratiche elusive
e riconducono
le attuali co.co.co…”
o al lavoro
subordinato
o al lavoro
“a progetto”
Art. 61 d. lgs. 276/03
“I rapporti di
collaborazione
coordinata e
continuativa,
prevalentemente
personale e senza
vincolo di
subordinazione,
di cui all'articolo 409
del codice di
procedura civile
devono essere
riconducibili a uno o più
progetti specifici o
progetti
programmi di lavoro o fasi di
esso determinati dal
committente
e gestiti autonomamente
autonomamente dal
collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del
risultato
coordinamento con la
organizzazione del
committente e
indipendentementedal
dal
indipendentemente
tempo impiegato per
tempo
l'esecuzione della attività
lavorativa”
Un nuovi tipo di contratto?
Un’importante notazione sistematica
“I rapporti di
collaborazione
coordinata e
continuativa,
prevalentemente
personale e senza
vincolo di
subordinazione,
di
di cui
cui all'articolo
all'articolo 409
409
del codice di
procedura civile…
Non
“contratto di
lavoro a
progetto”
ma
“collaborazioni
coordinate e
continuative
nella modalità
c.d. a progetto”
I rapporti tra art. 409 c.p.c e
art. 61 D. lgs. 276
L’interpretazione del Ministero del lavoro nella
circolare 1/2004 del 14.1.2004
“L’art. 61 non sostituisce e/o
modifica l’art. 409 c.p.c. bensì
individua, ai fini dell’applicazione
del decreto, le modalità di
svolgimento della prestazione di
lavoro del collaboratore”
Due conseguenze che derivano dalla
costruzione della nuova fattispecie
come il risultato della somma
co.co.co. + progetto
A. Come si definisce meglio l’elemento
qualificatore della fattispecie, vale a
dire “il progetto”?
B. Che fine fanno le collaborazioni
coordinate e continuative SENZA
progetto?
(A) IL PROGETTO
“Il progetto consiste in un'attività
produttiva ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un
determinato risultato finale”
(Circolare ministeriale 1/2004)
?
“Costruire la linea ferroviaria ad
alta velocità Milano-Roma è
sicuramente un progetto, che
dura dieci anni e che coinvolge
migliaia di persone. Ma anche
realizzare il sito web di una
piccola azienda è a suo modo
un progetto. Ci si può chiedere
se i due o tremila lavoratori
addetti per un decennio alla
linea TAV e l’informatico
potranno pretendere tutti lo
stesso tipo di contratto”
L. Gallino, La Repubblica, 25.10.2004
QUALE
ATTIVITA’
LAVORATIVA
PUO’ DIRSI
NON
CONNESSA
AD UN
PROGETTO?
Alcuni esempi di “fantasia
progettuale” (da un forum di
consulenti del lavoro)
• Un progetto potrebbe essere ad esempio la modifica
di organizzazione di archiviazione della
documentazione dello studio, o ancora...
• lo sviluppo di determinati programmi excel per
l'utilizzo statistico di alcuni dati retributivi e/o
contabili o ancora...
• Oppure lo studio di un determinato contratto che non
è mai stato seguito dallo studio al fine di
incrementare l'attività...
• Insomma, un progetto che stia davvero in piedi,
deve essere circostanziato, ben chiaro e non si
deve poter confondere con il normale assetto
organizzativo dello studio
Un esempio non fantasioso di
“progetto”
• organizzare e supervisionare le
procedure dei servizi offerti dallo
sportello clienti;
• coordinare la raccolta dei documenti
degli utenti del servizio;
• organizzare il servizio informazioni;
…Un portiere d’albergo
Una prima applicazione giurisprudenziale
(Trib. Torino 5/4/2005)
Contratti di lavoro a progetto stipulati con una società
concessionaria esclusiva dei prodotti TELE2 per l’Italia
IL PROGETTO: Attività finalizzate alla commercializzazione
di contratti di telefonia
LE PRESTAZIONI RICHIESTE AI COLLABORATORI:
• Preparazione e gestione di stand all’interno dei
supermercati per la promozione dei servizi telefonici.
• Il “promoter” è tenuto a svolgere interviste (sondaggi) per
un numero stimato di contatti non inferiore a 690 per mese
• Tre volte ai giorno, i dati relativi ai presenti, al numero di
contratti conclusi da ciascuno e alle ore di presenza degli
stessi vengono raccolti e inviati alla sede aziendale
L’interpretazione della nozione di progetto
da parte del giudice torinese
“Tutti i commentatori, pur divergendo su singoli aspetti, hanno
concordato che il collaboratore debba rapportarsi ad una
organizzazione aziendale, nel cui ciclo produttivo andrà ad
inserirsi. E’ certo, tuttavia, che deve essere distinguibile
l’organizzazione aziendale dall’attività del collaboratore
che ad essa si rapporta di tal che, eliminando la
collaborazione, deve residuare un’organizzazione aziendale.
Il caso di specie rappresenta un’ipotesi limite in quanto solo 6
sono i dipendenti a libro matricola, addetti a mansioni
amministrative, a fronte di un’attività - indicata nell’oggetto
sociale di “commercializzazione di prodotti multimediali, con
particolare riferimento al settore telefonico” - interamente
demandata ai collaboratori a progetto. Ne risulta che i
collaboratori a progetto si trovano a collaborare non con
una struttura aziendale, bensì con una struttura
interamente composta di altri collaboratori a progetto”
La necessaria “specificità” del progetto
“Anche accogliendo la più ampia tesi interpretativa,
che ritiene che questo tipo contrattuale non sia
riservato ad attività di carattere altamente
specialistico, non si può ignorare che il progetto
deve avere una sua specificità.
Anche a non intendere la specificità quale
“individualizzazione” del progetto sul singolo
collaboratore non si può accettare l’estremo
opposto, di una standardizzazione di centinaia di
contratti a progetto in tutto e per tutto
a) identici tra loro,
b) ed identici altresì all’oggetto sociale”
Una interpretazione meno “rigorosa” di progetto
Trib. Ravenna 21 novembre 2005
Nel caso di specie il progetto aveva «l’obiettivo di
realizzare un ufficio commerciale pienamente
efficiente […] con gestione esemplare del cliente
a partire dall’ordine in arrivo, alla partenza della
merce, al buon andamento della spedizione». Non
v’è dubbio che l’attività assegnata alla ricorrente
configurava una precisa attività, delimitata
funzionalmente e temporalmente, cui ineriva un
chiaro risultato finale
Non si capirebbe perché il miglioramento
dell’organizzazione di un ufficio non possa
costituire un obiettivo da conseguire attraverso
un contratto a progetto;
(B) LE CO.CO.CO. SENZA
PROGETTO
a) Quelle che possono continuare ad
esserlo: le esclusioni dalla nuova
normativa
b) Quelle che non possono più esserlo:
le conseguenze sanzionatorie della
mancanza del progetto
(a) Le esclusioni dalla nuova disciplina
(art. 61)
 L’art. 409 c.p. continua a
disciplinare le collaborazioni nelle
seguenti ipotesi:
 Professioni intellettuali per le quali
è richiesta l’iscrizione ad albi
 Collaboratori pensionati
 Prestazioni occasionali (< 30 gg. e
5000 euro nell’anno con lo stesso
committente)
 Committente P.A.
 Agenti e rappresentanti di
commercio
(b) Le conseguenze
sanzionatorie (l’art. 69)
“I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa
instaurati senza l’individuazione
di uno specifico progetto,
programma di lavoro sono
considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto” (art.
69.1)
– Si colpisce al di la del voluto
(le co.co.co. genuine)
– I problemi di costituzionalità
Può sussistere una
presunzione
assoluta di
subordinazione?
Nemmeno il
legislatore ha la
disponibilità del tipo
contrattuale
(Corte cost. n.
115/1994)
L’interpretazione
“riduzionista” della Circolare
Le collaborazioni
senza progetto
non sono
subordinate; si
presumono tali
fino a prova
contraria
IL PROGETTO
NON SERVE
A NULLA?
(se non c’è, si può
comunque provare
l’autonomia)
(se c’è, si può
comunque provare
la subordinazione)
Rimane comunque – malgrado la astratta idoneità del
progetto inserito nel contratto, la possibilità di
provare la subordinazione
“Priva di plausibilità è la tesi sostenuta dalla
difesa attorea secondo cui in realtà la
ricorrente era stata assunta per svolgere una
mera “attività impiegatizia nell’ambito di un
ufficio”.
“Tutti i testimoni hanno riferito che la
ricorrente era la persona “che doveva
individuare i problemi e dare le soluzioni per
risolverli” (che è in sintesi la migliore
definizione che vale a caratterizzare sotto il
profilo dell’autonomia la sostanza di un
rapporto di collaborazione)”
…
I testimoni hanno affermato che non è vero che la
ricorrente abbia svolto la sua attività sotto la
direzione gerarchica della signora Mentana (ad es.
test. Biagi «Non è vero, io non ho mai sentito la
signora Mentana impartire direttive. Vedevo
invece che si ritrovavano nell’ufficio della
titolare per parlare»).
La ricorrente «interloquiva con la signora Mentana
ma non veniva diretta da questa». Inoltre la
stessa ricorrente si gestiva il tempo di lavoro e
“non era legata agli orari di lavoro”; “non aveva
il badge per segnare l’orario di lavoro come gli
altri dipendenti” (test. Rubboli)
La “circolare Damiano”
del 2006
sul lavoro a progetto nei
Call centre
“L’utilizzo legittimo delle
collaborazioni a progetto nei call
center dipende dal presupposto
che “le prestazioni siano
genuinamente autonome perché
effettivamente riconducibili alla
realizzazione di un programma o
progetto o fasi di esso gestite
dal lavoratore in funzione del
risultato”
Ne consegue…
Che “un progetto può essere individuato
anche nell’ambito delle attività
operative telefoniche offerte dai call
center purché in ogni caso
 idoneo a configurare un risultato,
determinato nei suoi contenuti
qualificanti,
 l’operatore telefonico assume l’obbligo
di eseguire con possibilità di
autodeterminare il ritmo di lavoro”
Quando il progetto è “genuino” e quando no
E’ GENUINO NEL CASO
DELLE “CAMPAGNE
TELEFONICHE”
OUTBOUND:
“il collaboratore deve
rendersi attivo al
fine di contattare,
per un arco di tempo
predeterminato,
l’utenza di un
prodotto o servizio
riconducibile ad un
singolo
committente”
NON È GENUINO NEL CASO
DELLE CAMPAGNE
TELEFONICHE IN BOUND
Nelle attività in bound
l'operatore non gestisce, come
nel caso dell'out bound, la
propria attività, né può in
alcun modo pianificarla
giacché la stessa consiste
prevalentemente nel
rispondere alle chiamate
dell'utenza, limitandosi a
mettere a disposizione del
datore di lavoro le proprie
energie psicofisiche per un
dato periodo di tempo.
L’autonomia della prestazione (nel
caso di attività “outbound”)
Il collaboratore non può essere soggetto ad alcun vincolo
di orario, anche se all'interno di fasce orarie
prestabilite. Di conseguenza, deve poter decidere, nel
rispetto delle forme concordate di coordinamento,
anche temporale, della prestazione:
a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la
prestazione giornaliera;
c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione
giornaliera.
Ne consegue che l'assenza non deve mai
essere giustificata e la presenza non
può mai essere imposta
Trib. Livorno, 8/1/2007
Aspetto essenziale del contratto di lavoro a
progetto nel settore dei call-center è che il
progetto contenga un risultato che il
collaboratore deve raggiungere con modalità
autonome con possibilità di autodeterminare il
proprio ritmo di lavoro (circolare ministeriale n.
17 del 2006): autodeterminazione che mentre
non può essere attuata nell’attività in-bound,
può attuarsi nell’attività out-bound qualora il
progetto abbia ad oggetto campagne
determinate e precise
(III) Gli effetti della fattispecie
sul piano delle tutele
Si individuano,
nell’ambito dei
lavoratori autonomi,
alcune tipologie che si
presumono
caratterizzate da una
situazione di debolezza
socio-economica simile a
quella dei lavoratori
subordinati
Tale da
giustificare
una
parziale
estensione
delle tutele
Quali tutele?
La norma che definisce la
parasubordinazione è inserita nel
codice di procedura civile
Viene estesa in primo luogo la tutela processuale
 Competenza del giudice del lavoro
 Tentativo obbligatorio di conciliazione
 Possibilità di ottenere un’ordinanza in corso di
causa che vale come titolo esecutivo delle somme
non contestate
 Invalidità di rinunzie e transazioni
Alcune tappe del consolidamento
normativo del lavoro
parasubordinato
L’assoggettamento ai
contributi INPS delle
prestazioni
continuative e
coordinate
– L’estensione delle
tutele previdenziali
(su base
strettamente
contributiva)
La Finanziaria 2007
(770). Con effetto dal 1º
gennaio 2007, l’aliquota
contributiva pensionistica
per gli iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo
2.8 l.335/1995 che non
risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, è
stabilita in misura pari al
23 per cento
ALTRE TUTELE
• Assegno in caso di parto (finanziaria 1997)
• Assistenza sanitaria in caso di degenza ospedaliera
(finanziaria 1999)
• L’assicurazione antinfortunistica (D. lgs. 38/2000)
Finanziaria 2007
788. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto
e categorie assimilate, è corrisposta un’indennità
giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite
massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva
del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti
giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi
morbosi di durata inferiore a quattro giorni
Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo
all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di
parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007 un
trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno
di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del
reddito
Le tutela dei co.co.co. (con e
senza progetto)
• Una tutela che si colloca
fondamentalmente sul piano
• Processuale
• Previdenziale
E le tutele
• Antinfortunistico
propriamente
lavoristiche che
agiscono sul piano del
rapporto di lavoro?
Le tutele dei co.co.co. (a progetto)
Art. 63 - Corrispettivo
I compensi corrisposti ai
lavoratori a progetto devono
essere proporzionati alla
quantità e qualità del lavoro
eseguito e devono tenere
conto dei compensi
normalmente corrisposti per
prestazioni di analoga
professionalità, anche sulla
base dei contratti collettivi
nazionali (Finanziaria 2007)
Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto
deve essere
proporzionato alla
quantità e qualità del
lavoro eseguito, e deve
tenere conto dei
compensi normalmente
corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di
esecuzione del rapporto
?
Il legislatore distratto
Gravidanza, malattia, infortunio
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del
collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale,
che rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo.
Il committente può, tuttavia, recedere dal contratto
se la sospensione si protrae per un periodo superiore
ad 1/6 della durata stabilita, quando essa sia
determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i
contratti di durata determinabile
Sospensione del rapporto…e
poi?
Il
trattamento
più
favorevole
della
gravidanza
rispetto alla
malattia
 Salva diversa previsione del
contratto individuale, in caso di
malattia e infortunio la sospensione
del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto,
che si estingue alla scadenza (Art.
66.2).
 In caso di gravidanza, la durata del
rapporto è prorogata per un
periodo di centottanta giorni, salva
più favorevole disposizione del
contratto individuale (Art. 66.3).
Il “licenziamento” del co.pro.pro.
Art. 67 Estinzione
del contratto
1. I contratti
di lavoro di
cui al
presente capo
si risolvono al
momento
della
realizzazione
del progetto
Se il progetto viene compiuto
prima della scadenza del
termine?
“indipendentemente dal termine
apposto qualora il progetto sia
ultimato prima della scadenza il
contratto deve intendersi risolto”
(Circolare 1/2004)
E se al momento della scadenza
indicata il progetto non è
ancora stato realizzato?
• 2. Le parti possono
recedere prima della
scadenza del termine
per giusta causa
• ovvero secondo le
diverse causali o
modalità, incluso il
preavviso, stabilite
dalle parti nel
contratto di lavoro
individuale
o inadempimento
di notevole importanza
ex art. 1455 c.c.?
disciplina
“convenzionale”
del recesso
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