Diritto del lavoro LA PARASUBORDINAZIONE tra co.co.co e lavoro a progetto Etero determinazione della prestazione Lavoro subordinato 2094 c.c. La zona grigia: “Tra il lavoro pienamente subordinato e il lavoro totalmente autonomo, fra chi lavora seguendo istruzioni per ogni mossa che fa, e chi lavora decidendo da solo tutti i passaggi, si incontra una infinità di stati diversi (A. Accornero) Auto determinazione della prestazione Lavoro autonomo 2222 c.c Percorso di riforma I La graduazione delle tutele all’interno della subordinazione Percorso di riforma II La graduazione delle tutele nella zona grigia tra autonomia e subordinazione Le concretizzazioni nella “Legge Biagi” La frammentazione tipologica del lavoro subordinato (rinvio) La graduazione delle tutele all’interno della subordinazione La riforma della parasubordinazione La graduazione delle tutele nella zona grigia tra autonomia e subordinazione LA “PARASUBORDINAZIONE” Le collaborazioni coordinate e continuative nell’art. 409 del codice proc.civile Le collaborazioni a progetto o a programma negli artt 61-69 del decreto 276/2003 Tre percorsi I. Chi sono i lavoratori parasubordinati II. Come si identificano dal punto di vista della fattispecie III. Quali sono gli effetti della parasubordinazione (I) Chi sono i lavoratori parasubordinati Consulenti aziendali Agenti di commercio Giornalisti free lance Autotrasportatori Medici convenzionati ma anche lavoratori pienamente “dipendenti” anche se formalmente autonomi come… Lavoratori licenziati “riassunti” Lavoratori con contratti temporanei non rinnovati Un caso esemplare: Gli operatori dei callcentre Altri dati 33,5% lavora con lo stesso datore da due o tre anni il 32% da più di quattro anni 80% dei collaboratori lavora presso la sede del committente 90% dei collaboratori lavora in regime di monocommittenza Professioni di tipo intellettuale, in particolare nell’area delle scienze sociali e gestionali e nella formazione e ricerca Ricercatori e consulenti di vario tipo Traduttori Giornalisti Professioni di tipo tecnico, in particolare nell’area dell’amministrazione, dell’informatica e nei servizi tecnici informatici e di laboratorio Webmaster addetti stampa Fotoreporter e Pubblicitari Tipologie di lavoro meno professionalizzate, tendenzialmente a carattere esecutivo, per cui verosimilmente il ricorso al contratto parasubordinato è più discutibile operatori di call center impiegati di ufficio, in particolare addetti a funzioni di segreteria Dati e citazioni tratte da: • Cosa ne è stato dei lavoratori parasubordinati: dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto (Ricerca IRES, luglio 2005) • Il lavoro parasubordinato a rischio di precarietà in Italia (Ricerca IRES, ottobre 2006) • P. Di Nicola – I. Mingo, I lavoratori attivi iscritti alla gestione separata INPS. Consistenza e caratteristiche, ottobre 2006) Disponibili sul sito IRES www.ires.it Il lavoro parasubordinato può riguardare: I flessibili “per scelta” “il consulente informatico pagato assai bene, che cambia spesso committente perché il suo delicato compito si esaurisce presto...” “...ma anche l’incaricata alle vendite pagata assai male, che cambia spesso committente perché le campagne promozionali durano poco” I flessibili “per necessità” Il lavoro autonomo “di nuova generazione” • • • • Il lavoro “autonomo dipendiente” (ES) Dependent self-employed workers (UK) Dependence imparfaite (FR) Dependency within independence (OIL) La disciplina del lavoro autonomo prescritta dal codice civile rispecchia una concezione del lavoro autonomo nella sua versione “povera” (artigianale) o “nobile (le professioni intellettuali), inadeguata a cogliere le esigenze di regolazione e di tutela che si determinano nelle situazioni di dipendenza economica (A. Perulli) (II) Come si identificano dal punto di vista della fattispecie “rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (Art.409 c.p.c.) Identificati nel linguaggio mediatico con il noto acronimo “co.co.co” La continuatività Fattore che tende a soddisfare un interesse durevole del committente E’ in linea di massima riconducibile alle nozioni di “contratto ad esecuzione continuata o periodica” (o “di durata”) Ma è riferibile anche a prestazioni “uniche” che si ripetono nel tempo(Es.:collaborazione di un avvocato nei confronti di un ente che si protrae sulla base di successive convenzioni) Sono escluse le prestazioni meramente occasionali La coordinazione Inerenza funzionale alla attività del committente Secondo la giurisprudenza è compatibile con la parasubordinazione anche una limitata ingerenza del committente Labile confine con l’eterodeterminazione che configura un rapporto di lavoro subordinato La natura “prevalentemente personale” dell’opera • Elemento generalmente considerato decisivo ai fini della qualificazione • Prevalenza dell’attività di lavoro del prestatore rispetto ad altri collaboratori si cui si avvale e ad eventuali strutture di tipo materiale, all’organizzazione e ai capitali – Dove c’è impresa (2082 c.c.) non può esserci parasubordinazione Ciò non vuol dire che qualsiasi utilizzo di macchinari, anche complessi e costosi escluda la parasubordinazione, se si dimostra la “personalità” della prestazione, cioè il riferimento alla competenza tecnica del professionista Un esempio giurisprudenziale Per l'esistenza dei rapporti contemplati dall'art. 409 cpc devono sussistere i seguenti tre requisiti: 1. la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo e che importa un impegno costante del prestatore a favore del committente; 2. la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; 3. la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale Cass. n. 7785/1997 …Pertanto, la tenuta della contabilità aziendale svolta in modo coordinato con l'attività esercitata dall'imprenditore, nell'ambito di un rapporto che è proseguito per un congruo periodo di tempo, dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'art. 409 cpc, restando irrilevante che il prestatore di lavoro svolgesse anche l'attività di agente di una società di assicurazione La parasubordinazione come “via di fuga” dalla subordinazione: la presa d’atto del legislatore “Le forme atipiche di lavoro sono aumentate soprattutto negli anni novanta e hanno rappresentato un modo con cui la realtà ha individuato nelle pieghe della legge le strade per superare rigidità e insufficienze delle regole del lavoro. Relazione di accompagnamento al decreto 276/03 LA RIFORMA “Le misure contenute nel presente provvedimento superano la farisaica accettazione delle pratiche elusive e riconducono le attuali co.co.co…” o al lavoro subordinato o al lavoro “a progetto” Art. 61 d. lgs. 276/03 “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o progetti programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del risultato coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentementedal dal indipendentemente tempo impiegato per tempo l'esecuzione della attività lavorativa” Un nuovi tipo di contratto? Un’importante notazione sistematica “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di di cui cui all'articolo all'articolo 409 409 del codice di procedura civile… Non “contratto di lavoro a progetto” ma “collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto” I rapporti tra art. 409 c.p.c e art. 61 D. lgs. 276 L’interpretazione del Ministero del lavoro nella circolare 1/2004 del 14.1.2004 “L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art. 409 c.p.c. bensì individua, ai fini dell’applicazione del decreto, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore” Due conseguenze che derivano dalla costruzione della nuova fattispecie come il risultato della somma co.co.co. + progetto A. Come si definisce meglio l’elemento qualificatore della fattispecie, vale a dire “il progetto”? B. Che fine fanno le collaborazioni coordinate e continuative SENZA progetto? (A) IL PROGETTO “Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale” (Circolare ministeriale 1/2004) ? “Costruire la linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Roma è sicuramente un progetto, che dura dieci anni e che coinvolge migliaia di persone. Ma anche realizzare il sito web di una piccola azienda è a suo modo un progetto. Ci si può chiedere se i due o tremila lavoratori addetti per un decennio alla linea TAV e l’informatico potranno pretendere tutti lo stesso tipo di contratto” L. Gallino, La Repubblica, 25.10.2004 QUALE ATTIVITA’ LAVORATIVA PUO’ DIRSI NON CONNESSA AD UN PROGETTO? Alcuni esempi di “fantasia progettuale” (da un forum di consulenti del lavoro) • Un progetto potrebbe essere ad esempio la modifica di organizzazione di archiviazione della documentazione dello studio, o ancora... • lo sviluppo di determinati programmi excel per l'utilizzo statistico di alcuni dati retributivi e/o contabili o ancora... • Oppure lo studio di un determinato contratto che non è mai stato seguito dallo studio al fine di incrementare l'attività... • Insomma, un progetto che stia davvero in piedi, deve essere circostanziato, ben chiaro e non si deve poter confondere con il normale assetto organizzativo dello studio Un esempio non fantasioso di “progetto” • organizzare e supervisionare le procedure dei servizi offerti dallo sportello clienti; • coordinare la raccolta dei documenti degli utenti del servizio; • organizzare il servizio informazioni; …Un portiere d’albergo Una prima applicazione giurisprudenziale (Trib. Torino 5/4/2005) Contratti di lavoro a progetto stipulati con una società concessionaria esclusiva dei prodotti TELE2 per l’Italia IL PROGETTO: Attività finalizzate alla commercializzazione di contratti di telefonia LE PRESTAZIONI RICHIESTE AI COLLABORATORI: • Preparazione e gestione di stand all’interno dei supermercati per la promozione dei servizi telefonici. • Il “promoter” è tenuto a svolgere interviste (sondaggi) per un numero stimato di contatti non inferiore a 690 per mese • Tre volte ai giorno, i dati relativi ai presenti, al numero di contratti conclusi da ciascuno e alle ore di presenza degli stessi vengono raccolti e inviati alla sede aziendale L’interpretazione della nozione di progetto da parte del giudice torinese “Tutti i commentatori, pur divergendo su singoli aspetti, hanno concordato che il collaboratore debba rapportarsi ad una organizzazione aziendale, nel cui ciclo produttivo andrà ad inserirsi. E’ certo, tuttavia, che deve essere distinguibile l’organizzazione aziendale dall’attività del collaboratore che ad essa si rapporta di tal che, eliminando la collaborazione, deve residuare un’organizzazione aziendale. Il caso di specie rappresenta un’ipotesi limite in quanto solo 6 sono i dipendenti a libro matricola, addetti a mansioni amministrative, a fronte di un’attività - indicata nell’oggetto sociale di “commercializzazione di prodotti multimediali, con particolare riferimento al settore telefonico” - interamente demandata ai collaboratori a progetto. Ne risulta che i collaboratori a progetto si trovano a collaborare non con una struttura aziendale, bensì con una struttura interamente composta di altri collaboratori a progetto” La necessaria “specificità” del progetto “Anche accogliendo la più ampia tesi interpretativa, che ritiene che questo tipo contrattuale non sia riservato ad attività di carattere altamente specialistico, non si può ignorare che il progetto deve avere una sua specificità. Anche a non intendere la specificità quale “individualizzazione” del progetto sul singolo collaboratore non si può accettare l’estremo opposto, di una standardizzazione di centinaia di contratti a progetto in tutto e per tutto a) identici tra loro, b) ed identici altresì all’oggetto sociale” Una interpretazione meno “rigorosa” di progetto Trib. Ravenna 21 novembre 2005 Nel caso di specie il progetto aveva «l’obiettivo di realizzare un ufficio commerciale pienamente efficiente […] con gestione esemplare del cliente a partire dall’ordine in arrivo, alla partenza della merce, al buon andamento della spedizione». Non v’è dubbio che l’attività assegnata alla ricorrente configurava una precisa attività, delimitata funzionalmente e temporalmente, cui ineriva un chiaro risultato finale Non si capirebbe perché il miglioramento dell’organizzazione di un ufficio non possa costituire un obiettivo da conseguire attraverso un contratto a progetto; (B) LE CO.CO.CO. SENZA PROGETTO a) Quelle che possono continuare ad esserlo: le esclusioni dalla nuova normativa b) Quelle che non possono più esserlo: le conseguenze sanzionatorie della mancanza del progetto (a) Le esclusioni dalla nuova disciplina (art. 61) L’art. 409 c.p. continua a disciplinare le collaborazioni nelle seguenti ipotesi: Professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad albi Collaboratori pensionati Prestazioni occasionali (< 30 gg. e 5000 euro nell’anno con lo stesso committente) Committente P.A. Agenti e rappresentanti di commercio (b) Le conseguenze sanzionatorie (l’art. 69) “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto” (art. 69.1) – Si colpisce al di la del voluto (le co.co.co. genuine) – I problemi di costituzionalità Può sussistere una presunzione assoluta di subordinazione? Nemmeno il legislatore ha la disponibilità del tipo contrattuale (Corte cost. n. 115/1994) L’interpretazione “riduzionista” della Circolare Le collaborazioni senza progetto non sono subordinate; si presumono tali fino a prova contraria IL PROGETTO NON SERVE A NULLA? (se non c’è, si può comunque provare l’autonomia) (se c’è, si può comunque provare la subordinazione) Rimane comunque – malgrado la astratta idoneità del progetto inserito nel contratto, la possibilità di provare la subordinazione “Priva di plausibilità è la tesi sostenuta dalla difesa attorea secondo cui in realtà la ricorrente era stata assunta per svolgere una mera “attività impiegatizia nell’ambito di un ufficio”. “Tutti i testimoni hanno riferito che la ricorrente era la persona “che doveva individuare i problemi e dare le soluzioni per risolverli” (che è in sintesi la migliore definizione che vale a caratterizzare sotto il profilo dell’autonomia la sostanza di un rapporto di collaborazione)” … I testimoni hanno affermato che non è vero che la ricorrente abbia svolto la sua attività sotto la direzione gerarchica della signora Mentana (ad es. test. Biagi «Non è vero, io non ho mai sentito la signora Mentana impartire direttive. Vedevo invece che si ritrovavano nell’ufficio della titolare per parlare»). La ricorrente «interloquiva con la signora Mentana ma non veniva diretta da questa». Inoltre la stessa ricorrente si gestiva il tempo di lavoro e “non era legata agli orari di lavoro”; “non aveva il badge per segnare l’orario di lavoro come gli altri dipendenti” (test. Rubboli) La “circolare Damiano” del 2006 sul lavoro a progetto nei Call centre “L’utilizzo legittimo delle collaborazioni a progetto nei call center dipende dal presupposto che “le prestazioni siano genuinamente autonome perché effettivamente riconducibili alla realizzazione di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal lavoratore in funzione del risultato” Ne consegue… Che “un progetto può essere individuato anche nell’ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call center purché in ogni caso idoneo a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, l’operatore telefonico assume l’obbligo di eseguire con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro” Quando il progetto è “genuino” e quando no E’ GENUINO NEL CASO DELLE “CAMPAGNE TELEFONICHE” OUTBOUND: “il collaboratore deve rendersi attivo al fine di contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente” NON È GENUINO NEL CASO DELLE CAMPAGNE TELEFONICHE IN BOUND Nelle attività in bound l'operatore non gestisce, come nel caso dell'out bound, la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo. L’autonomia della prestazione (nel caso di attività “outbound”) Il collaboratore non può essere soggetto ad alcun vincolo di orario, anche se all'interno di fasce orarie prestabilite. Di conseguenza, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni; b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera; c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera. Ne consegue che l'assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta Trib. Livorno, 8/1/2007 Aspetto essenziale del contratto di lavoro a progetto nel settore dei call-center è che il progetto contenga un risultato che il collaboratore deve raggiungere con modalità autonome con possibilità di autodeterminare il proprio ritmo di lavoro (circolare ministeriale n. 17 del 2006): autodeterminazione che mentre non può essere attuata nell’attività in-bound, può attuarsi nell’attività out-bound qualora il progetto abbia ad oggetto campagne determinate e precise (III) Gli effetti della fattispecie sul piano delle tutele Si individuano, nell’ambito dei lavoratori autonomi, alcune tipologie che si presumono caratterizzate da una situazione di debolezza socio-economica simile a quella dei lavoratori subordinati Tale da giustificare una parziale estensione delle tutele Quali tutele? La norma che definisce la parasubordinazione è inserita nel codice di procedura civile Viene estesa in primo luogo la tutela processuale Competenza del giudice del lavoro Tentativo obbligatorio di conciliazione Possibilità di ottenere un’ordinanza in corso di causa che vale come titolo esecutivo delle somme non contestate Invalidità di rinunzie e transazioni Alcune tappe del consolidamento normativo del lavoro parasubordinato L’assoggettamento ai contributi INPS delle prestazioni continuative e coordinate – L’estensione delle tutele previdenziali (su base strettamente contributiva) La Finanziaria 2007 (770). Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2.8 l.335/1995 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura pari al 23 per cento ALTRE TUTELE • Assegno in caso di parto (finanziaria 1997) • Assistenza sanitaria in caso di degenza ospedaliera (finanziaria 1999) • L’assicurazione antinfortunistica (D. lgs. 38/2000) Finanziaria 2007 788. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito Le tutela dei co.co.co. (con e senza progetto) • Una tutela che si colloca fondamentalmente sul piano • Processuale • Previdenziale E le tutele • Antinfortunistico propriamente lavoristiche che agiscono sul piano del rapporto di lavoro? Le tutele dei co.co.co. (a progetto) Art. 63 - Corrispettivo I compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali (Finanziaria 2007) Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto ? Il legislatore distratto Gravidanza, malattia, infortunio Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Il committente può, tuttavia, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita, quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile Sospensione del rapporto…e poi? Il trattamento più favorevole della gravidanza rispetto alla malattia Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (Art. 66.2). In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale (Art. 66.3). Il “licenziamento” del co.pro.pro. Art. 67 Estinzione del contratto 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto Se il progetto viene compiuto prima della scadenza del termine? “indipendentemente dal termine apposto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto deve intendersi risolto” (Circolare 1/2004) E se al momento della scadenza indicata il progetto non è ancora stato realizzato? • 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa • ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale o inadempimento di notevole importanza ex art. 1455 c.c.? disciplina “convenzionale” del recesso