COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE INDICE GENERALE Collaborazione coordinata e continuativa: Certificazione dei contratti aspetti generali ......................................................... 5 di collaborazione a progetto ................................ 38 Attività di vigilanza e contratto a progetto: Collaborazioni a progetto e occasionali dopo la Riforma Biagi .............................................. 8 istruzioni operative................................................ 45 Comunicazione obbligatoria e iscrizione Ambito di applicazione, specificità e forma del contratto a progetto ........................................ 12 nel Libro Unico del Lavoro ................................... 49 Iscrizione e contribuzione Corrispettivoai collaboratori a progetto: la riparametrazione ai CCNL ................................ 23 alla Gestione separata INPS ................................. 54 Maternità e altre prestazioni Pluricommittenza e successione dei contratti a progetto.......................................... 25 previdenziali e assicurative .................................. 58 Collaborazioni coordinate e continuative Estinzione del contratto a progetto e impugnazione del recesso ..................................... 27 e a progetto: regole fiscali..................................... 66 Modalità di tassazione dei compensi Lavoro a progetto: condizioni e limiti di applicabilitànei call center................................ 30 erogati a collaboratori .......................................... 72 Le altre regole per la tassazione Stabilizzazione dei contratti a progetto dopo il Collegato lavoro........................................ 36 dei compensi .......................................................... 84 www.dossierlavoro.ilsole24ore.com Direttore responsabile ENNIO BULGARELLI Coordinamento editoriale Claudio Pagliara (02/3022.3686) Redazione Lucia Griesi (02/3022.3415) Ermanno Salvini (02/3022.3046) Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. 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La categoria del lavoro parasubordinato, in realtà, è frutto delle elaborazioni giurisprudenziali e della dottrina – anche se sarebbe più corretto parlare di lavoro atipico – e il contratto di tipo parasubordinato per eccellenza è il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) che per la prima volta è stato disciplinato dalla legge n. 741/1959 (cd. Legge Vigorelli) in materia di estensione erga omnes dei contratti di lavoro che, all’art. 2, garantiva un minimo inderogabile di trattamento economico e normativo anche ai “rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d’opera continuativa e coordinata”. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ha poi trovato la propria collocazione normativa nell’art. 409 n. 3 c.p.c., relativo alle contro versie individuali. Normativa Art. 409 c.p.c. – Controversie di lavoro 1. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: (…) 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato. Dalla necessità quindi di estendere il rito del lavoro e le sue tutele a questa particolare categoria di lavoratori, esplicitata nell’art. 409 n. 3 c.p.c., si può dedurre la definizione di collaboratore coordinato e continuativo come colui che effettua una prestazione d’opera non a carattere subordinato, con i seguenti ulteriori requisiti: n la collaborazione con il committente; n la continuità della prestazione, quindi la non occasionalità; n il coordinamento col committente quindi connessione funzionale tra le attività del committente e lavoratore che si concretizza in un inserimento nell’organizzazione aziendale; N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 5 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE la prestazione prevalentemente personale. Ma prima di analizzare gli elementi che caratterizzano le collaborazioni coordinate e continuative in generale, occorre evidenziare che per la configurazione di un rapporto di co.co.co. è necessario che il committen te sia titolare di una stabile organizzazione volta alla produzione di beni o di servizi, perché solo in relazione a questa si può parlare di prestazione di attività coordinata e continuativa (Cass., sent. 17.7.1987, n. 6319). n Collaborazione, Con riferimento al requisito della collaborazione, questa va intesa come lo continuità svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determi e coordinazione nati da altri (Cass., sent. 21.2.98, n. 1897). Quanto poi al requisito della continuità si evidenzia che la stessa è in generale esclusa dall’episodicità di incarichi in relazione all’arco tempo rale di svolgimento dei medesimi (Cass., sent. 1.9.1990, n. 9067, riferita allo svolgimento di singoli incarichi in un arco pluriennale, consistiti in spedizione di oggetti, detenzione di chiavi dell’immobile del soggetto conferente ecc.) ma, d’altro canto, non è esclusa dall’unicità della prestazione se questa necessita di un’attività prolungata e di una interazione fra le parti (Cass., sent. 22.7.1976, n. 2906). Tale intera zione, in caso di unicità dell’opus, può anche protrarsi dopo la conclusione del contratto come nel caso di un soggetto che si impegni dietro corrispettivo a eseguire per il committente un modello di un prodotto e si impegni a curarne la realizzazione prestando la propria consulenza durante tutta la fase di produzione industriale (Cass., sent. 24.7.1998, n. 7288). Tuttavia è d’obbligo segnalare che vi è anche un orientamento contrario il quale ritiene che la continuità non sia ravvisabile nel caso di affidamento di un “opus” unico, sia pure a esecuzione non istantanea e ancorché articolato in una serie di atti esecutivi dell’unico incarico (Cass., sent. 26.2.1996, n. 1495 e 16.10.1991, n. 10889). Tale è, a esempio, per la Cassazione il caso di un contratto tra una società di produzione cinematografica ed uno scenografo, in cui l’oggetto del contrat to era l’attività dello scenografo relativa alla realizzazione di un singolo film e inserita solo episodicamente nell’attività della società stessa. Anche la coordinazione presuppone la predisposizione, da parte del beneficiario della prestazione, di una più ampia organizzazione (non necessariamente complessa) di cui l’attività del collaboratore costitui sca una componente dotata di autonoma rilevanza (Cass., sent. 1.9.1990, n. 9067) e consiste nella connessione funzionale fra le attività del prestatore d’opera e del committente, così che l’opus realizzato rappre senti il risultato della collaborazione (ex multis: Cass., sent. 30.12.1999, 14722 e del 18.6.2001, n. 8229). Come è facile intuire, i caratteri e l’intensità della suddetta connessione funzionale sono essenziali per stabilire se un rapporto di lavoro sia autonomo, subordinato o parasubordinato e in merito la Cassazione ha nel tempo assunto orientamenti anche completamente contrastanti per cui è necessaria comunque sempre una valutazione del singolo caso. Si aggiunga, inoltre, che la personalità della prestazione non esclude il 6 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE concorso di più persone nell’esecuzione dell’opera purché prevalga la prestazione del co.co.co. (Cass. 19.4.2002, n. 5698), così come la parasubor dinazione ex art. 409, n. 3, c.p.c. non è esclusa dalla regolamentazione degli orari (Cass. 1.8.2008, n. 21031). I CASI RISOLTI Incarichi di difesa ad avvocato Autotrasporto con mezzi propri Gruppo portabagagli portuale e società di navigazione Agente che si avvalga di struttura imprenditoriale per svolgere il mandato Gestione di impianto di distribuzione di carburante Medico del servizio di guardia e negli istituti di pena N. 7 luglio 2011 Per accertare se, in caso di conferimento ad un avvocato da parte di una impresa (nella specie, di una compagnia di assicurazioni) di successivi incarichi di difesa in giudizi civili, sia configurabile l’ipotesi della collaborazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale a norma dell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (…) il giudice del merito deve verificare, in relazione al numero delle cause trattate in un determinato periodo, se sussiste il requisito della continuità della prestazione e di quello della coordinazione, nel senso di un collegamento dell’attività professionale con il raggiungimento delle finalità dell’impresa, tramite un certo grado di ingerenza da parte di quest’ultima, anche se di una rilevante incisività solo nel limitato ambito dei risultati da conseguire. Cass. n. 92 dell’8/01/1999 In caso di prestazioni di un soggetto impegnato con continuità e con mezzi propri al trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla medesima indicati, l’attività è riconducibile alla parasubordinazione ex l’art. 409 n. 3 c.p.c. purché le prestazioni si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata ed il rapporto abbia ad oggetto prestazioni di “facere” riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d’opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall’esecuzione prevalentemente personale. Cass. 25.11.2002, n. 16582. Fra i rapporti di cosiddetta parasubordinazione, le cui controversie sono assoggettate al rito del lavoro ai sensi dell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ., sono da includere – sempreché “si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale” – tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di facere riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d’opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischio propri. Pertanto, è da considerare di parasubordinazione il rapporto derivante dal contratto con cui una società abbia affidato al titolare di una ditta di autotrasporti il trasporto dei propri manufatti, ove, non contestati il carattere continuativo e prevalentemente personale della prestazione, l’elemento della coordinazione – intesa come connessione funzionale fra l’attività del prestatore d’opera e l’organizzazione del destinatario della prestazione – risulti direttamente dalla clausola di esclusiva stipulata in favore di entrambi i contraenti. Cass. 15.10.1986, n. 6053. Non sono inquadrabili fra i rapporti di cosiddetta parasubordinazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., le attività prestate per effettuare il servizio di portabagagli reso ai passeggeri delle navi di una società di navigazione, in quanto il gruppo portuale ha operato come impresa e non si è limitato a semplice attività di avviamento al lavoro delle maestranze, ed essendo mancata una diretta relazione fra lavoratori e società fruitrice del servizio. Cass. 13.5.1992, n. 5710. Non sono inquadrabili fra i rapporti di cosiddetta parasubordinazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., i rapporti di agenzia qualora si accerti che, per espletare le attività oggetto del rapporto con il proponente, l’agente utilizzi un’organizzazione aziendale tale da far ritenere che le sue prestazioni non abbiano carattere prevalentemente personale atteso che per il personale impiegato e per il capitale investito risulti che l’agente gestisca autonomamente un’impresa di media o grande entità. Cass. 3.7.1992, n. 8142. In caso di gestione di impianto di distribuzione di carburante, è configurabile un rapporto di parasubordinazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., se il gestore esercita un’attività prevalentemente personale e tale personalità non viene meno quando nell’impianto risultino occupati uno o due dipendenti. Al contrario se il concessionario non presta prevalentemente la propria opera personale e, considerando il capitale investito e l’attività dei collaboratori, lo gestisce con criteri di imprenditorialità, non si può parlare di parasubordinazione. Cass. 9.3.1995, n. 2763 e 1.6.1998 n. 5375. È riconducibile a una collaborazione coordinata e continuativa l’attività del medico di guardia chiamato a svolgere tale attività dal comune e quella del medico incaricato presso gli istituti di prevenzione e pena. Cass. Sez. Un. 7.12.1998, n. 12618. IL SOLE 24 ORE 7 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Collaborazioni a progetto e occasionali dopo la Riforma Biagi Le collaborazioni a progetto sono entrate nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 276 del 10.9.2003, a seguito di attuazione dell’art 4 della legge delega n. 30 del 14.2.2003. Normativa Art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003 Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. In definitiva, rispetto al passato adesso è necessario ricondurre il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a: 1. uno o più progetti specifici; 2. programmi di lavoro; 3. fasi di esso. Da notare che il legislatore ha preferito non specificare cosa debba inten dersi per progetto, programma o fase anche perché, se si fosse trattato di una dimenticanza, lo stesso avrebbe potuto intervenire già diverse volte, non da ultimo anche con la legge n. 183/2010 (Collegato lavoro). Tuttavia, visto che questo non è stato fatto, chi scrive ritiene ci si ritrovi dinanzi a una precisa scelta, così che l’interpretazione è stata lasciata alla dottrina e alla giurisprudenza, creando non qualche problema e soprattutto una confusione nei datori di lavoro che devono utilizzare questa tipologia contrattuale. Non sono da escludere, poi, i diversi interventi del Ministero del lavoro, che con alcune circolari è intervenuto più volte proprio per fare il punto della situazione e cercare di mettere un poco di chiarezza nella giungla dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Nozione di progetto Le nozioni di “progetto”, “programma” o “fase”, per l’appunto, sono state interpretate in modo alquanto diverso dalla dottrina: per averne un’idea, è interessante la sentenza del Tribunale di Genova del 7.4.2006 che ha fatto un riepilogo delle diverse interpretazioni. 8 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Giurisprudenza Tribunale di Genova, sentenza del 7.4.2006 (…) Secondo alcune interpretazioni dottrinali, il riferimento contenuto nella norma a un progetto o a un programma (termini che secondo il vocabolario della lingua italiana possono essere utilizzati anche come sinonimi) costituirebbe un’endiadi, da interpretarsi nel senso di necessaria esposizione o enunciazione di ciò che il committente intende realizzare, a prescindere da qualsiasi altro attributo. Secondo altra interpretazione, si potrebbe invece distinguere tra l’esposizione di un’idea da realizzare (“progetto”) e il piano di attuazione di tale idea (“programma”) ma l’uno e l’altro dovrebbero essere comunque contraddistinti dai caratteri dell’originalità e della non ripetibilità (diversamente dalla “fase” che potrebbe essere anche ripetitiva e prevedibile). Secondo ulteriore opinione, la nozione di progetto andrebbe anche riferita all’ipotesi di uno schema di collaborazione totalmente estraneo rispetto all’attività aziendale e/o dotato di un grado di originalità assolutamente più marcato ed evidente rispetto agli altri due termini, mentre il riferimento al programma consentirebbe di inserire quale oggetto del contratto a progetto anche un’attività costituente una fase o un segmento dell’attività aziendale, purché potenzialmente isolabile e di fatto distinta. Infine il concetto di fase potrebbe essere utilmente interpretato per permettere alle aziende di realizzare progetti di grandi dimensioni tramite l’adibizione agli stessi di un numero rilevante di collaboratori, ognuno dei quali incaricato di svolgere singole e determinate fasi dell’unico progetto. (…) La giurisprudenza in realtà sembra protendere per intendere il “progetto” e il Progetto o programma “programma” come espressioni equivalenti o comunque come due termini come espressioni da leggere congiuntamente (in tal senso si è espresso il Tribunale di Milano equivalenti nella sentenza del 2.8.2006) perché si completano a vicenda costituendo un’endiadi, come già evidenziato nella citata sentenza del Tribunale di Torino del 7.4.2006. Tribunale di Milano 2.8.2006 Tribunale di Genova 7.4.2006 (…) Nel caso di specie, il preteso programma o progetto, invece di essere individuato come realizzazione di un preciso e circostanziato piano di lavoro o risultato, consiste semplicemente nella messa a disposizione dell’attività lavorativa del collaboratore. (…) (…) Ritiene il Giudicante che, alla luce della ratio della riforma sicuramente finalizzata a restringere la possibilità di ricorso alle collaborazioni autonome, sia preferibile accedere ad un’interpretazione restrittiva della norma, attribuendo al termine “progetto” e “programma” (…) il significato di un’endiadi avente la funzione di indicare segmenti dell’attività organizzata dal committente ben identificati e definiti sotto il profilo strutturale che temporale, consentendo la stipulazione di contratti a progetto soltanto in presenza di situazioni produttive particolari e teleologicamente individuate (anche se non necessariamente uniche ed irripetibili). (…) Vi è un altro orientamento interessante e preferito dalla giurisprudenza che Progetto come risultato vede il progetto come “progetto” del collaboratore e non dell’azienda, per cui della prestazione il committente dovrebbe determinare, per l’appunto, il progetto che dovreb del collaboratore be essere attuato dal collaboratore con la propria attività, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali (Trib. Milano, sentenza del l’8.1.2007 e Tribunale di Torino, sentenza del 10.5.2006) Tribunale di Milano 8.1.2007 Tribunale di Torino 10.5.2006 N. 7 luglio 2011 (…) Trattasi comunque di una indicazione di un programma o progetto della società e non della specificazione del progetto affidato al collaboratore e in ogni caso del tutto generico ed indeterminato nel contenuto, non consentendo di individuare l’attività che avrebbe dovuto essere svolta dal ricorrente. (…) (…) Ai fini dell’individuazione del progetto nel contratto si effettua una descrizione complessiva delle generale attività di trattamento rifiuti speciali, che è l’oggetto dell’attività dell’impresa e non certo il “progetto specifico” o “la fase di esso” affidato al lavoratore; (…) IL SOLE 24 ORE 9 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Tuttavia c’è anche chi ritiene che il progetto, programma e fase rappresentino i contenitori all’interno dei quali la prestazione vada eseguita (A. Maresca). Orientamento Il Ministero del lavoro, con circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004, ha chiarito del Ministero del lavoro quanto segue: il progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzio nalmente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione; n il progetto può essere connesso all’attività principale o accessoria dell’im presa; n l’individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al com mittente: n le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili; n il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è diretta mente riconducibile un risultato finale; n il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato a essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali. Quindi, al di là dell’adesione a uno piuttosto che all’altro orientamento giuri sprudenziale e dottrinale di cui si è parlato, per evitare che venga contestata la genuinità di un contratto di collaborazione a progetto, al datore di lavoro conviene senza ombra di dubbio seguire l’orientamento ministeriale. n Check list CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ü Il progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. ü Il progetto può essere connesso all’attività principale o accessoria dell’impresa. ü L’individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente. ü Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA O FASE DI ESSO ü Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. ü Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato a essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali. COLLABORAZIONI OCCASIONALI L’art. 61, c. 2, D.Lgs n. 276/2003 esclude l’obbligo di ricondurre a un progetto, programma di lavoro o fase di esso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che rientrano nelle cd. prestazioni occasionali, ovvero quei rapporti di collaborazione con lo stesso committente il cui compenso non superi i 5 mila euro nell’anno solare, purché: – la durata complessiva non superi i 30 giorni nel corso dell’anno solare; 10 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, la durata com plessiva non superi le 240 ore nel corso dell’anno solare. Anche per l’instaurazione delle cosiddette mini co.co.co. va fatta la comuni cazione obbligatoria telematica anticipata: le stesse vanno iscritte al Libro Unico del Lavoro. Ciò che è importante in questo contesto è distinguere le collaborazioni occasionali di cui all’art. 61, c. 2, D.Lgs n. 276/2003 dalle prestazioni occasionali autonome. Infatti nel caso delle mini co.co.co. le prestazioni non sono autonome ma sono caratterizzate da tutti gli elementi delle collaborazioni coordinate e continuative, per cui possiamo dire che il collaboratore minimo è colui che effettua una prestazione d’opera non a carattere subordinato, con i seguenti ulteriori requisiti: l la collaborazione con il committente; l la continuità della prestazione; l il coordinamento col committente quindi connessione funzionale tra le attività di committente e lavoratore che si concretizza in un inserimento nell’organizzazione aziendale; l la prestazione prevalentemente personale; l compenso massimo percepibile pari a euro 5 mila nell’anno solare; l prestazione effettuata per massimo 30 giorni nell’anno solare; l prestazione effettuata per massimo 240 ore nell’anno solare, in caso di prestazioni concernenti servizi di cura e assistenza alla persona. Siamo in definitiva dinanzi a collaborazioni coordinate e continuative che per la loro “marginalità” non necessitano di un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ma, per il resto, seguono la disciplina delle cd. collaborazioni a progetto. Infatti, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politi che sociali n. 1/2004 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14.1.2004 n. 10), le prestazioni occasionali di cui all’art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003 sono «collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata “portata”, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall’ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento e una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative» – Check list QUALI SONO LE COLLABORAZIONI CD. MARGINALI? ü Le collaborazioni marginali sono collaborazioni coordinate e continuative genuine, caratterizzate da: – compenso massimo percepibile pari a euro 5 mila nell’anno solare; – prestazione effettuata per massimo 30 giorni nell’anno solare; – prestazione effettuata per massimo 240 ore nell’anno solare, in caso di prestazioni concernenti servizi di cura e assistenza alla persona. ü Le cd. mini co.co.co. non necessitano di un progetto, programma di lavoro o fase di esso. ü Le “prestazioni occasionali” di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, non sono da confondere con il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. né con le prestazioni occasionali di tipo accessorio disciplinate dagli artt. 7074, D.Lgs. n. 276/2003. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 11 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Ambito di applicazione, specificità e forma del contratto a progetto L’ambito di applicazione del contratto a progetto si deduce per eliminazione delle tipologie escluse dall’applicazione di cui al Capo I, Titolo VII, del D.Lgs. n. 276/2003. Infatti, alla luce del D.Lgs. n. 276/2003, dal 24.10.2003, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa debbono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, tuttavia, ai sensi del c. 3 dell’art. 61, dello stesso decreto legislativo rimangono esclusi dall’applicazione della nuova nor ma e quindi continuano a rimanere mere co.co.co.: 1. le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscri zione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003; 2. i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comun que rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive na zionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sporti va riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27.12.2002, n. 289; 3. i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni; 4. coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Inoltre, sono da escludere, per espressa previsione legislativa 5. le prestazioni occasionali di cui al c. 2, dell’art. 61 (cd. mini co.co.co.); 6. le collaborazioni coordinate e continuative nelle Pubbliche Ammini strazioni in quanto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003, lo stesso non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale. In pratica, nei sopraelencati casi, si deve continuare ad applicare le vecchie regole di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. Quanto sopra è confermato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 1/2004 la quale, peraltro, giustifica tali esclusioni evidenziando che la disciplina di cui all’art. 61 è finalizzata a impedire l’utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative, per cui ben possono collocarsi al di fuori del campo di applicazione dell’art. 61 tutte quelle fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro. 12 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Normativa Ministero del lavoro, circolare n. 1/2004 L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art. 409, n. 3, c.p.c. bensì individua, per l’ambito di applicazione del decreto e nello specifico della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso dell’autonomia o della subordinazione. Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all’area della cd. parasubordinazione. L’articolo 61, oltre a definire positivamente le modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale: 1. le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata ”portata”, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall’ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento e una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensì a quelli di cui all’articolo 44, comma 2, del decretolegge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 2. gli agenti e i rappresentanti di commercio continuano a essere regolati dalle discipline speciali; 3. le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003; 4. le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90 legge n. 289/02); 5. componenti di organi di amministrazione e controllo di società; 6. partecipanti a collegi e commissioni; 7. collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia. La disciplina che emerge dall’art. 61 è, come detto, finalizzata a impedire l’utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione dell’art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro. Occorre, peraltro, ribadire che sia l’introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 276/03, non hanno certamente comportato l’abrogazione delle disposizioni del contratto d’opera di cui all’art. 2222 e ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d’opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall’art. 61, comma 2, del D. lgs. n. 276/03, non necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d’opera ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile. L’articolo 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell’atleta è resa nella forma del contratto di lavoro autonomo; lavoro autonomo che può anche svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve ritenersi che in quest’ultimo caso, trattandosi di attività tipiche contemplate espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la necessità dell’indicazione di un progetto. Va precisato, altresì, che nell’espressione ”collegi e commissioni” delle società, sopra richiamati sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica. Nella esclusione dei percettori di pensione di anzianità, è evidente che debbano essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia. Va peraltro rilevato che, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 276/03, la Pubblica Amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all’art. 409 n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell’art. 86 del decreto legislativo n. 276/03, da parte del Ministro per la funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti all’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. Si deve evidenziare, infine, che nell’ambito di applicazione della disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non è più possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla modalità del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 61, sopra richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina. La questione relativa all’esclusione dall’applicazione della normativa sul L’esclusione degli lavoro a progetto nei confronti degli amministratori di società viene in amministratori di società rilievo quando gli amministratori svolgono altresì attività per la società che richiede lo svolgimento di una prestazione diversa da quella richiesta in quanto amministratori. Anche la giurisprudenza si è occupata della questione e, in generale, ha ritenuto di dover sempre verificare in concreto l’eventuale presenza degli indici di subordinazione cercando le prove dell’assoggettamento dell’am N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 13 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ministratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di controllo della società nel suo complesso. In effetti la Cassazione ha un orientamento costante per cui la qualifica di amministratore di una società di capitali non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società ma è necessario che il soggetto non sia amministratore unico della società e provi la subordinazione attraverso la dimostrazione dell’assoggettamento all’orga no di controllo della società nel suo complesso (ex multis, Cass. n. 6819 del 24.5.2000) L’essere amministratore di una società ed avere con la stessa un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonostante l’esclusione dall’applicazione della disciplina del lavoro a progetto, non esclude la subordina zione alla società dell’amministratore quando questi sia assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di controllo della società nel suo complesso. SPECIFICITÀ DEL PROGETTO La specificità del progetto è richiesta già dal legislatore nel c. 1 dell’art. 69, D.Lgs. n. 276/2003, per cui, come evidenziato da commentatori (A. Pizzoferrato) è cruciale che il datore di lavoro predisponga un piano, un progetto specifico e articolato di ciò che il lavoratore a progetto deve fare e da cui emergano le modalità di svolgimento, i tempi e le forme di coordinamento con l’attività dell’impresa, la durata massima entro cui l’opera va realizzata, la personalità della prestazione, l’assenza di assoggettamento al potere direttivo e gerarchico al committente. D’altra parte solo un progetto specifico nel suddetto senso può, in via prelimi nare, escludere una finalità elusiva del contratto di collaborazione a progetto. La specificità del progetto è tanto importante da aver portato alcuni com mentatori a parlare perfino di “griglia specificativa dell’incarico” o “prospetto dell’incarico” in cui il committente dovrebbe, per l’appunto, specifi care mezzi, situazione e tappe del percorso. Sul punto la giurisprudenza è costante e proprio nella “specificità del progetto, programma o fase” fa risiedere la differenza fra un genuino rappor to di lavoro a progetto e un contratto a progetto che fin dalla sua stipula intende celare un rapporto di lavoro subordinato. In effetti, come chiarisce la sentenza del Tribunale di Arezzo del 21.4.2006, se il progetto, programma o fase non sono determinati, non sarà determinata la collaborazione a progetto e quindi come conseguenza si potrà assistere alla conversione del contratto in un contratto di lavoro subordinato da parte degli enti preposti. Di contro non la mera enunciazione di un obiettivo ma la descrizione dei mezzi, delle situazioni esistenti e di quelle attese, dei mezzi da impiegare o delle tappe da percorrere, qualificano un genuino lavoro a progetto. Quindi, l’enunciazione delle caratteristiche complete del progetto, program ma e della fase di lavoro è essenziale e non si può ridurre, per esempio, alla finalizzazione del progetto a una riorganizzazione o all’incentivazione di un settore, ma vi deve almeno essere l’indicazione dello stato iniziale e di quello finale, le condizioni del cambiamento che va orientato dal committente. 14 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Giurisprudenza Tribunale di Arezzo sentenza del 21.4.2006 (…) Progetto, programma o fase costituiscono perciò la chiave di volta dell’intero sistema, al punto che, in difetto di specifica loro individuazione, la prestazione del collaboratore è considerata come non autodeterminabile, con la inevitabile conseguenza (art. 69, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003) di vedere convertito il rapporto di lavoro autonomo privo di direttive nel suo contrario, e, cioè, in quello di lavoro subordinato. (…) È chiaro quindi che sul committente vige un onere descrittivo rigoroso dell’obiettivo e dell’attività a esso funzionali, tanto da arrivare ad affermare che l’adempimento rigoroso di tale onere costituisce una difesa avanzata nei confronti di possibili usi fraudolenti del tipo contrattuale (Trib. Bologna, sentenza del 6.2.2007) Giurisprudenza Tribunale di Bologna, sentenza del 6.2.2007 (…) È chiara a questo punto la ratio del requisito di forma imposto, poiché l’onere di una precisa descrizione sia dell’obiettivo che delle attività a esso funzionali costituisce una difesa avanzata nei confronti dei possibili usi fraudolenti del tipo contrattuale, e costituisce anche il metro di giudizio su cui misurare possibili scostamenti, rilavanti ai fini della trasformazione del rapporto ex art. 69, 2° comma. (…) Mancando dunque una adeguata individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, ne deriva che il rapporto deve considerarsi (e cioè, più propriamente deve presumersi) subordinato, con spostamento a carico del committente dell’onere di provare che esso si è svolto con modalità proprie del lavoro autonomo. (…) È chiaro che il rischio di non specificare il contenuto del contratto è, quindi, che il rapporto di lavoro venga ritenuto come sorto, fin dalla sua sottoscrizio ne, come un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle moda lità con le quali il rapporto di lavoro si è di fatto svolto (Trib. Milano, 10.10.2007). In alcuni casi il Tribunale ha evidenziato che la specificità del progetto Quanto specifico? richiede un’articolazione strutturata di fasi e tempi di lavoro (Trib. Milano, 30.12.2006) e come sia genuino un contratto a progetto ove l’attivi tà sia delimitata funzionalmente e temporalmente, finalizzata a un risultato finale (Trib. di Ravenna, 24.11.2005). Non è invece necessaria l’elevata professionalità del collaboratore ma il progetto o programma può estendersi ad una qualsiasi attività anche ordina ria (Trib. di Ravenna, 24.11.2005). Il progetto può in definitiva essere “sufficientemente specifico” per alcuni giudici, come nel caso della sentenza del Tribunale di Ravenna del 24.11.2005 in cui è stato ritenuto valido un contratto di collaborazione a progetto finalizza to alla generica realizzazione di un ufficio commerciale efficiente, mentre per altri deve essere “molto particolareggiato” tanto da poter ricondurre il progetto a situazioni produttive ben individuate strutturalmente e temporal N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 15 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE mente (Trib. Pavia 16.2.2007) o comunque non è sufficiente la mera descrizio ne di un obiettivo ma il progetto o programma deve consistere in un’attività ben identificabile (Trib. Trieste, sentenza del 9.4.2009). Il progetto non può ritenersi, altresì, adeguatamente descritto attraverso la semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore, accompagnata dall’indicazione generica dell’obiettivo da raggiungere (Trib. Milano, sentenza del 30.4.2008). Tribunale di Ravenna 24.11.2005 Tribunale di Pavia 16.2.2007 Tribunale di Trieste 9.4.2009 Tribunale di Milano 30.4.2008 (…) Nel caso di specie, il progetto (…) aveva l’obiettivo di realizzare un ufficio commerciale/operativo pienamente efficiente. (…). Non v’è dubbio che nel caso di specie l’attività assegnata alla ricorrente configurava una precisa attività, delimitata funzionalmente e temporalmente, cui ineriva un chiaro risultato finale (una più efficace implementazione dell’organizzazione dell’ufficio commerciale). (…) (…) Appare chiaro che la finalità antielusiva dell’intera disciplina dei contratti a progetto imponga che la stipulazione dei medesimi debba essere ricollegata a situazioni produttive ben individuate sia strutturalmente che temporalmente. (…) (…) Il progetto o programma per soddisfare il requisito della specificità devono consistere in un’attività identificabile e collegabile a un risultato finale o parziale (…) Peraltro, non è sufficiente la mera descrizione di un obiettivo, essendo altresì necessaria l’individuazione dell’inquadramento organizzativo della prestazione del collaboratore. (…) (…) Appare evidente come il progetto non possa ritenersi adeguatamente descritto, consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore, con l’indicazione generica dell’obiettivo che si intende raggiungere e senza alcun cenno alle attività prodromiche al progetto e funzionali al suo conseguimento. (…) Progetto eccessivamente Interessante è in questo contesto la sentenza del Tribunale di Milano del generico 18.8.2006 che si è occupata della casistica, abbastanza frequente, dell’ecces siva genericità del progetto. Nel caso di specie, il contratto di collaborazione a progetto aveva a oggetto la prestazione di una lavoratrice, consistente esattamente in “procuratrice per immagine azienda presso fiere ed eventi nel centronord Italia in presenza di verbale di assemblea”. Il Tribunale di Milano ha ritenuto la suddetta definizione di progetto eccessivamente generica e tale da non connotare l’attività che avrebbe dovuta essere svolta dalla ricorrente nell’espletamento del suo mandato. In definitiva, nel caso di specie, l’eccessiva genericità del progetto è equiparata ad assenza dello stesso con conseguente qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato. Progetto standardizzato Anche a non voler intendere la specificità come una sorta di individualizzazio ne del progetto sul singolo collaboratore, è sicuramente impossibile ammette re la genuinità di centinaia di contratti standardizzati, tutti identici e identici all’oggetto sociale. Per il Tribunale di Torino, sentenza del 5.4.2005, la standardizzazione è dimostrazione che ai collaboratori non era stato affidato uno specifico incarico o progetto o fase di lavoro, ma,« in totale l’unica attività che non può essere identica per tutti, l’attività aziendale in se stessa». Progetto non scritto In generale la giurisprudenza ritiene essenziale, perché vi sia il requisito della e quindi non specifico? specificità del progetto, che lo stesso sia scritto, non accettando accordi verbali né scambi di mail pertinenti all’accordo (Trib. Milano, sentenza del 16 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 30.12.2006). Tuttavia per correttezza si ritiene opportuno evidenziare che in un caso il Tribunale di Ravenna, sentenza 24.11.2005, ha ritenuto sussistere un genuino lavoro a progetto anche in carenza di forma scritta iniziale ma formalizzato solo successivamente. Posto quanto fino a ora detto, si può affermare che per evitare contestazioni La collaborazione che in merito alla genuinità del lavoro a progetto è preferibile mettere per si discosta dal progetto iscritto il progetto, programma di lavoro o fase dello stesso, e articolarlo il più possibile, identificando le attività che debbono essere svolte dal collabo ratore in funzione di un obiettivo da raggiungere che deve essere di utilità al committente. Tuttavia sembrano non esserci dubbi in merito alla non genuinità dei lavori a progetto nel caso in cui, al di là della mera forma prescritta del progetto – che può anche essere formalmente impeccabile – il collaboratore svolga di fatto delle prestazioni che si discostano dal progetto, o, peggio ancora, nulla hanno a che vedere col progetto stesso. In tali casi la giurisprudenza è concorde nel ritenere che ci si trovi dinanzi a una mera messa a disposizione di energie lavorative del collaboratore, che rientra nella fattispecie del lavoro subordinato. Check list PROGETTO SPECIFICO IN CHE SENSO? ü ü ü ü ü ü ü Il progetto per essere genuino deve essere necessariamente specifico Per essere specifico è necessario innanzitutto che sia scritto Deve essere il meno possibile generico Deve essere possibilmente articolato Deve essere delimitato funzionalmente e temporalmente nonché finalizzato a un risultato finale Non deve essere mera enunciazione di un obiettivo o delle mansioni attribuite al collaboratore ma l’attività deve essere ben identificabile Il progetto non deve essere neanche standardizzato (uguale per molti collaboratori). FORMA DEL CONTRATTO A PROGETTO Normativa D.Lgs. n. 276/2003, art. 62 – Forma 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, c. 4. Già dal tenore letterale della norma si deduce che, nel contratto a progetto, la forma scritta è richiesta ai soli fini della prova e in tal senso si è espresso anche il Ministero del lavoro nella circolare n. 1/2004 in cui ha chiarito che il contratto va stipulato in forma scritta ma che la forma è richiesta ad probationem e non ad substantiam. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 17 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Tuttavia nella stessa circolare l’orientamento ministeriale è chiaro: seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest’ultima sembra assumere valore decisivo rispetto all’individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso. In generale, la richiesta di una forma ad probationem comporta che la forma sia richiesta ai fini della prova e non certo della validità del contratto, con la conseguenza che in mancanza di forma, l’esistenza di un contratto, la cui forma sia richiesta ai soli fini della prova, potrebbe essere dimostrata in modo diverso, ad esempio per testimoni. Tuttavia nel lavoro a progetto vi è l’art. 69, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003 che complica le cose in quanto lo stesso prevede che qualora i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa siano instaurati senza l’individua zione di uno specifico progetto, programma o fase di esso, gli stessi debbono essere considerati rapporti di lavoro subordinato. Normativa D.Lgs. n. 276/2003, art. 69, c. 1 Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato. Presunzione assoluta A questo punto la domanda sorge spontanea: l’assenza di forma scritta può o relativa? essere equiparata a mancata individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato? In merito la dottrina maggioritaria ha risposto di no, ritenendo che la conversione non sia da intendersi automatica e che quindi, in definitiva il c. 1, art. 69, ammetta una presunzione relativa, superabile con la prova contra ria dell’autonomia del rapporto. La giurisprudenza ha, invece, orientamenti contrapposti tra chi ritiene la presunzione suddetta come “relativa” e chi, al contrario, la ritiene una “presunzione assoluta”. Da notare che il termine usato dal legislatore “sono considerati” non sembra lasciare spazio a dubbi perché la norma dà un dictat che si concretizza in una sorta di sanzione da applicare in caso di mancanza di individuazione del progetto e certamente non è di aiuto la rubrica dell’art. 69 – “Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto” – che sembra richiamare la conversione ex lege del contratto (Pizzoferrato). Tuttavia questa interpretazione ha fatto nascere forti dubbi di costituzionali tà della previsione legislativa in questione, proprio perché nel nostro ordina mento è vietata la cd. inderogabilità della tipologia contrattuale per cui non 18 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE è possibile ricondurre d’imperio a un tipo contrattuale rapporti corrispon denti effettivamente a un altro tipo (Vallebona). L’orientamento ministeriale – Probabilmente, proprio per evitare i dubbi di incostituzionalità avanzati da più parti, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004, ha abbracciato la tesi della presunzione relativa affermando che la presunzione di cui all’art. 69, c. 1, può essere superata qualora il committente fornisca, in giudizio, prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo. Tale scelta è stata da più parte criticata, compresa dalla stessa giurispru denza che, in alcuni casi, ha rilavato come la circolare in questione abbia anche superato gli stessi limiti che un atto amministrativo deve osservare nel suo rapporto con la legge (vedi tribunale di Ravenna, sentenza del 24.11.2005). Normativa Ministero del lavoro, circolare n. 1/2004 (…) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo. Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro subordinato per difetto del requisito dell’autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. (…) Coloro che ritengono che, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi a una Teoria della presunzione presunzione assoluta asseriscono che la stessa sia giustificata dalla finalità assoluta antifraudolenta della norma e l’orientamento giurisprudenziale tende a essere abbastanza rigido. In effetti i tribunali si sono spinti anche ad affermare che non sia neanche necessario andare a indagare sulle effettive modalità di svolgimento della prestazione nel caso in cui non vi sia un progetto scritto o qualora l’enuncia zione delle caratteristiche del progetto si riducono alla sola enunciazione della finalità del progetto (Tribunale di Arezzo, 21.4.2006) o alla semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al prestatore di lavoro che altro non è, se non messa a disposizione dell’attività lavorativa del collaboratore (Tribunale di Milano, 2.8.2006). Esemplare in tal senso sono comunque le sentenze del Tribunale di Milano che arrivano a considerare l’automatica trasformazione del contratto in lavoro subordinato affermando l’impossibilità di fornire la prova contraria dell’au tonomia della collaborazione (ex multis: Tribunale di Milano dell’8.1.2007, del 18.1.2007). Richiamo a parte meritano le sentenze del Tribunale di Milano del 2 e 5 febbraio 2007, le quali evidenziano come l’espressione utilizzata dal legisla tore – “sono considerati” – rappresenta non una presunzione ma un vero e proprio imperativo per cui nessuna prova contraria può essere fornita dal committente. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 19 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Giurisprudenza Tribunale di Milano sentenza del 5.2.2007 (…) Si è pertanto realizzata l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003, con la conseguenza che il rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (…) come prescrive la norma. Il legislatore utilizza l’espressione “sono considerati” da cui si ricava che la conversione prevista dall’art. 69 opera di diritto e la pronuncia del giudice ha valore di accertamento. La conversione non si pone, quindi, come presunzione ma come vero e proprio imperativo. Nessuna prova dunque può fornire il committente (…) (…) La norma, nel suo espresso tenore letterale, è di estrema chiarezza: se non c’è il lavoro a progetto, c’è il rapporto di lavoro subordinato e non vi sono altre possibilità alternative. Non è nemmeno richiesto l’accertamento delle modalità con cui la prestazione si è svolta, perché una volta esclusa la presenza dell’elemento qualificante scatta l’automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. (…) In tal senso anche il Tribunale di Firenze, sentenza del 29.1.2008, il quale mette in rilievo come l’interpretazione teleologica e sistematica del D.Lgs. n 276/2003 rende incongrua la tesi della presunzione relativa di subordinazio ne perché le garanzie legate alla forma e la sanzione collegata va interpretata come strumento di dissuasione degli abusi e dell’uso strumentale della nuova forma di lavoro flessibile introdotta nel nostro ordinamento. Ancora il Tribunale di Milano, sentenza del 21.6.2008, ritiene che l’’introdu zione del progetto/programma risponde all’intento di evitare la simulazione dei rapporti subordinati e di perseguire una “duplice finalità antielusiva”: n una prima di carattere “extraprocessuale” che obbliga le parti a ben focalizzare ex ante il contenuto del contratto, così da permettere al collabo ratore di conoscere fin dall’inizio in modo dettagliato l’incarico affidato gli e operare con un’autonomia reale; n una seconda di carattere “processuale” desumibile dall’esigenza di una forma scritta ad probationem per attestare l’esistenza del progetto/pro gramma e il suo contenuto, e dalla necessità di una necessaria corrispon denza tra il progetto/programma scritto e la prestazione effettivamente resa; pena, per l’attività svolta non riconducibile al progetto/programma, il difetto dello stesso, con le conseguenze di cui all’art. 69, c. 1 (presunzio ne de iuris et de iure di subordinazione). Il Tribunale di Modena, sentenza del 30.1.2008, arriva a criticare aperta mente la circolare ministeriale n. 1/2004 motivando che le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto non sono più legittime nel nostro ordinamento (eccetto i casi di cui all’art. 61, c. 2) in quanto costituiscono rapporti fraudolenti a danno del lavoratore. Giurisprudenza Tribunale di Modena sentenza del 30.1.2008 (…) L’interpretazione letterale, sistematica e logica depone nel senso di una presunzione assoluta di subordinazione. In sostanza, le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto non sono nel nostro ordinamento più legittime, eccetto i casi di cui all’art. 61, comma 2, in quanto costituiscono per definizione rapporti fraudolenti a danno del lavoratore. (Segue) 20 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Il divieto è posto espressamente dall’art. 61 ed è sanzionato dall’art. 69 con la conseguenza tipica adottata dall’ordinamento per combattere le condotte in frode alla legge, cioè facendo discendere dal contratto quegli effetti legali che le parti, o meglio il contraente più forte, volevano eludere. Non può in alcun modo condividersi la giurisprudenza di merito che, in conformità della circolare ministeriale n. 1/2004, intravede nell’art. 69, comma 1, la previsione di una presunzione relativa che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo. (…) Una parte della dottrina e della giurisprudenza, e lo stesso Ministero del Teoria della presunzione lavoro (vedi circolare n. 1/2004), ritengono che la previsione di cui al c. 1, relativa art. 69, D.Lgs. n. 276/2003, costituisca una presunzione relativa di subordi nazione che imporrebbe al datore di lavoro la dimostrazione che il rapporto sia, al contrario, autonomo. In primis in questo orientamento rientra la già citata sentenza del Tribunale di Ravenna del 24.11.2005 che ha ritenuto la sussistenza di un genuino lavoro a progetto anche in carenza di forma scritta iniziale ma formalizzato successivamente, facendo leva sull’art. 62 del D.Lgs. n. 276/2003 che prevede il requisito della forma scritta ad probationem, e ha abbracciato l’interpretazione ministeriale di cui alla circolare n. 1/2004. Giurisprudenza Tribunale di Ravenna, sentenza del 24.11.2005 (…) Sotto l’aspetto giuridico va innanzitutto osservato che l’art. 62 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che “il contratto a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi… Com’è reso evidente dalla stessa lettera adoperata la norma detta un requisito di forma ad probationem (“ai fini della prova”), in difetto del quale il contratto di lavoro a progetto rimane comunque valido sul piano sostanziale, e non si verifica quindi alcuna nullità (né tanto meno, conversione in altro tipo di contratto); derivandone da ciò che si potrebbe lavorare a progetto anche prima della redazione del contratto per iscritto o senza mai redigere alcuno scritto; (…) Si spiega perciò come per superare una normativa carica di insidie interpretative la stessa circolare del Ministero del lavoro 8.1.2004 n. 1 (superando, forse, gli stessi limiti che un atto amministrativo deve osservare nel suo rapporto con la legge) ha prima affermato che il progetto (o programma di lavoro o fase) costituisca “una mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa”; e, poi, di conseguenza, ha escluso che la sua mancanza possa incidere sulla qualificazione della fattispecie facendole mutare natura; sostenendo che giammai, mancando la modalità organizzativa del progetto, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa possa divenire un tipo di contratto diverso; sostituendo, invece, che la previsione di legge operi sul terreno della presunzione (semplice), superabile “qualora il committente fornisca in giudizio la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo. (…) Il Tribunale di Bologna, sentenza del 6.2.2007, dal suo canto, ritiene che, in mancanza di un’adeguata individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, ne derivi che il rapporto debba presumersi subordinato, con spostamento a carico del committente dell’onere di provare che lo stesso si sia svolto con le modalità del lavoro autonomo. In tal senso anche il Tribunale di Roma, sentenza dell’11.2.2009, la quale afferma che la norma in questione non implica una trasformazione automati ca del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, nel caso di assenza o non specificità del progetto. Al contrario, per questo è necessaria la prova degli indici di subordinazione N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 21 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE da parte del lavoratore ed è in ogni caso ammessa, in capo al datore di lavoro, la prova contraria circa la natura autonoma del rapporto. Più recentemente si è espresso sempre in tal senso il Tribunale di Bologna con sentenza del 16.3.2010. Giurisprudenza Tribunale di Bologna sentenza del 16.3.2010 (…) Il raccordo tra gli artt. 62 e 69 del D.Lgs. n. 276/20033, va inteso nel senso che, stante il requisito della forma scritta previsto soltanto “ad probationem” del contratto a progetto, in suo difetto o in presenza di sue carenze si dà una mera presunzione “iuris tantum” della natura subordinata del rapporto di lavoro, vincibile qualora risulti provata l’autonomia del rapporto e non la mera natura coordinata e continuativa o subordinata della prestazione. (…) Interessante è, infine la sentenza del Tribunale di Torino del 23.3.2007 che ribadisce il proprio orientamento interpretativo nel senso che l’art. 69, c. 1, stabilisca una presunzione relativa ma, la sentenza si spinge a spiegare come il principio dell’indisponibilità della tipologia contrattuale non può essere inteso solo nel senso di tutelare i rapporti che concretamente abbiano assunto caratteri di subordinazione, nonostante la qualificazione diversa data dalle parti, ma anche nel senso inverso di non attribuire indebitamente la tutela del lavoro subordinato a prestazione che non hanno quelle caratteristiche, in violazione degli artt. 4, 41, 101 e 104, Cost. Check list FORMA DEL CONTRATTO ü Il contratto a progetto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere i seguenti elementi: – indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; – indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; – il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; – le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa; – le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4. ü Nonostante la forma scritta sia richiesta ai soli fini della prova, la stessa è decisiva per individuare il progetto, programma o fase di esso, tanto è vero che, in assenza di forma scritta, la parti avranno difficoltà a dimostrare che la prestazione lavorativa sia a progetto e quindi riconducibile, per l’appunto, a un progetto, programma di lavoro o fase di esso. ü I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato. ü Al di là della mera disquisizione dottrinale e giurisprudenziale sul fatto che la conversione in contratto di lavoro subordinato sia una presunzione assoluta o sia superabile con la prova del committente dell’autonomia della prestazione, occorre tener presente che il personale ispettivo in assenza di contratto scritto e in assenza dell’individuazione dello specifico progetto, programma o fase, incontra delle oggettive difficoltà a non considerare il rapporto di lavoro subordinato. 22 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Corrispettivo ai collaboratori a progetto: la riparametrazione ai CCNL Normativa D.Lgs. n 276/2003, art. 63 – Corrispettivo 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Legge n. 296/2006, art. 1, c. 772, ultima parte In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Fino al 31 dicembre 2006, come peraltro chiarito dal Ministero del lavoro, con circolare n. 1/2004, il corrispettivo per il lavoro a progetto doveva essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito. Il parametro individuato dal legislatore era costituito dai compensi normal mente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e quindi non potevano essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrat tazione collettiva per i lavoratori subordinati. La quantificazione del compenso doveva, inoltre, avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore doveva produrre. Le parti del rapporto potevano, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali era possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non fosse stato perseguito o la qualità dello stesso fosse da comprometterne l’utilità per il committente. A tal proposito si rammenta che l’art. 62, D.Lgs. n. 276/2003, nel disciplinare la forma del contratto a progetto, alla lettera d) ha altresì previsto che il contratto – sempre ai fini della prova – deve contenere il corrispettivo e i criteri per la sua determi nazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese. La Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006, art. 1, comma 772, ultima parte), pur non apportando modiche all’art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003, ha stabilito che, in ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 23 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazio ni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento. La modifica non è certamente di poco conto se si nota che mentre prima si doveva fare riferimento ai “compensi normalmente corrisposti per analo ghe prestazioni di lavoro autonomo”, adesso, invece, i compensi dei collaboratori a progetto devono essere parametrati ai contratti collettivi nazionali. La prima cosa da evidenziare è che per parte della dottrina la previsione di cui al citato comma 772, art. 1, Finanziaria 2007, ha abrogato l’art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003 e infatti la nuova disposizione richiama la proporzio nalità già presente nell’art. 63 e introduce una nuova previsione che si contraddice alla precedente (Maresca). Ancora si segnala che la giurisprudenza consolidata ritiene che il principio relativo alla sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. sia applicabile al lavoro subordinato e quindi non può essere invocato a proposito dei compensi dei collaboratori a progetto. A tal proposito si rileva che, in mancanza di appositi contratti collettivi di categoria per i collaboratori a progetto, il riferimento non può che essere ai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili ai lavora tori subordinati che sono occupati in settori nei quali opera il collaborato re e che svolgono una mansione almeno assimilabile. Certamente non può essere sfuggito lo spostamento dall’ambito del lavoro autonomo verso quello del lavoro subordinato che il lavoro a progetto ha avuto con tale disposizione. In conclusione, alla luce della disposizione normativa di cui alla Finanziaria 2007, le parti, nel decidere il corrispettivo della prestazione, trovano un limite legale – che è costituito dal dover tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento – con la conseguen za che, sia in caso di omessa pattuizione che nel caso in cui il corrispettivo non risponda al dettato legislativo, il committente potrà invocare in giudizio l’applicazione del comma 772, art. 1, legge n. 296/2006. Check list IL CORRISPETTIVO Il corrispettivo per la prestazione del collaboratore: ü va determinato tra le parti ü deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito ü deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento ü non deve essere necessariamente sufficiente ad assicurare al collaboratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (principio di sufficienza di cui all’art. 36 Cost.) ma in mancanza di appositi contratti collettivi di categoria per i collaboratori a progetto, il riferimento non può che essere ai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili ai lavoratori subordinati che sono occupati in settori nei quali opera il collaboratore e che svolgono una mansione almeno assimilabile ü se il committente non stabilisce il corrispettivo o non rispetta i limiti legali stabiliti per la sua determinazione, il collaboratore può invocare in giudizio l’applicazione del comma 772, art. 1, della Finanziaria 2007, per ottenere il riconoscimento di differenze. 24 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Pluricommittenza e successione dei contratti a progetto Normativa D.Lgs. n 276/2003, art. 64 – Obbligo di riservatezza 1. 2. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi. La pluricommittenza è spessamente prevista dal legislatore all’art. 64 del D.Lgs. n. 276/2003 e questo sta a dimostrazione dell’autonomia del collabo ratore che però ha degli obblighi di riservatezza da rispettare che richiamano alla mente gli obblighi di fedeltà del lavoratore subordinato di cui all’art. 2105 c.c. Normativa Art. 2105, c.c. – Obbligo di fedeltà Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio. Stante quindi l’art. 64, D.Lgs. n. 273/2003, il collaboratore a progetto non può: – svolgere attività in concorrenza con i committenti; – diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organiz zazione dei committenti; – compiere atti in pregiudizio della attività dei committenti. In definitiva, anche se la rubrica delle due norme è diversa, incombe sul collaboratore a progetto, così come sul lavoratore subordinato, il divieto di concorrenza, il dovere di riservatezza e quindi anche un obbligo di fedeltà, essendo il contenuto dei due articoli sostanzialmente identico. Tuttavia mentre il lavoratore subordinato ha da rispettare i suddetti obblighi nei confronti del suo datore di lavoro, il collaboratore a progetto, in caso di pluricommittenza, dovrà rispettarli nei confronti di tutti i suoi committenti, il che nella pratica non sarà sempre facile. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 25 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Successione dei contratti Con riferimento alla successione di contratti con lo stesso committente, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 1/2004, ha specificato che anche un «analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore. Quest’ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso. Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell’attuale disciplina. Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonoma mente considerato, i requisiti di legge». Check list PLURICOMMITTENZA E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE ü Il collaboratore a progetto non può: – svolgere attività in concorrenza con i committenti; – diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione dei committenti; – compiere atti in pregiudizio dell’attività dei committenti ü Il collaboratore a progetto può aver più committenti ü In caso di pluricommittenza i suddetti obblighi vanno rispettati nei confronti di tutti i committenti. Check list SUCCESSIONE DI CONTRATTI PAGIN@24 è l’innovativa libreria digitale dove puoi scegliere e acquistare in formato PDF le pubblicazioni del Gruppo 24 Ore. La soluzione più semplice e veloce per il tuo aggiornamento. LIBRERIA DIGITALE, AGGIORNAMENTO IN UN CLICK. SCEGLI il tuo ebook. È FACILE! ACQUISTA Risparmi fino al 50% SCARICA la pubblicazione in PDF LEGGI e stampa, è a&b - actionandbranding.com ü Fra committente e collaboratore possono essere stipulati anche una pluralità di contratti che abbiano un progetto, programma di lavoro o fasi dello stesso, sempre diversi. ü Il Ministero del lavoro ammette anche che un analogo progetto o programma di lavoro possa essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore ü Sia i rinnovi, che i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi della disciplina legale, per cui ciascun contratto di lavoro a progetto deve presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge. COMODO e VELOCE! www.pagina24.ilsole24ore.com 26 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Estinzione del contratto a progetto e impugnazione del recesso In generale i contratti di collaborazione a progetto si estinguono con la realizzazione del progetto, programma o fase di esso che costituisce l’oggetto del contratto stesso. Comunque le parti possono recedere anche prima della scadenza per giusta causa o secondo le diverse causali o modalità stabilite nel contratto individuale, compreso il preavviso. Il Ministero del Lavoro, con la già più volte citata circolare n. 1/2004, in merito ha chiarito che «si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto. Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il progetto l’elemento caratteriz zante della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l’intero». Normativa D.Lgs. n 276/2003, art. 67 – Estinzione del contratto e preavviso 1. 2. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Normativa Ministero del Lavoro – circolare n. 1/2004 (…) In tema di risoluzione del contratto l’art. 66 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto. Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il progetto l’elemento caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l’intero. (…) N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 27 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE In riferimento all’estinzione del contratto, diverse sono le interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza ma sicuramente la più interessante è quella che arriva a ritenere che l’art. 67 preveda tre possibilità di recedere: n per giusta causa, n per altre causali stabilite dalle parti, n rispettando modalità stabilite dalle parti (preavviso incluso) ma senza necessità di causale. Ad onor del vero, la questione più dibattuta è quella del recesso c.d. “acasuale”, ovvero senza giustificazione ma secondo modalità stabilite dalla parti nel contratto individuale. A favore del recesso acausale è il Tribunale di Ravenna, sentenza del 24.11.2005 il quale ha ritenuto che l’art. 67, D.Lgs. n 276/2003 costituisce una formula di legge chiara che abilita, in presenza di adeguata previsione contenuta nel contratto di lavoro, a recedere dal rapporto rispettando le modalità del preavviso e senza necessità di addurre causali«come è reso evidente dalla vocale disgiuntiva o, e non si capisce perché dove è scritto “o” il ricorrente legga “e”; errore in cui del resto cada anche la circolare ministe riale n. 1/2004». Come è chiaro, anche in questo caso il Tribunale di Ravenna non manca di criticare la circolare ministeriale che sembra non ammettere il recesso “acausale”. Giurisprudenza Tribunale di Ravenna sentenza del 24.11.2005 (…) Secondo la difesa attorea il contratto a progetto in questione, sarebbe “un contratto a termine minimo anticipatamente risolto in violazione del suddetto termine, nulle tutele clausole che autorizzino una facoltà di recesso a discrezione del committente recedente” La legge prevede invece a tal proposito (sub art. 67 intitolato “estinzione del contratto e preavviso” che “le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Si tratta di una formula di legge (una volta tanto) chiara che abilita, in presenza di adeguata previsione contenuta nel contratto di lavoro, (…) a recedere dal rapporto rispettando le “modalità” del preavviso e senza necessità di addurre “causali” (come è reso evidente dalla vocale disgiuntiva o, e non si capisce perché dove è scritto “o” il ricorrente legga “e”; errore in cui del resto cada anche la circolare ministeriale n. 1/2004). Talché è priva di fondamento la tesi attorea che a tal fine vorrebbe distinguere tra un termine certo ed un termine incerto; e che sostiene “l’incompatibilità ontologica tra preavviso e contratto a tempo determinato” come “dato acquisito dall’ordinamento giuslavoristico…”; senza considerare che qui si parla anzitutto di un rapporto di lavoro autonomo; che è la stessa legge a prevedere la modalità del preavviso (addirittura intitolandovi la norma); e che è sempre la legge a stabilire che le parti possono predeterminare ulteriori causali o modalità di recesso; che in ogni caso, nell’ambito di un contratto di lavoro autonomo ex artt. 2222 ss. c.c., le parti, anche in assenza dell’art. 67 del D.Lgs. n. 276/2003, sarebbero stata comunque libere di regolare con analoghe pattuizioni il recesso dal contratto (con preavviso) nel rispetto dell’art. 1322 c.c. (…) Impugnazione La legge n. 183/2010 (Collegato lavoro), all’art. 32, comma 3, lett. b) ha ammesso che, dal 24 novembre 2010, il recesso del committente possa essere impugnato con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale ma comunque idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della cessazione del rapporto di collaborazione a progetto da parte del committente. A tale atto deve seguire, entro 270 giorni: n il deposito del ricorso in cancelleria, ad opera del collaboratore 28 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE oppure la richiesta al committente di tentativo di conciliazione o arbitra to. Solo se la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non si raggiunga l’accordo, va depositato il ricorso al giudice entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo, a pena di decadenza. n Normativa Legge n. 183 del 4.11.2010, art. 32, comma 3, lett. b) Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: (…) b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; Legge n. 604 del 15.7.66, art. 6 Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. A conoscere delle controversie derivanti dall’applicazione della presente legge è competente il pretore. Check list ESTINZIONE DEL CONTRATTO ü Il contratto di collaborazione a progetto ha la sua naturale estinzione nel momento in cui si realizza il progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce l’oggetto del contratto stesso ü Le parti possono inserire nel contratto il recesso per giusta causa prima della scadenza ü È possibile anche prevedere nel contratto altre causali per il recesso ü È possibile anche prevedere nel contratto alcune modalità (compreso il preavviso) che non necessitano di una causa, in tal caso, per evitare futuri contenziosi, è necessario esplicitarlo bene. IMPUGNAZIONE DEL RECESSO ü Il collaboratore a progetto può impugnare il recesso in forma scritta entro 60 giorni dalla ricezione, da parte del committente, della comunicazione delle cessazione del contratto di collaborazione a progetto ü Successivamente il collaboratore deve depositare il ricorso in cancelleria entro 270 giorni o fare richiesta al committente di tentativo di conciliazione o arbitrato ü Se la conciliazione o l’arbitrato richiesti sono rifiutati o non si raggiunge l’accordo, va depositato il ricorso al giudice entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo, a pena di decadenza. www.shopping24.ilsole24ore.com N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 29 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Lavoro a progetto: condizioni e limiti di applicabilità nei call center La questione del lavoro a progetto nei call center merita una trattazione a parte per le tematiche particolari che sono state affrontate dal Ministero del lavoro con apposite circolari. La prima circolare da ricordare in quest’ambito è la n. 17 del 14.6.2006 in cui il Ministero ha evidenziato che, fermo restando quanto stabilito con la circolare n. 1/2004, le problematiche emerse in sede di verifica ispettiva hanno fatto nascere la necessità di fornire istruzioni su singole tipologie di attività. Con la circolare n. 17/2006, il Ministero del lavoro, congiuntamente con l’INPS e l’INAIL, ha quindi fornito adeguate istruzioni, con specifico riferi mento ai call center, di carattere operativo rivolte al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli Istituti previden ziali, al fine di uniformare il più possibile il criterio di valutazione da adottare nella lettura del fenomeno. Però, prima di passare ad affrontare la questione è necessario evidenziare che l’attività dei call center viene distinta a seconda delle modalità delle chiamate: n l’attività è out bound quando l’operatore è libero di chiamare l’utenza per un prodotto o servizio riconducibile al committente; n l’attività è in bound, quando l’operatore risponde alle chiamate che riceve dagli utenti. Individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro 30 Premesso quanto sopra, la citata circolare ministeriale ha confermato che un progetto, un programma di lavoro od una fase di esso possono essere indivi duati anche nell’ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call centerpurché siano in ogni caso idonei a configurare un risultato, determi nato nei suoi contenuti qualificanti, che l’operatore telefonico assume l’obbli go di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodetermi nare il ritmo di lavoro. Quindi, perché i contratti di collaborazione a progetto nei call center siano considerati genuini è necessario che: n il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo essere individuato con riferimento ad una specifica e singola “campagna” la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto; n ai fini della corretta e compiuta determinazione del risultato richiesto al collaboratore è necessario che il progetto, programma di lavoro o fase di esso sia qualificato tramite la specificazione: IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 1. del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna (con riferimento ai call center che offrono servizi in outsourcing la campagna di riferimento sarà dunque quella commissionata da terzi all’impresa stessa); 2. della durata della campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoro a progetto non può mai avere una durata superiore; 3. del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore nell’ambito di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.); 4. della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell’attività richie sta al collaboratore; 5. della tipologia di clientela da contattare (individuata con riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi). Posto quanto sopra, continua la circolare ministeriale, nelle campagne out bound in cui il collaboratore ha un compito attivo che consiste nel contattare, per un arco di tempo determinato l’utenza di un prodotto o servizio ricondu cibile ad un singolo committente, è configurabile un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso. Infatti, nel caso di specie: n l’attività è definita ed è anche predefinita temporalmente, n è possibile definire i risultato richiesto al collaboratore anche con riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi dell’utenza contattata ed al tipo di prestazione concretamente dovuta per ogni contatto telefonico effettuato. Tuttavia è necessario che in sede di verifica ispettiva emerga anche che: n il collaboratore abbia a disposizione postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che gli consentano di autodeterminare il ritmo di lavoro; n il compenso sia determinato in funzione del risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso. Collaborazione a progetto ed attività out bound – riepilogo L’attività nei call center out bound può costituire oggetto di una collaborazione a progetto quando: n vi sia un progetto a programma scritto genuino n il collaboratore abbia un compito attivo che consiste nel contattare, per un arco di tempo determinato l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente; n l’attività sia predefinita temporalmente; n sia possibile definire il risultato richiesto al collaboratore anche con riguardo ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell’utenza contattata ed al tipo di prestazione concretamente dovuta per ogni contatto telefonico effettuato; n il collaboratore abbia a disposizione postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che gli consentano di autodeterminare il ritmo di lavoro; n il compenso sia determinato in funzione del risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso. Al contrario, non è riconducibile al lavoro a progetto l’attività in bound perché: – l’operatore non gestisce, come nel caso dell’out bound, la propria attività, – l’operatore non può in alcun modo pianificare la propria attività perché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo. Nei suddetti casi di attività “in bound”, gli ispettori sono tenuti a ricondurre l’attività svolta dal lavoratore, nell’ambito della subordinazione, con tutte le conseguenze che ne conseguono. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 31 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Requisiti essenziali Con riferimento ai requisiti necessari perché vi sia una prestazione autonoma per l’autonomia nell’attività nei call center, la circolare ministeriale ritiene che il collaborato della prestazione re a progetto possa essere considerato autonomo purché possa unilateralmen te e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizza zione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa. In termini pratici questo comporta che il collaboratore genuino: n non può essere soggetto ad alcun vincolo di orario, anche se all’interno di fasce orarie prestabilite; n deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamen to, anche temporale, della prestazione: 1. se eseguire la prestazione ed in quali giorni; 2. a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera; 3. se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera; n non deve essere tenuto a giustificare l’assenza; n non può avere imposizioni relativamente alla presenza. Forme consentite Poiché il requisito dell’autonomia può essere contemperato con le esigen di coordinamento ze di coordinamento della prestazione e con l’organizzazione produttiva dell’azienda, il Ministero del lavoro ritiene che nell’ambito della specifica operatività dei call center possano rientrare tra le forme di coordinamen to: a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore deve poter agire con l’autonomia sopra specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dal l’azienda né questa può assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso; b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate all’aggiornamento del collaboratore. La colloca zione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dall’azien da; c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attività può consistere nel fornire assistenza tecnica al collaboratore; d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per l’esecuzione della prestazione. È in ogni caso escluso sia l’esercizio del potere disciplinare che l’esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute. Ulteriori specifiche L’esperienza maturata dal personale ispettivo nell’ambito delle attività dei ministeriali sull’attività call center ha indotto il Ministero del lavoro a tornare, in occasione di una out bound circolare – la n. 8 del 31 marzo 2008 – in merito alla stabilizzazione delle collaborazioni non genuine, sulle attività out bound. Nel particolare, la circolare n. 8/2008 ha evidenziato che anche nelle attività out bound è stata riscontrata l’assenza di elementi che contraddistinguono una prestazione genuinamente autonoma per cui si è ritenuto opportuno approfondire la valutazione del criterio distintivo illustrato con la circolare n. 17/2006. 32 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE In definitiva, il Ministero del lavoro ha sottolineato che anche le attività out bound possono non essere connotate da autonomia qualora: n il progetto o programma di lavoro non individui la specifica campa gna promozionale cui l’operatore è assegnato; n la prestazione di lavoro non sia circoscritta alle sole attività out bound e contempli, sia pur parzialmente, anche attività in bound; n la prestazione di lavoro non sia resa nell’ambito di una fascia oraria con possibilità per il collaboratore di gestire comunque la quantità e la collocazione temporale della stessa; n le concrete modalità di effettuazione della prestazione siano vincolate all’utilizzo di sistemi informatici che non consentono l’autodetermi nazione dei ritmi lavorativi; n la postazione non sia dotata di apposito dispositivo “break” che consente al collaboratore di interrompere in qualsiasi momento lo svolgimento della prestazione; n il committente eserciti un potere direttivo o disciplinare nei confron ti dell’operatore. Di conseguenza, la stessa circolare evidenzia che qualora il personale ispettivo dovesse riscontrare una o più delle suddette «modalità di svolgimento delle attività con riferimento alle singole fattispecie, non sussistendo gli elementi che denotano una autentica prestazione resa in piena autonomia, non può configurarsi una forma genuina di out bound inquadrabile con contratti di natura autonoma o di collabo razione e pertanto il rapporto va sempre e comunque ricondotto nell’ambito della subordinazione». Infine, sempre con riferimento all’attività nei call center si segnala la nota ministeriale n. 17286 del 3 dicembre 2008, la quale, nel rispondere ad un quesito trasmesso dall’INPS, innanzitutto afferma che non si deve dare alcuna rilevanza alla sorta di presunzione di subordinazione riferita ad alcune determinate tipologie di attività di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 4/2008, in quanto ciò è « in contrasto con quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003 e con un consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui ogni attività umana suscettibile di valutazione economica può essere resa in forma autonoma o subordinata, mentre decisivo, ai fini della applicazione della disciplina inderogabile del diritto del lavoro, è il requisi to essenziale della subordinazione, desumibile anche dalle modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro, a nulla rilevando tuttavia, in mancanza di detto requisito, altri elementi o indici di subordinazione che possono tutt’al più assumere valore o carattere meramente indiziario». Posto quanto sopra, con riferimento alle campagne out bound ovvero ad attività che presentano con esse diverse analogie quanto alla modalità di esecuzione della prestazione (come ad esempio il recupero crediti stragiu diziale mediante sollecito telefonico), che in presenza di un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si può disconoscere la natura autonoma solo per la presenza di alcuni elementi che farebbero pensare il contrario, a condizione, ovviamente, che il collaboratore stesso unilateralmente e discrezionalmente determini, senza necessità di preven tiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la sua collocazione temporale. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 33 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Segue logicamente l’elencazione di quelle condizioni che da sole non devono quindi far escludere una collaborazione a progetto: 1. l’utilizzo della utilità data dalla esecuzione della collaborazione genui namente autonoma e conforme ai requisiti di legge quanto alla specifi ca e puntuale sussistenza di un progetto o programma di lavoro nell’ambito di una attività organizzata del committente la quale rientri anche nel core business del processo produttivo del medesimo come individuabile, ad esempio, alla luce delle risultanze delle scrittu re contabili obbligatorie, non rientrando tale ipotesi nella diversa circostanza in cui vi sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del collaboratore; 2. l’utilizzo esclusivo di mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente; 3. l’utilizzo di sistemi di chiamata in automatico, che necessariamente forniscono indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore e che mettono in comunicazione il collabo ratore resosi in quel momento disponibile con l’utente telefonico; 4. lo svolgimento della prestazione all’interno di una struttura del com mittente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, pur non essendo il collaboratore vincolato al rispetto di quell’orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazio ne. In questi casi il collaboratore dovrà naturalmente poter decidere se eseguire la prestazione e in quali giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera e infine se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera; 5. l’impegno del committente a corrispondere un compenso sulla base di una provvigione sui prodotti venduti dal collaboratore nell’ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato; 6. le istruzioni di massima fornite dal committente al collaboratore, nell’ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell’operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché in merito alle modalità di comunicazione delle informazioni (anche ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ove siano del tutto specificative, nell’ambito del potere di coordinamento, di quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto di collaborazione e non si concretizzino, quindi, in indicazio ni di dettaglio derivanti riconducibili all’esercizio da parte del com mittente di un vero potere di controllo gerarchico funzionale alla eterodeterminazione della prestazione di lavoro. Gli indizi ed elementi presuntivi sopraelencati possono essere utilizzati dal personale ispettivo ai soli fini indiziari sul piano probatorio tenendo comunque presente che, come chiarito con la citata circolare n. 17/2006, per il settore dei call center, l’elemento essenziale, ai fini della riconduzio ne del rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all’articolo 2094 c.c., è l’elemento caratterizzante della subordinazione a nulla rilevando, in assenza di detto elemento, altri elementi o criteri, come quelli sopra elencati. 34 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Check list ATTIVITÀ OUT BOUND E SUBORDINAZIONE Anche le attività out bound possono non essere connotate da autonomia qualora: ü il progetto o programma di lavoro non individui la specifica campagna promozionale cui l’operatore è assegnato; ü la prestazione di lavoro non sia circoscritta alle sole attività out bound e contempli, sia pur parzialmente, anche attività in bound; ü la prestazione di lavoro non sia resa nell’ambito di una fascia oraria con possibilità per il collaboratore di gestire comunque la quantità e la collocazione temporale della stessa; ü le concrete modalità di effettuazione della prestazione siano vincolate all’utilizzo di sistemi informatici che non consentono l’autodeterminazio ne dei ritmi lavorativi; ü la postazione non sia dotata di apposito dispositivo “break” che consente al collaboratore di interrompere in qualsiasi momento lo svolgimento della prestazione; ü il committente eserciti un potere direttivo o disciplinare nei confronti dell’operatore. In assenza degli elementi caratterizzanti della subordinazione, possono, tuttavia, essere presenti indizi ed elementi presuntivi di subordinazione che vanno utilizzati dal personale ispettivo ai soli fini indiziari sul piano probatorio. Ai meri fini esemplificativi tali indizi ed elementi sono: ü l’utilizzo della utilità data dalla esecuzione della collaborazione genuinamente autonoma e conforme ai requisiti di legge quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto o programma di lavoro nell’ambito di una attività organizzata del committente la quale rientri anche nel core business del processo produttivo del medesimo come individuabile, ad esempio, alla luce delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie, non rientrando tale ipotesi nella diversa circostanza in cui vi sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del collaboratore; ü l’utilizzo esclusivo di mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente; ü l’utilizzo di sistemi di chiamata in automatico, che necessariamente forniscono indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore e che mettono in comunicazione il collaboratore resosi in quel momento disponibile con l’utente telefonico; ü lo svolgimento della prestazione all’interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, pur non essendo il collaboratore vincolato al rispetto di quell’orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione. In questi casi il collaboratore dovrà naturalmente poter decidere se eseguire la prestazione e in quali giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera e infine se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera; ü l’impegno del committente a corrispondere un compenso sulla base di una provvigione sui prodotti venduti dal collaboratore nell’ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato; ü le istruzioni di massima fornite dal committente al collaboratore, nell’ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell’operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché in merito alle modalità di comunicazione delle informazioni (anche ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ove siano del tutto specificative, nell’ambito del potere di coordinamento, di quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto di collaborazione e non si concretizzino, quindi, in indicazioni di dettaglio derivanti riconducibili all’esercizio da parte del committente di un vero potere di controllo gerarchico funzionale alla eterodeterminazione della prestazione di lavoro. anche su Twitter http://twitter.com/GuidaalLavoro N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 35 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Stabilizzazione dei contratti a progetto dopo il Collegato lavoro Breve accenno in questo contesto merita la stabilizzazione dei contratti a progetto alla luce delle recenti disposizioni di cui al Collegato lavoro 2010. La legge Finanziaria 2007 ha previsto, con i commi dal 1202 al 1210 dell’art. 1, la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto. I termini per la procedura di stabilizzazione è stata riaperta e prorogata al 30.9.2008 dalla legge n. 31 del 28.2.2008. Per poter stabilizzare le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, era necessario innanzitutto che i committenti stipulassero accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle associazioni nazionali com parativamente più rappresentative. Gli accordi sindacali dovevano prevedere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato ma con una durata non inferiore a 24 mesi (si precisa che comunque non era precluso l’utilizzo di rapporti di apprendistato o parttime). La trasformazione doveva avvenire attraverso atti di conciliazione individuale tra committente e singoli lavoratori interessati. La validità degli atti di conciliazione era condizionata all’adempimento dell’ob bligo da parte del committente del versamento alla gestione separata INPS di un contributo straordinario integrativo, pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente stesso per il periodo di vigenza della collaborazione. Quindi, il datore di lavoro doveva depositare presso la competente sede INPS l’atto di conciliazione e il contratto di lavoro subordinato, l’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari a un terzo del totale dovuto, mentre la parte restante del debito verso l’INPS poteva essere versata con rate mensili nei trentasei mesi successivi. L’effettivo versamento del contributo straordinario integrativo comportava l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento dei contributi e dei premi. 36 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Inoltre, l’avvenuta conciliazione precludeva ogni accertamento ispettivo di natura fiscale o contributiva per il pregresso periodo di lavoro del collabora tore interessato. Infine si evidenzia che la procedura di stabilizzazione era consentita anche ai committenti che erano già stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi relativi alla qualificazione del rapporto di lavoro. L’avvio della procedura determinava la sospensione degli effetti di questi provvedimenti fino al completo assolvimento degli obblighi relativi al versamento del contributo straordinario integrativo. Posto quanto sopra, la questione, benché i termini per la stabilizzazione si sono conclusi, è stata qui proposta perché l’art. 50 della legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro 2010) ha stabilito che – fatte salve le sentenze passate in giudicato – in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili a un pro getto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30.9.2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27.12.2006, n. 296, nonché abbia, dopo la data del 24.11.2010 (data di entrata in vigore del Collegato Lavoro), ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Normativa Legge n. 183 del 4.11.2010, art. 50 Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili a un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Nasce Biblioteca24 www.biblioteca24.it La biblioteca professionale del Sole 24 ORE a pportata ortata di click! Per informazioni contatti il suo agente di zona o compili il coupon su www.agenti24.it/biblioteca24 N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 37 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Certificazione dei contratti di collaborazione a progetto Normativa Art. 75, D.Lgs. n. 276/2003 – Finalità della certificazione 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo. I contratti a progetto, come d’altronde tutti i contratti di lavoro, possono essere certificati seguendo le procedure previste dal titolo VIII del D.Lgs. n. 276/2003, così da ridurre il contenzioso non solo in materia di qualificazione del rapporto di lavoro ma anche in materia di lavoro, in generale. La procedura è volontaria e parte con la richiesta presentata dalle parti (committente e collaboratore) a una Commissione di certifica zione. Normativa Art. 78, D.Lgs. n. 276/2003 – Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche 1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. La certificazione può avvenire prima che abbia inizio lo svolgimento della prestazione lavorativa e anche qualora il contratto sia già in esecu zione (art. 79, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003). Normativa Art. 68, D.Lgs. n. 276/2003 – Rinunzie e transazioni 1. 38 Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile. IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Le Commissioni di certificazione cui rivolgersi possono essere costituite da: Competenza – Enti bilaterali; – Direzioni provinciali del lavoro e Province; – Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie; – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; – Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro di cui alla legge 11.1.1979 n. 12 che possono certificare unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Le Commissioni istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e a iniziativa degli Enti bilaterali hanno una competenza territoriale limitata e in particolare: l nel primo caso, le parti dovranno rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore; l nel secondo caso, le parti dovranno rivolgersi alle Commissioni istituite dalle rispettive associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Per individuare “la circoscrizione in cui si trova l’azienda” e la “dipenden za” occorre rifarsi alla competenza territoriale del giudice del lavoro, mentre per gli Enti bilaterali, sono gli stessi Enti a stabilire l’ambito suddetto. Le Commissioni presso le Università hanno competenza su tutto il territo rio nazionale per cui i datori di lavoro sono liberi di scegliere a quale rivolgersi per far certificare il proprio contratto. Ci si può, invece, rivolgere alla Commissione di certificazione presso il Ministero del lavoro – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – in due ipotesi: 1. nel caso in cui il datore abbia sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse; 2. nel caso in cui i datori abbiano una solo sede di lavoro e siano associati a organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla Commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e della previ denza sociale – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro. Per quanto concerne le Commissioni istituite presso i Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro, occorre tenere presente che le loro competenza è legata all’ambito territoriale in cui i contratti da certificare sono stati instaurati. Infine si rammenta che è ammessa la costituzione di Commissioni unitarie di certificazione, per cui prima di effettuare la propria scelta sarebbe opportuno effettuare una ricerca sul territorio per verificare le Commissio ne di certificazione istituite. Una volta scelta la Commissione a cui rivolgersi occorre, come già detto, presentare apposita istanza per ottenere la certificazione del contratto, allegare il contratto da certificare in originale e indicare espressamente nell’istanza gli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali, in relazione ai quali intendono chiedere la certificazione. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 39 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Facsimile ISTANZA DI CERTIFICAZIONE BOLLO € 14,62 Alla COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE Oggetto: istanza di certificazione di contratto di collaborazione a progetto. Ai sensi degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276 del 10.9.2003, i sottoscritti: 1. Sig. _____(nome e cognome del datore di lavoro o committente)___ nato a ____________ Prov. ____, il ____________________, cod. fisc.________________, residente a _______________________in Via __________________________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante/Amministratore della Ditta/ Società ____________________________________________, cod. fisc. e/o p.IVA ________________________________________, con sede a _______________________________________, in Via ________________________________ c.a.p. _____________, tel. ______________, indirizzo email per le comunicazioni: ________________________________, iscritta presso la CCIAA di _______________________________, al n. ______________, iscritta all’albo artigiani presso la CCIAA di ________________________ al n. ________, e presso il/i seguenti ulteriori albi di attività: _____________________________________________, esercente l’attività di ________________________________________, CCNL applicato ____________________, eventuale contratto territoriale/ aziendale applicato di cui si allega copia ________________, n. dipendenti in forza a oggi: ________, di cui: apprendisti n. __; inserimento n. _______; collaboratori e lavoratori parasubordinati n. __; 2. Sig. _____(nome e cognome del datore di lavoro o committente)___ nato a ____________ Prov. ____, il ____________________, cod. fisc.________________, residente a _______________________in Via __________________________________________, c.a.p. _____________, tel. ______________, indirizzo email per le comunicazioni: _______________________________________, in qualità di collaboratore coordinato e continuativo /collaboratore a progetto, in possesso del titolo di studio di ____________________________, e della qualifica professionale di ________________________________________________, CHIEDONO la certificazione dell’allegato contratto di collaborazione coordinata e continuativa/collaborazione coordinata e continuativa a progetto, sottoscritto da entrambe le parti, inerente la prestazione lavorativa che sarà svolta (oppure che si svolge) con le modalità e secondo le condizioni che sono dettagliatamente indicate nello stesso presso la sede sita in ____________, Via _____________________, c.a.p. _____________, previo esame dello stesso e audizione di entrambe le parti. A tal proposito i sottoscritti dichiarano: – di impegnarsi a partecipare alla seduta di trattazione della presente istanza nel giorno e ora fissati; – di essere consapevoli degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali conseguenti alla stipula e dallo svolgimento del suddetto contratto di lavoro; – di non aver presentato altre istanze di certificazione del medesimo contratto; – di avere presentato precedente (o contestuale) istanza di certificazione del medesimo contratto alla commissione istituita presso _________________ di __________________ col seguente esito _________________ di cui si produce copia integrale; – di essere informati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento e che gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza; – di essere informati che l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03; – di essere consapevoli che l’art. 76, comma 1, del D.P.R n. 445/2000 prevede quanto segue: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. __________ lì _______________ Timbro e Firma del contraente 1) ______________________________ Firma del contraente 2) _____________________________ Allegati: 1. Contratto debitamente sottoscritto da certificare in triplice originale; 2. Fotocopia del documento d’identità dei firmatari dell’istanza; 3. Eventuale copia del provvedimento (di rigetto o di altro tipo) rilasciato in precedenza da altro ente certificatore sul contratto in questione; 4. Numero 2 marche da bollo da € 14,62 (oltre a quella da apporre sulla presente istanza). Attività di consulenza A questo punto le parti verranno convocate dalla Commissione e vi sarà e assistenza l’audizione delle stesse che è finalizzata ad assicurare consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, ex art. 81, D.Lgs. n. 276/2003. L’attività di consulenza e assistenza va svolta sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle eventuali modifiche intervenute nel programma negoziale 40 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE medesimo, concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazio ne dei contratti di lavoro. Normativa Art. 81, D.Lgs. n. 276/2003 – Consulenza e assistenza alle parti Le sedi di certificazione di cui all’articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro. L’audizione può essere effettuata con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria ovvero da un professionista abilitato. Ai sensi dell’art. 78, c. 4, D.Lgs. n. 276/2003, nell’offrire consulenza e assistenza le Commissioni avrebbero dovuto tenere conto dei codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certifica zione dei rapporti di lavoro che dovevano essere adottate dal Ministero del lavoro con proprio decreto. Tale decreto non è mai stato adottato e il Ministero, con circolare n. 48/2004 e con riferimento alle Commissioni istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro, ha specificato che le Commissioni sono tenute a operare secondo le disposizioni contenute nel loro regolamento interno, approvato nella prima seduta e predisposto secondo la bozza che è allegata alla circolare stessa. Il regolamento, contiene linee guida per la certificazione dei diversi contratti di lavoro, compreso il contratto di collaborazione a progetto e tali linee possono essere di aiuto al datore che volesse, per l’appunto, certificare un co.co.pro. LINEE GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO Elementi utili alla certificazione CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO – autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; adeguata professionalità del collaboratore; – verifica se il prestatore è già stato utilizzato in precedenza dal medesimo datore di lavoro; – esplicita indicazione delle modalità con cui si attua il coordinamento con il committente nel contratto di collaborazione; tale indicazione deve essere effettuata in termini non generici ma con riferimento alla concreta realizzazione del progetto e in rapporto all’autonomia del collaboratore che deve essere esaminata anche in riferimento al parametro spaziale e temporale; – prestazione del collaboratore delimitata nel tempo e necessariamente collegata al progetto, programma o fase di esso, stante l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un’attività che esula dagli stessi. I regolamenti interni delle Commissioni prevedono che il relatore predisponga, per ciascuna istanza pervenuta, un’apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussi stenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 41 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal regolamento. Per facilitare questo compito, viene chiesto anche alle parti di compilare una scheda riepilogativa a integrazione dell’istanza di certificazione per fornire alla Commissione un quadro più completo degli elementi contrattuali e dell’attività lavorativa dedotta nel contratto stesso. A tal fine si ritiene utile riportare un facsimile di scheda riepilogativa utilizzata per i contratti di collaborazione a progetto. Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con contratto di collaborazione a progetto SCHEDA RIEPILOGATIVA Ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto di lavoro datata ____________, e al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell’attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni. Preliminarmente fanno presente di voler instaurare un rapporto di collaborazione a progetto ex art. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, con i caratteri propri della collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, con prestazione prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) Oggetto della prestazione contrattuale richiesta al collaboratore (specificare in dettaglio il progetto, il programma di lavoro o la fase di esso): Autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa prevista nel contratto e funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, con particolare riguardo al fatto che venga rimessa in capo al collaboratore stesso la definizione delle modalità e dei tempi di lavoro (sì/no): Durata del contratto: Professionalità in possesso del collaboratore (specificare): Per lo svolgimento dell’attività dedotta in contratto è previsto l’utilizzo di mezzi/strumenti organizzati (sì/no): Se si, specificare quali e a chi essi appartengono: Modalità con cui si attua in concreto il coordinamento (sia spaziale che temporale) del collaboratore col committente per l’esecuzione della prestazione (specificare): Compenso previsto (indicare la periodicità e la somma in €): Criteri utilizzati per la quantificazione del compenso (specificare): A favore del collaboratore è stata prevista l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (sì/no): Se al precedente punto si è indicato no, indicarne le ragioni: Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 in termini sia di verifica dell’idoneità tecnicoprofes sionale del collaboratore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no): Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali con particolare riguardo alla mancanza delle tutele tipicamente previste in caso d’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato (come ad es. l’istituto delle ferie, l’istituto del TFR ecc.) (sì/no): Nel contratto allegato sono state previste rinunzie e/o transazioni tra le parti secondo quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 276/2003 (sì/no): Se al precedente punto si è indicato sì, specificare quali: Ulteriori informazioni: __________ lì _______________ Timbro e Firma del contraente 1) ______________________________ Firma del contraente 2) _____________________________ Effetti L’art. 79, D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che gli effetti dell’accertamento del contratto, effettuato dalla Commissione di certificazione, permangono anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi esperibili ai sensi dell’art. 80, ovvero fino a che non ci sia stata una sentenza che riconosca l’erronea qualificazione del contratto o la difformità fra il programma negoziale certificato e quello attuato, o vizi del consenso. 42 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Normativa Art. 79, D.Lgs. n. 276/2003 – Efficacia giuridica della certificazione 1. 2. Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo e’ stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla Commissione adita. In pratica la norma in questione rende imperativi verso i terzi gli effetti riflessi del contratto certificato e questo si traduce nella messa al riparo del contratto certificato da interventi di tipo ispettivo, contravvenzionale o ingiunzionale degli organi amministrativi e degli istituti previdenziali. Infatti qualora gli organi ispettivi dovessero verificare un’errata qualificazione di un contratto di collaborazione a progetto, non possono procedere direttamente a contestare nulla né tanto meno a effettuare recuperi previden ziali ma si devono limitare a verbalizzare le irregolarità riscontrate. Successivamente, ai sensi dell’art. 80, c. 4, D.Lgs. n. 276/2003, l’ufficio che ha proceduto alla verbalizzazione deve obbligatoriamente effettuare un tentativo di conciliazione della controversia dinanzi alla stessa Com missione di certificazione che ha certificato il contratto e, solo in caso di esito negativo, potrà adire le vie giudiziarie e in quella sede potrebbe chiedere non solo la modifica dell’originaria qualificazione del contratto ma anche la regolarizzazione previdenziale e assistenziale. Normativa Art. 80, c. 4, D.Lgs. n. 276/2003 – Rimedi esperibili nei confronti della certificazione 4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3 deve previamente rivolgersi obbligatoriamente allaCommissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile. Nel silenzio della norma si ritiene che sia sufficiente una sentenza di primo grado per far venir meno gli effetti, per cui si può affermare che la certificazione conferisce stabilità al contratto fino alla sentenza di primo grado, con un indubbio vantaggio per il datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 80, c. 1, D.Lgs. n. 276/03 nei confronti dell’atto di Rimedi esperibili certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto è destinato a produrre effetti possono proporre ricorso avanti al Giudice del lavoro per: n erronea qualificazione del contratto; n difformità tra programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione; Solo le parti del contratto certificato potranno, invece, impugnare l’atto anche per: n vizi del consenso. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 43 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Normativa Art. 80, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003 – Rimedi esperibili nei confronti della certificazione 1. Nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti possono proporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l’atto di certificazione anche per vizi del consenso. Normativa Art. 80, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003 – Rimedi esperibili nei confronti della certificazione 2. L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa. L’accertamento giudiziale relativo all’erronea qualificazione del contratto opera fin dal momento della stipula del contratto, mentre l’accertamento relativo alla difformità tra programma negoziale e programma effettivamente realizzato opera a partire dal momento in cui ha avuto inizio la difformità in questione. Proprio con riferimento all’impugnazione di un contratto di collaborazione a progetto certificato si segnala la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 146 del 20.5.2010 in cui il Giudice ha riconosciuto, per l’appunto, la natura subordinata della prestazione effettuata da un “collaboratore” che si occupava di distribuire di prodotti editoriali con un mezzo di proprietà di una cooperativa, Nel caso di specie è stata rilevata l’erronea qualificazione del contratto di lavoro ed è stata riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti fin dalla stipula del contratto. Check list VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE PER I COMMITTENTI ü Blindatura del contratto ovvero temporanea immunità da verbali ispettivi fino alla sentenza di primo grado che riconosca l’erronea qualificazione del contratto o la difformità fra il programma negoziale certificato e quello attuato, o vizi del consenso. ü Per gli ulteriori vantaggi si rimanda al successivo paragrafo relativo alle verifiche ispettive sui contratti a progetto. COSA DEVE FARE UN COMMITTENTE PER CERTIFICARE UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO ü ü ü ü 44 Scegliere la Commissione di certificazione a cui rivolgersi in base alla competenza. Stipulare il contratto di lavoro (in caso di certificazione di nuovo contratto). Presentare domanda comune (datore di lavoro e lavoratore) alla Commissione con gli allegati previsti. Presentarsi presso l’Ufficio nella data indicata per l’audizione (assistenza e consulenza) con il collaboratore. IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Attività di vigilanza e contratto a progetto: istruzioni operative La circolare del Ministero del lavoro 29.1.2008, n. 4, ha fornito indicazioni operative riferite all’attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss., D.Lgs. n 276/2003. La circolare intende fornire indicazioni utili per una corretta, efficace e omogenea attività di accertamento in materia da parte degli organi di vigilanza, così da ridurre disparità di trattamento tra le imprese, derivanti da valutazioni difformi degli organi di vigilanza in caso di identiche o analoghe fattispecie. D’altra parte, come lo stesso Ministero ammette, indicare regole chiare e precise di ordine interpretativo rappresenta indirettamente un’utile guida per i comportamenti dei datori di lavoro/committenti. In primis l’accento viene messo sul fatto che le collaborazioni coordinate e Oggetto del contratto continuative debbono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente, che devono diventare parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto e individuati nel loro contenuto caratterizzante. Le prestazioni del collaboratore debbono essere genuinamente auto nome perché definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento. Tale risultato, continua la circolare ministeriale, deve essere definito dalle parti in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto e il committente non può successivamente modificarlo unilateral mente. Inoltre, ciò che assume valore decisivo ai fini della presenza dell’elemento della subordinazione o dell’autonomia, nel lavoro a progetto, sono le modali tà concrete di esecuzione del rapporto di lavoro, da cui gli organi ispettivi non potranno prescindere. Check list ELEMENTI CARATTERIZZANTI UN LAVORO A PROGETTO GENUINO ü Le collaborazioni coordinate e continuative debbono essere riconducibili a progetti, programmi di lavoro o fasi di esso. ü I progetti, programmi di lavoro o fasi di esso debbono: (Segue) N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 45 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE essere determinati dal committente e diventare parte integrante del contratto; essere specificati per iscritto; essere individuati nel loro contenuto caratterizzante; Le prestazioni del collaboratore debbono essere autonome e quindi definite in funzione del risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento. Il risultato della prestazione deve essere definito dalle parti al momento della stipula del contratto in tutti i suoi elementi qualificanti. Il risultato definito alla stipula del contratto non può essere variato unilateralmente dal committente. In sede ispettiva, gli organi di vigilanza non possono comunque prescindere dalle concrete modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. ü ü ü ü Forma scritta Il personale ispettivo verifica innanzitutto che il contratto di collaborazione del contratto coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia formalizzato per iscritto in quanto la forma scritta, sebbene sia richiesta ai soli fini probatori, assume valore decisivo per l’individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. È infatti difficile per le parti dimostrare la riconducibilità della prestazione alla fattispecie del lavoro a progetto se il progetto stesso non è messo per iscritto. Tuttavia, come lo stesso Ministero del lavoro precisa, in assenza di formaliz zazione del progetto o altri elementi idonei aliunde ricavabili, il personale ispettivo non potrà far altro che ricondurre la fattispecie nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Rimane comunque la possibilità per il committente/datore di lavoro di provare in sede giudiziaria l’effettiva sussistenza di rapporto di collaborazio ne a progetto Check list CARENZA DI FORMA SCRITTA ü In assenza di progetto, programma di lavoro o fase di esso, formalizzato per iscritto, se il personale ispettivo non trova ulteriori elementi idonei a dimostrare la genuinità della collaborazione, al datore di lavoro sarà contestata l’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. ü Al datore di lavoro/committente resta comunque la possibilità di dimostrare l’effettiva sussistenza del lavoro a progetto in sede giudiziaria. Elementi di analisi La circolare n. 4/2008 è interessante soprattutto perché, fermo restando il da parte costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui tutte le attività del personale ispettivo umane possono essere riconducibili a prestazioni lavorative autonome o subordinate, elenca gli indici sintomatici – quasi tutti di matrice giuri sprudenziale – che il personale ispettivo deve analizzare per verificare la compatibilità fra la modalità di esecuzione della prestazione e la fattispecie del lavoro a progetto. Check list ELEMENTI DI ANALISI ISPETTIVA ü Con riferimento al progetto, programma o fase di esso, il personale ispettivo deve verificare innanzitutto la specificità, tenendo presente che lo stesso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale e non può a essa sovrapporsi ma potrà essere soltanto ad essa correlato. Ciò comporta che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore. ü Vanno verificate le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente. L’inserimento organico non può di per sé solo essere ritenuto elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione (Segue) 46 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ü ü ü ü ü lavorativa inserita in un contesto organizzativo. Occorre piuttosto valutare, in sede di verifica, la tipologia e le modalità in cui si esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale, soprattutto con riguardo alle forme del coordinamento che devono essere espressamente indicate nell’accordo contrattuale ai sensi dell’art. 62, lett. d) del D.Lgs. n. 276/2003. Va verificato il contenuto della prestazione, atteso che una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un’attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Il personale ispettivo dovrà quindi acquisire dichiarazioni puntuali e dettagliate, con il verbale di primo accesso e anche ove necessario con raccolta di dichiarazioni testimoniali successive, dal collaboratore e da altri prestatori di lavoro che lavorano con quest’ultimo circa le modalità concrete con cui le prestazioni vengono rese. Dovrà, inoltre essere accertato che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto, programma di lavoro o fase di esso dedotto in contratto e che la sua prestazione, pertanto, non si risolva in una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente. Va verificato se al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, residui un’autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione la quale non deve avvenire con assoggettamento a uno specifico e serrato controllo sull’attività svolta, esercitato da committente, direttamente o per interposta persona. Inoltre è necessario che risulti del tutto assente qualsiasi manifestazione di un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente. Va verificato che il compenso non sia esclusivamente legato al tempo della prestazione ma sia riferibile anche al risultato riportato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso. Dovranno pertanto essere attentamente esaminati i criteri per la determinazione del corrispettivo, i quali devono risultare nel contratto e quindi vanno verificati in concreto. Va valutata con attenzione l’eventuale clausola di esclusiva – monocommittenza – che è compatibile con il lavoro a progetto, ma in sua presenza va effettuata una più attenta verifica degli altri indici. Va posta particolare attenzione alle proroghe ed ai rinnovi, e si deve tenere conto della legittimità di una proroga nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto nel termine fissato, come pure del rinnovo sulla base di un progetto nuovo o affine. Al contrario costituiscono elementi indiziari particolarmente incisivi la proroga ingiustificata ed il rinnovo di un progetto identico al precedente. La Direttiva del Ministro del lavoro del 18.9.2009 ha previsto per la prima volta l’obbligo per gli ispettori, in sede di primo accesso in azienda, di verbalizzare le circostanze oggetto di investigazione, con partico lare riguardo ai lavoratori trovati intenti al lavoro e alle situazioni avvenute in presenza degli ispettori stessi. La stessa Direttiva chiede agli ispettori di cercare la collaborazione dei consulenti o degli altri professionisti abilitati per far comprendere al datore di lavoro i limiti e la qualificazione dell’illecito, spesso radicati, nelle micro e piccole imprese, più in atteggiamenti superficiali o di scarsa consapevolezza che in una reale e persistente volontà elusiva. In tale prospettiva, il Ministro auspica un atteggiarsi della vigilanza con finalità di prevenzione, di rafforzamento e di identificazione dei comporta menti positivi, o anche di maggiore conoscenza ed attenzione verso le problematiche aziendali (ad esempio, sul versante della sicurezza sul lavoro). Importante è in questo contesto la parte relativa alle modalità di accerta mento delle violazioni riscontrate durante l’attività di vigilanza dal perso nale ispettivo in cui viene ricordato agli ispettori che i loro compiti sono sia di tutela del prestatore di lavoro che di garanzia della leale concorrenza delle imprese “che si coniugano certamente con la puntuale repressione degli illeciti, ma anche, e forse soprattutto, con la prevenzione degli stessi e con la promozione di una più diffusa e radicata cultura della legalità”. La Direttiva continua chiedendo agli ispettori di abbandonare ogni logica formalistica del passato, fondata sul numero delle violazioni riscontrate e sulla natura formale delle stesse, per operare una valorizzazione della qualità dell’attività di vigilanza e ispettiva in senso stretto, a cominciare dalle modalità di espletamento degli accertamenti in taluni ambiti sensi bili; e fra questi ambiti sensibili sono ricompresse le verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto. In particolare il Ministro sostiene che con riferimento ai suddetti contrat N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE La verifica del lavoro a progetto dopo la Direttiva del Ministro del lavoro 47 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ti, l’accertamento ispettivo dovrà concentrarsi esclusivamente su quelli non certificati salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro. Nel particolare viene evidenziato che nei confronti dei contratti non certificati l’ispettore del lavoro dovrà acquisire gli elementi utili a valuta re la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, confrontando i conte nuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e coloro che eventualmente con lo stesso collaborino. Questi elementi vanno evidenziati nel verbale di accertamento e notifica zione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto di collabora zione. Dulcis in fundo, conclude il Ministro affermando che le collaborazioni coordinate certificate saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempre ché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica. Normativa STRALCIO DELLA DIRETTIVA DEL 18.9.2009 (…) Verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro si dovrà concentrare l’accertamento ispettivo esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle Commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro. Nei riguardi dei contratti non certificati l’ispettore del lavoro dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nella circolare n. 4 del 2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l’impianto e le finalità della «legge Biagi»), evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l’uso fraudolento del contratto di collaborazione. Le collaborazioni coordinate certificate saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica. (…) Check list ISPEZIONI E CONTRATTI A PROGETTO CERTIFICATI ü A seguito della Direttiva del Ministro del lavoro del 18.9.2009, conviene sempre certificare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto perché tali contratti saranno oggetto di verifica solo a seguito di richiesta di intervento ispettivo del lavoratore e dopo che sia fallito il tentativo di conciliazione monocratica che va fatto presso la stessa Commissione che ha certificato il contratto. ü I co.co.co. e co.co.pro. certificati saranno inoltre oggetto di verifica solo nel caso in cui, in sede di accesso ispettivo, sia palese l’incongruenza tra contratto certificato e modalità di svolgimento della prestazione. ü In caso di contratti di collaborazione non certificati l’ispettore del lavoro dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto. ü In caso di contestata erronea qualificazione del rapporto di lavoro e riconduzione del rapporto da collaborazione a progetto a contratto di lavoro subordinato non si applica la cd. maxisanzione purché sia stata effettuata la comunicazione al Centro per l’Impiego anticipata di instaurazione del rapporto di collaborazione o siano stati effettuati i relativi adempimenti previdenziali, ovvero purché siano stati effettuati i dovuti versamenti previdenziali alla Gestione Separata INPS. 48 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Comunicazione obbligatoria e iscrizione nel Libro Unico del Lavoro Con la legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006, c. 1180) è diventata obbligatoria la comunicazione di instaurazione di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, mini co.co.co compresi. Normativa Legge n. 296/2006, comma 1180 All’articolo 9bis del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti: ”2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa a essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale èubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2bis. In caso di urgenza connessa a esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”. Come chiarito dalla nota del Ministero del lavoro prot. 440 del 4.1.2007, sono quindi obbligati a effettuare la comunicazione obbligatoria anticipata tutti i datori di lavoro pubblici e privati entro le ore 24 del giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di collaborazione. Con la successiva nota prot. 4746 del 14.2.2007, lo stesso Ministero ha fornito ulteriori chiarimenti evidenziando come nel novero del “lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a proget to” rientrano le tipologie contrattuali di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., per cui il legislatore ha voluto sicuramente riferirsi a tutte quelle tipologie di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinati, ovvero caratterizzati da: – collaborazione, nel senso che si esclude qualsiasi vincolo di subordinazio ne del prestatore di lavoro nei confronti del destinatario della prestazione; N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 49 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE coordinamento, che consiste nel collegamento funzionale dell’attività del prestatore d’opera con la struttura del committente; – continuità, nel senso che la prestazione non ha carattere occasionale ma continuativo; – personalità della prestazione, vale a dire la prevalenza del carattere perso nale dell’apporto lavorativo. Conseguentemente la comunicazione di instaurazione anticipata va fatta per: – contratto di lavoro a progetto (art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003); – contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale; – collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazio ni (art. 7, D.Lgs. n. 165/2001 – art. 110, c. 6, D.Lgs. 267/2000 – circ. Presidenza consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 15 luglio 2004); – collaborazione occasionale, di cui all’art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente (cd. “mini–co.co.co.”); – prestazione sportiva, di cui all’art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n, 289; – prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo, ai sensi dell’art. 1 della lgge n. 8/1979, per le quali vige l’obbligo di assicurazione ENPALS. Sono invece da escludere dall’obbligo di comunicazione quei rapporti, che, pur rientrando astrattamente nell’area della cd. parasubordinazione, non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa indero gabile in materia di lavoro: – le attività rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; – le nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società; – le partecipazioni a collegi e commissioni; – le prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/ 2003; – le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003 e quelle previste dall’art. 21, c. 6 ter, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. L’obbligo di effettuare la comunicazione incombe sul committente e a tal proposito si evidenzia che a far data dall’1.3.2008 le comunicazioni di instaurazione vanno effettuate solo per via telematica. – Check list COMUNICAZIONE DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ü L’instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, va comunicata entro le ore 24 del giorno antecedente per via telematica utilizzando il modulo UNIFICATO LAV. ü La scadenza del termine in un giorno festivo non comporta l’automatico differimento al giorno successivo; ü In caso di assunzione di urgenza va utilizzato il modulo UNIFICATO URG che consiste in una comunicazione sintetica dei dati essenziali. ü Nel caso in cui non sia stata effettuata la comunicazione di instaurazione anticipata sarà applicabile la cd. maxisanzione per il lavoro nero. 50 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE La maxisanzione per il lavoro nero è cambiata a opera del Collegato lavoro Maxisanzione 2010 per cui adesso vengono distinte due ipotesi sanzionatorie a seconda per il lavoro nero che il rapporto di lavoro sia “in nero” al momento dell’accesso ispettivo o lo sia stato solo per un certo periodo prima della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Nel primo caso, ovvero nel caso in cui all’atto dell’accesso ispettivo vengano trovati lavoratori intenti al lavoro senza la preventiva comunicazione di instaurazione, sarà applicabile la san zione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ogni giornata di lavoro effettivo. Nel secondo caso, qualora all’atto dell’accesso ispettivo emerga che il datore di lavoro abbia regolarizzato il rapporto solo successivamente all’effettivo inizio della prestazione lavorativa – per cui ci sia solo un periodo “in nero” che precede la regolare occupazione – sarà applicabile la minore sanzione amministrativa che va da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 30 per ogni giornata di lavoro effettivo. In entrambi i suddetti casi sarà applicabile l’istituto della diffida obbligatoria per cui se il datore di lavoro, diffidato, provveda a regolarizzare sotto il profilo contributivo, retributivo e lavoristico i lavoratori coinvolti – comunicando l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e versando i contributi dovuti ove ne sussistano i presupposti – sarà ammesso al paga mento della sanzione nella misura minima edittale per l’importo stabilito in misura variabile e nella misura di un quarto per la maggiorazione giornaliera stabilita in misura fissa. In pratica: l nel caso di lavoro totalmente in nero – la sanzione minima ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, sarà pari a euro 1.500, maggiorata di euro 37,50 per ogni giorno di lavoro irregolare; – la sanzione ridotta ex art. 16, legge n. 689/1981, sarà pari a euro 3.000, maggiorata di euro 50 per ogni giorno di lavoro irregolare. l nel caso di lavoro parzialmente in nero – la sanzione minima ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, sarà pari a euro 1.000, maggiorata di euro 7,50 per ogni giorno di lavoro irregolare; – la sanzione ridotta ex art. 16, legge n. 689/1981, sarà pari a euro 2.000, maggiorata di euro 10 per ogni giorno di lavoro irregolare. Relativamente alle sanzioni civili previdenziali, in entrambe le fattispecie Sanzioni civili analizzate, l’importo della stesse va effettuato sulla base della disciplina di previdenziali cui all’art. 116, legge n. 388/2000 e successivamente aumentato del 50%. A ogni buon conto, la circolare del Ministero del lavoro n. 38/2010 ha chiarito che le sanzioni civili in questione trovano applicazione solo qualora al momen to dell’accesso ispettivo siano scaduti i termini per il pagamento dei contribu ti e premi con riferimento al periodo di lavoro irregolare accertato. La sospensione dell’attività imprenditoriale va adottata qualora, in sede Sospensione di verifica ispettiva, gli ispettori riscontrino l’impiego di personale non dell’attività risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore imprenditoriale al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Saranno quindi da considerarsi in nero anche i collaboratori per i quali non è stata fatta la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 51 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Iscrizione al LUL Il D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6.8.2008, all’art. 39 ha previsto l’obbligo dell’istituzione del Libro Unico del Lavoro per i datori di lavoro privati – esclusi i soli datori di lavoro domestico – in cui vanno iscritti non solo i lavoratori subordinati ma anche i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazio ne con apporto lavorativo. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 39, per ciascun lavoratore va indicato il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Normativa D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 – Art. 39, commi 1-3 1. 2. 3. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il Libro Unico del Lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel Libro Unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il Libro Unico del Lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Il Libro Unico del Lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. Come confermato dal Ministero del lavoro nel Vademecum sul LUL, con riferimento ai collaboratori, anche a progetto, non è necessario il manteni mento di un calendario presenze, ma basta solamente una annotazione libera, sul cedolino, delle assenze di cui il committente sia a conoscenza, in quanto le stesse incidano direttamente sull’obbligo di astensione dal lavoro (es. infor tunio o maternità). Ad esempio in caso di infortunio sul cedolino del collaboratore sarà annotato “infortunio dal … al …” Sempre nel citato Vademecum, con riferimento all’obbligo di iscrivere al LUL i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche, è stato specifica to che si deve distinguere fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l’esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle ispettive federazioni, non soggetta a obblighi di registrazione. Ai fini sanzionatori si evidenzia che la mancata istituzione del LUL o la messa in uso del LUL senza rispettare le modalità di tenuta previste dall’art. 1, c. 1 del D.M. 9.7.2008 è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500. La violazione è sanabile per cui è ammessa la diffida obbligatoria ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004; la sanzione amministrativa in misura minima è pari a € 500 mentre la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81 è pari a € 833,33. 52 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE L’omessa e l’infedele registrazione dei dati sul LUL è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500 solo qualora ciò influisca sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e salvo i casi di mero errore materiale; tuttavia se violazione si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione va da € 500 a € 3.000. Come previsto dalla circolare ministeriale n. 20/2008, nel caso di omessa registrazione non è applicabile la diffida obbligatoria per cui la sanzione ridotta ex art. 16 della legge n. 689/81 è pari a € 300 nell’ipotesi base e ad € 1.000 nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori. L’infedele registrazione è invece diffidabile ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/04 e la sanzione minima è pari a € 150 oppure a € 500 qualora la violazione si riferisca al almeno 11 lavoratori. La ritardata registrazione dei dati oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento è punita con la sanzione amministrativa da € 100 a € 600; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione va da € 150 ad € 1.500. La ritardata registrazione è diffidabile ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/04 e la sanzione minima è pari a € 100 fino a 10 lavoratori e € 150 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori; la sanzione ridotta ex art. 16 della legge n. 689/81 è pari a € 200 nel primo caso e € 300 nel secondo caso. Ai fini del calcolo dei lavoratori si ricorda che vanno computati i lavoratori subordinati (a prescindere dall’effettivo orario di lavoro svolto), i collaborato ri coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul Libro Unico. Check list SANZIONI ü Nel caso in cui all’atto dell’accesso ispettivo risulti che non sia stata effettuata la comunicazione di instaurazione del rapporto, sarà applicabile la cd. maxisanzione per il lavoro nero che consiste in una sanzione amministrativa che va da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ogni giornata di lavoro effettivo. ü Qualora all’atto dell’accesso ispettivo emerga che il datore di lavoro abbia regolarizzato il rapporto solo successivamente all’effettivo inizio della prestazione lavorativa, sarà applicabile la minore sanzione amministrativa che va da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 30 per ogni giornata di lavoro effettivo. ü Nel caso in cui il lavoratore non sia assunto si rischia la sospensione dell’attività imprenditoriale che va adottata dal personale ispettivo qualora, in sede di verifica ispettiva, riscontri l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Con riferimento ai collaboratori, anche a progetto, si evidenzia che vanno considerati in nero anche i collaboratori per i quali non è stata fatta la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. ü I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, vanno iscritti al LUL, pena le sanzioni di legge. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 53 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Iscrizione e contribuzione alla Gestione separata INPS ISCRIZIONE ALL’INPS I collaboratori coordinati e continuativi, siano essi anche a progetto o mini co.co.co., devono iscriversi all’apposita Gestione separata presso l’INPS anche nel caso in cui siano iscritti ad altre forme di previdenza, all’inizio dell’attività lavorativa. Con messaggio n. 7505 del 2.4.2008, l’Istituto ha chiarito che l’obbligo di effettuare la comunicazione obbligatoria dell’instaurazione della colla borazione a carico del committente non ha modificato le preesistenti disposizioni riguardanti l’obbligo di iscrizione posto a carico del lavorato re alla Gestione separata. Quindi il collaboratore coordinato e continuativo ha l’obbligo di iscriversi alla citata Gestione all’inizio dell’attività lavorativa; tuttavia tale obbligo consiste in un’unica iscrizione, coincide con l’inizio del primo rapporto di collaborazione; il collaboratore è, quindi, esonerato dal comunicare le cessazione del rapporto e l’iscrizione per successivi contratti con lo stesso o con un diverso committente. Dall’1.6.2011, come chiarito dall’INPS con circolare n. 72 del 4 maggio 2011, la presentazione delle domande d’iscrizione alla suddetta Gestione separata dovrà avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: l WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il portale dell’Istituto; l contact center multicanale numero verde 803164, tramite PIN o senza PIN; l intermediari dell’Istituto – attraverso i consueti servizi telematici. Presentazione della Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella domanda tramite WEB sezione SERVIZI ONLINE attraverso i seguenti percorsi: 1) Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS; 2) Elenco di tutti i servizi oppure Per tipologia di utente oppure Per tipologia di accesso oppure Per tipologia di servizio ; l Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS; l Lavoratori parasubordinati: iscrizione (accesso con PIN OnLine); l Lavoratori parasubordinati: iscrizione (accesso senza autenticazione). 54 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE In caso della scelta dell’opzione senza PIN, ma con il solo utilizzo del CF, il Contact Center provvederà a richiamare l’interessato per la conferma dei dati. Tuttavia, la possibilità di iscrizione senza PIN sarà disponibile sino al 30 settembre 2011 – e in tal caso contestualmente alla conferma dei dati l’operatore di call center attiverà il percorso per l’assegnazione del PIN al soggetto – ma dall’1 ottobre 2011 non potranno più essere accettate iscrizioni da soggetti non identificabili tramite PIN. Può usufruire del servizio anche il richiedente intermediario abilitato con le Presentazione funzioni che consentono la trasmissione telematica delle domande. della domanda Gli intermediari abilitati possono accedere utilizzando il seguente percorso: tramite intermediario – Servizi on line/Elenco di tutti i servizi o Per tipologia di utente o Per tipologia di accesso o Per tipologia di servizio/Lavoratori parasubordinati: iscrizione (accesso riservato ad aziende e consulenti). Per l’accesso al servizio è sempre richiesta l’autenticazione tramite PIN, rilasciato dall’Istituto, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), rilasciata da una Pubblica amministrazione ai sensi del DPR 117/04, o altro dispositivo (smart card, chiavetta USB) contenente “certificato digitale di autenticazio ne personale” rilasciato da apposito ente certificatore rispondente agli stan dard definiti per la CNS. Effettuata l’autenticazione, l’intermediario potrà procedere alla compilazio ne e all’invio della domanda d’iscrizione. Gli utenti che non hanno possibilità o facilità di utilizzo di strumenti informa Presentazione tici possono avvalersi della comunicazione telefonica, rivolgendosi al Contact della domanda tramite Center, numero verde 803.164, che, dopo aver proceduto all’autenticazione del Contact Center soggetto dichiarante, si occuperà di acquisire la domanda d’iscrizione. L’autenticazione del soggetto dichiarante tramite PIN OnLine e codice fiscale è necessaria anche per le comunicazioni effettuate utilizzando il Contact Center. Anche in questo caso fino al 30 settembre 2011 saranno recepite le comunicazioni di soggetti sprovvisti di PIN, ma, contestualmente all’accet tazione della comunicazione, l’operatore del Contact Center attiverà il per corso per l’assegnazione del PIN OnLine al soggetto; dall’1.10.2011 non saranno più accettate comunicazioni da soggetti non autenticati tramite PIN OnLine. Check list ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA ü I collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori a progetto e i mini co.co.co. sono obbligati a iscriversi alla Gestione separata INPS all’inizio del primo rapporto di collaborazione; ü L’obbligo sussiste anche se il collaboratore è già iscritto ad altra forma di previdenza e quindi anche se è già un lavoratore subordinato o un pensionato. ü Dall’1.6.2011 l’iscrizione alla Gestione separata INPS dovrà avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il portale dell’Istituto; contact center multicanale – numero verde 803164, tramite PIN o senza PIN; intermediari dell’Istituto – attraverso i consueti servizi telematici. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 55 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA Per le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, l’obbligazione contributiva è a carico del committente nella misura dei 2/3 e 1/3 a carico del collaboratore; tuttavia l’obbligo contributivo è assolto diretta mente dal committente anche per la parte di competenza del collaboratore che viene quindi trattenuta dal committente stesso. Il committente, è quindi obbligato a denunciare mensilmente telematica mente all’INPS i dati retributivi e tutte le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi e a versare il dovuto mediante il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso. Aliquote contributive L’art. 1, c. 10, della legge 24.12.2007, n. 247, aveva previsto , a decorrere dal 2011 l’1.1.2011, un aumento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell’art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. legge di stabilità 2011) ha abrogato il suddetto comma 10; quindi le aliquote per l’anno 2011 sono le stesse del 2010. Gestione separata aliquote 2011 Soggetti soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria Aliquota Aliquota del 26,72% (26,00% IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) Aliquota del 17% Massimale annuo Le suddette aliquote del 26,72% e del 17,00%, sono applicabili di reddito facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dal l’articolo 2, c. 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è pari a euro 93.622,00. Minimale per l’accredito Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di contributivo reddito di cui all’articolo 1, c. 3, della legge n. 233/1990, per l’anno 2011 detto minimale è pari a euro 14.552,00. Pertanto i collaboratori per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72% avranno l’accredito dell’in tero anno con un contributo annuale pari a euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici). Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, c. 29, legge n. 335/1995). Normativa Legge n. 183/2010, art. 39 – Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali 1. L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi (Segue) 56 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1bis, 1ter e 1quater dell’articolo 2 del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. L’art. 39 del Collegato lavoro 2010 (Legge n. 183/2010) ha esteso ai commit Omesso versamento tenti il reato – già previsto dalla legge n. 638 dell’11.11.1983 per i soli delle ritenute lavoratori dipendenti – di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS. In pratica adesso il committente che non versa la quota di contribuzione che ha trattenuto al collaboratore è penalmente perseguibile. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro; tuttavia il committente non è punibile nel caso in cui provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Con l’interpello n. 12/2011, in merito agli obblighi contributivi, il Collaboratori Ministero del lavoro ha chiarito le disposizioni applicabili in caso di non residenti in Italia collaboratori a progetto non residenti in Italia alla luce dei regolamenti (CE) n. 883/2004, n. 988/2009 e n. 987/2009, e atteso che i collaboratori a progetto sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti. Nel particolare nella risposta ministeriale ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, emerge che in caso di collaboratori a progetto non residenti in Italia: – l’onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti, ai sensi dell’art. 21 del regolamento di applicazione; – il recupero di contributi dovuti a uno Stato membro può essere effettuato dall’istituzione corrispondente di altro Stato membro secondo le proce dure seguite da quest’ultimo (art. 84 del regolamento di base); – nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. Check list CONTRIBUZIONE ü La contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, è ripartita nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. ü L’obbligo contributivo va assolto dal committente che provvede a trattenere la quota di competenza del collaboratore. ü Il committente, deve denunciare mensilmente telematicamente all’INPS i dati retributivi e tutte le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi e versare il dovuto mediante il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso al collaboratore. ü L’omesso versamento da parte del committente delle ritenute operate sui compensi dei collaboratori costituisce reato ed è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro; tuttavia il committente non è punibile nel caso in cui provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 57 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Maternità e altre prestazioni previdenziali e assicurative I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS hanno diritto sia al congedo di maternità/paternità che al congedo parentale e, proprio per l’estensione della tutela relativa alla maternità, sono tenuti al versamento di un’aliquota aggiuntiva, attualmente pari allo 0,72%. Congedo di maternità La Finanziaria 2007, all’art. 1, c. 791, aveva previsto che con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fosse disciplinata l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che non risultassero iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria. Normativa Art. 1, D.M. 12.7.2007 1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita «Gestione separata», nonché agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima. Il D.M. 12.7.2007 ha esteso il divieto di adibire al lavoro, per i periodi di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 151/2001, le collaboratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla Gestione separata. Conseguentemente, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costi tuzionale n. 116/2011, è vietato adibire al lavoro le collaboratrici a progetto: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto; e) in caso di parto prematuro e successivo ricovero del neonato in una struttura sanitaria, previa richiesta della madre e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da dichiarazione medica, durante i mesi 58 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE successivi all’ingresso del bambino nella casa familiare per l’intero conge do spettante o per parte di esso. Infatti, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, ha dichiarato l’illegitti mità costituzionale dell’art. 16 lett. c) del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare. Si rammenta che, comunque, il congedo di maternità spetta anche in caso di interruzione di gravidanza verificatasi dopo il 180° giorno. Normativa D.M. 12.7.2007 – Art. 3 1. L’estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all’art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica: a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all’art. 1 Ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale, le co.co.pro. hanno inoltre Interdizione anticipata diritto all’astensione anticipata per gravidanza a rischio o per lavoro pericolo e proroga del congedo so, faticoso e insalubre e alla proroga del congedo di maternità per lavori di maternità pericolosi, faticosi e insalubri fino a sette mesi dopo il parto. Quindi, nel caso in cui sussistano i requisiti, le stesse dovranno fare domanda alla DPL competente per territorio per l’eventuale emissione del provvedimento di interdizione anticipata o proroga del congedo di maternità. Le collaboratrici iscritte alla Gestione separata hanno altresì diritto alla Flessibilità flessibilità del congedo di maternità e quindi possono posticipare l’asten sione dal lavoro al mese precedente la data presunta del parto e prolungare il congedo di maternità postparto a quattro mesi. In questo caso, come per la generalità delle lavoratrici dipendenti, necessita un certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Al collaboratore iscritto alla Gestione separata spetta il congedo di pater- Congedo di paternità nità, ovvero il diritto ad astenersi dall’attività lavorativa in caso di: – morte o grave infermità della madre; – abbandono del figlio da parte della madre; – affidamento esclusivo del bambino al padre. Il congedo di maternità/paternità può essere richiesto anche dalle lavoratrici Genitori adottivi madri adottive o affidatarie appartenenti alla categoria iscritte alla Gestione e affidatari separata o dai padri in caso di espressa rinuncia della madre. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 59 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Normativa D.M. 4.4.2002 – Art. 2 1. 2. In caso di adozione o affidamento, l’indennità di cui all’art. 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età; In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l’indennità di cui all’art. 1 spetta, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest’ultimo, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età. L’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 4.4.2002 e vista la circolare INPS n. 137/2007, il diritto al congedo per i genitori adottivi e affidatari spetta solo per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia: – fino ai sei anni in caso di adozione e affidamento nazionale; – fino al compimento della maggiore età in caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale. In pratica, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS non vi è stata alcuna modifica in materia come invece è accaduto per i lavoratori subordina ti con la Finanziaria 2008, con conseguente trattamento diverso che, a parere di chi scrive, è discriminatorio. Normativa D.M. 12.7.2007 – Art. 3 1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall’attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Proroga Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 12.7.2007, le lavoratrici a progetto hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salvo disposizione del contratto individuale più favorevole. Rimanendo sull’argomento, si segnala l’interpello n. 58 del 23.12.2008, in cui il Ministero del lavoro ha chiarito che non opera il diritto alla proroga del contratto qualora, durante l’interdizione anticipata, si verifichi l’interruzio ne della gravidanza prima del 180° giorno. Sempre in materia si evidenzia l’interpello n. 39 del 15.5.2009 il quale, invece, è relativo all’obbligo di prorogare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nel caso in cui una prestazione resa oltre i limiti temporali potrebbe non rispondere più a un interesse, anche giuridica mente rilevante, del committente che sarebbe comunque tenuto a erogare un corrispettivo per una prestazione non più utile. In questo caso il Ministero, considerando che l’assenza per gravidanza può effettivamente incidere negativamente sulla realizzazione del progetto di lavoro, ha ritenuto che possa considerarsi in linea con la ratio del contratto e 60 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE con il principio di corrispettività dello stesso non corrispondere in tutto o in parte il compenso concordato ferme restando, come già evidenziato, le tutele di carattere indennitario previste dal D.M. del 2007. L’indennità di maternità o paternità spetta ai collaboratori iscritti alla Indennità di maternità Gestione separata in possesso di almeno tre mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile che vanno indivi duati in relazione alla data presunta del parto. L’indennità spettante è pari all’80 per cento di 1/365 (un trecentosessanta cinquesimo) del reddito risultante dai versamenti effettuati e percepito nei 12 mesi precedente l’evento. La corresponsione dell’indennità di maternità è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa, previa relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice o del lavoratore e del commit tente. Normativa Legge n. 296/2006 – Art. 1, comma 788 (…) Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. (…) La Finanziaria 2007 ha previsto la corresponsione, in favore delle lavoratrici a progetto, dell’indennità per congedo parentale, per un periodo di tre mesi, continuativo o frazionato, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento. Il diritto all’indennità per congedo parentale spetta ai genitori collaboratori, anche adottivi e affidatari, per i quali risulti l’accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei dodici mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità. Chiaramente i periodi di fruizione del congedo parentale sono indennizzabili solo qualora sussista un rapporto di collaborazione in corso di validità e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. L’indennità, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del suddetto requisito contributivo. Al padre collaboratore iscritto alla Gestione separata, il congedo parentale spetta, invece, solo in caso di: – morte o grave infermità della madre; – abbandono del figlio; – affidamento esclusivo del bambino al padre; – in caso di adozione e affidamento, rinuncia della madre che ha diritto al congedo di maternità. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 61 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Check list Cosa spetta alle collaboratrici coordinate e continuative, anche a progetto? Alle co.co.co. e co.co.pro. spetta: ü il congedo di maternità come per la generalità delle lavoratrici dipendenti e quindi: durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; durante i tre mesi dopo il parto; durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. in caso di parto prematuro e successivo ricovero del neonato in una struttura sanitaria, previa richiesta della madre e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da dichiarazione medica, durante i mesi successivi all’ingresso del bambino nella casa familiare per l’intero congedo spettante o per parte di esso. ü L’anticipazione del congedo di maternità per gravidanza a rischio o per lavoro pericoloso, faticoso ed insalubre. ü La proroga del congedo di maternità per lavori pericolosi, faticosi e insalubri. ü La flessibilità (spostamento del congedo a 1 mese prima del parto e 4 dopo il parto) preva attestazione del medico specialista del SSN e del medico competente sull’assenza di rischi per la salute della donna e del nascituro. ü La proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salvo disposizione del contratto individuale più favorevole. ü Il congedo pari a 3 mesi in caso di adozione ed affidamento. ü Tre mesi di congedo parentale entro il primo anno di vita del bambino. Check list Cosa spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto? Ai co.co.co. e co.co.pro. 1. A decorrere dalspetta: 1º gennaio 1998, agli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al ü il congedo di paternità in caso di: dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la disciplina dell’assegno versamento della contribuzione morte gravefamiliare infermitàdidella madre;2 del decretolegge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. per il onucleo cui all’art. abbandono del figlio da parte della madre; 153, e successive modificazioni e integrazioni. affidamento esclusivo del bambino al padre.Gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a 2. L’assegno è corrisposto dalla competente ü Tre mesi di congedo parentale entrodai il primo annointeressati di vita delabambino, caso di: di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene seguito di domanda presentata lavoratori decorrereindal mese morte o grave infermità della madre; richiesta la prestazione. L’assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell’INPS. figlio;al comma 1, l’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, comma 26, della 3. abbandono Ai soggetti del indicati affidamento esclusivoèdel bambino legge n. 335/1995, inferiore al al70padre; per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a incomposizione caso di adozione e affidamento, rinuncia dellail madre chedel ha 70 diritto congedo di maternità. reddituale mista che raggiunga requisito per al cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, spetta l’assegno per il nucleo familiare. Art. 5, D.M. 4.4.2002 1. 2. 3. A decorrere dal 1º gennaio 1998, agli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decretolegge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. L’assegno è corrisposto dalla competente Gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzio ne, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell’INPS. Ai soggetti indicati al comma 1, l’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. (Segue) 62 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Come specificato dall’art. 5 del D.M. 4.4.2002, l’assegno viene corrisposto a seguito di domanda presentata dal collaboratore a decorrere dall’1 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati percepiti i compensi ed è erogato direttamente dall’INPS. Tuttavia, lo stesso spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalle attività di collaborazione è almeno pari al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare precedente l’1 luglio. Se, però, il nucleo familiare ha un reddito misto (ovvero nel caso di un nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato), il requisito del 70% si considera realizzato sommando le due tipologie di reddito; tale requisito si considera realizzato anche se i due tipi di reddito sono percepiti solo dal lavoratore richiedente. Il diritto all’assegno spetta indipendentemente dall’entità dei singoli redditi (dipendente o parasubordinato) che costituiscono il reddito complessivo, il che significa che il 70% del reddito totale può derivare anche solo da lavoro dipendente, qualora i proventi da lavoro parasubordinato siano pari a zero. Infine, l’assegno viene concesso anche se il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente, di qualsiasi natura, sia uguale a zero. D.M. 12.1.2001 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. Art. 1. Destinatari della prestazione in caso di degenza ospedaliera A decorrere dal 1° gennaio 2000, agli iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuta un’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per le degenze iniziate prima di tale data, l’indennità spetta a decorrere dalla data stessa. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento. Art. 2. Misura dell’indennità La prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell’articolo 1, valido per l’anno di insorgenza dell’evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali: – 8% nell’ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero; – 12% nell’ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero; – 16% nell’ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero. L’indennità è erogata dall’INPS, a carico della gestione separata di cui all’art. 1, a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte dell’interessato, con le modalità stabilite dall’INPS ed entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione da cui risultino i redditi dell’anno precedente assoggettati a contributo alla predetta gestione separata. Le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all’andamento della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’indennità spetta, fino al massimo di 180 giorni nell’anno solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere. INDENNITÀ DI MALATTIA PER RICOVERO OSPEDALIERO Dall’1.1.2000, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – non iscritti ad altre forme obbligatorie o pensionati – hanno diritto all’indennità di malattia in caso di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal SSN, o in caso di degenza autorizzata o riconosciuta dal SSN presso strutture ospedaliere site all’estero. Come chiarito dall’INPS, con circolare n. 95 bis del 6.9.2006, sono equiparate a giornate di degenza le giornate per le quali viene documentata l’effettuazione di prestazioni in regime di day hospital. L’indennità è erogata dall’Istituto a seguito di domanda dell’interessato – che va presentata entro 180 giorni dalle dimissioni corredata da un’autocertificazione da cui risultino i redditi dell’anno precedente assoggettati a contributo alla gestione separata – e spetta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare purché: – al collaboratore risultino accreditate almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento; – il reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente, al 70% del massimale contributivo annuo. L’indennità è calcolata in relazione al massimale di contribuzione valido per l’anno di insorgenza dell’evento, diviso per 365 giorni, con le seguenti percentuali: – 8% nell’ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero; – 12% nell’ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque a otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero; – 16% nell’ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero. (Segue) N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 63 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Art. 1, c. 788, legge n. 296/2006 A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. INDENNITÀ DI MALATTIA Con la Finanziaria 2007 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, purché non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non titolari di pensione, è stato riconosciuto il diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. I requisiti reddituali e contributivi richiesti sono gli stessi che per l’indennità di malattia a seguito di ricovero mentre la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. I collaboratori, quindi, sono tenuti a giustificare la malattia con certificazione medica e sono soggetti alle fasce orarie di reperibilità nonché al controllo dello stato di malattia come per la generalità dei lavoratori privati. Si evidenzia che l’indennità di malattia non spetta per eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Art. 19, c. 2, D.L. n. 185/2008, conv. legge n. 2/2009 In via sperimentale per il biennio 20102011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un‘unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l‘anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all‘articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l‘INPS di cui all‘articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall‘articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l‘anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all‘anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all‘articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell‘anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all‘articolo 2, com ma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data. INDENNITÀ UNA TANTUM Per i collaboratori a progetto è stato confermato anche per quest’anno l’indennità una tantum a sostegno del reddito pari al 30% del reddito percepito nell’anno precedente e comunque nel limite massimo di 4.000 euro, purché il collaboratore: a) operi in regime di monocommittenza; b) abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata, almeno 1 mese; d) risulti senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata. Come chiarito dall’INPS con circolare n. 36 del 9 marzo 2010, l’erogazione dell’indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (cd. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di qualificazione professionale così come prevista dal comma 10 dell’art. 19 della legge n. 2/09. La domanda di prestazione dell’indennità una tantum deve essere presentata nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificati i presupposti richiesti dalla legge. (Segue) 64 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESTAZIONI INAIL Con la circolare n. 22 del 18.3. 2004, l’INAIL si è occupata delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, affermando che l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei collaboratori a progetto deve essere applicata in base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, tenendo conto del fatto che l’area dei parasubordinati da assicurare all’INAIL continua a essere individuata mediante richiamo alla norma fiscale che definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa . Continua la circolare chiarendo che nell’ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali: n i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società. n i membri di comitati e commissioni. n i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia. Restano, invece, escluse dall’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria: n le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale nei “redditi diversi”. n le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell’ambito della professione esercitata n le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento e una continuità nelle prestazioni. Conseguentemente per i lavoratori a progetto valgono le norme in vigore per i lavoratori parasubordinati ai quali si applicano, in generale, gli istituti previsti dal D.P.R. n. 1124/65. Per i lavoratori a progetto la base imponibile contributiva si identifica nei “compensi effettivamente percepiti”, sia pure nel rispetto del minimale e del massimale di rendita, e il premio dovuto è per un terzo a carico del collaboratore a progetto e per due terzi a carico del committente. Per quanto riguarda le prestazioni, queste sono liquidate in base al corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto e in particolare: – per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita. – per la liquidazione dell’indennità di temporanea, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale. Nell’ipotesi di più rapporti di lavoro con diversi committenti, la liquidazione della rendita dovrà essere effettuata in base al totale dei corrispettivi percepiti nel rispetto del massimale e del minimale di legge. La liquidazione dell’indennità di temporanea dovrà, invece, essere effettuata in base al cumulo dei corrispettivi effettivamente percepiti, anche quando è superiore al massimale. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 65 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Collaborazioni coordinate e continuative e a progetto: regole fiscali Ai sensi della lett. cbis del c. 1 dell’art. 50 TUIR sono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato sogget to nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, c. 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, c. 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”. La categoria delle collaborazioni coordinate e continuative è stata oggetto nell’ultimo quindicennio di profonde modifiche normative volte sostanzial mente a definire giuridicamente la fattispecie per evitare fenomeni di mascheramento di rapporto di lavoro subordinato (D.lgs. 276/2003). Sotto l’aspetto previdenziale la legge 335/1995 pose l’obbligo di iscrizione dei collaboratori coordinati e continuativi alla Gestione separata all’INPS tramite versamento di una contribuzione di anno in anno sempre più onerosa per cercare di coprire il gap con la contribuzione collegata ai lavoratori dipendenti; la legge 342/2000 fece migrare i redditi prodotti tramite collaborazioni coordinate e continuative dalla categoria reddituale del lavoro autonomo a quella dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, lett cbis) TUIR). In sostanza dal 1° gennaio 2001 le collaborazioni coordinate e continuative, pur rimanendo sotto l’aspetto giuridico rapporti di lavoro autonomo, sotto il profilo tributario, producono redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, con relativi obblighi del sostituto d’imposta ai sensi degli artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973. Sotto l’aspetto fiscale, da una lettura dell’art. 50 TUIR (nel 2001 art. 47), si ebbe modo di distinguere nella categoria generale delle collaborazioni coordinate e continuative quelle collegate ad attività: 66 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE n n Tipiche: a) l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica; b) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; c) la partecipazione a collegi e commissioni; Residuali. COLLABORAZIONI TIPICHE In merito alla categoria delle attività di ufficio di amministratore, sindaco e Amministratore, sindaco revisore, il Ministero delle finanze, con circolare del 12 dicembre 2001, n. o revisore di società, 105/E, ebbe modo di chiarire che il compenso a essa riferibile può essere associazioni e altri enti attratto nella categoria del reddito di lavoro autonomoprofessionale nei casi in cui: n gli ordinamenti professionali lo ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata; n seppure in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina dell’ordinamento professionale, il professionista svolga l’inca rico di amministratore di una società o di un ente che eserciti un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria pro fessione abituale. Su questa premessa pertanto, a livello fiscale, si distinguono gli amministra tori, i sindaci e i revisori che sono collaboratori coordinati e continuativi da quelli che sono professionisti. Relativa alla sola fattispecie del sindaco e del revisore contabile, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 56/E/2002, ha precisato che i compensi deri vanti dai predetti incarichi possono essere ricondotti nella sfera dei redditi professionali “nell’ipotesi in cui il revisore svolge abitualmente un’altra attività di carattere professionale le cui funzioni tipiche si estrinsechino anche attraverso l’attività di controllo contabile ovvero quando sussista comunque una connessione oggettiva tra l’attività di controllo contabile e la diversa attività professionale svolta in via abituale dal contribuente. Circo stanze, queste, che devono essere valutate anche in relazione ad attività professionali diverse da quelle di ragionieri e dottori commercialisti, posto che per queste categorie la sussistenza di tale requisito è stata più volte ribadita dall’Amministrazione finanziaria”. La predetta collaborazione può consistere: Collaborazione n nel conferimento di opere di ingegno (es. articoli); a giornali, riviste, n in prestazioni di carattere intellettuale non derivanti dal conferimento di enciclopedie e simili opere di ingegno (es. traduttori); n in prestazioni di carattere materiale (es. linotipisti). In riferimento alle opere di ingegno esse possono essere ricondotte a: n reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa (lett. cbis del comma 1 dell’art. 50 TUIR); n reddito derivante dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, cd. diritti d’autore (art. 53, c. 2, TUIR). I compensi percepiti per la partecipazione a collegi e commissioni sono inqua Partecipazione a collegi drabili tra i redditi prodotti in virtù di collaborazioni coordinate e continuative e commissioni (lett. cbis) ove non siano rinvenibili le seguenti due ulteriori ipotesi: N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 67 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE n n Partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di riferimento indennità e compensi percepiti a carico di terzi (art. 50, co. 1, lett. b TUIR); compensi per esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, c. 1, lett. f TUIR). L’INPS, con circolare 13 gennaio 2011, n. 5 ha precisato che i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della cate goria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale e abituale, attività legata all’esercizio di arti e professioni (di cui all’art. 53, c. 1, TUIR), concorrendo alla formazione del reddito derivante dall’attivi tà professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell’am bito della gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, legge 335/1995, dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale. COLLABORAZIONI ATIPICHE La predetta tipologia identifica le collaborazioni con le seguenti caratteristi che: a) senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto; b) nel quadro di un rapporto unitario e continuativo; c) senza impiego di mezzi organizzati; d) con retribuzione periodica prestabilita. Rientrano nella predetta tipologia le collaborazioni coordinate e continuati ve anche a modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. D.Lgs. 276/2003, comprendendo, in esse, solo ai fini fiscali (in quanto non richiedono un progetto), anche le prestazioni occasionali coordinate (c.d. mini co.co.co.). Ai sensi del c. 2 dell’art. 61 della legge Biagi (così come modificato dall’art. 48, co. 7, legge 183/2010), per mini co.co.co. si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamen te percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. In sostanza ai sensi della predetta norma se si rispettano i seguenti elementi: n durata complessiva annua (1° gennaio – 31 dicembre) non superiore a 30 giorni (la prestazione giornaliera potrà essere anche di un’ora o di 10 ore non rilevando ai fini del conteggio delle giornate) o a 240 ore nell’ambito dei servizi di cura e assistenza della persona con lo stesso committente; n compenso annuo complessivo non superiore a 5.000 euro non sarà necessario il progetto (es. Tribunale Milano 21 dicembre 2007 ha convertito un contratto di collaborazione in un contratto di lavoro subordi nato a tempo indeterminato in quanto non rispettando i predetti requisiti era necessario il progetto). La circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E/2004 ha fatto rientrare nella predetta categoria i compensi percepiti dai soggetti che prestano servizio di volontariato civile. 68 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE In tale categoria reddituale non sono invece compresi: n i compensi percepiti per prestazioni svolte tramite collaborazione occasionale autonoma (ex art. 222 c.c.) in quanto considerati redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l TUIR); n i compensi per lavoro occasionale accessorio (ex art. 70 D.Lgs. 276/2003) in quanto esenti (art. 72, c. 3, D.Lgs. 276/2003). IMPONIBILITÀ FISCALE Ai fini della determinazione del reddito imponibile l’art. 52, c. 1, TUIR rimanda a quanto applicato per i redditi di lavoro dipendente dall’art. 51 salvo quanto non compatibile con la figura di lavoro giuridicamente autonomo. In particolare si devono considerare imponibili “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Principio di cassa allargato Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 67/E/2001 “In applicazione della nuova disciplina anche ai collaboratori coordinati e continuativi si renderà applicabile il cosiddetto ’principio di cassa allargato‘ che considera percepiti nel periodo d’imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo, se riferibili all’anno precedente”. Applicazione delle regole presenti nell’art. 51 del TUIR; in particolare Determinazione non concorrono alla formazione del reddito: dell’imponibile n i contributi versati alla previdenza obbligatoria (c. 2, lett. a): senza limite, pertanto “non concorrono alla formazione del reddito i contributi versati dal committente e dal collaboratore alla Gestione separata tenuta presso l’INPS in ottemperanza delle disposizioni contenute nell’art. 2, c. 26, legge n. 335 dell’8 agosto 1995” (AE, circ. 67/E/2001); n i contributi di natura assistenzialeassicurativa come la contribuzione INAIL contro gli infortuni dei collaboratori (v. AE, circ. 67/2001 e 55/2011); n le somministrazione di vitto (c. 2, lett. c) Vitto somministrato direttamente dal datore di lavoro Servizio di mensa aziendale Servizio di mensa fornito tramite “card” Buoni pasto Indennità sostitutive N. 7 luglio 2011 senza limite. senza limite. senza. Non costituisce reddito sino ad un importo di 5,29 euro giornaliere. In generale costituiscono reddito, fatte salve alcune eccezioni appositamente previste (es. cantieri edili). IL SOLE 24 ORE 69 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE n i servizi di trasporto (c. 2, lett. d); Organizzati per la generalità o per categorie di collaboratori gestite direttamente dall’azienda o affidati a soggetti terzi Rimborso delle spese anche sotto forma di indennità chilometriche n Non costituiscono reddito. Costituisce reddito, salvo eccezioni per trasferte fuori dal comune della sede di lavoro. l’utilizzo beni e servizi (fringe benefit) (c. 2, lett. f e c. 3) Impianti sportivi e circoli ricreativi: destinazione alla generalità o a categorie di dipendenti Costituisce benefit il valore normale del bene ceduto meno quanto corrisposto o trattenuto al collaboratore. Limite 258,23 euro nel periodo di imposta: al superamento del limite l’intero importo è benefit. Costituisce benefit il prezzo mediamente praticato ai grossisti meno quanto trattenuto al collaboratore o versato. Limite 258,23 euro nel periodo di imposta: al superamento del limite l’intero importo è benefit. Costituisce reddito l’importo previsto dalle tariffe e quanto corrisposto dal collaboratore o trattenuto. Non costituisce reddito se la possibilità di utilizzare i servizi esiste per tutti i collaboratori o per categorie di essi ed a condizione che la struttura sia di proprietà dell’impresa. Impianti sportivi e circoli ricreativi: destinazione a singoli dipendenti Costituisce reddito. Beni dell’impresa ceduti al dipendente: impresse che operano solo al dettaglio Beni dell’impresa ceduti al dipendente: imprese che operano all’ingrosso o al dettaglio Servizi prestati ed agevolazioni tariffarie: fornite da terzi n gli autoveicoli (c. 4, lett. a) Uso privato del collaboratore Uso aziendale Uso promiscuo n i prestiti (c. 4, lett. b) Costituisce reddito il 50 % della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Concessi ai collaboratori n 70 È benefit. La quantificazione avviene sulla base del valore normale ex art. 9 D.P.R. 917/1986. Non è benefit. È benefit determinato forfetariamente 30% del costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI con riferimento a 15 mila km. i fabbricati (c. 4, lett. c) Immobile di proprietà dell’impresa e concessione al collaboratore in uso, locazione o comodato senza obbligo di dimora Costituisce benefit un importo pari a: rendita catastale più le spese inerenti al fabbricato (in sostanza le utenze i cui costi sono sostenuti dal committente) meno; quanto versato dal collaboratore o quanto trattenuto in capo al dipendente. Ipotesi analoga a quella precedente con obbligo di dimora del collaboratore Il benefit è costituito dal 30% dell’ammontare della differenza precedente. IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE n trasferta Italia – Fuori dal comune della sede lavorativa (c. 5) Rimborso forfetario Rimborso misto Rimborso analitico n Non costituisce reddito sino a 46,48 euro al giorno Costituisce reddito l’eccedenza. Non costituiscono reddito le spese di viaggio e trasporto. Non costituisce reddito sino: – 30, 99 euro giornaliere se il vitto o l’alloggio vengono rimborsate o forniti gratuitamente; – 15,49 euro giornaliere se il vitto e l’alloggio vengono rimborsati o forniti gratuitamente. Costituisce reddito l’eccedenza. Non costituiscono benefit le spese di viaggio e trasporto Non costituisce reddito il rimborso. Non costituisce reddito il rimborso di 15,49 euro giornaliere per spese non documentabili. trasferta Estero - Fuori dal comune della sede lavorativa (c. 5) Rimborso forfetario Rimborso misto Rimborso analitico Non costituisce reddito sino a 77,46 euro al giorno. Costituisce reddito l’eccedenza. Non costituiscono reddito le spese di viaggio e trasporto. Non costituisce reddito sino: –51,64 euro giornaliere se il vitto o l’alloggio vengono rimborsati o forniti gratuitamente; – 25, 82 euro giornaliere se il vitto e l’alloggio vengono rimborsati o forniti gratuitamente. Costituisce reddito l’eccedenza. Non costituiscono reddito le spese di viaggio e trasporto. Non costituisce reddito il rimborso di 25,82 euro giornaliere per spese non documentabili. Non costituisce reddito il rimborso delle spese viaggio e trasporto. Ogni riferimento ai lavoratori dipendenti fatto dall’art. 51 del TUIR è da intendersi riferito ai collaboratori. Collaboratori e trasferta Ai collaboratori coordinati e continuativi ovvero ai collaboratori a progetto si applicano le regole di determinazione del reddito di cui all’art. 51 del TUIR, compreso il c. 5 in tema di trasferte. A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con circolare 67/E/2001, ha precisato che, con riguardo ad alcune attività di collaborazione, quale l’attività di amministratore di società ed enti, ove non è possibile determinare contrattualmente la sede di lavoro ovvero identificare tale sede con quella della società, sarà preso a riferimen to, per l’applicazione del regime delle trasferte, il domicilio fiscale del collaboratore. Guida al Lavoro è su facebook N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 71 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Modalità di tassazione dei compensi erogati a collaboratori Ai fini della determinazione dell’imposta IRPEF su compensi correnti il sostituto d’imposta dovrà: a) determinare l’imposta lorda; b) riconoscere eventuali detrazioni di imposta al dipendente; c) determinare l’imposta netta; d) versare all’Erario l’imposta netta; e) effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno ovvero di fine rapporto. DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA LORDA Il sostituto d’imposta, una volta determinato il corretto imponibile fiscale secon do le regole indicate nell’art. 51 TUIR, calcolerà l’imposta lorda IRPEF appli cando le aliquote crescenti per scaglioni di reddito previste dall’art. 11 TUIR. Aliquote a scaglioni di reddito annuale in vigore dal 1° gennaio 2007 da Reddito Annuo 0,00 15.000,01 28.000,01 55.000,01 75.000,01 a Reddito Annuo 15.000,00 28.000,00 55.000,00 75.000,00 oltre Aliquota da applicare 23% 27% 38% 41% 43% Aliquote a scaglioni di reddito annuale in vigore dal 1° gennaio 2007 con correttivo da Reddito Annuo 0,00 15.000,01 28.000,01 55.000,01 75.000,01 a Reddito Annuo 15.000,00 28.000,00 55.000,00 75.000,00 oltre Aliquota da applicare 23% 27% 38% 41% 43% Correttivo 0,00 600,00 3.680,00 5.330,00 6.830,00 Determinazione Relativamente al calcolo della ritenuta fiscale per i redditi derivanti da dell’imposta lorda collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), la circolare durante i periodi di paga dell’Agenzia delle Entrate 6 luglio 2001, n. 67/E si sofferma sulle regole da applicare evidenziando i caratteri distintivi rispetto alla tassazione dello 72 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE stipendio del dipendente. La predetta circolare, precisando che sui redditi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi sarà operata, all’atto del pagamento del compenso, una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito contenute nell’art. 11 TUIR, distingue tre modalità operative a seconda che il committente eroghi il compenso: n periodicamente; n annualmente; n in modo disomogeneo. Fringe benefit senza compenso Inoltre, in relazione al pagamento delle imposte sui fringe benefit, è bene rilevare che l’Agenzia delle Entrate, sempre con la circolare 67/E/2001, ha precisato che, qualora non sia fissato un periodo di paga, le ritenute sui compensi in natura devono essere effettuate al momento dell’erogazione del primo compenso in denaro. Inoltre, se nel corso del periodo d’imposta non sono corrisposti compensi in denaro, le ritenute sui compensi in natura corrisposti andranno effettuate in sede di conguaglio. Qualora, anche in questa sede, la ritenuta da operare non trovi capienza sui compensi corrisposti, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare di quanto dovuto. Compensi periodici predefiniti Se il sostituto è in grado di preventivare l’ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che andrà a corrispondere nel corso del periodo d’imposta e procede periodicamente al pagamento dei com pensi, dovrà provvedere per ciascun periodo di paga (semestre, bimestre, mese, quindicina, settimana, giornata) a effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputabili al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Sull’importo complessivo del compenso il sostituto sarà tenuto ad appli care la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annuali. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 73 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 74 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Compenso annuale predefinito Sul compenso annuale predefinito sarà applicata la ritenuta IRPEF calcolata secondo le aliquote a scaglioni di reddito annuali. Tale modalità dovrà essere applicata anche qualora il compenso sia riferibi le a più anni ma erogato in unica soluzione in un anno predefinito. Compenso disomogeneo Qualora, invece, il committente proceda a una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d’imposta ma non sia in grado di conoscere, nemmeno in via presuntiva, l’ammontare complessivo degli stessi, per periodo d’imposta, sarà tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all’atto dell’effettuazione di ciascuno dei pagamenti, sull’intero ammontare. Sulla scorta delle informazioni contenute nella circolare n. 67/E/2001, il sostituto è tenuto a tassare i redditi applicando, su ogni singolo compenso, gli scaglioni annuali e cumulando via via i successivi compensi corrisposti nel medesimo periodo di imposta ai fini della determinazione dell’aliquota IRPEF. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 75 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Tale ultima modalità di applicazione delle ritenute dovrà essere osservata dal sostituto anche nell’ipotesi in cui questi sia in grado di conoscere preventivamen te l’ammontare complessivo dei compensi che dovrà corrispondere nel periodo d’imposta senza procedere al pagamento con cadenze periodiche determinate. DETRAZIONI DI IMPOSTA Al collaboratore, ai fini della determinazione dell’imposta netta, spettano le detrazioni per: n carico familiari; n produzione reddito; n oneri detraibili. Detrazioni per familiari In merito alla richiesta per familiari a carico, si ricorda che recentemente a carico l’art. 7, c. 2, lett. f) del D.L. 70/2011 ha eliminato l’obbligo di comunicare 76 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni d’imposta per familiari a carico. Tale dichiarazione dovrà invece essere presentata solo in caso di variazioni. Pertanto, dall’anno 2012 non sarà più necessario presentare annualmente la dichiarazione di richiesta delle detrazioni in assenza di variazione. A decorrere dal 1° gennaio 2008 invece, in virtù della modifica apportata dal co. 221 dell’art. 1 legge 24 dicembre 2007, n. 244 all’art. 23, c. 2, lett. a), del D.P.R. 600/1973 i lavoratori dipendenti e assimilati erano tenuti a dichiara re annualmente (adempimento in essere anche per l’anno 2011) al sostituto d’imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di cui all’art. 12 TUIR, e alle altre detrazioni, di cui all’art. 13 TUIR, indicandone: le condizioni di spettanza; il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni. Facsimile DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 23 DEL DPR n. 600/73 Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a il ______________________________________ a _____________________________ Residente a ____________________________ Via _______________ Codice fiscale ____________________________________ Stato civile: o celibe/nubile o separato/a legalmente ed effettivamente o divorziato/a o coniugato/a _______________________________ o vedovo/a _________________________________ in qualità di dipendente/collaboratore di codesta impresa Dichiara sotto la propria responsabilità di avere diritto per l’anno d’imposta _______ alle seguenti detrazioni d’imposta previste dagli artt. 12 e 13 del DPR 917/1986, e si impegna a comunicare eventuali variazioni alla presente dichiarazione (A) DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE o Detrazione per reddito da lavoro dipendente A tal proposito dichiaro: l di presumere di conseguire nell’anno _________ un reddito di euro _____________________ oltre a quello percepito dal presente rapporto di lavoro; l che il reddito dell’abitazione principale è pari a euro __________________________________ (B) DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO 1) DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO o Detrazione per coniuge a carico; Nome e Cognome____________________________________ codice fiscale del coniuge ________________________ £ per tutto l’anno; £ dal _____ al ______ 2) DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO 1) £ Detrazione per figlio a carico; Nome e Cognome_________________________________ codice fiscale del figlio ________________________ ; Data di nascita_________________ Percentuale £50%; £figlio disabile; £ applicazione detrazione pari a quella per il coniuge 2) £ Detrazione per figlio a carico; Nome e Cognome_________________________________ codice fiscale del figlio ________________________ ; Data di nascita_________________ Percentuale £50%; £ figlio disabile. 3) £ Detrazione per figlio a carico; Nome e Cognome_________________________________ codice fiscale del figlio ________________________ ; Data di nascita_________________ Percentuale £50%; £figlio disabile. 4) £ Detrazione per figlio a carico; Nome e Cognome_________________________________ codice fiscale del figlio ________________________ ; Data di nascita_________________ Percentuale £50%; £ figlio disabile. 5) £ Detrazione per figlio a carico; Nome e Cognome_________________________________ codice fiscale del figlio ________________________ ; Data di nascita_________________ Percentuale £50%; £ figlio disabile. 3) DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO 1) £ Detrazione per familiare; Nome e Cognome_________________________grado di parentela ________________ ; codice _______________________ ; percentuale di spettanza ____ %. di spettanza £ 100%, di spettanza £ 100%, di spettanza £ 100%, di spettanza £ 100%, di spettanza £ 100%, fiscale del familiare (Segue) N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 77 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 2) £ Detrazione per familiare; Nome e Cognome__________________________ grado di parentela _______________ ; codice fiscale del familiare _______________________ ; percentuale di spettanza ____ %. (C) ULTERIORE DETRAZIONE PER 4 O PIÙ FIGLI £ Ulteriore detrazione per 4 o più figli; A tal proposito dichiaro, per poter usufruire del credito per in capienza dell’imposta netta: l di non possedere redditi diversi da quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato (artt. 49 e 50 TUIR) nonché dell’unità immobiliare adibita a prima casa e relative pertinenze. In fede Data____________________________________Firma________________________________ OPZIONI £ Il sottoscritto, avvalendosi delle facoltà previste dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, chiede, ai fini dell’applicazione delle ritenute fiscali per l’anno in corso, di considerare anche le somme corrisposte, le ritenute operate e le detrazioni effettuate nel corso di altri rapporti di lavoro e/o collaborazione dei quali produce certificazione. £ Il sottoscritto chiede l’applicazione della maggiore aliquota di tassazione del _____ % invece di quelle normalmente applicabili. Data____________________________________Firma________________________________ Facsimile AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI A. Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e “assimilato” Per ottenere le detrazioni per lavoro dipendente è obbligatorio compilare il modulo. È considerato neutro, a fini della determinazione del reddito su cui calcolare la detrazione, il reddito da abitazione principale (prima casa). B. Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia È obbligatorio indicare il codice fiscale dei familiari a carico (puntI 1, 2, 3) 1) CONIUGE A CARICO La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all’abitazione principale. 2) FIGLI A CARICO Si considerano a carico (indipendentemente dall’età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all’abitazione principale. Il dipendente/collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap (ai sensi dell’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) e specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri: l In caso di coniuge a carico dell’altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest’ultimo; l Se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato; l In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; l Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. Per i figli dei lavoratori extracomunitari, l’articolo 21, c. 6-bis del D.L. n. 269/2003 dispone che la detrazione può essere riconosciuta solo se il lavoratore produce al sostituto di imposta: – per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione; – per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in Italiano e asseverata dal Consolato italiano nel paese di origine come conforme all’originale. In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. In presenza di incapienza dell’imposta netta, il sostituto d’imposta potrà corrispondere il relativo credito solo a fronte della dichiarazione del dipendente di non possedere altri redditi al di fuori di quelli di lavoro dipendente o assimilato nonché dell’unità immobiliare adibita a prima casa e relative pertinenze. 3) ALTRI FAMILIARI A CARICO Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all’abitazione principale, indicati nell’articolo 433 del codice civile e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2, che convivono (Segue) 78 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti (se non vi sono figli), generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L’ammontare della detrazione spettante va ripartita, “pro quota”, tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale). Per tutte e tre le categorie di familiari sopraelencati ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51: l si devono considerare i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione del reddito complessivo; l non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva; l si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. l si deve considerare il reddito derivante da abitazione principale Ai fini della determinazione del reddito di riferimento utile per il calcolo del coefficiente di determinazione della detrazione effettiva si deve considerare: n il reddito complessivo costituito dalla somma dei redditi percepiti dalla persona al netto degli oneri deducibili; n che non concorre a formare il reddito complessivo, ai fini della determina zione del reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni, il reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relati ve pertinenze, nonché quello prodotto dai contribuenti cd “minimi” il cui reddito è assoggettato a imposta sostitutiva (v. AE, circ. 73/2007). Con riferimento alla nozione di reddito complessivo, l’Agenzia delle Entra te, con circolare del 16 marzo 2007, n. 15, ha precisato che, al fine di stabilire l’ammontare delle detrazioni per carichi di famiglia e di quelle per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito, esso deve essere determinato secondo le regole di cui all’art. 51 TUIR. In particolare si dovrà anche considerare quanto previsto dall’art. 51, c. 2, lett.h), il quale esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1 lettera b)”. La circolare n. 326 del 1997 ha evidenziato che tali somme riducono la base imponibile del reddito di lavoro dipendente in quanto la ratio della norma è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi. La finalità di ordine procedurale perseguita dalla disposizione è tesa a ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio sia per i contribuenti sia per l’amministrazione finanziaria. Nel contempo, è di tutta evidenza come tale finalità sia stata attuata dal legislatore attraverso una disposizione di carattere sostanziale che incide direttamente sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Resta fermo che il sostituito può fornire al sostituto l’indicazione del presumibile importo del proprio reddito complessivo per l’anno cui si riferisce la detrazione, compresa la presenza della casa di abitazione, al fine di consentire che le detrazioni siano commisurate al reddito complessivo e non solo a quello di lavoro dipendente. N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE Reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni 79 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Reddito di riferimento Ai fini del calcolo mensile delle detrazioni è necessario ipotizzare il provvisorio per il calcolo reddito complessivo annuale. A tale fine, nella gestione del collaboratore, è delle detrazioni mensili ipotizzabile considerare il compenso annuale prestabilito contrattualmente e imponibile fiscale. Detrazioni produzione L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 58 del 18 giugno 2001 (par. 1.5), ha reddito e collaborazioni chiarito che ai fini del calcolo delle detrazioni fiscali per la produzione del a progetto reddito, quando si eroga il compenso al collaboratore nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione, occorre avere riguardo al periodo di lavoro cui il corrispettivo si riferisce ancorché quest’ultimo ricada in un periodo di imposta precedente. Pertanto, ipotizzando un contratto di collaborazione a progetto con inizio il 1° giugno 2010 e termine il 31 dicembre 2010: qualora il committente eroghi il compenso nel corso del 2011, egli è tenuto a riconoscere le detrazioni di imposta in relazione al periodo di maturazione (ossia, 214 giorni relativi al periodo giugnodicembre 2010) ma nella misura vigente al momento dell’eroga zione medesima (quindi, detrazioni vigenti nel 2010); resta fermo il principio secondo cui, comunque, le detrazioni possono spettare nella misura massima di 365 giorni per ogni periodo d’imposta. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che tra i giorni relativi ad anni precedenti per i quali spettano le detrazioni fiscali non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito, in precedenza, delle medesime detrazioni. Le detrazioni spettano per la durata dell’intero rapporto di lavoro e non per le effettive giornate di presenza lavorativa. Richiesta di applicazione Al fine di evitare il pagamento di elevate imposte in fase di dichiarazione di un’aliquota reddituale, il collaboratore può richiedere al proprio sostituto d’imposta più elevata l’applicazione di un’aliquota di tassazione maggiore (v. AE, ris. 199/2001). In tale caso il committente applicherà l’aliquota comunicata dal collaborato re senza restituire le eventuali maggiori imposte determinate in fase di conguaglio. Tale comportamento dovrà essere indicato nella certificazione CUD. In caso di successivo sostituto d’imposta, il collaboratore dovrà rinnovare la richiesta di applicazione di un’aliquota maggiore; in caso contrario il nuovo sostituto d’imposta opererà nel modo consueto termite applicazione delle aliquote a scaglioni di reddito di cui all’art. 11 TUIR Facsimile Dichiarazione del collaboratore per applicazione di una maggiore aliquota IRPEF Al Datore di lavoro Oggetto: Richiesta di applicazione di una maggiore aliquota IRPEF per l’anno ______ Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________, il ____________________, residente in ______________________________ a _______________________(__), in qualità di collaboratore a progetto (o amministratore) di codesta Società CHIEDE sotto la propria responsabilità L’applicazione al mio reddito, in sede di tassazione mensile a titolo d’acconto, di una aliquota IRPEF maggiorata e pari al ____%. (Segue) 80 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE CHIEDE inoltre Che l’eventuale credito emergente in sede di conguaglio annuale, o di fine rapporto, non mi venga rimborsato. Luogo e data In fede .________________________ OPERAZIONI DI CONGUAGLIO L’art. 23 c. 3, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 stabilisce che i sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti nel corso del periodo d’imposta, compresi eventualmente i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo, se riferiti a prestazioni rese nell’anno prece dente, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno. Il sostituito può chiedere che il sostituto tenga conto, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio, degli altri redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente, percepiti nel corso del periodo d’imposta. In mancanza di una apposita richiesta del lavoratore, il sostituto dovrà, comunque, in sede di conguaglio, tenere conto di tutti i redditi percepiti dal collaboratore in dipendenza del rapporto, o dei rapporti, con lui intrattenuti. L’ammontare dell’imposta dovrà essere diminuito di quello delle detrazioni, spettanti ai sensi degli artt. 12 e 13 TUIR, se richieste, anche nel caso in cui di esse non si sia tenuto conto nel corso dell’anno. In occasione del conguaglio il sostituto deve apportare anche le eventuali correzioni alle detrazioni il cui importo è variabile in relazione all’ammon tare del reddito. In tale sede, il sostituto dovrà, inoltre, riconoscere al collaboratore anche le detrazioni previste per gli oneri compresi nell’art. 13bis TUIR, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti, se per gli oneri in questione il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè per gli altri oneri ed erogazioni contemplate nel c. 3 dell’art. 23 DPR n. 600 del 1973. Resta fermo che le ritenute operate dai sostituti d’imposta, sia nel corso del periodo d’imposta che in sede di conguaglio, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione. Collaboratore con più rapporti con differenti committenti Sarà cura del sostituito richiedere a uno solo dei sostituti d’imposta Particolarità l’attribuzione delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 TUIR specificando le condizioni di spettanza e l’ammontare complessivo dei redditi che, in via presuntiva, percepirà nel corso del periodo d’imposta, dai vari rapporti di collaborazione intrattenuti. Al termine del periodo d’imposta il collaborato re potrà chiedere a uno dei sostituti di tener conto, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio, degli altri redditi percepiti nel corso del periodo d’imposta consegnando allo stesso, entro il 12 gennaio, le certifica zioni (CUD) rilasciate dagli altri sostituti. Collaboratore e dipendente dello stesso sostituto Diverse modalità di effettuazione delle ritenute dovranno osservarsi qualora sia lo N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 81 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE stesso sostituto a intrattenere con il sostituito sia un rapporto di lavoro dipenden te che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tale ipotesi, qualora sia le retribuzioni per il lavoro dipendente sia i compensi per l’attività di collaborazione siano corrisposti con la medesima cadenza periodica, il sostitu to effettuerà le ritenute ed attribuirà le detrazioni considerando complessivamente tutti i redditi corrisposti al sostituito e rapportando sia le detrazioni che gli scaglioni di reddito al periodo di paga. Qualora le retribuzioni dovute per il rapporto di lavoro dipendente siano corrisposte con una cadenza periodica diversa da quella stabilita per l’erogazione dei compensi da collaborazione, invece, le ritenute sui compensi corrisposti dovranno essere effettuate consideran do separatamente i due redditi. Si precisa, inoltre, che se i due rapporti di lavoro si svolgono in periodi contemporanei, le detrazioni andranno attribuite consideran do esclusivamente l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente corrisposti. In sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta dovrà invece, per il calcolo dell’imposta complessiva dovuta dal contri buente e delle detrazioni spettanti, effettuare il cumulo di tutti i redditi da lui corrisposti al sostituito nel corso del periodo d’imposta, a prescindere dalla circostanza che il sostituito ne abbia fatto esplicita richiesta. Peraltro, il sostituito, per evitare di pagare un’imposta particolarmente elevata in sede di conguaglio, può chiedere che nel corso del periodo d’imposta il sostituto applichi, per l’effettuazione delle ritenute sui redditi da collaborazione, una aliquota più elevata di quella che si ottiene rapportan do i compensi agli scaglioni di reddito. Versamento dell’imposta L’imposta netta IRPEF sarà versata tramite modello F24 nella sezione Erario con il codice tributo 1004. Addizionale regionale La gestione delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF avviene similar e comunale mente a quanto operato per i lavoratori dipendenti. Addizionale regionale Risoluzione del rapporto di collaborazione in corso d’anno: trattenuta dell’addi zionale regionale in unica soluzione in occasione del conguaglio. A conguaglio di fine anno: trattenuta dell’addizionale regionale a rate nell’anno successivo (9, 10 o 11 rate a seconda di quando è stato effettuato il conguaglio) Addizionale comunale Risoluzione del rapporto di collaborazione in corso d’anno: trattenuta del l’addizionale comunale in unica soluzione in occasione del conguaglio. A conguaglio di fine anno: trattenuta dell’addizionale comunale a rate nell’anno successivo (9, 10 o 11 rate a seconda di quando è stato effettuato il conguaglio) e dell’addizionale comunale in acconto a partire da marzo. Particolarità La circolare 67/E/2001 precisa che, nel caso di compensi corrisposti al collaboratore in unica soluzione nel periodo di imposta, il sostituto dovrà: o determinare l’ammontare delle addizionali all’IRPEF in sede di congua glio di fine anno ed effettuarne il prelievo in rate l’anno successivo, ferma restando la possibilità di un diverso accordo fra collaboratore e committente 82 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE in ordine al prelievo in un minore numero di rate; o prelevare in unica soluzione l’ammontare delle addizionali dovute se l’erogazione del compenso in unica soluzione è consequenziale alla cessazio ne del rapporto. Nel caso prospettato il sostituto di imposta è a conoscenza dell’importo annuo che corrisponde al collaboratore e della periodicità della corresponsio ne degli emolumenti. Qualora, invece, non sia nota al sostituto di imposta la predetta periodicità di corresponsione, lo stesso dovrà: n determinare l’importo dovuto dal collaboratore a titolo di addizionali all’IRPEF in sede di conguaglio di fine anno ed effettuarne il prelievo in unica soluzione l’anno successivo sulla prima corresponsione di emolumenti; n prelevare in unica soluzione l’ammontare delle addizionali dovute conte stualmente all’erogazione del compenso laddove quest’ultimo sia consequen ziale alla cessazione del rapporto. Come precisato dalla circolare AE 7/2001, le parti potranno accordarsi per ridurre il numero delle rate da applicare. Per tale motivo è suggeribile, previo accordo, trattenere in unica soluzione le addizionali anche a seguito di conguaglio di fine anno. Codici tributo di versamento in F24 I codici di versamento dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale all’IRPEF sono i medesimi utilizzati per i dipendenti. Codice tributo 3802 3847 Operazione a premi valida dall’1/09/2010 al 31/10/2011. Regolamento disponibile all’indirizzo www.pagina24.ilsole24ore.com/rinnovi 3848 N. 7 luglio 2011 Descrizione ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA ACCONTO RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SALDO RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007 Codice ente/codice comune Rateazione/mese rif. Anno di riferimento Codice Regione Mese riferimento (00MM) AAAA Codice catastale del comune Mese riferimento (00MM) AAAA Codice catastale del comune Mese riferimento (00MM) AAAA ABBONAMENTI RINNOVATI, E-BOOK IN PDF REGALATI! RINNOVI IL SUO ABBONAMENTO, per lei IN OMAGGIO 5 E-BOOK in pdf! A scelta fra 15 VOLUMI realizzati per gli abbonati. Una SELEZIONE ESCLUSIVA sui temi più attuali in materia fisco, contabilità e lavoro. 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La mancata previsione dell'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prima dell'inizio dello stesso, fa venire meno la possibilità di tassazione separata, non ne vieta però l'erogazione e l'eventuale importo dovrà essere cumulato con gli altri compensi corrisposti nel periodo. Il collaboratore potrà tuttavia optare, in ogni caso, per la tassazione ordinaria. L'atto di attribuzione dell'indennità di cui sopra deve avere data certa (delibera, comunicazione inviata per raccomandata o per autoprestazione). L'imposta si applica, con gli stessi criteri, alle eventuali anticipazioni salvo conguaglio. E’ bene far presente che sotto l’aspetto contributivo, l'Inps ha ritenuto in ogni caso assoggettabile a contribuzione l'importo erogato a tale titolo. In caso di erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, laddove prevista dal contratto, si pone il dubbio se la stessa debba essere assoggettata a tassazione separatamente o con i compensi correnti. Stante l'assimilazione del reddito del collaboratore a quello del lavoratore dipendente si dovrebbe ritenere applicabile il regime di tassazione del trattamento di fine rapporto ed in particolare dell’indennità di fine mandato (TFM). Quest'ultimo, come sopra indicato, è assoggettato a tassazione separata ex art. 17, lett. c) TUIR a condizione che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (aliquota 20%). BONUS E STOCK OPTIONS PER DIRIGENTI E COLLABORATORI DEL SETTORE FINANZIARIO Legge n. 122 del 30/7/2010, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30/7/2010, all’art. 33, ha previsto che sui compensi lordi erogati sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale I.R.Pe.F. del 10%. Tale addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta, al momento dell’erogazione dei suddetti emolumenti, con le ordinarie regole previste per le imposte sul reddito. L’A.E. con risoluzione 1 del 4 gennaio 2011 ha precisato che L’addizionale deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta nel momento dell’erogazione degli emolumenti e versata, mediante modello F24, entro il 16 del mese successivo. A tale scopo, va utilizzato, in linea generale, il codice tributo 1033, da riportare nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Per alcune situazioni particolari, sono stati previsti i seguenti altri codici: n 1054 (addizionale su compensi maturati in Sicilia e versata fuori regione) n 1055 (addizionale su compensi maturati in Sardegna e versata fuori regione) n 1056 (addizionale su compensi maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione) n 1059 (addizionale versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta su compensi maturati fuori da quelle regioni) Nel modello F24 devono essere indicati anche il mese e l’anno cui l’addizionale si riferisce, nei campi, rispettivamente, “rateazione/regione/ prov./mese rif.” e “Anno di riferimento”. L’Agenzia delle Entrate con circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E ha precisato che: Ambito di applicazione oggettivo - Settore Per “settore finanziario”, ai fini della predetta norma, si intendono le banche e gli altri enti finanziari, nonché gli enti e le altre società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni. A tale fine sono pertanto comprese, a titolo esemplificativo, oltre le banche: le società di gestione (Sgr), le società di intermediazione mobiliare (Sim), gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali. Ambito di applicazione soggettivo - Soggetti L’addizionale trova applicazione nei confronti dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei collaboratori che operano nel settore finanziaria come sopra indicato. Sono pertanto interessati alla predetta disposizione: (Segue) 84 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE n n i dirigenti così come inquadrati dal contratto collettivo di riferimento; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sul presupposto che anche a tali figure possa essere attribuita un elevato grado di autonomia e potere decisionale come si evince dalla relazione illustrativa al decreto che menziona tra i destinatari della norma gli amministratori di società. Si fa presente che tale norma è applicabile anche ai dirigenti del settore bancario e finanziario che prestano la loro attività lavorativa all’estero, per i quali, ai fini dell’applicazione dell’aliquota addizionale del 10 per cento, occorrerà tener conto della retribuzione effettiva prevista dal contratto di lavoro, a prescindere dai criteri convenzionali di determinazione del relativo reddito da lavoro dipendente dettati dall’art. 51, comma 8bis), del T.u.i.r.. Retribuzione imponibile Presupposto per l’applicazione dell’aliquota addizionale è l’articolazione della retribuzione in una parte fissa e in una parte variabile, atteso che la base imponibile dell’addizionale è stabilita nella quota della retribuzione variabile che eccede il triplo di quella fissa annua. Ai fini di tale rapporto, i compensi da assoggettare all’aliquota addizionale devono essere individuati sulla base degli accordi contrattuali senza tener conto, pertanto, della rilevanza fiscale delle varie componenti retributive né del criterio temporale di individuazione del momento impositivo. Pertanto, a tal fine occorre considerare le componenti retributive fisse previste dal contratto di lavoro o di collaborazione (al lordo quindi delle ritenute fiscali e previdenziali) e raffrontarle con la retribuzione variabile maturata per il medesimo anno. L’importo da assoggettare al prelievo aggiuntivo andrà quindi individuato a prescindere da eventuali rateazioni del premio di erogazione dello stesso dovendo ritenersi applicabile l’addizionale nell’ipotesi in cui, sommando i premi che maturano nel periodo d’imposta, risulti superato il triplo della retribuzione fissa prevista per il medesimo periodo, fermo restando che l’applicazione del prelievo sarà effettuata al momento della erogazione del premio. Per quanto concerne gli emolumenti premiali erogati sottoforma di stock options si ritiene che tra questi ultimi le forme di incentivazione realizzate con azioni, le quali rileveranno in ragione del loro valore normale, individuato ai sensi dell’articolo 9 del T.u.i.r., alla data in cui vengono assegnate al dirigente o al collaboratore, al netto delle somme da questi corrisposte. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.20 del 13 maggio 2011, fornisce dei chiarimenti in risposta a quesiti sull’applicazione dell’Irpef, in particolare ha precisato che l’aliquota addizionale del 10% sui bonus nel caso di due distinti rapporti in capo al medesimo titolare (dirigente e co.co.co. come amministratore) deve essere applicata per ciascuno dei due rapporti. TASSAZIONE DEL COLLABORATORE NON RESIDENTE IN ITALIA L’art. 24, co. 1ter, D.P.R. 600/1973 prevede l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 30% sui compensi ex art. 50, comma 1, lettera c-bis) TUIR (compensi per collaborazione coordinate e continuativa) corrisposti a soggetti non residenti. L'articolo 23, comma 2, TUIR, alla lettera b) prevede che si considera prodotto in Italia, con conseguente tassazione di tale provento nel nostro Paese, il reddito di collaborazione coordinata e continuativa corrisposto ad un soggetto non residente: n n n dallo Stato (una amministrazione pubblica); da un soggetto residente nello Stato (persona fisica, società o ente); da una stabile organizzazione nel territorio stesso (di un soggetto non residente). A differenza di quanto avviene per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, per verificare se un reddito prodotto da un non residente è tassabile in Italia dovrà porsi attenzione non, come di consueto, al luogo di produzione del reddito (Italia), ma alla residenza del soggetto erogante (Italia) (v. circ. A.E. n. 67/E/2001 e 58/E/2001). Pertanto: n n se ad erogare il compenso ad un collaboratore non residente è un soggetto italiano, l'imposta è dovuta in Italia, indipendentemen te dal luogo della prestazione; se ad erogare il compenso ad un collaboratore non residente è un soggetto estero l'imposta non è dovuta in Italia nemmeno se l’attività è svolta nel nostro Paese. Ai fini della predetta tassazione dovrà essere inoltre verificata, oltre alla normativa interna, il regime di convenzione esistente fra i due paesi per evitare le doppie imposizioni (modello OCSE). A tale riguardo l'Assonime (circ. 25 gennaio 2001, n. 6 al punto 6), mancando una collocazione autonoma dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa nel modello OCSE, detta i seguenti principi: n n ai compensi derivanti da rapporti "tipici" di collaborazione, quali di amministratore o sindaco, è applicabile l’art. 16 del modello OCSE, il quale prevede la tassazione nel Paese dove ha sede la società; ai compensi derivanti da rapporti cosiddetti "atipici" (collaborazioni a progetto) è applicabile la disciplina di cui all'art. 15 del modello OCSE relativa al lavoro subordinato.In virtù di quanto sopra riportato, per ciò che riguarda le collaborazioni a progetto, si deve ritenere che: (Segue) N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 85 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Caso I (Assenza convenzione internazionale contro le doppie imposizioni - Modello OCSE) Committente: soggetto residente in Italia; Co.Co.Pro: soggetto non residente in Italia (applicazione art. 23, co. 2 T.u.i.r.); Luogo della prestazione: Italia o estero n il reddito prodotto è sempre imponibile in Italia; n il committente, all'atto del pagamento, deve effettuare una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Caso II (Presenza convenzione internazionale contro le doppie imposizioni - Modello OCSE) Caso II - A Committente: soggetto residente in Italia; Co.Co.Pro: soggetto non residente in Italia (applicazione art. 15 Mod. OCSE); Luogo della prestazione: Italia n il reddito prodotto è imponibile in Italia indipendentemente dalla durata della prestazione in quanto, il compenso è corrisposto da un soggetto residente; n il committente, all'atto del pagamento, deve effettuare una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Caso II - B Committente: soggetto residente in Italia o all’estero; Co.Co.Pro: soggetto non residente in Italia (applicazione art. 15, co. 1 Mod. OCSE); Luogo della prestazione: Estero (luogo di residenza del Co.Co.Pro.) n il reddito prodotto non è imponibile in Italia indipendentemente dalla durata della prestazione ASSISTENZA FISCALE E COLLABORATORE Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAFdipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera cbis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. COLLABORAZIONI OCCASIONALI E DISCIPLINA FISCALE Lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. I proventi da lavoro autonomo occasionale sono da considerare fiscalmente redditi diversi ex art. 67, co. 1 lett. l) del T.u.i.r.. L’imponibile, a tal fine, è costituito “dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) e le spese inerenti la produzione del reddito stesso” (art. 71, comma 2, del Tuir). Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il committente, all’atto del pagamento, dovrà, in qualità di sostituto d’imposta, operare una ritenuta del 20% a titolo d’acconto, se si tratta di lavoratori residenti in Italia (art. 2, commi 2 e 2bis, del Tuir), ovvero una ritenuta del 30% a titolo d’imposta, se si tratta di lavoratori non residenti. Una volta effettuata la ritenuta alla fonte, il committente, entro il 16 del mese successivo, mediante il Modello F24, verserà all’erario la ritenuta operata. Tale importo dovrà essere dichiarato nell’apposita sezione del Modello 770/Semplificato. Il versamento dell’imposta avverrà tramite modello F24 con il codice tributo 1040. Il collaboratore autonomo rilascerà al committente una notula indicante il corrispettivo della prestazione. Per importi superiori ai 77,46 €, occorre applicare una marca da bollo di 1,81 €. Tale documento sottoscritto fungerà da ricevuta. La ritenuta è da operare sul compenso al lordo dei costi sostenuti dal lavoratore. Sono da sottoporre a ritenuta, quindi, anche le spese di viaggio, vitto e alloggio. I costi documentabili ed inerenti la produzione del reddito potranno essere, successivamente, dedotti dal contribuente in sede di denuncia dei redditi (Modello 730 o UNICO). Nel calcolo del conguaglio si porterà a credito anche la quota delle relative ritenute subite alla fonte. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, il committente dovrà, inoltre, rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi erogati, delle ritenute operate e versate e degli eventuali contributi trattenuti e versati. Il lavoratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Tale documentazione deve essere conservata dal prestatore con cura, atteso che, nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato dal committente, essa pone il lavoratore al riparo da qualsivoglia responsabilità. Trattandosi di prestazioni non abituali/professionali, i corrispettivi non sono soggetti, per mancanza dei requisiti soggettivi (art. 5 del D.P.R. n. 633/1972), alla disciplina dell’Iva. Collaborazioni occasionali ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. mini-cococo) Come è stato già affermato i corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Si applicano, pertanto, tutti gli istituti tipici del reddito di lavoro dipendente, quali, ad esempio, i diversi criteri di determinazione della base imponibile, il principio di cassa allargato. Tale classificazione tributaria è valida anche per le c.d. minico.co.co., ossia di collaborazione che per il loro contenuto residuale della prestazione non richiedono l’esistenza di un progetto. Ai sensi del comma 2 dell’art. 61 della legge Biagi (così come modificato dall’art. 48, co. 7 della L. 183/2010), per mini co.co.co. si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. (Segue) 86 IL SOLE 24 ORE N. 7 luglio 2011 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE In sostanza ai sensi della predetta norma se si rispettano i seguenti elementi: n n Durata complessiva annua (1gennaio – 31 dicembre) non superiore a 30 giorni (la prestazione giornaliera potrà essere anche di un ora o di 10 ore non rilevando ai fini del conteggio delle giornate) o a 240 ore nell’ambito dei servizi di cura e assistenza della persona con lo stesso committente; compenso annuo complessivo non superiore a 5.000 euro non sarà necessario il progetto (es. Tribunale Milano 21 dicembre 2007 ha convertito un contratto di collaborazione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in quanto non rispettando i predetti requisiti era necessario il progetto). Sotto l’aspetto prettamente fiscale, il compenso verrà erogato al netto delle ritenute fiscali gravanti sul collaboratore, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 tramite anche l’applicazione delle detrazioni d’imposta cui il lavoratore ha diritto. Il versamento dell’imposta avverrà tramite modello F24 con il codice tributo 1004. L’anno successivo allo svolgimento della prestazione, il collaboratore riceverà dal committente lo schema di certificazione CUD, riassuntivo del compenso percepito e del trattamento fiscale e contributivo subito. Lavoro Occasionale accessorio (retribuito attraverso i c.d. buoni lavoro o voucher) Il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto le attività occasionali accessorie è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione (art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003). Pertanto, non deve essere dichiarato ed è cumulabile con un’eventuale pensione. CONTRIBUTI E TASSE: IL RIEPILOGO PER LE COLLABORAZIONI Tipo Caratteristiche contrattuale Norma Co.Co.Pro art. 61, co.1 Autonomia d.lgs. Collaborazione 276/2003 coordinazione Progetto Co.Co.Co art. 409 Amministratori c.p.c. Co.Co.Co Pensionati Partecipante a commissione Senza necessità progetto Mini art. 61, Autonomia Co.Co.Co co.2 d.lgs. Collaborazione 276/2003 coordinazione Limite reddito per committente (5.000) Limite giorni per committente (30gg) Lavoro art. 2222 Limite ore per Autonomo c.c. servizi di cura per Occasionale committente (240hh) (fino a 5.000 euro nell’anno solare) Lavoro art. 2222 Autonomia Autonomo c.c. Nessuna Occasionale coordinazione (oltre a 5.000 euro nell’anno solare) Lavoro art. 70 Determinate attività Occasionale d.lgs. Determinati soggetti Accessorio 276/2003 Determinati importi (voucher) Gestione Aliquota UniEmens C.O.Centro LUL Tipo INAIL Separata Impiego reddito Sì 26,72& Cod.06 Sì Sì Sì (se esiste Reddito Sì 17% rischio) assimilato a lavoro dipendente Sì 26,72% secondo Sì Sì Sì (se esiste Reddito Sì 17% tipo rischio) assimilato a lavoro dipendente Cud 770 Sì Sì Sì 26,72% 17% Cod.08 Sì Sì Sì (se esiste Reddito Sì rischio) assimilato a lavoro dipendente no no no no no no Reddito diverso no (ma Sì certificazione Cod.09 no no no Reddito diverso no (ma Sì certificazione no no si (in voucher) Esente no (ma no certificazione Sì (per 26,72% compensi 17% oltre 5000) Sì in voucher no Sì Guida al Lavoro è su facebook N. 7 luglio 2011 IL SOLE 24 ORE 87