La “parasubordinazione”:
dalle collaborazioni
coordinate e continuative
alle collaborazioni a progetto
Le
Le
collaborazioni
collaborazioni a
coordinate e
progetto o a
continuative
programma negli
nell’art. 409 del
artt. 61-69
codice
del d. lgs. 276/2003
proc.civile
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L’emersione della PARASUBORDINAZIONE
termine estraneo al linguaggio legislativo, che invece
parla di
“rapporti di collaborazione che si concretano in una
prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato” (art. 409 c.p.c.)
a fini di favorire l’accesso di questi lavoratori al
rito del lavoro
non si tratta, dunque, di lavoratori subordinati
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Chi sono i lavoratori
parasubordinati
 Consulenti aziendali
 Agenti di commercio
 Giornalisti free lance
 Medici convenzionati
ma anche lavoratori in
situazioni di
“dipendenza”
quantomeno
economica, (pur se
formalmente autonomi)
come…
 Un caso esemplare: Gli
operatori dei call-center
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Il lavoro parasubordinato può
riguardare:
I flessibili
“per scelta”
...ma anche l’addetta
(magari mal pagata)
alle vendite in una
campagna
promozionale,
“costretta” a
cambiare
committente per fine
lavoro
il consulente
informatico pagato
assai bene, che
cambia spesso
committente per
convenienza
I flessibili
“per
necessità”
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1) Le co.co.co: l’identificazione
della fattispecie
Un primo
elemento:
Sono dunque
escluse le prestazioni
meramente occasionali
la continuatività
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1) L’identificazione
della fattispecie
Un secondo
elemento:
inerenza funzionale
all’attività del
committente
Secondo una parte della
giurisprudenza
è compatibile con
la parasubordinazione
una limitata ingerenza
del committente, ma
senza “eterodirezione”
Il coordinamento
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1) L’identificazione
della fattispecie
Un terzo
elemento:
il carattere
“prevalentemente
personale”
della prestazione
Prevalenza dell’attività di lavoro del prestatore
rispetto alle strutture di tipo materiale,
all’organizzazione e ai capitali
Dove c’è attività di impresa (2082 c.c.)
in genere
non può esserci
parasubordinazione
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2) Qual è la disciplina applicabile a
questi lavoratori?
La regola generale:
la configurabilità di un rapporto di lavoro
parasubordinato non implica l’accesso alla disciplina tipica
del lavoro subordinato
Tuttavia, la
legge prevede limitate
garanzie sul piano
processuale e previdenziale
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Cosa si applica per legge
 Il processo del lavoro nei casi di insorgenza di controversie
(art. 409 cpc)
La tutela previdenziale:
 L’obbligazione contributiva (le gestione separata presso
l’Inps) in una misura attualmente pari al 25% (2/3 a carico
del committente, 1/3 del collaboratore)
 L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
 Inoltre, si applica la disposizione sulla invalidità delle
rinunzie e delle transazioni su diritti che derivano da
disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo
(art. 2113 c.c.)
LA RIFORMA BIAGI
Artt. 61-69
d. lgs. 276/03
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Art. 61 d. lgs. 276/03
“I rapporti di
collaborazione
coordinata e
continuativa,
prevalentemente
personale e senza
vincolo di
subordinazione, di cui
all'articolo 409 del
codice di procedura
civile devono essere”
riconducibili a uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal
committente
e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del
coordinamento con la
organizzazione del committente
e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa”
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“I rapporti di
collaborazione
coordinata e
continuativa,
prevalentemente
personale e senza
vincolo di
subordinazione,
di
cui all'articolo 409 del
codice di procedura
civile…
Non
“contratto di
lavoro a
progetto”
ma
“collaborazioni
coordinate e
continuative
nella modalità
c.d. a progetto”
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I rapporti tra art. 409 c.p.c
e art. 61 D. lgs. 276
L’interpretazione del Ministero del lavoro nella circolare n. 1
del 14.1.2004
“L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art.
409 c.p.c. bensì individua, ai fini
dell’applicazione del decreto, le modalità di
svolgimento della prestazione di lavoro del
collaboratore”
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Due questioni
A. Come si definisce meglio l’elemento che
qualifica la fattispecie, vale a dire il
progetto o il programma?
B. Che fine fanno le collaborazioni
coordinate e continuative SENZA
progetto o programma?
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(A) IL PROGETTO
“Il progetto consiste in un'attività
produttiva ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un
determinato risultato finale cui il
collaboratore partecipa direttamente con
la sua prestazione”
(Circolare ministeriale n. 1/2004)
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(A) Il programma o la fase di
esso
“consiste in un tipo di attività cui non è
direttamente riconducibile un risultato
finale”. Si tratta cioè della “produzione di un
risultato solo parziale destinato ad essere
integrato da altre lavorazioni o risultati
parziali” (circolare ministeriale n. 1/2004)
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(B) LE CO.CO.CO. SENZA
PROGETTO
1) Quelle che possono continuare ad esserlo: le
esclusioni dalla nuova normativa
2) Quelle che non possono più esserlo: le
conseguenze sanzionatorie della mancanza
del progetto
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(B.1) Le esclusioni dalla nuova disciplina
(art. 61)
Sono escluse dal campo di applicazione della nuova
disciplina:
 Le professioni intellettuali per le quali è richiesta
l’iscrizione ad albi
 Le co.co.co. rese in favore delle associazioni e società
sportive
 Le co.co.co. rese dai componenti degli organi di
amministratori e controllo di società
 Le co.co.co di coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia
 Le co.co.co nelle P.A.
 Le prestazioni occasionali (non più di 30 gg. e di 5000
euro nell’anno con lo stesso committente)
 Gli agenti e i rappresentanti di commercio
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(B.2) Le conseguenze
sanzionatorie (art. 69)
“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l’individuazione di uno specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi
dell’art. 61.1 sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data
di costituzione del rapporto” (art. 69.1)
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La giurisprudenza di merito:
Trib. Torino 15/4/2005
 Contratti di lavoro a
progetto stipulati con una
società concessionaria
esclusiva dei prodotti
TELE2 per l’Italia
 Oggetto dei contratti:
attività finalizzate alla
commercializzazione e
promozione di contratti
di telefonia
La sentenza:
Il progetto deve avere una sua specificità, non potendo essere del tutto generico.
Appurata la mancanza di specifici progetti,
il giudicante fa applicazione dell’art. 69, comma 1,
considerando i rapporti come rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della
loro instaurazione
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Tribunale di Genova 5 maggio
2006
IL CASO:
contratto di lavoro a progetto per lo svolgimento di pratiche e
operazioni doganali e portuali nell’ambito delle spedizioni
La motivazione della sentenza:
a) La collaborazione a progetto non presuppone una attività
di natura altamente specialistica e può comprendere anche
attività che costituiscono parte dell’attività aziendale
b) Tuttavia, requisito minimo è in ogni caso quello della
specificità, che manca nel caso di specie.
c) riconosce l’esistenza del lavoro subordinato
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Trib. Milano 5 febbraio 2007
 Il tribunale dispone la conversione
in contratto di lavoro subordinato.
 Il caso:
 La motivazione:
Viene stipulato un
“Il progetto non è adeguatamente
contratto di
descritto, consistendo nella
collaborazione
semplice descrizione del contenuto
mediante il quale è
delle mansioni, senza alcun cenno
conferito un “incarico
all’obiettivo che si intende
raggiungere e alle attività
di addetta al call
prodromiche e funzionali al suo
center”
conseguimento”
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La circolare ministeriale 29
gennaio 2008, n. 4
 Con riferimento al progetto, programma
o fase di esso, occorre anzitutto
accertarne la specificità, tenendo
presente che lo stesso non può
totalmente coincidere con l’attività
principale o accessoria dell’impresa, ma
al più essere ad essa funzionalmente
collegato
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La durata del contratto
1) A termine
1. Il contratto di lavoro a progetto
è stipulato in forma scritta e
deve contenere, ai fini della
prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata,
determinata o
determinabile, della
prestazione di lavoro;
b) Indicazione del progetto o
programma di lavoro o fase
di esso;
2) Rinnovabile?
In assenza di specifiche limitazioni
previste dalla legge, la circolare
ministeriale ammette la
possibilità che analogo
progetto o programma sia
oggetto di successivi contratti
con lo stesso collaboratore,
ovvero che questo possa essere
impiegato successivamente
per progetti o programmi di
contenuto diverso
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Gli effetti della fattispecie sul
piano delle tutele
Si applicano le tutele già
previste per i co.co.co.
(riguardano il piano
E le tutele
processuale, previdenziale,
propriamente
antinfortunistico), cui si
lavoristiche che
aggiunge l’applicazione
agiscono sul piano del
della normativa sulla
rapporto di lavoro?
tutela della salute e
sicurezza (ora d. lgs. 81
del 2008)
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Le (scarse) tutele dei collaboratori a
progetto
Art. 63.
Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto
deve essere proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di
esecuzione del rapporto.
principio di proporzionalità e non di sufficienza
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Gravidanza, malattia,
infortunio
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del
collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso, SENZA erogazione del
corrispettivo.
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Sospensione e proroga del
rapporto
 Salva diversa previsione del contratto individuale,
in caso di malattia e infortunio la sospensione del
rapporto non comporta una proroga della durata
del contratto, che si estingue alla scadenza (Art.
66.2).
 In caso di gravidanza, la durata del rapporto è
invece prorogata per un periodo di centottanta
giorni, salva più favorevole disposizione del
contratto individuale (Art. 66.3).
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Quando si estingue il
rapporto?
Art. 67:
estinzione
del contratto
sono, dunque,
rapporti necessariamente
a termine
 estinzione al momento
della realizzazione del
progetto o del programma
o della fase di esso
 recesso, prima della
scadenza, per giusta
causa o secondo le diverse
modalità previste dal
contratto individuale
(quindi anche ad nutum,
salvo preavviso, ove
previsto)
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