La “parasubordinazione”: dalle collaborazioni coordinate e continuative alle collaborazioni a progetto Le Le collaborazioni collaborazioni a coordinate e progetto o a continuative programma negli nell’art. 409 del artt. 61-69 codice del d. lgs. 276/2003 proc.civile 1 L’emersione della PARASUBORDINAZIONE termine estraneo al linguaggio legislativo, che invece parla di “rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (art. 409 c.p.c.) a fini di favorire l’accesso di questi lavoratori al rito del lavoro non si tratta, dunque, di lavoratori subordinati 2 Chi sono i lavoratori parasubordinati Consulenti aziendali Agenti di commercio Giornalisti free lance Medici convenzionati ma anche lavoratori in situazioni di “dipendenza” quantomeno economica, (pur se formalmente autonomi) come… Un caso esemplare: Gli operatori dei call-center 3 Il lavoro parasubordinato può riguardare: I flessibili “per scelta” ...ma anche l’addetta (magari mal pagata) alle vendite in una campagna promozionale, “costretta” a cambiare committente per fine lavoro il consulente informatico pagato assai bene, che cambia spesso committente per convenienza I flessibili “per necessità” 4 1) Le co.co.co: l’identificazione della fattispecie Un primo elemento: Sono dunque escluse le prestazioni meramente occasionali la continuatività 5 1) L’identificazione della fattispecie Un secondo elemento: inerenza funzionale all’attività del committente Secondo una parte della giurisprudenza è compatibile con la parasubordinazione una limitata ingerenza del committente, ma senza “eterodirezione” Il coordinamento 6 1) L’identificazione della fattispecie Un terzo elemento: il carattere “prevalentemente personale” della prestazione Prevalenza dell’attività di lavoro del prestatore rispetto alle strutture di tipo materiale, all’organizzazione e ai capitali Dove c’è attività di impresa (2082 c.c.) in genere non può esserci parasubordinazione 7 2) Qual è la disciplina applicabile a questi lavoratori? La regola generale: la configurabilità di un rapporto di lavoro parasubordinato non implica l’accesso alla disciplina tipica del lavoro subordinato Tuttavia, la legge prevede limitate garanzie sul piano processuale e previdenziale 8 Cosa si applica per legge Il processo del lavoro nei casi di insorgenza di controversie (art. 409 cpc) La tutela previdenziale: L’obbligazione contributiva (le gestione separata presso l’Inps) in una misura attualmente pari al 25% (2/3 a carico del committente, 1/3 del collaboratore) L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Inoltre, si applica la disposizione sulla invalidità delle rinunzie e delle transazioni su diritti che derivano da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo (art. 2113 c.c.) LA RIFORMA BIAGI Artt. 61-69 d. lgs. 276/03 10 Art. 61 d. lgs. 276/03 “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile devono essere” riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa” 11 “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile… Non “contratto di lavoro a progetto” ma “collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto” 12 I rapporti tra art. 409 c.p.c e art. 61 D. lgs. 276 L’interpretazione del Ministero del lavoro nella circolare n. 1 del 14.1.2004 “L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art. 409 c.p.c. bensì individua, ai fini dell’applicazione del decreto, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore” 13 Due questioni A. Come si definisce meglio l’elemento che qualifica la fattispecie, vale a dire il progetto o il programma? B. Che fine fanno le collaborazioni coordinate e continuative SENZA progetto o programma? 14 (A) IL PROGETTO “Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione” (Circolare ministeriale n. 1/2004) 15 (A) Il programma o la fase di esso “consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale”. Si tratta cioè della “produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati parziali” (circolare ministeriale n. 1/2004) 16 (B) LE CO.CO.CO. SENZA PROGETTO 1) Quelle che possono continuare ad esserlo: le esclusioni dalla nuova normativa 2) Quelle che non possono più esserlo: le conseguenze sanzionatorie della mancanza del progetto 17 (B.1) Le esclusioni dalla nuova disciplina (art. 61) Sono escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina: Le professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad albi Le co.co.co. rese in favore delle associazioni e società sportive Le co.co.co. rese dai componenti degli organi di amministratori e controllo di società Le co.co.co di coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia Le co.co.co nelle P.A. Le prestazioni occasionali (non più di 30 gg. e di 5000 euro nell’anno con lo stesso committente) Gli agenti e i rappresentanti di commercio 18 (B.2) Le conseguenze sanzionatorie (art. 69) “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61.1 sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto” (art. 69.1) 19 La giurisprudenza di merito: Trib. Torino 15/4/2005 Contratti di lavoro a progetto stipulati con una società concessionaria esclusiva dei prodotti TELE2 per l’Italia Oggetto dei contratti: attività finalizzate alla commercializzazione e promozione di contratti di telefonia La sentenza: Il progetto deve avere una sua specificità, non potendo essere del tutto generico. Appurata la mancanza di specifici progetti, il giudicante fa applicazione dell’art. 69, comma 1, considerando i rapporti come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro instaurazione 20 Tribunale di Genova 5 maggio 2006 IL CASO: contratto di lavoro a progetto per lo svolgimento di pratiche e operazioni doganali e portuali nell’ambito delle spedizioni La motivazione della sentenza: a) La collaborazione a progetto non presuppone una attività di natura altamente specialistica e può comprendere anche attività che costituiscono parte dell’attività aziendale b) Tuttavia, requisito minimo è in ogni caso quello della specificità, che manca nel caso di specie. c) riconosce l’esistenza del lavoro subordinato 21 Trib. Milano 5 febbraio 2007 Il tribunale dispone la conversione in contratto di lavoro subordinato. Il caso: La motivazione: Viene stipulato un “Il progetto non è adeguatamente contratto di descritto, consistendo nella collaborazione semplice descrizione del contenuto mediante il quale è delle mansioni, senza alcun cenno conferito un “incarico all’obiettivo che si intende raggiungere e alle attività di addetta al call prodromiche e funzionali al suo center” conseguimento” 22 La circolare ministeriale 29 gennaio 2008, n. 4 Con riferimento al progetto, programma o fase di esso, occorre anzitutto accertarne la specificità, tenendo presente che lo stesso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa, ma al più essere ad essa funzionalmente collegato 23 La durata del contratto 1) A termine 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) Indicazione del progetto o programma di lavoro o fase di esso; 2) Rinnovabile? In assenza di specifiche limitazioni previste dalla legge, la circolare ministeriale ammette la possibilità che analogo progetto o programma sia oggetto di successivi contratti con lo stesso collaboratore, ovvero che questo possa essere impiegato successivamente per progetti o programmi di contenuto diverso 24 Gli effetti della fattispecie sul piano delle tutele Si applicano le tutele già previste per i co.co.co. (riguardano il piano E le tutele processuale, previdenziale, propriamente antinfortunistico), cui si lavoristiche che aggiunge l’applicazione agiscono sul piano del della normativa sulla rapporto di lavoro? tutela della salute e sicurezza (ora d. lgs. 81 del 2008) 25 Le (scarse) tutele dei collaboratori a progetto Art. 63. Corrispettivo Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. principio di proporzionalità e non di sufficienza 26 Gravidanza, malattia, infortunio Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, SENZA erogazione del corrispettivo. 27 Sospensione e proroga del rapporto Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (Art. 66.2). In caso di gravidanza, la durata del rapporto è invece prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale (Art. 66.3). 28 Quando si estingue il rapporto? Art. 67: estinzione del contratto sono, dunque, rapporti necessariamente a termine estinzione al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso recesso, prima della scadenza, per giusta causa o secondo le diverse modalità previste dal contratto individuale (quindi anche ad nutum, salvo preavviso, ove previsto) 29