Università di Urbino Dipartimento di Economia, Società, Politica Scuola di Economia sede di Fano A.A. 2014/2015 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci CORSO ESTIVO 2015 LEZIONE 2 Il rapporto di lavoro subordinato Tra subordinazione e autonomia 1 LA QUESTIONE DELLA SUBORDINAZIONE Il lavoro subordinato referente sociale essenziale del diritto del lavoro. Ma cosa si intende per lavoro subordinato? Quali sono i criteri giuridici sulla cui base viene operata la qualificazione? 2 CODICE CIVILE 1942 ART. 2094 c.c. ART. 2222 c.c. Contratto d’opera Prestatore di lavoro subordinato E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore ART. 409 c.p.c. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente 3 METODI QUALIFICATORI NELLA GIURISPRUDENZA IL METODO TIPOLOGICO L’OPERAZIONE QUALIFICATORIA SI COMPIE MEDIANTE UN GIUDIZIO DI APPROSSIMAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA AL “TIPO NORMATIVO” (IL MODELLO SOCIALE DI RIFERIMENTO), SUI CUI INDICI LA GIURISPRUDENZA COSTRUISCE IL TIPO LEGALE (IL PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 2094 c.c.) Gli indici della giurisprudenza Eterodirezione, inserzione del lavoratore nel ciclo produttivo, orario di lavoro, assenza di rischio, modalità della retribuzione, esclusività della dipendenza da un solo datore Un indice di subordinazione “particolare”: il c.d. nomen juris 4 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO E DISCIPLINA DELLA DECADENZA (ART. 32 L. N. 183/2010) Ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (oltre che questioni relative alla nullità del termine: v. infra) si applicano le disposizioni dell’art. 6 L. n. 604/1966: termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione e inefficacia della stessa se il ricorso non è depositato nei successivi 180 giorni (art. 32, 3° comma, lett. a), L. n. 183/2010) 5 IL LAVORO AUTONOMO 6 LA PARASUBORDINAZIONE Art. 2094 c.c. Art. 2222 c.c. Art. 409 c.p.c. da questa norma è emersa la fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa (che rientra nell’ambito del lavoro autonomo, non è un tertium genus), dotata via via di spessore ed autonoma fisionomia I requisiti della continuità, del coordinamento e della prevalente personalità dell’opera 7 LAVORO A PROGETTO Riferimenti normativi Artt. 61 ss. D.Lgs. n. 276/2003 (tit. VII, capo I), come mod. dalla L. n. 92/2012 e L. n. 99/2013 La fattispecie Il progetto, nel suo I rapporti dell’art. 409, n. 3, contenuto caratterizzante, deve c.p.c. devono transitare far riferimento a un nell’ambito del c.d. lavoro a segmento dell’attività progetto; cioè: Riconducibilità “a uno o più aziendale progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore” *. Finalità della riforma Impedire l’utilizzo improprio o fraudolento delle co.co.co., rafforzando però la natura autonoma della fattispecie. In tal senso ancor più la L. n. 92/2012, con conseguente recezione degli orientamenti giurisprudenziali. Forma scritta ad substantiam Contenuto necessario: DURATA; Descrizione PROGETTO. Contenuto caratterizzante e risultato finale. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un * Il progetto specifico è determinato risultato finale e non può consistere in una elemento essenziale mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, del contratto, la cui avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione di mancanza determina la quest’ultimo e indipendentemente dal tempo impiegato trasformazione in lavoro per l’esecuzione del lavoro. Non può avere ad oggetto subordinato a tempo l’esercizio di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, 8 indeterminato (v. infra). che possono essere individuati dalla contrattazione DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE A PROGETTO Le tutele 1. Corrispettivo (art. 63): proporzionalità e sufficienza 2. Invenzioni e diritti d’autore (art. 64) 3. Sospensione del rapporto (art. 66) 4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 66) 5. Estinzione del contratto (art. 67) Risoluzione del rapporto Al momento della realizzazione del progetto. E’ possibile il recesso ante tempus solo per giusta causa ovvero, da parte del committente, per inidoneità professionale del collaboratore tale da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore, a sua volta, può recedere ante tempus solo se previsto nel contratto individuale. Svolgimento del rapporto e obblighi del collaboratore Possibilità di svolgere la prestazione in regime di pluricommittenza, salva diversa previsione del contratto individuale Obbligo di non concorrenza e di riservatezza (art. 64). 9 LAVORO A PROGETTO: CORRISPETTIVO DOPO: Riforma Fornero (Legge 92/2012) PRIMA: Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003) Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi interconfederali o di categoria o, su loro delega, decentrati. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. 10 10 COLLABORAZIONE FRAUDOLENTA, PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE E DECADENZA Mancanza dello specifico progetto: il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (presunzione assoluta di subordinazione). Qualora venga comunque accertata dal giudice la subordinazione, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria, le co. co. co., anche a progetto, sono considerate lavoro subordinato sin dalla data della loro costituzione, quando l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai dipendenti del committente, eccettuate le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale (presunzione relativa di subordinazione). All’impugnazione del recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, si applica l’art. 6 L. n. 604/1966: termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione e inefficacia della stessa se il ricorso non è depositato nei successivi 180 giorni (art. 32, 3° comma, lett.11 b), L. n. 183/2010) LE FATTISPECIE ESCLUSE DAL LAVORO A PROGETTO CAMPO DI APPLICAZIONE GENERALE, MA CON ECCEZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Rapporti di durata non superiore a 30 giorni all’anno (o 240 ore nei servizi di cura e assistenza alla persona) e con compenso non superiore a 5.000 euro (art. 61, c. 2) Una particolare fattispecie di prestazione occasionale è il c.d. lavoro accessorio (artt. 70 ss.) Ipotesi ancora soggette alla disciplina dell’art. 409 c.p.c. Specifici rapporti (es. agenti, rappresentanti di commercio) Dipendenti della P.A. Per le attività di call center outbound il lavoro a progetto è consentito solo in base 12 al CORRISPETTIVO di cui ai CCNL SEGUE: LE FATTISPECIE ESCLUSE Esclusione dalle norme del titolo VII, capo I (artt. 61- 69bis, D.Lgs. n. 276/2003) Professioni intellettuali regolamentate (iscrizione all'albo) Pensionati Partecipanti a collegi o commissioni Collaborazioni a favore di società e associazioni sportive Amministratori e sindaci dilettantistiche di società affiliate a federazioni sportive nazionali 13 NOVITA' JOBS ACT: SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO Il recente DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 15 giugno 2015 di disciplina organica dei contratti di lavoro (di attuazione della legge delega n. 183/2014) prevede all'art. 52 il SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO. Pertanto non è più possibile stipulare contratti di lavoro a progetto. La relativa disciplina, introdotta con la Riforma Biagi (artt. da 61 a 69 bis del D. Lgs. 276/2003) resta in vigore solo per la regolazione dei contratti in corso. Restano quindi salvi i contratti in corso fino alla loro cessazione. 14 Segue. NOVITA' JOBS ACT: Ricoduzione al LAVORO SUBORDINATO delle collaborazioni organizzate dal committente Lo stesso DECRETO LEGISLATIVO , all'art. 2, prevede che a far data dal 1 gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche alle “collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Restano salve: a) in caso di discipline specifiche di accordi collettivi (stipulati dalle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) per le particolari esigenze del settore; b) le collaborazioni nell'ambito di professioni intellettuali (con albo); c) collaborazioni di ammonistratori e sindaci di società, di partecipanti a collegi e commissioni; d) Collaborazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali; 15 Fino al 31 dicembre 2016 restano salve anche le collaborazioni nella P.A. Segue. NOVITA' JOBS ACT: Stabilizzazione di co.co.co. e lavoratori a progetto Lo stesso DECRETO LEGISLATIVO prevede all'art.54, che dal 1.01.2016, “i datori di lavoro privati che procedano all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono” dell'“l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. Ma devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) conciliazione con rinunzia del lavoratore a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro; b) divieto di licenziamento, salvo disciplinare, nei dodici mesi successivi. 16 LAVORO ACCESSORIO DEFINIZIONE Per lavoro accessorio si intendono attività lavorative (autonome o subordinate) che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a COMPENSI SUPERIORI A 5.000 EURO nel corso dell’anno solare e neppure SUPERIORI a 2000 euro per ciascun committente se imprenditore commerciale o professionisti (gli importi sono rivalutati annualmente).* Sono, quindi, attività lavorative di modesta entità, solitamente svolte “in nero”. Riferimenti normativi: Artt. 70 ss. D. Lgs. n. 276/2003 come mod. dalla L. n. 92/2012 e L. n. 99/2013 DISCIPLINA Il lavoro accessorio è compensato tramite buoni lavoro orari (c.d. voucher), che il committente acquista presso rivendite autorizzate e che il lavoratore si fa liquidare c/o il concessionario del servizio (ora l’INPS, le Agenzie di somministrazione di lavoro, nonché i vari soggetti privati abilitati all’intermediazione). Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale. Il lavoratore non perde, inoltre, lo status di disoccupato o inoccupato. Dal valore nominale del buono vanno scorporati, tuttavia, il 13% a fini previdenziali INPS, il 7% a fini INAIL e un certo importo che il sopracitato concessionario del servizio trattiene a titolo di rimborso spese. Rimane escluso dalle norme di tutela del lavoro subordinato Regole particolari più rigide vigono per l’agricoltura. Inoltre, per gli anni 2013/2014 può essere reso da percettori di ammortizzatori sociali entro i 3.000 17 euro annui. Regole speciali anche P.A. con riferimento all’impiego di particolari soggetti (disabili, ecc.) NOVITA' JOBS ACT: AMPLIAMENTO DEL LAVORO ACCESSORIO Il citato DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2015 all'art. 48, alza a 7000 euro il limite massimo di compensi che si possono percepire dal lavoro accessorio, con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile. Resta confermato il limite di 2.000 euro, nell'anno civile, nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista. Inoltre si prevede di stabilizzare la previsione (finora temporanea) che consente il lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Restano confermate tutte le altre norme in materia di lavoro accessorio e resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, e fino al 31.12.2015, dei buoni già richiesti. 18 LA CERTIFICAZIONE (ARTT. 75 SS. D.LGS. N. 276/2003)* Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro Le parti, congiuntamente, possono ottenere la CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO in base ad una procedura amministrativa “volontaria” attivabile presso apposite sedi di certificazione (v. slide successiva). In questo modo riescono a vedersi convalidata la qualificazione data al proprio contratto. Qualsiasi contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro (contratti di lavoro subordinato, cococo e cocopro, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, somministrazione di lavoro, ma anche contratti di appalto di opere e servizi), nonché i regolamenti interni delle coop. di prod. e lav. 19 ORGANI DI CERTIFICAZIONE (ART. 76) ENTI BILATERALI territoriali o nazionali (organismi costituiti ad iniziativa dei sindacati comparativamente più rappresentativi) COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE* DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO E PROVINCE (v. D.M. 21 luglio 2004) UNIVERSITA’ registrate in apposito albo ministeriale (v. D.M. 14 giugno 2004) MINISTERO DEL LAVORO solo in alcuni casi CONSIGLI PROVINCIALI dei CONSULENTI LAVORO 20 *Le commissioni svolgono anche attività di consulenza e assistenza alle parti (art. 81) e di certificazione ex art. 2113 (art. 82) PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE (ART. 78) Presentazione di un’istanza scritta comune delle parti L’inizio del procedimento va comunicato alla DPL (dal 2011 DTL) Il procedimento va concluso entro 30 giorni con un atto di certificazione motivato (è un provvedimento amministrativo) Con tale provvedimento amministrativo, si certifica che la qualificazione data dalle parti al contratto è corretta (ad es. che di tratta davvero di lavoro a progetto oppure di un’associazione in partecipazione e non invece di lavoro subordinato) 21 IMPUGNAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE (ART. 80) IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO previa conciliazione obbligatoria c/o la stessa commissione di certificazione Erronea qualificazione del contratto Vizi del consenso di una delle parti del contratto Difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione IMPUGNAZIONE DINANZI AL T.A.R. Violazione del procedimento Eccesso di potere 22 EFFICACIA GIURIDICA DELLA CERTIFICAZIONE (ARTT. 79 D.LGS. n. 276/2003 e 30 L. n. 183/2010) L’ATTO DI CERTIFICAZIONE VINCOLA NON SOLO LE PARTI DEL CONTRATTO, MA ANCHE I TERZI (ES. INPS) FINO AL MOMENTO IN CUI SIA STATO ACCOLTO UNO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI DI CUI SOPRA: non impedisce pertanto al lavoratore di impugnare il contratto per provarne il carattere subordinato; impedisce invece all’INPS di emanare, ad es., una cartella esattoriale per pretesi crediti contributivi da lavoro subordinato dopo un’ispezione c/o l’impresa dn cui l’INPS abbia detto l’esistenza di lavoro subordinato dissimulato Gli effetti della certificazione operano sin dal momento di inizio del contratto, se la Commissione appura che la sua attuazione è stata sin dal principio corrispondente a quanto certificato (v. L. n. 183/2010) Se c’è una controversia in tema di subordinazione il giudice, NON PUO’ DISCOSTARSI dalle VALUTAZIONI delle parti ESPRESSE IN SEDE DI CERTIFICAZIONE, SALVO il caso di ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO, VIZI DEL CONSENSO, DIFFORMITA’ tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione (art. 30, c. 3, L. n. 183/2010). 23 FUNZIONI DEGLI ORGANI DI CERTIFICAZIONE (ARTT. 30-31 L. n. 183/2010) La L. n. 183/2010 ha rafforzato il ruolo delle commissioni di certificazione: 1. Convalidano la qualificazione data dalle parti al contratto di lavoro (funzione di qualificazione rafforzata del contratto di lavoro). 2. Assistono le parti nella stipulazione del contratto e nella definizione dei suoi contenuti: il contratto così stipulato può anche contenere delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, di cui il giudice tiene conto nel valutare la legittimità del licenziamento (funzioni consulenziale e assistenziale al fine di rafforzare, per quanto possibile, l’autonomia individuale, compressa dalla presenza di norme legislative imperative e inderogabili e dal controllo giudiziale sul rispetto di quelle norme, con tendenza a concepire la certificazione quale strumento di assistenza all’autonomia individuale a fini derogatori anche in peius della disciplina legale). 3. Tutte le sedi sono anche competenti a certificare le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 c.c. (funzione di c.d. disponibilità assistita, comportanti disponibilità dei diritti, nonché al potere di conciliazione delle parti stesse) 4. Possono svolgere funzioni conciliative ed arbitrali nelle controversie di lavoro (art. 412-quater, commi 12 e 13) 5. Certificano la clausola compromissoria eventualmente inserita 24 nel contratto di lavoro.