IL RAPPORTO DI LAVORO (Lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, certificazione) Lezione 2 a.a. 2007-2008 Piera Campanella 1 I N T E R A Z I O N E Norme legislative Prassi amministrative Principi giurisprudenziali Contratti collettivi Art. 1 preleggi: indicazione delle fonti 2 FONTI NAZIONALI: LA COSTITUZIONE FONTI INTERNAZIONALI FONTI NAZIONALI (LEGISLATIVE STATUALI): IL CODICE CIVILE E LA LEGISLAZIONE SPECIALE FONTI COMUNITARIE FONTI NAZIONALI (LEGISLATIVE REGIONALI) 3 Nuovo titolo V Costituzione Art. 117 COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO COMPETENZA CONCORRENTE STATO/REGIONI ORDINAMENTO CIVILE (c. 2, lett. l)) Disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO (c. 3) Disciplina dei servizi per l’impiego Corte Cost. n. 50/2005 COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI RESIDUALE (c. 4) 4 E’ l’accordo con cui le parti collettive predeterminano la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (parte normativa) e regolano taluni tratti dei loro rapporti reciproci (parte obbligatoria) Il contratto collettivo di diritto comune I problemi di efficacia I rapporti con la legge 5 Inderogabilità il tratto tipico della “norma” di legge o di contratto collettivo indisponibilità diritti (derivanti da quelle norme) ART. 2113 c.c. Invalidità (annullabilità) di tutte le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto norme inderogabili della legge e dei contratti collettivi, salvo che intervengano ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c. v. anche art. 82 D.Lgs. n. 276/2003 6 Il lavoro subordinato referente sociale essenziale del diritto del lavoro Ma cosa si intende per lavoro subordinato? Quali sono i criteri giuridici sulla cui base viene operata la qualificazione? Il rilievo pratico essenziale della qualificazione in ragione del binomio fattispecie/effetti 7 Il rapporto di lavoro quale sottospecie della locazione Codice civile 1865 La distinzione tra “locatio operis” “locatio operarum” oggetto obbligazione Obbligazione di risultato Obbligazione di mezzi L’inadeguatezza del criterio 8 Tradizionale insuccesso dei tentativi di agganciare la subordinazione ai profili vari della condizione socio-economica del prestatore di lavoro 1. estraneità mezzi di produzione 2. Inerenza dell’attività lavorativa al ciclo produttivo dell’imprenditore 3. Debolezza economica del prestatore di lavoro, ossia sua appartenenza ad un gruppo sociale in posizione di debolezza sul mercato Si è osservato che trattasi di profili storicamente variabili, estranei alla fattispecie legislativamente tipizzata (v. art. 2094 c.c.) e privi di idoneità qualificatoria. Da ultimo, tuttavia, si assiste ad una “rivalutazione”, in qualche modo, del dato della inferiorità socio-economica del prestatore di lavoro subordinato, almeno nel senso della sua “dipendenza” dal datore di lavoro (art. 2094 c.c.), intesa come “doppia alienità” (v. lucidi n. 14 e n. 15). 9 Art. 2094 c.c. La subordinazione è ricostruita come particolare modo d’essere della prestazione lavorativa ETERODIRETTA E’ subordinata la prestazione che si svolge nell’organizzazione del datore di lavoro (“nell’impresa”), “alle dipendenze e sotto la direzione” dello stesso La scarsa pregnanza qualificatoria della nozione 10 ART. 2094 c.c. ART. 2222 c.c. Prestatore di lavoro subordinato E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore Contratto d’opera ART. 409 c.p.c. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente 11 IL METODO TIPOLOGICO L’OPERAZIONE QUALIFICATORIA SI COMPIE MEDIANTE UN GIUDIZIO DI APPROSSIMAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA AL “TIPO NORMATIVO” (IL MODELLO SOCIALE DI RIFERIMENTO), SUI CUI INDICI LA GIURISPRUDENZA COSTRUISCE IL TIPO LEGALE (IL PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 2094 c.c.) Gli indici Eterodirezione, inserzione del lavoratore nel ciclo produttivo, orario di lavoro, assenza di rischio, modalità della retribuzione, esclusività della dipendenza da un solo datore 12 1. Il declino del prototipo sociale di riferimento 2. L’esaltazione del soggettivismo giudiziario e l’incremento del tasso di incertezza del diritto 3. L’esaltazione della tendenza espansiva del diritto del lavoro subordinato 13 1. La rilevanza del nomen juris (ma v. Corte Cost. n. 30/1996) 2. La riscoperta del metodo sussuntivo e la centralità dell’eterodirezione 3. La crisi della corrispondenza tra fattispecie ed effetti 4. Rivalutazione del criterio della “dipendenza” (art. 2094 c.c.) come autonomo e distinto dall’eterodirezione (v. anche C. Cost. n. 30/1996) 14 1. Estensione di un nucleo di tutele oltre la subordinazione Disegno di legge (n. C 104 del 28.04.2006) sulla Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. 2. Revisione della nozione di subordinazione Progetto di legge recante nuove norme per il superamento del precariato e per la dignità del lavoro. Tutto ciò in risposta alla scelta della “legge Biagi” di riforma delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma del lavoro a progetto. 15 Art. 2094 c.c. Art. 2222 c.c. Art. 409 c.p.c. da questa norma è emersa la fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa (che rientra nell’ambito del lavoro autonomo, non è un tertium genus), dotata via via di spessore ed autonoma fisionomia grazie a recenti interventi legislativi I requisiti della continuità, del coordinamento e della prevalente personalità dell’opera 16 Riferimenti normativi Artt. 61 ss. D.Lgs. n. 276/2003; Circolare ministeriale n. 1/2004. La fattispecie I rapporti dell’art. 409, n. 3, c.p.c. devono transitare nell’ambito del c.d. lavoro a progetto; cioè: Riconducibilità “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso”. C’è contrasto su tale definizione (v. circ. min. n. 1/04 e in giurisprudenza T. Genova, 07.04.06). In ogni caso, è necessaria la riconducibilità del progetto ad una attività a priori ben identificabile. Finalità della riforma Impedire l’utilizzo improprio o fraudolento delle co.co.co., rafforzando però la natura autonoma della fattispecie. Non si addiviene ad un superamento della dicotomia autonomiasubordinazione, né ad una risistemazione della disciplina lavoristica secondo un continuum autonomia-subordinazione. Forma e contenuto del contratto Forma scritta a fini di prova Contenuto necessario In mancanza, opera la presunzione semplice in favore del lavoro subordinato (art. 69 D.Lgs. n. 276/2003) 17 Le tutele 1. Corrispettivo (art. 63) 2. Invenzioni e diritti d’autore (art. 64) 3. Sospensione del rapporto (art. 66) 4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 66) 5. Estinzione del contratto (art. 67) Risoluzione del rapporto Al momento della realizzazione del progetto o programma E’ possibile il recesso per giusta causa E’ possibile il recesso anche per altre modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto individuale. Svolgimento del rapporto e obblighi del collaboratore A) Possibilità di svolgere la prestazione in regime di pluricommittenza, salva diversa previsione del contratto individuale B) Obbligo di non concorrenza e di riservatezza (art. 64). 18 CAMPO DI APPLICAZIONE GENERALE, MA CON ECCEZIONI Lavoro occasionale Rapporti di durata non superiore a 30 giorni all’anno e con compenso non superiore a 5.000 euro (art, 61, c. 2) Una particolare fattispecie di prestazione occasionale è il c.d. lavoro accessorio (artt. 70 ss.) Ipotesi ancora soggette alla disciplina dell’art. 409 c.p.c. Specifici rapporti (es. agenti, rappresentanti di commercio, ecc.) Dipendenti della P.A. 19 T. sost. T. proc. Art. 2094 c.c. Completa T. sost. T. proc. art. 2113 c.c. L. n. 533/1973 Art. 409 c.p.c. Artt. 61 ss. D.Lgs. n. 276/2003 T. sost. Minima No art. 2113 c.c. art. 2113 c.c. art. 2113 c.c. L. n. 533/1973 Art. 2222 c.c. T. proc. L. n. 533/1973 20 Al fine di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro Le parti possono ottenere la CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO in base ad una procedura volontaria 21 ENTI BILATERALI (organismi costituiti ad iniziativa dei sindacati comparativamente più rappresentativi) DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO (DPL) E PROVINCE (v. D.M. 21 luglio 2004) UNIVERSITA’ registrate in apposito albo ministeriale (v. D.M. 14 giugno 2004) MINISTERO DEL LAVORO CONSIGLI PROVINCIALI CONSULENTI LAVORO *Le commissioni svolgono anche attività di consulenza22 e assistenza alle parti e di certificazione ex art. 2113 Presentazione di un’istanza scritta comune delle parti L’inizio del procedimento va comunicato alla DPL Le Commissioni operano nell’osservanza di propri regolamenti in attesa dei codici di buone pratiche ministeriali che individueranno anche le clausole indisponibili in sede di certificazione, recependo ove esistano le indicazioni di accordi interconfederali dei sindacati rappresentativi Il procedimento va concluso entro 30 giorni con un atto di certificazione motivato 23 IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO Erronea qualificazione del contratto Difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione Vizi del consenso IMPUGNAZIONE DINANZI AL T.A.R. Violazione del procedimento Eccesso di potere L’ATTO DI CERTIFICAZIONE VINCOLA NON SOLO LE PARTI DEL CONTRATTO, MA ANCHE I TERZI (ES. INPS) FINO AL MOMENTO IN CUI SIA STATO ACCOLTO UNO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI DI CUI SOPRA 24