JOBS ACT
Nuova disciplina delle collaborazioni
Nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e
coordinate e continuative
continuative
Dal 25 giugno 2015, con l’entrata in vigore di uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs
Act (D.Lgs. 81/2015), sono state abrogate le disposizioni sul lavoro a progetto,
quelle sulle collaborazioni c.d. marginali e su quelle “tipiche” (artt. 61-69 bis D.Lgs.
276/2003).
I contratti in essere stipulati con riferimento alle disposizioni abrogate proseguono
fino alla loro naturale scadenza, secondo le regole previgenti.
Resta peraltro ferma la disciplina previdenziale (iscrizione alla Gestione Separata,
relativa contribuzione e prestazioni) e assicurativa (premi e prestazioni INAIL) fino
ad oggi applicabile ai collaboratori coordinati e continuativi.
Campo di applicazione
Dal 25 giugno 2015 la disciplina della collaborazione coordinata e continuativa (art.
409 n. 3 c.p.c.) si applica alle seguenti ipotesi:
Ipotesi ammesse
Collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti
il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del
relativo settore
Collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali
Attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle società:
- amministratori
- sindaci o revisori
Attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai partecipanti a collegi e commissioni
Collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90 L. 289/2002)
E’ sempre comunque ammessa la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa in ipotesi diverse da quelle indicate in tabella, purché siano rispettati i
requisiti della parasubordinazione (il lavoratore si impegna a svolgere in via
continuativa una prestazione prevalentemente personale a favore del committente e
in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di
subordinazione).
Tuttavia, dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato.
Le parti possono richiedere alle commissioni competenti (art. 76 D.Lgs. 276/2003) la
certificazione dell’assenza di detti requisiti. Il collaboratore può farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o da un consulente del lavoro.
La tutela propria del lavoro subordinato sarà estesa alle collaborazioni che presentino
congiuntamente le tre caratteristiche indicate: a nostro avviso, essa deve pertanto ritenersi
inapplicabile nei casi in cui la prestazione non sia "esclusivamente" personale (perchè, ad
esempio, il collaboratore è libero di farsi sostituire), oppure quando il committente e il
collaboratore si limitino a concordare a priori il luogo e le fasce orarie di svolgimento dell'attività,
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senza tuttavia che il committente si ingerisca nelle modalità di esecuzione delle prestazioni nel
corso dello svolgimento del rapporto.
Stabilizzazione dei collaboratori
Dal 1° gennaio 2016 l’assunzione di soggetti già parti di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa (anche a progetto) con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi,
contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti
salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente
all’assunzione.
L’estinzione degli illeciti avviene a condizione che:
- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le
possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di
conciliazione in sede protetta (art. 2113, c. 4, c.c.) o avanti alle commissioni di
certificazione;
- nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di
lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
artt. 2, 52 e 54 D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81: GU 24 giugno 2015 n. 144 Suppl Ord. n.
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