SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILlA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna VERBALE DI CONCERTAZIONE TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA E LE RSU E LE OO.SS DELL' AREA COMPARTO SUL REGOLAMENT AZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PREMESSO • • che in data 30/11/05 è stato sottoscritto tra le parti un accordo per l'approvazione del progetto di stabilizzazione delle posizioni di lavoro ricoperte da personale precario, da inviare alla Regione Emilia Romagna; che mediante il suddetto accordo è stato altresì concordato di dare mandato ad apposito gruppo di lavoro bilaterale la predisposizione di un documento che assicuri una regolamentazione omogenea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, garantendo maggiori tutele pur in assenza del vincolo di subordinazione. VISTO La proposta di regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in allegato, quale parte integrante del presente verbale di concertazione; VALUTATO Positivamente il contenuto in ordine ai criteri per la determinazione del corrispettivo economico ed altre prerogative di tutela complessiva; Le parti convengono di : • • • approvare il documento allegato per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come da allegato quale parte integrante al presente verbale; darsi reciproco impegno per adeguare le parti dello stesso a successiva normativa emanata in materia; applicare il contenuto del regolamento in sede di rinnovo degli attuali contratti in essere o stipula di nuovi contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa. Letto, approvato e sottoscritto Bologna, li 31 maggio 2006 Azienda USL di BOLOGNA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Art. 1 Attivazione del contratto Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è posto in essere attraverso la stipulazione di apposito contratto individuale in forma scritta che, redatto secondo lo schema a tal fine predisposto, deve contenere i seguenti elementi: 1) l'attività oggetto della prestazione lavorativa; 2) la durata, determinata o determinabile, per l'esecuzione dell'attività oggetto del contratto; 3) il corrispettivo convenuto per l'esecuzione dell'attività richiesta o, in mancanza, i criteri certi per consentirne l'esatta determinazione; 4) le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione ed i criteri di coordinamento per assicurare il collegamento con le strutture dell'Azienda nel rispetto dell'autonomia del collaboratore; 5) il luogo di espletamento dell'attività; 6) il rispetto dei contenuti del presente documento. Art. 2 Corrispettivo e rimborsi II corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'attività oggetto della prestazione è determinato con riferimento alla quantità e qualità della stessa, nonché dell'eventuale utilizzo di mezzi o strumenti propri del collaboratore. In particolare nella determinazione del corrispettivo si fa riferimento alla valorizzazione economica delle prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto prestate da personale dipendente, comprendendo gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Azienda. II pagamento del corrispettivo avviene attraverso quote mensili posticipate, salvo diverso accordo tra le parti. AI collaboratore è riconosciuto il rimborso delle spese per viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate, sostenute in occasione di spostamenti fuori dalla abituale sede di svolgimento della attività, richiesti ed autorizzati dall'Azienda. Parimenti, l'autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio per esigenze determinate dall'espletamento dell'attività oggetto del contratto, comporta il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, nonché delle coperture assicurative, come in essere presso l'Azienda. Il personale a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa accede alla mensa o al servizio sostitutivo contribuendo con un importo definito in analogia alle condizioni previste per il personale dipendente, assumendo a carico dell'Azienda quale importo rimborsabile la sola quota restante sino ad un tetto massimo pari al costo assumibile per il servizio al personale dipendente. Art. 3 Assenze e sospensioni della prestazione Ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali può essere richiesta la prestazione presso sedi dell'Azienda, è garantito un periodo di assenza, commisurato a 30 giorni all'anno da rapportare in relazione alla durata del contratto e delle giornate di prestazione, . per permettere il recupero psico-fisico delle energie lavorative. Tale assenza non comporta la sospensione del contratto né determina la riduzione del corrispettivo pattuito. E' riconosciuta altresì la possibilità di ulteriori 15 giorni all'anno di sospensione della prestazione per motivi personali, senza riduzione del corrispettivo, da rapportare in relazione alla durata del contratto convenuto tra le parti. Nell'ambito del periodo di assenza massimo riconosciuto (45 giorni all'anno), di sospensione della prestazione senza riduzione del corrispettivo, rientrano le assenze a qualsiasi titolo, comprese quelle dovute a malattia e/o infortunio del collaboratore, indipendentemente dai distinti limiti previsti nei precedenti commi. Non si darà luogo al riconoscimento del corrispettivo da parte dell'Azienda nel caso di malattia e/o infortunio che determina condizioni di ricovero ospedaliero in struttura pubblica o privata accreditata, se in presenza delle condizioni richieste, al collaboratore è riconosciuta apposita indennità da parte deIl'INPS. I periodi di assenza di cui ai commi precedenti, riconosciuti e non fruiti nell'arco di validità temporale del contratto, non sono considerati in caso di proroga o rinnovo dello stesso. Tutte le assenze, di cui ai commi precedenti, che non consentono l'esecuzione della prestazione convenuta, devono essere tempestivamente comunicate all'Azienda. Art. 4 Assenze e sospensioni del contratto oltre i 45 giorni Il contratto individuale di collaborazione può prevedere che, superati i 45 giorni di cui sopra, il collaboratore possa richiedere un ulteriore periodo di sospensione per gravi motivi (ivi compresa la gravidanza a rischio), senza erogazione del corrispettivo ed eventualmente con proroga del termine di scadenza del contratto. E' in facoltà dell'Azienda accogliere o meno la richiesta, in relazione alle esigenze di realizzazione dell'attività/progetto, nonché alle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto stesso. In caso di infortunio sul lavoro la proroga del termine di scadenza del contratto è automatica fino alla guarigione del collaboratore. Art. 5 Sospensione del contratto per tutela della maternità e paternità In applicazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità si ribadisce il divieto di adibire le donne al lavoro durante i periodi previsti dall'art. 16 del D. Lgs. n.151/2001 e cioè: 1) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; 2) durante i tre mesi dopo il parto; 3) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo previsto successivamente all’evento. La collaboratrice ha altresì facoltà di richiedere il prolungamento dell'astensione per ulteriori trenta giorni, con impegno da parte dell'Azienda di accogliere la richiesta. La collaboratrice può richiedere la flessibilità del periodo di cui all'art.16 del D. Lgs. n.151/2001 secondo quanto stabilito dall'art.20 del D. Lgs 151/01, quindi un mese precedente rispetto la data presunta del parto e quattro mesi successivi. La collaboratrice può richiedere, in casi di adozione e affidamento di un bambino di età non superiore ai sei anni, la sospensione dell'attività lavorativa per un periodo di tre mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia della collaboratrice, facoltà prevista dall'art.26 del D.Lgs n 151/2001. Nei casi di morte, grave infermità o abbandono da parte della madre, il padre collaboratore ha diritto di astenersi dal lavoro per i periodi sopra indicati o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, così come prevede l'art.28 del D.Lgs. n.151/2001 . In caso di gravidanza e puerperio il contratto di collaborazione viene sospeso per i periodi di cui sopra. La scadenza originaria del contratto sarà posticipata nelle misura corrispondente al periodo non lavorato (ossia 150 giorni in caso di 5 mesi di astensione obbligatoria o 180 giorni in caso di prolungamento per astensione facoltativa). Durante tale periodo di sospensione non viene erogato alcun corrispettivo. Se ricorrono le condizioni previste dalla normativa di riferimento, alla collaboratrice spetta l'assegno di maternità corrisposto dal!' INPS. Art. 6 Prerogative sindacali L'Azienda riconosce l'esercizio di prerogative in materia di diritti sindacali. I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono rilasciare delega, in forma scritta da trasmettere all'Azienda, a favore della organizzazione sindacale prescelta, con trattenuta della relativa quota, a partire dal mese successivo alla trasmissione della delega, da versare a cura dell'Azienda all'organizzazione sindacale interessata. Le deleghe di cui al comma precedente non concorrono alla determinazione del monte ore dei permessi sindacali aziendali. I collaboratori possono eleggere propri rappresentanti sindacali. La partecipazione di tali rappresentanti all'attività sindacale aziendale, verrà regolamentata in sede di definizione del protocollo generale sul modello delle relazioni sindacali. In relazione a specifici istituti oggetto della contrattazione integrativa aziendale, si valuterà l'eventuale possibilità di applicazione anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. I collaboratori possono partecipare alle assemblee sindacali indette in Azienda in quanto espressione del diritto di partecipazione dei lavoratori, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento aziendale per l'esercizio del diritto di assemblea. Art. 7 Aggiornamento professionale I collaboratori possono accedere ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’Azienda, previa autorizzazione, per attività connesse alla prestazione lavorativa loro richiesta. La partecipazione senza oneri a carico del collaboratore e potrà essere riconosciuta nell'ambito degli obblighi contrattuali. E' garantita la formazione/informazione ai fini della sicurezza sul lavoro. Art. 8 Tutele per il collaboratore L’azienda assicura il rispetto della normativa concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compresa la competenza della RLS, nonché le condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, ed ogni altra norma a tutela Art. 9 Risoluzione e recesso dal contratto Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa può risolversi anche anticipatamente rispetto al termine originariamente stabilito. Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto anche prima della scadenza del termine finale dello stesso, per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto, fermo restando il corrispettivo pattuito qualora sia totalmente assolta l'attività concordata. Ciascuna delle parti, previa motivata comunicazione, può recedere dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni del codice civile. La forma e la modalità di esercizio del diritto di recesso sono stabilite nel contratto di collaborazione. Art. 10 Riconoscimento della professionalità Nel caso si renda necessario procedere all'attivazione di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di medesime attività, l'Azienda valuterà i precedenti incarichi già ricoperti dal collaboratore. Analogamente, nel caso di espletamento di procedure selettive attivate per rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Azienda, nell'ambito delle procedure di valutazione dei titoli, si terrà conto della esperienza professionale acquisita dal collaboratore attraverso gli incarichi svolti, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa di riferimento. Art. 11 Riservatezza e altre prestazioni Il collaboratore è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio, nonché le disposizioni a tutela della privacy, nello svolgimento dell'attività assegnata. Il collaboratore potrà svolgere altre prestazioni sia con contratti di collaborazione che mediante contatti di lavoro subordinato, che non siano in concorrenza con le attività svolte in virtù del contratto di collaborazione in essere con l'azienda. Le parti potranno concordare i casi in cui è richiesta l'esclusività del rapporto con l'Azienda riconoscendo tale vincolo ai fini della determinazione del corrispettivo. Art. 12 Obblighi Assicurativi e Previdenziali L'Azienda garantisce la copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL e la copertura assicurativa verso terzi. Ulteriore polizza assicurativa copre i danni materiali e diretti subiti ,dai veicoli privati di collaboratori autorizzati all'uso del mezzo proprio nello svolgimento di attività a favore dell'Azienda, nelle forme e nei modi vigenti in Azienda. Art. 13 Modalità di confronto sindacale con l'Azienda L'Azienda e le 00.SS definiranno incontri sugli andamenti occupazionali e monitoraggi periodici sull’utilizzo dei contratti di collaborazione , , Art. 14 Clausola di salvaguardia Quanto pattuito tra le parti attraverso il presente documento non inficerà condizioni migliorative già definite attraverso il contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa. Art. 15 Decorrenza Le disposizione di cui al presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall' 1/7/2006, al rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa attualmente in essere in azienda.