SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILlA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
VERBALE DI CONCERTAZIONE TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA E LE RSU E
LE OO.SS DELL' AREA COMPARTO SUL REGOLAMENT AZIONE DEI
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PREMESSO
•
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che in data 30/11/05 è stato sottoscritto tra le parti un accordo per l'approvazione del
progetto di stabilizzazione delle posizioni di lavoro ricoperte da personale precario, da
inviare alla Regione Emilia Romagna;
che mediante il suddetto accordo è stato altresì concordato di dare mandato ad
apposito gruppo di lavoro bilaterale la predisposizione di un documento che assicuri una
regolamentazione omogenea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
garantendo maggiori tutele pur in assenza del vincolo di subordinazione.
VISTO
La proposta di regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in
allegato, quale parte integrante del presente verbale di concertazione;
VALUTATO
Positivamente il contenuto in ordine ai criteri per la determinazione del corrispettivo
economico ed altre prerogative di tutela complessiva;
Le parti convengono di :
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approvare il documento allegato per la disciplina dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, come da allegato quale parte integrante al presente verbale;
darsi reciproco impegno per adeguare le parti dello stesso a successiva normativa
emanata in materia;
applicare il contenuto del regolamento in sede di rinnovo degli attuali contratti in essere
o stipula di nuovi contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa.
Letto, approvato e sottoscritto
Bologna, li 31 maggio 2006
Azienda USL di BOLOGNA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
Art. 1 Attivazione del contratto
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è posto in essere attraverso la
stipulazione di apposito contratto individuale in forma scritta che, redatto secondo lo schema
a tal fine predisposto, deve contenere i seguenti elementi:
1) l'attività oggetto della prestazione lavorativa;
2) la durata, determinata o determinabile, per l'esecuzione dell'attività oggetto del contratto;
3) il corrispettivo convenuto per l'esecuzione dell'attività richiesta o, in mancanza, i criteri
certi per consentirne l'esatta determinazione;
4) le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione ed i criteri di coordinamento per
assicurare il collegamento con le strutture dell'Azienda nel rispetto dell'autonomia del
collaboratore;
5) il luogo di espletamento dell'attività;
6) il rispetto dei contenuti del presente documento.
Art. 2 Corrispettivo e rimborsi
II corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'attività oggetto della prestazione è determinato
con riferimento alla quantità e qualità della stessa, nonché dell'eventuale utilizzo di mezzi o
strumenti propri del collaboratore. In particolare nella determinazione del corrispettivo si fa
riferimento alla valorizzazione economica delle prestazioni riconducibili a quelle oggetto del
contratto prestate da personale dipendente, comprendendo gli oneri previdenziali ed
assicurativi a carico dell'Azienda.
II pagamento del corrispettivo avviene attraverso quote mensili posticipate, salvo diverso
accordo tra le parti.
AI collaboratore è riconosciuto il rimborso delle spese per viaggio, vitto e alloggio debitamente
documentate, sostenute in occasione di spostamenti fuori dalla abituale sede di svolgimento
della attività, richiesti ed autorizzati dall'Azienda.
Parimenti, l'autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio per esigenze determinate
dall'espletamento dell'attività oggetto del contratto, comporta il riconoscimento del rimborso delle
spese di viaggio, nonché delle coperture assicurative, come in essere presso l'Azienda.
Il personale a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa accede alla mensa o al
servizio sostitutivo contribuendo con un importo definito in analogia alle condizioni previste per
il personale dipendente, assumendo a carico dell'Azienda quale importo rimborsabile la sola
quota restante sino ad un tetto massimo pari al costo assumibile per il servizio al personale
dipendente.
Art. 3 Assenze e sospensioni della prestazione
Ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali può essere richiesta la
prestazione presso sedi dell'Azienda, è garantito un periodo di assenza, commisurato a 30
giorni all'anno da rapportare in relazione alla durata del contratto e delle giornate di prestazione,
.
per permettere il recupero psico-fisico delle energie lavorative. Tale assenza non comporta la
sospensione del contratto né determina la riduzione del corrispettivo pattuito.
E' riconosciuta altresì la possibilità di ulteriori 15 giorni all'anno di sospensione della
prestazione per motivi personali, senza riduzione del corrispettivo, da rapportare in relazione
alla durata del contratto convenuto tra le parti.
Nell'ambito del periodo di assenza massimo riconosciuto (45 giorni all'anno), di sospensione
della prestazione senza riduzione del corrispettivo, rientrano le assenze a qualsiasi titolo,
comprese quelle dovute a malattia e/o infortunio del collaboratore, indipendentemente dai
distinti limiti previsti nei precedenti commi. Non si darà luogo al riconoscimento del
corrispettivo da parte dell'Azienda nel caso di malattia e/o infortunio che determina condizioni
di ricovero ospedaliero in struttura pubblica o privata accreditata, se in presenza delle
condizioni richieste, al collaboratore è riconosciuta apposita indennità da parte deIl'INPS.
I periodi di assenza di cui ai commi precedenti, riconosciuti e non fruiti nell'arco di validità
temporale del contratto, non sono considerati in caso di proroga o rinnovo dello stesso.
Tutte le assenze, di cui ai commi precedenti, che non consentono l'esecuzione della
prestazione convenuta, devono essere tempestivamente comunicate all'Azienda.
Art. 4 Assenze e sospensioni del contratto oltre i 45 giorni
Il contratto individuale di collaborazione può prevedere che, superati i 45 giorni di cui sopra, il
collaboratore possa richiedere un ulteriore periodo di sospensione per gravi motivi (ivi
compresa la gravidanza a rischio), senza erogazione del corrispettivo ed eventualmente con
proroga del termine di scadenza del contratto.
E' in facoltà dell'Azienda accogliere o meno la richiesta, in relazione alle esigenze di
realizzazione dell'attività/progetto, nonché alle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto
stesso.
In caso di infortunio sul lavoro la proroga del termine di scadenza del contratto è automatica
fino alla guarigione del collaboratore.
Art. 5 Sospensione del contratto per tutela della maternità e paternità
In applicazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità si ribadisce il divieto
di adibire le donne al lavoro durante i periodi previsti dall'art. 16 del D. Lgs. n.151/2001 e cioè:
1) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
2) durante i tre mesi dopo il parto;
3) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo previsto
successivamente all’evento.
La collaboratrice ha altresì facoltà di richiedere il prolungamento dell'astensione per ulteriori
trenta giorni, con impegno da parte dell'Azienda di accogliere la richiesta.
La collaboratrice può richiedere la flessibilità del periodo di cui all'art.16 del D. Lgs. n.151/2001
secondo quanto stabilito dall'art.20 del D. Lgs 151/01, quindi un mese precedente rispetto la
data presunta del parto e quattro mesi successivi.
La collaboratrice può richiedere, in casi di adozione e affidamento di un bambino di età non
superiore ai sei anni, la sospensione dell'attività lavorativa per un periodo di tre mesi dalla data di
ingresso del minore nella famiglia della collaboratrice, facoltà prevista dall'art.26 del D.Lgs n
151/2001.
Nei casi di morte, grave infermità o abbandono da parte della madre, il padre collaboratore ha
diritto di astenersi dal lavoro per i periodi sopra indicati o per la parte residua che sarebbe
spettata alla madre, così come prevede l'art.28 del D.Lgs. n.151/2001 .
In caso di gravidanza e puerperio il contratto di collaborazione viene sospeso per i periodi di
cui sopra. La scadenza originaria del contratto sarà posticipata nelle misura corrispondente al
periodo non lavorato (ossia 150 giorni in caso di 5 mesi di astensione obbligatoria o 180 giorni
in caso di
prolungamento per astensione facoltativa).
Durante tale periodo di sospensione non viene erogato alcun corrispettivo. Se ricorrono le
condizioni previste dalla normativa di riferimento, alla collaboratrice spetta l'assegno di
maternità corrisposto dal!' INPS.
Art. 6 Prerogative sindacali
L'Azienda riconosce l'esercizio di prerogative in materia di diritti sindacali.
I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono rilasciare delega, in
forma scritta da trasmettere all'Azienda, a favore della organizzazione sindacale prescelta, con
trattenuta della relativa quota, a partire dal mese successivo alla trasmissione della delega, da
versare a cura dell'Azienda all'organizzazione sindacale interessata.
Le deleghe di cui al comma precedente non concorrono alla determinazione del monte ore dei
permessi sindacali aziendali.
I collaboratori possono eleggere propri rappresentanti sindacali. La partecipazione di tali
rappresentanti all'attività sindacale aziendale, verrà regolamentata in sede di definizione del
protocollo generale sul modello delle relazioni sindacali.
In relazione a specifici istituti oggetto della contrattazione integrativa aziendale, si valuterà
l'eventuale possibilità di applicazione anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
I collaboratori possono partecipare alle assemblee sindacali indette in Azienda in quanto
espressione del diritto di partecipazione dei lavoratori, nei limiti e secondo le modalità stabilite
nel regolamento aziendale per l'esercizio del diritto di assemblea.
Art. 7 Aggiornamento professionale
I collaboratori possono accedere ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’Azienda,
previa autorizzazione, per attività connesse alla prestazione lavorativa loro richiesta.
La partecipazione senza oneri a carico del collaboratore e potrà essere riconosciuta
nell'ambito degli obblighi contrattuali.
E' garantita la formazione/informazione ai fini della sicurezza sul lavoro.
Art. 8 Tutele per il collaboratore
L’azienda assicura il rispetto della normativa concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi
compresa la competenza della RLS, nonché le condizioni di pari opportunità tra donne e
uomini, ed ogni altra norma a tutela
Art. 9 Risoluzione e recesso dal contratto
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa può risolversi anche anticipatamente
rispetto al termine originariamente stabilito.
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto anche prima della scadenza del
termine finale dello stesso, per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del
contratto, fermo restando il corrispettivo pattuito qualora sia totalmente assolta l'attività
concordata.
Ciascuna delle parti, previa motivata comunicazione, può recedere dal contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni del
codice civile.
La forma e la modalità di esercizio del diritto di recesso sono stabilite nel contratto di
collaborazione.
Art. 10 Riconoscimento della professionalità
Nel caso si renda necessario procedere all'attivazione di nuovi contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento di medesime attività, l'Azienda valuterà i precedenti
incarichi già ricoperti dal collaboratore.
Analogamente, nel caso di espletamento di procedure selettive attivate per rapporti di lavoro
alle dipendenze dell'Azienda, nell'ambito delle procedure di valutazione dei titoli, si terrà conto
della esperienza professionale acquisita dal collaboratore attraverso gli incarichi svolti, nel
rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa di riferimento.
Art. 11 Riservatezza e altre prestazioni
Il collaboratore è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio, nonché le disposizioni a tutela della
privacy, nello svolgimento dell'attività assegnata.
Il collaboratore potrà svolgere altre prestazioni sia con contratti di collaborazione che mediante
contatti di lavoro subordinato, che non siano in concorrenza con le attività svolte in virtù del
contratto di collaborazione in essere con l'azienda.
Le parti potranno concordare i casi in cui è richiesta l'esclusività del rapporto con l'Azienda
riconoscendo tale vincolo ai fini della determinazione del corrispettivo.
Art. 12 Obblighi Assicurativi e Previdenziali
L'Azienda garantisce la copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali presso l'INAIL e la copertura assicurativa verso terzi.
Ulteriore polizza assicurativa copre i danni materiali e diretti subiti ,dai veicoli privati di
collaboratori autorizzati all'uso del mezzo proprio nello svolgimento di attività a favore
dell'Azienda, nelle forme e nei modi vigenti in Azienda.
Art. 13 Modalità di confronto sindacale con l'Azienda
L'Azienda e le 00.SS definiranno incontri sugli andamenti occupazionali e monitoraggi periodici
sull’utilizzo dei contratti di collaborazione
,
,
Art. 14 Clausola di salvaguardia
Quanto pattuito tra le parti attraverso il presente documento non inficerà condizioni migliorative
già definite attraverso il contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 15 Decorrenza
Le disposizione di cui al presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall' 1/7/2006,
al rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa attualmente in essere in
azienda.
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