Nuovo Accordo Quadro FIS-CdO sulle Collaborazioni a Progetto (D.Lgs. 276/03) FIS-CdO - Ufficio Lavoro TABIANO – 25 GIUGNO 2006 Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Il contesto L’Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali risponde all’esigenza di offrire un quadro certo di riferimento a quei rapporti di Collaborazione a progetto che sono rapporti di lavoro autonomo: definiti ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile regolamentati dal dlgs 276/03 applicativo della “Legge Biagi” Tale Accordo Quadro è stato costruito in continuità con quello siglato il 30/05/2000 con lo scopo di regolamentare le Collaborazioni Coordinate Continuative. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Alcune precisazioni sulle Collaborazioni a Progetto FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Prestazione di lavoro autonomo Art. 2222 Codice Civile . È prestatore di lavoro autonomo chi “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Definizione del contratto di lavoro a progetto nel D.Lgs. 276/03 Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato da: - essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso - essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Soggetti esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto 1. Gli agenti e i rappresentanti di commercio. 2. Coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni. 4. I percettori di pensione di vecchiaia (al raggiungimento del 65° anno di età anche se originariamente percettori di pensione di anzianità o invalidità). Ad essi possono essere applicate le vecchie co.co.co. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Rapporti esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto (1) 1. Le MINI CO.CO.CO., cioè quelle collaborazioni coordinate e continuative di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e per le quali vengono corrisposti compensi fino ad un importo massimo di 5 mila euro. Le MINI CO.CO.CO. si distinguono dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Rapporti esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto (2) 2. Le collaborazioni coordinate continuative rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. 3. I rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Il compenso: Suddivisione dei collaboratori Sono stati introdotti dei livelli minimi di riferimento suddivisi in due fasce, A e B, corrispondenti a collaboratori con esperienza e senza esperienza A loro volta queste fasce sono state suddivise in 4 insiemi di attività per tentare di meglio rappresentare i diversi settori in cui operano i soci di FIS-Cdo. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Il compenso: Criteri per l’individuazione dei minimi la legge (art. 63 del dlgs 276/03): “Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.” l’accordo: alla base della trattativa si è fatto riferimento ai trattamenti in essere nei contratti nazionali di lavoro per prestazioni analoghe, non potendo individuare altrimenti i valori di riferimento richiesti dall’art. 63 del dlgs. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Il compenso: Minimi lordi annui Attività FASCIA A FASCIA B Educative e formative € 21.002 € 15.948 Di servizio alla persona € 20.581 € 15.526 Diversificate € 20.160 € 15.105 Culturali e ricreative € 19.738 € 14.800 Nel 2007 per ciascun valore indicato, è previsto un aumento di € 125 lordi annui. Per il 2008 è stato pianificato un ulteriore aumento di € 125. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Il compenso: Modalità di pagamento I valori dei compensi minimi annui concordati corrispondono a 11 mesi di prestazione effettiva, mentre l’erogazione del compenso annuale è distribuita su 12 mensilità Nel testo dell’Accordo sono anche riportati i valori dei compensi minimi lordi per ogni giornata di prestazione i compensi minimi annui sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e saranno quindi riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore o per prestazioni parziali FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto La Commissione paritetica E’ una Commissione composta da 3 rappresentanti della FIS-Cdo e da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Si prefigge di: monitorare nel tempo l’applicazione dell’accordo esaminare gli eventuali problemi riguardanti l’interpretazione del testo tentare di comporre le eventuali controversie tra Collaboratore e Committente promuovere in modo concordato, specifiche azioni di formazione continua e di qualificazione professionale destinate ai collaboratori degli Enti associati a FIS-CdO. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Risoluzione del rapporto di lavoro Per mutuo consenso Per rinuncia all’incarico da parte del collaboratore (con preavviso) Per comprovati motivi di forza maggiore addotti dal Committente (compresa la sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico) Per giusta causa (cui il Collaboratore potrà opporre eventuale ricorso alla Commissione Paritetica) FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Sospensione temporanea dell’incarico Il periodo massimo di sospensione dell’incarico senza compenso è stato riformulato nel modo seguente: infortunio e malattia: rispettivamente fino alla guarigione clinica e 60 giorni nell'anno solare. Il dlgs 276/03 prevedeva per entrambi 1/6 della durata del contratto per i contratti di natura determinata o 30 giorni per quelli di natura determinabile. maternità: 180 giorni da individuarsi nel lasso di tempo compreso tra i tre mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Aspetti assicurativi Assistenza sanitaria integrativa Prevede l’erogazione di un contributo di: a) € 25 giornalieri per ogni giornata di malattia a decorso domiciliare b) un assegno di maternità di € 300 c) un ulteriore contributo di € 300 in caso di maternità a rischio. Tale copertura sanitaria a carico del committente prevede un costo pari a € 200 per ogni collaboratore. Polizza assicurativa Prevede una copertura del rischio responsabilità civile verso terzi in favore del Collaboratore. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Diritti sindacali Ai collaboratori a progetto è riconosciuto di riunirsi in assemblea fino a un massimo di 6 ore annue limitatamente a quelle realtà dove ci sono già dei lavoratori dipendenti che esercitano tale diritto. E’ riconosciuto altresì il diritto ad avere una propria rappresentanza in ragione di 1 delegato ogni 40 Collaboratori o frazione superiore a 15. Il Collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’Organizzazione Sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali. FIS-CdO - Ufficio Lavoro Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto Aspetti istituzionali Le parti stipulanti l’Accordo Quadro hanno depositato il testo relativo presso il Consiglio dell’Economia e del Lavoro (CNEL), aprendo di fatto la strada alla possibilità per il mondo Cdo di diventare interlocutore del Governo al pari di altre organizzazioni datoriali. FIS-CdO - Ufficio Lavoro