L’organizzazione dei rapporti
amministrativi con i soggetti esterni
1
Esperti esterni
Autonomia negoziale

DI 44/2001 permette di stipulare convenzioni e contratti,
(con esclusione dei contratti aleatori e operazioni
finanziarie speculative), nelle forme previste dalle
disposizioni di legge.

Art.40 DI 44/2001 prevede la possibilità di stipulare
contratti di prestazione d’opera con “esperti” per
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; affida al
C.I. sentito C.D. (comma 2), la disciplina nel regolamento
delle procedure e criteri di scelta del contraente
nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in
relazione al tipo di attività ed all’impegno professionale
richiesto.
2

Ogni istituzione scolastica predispone con la
partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano
dell’offerta formativa. Il Piano è il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita
la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole
adottano nell’ambito della loro autonomia (art 3,
co.1 D.P.R n.275/1999)
3


Per la loro concreta realizzazione tutte le attività
inerenti al POF hanno bisogno per essere attuate di
un sostegno finanziario, questo dovrà essere
trovato all’interno del Programma Annuale.
Il Programma Annuale potrà essere redatto
seguendo diversi percorsi di strutturazione ma
alcuni passaggi sono obbligatori, quali:
evidenziazione degli obiettivi
individuazione delle risorse logistiche e
organizzative
individuazione del personale docente e ata che
si prevede utilizzare nei vari progetti.
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Il Consiglio di Istituto disciplina
il Regolamento
contenente
1. le procedure e i criteri per la scelta del contraente
(questo per garantire la qualità della prestazione
nonché la trasparenza nell’individuazione delle
competenze)
2. Il limite massimo del compenso orario (riferimento
CCNL - DI 326/95 - Circolare ministero del lavoro
101/97)
3. I compensi tuttavia possono essere fissati dal CI e
l’attribuzione degli stessi vanno adeguatamente
motivati in relazione al fatto che le caratteristiche
del progetto presuppongono professionalità tali da
giustificare un compenso diverso da quello
tabellare.
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
Il reclutamento degli esperti, da qualsiasi parte
provenienti, dovrà avvenire sulla base del possesso delle
competenze previste; é obbligatorio acquisire più
curricula (almeno 3) che dimostrino l’adeguatezza delle
competenze in rapporto agli obiettivi formativi,
procedendo ad una loro analisi comparativa e alla
esplicitazione delle motivazioni di scelta

L’individuazione degli esperti, siano essi interni
all’Amministrazione o esterni, dovrà avvenire sulla base
di criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto
del D.I. n. 44/01 artt. 33 e 40
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Tipologie di contratto
–
docente esperto della scuola
La prestazione presentata dal docente “esperto” della
scuola o di altre Scuole si configura:

come servizio rientrante nella qualifica rivestita;

incarico del Dirigente Scolastico;



necessita l’autorizzazione del D.S. se trattasi di docente
di altre scuole;
importo orario lordo fissato dalle tabelle del CCNL
Contributi INPDAP, FC, INPS, IRAP, IRPEF,
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Tipologie di contratto per
“esperti”esterni
Lavoratore autonomo disciplinata dall’art.2222 del c.c.
E’ un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale,
normalmente per più committenti.
Le libere professioni si dividono in regolamentate e non regolamentate
Per poter svolgere professioni regolamentate (commercialista, architetto,
avvocato etc) è necessario seguire un itinere formativo stabilito dalla legge,
superare un esame di abilitazione e iscriversi ad un albo.
Lo svolgimento delle libere professioni non regolamentate non è subordinato
dalla legge al possesso di titoli di studio o al superamento di esami
particolari.
I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero professionale devono
essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A.
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Tipologie di contratto per “esperti”esterni














Professionisti con ALBO E CASSA
esclusione dall’obbligo del contributo INPS
IVA 22%
Integrativo cassa 4% (contributo soggetto all’IVA ma non alla
ritenuta d’acconto)
Ritenuta d’acconto del 20%
Professionisti con ALBO non iscritti alla CASSA
Addebitano il 4% al committente (importo soggetto sia alla
ritenuta d’acconto sia all’IVA sia alla rivalsa del 4%)
IVA 22%
Integrativo cassa 4%
Ritenuta d’acconto del 20%
Professionisti senza ALBO né CASSA
Addebitano il 4% al committente
IVA 22%
Ritenuta d’acconto del 20%
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Tipologie di contratto per “esperti”
Contratto occasionale e co.co.co
Con circolare n. 1 dell’8/01/2004 il Ministero del Lavoro ha fornito
chiarimenti su tali tipologie di collaborazioni
All’interno di questa categoria rientrano:
 collaborazioni occasionali caratterizzate:
1. prestazione una tantum,
2. prive di continuità e coordinazione
3. senza vincoli ad orari rigidi predeterminati
 co.co.co di portata limitata o a basso rischio di esclusione delle regole
sono quelle individuate dall’art. 61 del Dlgs 276/2003
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Tipologie di contratto per “esperti”
Contratti occasionali e co.co.co.
dopo anni di incerte e libere interpretazioni dei limiti di
“occasionalità” delle prestazioni di collaboratori esterni utilizzati
per il raggiungimento degli obiettivi del POF, secondo quanto
stabilito dall’art. 4 della Legge n. 30/2003 (confermato dall’art.
61 del decreto legislativo 276/03) si intendono rapporti
meramente occasionali i rapporti di durata complessiva:
 non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo
stesso committente
 il compenso complessivo del percettore, per lo svolgimento delle
prestazioni, non sia superiore a € 5.000,00 con lo stesso
committente.
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Tipologie di contratto per “esperti”
Contratti occasionali e co.co.co

Limite temporale:
Il legislatore parla di “rapporto non superiore a 30 giorni nel corso
dell’anno solare con lo stesso committente ”, un primo problema da
risolvere per le scuole è che le stesse non instaurano un rapporto a
giornate ma il più della volte un rapporto a ore. La norma non
sembra prevedere la conversione dell’ammontare delle ore quindi
rappresenta un “problema non risolto” e da definire nell’accordo tra
le parti

Limite remunerativo:
Il compenso percepito non deve essere superiore a 5.000 € annui con
lo stesso committente. A tale risultato si è giunti a seguito della
norma e precisamente lo ha chiarito il ministero del lavoro e politiche
sociali con C.n.1 del 8/1/04.
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Tipologie di contratto per “esperti”
Le attività di lavoro autonomo occasionale sono
caratterizzate da prestazioni prive di continuità e
coordinazione
20% irpef
8,50% irap
Le collaborazioni occasionali sono in genere sottratte dal regime delle
co.co.co, ma secondo l’art.44 comma 2 L. 269/2003 a decorrere dal 1
gennaio 2004 dette collaborazioni sono soggette al medesimo regime delle
co.co.co qualora superano i 5.000,00 €. Il limite annuo costituisce una fascia
di esenzione e dà luogo al versamento dei contributi all’INPS solo per la parte
eccedente i 5.000,00 € (circolare presidenza consiglio dei ministri 2
dell’11/3/2008) Per la suddivisione del contributo tra più committenti si
applica il “criterio di cassa”
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Tipologie di contratto per “esperti”
Co. co. co. tali rapporti si distinguono dal lavoro autonomo
occasionale laddove esiste un coordinamento e una
continuità nella prestazione.
In pratica quando la scuola organizza attività specifiche tenute
da esperti professionisti esterni sarà necessario verificare se,
pur trovandosi in assenza del rapporto di subordinazione:
 l’esperto è tenuto a concordare il programma didattico, la
modalità di esecuzione, verifica e valutazione finale ecc.
con l’istituto scolastico.
 semplice organizzazione degli orari o dell’uso del materiale
o delle strutture scolastiche non deve ritenersi coordinazione
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Tipologie di contratto per “esperti”
La co.co.co. è una sorta di sotto tipo di lavoro autonomo, costituito
dalla collaborazione personale coordinata e continuativa,
altrimenti indicata come lavoro <<parasubordinato>>.
Con effetto dal 1/1/01 l’art.34 L.342/00 ha modificato il trattamento
fiscale e non anche quello previdenziale dei rapporti di co.co.co.

per effetto di tale modifica tutti i compensi percepiti a seguito di
collaborazioni coordinate e continuative fino ad oggi inseriti
nell’ambito del lavoro autonomo sono state traslati nella sfera dei
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

la disciplina fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative
prevista dall’art. 53 (già art.49) , comma 2, lettera a) del TUIR è stata
fatta transitare nell’art. 50 (già art.47) del TUIR che disciplina i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente
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Tipologie di contratto per “esperti”
Caratteristiche:
Continuità esso va inteso non nel senso che debba ricorre la lunga durata del
rapporto bensì la non occasionalità, va riferita alla reiterazione di prestazioni
lavorative integranti diverse opere “coordinazione” l'attività del collaboratore deve
presentare i caratteri, oltre che di continuità, anche di coordinazione, nel senso che
detta attività, in relazione all'inserimento di essa nell'organizzazione dell'ente
(POF) e al collegamento con gli obiettivi dello stesso perseguiti sia assoggettata
ad ingerenza e direttive dell'ente medesimo compatibili con l'autonomia del
collaboratore.
La
semplice organizzazione
coordinamento
dell’utilizzo
dei
locali
non
si
configura
quale
Personalità: prevalenza del lavoro personale del collaboratore (mancanza di vincolo
di subordinazione); ciò significa che il collaboratore nel fornire la propria
disponibilità può a sua volta avvalersi di collaboratori esterni a differenza di quanto
accade per il lavoratore subordinato
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Tipologie di contratto per “esperti”
adempimenti del collaboratore


iscrizione presso la sede INPS competente, con riferimento
alla residenza o al luogo di lavoro (tale adempimento può
essere assolto anche dal committente);
richiesta detrazioni d’imposta;

comunicazione all’INPS della cessazione del rapporto di
collaborazione;

dichiarazione dei redditi.
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Tipologie di contratto per “esperti”
adempimenti del committente





trattenuta INPS (22 - 27,72 - 28,72% sul 100% del reddito)
1/3 dei contributi calcolati sui compensi imponibili a carico del
dipendente e 2/3 a carico della scuola;
INAIL 1/3 dei contributi a carico del dipendente e 2/3 a carico
della scuola ;
trattenuta IRPEF (art. 24 DPR 600/73) con l’applicazione
delle detrazioni da parte del sostituto d’imposta e con
conguaglio fine rapporto;
Busta paga mensile e conguaglio di fine anno entro il 28/2
dell’anno successivo;
versamento ritenute INPS e INAIL entro il 16 del mese
successivo con mod.F24 EP
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Tipologie di contratto per “esperti”
adempimenti del committente




INPS codice tributo C10 collaboratori con copertura pensionistica e CXX
per collaboratori privi di copertura pensionistica
Versamento IRPEF entro il 16 del mese successivo al pagamento dei
compensi con Mod.F24 EP 1040 (ritenuta d’acconto professionisti) 1004
(collaboratori e co.co.co.)
Certificazione unica Modello CUD entro il mese di febbraio dell’anno
successivo o entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore a seguito
di cessazione;
Modello 770 semplificato da presentarsi in via telematica
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Tipologie di contratto per “esperti”
INAIL
L’art.5
del
DL
38/2000
stabilisce
l’estensione
dell’assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati che
svolgono attività previste dall’art.1 del DPR 1124 dal 30/6/65
del T.U.
Per le scuole la tutela in questione riguarda gli insegnanti e gli
alunni o scuole che attendono ad esperienze tecnico
Scientifiche o che svolgono esercitazioni di lavoro.
La scuole che instaurano rapporti di co.co.co. per le attività
sopraindicate sono tenute ai fini dell’assicurazione INAIL a
tutti gli adempimenti previsti dal citato T.U.
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Circolare Funzione Pubblica 2/008 (finanziaria)
Cir. Ministero Funzione pubblica 11.3.08 n° 2
(G.U.143 del 20.06.2008) fornisce chiarimenti in merito
ai nuovi obblighi imposti dalla Legge finanziaria 2008


e' necessario essere "esperti di particolare e
comprovata specializzazione universitaria“
viene individuato quale requisito minimo "il
possesso della laurea magistrale o del titolo
equivalente, attinente l’oggetto dell’incarico.
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Obblighi
di pubblicità
Viene
introdotto
l’obbligo
per
le
pubbliche
amministrazioni
che si avvalgono di collaboratori
esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali
è previsto un compenso, di pubblicare su proprio sito
web i provvedimenti dell’incarico con l’indicazione del
soggetto percettore, della ragione dell’incarico e
dell’ammontare del compenso.
22
Decreto legge n.112/08
Collaborazioni e consulenze nella Pubblica amministrazione (articolo
46).

Precisati i requisiti che costituiscono presupposto di legittimità
per l'affidamento dell'incarico: la particolare e comprovata
specializzazione non deve essere necessariamente di natura
universitaria. Deroghe al requisito della formazione universitaria
per professionisti iscritti in ordini e albi e soggetti che operino
nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali.

Norme più stringenti per il conferimento di incarichi esterni.

Prevista una disciplina sanzionatoria per l'illegittima stipulazione
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
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Gli esperti esterni - Liceo Classico D`Annunzio Pescara