Lavoro autonomo occasionale dott.Luca Busico e Rolando Vivaldi Lavoro autonomo e lavoro subordinato • ART. 2094 C.C.: • E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Contratto d’opera • ART.2222 cod.civ.: • Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente , si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV Lavoro parasubordinato • Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: • 1)omissis • 2)omissis • 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione, che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Indici di subordinazione • 1. Indici essenziali Æa. assoggettamento al datore di lavoro esplicantesi tra l’altro in un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza;b.inserimento in via continuativa e sistematica nell’organizzazione aziendale • 2.indici residuali Æriguardano l’orario di lavoro,l’oggetto della prestazione,l’esistenza o meno di un’organizzazione di impresa e incidenza del rischio Incarichi esterni nella P.A. • Art. 7 c.6 del D.lgs. Nr.165/2001: • “ per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione” Conseguenze delle violazioni normative sugli incarichi esterni • Art. 36 comma 2 D.lgs. 165/2001: • “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori , da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche Amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le Amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.” Aspetti fiscali • Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR che disciplina i redditi diversi: • “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” Ritenuta di acconto • La ritenuta d’acconto da applicare rimane al 20% sulla base delle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 600 del 29 Settembre 2003 • Per i non residenti la ritenuta è del 30% a meno che tali residenti non svolgano all’estero l’attività di lavoro autonomo L’occasionale secondo la Biagi… • La legge Biagi (o meglio il decreto che la attua D.lgs 276/2003) definisce, all’art. 61 c.2, il lavoro occasionale “i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nell’anno solare con lo stesso committente salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5000 euro” Ma attenzione! • Le disposizioni del D.lgs 276/2003 non si applicano alla P.A. (art. 2) • Ma anche se si applicassero l’art.61 c.2 non definirebbe il lavoro occasionale come noi lo intendiamo: sono solo minicococo che di diverso dalle cococo di cui al comma 1 del D.lgs 276/2003 hanno solo che non è necessario il progetto (Circ.1 dell’8 Gennaio 2004 del Ministero del Lavoro, Circ. INPS nr. 9 del 22 Gennaio 2004) Quindi fiscalmente non cambia niente!! Ma cambia, eccome, previdenzialmente!!! Art. 44 D.L. 269/2003 • A decorrere dal 1º gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. Circolare Inps nr.103 del 6 Luglio 2004 • E’ la circolare che ha chiarito i numerosi dubbi in termini di calcolo e versamento dell’Inps per coloro che hanno superato la soglia dei 5000 euro. I 5000 euro • Sono quindi un limite previdenziale e non fiscale, nel senso che non definiscono cosa è prestazione occasionale ma solo che si applicano i contributi previdenziali oltre i 5000 euro costituendo fascia di esenzione • I 5000 euro possono derivare anche da più committenti Il reddito fiscale e quello previdenziale • I 5000 euro sarebbero un limite di reddito oltre il quale si applica la contribuzione Inps. • Per i redditi diversi questo è costituito (art.71) dalla “differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione” I rimborsi spese • La differenza si concretizza nel fatto che la ritenuta IRPEF si fa sul compenso e sulle spese mentre ai fini dell’applicazione dell’Inps queste vanno escluse. Ora vi faccio un esempio Esempio • • • • • • Compenso…………………4500 euro Spese documentate……….. 1000 euro Totale_________________ 5500 euro Inps ………………………. 450 euro Ritenuta alla fonte……….. 1100 euro Netto da corrispondere…. 4250 euro • Si suppone che ci sia altra copertura previdenziale Il caso di diversi committenti • La circolare nr. 103/2004 richiama la circolare 56 del 2004 che dettava una disciplina particolare per la ripartizione della quota di reddito che eccedeva il massimale di 37.833,00 (dalla quale parte lo scaglione del 18,80% Inps) • L’analisi deve essere svolta nel mese in cui si superano i 5000 euro Esempio….continua • Fino a settembre sono stati corrisposti 3000 euro • A ottobre si corrispondono 2800 euro dall’Università e 1200 da altro committente • Ottobre è dunque il mese di superamento dei 5000 euro • I 4000 euro che sono corrisposti ad ottobre sono composti percentualmente dal 70% dell’Università e dal 30% dell’altro committente • Abbiamo superato i 5000 euro per 2000 euro • Di questi 2000 : • Il 70% Æ1400,00 costituiscano il montante Inps dell’Università (inps dovutaÆ249,20 euro) • Il 30% Æ600,00 costituiscono il montante Inps dell’altro committente (inps dovutaÆ106,80 euro) Grazie, ciao