IL RAPPORTO DI
LAVORO
FONTI
DISCIPLINA
TIPOLOGIA
Il lavoro all’inizio
della COSTITUZIONE

ART. 1 COST.
“L’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro…”

ART. 4 COST.
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendono effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività che concorra al progresso materiale o
spirituale della società”.
Importante fenomeno sociale



È strumento principale mediante il
quale chi non dispone di capitali
propri, ottiene il denaro di cui ha
bisogno per procurarsi i mezzi di
sussistenza
È attività che contribuisce alla
produzione o allo scambio di beni o
servizi destinati a soddisfare i
bisogni individuali e collettivi
È attività che contribuisce al
progresso materiale e spirituale della
società
IL LAVORO
Lavoro
Lavoro subordinato
Lavoro autonomo
Lavoratore subordinato
Art. 2094 codice civile
E’ prestatore di lavoro subordinato
chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell’impresa, prestando
il proprio lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore
Lavoratore autonomo
Art. 2222 codice civile
Il rapporto di lavoro autonomo si
instaura quando una persona si
obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio
con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente
Differenze tra le due tipologie
LAV. AUTONOMO
1.
Retribuzione
2.
Collaborare
nell’impresa
3.
Proprio lavoro
4.
5.
Alle dipendenze
e sotto la
direzione
Imprenditore
LAV.SUBORDINATO
1.
Corrispettivo
2.
Compiere opera
o servizio
3.
Lavoro preval.
proprio
4.
Senza vincolo di
subordinazione
5.
Committente
Il nucleo della subordinazione
secondo la Cassazione
Cass. 22/10/98 n. 10519
“ L’elemento che contraddistingue il
rapporto di lavoro subordinato e’
l’assoggettamento del lavoratore al
potere direttivo, di controllo e
disciplinare del datore di lavoro, cioè
il rapporto gerarchico tra datore di
lavoro e lavoratore che riconosce al
primo il diritto di impartire al secondo
ordini e direttive e che impone al
secondo l’obbligo di attenersi agli
stessi”.

Quando la distinzione è più
difficile…altri indici

Il vincolo di orario

Le modalità della retribuzione
L’imputazione del rischio della
prestazione, a carico del datore di
lavoro

La
concessione di periodi di riposo,
senza incidenza sul trattamento
retributivo
L’esclusività
della dipendenza da un
solo datore di lavoro
LAVORO SUBORDINATO
Impegna al massimo il tempo del lavoratore
e ne limita fortemente l’autonomia
NECESSITA’ DI LEGGI
CHE GARANTISCANO AL
LAVORATORE
ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI
DI UOMO E DI CITTADINO
Protagonisti del rapporto di
lavoro subordinato

Lavoratore

Datore di lavoro
Protagonisti del rapporto di
lavoro
SINDACATI
Associazioni di lavoratori
Perseguono lo scopo di
difenderne i diritti e
promuoverne gli interessi
Stipulano dei
CONTRATTI COLLETTIVI
con le
ORGANIZZAZIONI
DEI DATORI DI
LAVORO
Disciplina del rapporto di
lavoro
Costituzione
Codice civile
Leggi speciali (L. n. 300 del 1970 Statuto dei lavoratori)
Contratti collettivi stipulati tra sindacati e rappresentanti
dei datori di lavoro




Interconfederali se riguardano tutti i settori produttivi
2.
Di categoria se riguardano un certo settore produttivo
(chimici, metalmeccanici…)
3.
Aziendali se riguardano la singola azienda
I contratti collettivi fissano le regole generali valide per
tutti i contratti individuali di lavoro che vengono stipulati
nel settore produttivo interessato
Si dice che sono VALIDI ERGA OMNES: cioè non solo per gli
iscritti ai sindacati, ma per tutti i lavoratori di quella
categoria, perché contengono le garanzie minime ed
inderogabili che devono essere assicurate a tutti.
1.

Contratto individuale di lavoro
Diritti del lavoratore:
la retribuzione
Art. 36 Cost.
Commisurata alla quantità
qualità del lavoro prestato e
tale
da
assicurare
al
lavoratore e alla sua famiglia
un’esistenza libera e dignitosa
corrispondente
alla
retribuzione minima prevista
nei contratti collettivi per
quella categoria
Art. 2099 c.c.
La retribuzione del datore di
lavoro può essere stabilita
a tempo o a cottimo
Diritti del lavoratore:
orario, riposo e sospensione



Art. 2107 c.c.
“La durata giornaliera e settimanale della prestazione
di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi
speciali” (limite massimo di 40 ore settimanali previsto
dalla L. 196/1997)
Art. 2109 c.c.
“Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo
ogni settimana, di regola in coincidenza con la
domenica.
Ha anche diritto, dopo un periodo ininterrotto di servizio,
ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente
continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce,
tenuto conto delle esegenze dell’impresa e degli interessi
del prestatore di lavoro”. (La durata è stabilita dai contratti
collettivi).
Art. 2110 c.c.
Il caso di infortunio, di malattia, di gravidanza e di
puerperio…è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione
o un’indennità nella misura e per il tempo stabiliti dalle
leggi speciali.
Diritti del lavoratore:
diritto a non essere licenziato se
non per giusta causa o giustificato
motivo
Licenziamento
-
Per giusta causa:
“qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria del rapporto” (art. 2119
c.c.)
es. danneggiamento volontario degli impianti, furto di beni
aziendali…
-
Per giustificato motivo
(con necessità di PREAVVISO)
Per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
del lavoratore (motivo soggettivo)
Per ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione
del lavoro (motivo oggettivo)
Il diritto ad essere reintegrati
nel posto di lavoro



Il lavoratore ha la possibilità di
impugnare il licenziamento davanti al
giudice del Tribunale, Sezione
Lavoro, che accerta se il motivo o la
causa addotta per il licenziamento
sussistano realmente.
Se il licenziamento si dimostra
ingiustificato, il datore ha l’obbligo di
reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro
I processi seguono un rito abbreviato
che prende il nome di rito del lavoro
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organizzazioni dei datori di lavoro