IL RAPPORTO DI LAVORO FONTI DISCIPLINA TIPOLOGIA Il lavoro all’inizio della COSTITUZIONE ART. 1 COST. “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro…” ART. 4 COST. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Importante fenomeno sociale È strumento principale mediante il quale chi non dispone di capitali propri, ottiene il denaro di cui ha bisogno per procurarsi i mezzi di sussistenza È attività che contribuisce alla produzione o allo scambio di beni o servizi destinati a soddisfare i bisogni individuali e collettivi È attività che contribuisce al progresso materiale e spirituale della società IL LAVORO Lavoro Lavoro subordinato Lavoro autonomo Lavoratore subordinato Art. 2094 codice civile E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore Lavoratore autonomo Art. 2222 codice civile Il rapporto di lavoro autonomo si instaura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente Differenze tra le due tipologie LAV. AUTONOMO 1. Retribuzione 2. Collaborare nell’impresa 3. Proprio lavoro 4. 5. Alle dipendenze e sotto la direzione Imprenditore LAV.SUBORDINATO 1. Corrispettivo 2. Compiere opera o servizio 3. Lavoro preval. proprio 4. Senza vincolo di subordinazione 5. Committente Il nucleo della subordinazione secondo la Cassazione Cass. 22/10/98 n. 10519 “ L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato e’ l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, cioè il rapporto gerarchico tra datore di lavoro e lavoratore che riconosce al primo il diritto di impartire al secondo ordini e direttive e che impone al secondo l’obbligo di attenersi agli stessi”. Quando la distinzione è più difficile…altri indici Il vincolo di orario Le modalità della retribuzione L’imputazione del rischio della prestazione, a carico del datore di lavoro La concessione di periodi di riposo, senza incidenza sul trattamento retributivo L’esclusività della dipendenza da un solo datore di lavoro LAVORO SUBORDINATO Impegna al massimo il tempo del lavoratore e ne limita fortemente l’autonomia NECESSITA’ DI LEGGI CHE GARANTISCANO AL LAVORATORE ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI DI UOMO E DI CITTADINO Protagonisti del rapporto di lavoro subordinato Lavoratore Datore di lavoro Protagonisti del rapporto di lavoro SINDACATI Associazioni di lavoratori Perseguono lo scopo di difenderne i diritti e promuoverne gli interessi Stipulano dei CONTRATTI COLLETTIVI con le ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO Disciplina del rapporto di lavoro Costituzione Codice civile Leggi speciali (L. n. 300 del 1970 Statuto dei lavoratori) Contratti collettivi stipulati tra sindacati e rappresentanti dei datori di lavoro Interconfederali se riguardano tutti i settori produttivi 2. Di categoria se riguardano un certo settore produttivo (chimici, metalmeccanici…) 3. Aziendali se riguardano la singola azienda I contratti collettivi fissano le regole generali valide per tutti i contratti individuali di lavoro che vengono stipulati nel settore produttivo interessato Si dice che sono VALIDI ERGA OMNES: cioè non solo per gli iscritti ai sindacati, ma per tutti i lavoratori di quella categoria, perché contengono le garanzie minime ed inderogabili che devono essere assicurate a tutti. 1. Contratto individuale di lavoro Diritti del lavoratore: la retribuzione Art. 36 Cost. Commisurata alla quantità qualità del lavoro prestato e tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa corrispondente alla retribuzione minima prevista nei contratti collettivi per quella categoria Art. 2099 c.c. La retribuzione del datore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo Diritti del lavoratore: orario, riposo e sospensione Art. 2107 c.c. “La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali” (limite massimo di 40 ore settimanali previsto dalla L. 196/1997) Art. 2109 c.c. “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto, dopo un periodo ininterrotto di servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esegenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. (La durata è stabilita dai contratti collettivi). Art. 2110 c.c. Il caso di infortunio, di malattia, di gravidanza e di puerperio…è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo stabiliti dalle leggi speciali. Diritti del lavoratore: diritto a non essere licenziato se non per giusta causa o giustificato motivo Licenziamento - Per giusta causa: “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto” (art. 2119 c.c.) es. danneggiamento volontario degli impianti, furto di beni aziendali… - Per giustificato motivo (con necessità di PREAVVISO) Per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore (motivo soggettivo) Per ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro (motivo oggettivo) Il diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro Il lavoratore ha la possibilità di impugnare il licenziamento davanti al giudice del Tribunale, Sezione Lavoro, che accerta se il motivo o la causa addotta per il licenziamento sussistano realmente. Se il licenziamento si dimostra ingiustificato, il datore ha l’obbligo di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro I processi seguono un rito abbreviato che prende il nome di rito del lavoro