LO STATO DELL’ARTE NEL DIRITTO DEL LAVORO LA TRASFORMAZIONE del rapporto di lavoro. I rapporti di lavoro flessibili: le nuove tipologie di lavoro quale risposta alla necessità di flessibilità. Piazza della Scala, 6 Milano, giovedì 26 giugno 2014 – Ore 9.00 I RAPPORTI DI LAVORO A DURATA LIMITATA, A PRESTAZIONI FLESSIBILI E AD ORARIO RIDOTTO O MODULATO Avv. Giulietta Bergamaschi, Partner Avv. Alessandra Rovescalli, Associate Dott.sa Valeria de Palma, Associate COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il contratto di lavoro è necessario perché abbia origine il rapporto di lavoro subordinato e trovi applicazione la relativa disciplina tipica: occorre che le parti si accordino per operare uno scambio tra remunerazione e lavoro Del contratto di lavoro sono parte il datore di lavoro e il lavoratore: • Il prestatore di lavoro si obbliga a mettere a disposizione a mettere a disposizione del datore la sua attività di lavoro • Il datore si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione 3 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il contratto di lavoro è: • Oneroso, essendo necessaria l’esistenza di una retribuzione che è la naturale controprestazione dell’attività lavorativa (art. 36 Cost.) • Sinallagmatico, trattandosi di un contratti a prestazioni corrispettive ( prestazione – retribuzione) • Commutativo, nel senso che la legge e i contratti collettivi stabiliscono esattamente l’entità delle prestazioni • Eterodeterminato, nel senso che il suo contenuto e la disciplina da esso nascente sono in gran parte predeterminati (legge e contrattazione) con un limitato margine per l’autonomia negoziale 4 LAVORO SUBORDINATO Colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.) 5 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il contratto di lavoro subordinato può essere: • A tempo indeterminato • (L. 92/2012 ha ribadito «il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto ‘contratto dominante’, quale forma comune di rapporto di lavoro») • • A tempo determinato (art. 1 e 1-bis D.Lgs n. 368/2001) 6 IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (Art. 1, comma 01, D.Lgs. 368/2001) 7 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: DEFINIZIONE Art. 1 – comma 1 - D.lgs. 368/2001: «1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*». *come modificato dal D.L. 34/2014 conv. In L. 78/2014: con tale decreto sparisce completamente il riferimento alle ragioni giustificatrici che hanno per lungo tempo caratterizzato il contratto a tempo determinato. 8 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: REQUISITI • Termine massimo complessivo: 36 mesi (comprensiva di eventuali proroghe) • Massimo 5 proroghe, per la stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato. • Forma scritta • Limite massimo di rapporti a tempo determinato: 20% del numero totale dei lavoratori impiegati presso il datore di lavoro. 9 ECCEZIONI AL LIMITE MASSIMO DEL 20% • Imprese che occupano meno di 5 lavoratori; • Modifiche introdotte dalla contrattazione collettiva (sindacati comparativamente più rappresentativi) • Contratti a termine conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, con lavoratori di età superiore ai 55 anni. PROROGA DI FATTO E RIASSUNZIONE • • • • PROROGA DI FATTO: 30 gg < 6 mesi 50 gg > 6 mesi Maggiorazione 20% e 40% Obbligo di comunicazione estensione • RIASSUNZIONE INTERVALLI (tempo minimo tra un contratto e l’altro) : • 10 gg se durata primo contratto fino a 6 mesi • 20 se durata primo contratto superiore a 6 mesi Massimo durata complessiva 36 mesi TD e somministrazione su mansioni equivalenti • Possibili eccezioni nel CCNL o CIA per nuove attività, produzioni etc. o con decreto ministeriale dopo 12 mesi 01/07/2014 11 INDENNITA’ RISARCITORIA IN CASO DI TERMINE NULLO Art. 32 – comma 5 – Legge 183/2010 (Collegato Lavoro): «In caso di conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il Giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità omnicomprensiva di importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’ articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604». • Norma interpretativa: L. 92/2012 art. 1 co. 13 «La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro». • 12 LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING) Definizione Il contratto di lavoro ripartito è una forma «speciale di contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa» (Artt. 41 – 45 D.lgs. 276/2003). Disciplina La disciplina del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva in quanto il D.lgs. 276/2003 all’art. 43 stabilisce che in mancanza di contratti collettivi e salve le specifiche disposizioni contenute nello stesso provvedimento, «si applicherà la normativa generale sul lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito». Elementi del contratto • • • • • Forma scritta Percentuale e collocazione temporale del lavoro Luogo di lavoro Trattamento economico e normativo Misure di sicurezza (eventuali in relazione al tipo di attività) LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING) Caratteristiche • Elasticità della prestazione con potere di variazione in capo ai lavoratori - facoltà di determinare discrezionalmente le sostituzioni tra loro, modificare consensualmente la collocazione dell’orario di lavoro • Solidarietà tra i due lavoratori coobbligati – ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa Risoluzione del contratto • • • Per impedimento definitivo di entrambi i lavoratori (art. 1256 c.c.) Per dimissioni Per licenziamento N.B. le dimissioni o il licenziamento di uno dei due lavoratori implicano l’estinzione del rapporto di lavoro anche nei confronti dell’altro, a meno che questi non si renda disponibile ad effettuare l’obbligazione lavorativa per intero o parzialmente trasformazione in contratto di lavoro subordinato normale LAVORO INTERMITTENTE (JOB ON CALL) Definizione Il lavoro intermittente (o job on call o a chiamata) è una tipologia di contratto con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivamente bisogno, nei limiti e nelle condizioni fissate dalla legge. (D.lgs. 276/2003 Artt. 33 – 40) Disciplina D.Lgs. n. 276 del 2003 Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) D.L. n. 76 del 2013 Legge di Conversione n.99 del 2013. Ministero del Lavoro con la circolare n. 35 del 2013. LAVORO INTERMITTENTE (JOB ON CALL) Elementi principali del contratto • • • • • • • • Forma scritta ad probationem Durata e ragioni del ricorso al lavoro intermittente Luogo e modalità della eventuale disponibilità garantita dal lavoratore Preavviso di chiamata Trattamento economico e normativo (ed eventuale indennità di disponibilità) Modalità della chiamata Rilevazione della prestazione eseguita Eventuali misure di sicurezza specifiche Caratteristica principale è la discontinuità. La prestazione è intervallata da interruzioni per tutta la durata del contratto di lavoro. Infatti tale contratto è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari LAVORO INTERMITTENTE (JOB ON CALL) • Tipologie di schema negoziale Job on call CON obbligo di disponibilità del lavoratore Il lavoratore è obbligato a dover restare a disposizione del datore di lavoro ogni volta che lo stesso lo richiede (indennità di disponibilità) • Job on call SENZA obbligo di disponibilità del lavoratore Il prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore Divieto di assunzione • • • Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero In unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a sospensioni, riduzioni dell’orario di lavoro di lavoratori che svolgano le stesse funzioni a cui si riferisce il contratto intermittente Da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro LAVORO A TURNI: DEFINIZIONE Qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.* *Fonti: Direttiva 93/104/CE; Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 art. 1 LAVORO A TURNI: TIPOLOGIE 1. Turno unico: il meccanismo permette l’utilizzo degli impianti per 6 giorni lavorativi, mantenendo gli orari di lavoro entro il massimo previsto. Tale sistema prevede 4 lavoratori che si avvicendano su 3 posti, prevedendo un riposo ogni 3 giorni; 2. A squadre: viene considerato lavoro a squadre l’organizzazione per cui i lavoratori si avvicendano nella stessa postazione nel corso della giornata. Possono essere previsti 2 o 3 turni, nell’ultimo caso il 3° turno è considerato lavoro di notte (normalmente dalle 22 alle 6). Il datore di lavoro ha potere di decidere sia le turnazioni, sia i riposi, sia la composizione delle squadre, entro i limiti dei contratti collettivi e prevedendo eventualmente una maggiorazione per compensare i disagi; 3. Ciclo continuo: viene adottato quando sussiste la necessità di funzionamento degli impianti aziendali 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana. Il numero dei lavoratori è calcolato dividendo le ore della settimana per l’orario settimanale adottato. IL LAVORO A TEMPO PARZIALE Il part time è stato riformato con il D.lgs. n. 61/2000, ma nella regolamentazione concreta molti aspetti sono demandati alla contrattazione collettiva. Ai sensi del d.lgs. 61/2000 (art.1 co.2), per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno. Quest’ultimo corrisponde all’orario normale di lavoro fissato dalla legge (art. 3, co. 1 D.lgs. 66/2003) in 40 ore settimanali, o all’eventuale minore orario normale di lavoro fissato dai contratti collettivi. NOTA: il regime del tempo parziale può essere applicato, quindi, nell’ambito di un qualsiasi contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, di apprendistato e nella somministrazione, come espressamente previsto dalla c.d. Riforma Fornero (L. 92/2012). LE TIPOLOGIE DI PART TIME Orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni della settimana lavorativa, ma in ciascun giorno per un minor numero di ore. Verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana, o alcune settimane del mese o mesi dell'anno. Misto: l’attività si svolge secondo una combinazione delle due precedenti tipologie. Ad esempio, si lavora tutti i giorni della settimana lavorativa, ma il lunedì, martedì e mercoledì ad orario pieno, mentre il giovedì e il venerdì in part time. LA FORMA DEL CONTRATTO Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta, al fine di provare la sussistenza del rapporto a tempo parziale (forma ad probationem). NOTA: la mancanza della forma scritta non determina la nullità del contratto di lavoro, ma solo una limitazione dei mezzi probatori. Infatti, qualora la scrittura risulti mancante, la prova per testimoni è ammessa nei limiti dell’art. 2725 c.c. (incolpevole perdita del documento). Quindi, se non si riesce a fornire la prova circa la stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore, potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia stata giudizialmente accertata. Per il periodo antecedente alla data della sentenza del giudice, è fatto salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese. 22 IL CONTENUTO DEL CONTRATTO Per quel che riguarda il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale, devono essere sempre specificate per iscritto: la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. 23 MANCANZA DELLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA DURATA/COLLOCAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA Durata della prestazione lavorativa su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Collocazione temporale dell'orario il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi o, in mancanza, con valutazione equitativa. In entrambi i casi, il lavoratore ha diritto, per il periodo antecedente la data della sentenza, in aggiunta alla retribuzione dovuta per la prestazione resa secondo l’orario di lavoro accertato, anche a un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno. IL LAVORO SUPPLEMENTARE Questi istituti consentono di variare l’orario di lavoro nella sua durata massima. Il lavoro supplementare, pari alla differenza tra orario part time, concordato tra le parti e orario normale giornaliero, è legittimo nel part time orizzontale, verticale e misto (in questi ultimi casi quando l’orario part time è comunque inferiore all’orario normale settimanale). La sua regolamentazione è rimessa alla contrattazione collettiva, che può determinare il numero massimo delle ore supplementari effettuabili, l’individuazione delle causali in base alle quali il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento del lavoro supplementare e le eventuali conseguenze in caso di superamento delle ore supplementari contrattualmente previste (ad es., maggiorazioni o anche riposi compensativi). NOTA: per il concreto svolgimento del lavoro supplementare: Non è necessario il consenso del lavoratore se il contratto collettivo prevede e disciplina la facoltà del datore di richiedere prestazioni supplementari. In tal caso il consenso si presume stante la previsione negoziale collettiva. Un eventuale rifiuto non può comunque costituire motivo legittimo di licenziamento può però acquisire rilevanza disciplinare (circ. Min. Lav. 9/2004). Se invece il contratto collettivo non prevede la facoltà del datore di richiedere prestazioni aggiuntive, è necessario il consenso del lavoratore, che può essere esplicito oppure desunto per fatti concludenti (circ. Min. Lav. 9/2004). 25 IL LAVORO STRAORDINARIO Il lavoro straordinario si verifica quando viene superato l’orario legale settimanale (40 ore). Per tale motivo nel part time è possibile solo quando sia raggiunto il tempo pieno e quindi solo nel part time verticale o misto. In tal caso si applicherà la disciplina generale del lavoro straordinario, valida per i lavoratori a tempo pieno. 26 LE CLAUSOLE DI FLESSIBILITÀ E DI ELASTICITÀ Ratio legis: consentire una maggiore flessibilità nel rapporto di lavoro. Il datore deve dare un preavviso di almeno 2 gg. Le clausole flessibili della prestazione operano una variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e possono essere apposte a tutte le tipologie di contratto part time SI INTERVIENE SUL QUANDO SI LAVORA. Le clausole di elasticità consentono al datore di lavoro di aumentare la durata della prestazione e possono essere apposte solo nel part time verticale o misto SI INCIDE SULLA QUANTITA’ DELLA PRESTAZIONE. 27 LE CLAUSOLE DI FLESSIBILITÀ E DI ELASTICITÀ NOTA: in caso di introduzione di clausole elastiche o flessibili, il datore di lavoro che intenda variare in aumento la prestazione o collocarla diversamente deve dare al lavoratore un preavviso di almeno 2 giorni, salvo un diverso termine concordato tra le parti. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili dà diritto al lavoratore a specifiche compensazioni (riposo compensativo o maggiorazione della retribuzione), nella misura e nelle forme previste dal contratto collettivo. Il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza della rappresentanza sindacale. L’eventuale rifiuto non può essere motivo di licenziamento. La riforma Fornero ha rafforzato la posizione del lavoratore prevedendo la potestà di revoca. 28 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DIRITTO DI PRECEDENZA Part time Full time. Il diritto di precedenza è azionabile solo se è previsto dal contratto individuale. La violazione dà diritto al risarcimento del danno. Full time Part time. Le parti possono accordarsi per prevedere tale trasformazione con atto scritto. Il diritto di precedenza è immediatamente azionabile in quanto previsto dalla legge. Il rifiuto del lavoratore NON costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il datore però deve dare tempestiva informazione della previsione di assumere lavoratori con contratto a tempo parziale. N.B. : per effetto della l. n. 183 del 2012 (c.d. Legge di stabilizzazione), oggi non è più necessaria la convalida della trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time presso la Direzione Provinciale del Lavoro. 29