Provincia di Pisa RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE ANNO 2007 Pisa, febbraio 2008 Ufficio del Difensore Civico ATTIVITA’ SVOLTA DALL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO Periodo: GENNAIO/ DICEMBRE 2007 Difensore Civico: Avv. Lorenzo Stefani 2 Segreteria: Sig.ra Paola Viegi Sede Principale della Provincia di Pisa Piazza Vittorio Emanuele, II^, 14 – 56125 PISA Tel. 050/929924 – 944 fax 050/929944 e-mail: [email protected] [email protected] INDICE Premessa • Considerazioni generali pag. 5 pag. 9 pag. 11 L’importanza della rete Il sistema integrato della Difesa Civica • La sussidiarietà e la rete locale dei Difensori Civici La Gestione Associata della Difesa Civica • Introduzione 3 • La giornata di studio: pag. 13 pag. 25 “la gestione associata della difesa civica: un’opportunità” Il progetto didattico la Difesa Civica va a scuola • Un’esperienza diretta Work in progress: • pag. 33 Seminario di approfondimento: “ La proposta di legge sull’Istituzione del Difensore Civico Nazionale” • Il Piccolo Difensore Civico Normativa di interesse: • • • pag. 34 Direttiva Europea n. 80 Normativa sulla Gestione Associata Proposta di Legge Istituzione Difensore Civico Nazionale Allegati: I CASI AFFRONTATI • Schema riassuntivo (allegato 1) • Approfondimenti dei casi di interesse (allegato 2) 4 “La democrazia – dissi - avrà dunque queste e altre caratteristiche analoghe, e a quanto pare sarà una forma di governo piacevole, anarchica e variegata, che dispensa una certa qual uguaglianza a ciò che è uguale come a ciò che non lo è” Platone - La Repubblica libro ottavo - §§§§§§§ 5 PREMESSA Considerazioni Generali Egr. Signor Presidente della Provincia di Pisa, Egr. Signor Presidente del Consiglio della Provincia di Pisa, Signori Consiglieri, in ossequio alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art.13 dello Statuto della Provincia di Pisa presento la relazione annuale sulla attività svolta dal Difensore Civico durante l’anno 2007. In questo secondo anno di incarico, oltre all’attività istituzionale, consistente in quell’opera di collegamento tra il Cittadino e l’Amministrazione Provinciale che lo Statuto ed il Regolamento affidano al Difensore Civico, l’Ufficio ha dedicato alcune energie alla definizione di altri settori operativi che consentano di contribuire in maniera sostanziale a migliorare il rapporto tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione. L’istituto della Difesa Civica è infatti uno di quei punti qualificanti che concorre a dare piena attuazione al concetto astratto di democrazia cui il nostro ordinamento si ispira operando una tutela effettiva dei diritti fondamentali dei cittadini. Ma non esiste tutela se non esiste informazione e coscienza dei propri diritti: è per questo motivo che, oltre a limitare l’attività alla disponibilità pressoché quotidiana di ascolto e 6 accoglimento dei cittadini, abbiamo pensato che fosse necessario uscire dal nostro ufficio per diffondere sul territorio la conoscenza della presenza di quello che è, nei confronti della Pubblica Amministrazione, uno strumento alternativo di risoluzione del conflitto. Non un inutile orpello, o la dimostrazione della capacità di attuare tutte le parti del T.U. sugli Enti Locali, ma la dimostrazione di un impegno concreto verso i propri amministrati, impegno meritevole di apprezzamento soprattutto se si considera che sempre più persone non sono in grado di orientarsi all’interno della Pubblica Amministrazione e hanno difficoltà a far valere i propri diritti sia a causa dell’incessante proliferare normativo, sia a causa delle dinamiche sociali di esclusione di sempre più ampie fasce di popolazione. Varie categorie di cittadini – anziani, malati, disabili, immigrati e persone socialmente svantaggiate – possono ottenere dalla Difesa Civica (quanto meno dal Sistema Integrato della Difesa Civica attuato in Toscana) un solido punto di accesso e di ascolto. In questo contesto pertanto la Difesa Civica diventa non solo uno strumento di partecipazione al procedimento amministrativo ma soprattutto strumento di partecipazione tout-court. Del resto il Difensore Civico è in primo luogo un mediatore, non ha come fine la ricerca di un colpevole della eventuale disfunzione ma il suggerimento, pacato e persuasivo, di una soluzione in grado di contemperare l’interesse generale ed astratto dell’Amministrazione con quello particolare (non egoistico, si badi bene) del cittadino. Un impegno alla mediazione che si sostanzia nell’adempimento di tre compiti principali: il dovere di ascolto del cittadino, una 7 capacità di rispetto dell’autorevolezza dei singoli uffici non assumendo atteggiamenti di preconcetta contrapposizione, un ulteriore, fondamentale, compito di informazione nei confronti degli uffici riguardo ai legittimi ricorsi dei cittadini con il suggerimento di eventuali prassi migliorative. Una funzione che deve terminare senza individuare né vincitori né vinti ma con il raggiungimento dell’obiettivo di una nuova fiducia reciproca tra Amministratori ed Amministrati. Al fine di attuare questi altissimi compiti l’Ufficio del Difensore Civico Provinciale nel corso dell’anno 2007 si è materialmente organizzato, con l’ausilio dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio ed il contributo materiale (ormai preziosissimo ed insostituibile) della Sig.ra Paola Viegi, consentendo ai cittadini di presentare quotidianamente le proprie istanze sia attraverso l’accesso diretto e personale all’Ufficio, sia attraverso il contatto telefonico, sia attraverso la segnalazione via e-mail. I risultati di questa capacità ricettiva sono stati soddisfacenti se si pensa che le segnalazioni sono state 44 e che sono state 10 quelle pervenute nel solo mese di gennaio 2008. Come già anticipato l’attività dell’Ufficio non si è limitata alla ricezione delle segnalazioni dei cittadini ma ha ritenuto sia di dover promuovere momenti di approfondimento sui temi della Difesa Civica e della sua più efficiente organizzazione sul territorio, sia di dover promuovere e pubblicizzare la propria attività. 8 Sotto il primo profilo è stato promosso un momento di approfondimento sul tema della Gestione Associata della Difesa Civica, istituto che viene utilizzato in alcune parti della nostra Regione e che, all’esito della discussione, si propone come il modello più efficiente per garantire l’accesso alla Difesa Civica in tutti i Comuni caratterizzati da ridotte dimensioni e omogeneità storica e territoriale. Sotto il profilo, invece, della attività di pubblicizzazione dell’attività del Difensore Civico sono stati promossi, con l’ausilio dell’Assessorato alla Istruzione, momenti di incontro nelle Scuole Secondarie della Provincia che hanno visto l’attiva partecipazione degli studenti degli ultimi anni di corso. All’esito dell’attività svolta durante questo secondo anno è possibile affermare (con il conforto del risultato del primo mese dell’anno 2008) che sono state consolidate le basi per consentire all’Ufficio di svolgere l’attività per cui è stato istituito. I risultati conseguiti dalla Difesa Civica durante l’anno 2007 sono stati il frutto, principalmente, dell’ampio sostegno di cui ha potuto godere; un ringraziamento non formale va quindi alla Presidenza del Consiglio Provinciale ed al Presidente della Provincia, nonché a tutti quelli che, a diverso titolo, hanno prestato la loro collaborazione. Vorrei infine ringraziare la Sig.ra Paola Viegi, preziosa collaboratrice dell’Ufficio, cui deve essere riconosciuto, oltre all’impegno quotidiano nella istruzione delle singole pratiche, una 9 sensibilità non comune nell’attività di accoglienza dei cittadini e nel contatto con gli Uffici della Amministrazione Provinciale. L’Importanza della Rete 10 Il sistema integrato della difesa civica: la sussidiarietà e la rete dei Difensori Civici La Difesa Civica è uno strumento volto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. E’ un’opera di mediazione finalizzata al componimento delle controversie in fase precontenziosa, laddove il sistema tradizionale di tutela dei diritti basato sull’intervento dell’Autorità Giudiziaria presuppone la preventiva violazione di una norma di diritto positivo. Tale ultima modalità, se può avere un senso laddove i contendenti siano due privati cittadini (due soggetti cioè posti sullo stesso piano con pari diritti e doveri), mostra tutta la propria inadeguatezza quando i contendenti sono lo Stato (che ha un dovere primario nel rispetto delle leggi e dei diritti dei cittadini) ed il cittadino. Il sistema della Difesa Civica, complementare e preventivo rispetto a quello della tutela davanti all’Autorità Giudiziaria, si caratterizza per essere un sistema che: agisce in prevenzione, è gratuito, è tempestivo (ha tempi certi di risposta), è un’azione mite e di persuasione di natura equitativa (non direttamente ancorata alle norme di diritto positivo e quindi in grado di intervenire sulla base dei principi del sistema anche dove ancora non è intervenuto il legislatore). E’ quindi di tutta evidenza che, di fronte all’estensione dell’area dei bisogni dei cittadini nelle loro varie vesti (in qualità di utenti, di consumatori e/o amministrati) e della conseguente 11 estensione dell’area dei diritti tutelabili la Difesa Civica rappresenta una risorsa fondamentale per la difesa e la promozione dei diritti dei cittadini. Difesa e promozione che è attuabile in tanto ed in quanto vi sia la concreta possibilità da parte di qualsiasi cittadino di adire un proprio difensore civico individuato sulla base di una precisa competenza territoriale. Tale organizzazione consentirebbe di garantire quella prossimità al cittadino che è la garanzia prima della efficacia del sistema e che, come tale, viene individuata come prioritaria nella Risoluzione n.80 del 1999. Al contrario, nella attuale situazione italiana tale omogenea distribuzione non è garantita non essendo previsto un Difensore Civico Nazionale con propri uffici dislocati sul territorio ed essendo la Difesa Civica prevista solo come istituzione facoltativa degli Enti Locali. In questo quadro può capitare (e capita nella nostra Provincia) che vi siano aree territoriali in cui vi sia la presenza di un Difensore Civico in Comuni limitrofi mentre vi siano una pluralità di Comuni che ne sono sprovvisti. In tutti questi casi, oltre a poter incentivare forme di gestione associata della Difesa Civica, ciò che può garantire comunque una efficace tutela è la costruzione di una rete basata sul principio di sussidiarietà. Un modello cioè in cui il cittadino possa trovare immediata accoglienza nell’Ufficio del Difensore Civico che gli è più vicino sul territorio il quale prenderà comunque in carico la segnalazione per poi girarla al Difensore Civico competente e, in ultima istanza, al Difensore Civico Regionale. 12 Nella Regione Toscana prossimità, rete e sussidiarietà sono i cardini del modello di organizzazione della Difesa Civica: i difensori civici operanti sul territorio regionale costituiscono nel loro insieme una rete di tutela, informazione, consulenza, collaborazione al servizio di tutti gli utenti e delle stesse amministrazioni locali. La rete della difesa civica mantiene un rapporto costante con la Regione e con gli enti locali, in particolare tramite il Consiglio delle autonomie locali, per promuovere la riflessione sui temi di interesse generale che emergono dalla attività della difesa civica e la conseguente ricerca di soluzioni che favoriscano la buona amministrazione e i diritti degli utenti. La Gestione Associata della Difesa Civica: Introduzione: L’istituto della Difesa Civica, essendo volto principalmente a mettere in contatto il cittadino con la Pubblica Amministrazione, per esercitare efficacemente la propria funzione dovrebbe essere equidistante anche fisicamente tra la parti e non solo tra i loro interessi. Dovrebbe essere cioè facilmente accessibile al cittadino e in stretto rapporto con la macchina amministrativa in modo da “conquistare” la fiducia dei soggetti sui quali dovrà poi esercitare la propria opera di persuasione. Per dare piena attuazione a questa positiva opera di mediazione finalizzata al componimento equitativo delle controversie non sono sufficienti la semplicità delle procedure di intervento, la assoluta indipendenza e la preparazione tecnica del soggetto chiamato a rivestire la carica 13 ma occorre altresì una diffusione sul territorio tale da rendere facile a chiunque la fruizione del servizio, senza faticosi spostamenti e lunghe attese. Di tale necessità non pare farsi sufficientemente carico il nostro ordinamento che, avendo previsto la Difesa Civica come opportunità facoltativa degli Enti Locali, ne determina una diffusione sul territorio a “macchia di leopardo”. Tale distribuzione irregolare è riscontrabile anche nel nostro territorio provinciale dove è verificabile uno iato tra la zona posta a nord (dove sono presenti difensori civici in ognuno dei Comuni) e la zona Sud dove vi è una completa assenza di presidi di Difesa Civica. In questo quadro l’Ufficio, in concorso con L’Assessorato Supporto ai Comuni ha inteso avviare una riflessione per individuare, anche alla luce degli strumenti normativi attualmente vigenti, le forme attraverso cui assicurare al maggior numero di cittadini questo tipo di tutela. Una tutela che, se assicurata da un soggetto ordinariamente lontano dal territorio e in grado di presentarsi con cadenza massimo quindicinale, rischierebbe di rimanere solo sulla carta e tradursi, in pratica, in un ulteriore passaggio burocratico. Non di lontananza e anonimato hanno bisogno i cittadini e l’amministrazione per un’opera di componimento delle controversie ma della presenza regolare di un soggetto riconosciuto da entrambi come autorevole. Ecco che allora, per tutte quelle realtà amministrative sovracomunali che presentino caratteristiche storiche, culturali ed economiche uniformi, lo strumento della gestione associata della difesa civica appare in grado di garantire il rispetto dei diritti e delle legittime 14 aspettative dei Cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione riuscendo a contemperare le esigenze di tutela con quelle di rispetto dei vincoli di bilancio. 15 Giornata di Studio “La Gestione Associata della Difesa Civica: un’opportunità” Pisa 26 ottobre 2007 Si riportano di seguito gli interventi più significativi del Seminario: Cristina Filippini - Presidente del Consiglio Provinciale (1) E’ davvero conveniente avere un Difensore Civico ubicato fisicamente presso la sede della Provincia? Per i cittadini di alcune zone della microprovincia come ad esempio la Val di Cecina non è così semplice spostarsi verso Pisa, come per contro avere un difensore civico che pur con tutta la sua buona volontà, può spostarsi una volta ogni mese in mezzo nel Comune interessato, è uno scarso contatto con il territorio. Credo che ogni territorio abbia una sua specificità, e quindi anche nelle problematiche che la difesa civica deve affrontare questa specificità deve essere colta non solo dal Difensore Civico, ma anche dagli amministratori, e dagli stessi interlocutori del difensore civico. E’ per questo che ci siamo chiesti con la Consulta Provinciale dei Piccoli Comuni, presieduta dall’Assessore Landucci, se davvero la forma di una convenzione tra i Comuni interessati e la Provincia di Pisa per la Difesa Civica, fosse la forma migliore o invece era più giusto affrontare e compiere una scelta che altri Comuni nella nostra Regione hanno compiuto,cioè quella di trovare una gestione in forma associata della difesa civica, alcuni Comuni si sono messi insieme, Comuni omogenei fra di loro come comprensorio, come tipo di tematiche e di problematiche e hanno scelto un difensore civico che svolge questa funzione nelle varie sedi. Prima di decidere, abbiamo voluto ascoltare la testimonianza di chi questa esperienza la sta seguendo con risultati positivi: Conoscere la loro esperienza potrà esserci utile per valutare quale delle due strade possiamo perseguire: se la forma convenzionata o la forma associata, al fine di estendere questo servizio in particolare laddove i Comuni sono piccoli e dove la situazione finanziaria è più pesante. Ci dobbiamo impegnare per non farli rinunciare alla difesa civica individuando la soluzione migliore e più funzionale per il cittadini senza tuttavia dimenticare di applicare il criterio di economicità a tale scelta. Avv. Lorenzo Stefani - DIFENSORE CIVICO della Provincia di Pisa (1) La mia sarà una breve introduzione perché il mio non potrebbe che essere un apporto del tutto teorico dal momento che una esperienza pratica di gestione associata la Provincia ancora non l’ha realizzata. Mi limito a mettere in evidenza quelli che sono i presupposti ulteriori dai quali l’idea di questa iniziativa è nata: quale è la funzione tipica dello strumento Difesa Civica e quale modello organizzativo può soddisfare le esigenze dei cittadini. Sotto questa ottica è del tutto evidente che la gestione associata si presenti come la migliore opzione per l’adempimento delle funzioni tipiche di ascolto e interfaccia con l’Amministrazione; al contrario la convenzione di 16 una pluralità di Comuni con un soggetto che istituzionalmente si trova altrove (che realizza un modello di gestione della Difesa Civica che potremmo definire delocalizzata) rischia di rappresentare un ulteriore passaggio burocratico per raggiungere l’Amministrazione. Sulla base di questa idea di fondo e interrogandoci sulla natura dell’istituto Difesa Civica, interfaccia e strumento di facile reperimento da parte del utente, l’idea di garantire una difesa civica in termini di strumento funzionale ma penalizzato da una presenza fisica limitata per ragioni oggettive al massimo a due volte il mese, non garantirebbe la piena funzionalità di questo strumento. La difesa civica si caratterizza per essere uno strumento sostanzialmente privo di poteri (non ha poteri coercitivi) è un soggetto che fonda le possibilità di successo sulla propria autorevolezza, sulla propria capacità di convincimento, strumenti utilizzabili solo ed esclusivamente laddove sia possibile avere un rapporto diretto e personale con i soggetti che operano nella macchina amministrativa con la quale poi si va di fatto a avere un dialogo. E assai difficile riuscire a pensare di esercitare la propria autorevolezza o la propria “moral suasion” su una macchina amministrativa con cui ci si interfaccia al massimo due volte al mese. Allargando un po’ lo sguardo su quelle che sono le realtà che ci stanno vicino, facendo riferimento alle fonti e gli strumenti che l’attuale normativa ci mette a disposizione, abbiamo voluto andare a verificare l’esperienza pratica di chi il modello della Difesa Civica Associata lo ha già messo in pratica e per far questo abbiamo pensato di dover invitare sia i soggetti che la difesa civica portano avanti tutti i giorni sul territorio sia i soggetti che di questa difesa civica possono beneficiare. Il fine di questo incontro è quello di gettare un’occhiata “strabica” su queste esperienze, da un lato l’occhio della Amministrazione e dall’altro l’occhio della difesa civica, sperando che poi lo sguardo di insieme coincida e non ci siano ottiche del tutto incompatibili. Nel contesto di una riflessione sulla opportunità di utilizzare lo strumento della gestione associata per l’organizzazione di uffici della Difesa Civica non può non essere coinvolta l’Istituzione che quel modello ha proposto e che alla diffusione del modello ha dedicato un intero ufficio e cioè la Regione Toscana che è qui presente con un proprio rappresentante che potrà darci uno sguardo di insieme sulla situazione regionale e potrà mettere in evidenza i punti di armonia ma anche le criticità che sono emerse nelle esperienze delle diverse Gestioni Associate. Per quanto riguarda poi il coordinamento con altri strumenti di partecipazione, quali la Consigliera di Parità e lo Sportello per l’Immigrazione, non vi sono stati problemi pratici, nel senso che non c’è stata nessuna questione che coinvolgesse contemporaneamente i due soggetti istituzionali, se non un caso che però non evidenziava alcuna patologia e non è stato reindirizzato. Non credo però che vi possa essere alcuna surrogazione nelle funzioni (sul modello della sussidiarietà tipica tra diversi difensori civici locali), sia per la specificità delle materie di interventi degli altri soggetti, sia per ragioni di Privacy. E’ quindi del tutto evidente che mentre è prassi raccogliere le denunce che pure siano competenza di un difensore civico comunale o di quello regionale per poi “girarle” al soggetto competente altrettanto non è opportuno fare per le segnalazioni che siano di competenza di altri soggetti istituzionali. Discorso ancora diverso deve farsi per ciò che riguarda eventuali segnalazioni che richiedano valutazioni su contenziosi in atto o veri e propri pareri legali: in tali casi appare opportuno chiarire con la massima cortesia che si tratta di questioni del tutto sottratte alle possibilità di intervento del Difensore Civico Dr. Giuliano Calvetti - SINDACO di Monsummano Terme 17 Il Dottor Stefani, ha raffigurato con grande sintesi la funzione del difensore civico che è quella della mediazione, il difensore civico è dunque l’interfaccia, colui che riesce a parlare due lingue: quella del cittadino e quella della Pubblica Amministrazione. Il difensore civico è un amico della Pubblica Amministrazione, non è un ostacolo, non è colui che ha la funzione di mettere la Pubblica Amministrazione sul banco degli imputati rispetto ai contenziosi eventuali o alle ragioni dei cittadini, ma è un amico perché il problema della corretta relazione fra la Pubblica Amministrazione e i cittadini è un problema fondamentalmente di democrazia, se noi vogliamo sviluppare questo punto o questo concetto, allora bisogna puntare forte sulla figura della mediazione civica. Dico questo perché tali considerazioni dalle nostre parti le abbiamo fatte già da lungo tempo, per arrivare alla scelta della funzione in forma associata: a Monsummano nella Val di Nievole l’istituzione in forma associata della difesa civica arriva molto prima della adozione da parte della Regione Toscana degli strumenti normativi per regolare e agevolare e facilitare il sistema delle funzioni associate, perché noi abbiamo istituito in forma associata la figura del difensore civico nel 1996, quasi contemporaneamente alla istituzione dell’ ufficio del difensore civico da parte della Provincia di Pistoia. Inizialmente hanno aderito cinque Comuni, la Val di Nievole per chi non lo sa è la parte sud occidentale della Provincia di Pistoia, la quale ha anche delle condizioni geomorfologiche che agevolano determinate cose perché costituisce una zona socio sanitaria, un sistema economico locale, lo costituisce in una area abbastanza ristretta, con una superficie circa di poco superiore a 250 chilometri quadrati, e in questa superficie stanno 11 Comuni per un totale ad oggi di circa 116 mila abitanti, quindi un’ area ad alta urbanizzazione, e questo ha agevolato le cose. All’inizio siamo partiti con 5 Comuni, la nomina del primo difensore civico è arrivata successivamente a questa convenzione in cui si stabiliva che cosa volevamo fare e in quali termini, la nomina è avvenuta nel marzo 1997, da lì in poi c’è stata una espansione, i 5 Comuni erano in buona sostanza i Comuni più vicini a Monsummano, che tra l’altro si trova in una area abbastanza centrale, Montecatini e Monsummano sono due poli che stanno sostanzialmente nel centro della Val di Nievole, i primi Comuni erano i Comuni di Monsummano, Massa a Cozzile, Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese, nell’ottobre ‘97 i Comuni sono diventati 7, si sono aggiunti altri due Comuni che erano Buggiano e Lamporecchio, l’ottavo che è Uzzano, è arrivato nel ‘98, nel 2003 ha aderito il Comune di Pieve a Nievole, nel 2006 il Comune di Pescia, l’unico Comune rimasto fuori è Montecatini che per adesso ha scelto di non attivare la figura del difensore civico. Che tipo di bilancio si può fare di questa esperienza? Intanto bisogna dire che lo strumento con cui si coordina questa funzione è la Conferenza dei Sindaci il cui funzionamento è regolato dalla Convenzione tra i Comuni, la struttura si è adattata in maniera molto agevole agli indirizzi della Regione sui sistemi ottimali e sui metodi di funzionamento delle Conferenze dei Sindaci sulle funzioni associate, questo ha fatto sì che transitassimo senza traumi nel percorso della Regione Toscana sulle funzioni associate. La condivisione di problemi ha funzionato perché il sistema di approccio e di relazione del difensore civico con la cittadinanza, pur essendo, come faceva rilevare il dottor Stefani, una presenza non quotidiana nei singoli Comuni, è scaglionata nel tempo, e nell’ambito della Val di Nievole ciascun cittadino di ciascun Comune si può rivolgere al difensore civico dovunque egli quel giorno si trovi, il difensore civico è itinerante nel senso che riceve il pubblico in ogni Comune associato, tuttavia il cittadino di Lamporecchio si può rivolgere al Difensore Civico anche quando riceve a Pieve a Nievole o quando è a Borgo a Buggiano. Questo vuol dire che si realizza una accessibilità in un ambito molto più ristretto di quello dell’ambito provinciale con una facilità di accesso per i cittadini che è da un punto di vista pratico maggiore rispetto all’accesso al capoluogo di Provincia che di norma e più lontano. 18 Un altro rilievo da fare è che avere in un’ area omogenea territorialmente la figura di un unico difensore civico è un aiuto, che spinge a omogeneizzare i comportamenti, proprio perché il mediatore è un mediatore unico e perciò si rapporta allo stesso modo con tutte le amministrazioni, con tutti i Comuni convenzionati e spinge in qualche modo a rafforzare l’omogeneità di area, l’identità di area, fa capire che la Pubblica Amministrazione rispetto al territorio e un po’ più vasta, e fa capire meglio il perchè delle funzioni associate di cui alla legge della Regione Toscana Questi aspetti ci hanno permesso di estendere nel tempo l’ Associazione, e ciò è accaduto perché c’è stata una percezione da parte di tutti della bontà in sè di questa operazione. Tuttavia il nostro handicap rispetto a altre situazioni, come ad esempio il circondario empolese-valdelsa con cui siamo confinanti , che è struttura Istituzionale in quanto circondario, è che da noi non esiste un legame istituzionale fra i Comuni della Val di Nievole, quindi quello che è avvenuto è avvenuto esclusivamente a titolo volontario delle singole individualità comunali. C’è un altro aspetto che è degno di apprezzamento, cioè la condivisione che c’è stata fra le amministrazioni, per condurre annualmente delle campagne di promozione sulla funzione della difesa civica, la promozione è importantissima perché evidentemente il primo ostacolo che ci siamo trovati di fronte è quello di far sapere alla gente che c’è un difensore civico, perché c’è e che cosa fa. La promozione tuttavia si fa in diversi modi, si fa promovendo la conoscenza attraverso le pubblicazioni locali, i notiziari comunali, gli opuscoli etc. etc., però si fa anche assumendo iniziative specifiche, per esempio sulla informazione riguardo alla correttezza, alla trasparenza dei rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione. Il ns. ente ad esempio ha sviluppato una serie di incontri con le scuole, per cercare di far capire che cosa è a livello locale, l’ educazione alla legalità. La figura del difensore civico in tale contesto, diventa un canale molto importante perché da un lato fra da tramite per evidenziare il problema, dall’altro fra da tramite nella tutela reciproca dei diritti doveri della Pubblica Amministrazione con quelli del cittadino. Il sistema dei diritti è fondamentalmente legato a quello dei doveri, e i diritti/doveri sono da ambedue le parti, da parte della pubblica Amministrazione e da parte dei cittadini. Il cittadino si rivolge al Difensore Civico perché ritiene di non essere soddisfatto, il Difensore spiega alla Pubblica Amministrazione le ragioni dei cittadini. Dall’esperienza abbiamo ricavato un bilancio fortemente positivo che ha rafforzato questa volontà di associazionismo. L’aspetto economico è secondario: dal momento che se si attiva la forma associata, i costi vengono ripartiti, la scelta deve ricadere sulla funzionalità, che poi è la motivazione di fondo che spinge molti dei nostri Comuni sempre nella nostra area a cercare di potenziare e rafforzare il sistema delle funzioni associate di cui alla Legge Regionale n. 40 . Il modello delle forme associate lo abbiamo profondamente condiviso con il difensore civico, ed è anche per questo che è stato agevole portarlo avanti. Per noi si è rivelato il modello di funzionamento più produttivo; certo è importante che esista un’ area in cui sia possibile identificare un territorio a cui possono fare riferimento un certo numero di Comuni, in cui ci sia la possibilità e la volontà di unificare un Comune di riferimento che rispetto alla legge 40 faccia da Comune capofila. Dr. Manuele Bellonzi - Difensore Civico dei Comuni Associati della Valdinievole. In merito a quello che ha detto il Sindaco Calvetti, non ho gran ché in più da aggiungere, ma anche io volevo sottolineare un aspetto che credo possa essere anche po’ il simbolo di maturità amministrativa che ho trovato in Val di Nievole. 19 Quando ho iniziato la mia avventura su questo territorio, nel ruolo di difensore civico inteso come veicolatore delle buone pratiche, ho così condiviso la finalità di omogeneità in una area che è già territorialmente omogenea ma amministrativamente risente, come tutta la Toscana, come tutta l’Italia, dell’Italia dei Comuni, che trae la sua origine nell’affascinante medio evo con tutti i suoi pro e i suoi contro; io al di là di una esperienza concreta che ho iniziato nel territorio della Val di Nievole volevo dare qualche spunto anche teorico, che non vuole essere totalmente avulso dalla realtà ma credo che sia necessario per comprendere un po’, al di là di quelle che sono le esperienze toscane e nazionali, anche quelle che sono le discipline che già in Europa dove è nato l’istituto dell’Ombudsman sussistono da qualche anno e che talvolta un po’ mossi da una frenesia e pragmatismo quotidiano ci dimentichiamo. Faccio riferimento a quella che dovrebbe essere la Bibbia del difensore civico e non è la disciplina esistente nell’ordinamento giuridico italiano perché noi abbiamo quello scarno articolo del testo unico degli enti locali che non ci dice gran che su quello che dovrebbe essere l’istituto del difensore civico, la Bibbia della difesa civica internazionale è una risoluzione del 1999 la numero 9 del 99, del Congresso dei Poteri Regionali e Locali del Consiglio d’Europa. E’ una risoluzione che non solo ci permette di capire quale è la infrastruttura della difesa civica locale ma che ci da’ anche informazioni in merito al problema che è oggetto di discussione di oggi: come deve essere la gestione ottimale di un ufficio del difensore civico a livello territoriale? Questa raccomandazione, vi leggo alcuni stralci, (potete trovarla anche sul sito del Consiglio d’Europa) raccomanda agli enti locali la messa in opera presso Comuni e Regioni di uffici di difensori civici che dispongono di mezzi adeguati…..il principio di adeguatezza mi sembra fondamentale, interpretato come adeguatezza sia dal punto di vista giuridico che delle funzioni, delle strutture e del personale, quindi l’Europa ci suggerisce bene: è importante utilizzare un ufficio del difensore civico associato, usiamo il nostro termine, purché questo permetta una adeguatezza di mezzi che faccia sì che il difensore civico effettivamente funzioni. In un piccolo Comune obbiettivamente è difficile avere uno staff sia di personale che di metodologie informatiche o similari che possano permettere di lavorare con uno standard minimo di qualità che oggi è richiesto sempre più alla Pubblica Amministrazione e conseguentemente anche all’ufficio del difensore civico. Egualmente la raccomandazione ci dice di prevedere se necessario il raggruppamento di Piccoli Comuni per l’istituzione di uffici comuni, quindi qui siamo al di fuori della normativa regionale ma è un principio di qualità della pubblica Amministrazione che il Consiglio d’Europa ha dato come istruzione a tutti gli stati membri. Ancora questa risoluzione dice che risulta chiaro che la vicinanza tra il difensore civico e il cittadino e’ piùvantaggiosa per quest’ ultimo, quanto più per realizzarla si usa la soluzione di creare dei difensori civici competenti per ogni collettività locale o regionale avente autonomia amministrativa o legislativa, rispetto a quella del difensore civico nazionale. Nel ‘99 siamo ancora in un periodo storico lontano rispetto alla evoluzione attuale: ci dice il Consiglio d’Europa attenzione, noi preferiamo un difensore civico più vicino ai cittadini che non un difensore civico nazionale che poi è il modello che vige all’interno dell’Unione Europea. Quindi c’è stato un cambiamento di orientamento da parte dell’ Europa verso una prossimità del difensore civico nei confronti dei cittadini. Questa prossimità che se vogliamo nella risoluzione del ‘99 può essere chiamata come una sorta di prossimità generica, io credo che debba essere invece tradotta in una sorta di prossimità specifica: se volete anche la carta della difesa civica locale in Toscana approvata nel 2004 riporta questo principio di prossimità specifica e vengo a spiegarmi meglio. È vero che è importante avere un difensore civico vicino ai cittadini, ma credo che sia importante fare una riflessione ulteriore: non solo è importante avere un difensore civico vicino ai cittadini, ma ci sono delle fasce di cittadinanza che hanno ancora più bisogno di altri di un difensore civico prossimo alle loro abitazioni e ai loro centri di interesse, penso agli anziani, ai portatori di handicap, ai soggetti con disagio sociale; è inimmaginabile 20 che possano accedere a un servizio troppo lontano dalla loro residenza, è anche complicato onestamente arrivare a far comprendere a questi soggetti che esiste un difensore civico che è un organo gratuito disponibile a parlare con un cittadino, non è un magistrato, quindi non c’è una difficoltà di accesso, ma più lo portiamo distante dalle abitazioni, dai Centri Urbani e dai Comuni queste fasce più deboli della popolazione sicuramente non usufruiranno dei servizi dell’Ufficio di Difesa Civica. Attenzione però, come diceva anche il Sindaco Calvetti, all’ importanza della promozione. L’intervento che il dottor Stefani ha fatto precedentemente era proprio rivolto alla comunicazione dell’ufficio del difensore civico, è importante renderlo prossimo ai cittadini ma è altrettanto importante far conoscere ai cittadini che esiste questa figura, attraverso una serie di metodologie che sono le più disparate e saranno anche il frutto della scelta del singolo difensore civico ma sono indispensabili a far sì che soprattutto quelle fasce deboli possano rivolgersi effettivamente e non diventi il difensore civico dei privilegiati. Questo è il rischio che si corre se non si fa giusta promozione: che diventi solo il difensore civico di chi ha già strumenti economici e culturali a disposizione per risolvere i suoi problemi, questo credo che sia un punto fondamentale. Lasciatemi uno spazio, sarò velocissimo, nel ragionare di un elemento di pregiudizialità: è importante come si organizza l’ufficio del difensore civico, è un elemento fondamentale per farlo funzionare. Spesso però ci si dimentica non solo praticamente ma, vi dico onestamente, anche da parte della dottrina che mi diverto per professione anche a consultare spesso e volentieri, questo elemento: quando si vuole realizzare un ufficio di difesa civica ancora che comprensoriale è necessaria l’ autonomia e l’indipendenza della figura. Ultimamente, bisogna dircelo visto che siamo fra operatori, questo non sempre accade, non è sempre così e non lo dicono solo coloro che stanno a lavorare in questa materia ma è una percezione che sta arrivando dal basso. Volevo per essere veloce e non tediarvi troppo, leggervi alcuni tratti di soggetti che da diversi punti di vista hanno analizzato questo argomento della autonomia e dell’indipendenza del difensore civico come elemento pregiudiziale dando una loro spiegazione; riprendo un giurista, un sociologo e un giornalista, del giornalista non avrò tempo di leggere l’articolo ma darò gli estremi, probabilmente qualcuno di voi lo avrà letto questo articolo. Riguardo al giurista ed al sociologo faccio riferimento a Stefano Piazza e a Paolo Mastellaro della Università degli Studi di Padova che recentemente hanno presentato un Convegno dedicato alla difesa civica nella Storia della Amministrazione. Testo che si trova pubblicato nella Rivista Amministrazione italiana al numero 4 del 2007. Proprio in relazione ai rischi e alle debolezze dell’ istituto che sono pregiudiziali se non capiamo che tipo di difensore vogliamo, Stefano Piazza dice, su questo punto della debolezza dell’istituto, si potrebbe aprire un sentiero di ricerca di enorme portata, ovvero quello riguardante il rapporto tra difensori civici locali. Nel caso italiano a mio parere non si può ancora parlare di ambiente sociale istituzionale nel quale i difensori civici operano. Su questo punto alcuni hanno sostenuto, e personalmente condivido questa impostazione, che le difficoltà, i problemi di radicamento, la riduzione degli spazi della difesa civica siano derivati sul piano storico, dal fatto che le esperienze di difesa civica nel nostro paese si sono trovate in un ambiente ostile, ovvero in contesti sociali e istituzionali sostanzialmente refrattari per non dire impermeabili: le Regioni del civismo, delle virtù pubbliche come le ha chiamate un sociologo della levatura di Franco Rositi, della tutela imparziale dei diritti fondamentali, della cultura e della legalità repubblicana. Altri invece ritengono che l’esperienza storica dimostri come la difesa civica in Italia sia prevalentemente divenuta, certo con vistose eccezioni e qui stiamo anche presentando queste eccezioni piacevolmente efficienti, in modo progressivo, una espressione istituzionale di quell’ ambiente e di quei contesti quali quello partitocratrico che alcuni studiosi ritengono essere il vero nemico della difesa civica. 21 Continua ancora Mastellaro e dice: si faccia attenzione a chi viene eletto a difensore civico: direttori didattici, persone non laureate o comunque prive dei requisiti minimi di conoscenze giuridiche per esercitare degnamente la loro delicata funzione, e ci domandiamo come mai questo possa accadere. Eppure di essi si fa carico il contribuente, di loro non vale la competenza, ma la protezione partitica o l’ appartenenza politica, l’ adesione a determinati potentati. Questi difensori civici sono dunque un prolungamento del sistema storicamente vigente e vincente del nostro paese anche se formalmente abiurato, il sistema partitocratico, certo un prolungamento che si autolegittima e legittima la propria azione a partire da una liturgia democratica quanto incompetente ovvero per quanto sia negletto il criterio meritocratico, il difensore civico protetto dai partiti che occupano il potere a ogni livello è pur sempre democraticamente eletto. Ecco anche in tal senso l’esperienza italiana della difesa civica mi appare una esperienza debole, quindi postmoderna, debole in quanto inficiata da un rapporto ambiguo quanto meno discutibile con la politica, ma non con la politica si badi, collegata alle normali e corrette inevitabilmente laboriose mediazioni tipiche del pluralismo democratico, bensì la politica nel senso più immediatamente politicistico nel senso di occupazione del potere o se si vuole nel senso di spazio ove agisce il mercato dei poteri. Questo e un grido di allarme che non possiamo non tenere in considerazione, giuristi sociologi e vi dicevo un articolo apparso sulla stampa recentemente, siamo all’11 giugno 2007, “Corriere della Sera” Gian Antonio Stella, uno di destra e uno di sinistra ponendosi la problematica relativamente alla lottizzazione anche di questa figura. Io volevo chiudere con questa raccomandazione, abbiamo presentato i fatti, non sono sceso nella mia esperienza perché il Sindaco volutamente l’ha presentata nella sua esperienza storica della realtà della Val di Nievole, una realtà che era gia matura, che ho trovato matura in questa esperienza di difesa civica, non è così dappertutto, se si vuole organizzare un nuovo modello di gestione associata che sia ottimale perché ce lo dice l’Europa, perché comunque dall’ esperienza e dalle raccomandazioni questo è il modello che si dovrebbe realizzare a livello europeo e italiano, attenzione che esiste questo altro rischio notevole della autonomia e della indipendenza, se si vuole un difensore civico rendiamolo effettivamente autonomo e indipendente che venga effettivamente selezionato secondo criteri che siano obbiettivi e a questo punto non c’è alcune dubbio, l’istituto potrà avere la sua efficacia e la sua autorevolezza sul territorio. Cr i s ti n a Fi li ppi ni – Pr e s ide nte de l Cons ig li o Pr ov i nc i a l e ( 2) Due rapidissime osservazioni su quello che diceva il Dr. Bellonzi, riguardo al l’ultima questione che lui affrontava che a parere mio contiene grandi elementi di novità: questo è un problema che mi auguro arrivi rapidamente alla attenzione dei politici e dei partiti: i settori in cui non dovrebbero intervenire, che non è purtroppo a noi solo riportabile alla questione della difesa civica, questo è un problema che è di fronte al paese, io credo che qui i partiti dovrebbero affrontare seriamente, è prima di tutto un problema culturale, del ruolo dei partiti rispetto alla società, rispetto alla Amministrazione. Altra riflessione mi suggerisce quell’ affermazione che lei faceva sul difensore civico che corre il rischio di essere il difensore civico dei privilegiati, cioè di chi già ha gli strumenti culturali per risolvere le sue problematiche Anche questo è un problema, io credo che in un mondo in cui la povertà non è più solo la povertà economica puramente in senso stretto, ma diventa anche una povertà partendo dai livelli culturali che ognuno di noi ha, questo è un problema, è un rischio non solo per la difesa civica ma per tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, io nei miei vari incarichi ricoperti ho spesso seguito il problema del sociale, la sensazione è che ai nostri servizi sociali anche organizzati bene non arrivi mai il più disperato di tutti, quello che ha più problemi di tutti ma arrivi già chi ha la possibilità di sapere che c’è quel servizio, di muoversi per raggiungere quel servizio, di affrontare il colloquio etc. etc., quindi questo è uno dei problemi che a parere mio corre il rischio 22 anche di accentuarsi proprio partendo da questa miseria culturale, oltre che economica e finanziaria, che a parure mio corre il rischio di estendersi in questo momento, quindi avere o delle persone privilegiate che diventano sempre più privilegiate perché hanno gli strumenti, perché sanno usare l’informatici che persone che rimangono tagliate fuori, questo non riguarda solo gli anziani, a parere mio riguarda molto le donne di qualsiasi età e riguarda anche parte dei giovani del nostro paese. Dr. Alfiero Ciampolini - Direttore Generale Circondario Empolese-Valdelsa Cercheremo di portare qui l’esperienza che abbiamo maturato, il giudizio circa il fatto se sia quella da adottare anche altrove non spetterà naturalmente a noi, bensì a chi avrà da attivare analoghi servizi sul territorio. Lo diceva prima Giuliano Calvetti, noi come Circondario, dal punto di vista, come dire, di determinate condizioni istituzionali per i servizi di gestione associata siamo un po’ privilegiati. Siamo un po’ privilegiati perché il Circondario è una istituzione che ha una serie di compiti e statutariamente fra questi vi sono anche quelli di gestione associata di funzioni comunali, naturalmente quando i Comuni, nella propria totale autonomia, (anzi, i Consigli Comunali nella propria totale autonomia), decidono di trasferire una propria competenza ad altro soggetto. In questo caso il Circondario, è appunto, l’ambito territoriale più idoneo, sia per legge regionale istitutiva, sia per proprio statuto, sia successivamente per indicazione della Regione Toscana a proposito delle gestioni associate. La Legge Regionale n. 40 individua, dunque, l’ambito territoriale del Circondario quale riferimento dei nostri 11 Comuni. Il Circondario Empolese Valdelsa, appunto, è istituito come livello istituzionale sovra comunale e ha le competenze sostanzialmente della Provincia. Il 90 per cento delle funzioni provinciali sono gestite attraverso il Circondario, ma ha anche quelle comunali;infatti abbiamo una serie di servizi che i Comuni hanno trasferito al Circondario. Certo il Circondario non è un ente separato dai Comuni;la Giunta del Circondario è composta dagli 11 Sindaci quindi, come voi capite bene, quando gli 11 Sindaci nella Giunta del Circondario decidono alcune scelte è chiaro che sono d’accordo anche con i propri Comuni di riferimento, altrimenti sarebbe un po’ dura per quel Sindaco tornare nella propria Giunta comunale o nel proprio Consiglio Comunale a sostenere qualcosa di diverso rispetto a quello che ha sostenuto nella Giunta del Circondario o viceversa. Quando un Sindaco arriva alla Giunta del Circondario sostiene il proprio Comune. Quindi il Circondario, come io sono solito dire, è una piccola città metropolitana, perché appunto la Giunta dei Sindaci, il governo dei Sindaci fa sì che a livello di Circondario si possano gestire unitariamente funzioni che sono funzioni comunali e funzioni sovracomunali e quelle provinciali, sia istituzionalmente della Provincia, sia competenze che la Provincia gestisce per conto della Regione. I Comuni del Circondario sono composti da un Comune che ha circa 45 mila abitanti,(Empoli) e Comuni con appena 3 mila abitanti: quindi c’è una situazione molto differenziata. C’è un problema politico sulla gestione delle funzioni. Sarebbe curioso che alla Giunta del Circondario vi fossero Sindaci che, ad esempio, avessero aderito a una gestione associata e che poi, in quanto Giunta del Circondario, decidessero anche per quei Comuni che non hanno messo in gestione associata le funzioni. Non voglio farvi la storia del Circondario, perché in realtà è nato da una esperienza un po’ particolare, un caso quasi unico, anche se i miei amici di Piombino dicono che c’è anche in Val di Cornia, benchè non istituito con legge regionale. Dunque è altra cosa, può essere meglio (ma questo è un altro discorso). E’ nato per una volontà politica molto forte, molto precisa: quella dello stare insieme, di governare, perché (e sottolineo questo aspetto perché non è ancora accaduto e probabilmente non accadrà mai) non vi siano servizi gestiti tra 8 Comuni su 11, fra 4 Comuni su 11, fra 10 Comuni su 11. Non so se rendo l’idea; il lavoro nostro è quello sempre e comunque di mettere in gestione associata funzioni che sono tali, che possono essere condivise da tutti, anche se in due o tre casi qualche 23 problema lo abbiamo avuto, di difficoltà perché magari uno era più avanti e uno lo era meno, uno era più sensibile e uno meno. Si è lavorato per mettere in sinergia e gestione associata tutto. Nel caso della difesa civica noi siamo partiti molto dopo rispetto alla Valdinievole, il Circondario è nato molto dopo. In realtà il Circondario (anche se è istituito per legge dal 98) è partito da metà 2000. Ma a parte questo, noi avevamo un’ esperienza attivata nei due Comuni più grandi (Empoli e Fucecchio) della difesa civica, dove c’era un’esperienza maturata da molti anni. Si è posto il problema di coprire l’intero territorio e non abbiamo avuto difficoltà statutarie, perché negli statuti degli 11 Comuni c’è scritto che c’è il dovere di dotarci dell’ufficio del difensore civico, ma come vi sottolineavo (e credo che sia il motivo fondamentale per cui siamo qui stamani mattina) le difficoltà si incontravano nei piccoli Comuni. Le difficoltà sono reali: di bilanci che non si chiudono. Ora, di fronte a questo un Comune che deve dotarsi di un difensore civico competente, con una certa esperienza e che sia disponibile a andare, prendo il Comune più piccolo, a Montaione (per quanto sia un Comune noto nel mondo per le sue grandi risorse turistiche), o il Comune è in grado di garantirgli quello che serve per far sì che lui ci vada o diversamente sarà difficile. Allora noi abbiamo lavorato in tal senso e la difficoltà maggiore che abbiamo incontrato è stata quella delle diverse normative contenute all’ interno degli statuti. C’ è stata fin dall’ inizio una grande volontà, una richiesta pressante di tutti gli 11 Comuni perché si facesse la gestione associata; abbiamo impegnato due anni per far sì che si cercasse una soluzione che mettesse insieme le diverse specificità e le modalità contenute all’ interno dei singoli statuti comunali. C’erano 11 statuti nati naturalmente prima che ci fosse il Circondario, che avevano stabilito regole diverse soprattutto di selezione e di modalità di servizi, e per farli coincidere non e stato facile, ma ce l’abbiamo fatta. In alcuni casi (mi sembra soltanto in un paio di casi) siamo stati “costretti” anche a fare modifiche statutarie proprio perché erano incompatibili. In alcuni casi era proprio vietata la gestione associata. Sul piano del convincimento politico, se noi abbiamo di fronte cittadini realmente coinvolti e partecipi alla cosa pubblica, non solo come proprio diritto ma anche come dovere, io credo che abbiamo soltanto da guadagnarci. Un cittadino, nella stragrandissisma maggioranza dei casi,è un cittadino che quando sa e quando tu rappresenti i pro e i contro di una qualsiasi scelta, è un cittadino che è dalla tua parte, con posizioni diverse, ma è più facile che sia dalla tua parte. Se poi gli dicono che l’inceneritore fa morire la gente allora è chiaro, che deve fare, si mette contro l’inceneritore. Se però tu lo solleciti e gli spieghi che siccome lui produce rifiuti e c’è bisogno anche di smaltire….. La nostra esperienza ci dice che la partecipazione è in notevole crescita, che abbiamo dei cittadini che vogliono sapere, che non si vogliono mettere contro ma che vogliono essere coinvolti, che vogliono conoscere e non di rado ponendo questioni, perché magari il Comune non ha fatto una cosa e così via. Spesso si pongono domande che dimostrano che il cittadino vuol partecipare e credo che il difensore civico abbia un compito importante. Le risposte le diamo in tempi abbastanza ragionevoli, talvolta anche in pochi giorni. Come siamo organizzati? Gestione associata, difensore civico, sede principale al Circondario, ma sede anche nei Comuni, dove c’è un obbligo di presenza, naturalmente quando serve e in base alla domanda che c’è, ma comunque (anche a prescindere dal fatto che ci sia domanda o no) il difensore civico ha degli obblighi. Sono gli unici obblighi che abbiamo stabilito per il difensore civico: ha l’obbligo di essere presente a Empoli di più, a Fucecchio (che è il secondo Comune) un po’ meno, ma di più che non a Montaione. Ha l’obbligo di presenza sul territorio, ma soprattutto noi abbiamo voluto anche che ci fosse un ufficio sempre aperto nei Comuni, anche in quelli piccoli, dove il cittadino possa rivolgersi in qualsiasi ora e in qualsiasi momento. Non è un ufficio deputato alla difesa civica, fa anche altre cose. Abbiamo incentrato la gestione associata anche con un forte coinvolgimento da parte dei Comuni, per fare economia. Abbiamo anche istituito un fondo autonomo a disposizione esclusiva del difensore civico, il quale lo usa per il fabbisogno del proprio ufficio, quindi lo può utilizzare per attività di un certo tipo anzichè di un altro. 24 Naturalmente ci sono indicazioni. Sento qui parlare della comunicazione e della promozione e sono fondamentali, perché se davvero il difensore civico dovesse rispondere solo ai “rompiscatole”, sarebbe un servizio per i privilegiati o per i rompiscatole che ci sono sempre stati. Poi naturalmente ci sono le verifiche; noi abbiamo già fatto delle verifiche e dobbiamo farle oltre che in ogni singolo Comune, soprattutto all’ Assemblea del Circondario perché oltre alla Giunta c’è l’Assemblea del Circondario. Rappresentativa di tutte le forze politiche, è l’Assemblea che ha anche deliberato l’istituzione di questo servizio. Infine, dopo che i Comuni naturalmente avevano stabilito le regole, l’ Assemblea ha assunto la delibera per l’individuazione del difensore civico attraverso atti che almeno fino a questo momento sono stati bipartisan. C’è stata unitarietà da parte di tutti, dato che è stato uno dei pochi argomenti su cui (per ora almeno) c’è stata unanimità, sia per l’istituzione, sia per le modalità su come ci si dovesse muovere, sia nella scelta di chi vi dovesse operare. Abbiamo un’ esperienza di un anno e qualche mese, però abbiamo già fatto un passaggio in Assemblea con un rendiconto e una verifica sull’ andamento del servizio, che si è conclusa con soddisfazione. La prossima sarà a febbraio, marzo, quando chiuderemo il 2007. Almeno per ora abbiamo riscontrato adesione, partecipazione e unitarietà di intenti da parte di tutte le forze politiche. secondo Comune) un po’ meno, ma di più che non a Montaione. Ha l’obbligo di presenza sul territorio, ma soprattutto noi abbiamo voluto anche che ci fosse un ufficio sempre aperto nei Comuni, anche in quelli piccoli, dove il cittadino possa rivolgersi in qualsiasi ora e in qualsiasi momento. Non è un ufficio deputato alla difesa civica, fa anche altre cose. Abbiamo incentrato la gestione associata anche con un forte coinvolgimento da parte dei Comuni, per fare economia. Abbiamo anche istituito un fondo autonomo a disposizione esclusiva del difensore civico, il quale lo usa per il fabbisogno del proprio ufficio, quindi lo può utilizzare per attività di un certo tipo anzichè di un altro. Naturalmente ci sono indicazioni. Sento qui parlare della comunicazione e della promozione e sono fondamentali, perché se davvero il difensore civico dovesse rispondere solo ai “rompiscatole”, sarebbe un servizio per i privilegiati o per i rompiscatole che ci sono sempre stati. Poi naturalmente ci sono le verifiche; noi abbiamo già fatto delle verifiche e dobbiamo farle oltre che in ogni singolo Comune, soprattutto all’ Assemblea del Circondario perché oltre alla Giunta c’è l’Assemblea del Circondario. Rappresentativa di tutte le forze politiche, è l’Assemblea che ha anche deliberato l’istituzione di questo servizio. Infine, dopo che i Comuni naturalmente avevano stabilito le regole, l’ Assemblea ha assunto la delibera per l’individuazione del difensore civico attraverso atti che almeno fino a questo momento sono stati bipartisan. C’è stata unitarietà da parte di tutti, dato che è stato uno dei pochi argomenti su cui (per ora almeno) c’è stata unanimità, sia per l’istituzione, sia per le modalità su come ci si dovesse muovere, sia nella scelta di chi vi dovesse operare. Abbiamo un’ esperienza di un anno e qualche mese, però abbiamo già fatto un passaggio in Assemblea con un rendiconto e una verifica sull’ andamento del servizio, che si è conclusa con soddisfazione. La prossima sarà a febbraio, marzo, quando chiuderemo il 2007. Almeno per ora abbiamo riscontrato adesione, partecipazione e unitarietà di intenti da parte di tutte le forze politiche. Avv. Luca Cecconi – Difensore Civico del Circondario Empolese Valdelsa Il dottor Ciampolini vi ha dato una rappresentazione di quelle che sono state le istanze e le motivazioni, anche politiche, che hanno portato a questa scelta di gestire gli 11 Comuni in gestione, appunto, associata anche per quanto riguarda la difesa civica. Può essere adesso interessante vedere come si inserisce questa istituzione dell’ ufficio della difesa civica del circondario empolese-valdelsa in una rete più ampia che è costituita dalla difesa civica regionale e che ci porta 25 poi a parlare anche oggi di un possibile allargamento ad altre zone come quelle della Provincia di Pisa, per una copertura di questo servizio che sarebbe totale e su tutto il territorio della Regione Toscana. Nella cerimonia inaugurale della difesa civica della Toscana avvenuta in Consiglio Regionale, proprio all’ inizio del 2007, vi è stato un riconoscimento della importanza e della novità, per la Regione, di questa istituzione del difensore civico del Circondario Empolese Valdelsa proprio per l’ ampiezza del territorio e per il numero degli enti locali rappresentati; il dottor Ciampolini già ve li accennava, mi fa piacere rammentarli tutti - anche per conoscenza geografica degli odierni interlocutori- : si tratta di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo, Montespertoli e Vinci, quindi Comuni da 3 mila abitanti a 50 mila circa con realtà anche diverse l’ una dall’ altra, ma riuniti sotto il Circondario empolesevaldelsa che consente loro di amalgamarsi. Questo intervento non vuole trattare degli elementi e delle questioni giuridiche che tutti i giorni interessano i colleghi difensori civici ed il sottoscritto - fra l’altro gli aspetti teorici sono stati gia ampliamente dipanati e sviluppati dal collega Bellonzi- mi premerebbe piuttosto fornirvi degli spunti di riflessione sugli aspetti pratici che sono seguiti a questa esperienza lunga un anno. Spunti pratici che soprattutto riguardano una riflessione su come può essere organizzata una gestione associata di queste dimensioni: per questo ringrazio la Presidente del Consiglio Provinciale e l’Avv. Stefani per l’occasione che ci hanno dato oggi. E’ importante sottolineare come spesso questa responsabilità organizzativa viene a ricadere in buona parte direttamente sulla persona designata. Il primo presupposto per una organizzazione di un ufficio di difesa civica associata degno di questo nome è l’autorevolezza e il rispetto personale e professionale del quale il difensore civico deve necessariamente godere. Altro elemento importante è la piena conoscenza del territorio e delle sue dinamiche sociali, politiche ed economiche. Il difensore civico ritengo infatti non debba ritirarsi su una torre di avorio ma stare sul campo, riuscendo però ed è questo l’impegno maggiore - a garantire gli altri ma soprattutto a garantire anche se stesso di una autonomia e di una indipendenza da qualsiasi forza, da qualsiasi gruppo di pressione. Questo sforzo quotidiano di esercizio della terzietà chiaramente inizia dal momento della designazione, possibilmente attraverso un mandato che sia il più ampio e condiviso possibile da parte della assemblea elettiva che designa il difensore civico: il Consiglio Comunale, i Consigli Comunali, l’assemblea del circondario o comunque altra assemblea che ha questa funzione. Questo perché proprio un mandato il più ampio e bipartisan possibile garantisce al difensore civico l’ autonomia non solo dalla politica, ma anche l’autonomia da una certa burocrazia municipale che va avanti sulla propria strada e con la quale il difensore civico si incontra, si scontra, dialoga quotidianamente ma che non lo deve in qualche modo indirizzare. Nella pratica quotidiana come è stato organizzato questo ufficio? L’avvio è consistito soprattutto nel tentare di organizzare in tutti e 11 i Comuni, grandi e piccoli che fossero, una rete di uffici distaccati chiaramente preposti ad attività di ricevimento con cadenza fissa, mensile o settimanale, là dove necessaria, di tutti i cittadini che incontrano il difensore civico e che lo possono incontrare nel proprio municipio di riferimento, ma che, come accennava prima anche il Sindaco Calvetti, possono recarsi nel municipio più vicino, dove meglio credono, per rappresentare le istanze di tutto questo ampio territorio ( di cui non ricordo francamente i chilometri quadrati, ma che -mi sembrava dicesse anche il direttore Ciampoliniricopre circa 165 mila abitanti . Come si organizzano questi uffici? 26 Alcuni colleghi difensori civici della Toscana - e ce ne sono anche qui in sala - a volte parlano di ” ambulatori medici” : la definizione a volte fa un po’ ridere, ma nella sostanza poi non è così lontana dal vero, poiché si va ad aprire degli uffici al pubblico che ricevono quasi come un ambulatorio. Chiaramente queste sedi devono essere decorose per la funzione che vi viene svolta ( è importante per chi vi parla ma soprattutto per il cittadino ) ed ho insistito quindi soprattutto perché queste sedi dessero al cittadino una immagine il più possibile autonoma -anche visivamente- del ruolo e dell’ufficio del difensore civico rispetto all’ente ospitante. Considerate che, sempre dagli incontri che si svolgono con altri colleghi sul territorio toscano, capita talvolta, -ne accennava forse anche il dottor Ciampolini prima-, di incontrare dei cittadini che addirittura si rifiutano di mettere piede nel municipio per preconcetti o per problemi pregressi e con i quali quindi è difficile anche iniziare un rapporto per spiegare come funziona la macchina burocratica. L’importanza di queste sedi comunali viene confermata dai dati statistici di cui ogni ufficio di gestione associata del difensore civico degno di questo nome si deve dotare, perché fornisce non solo al diretto interessato, ma anche, in sede di relazione, a coloro che hanno contribuito a designarlo, delle linee guida per gli sviluppi futuri dell’attività dell’ufficio. L’esperienza del circondario empolese-valdelsa ha superato l’anno ed è quindi tempo di bilanci anche se un primo era già stato svolto dopo tre mesi di attività,al termine dell’ anno solare. Tali bilanci ci dicono che la maggioranza delle istanze presentate al difensore civico almeno in questo territorio vengono proposte direttamente dal cittadino, che si rivolge al difensore civico ricevuto in sede e gli rappresenta personalmente la richiesta. stesso, vuole essere L’istanza quindi viene spesso formalizzata direttamente dal difensore civico che in qualche modo viene a svolgere attività di verbalizzazione: il cittadino vuole parlare dei propri problemi direttamente con il difensore civico quasi come (vi dicevo prima del ambulatorio) si parla con un medico generico o –meglio- con un medico condotto, visto che il sottoscritto “gira sul territorio” coprendo anche i Comuni più piccoli. La necessità quindi del difensore civico di riservare molte ore del proprio lavoro settimanale ( questa parte è assorbente nella attività ), molte ore dicevo a questo tipo di ricevimento che, da un lato, è organizzato su appuntamento, quindi con uffici preposti alle prenotazioni ; dall’altro, deve essere consentito anche un ricevimento “ libero “ da svilupparsi in parallelo con orari e date prefissati, nei quali il cittadino si reca in Comune e sa di trovare il difensore civico pronto a ricevere determinate richieste. Dr. Nicola Gentini - Funzionario Gestioni Associate Regione Toscana L’ impegno finanziario della Regione sul tema dell’associazionismo è sicuramente visibile perché - rispetto ad una generalizzata riduzione degli stanziamenti regionali su altre finalità - le risorse assegnate alla legge regionale n. 40 del 2001 per sostenere le funzioni associate hanno visto una crescita continua; per il 2007 sono state pari a 3 milioni cinquecentomila euro (cui vanno aggiunte le risorse previste da altre leggi di settore che sostengono l’esercizio associato, come ad esempio in materia di polizia municipale). Da quando è nata la normativa per il sostegno alla gestione associata, cioè dal biennio “sperimentale” 20022003 a oggi, il numero delle gestioni associate è aumentato in misura esponenziale: nel 2003 avevamo 16 livelli ottimali attivi, quindi 16 ambiti in cui erano state costituite delle gestioni associate incentivabili; nel 2007 siamo arrivati a 39 livelli ottimali attivi sui 50 esistenti. In Toscana 261 Comuni su 287 sono inseriti in livelli ottimali (da notare che molti tra questi Comuni hanno una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e pur non avendo alcun obbligo di legge hanno deciso volontariamente di inserirsi nei livelli ottimali). 27 Quando abbiamo iniziato, avevamo 111 gestioni associate attivate e finanziate, nell’anno 2006 erano arrivate a 595, quest’ anno abbiamo avuto un incremento importante, e siamo arrivati a quasi 700 gestioni associate. Oggi sono 243 i Comuni che hanno attivato gestioni associate. Visto il meccanismo di riparto del fondo, cioè considerato che i contributi vengono ripartiti sulla base del numero complessivo di gestioni associate sul territorio regionale, è evidente che le risorse assegnate per singola gestione associata non solo tali da coprire interamente le spese le attività degli uffici. E’ bene chiarire quindi che l’associazionismo è un percorso che non può trovare l’unica ragione nella ricerca dell’incentivo regionale, ma deve puntare ad una riorganizzazione ed una razionalizzazione degli uffici. Le esperienze ascoltate anche stamani, di indubbio rilievo, ci dimostrano come il buon esito della gestione associata sia legato non soltanto alla capacità tecnica degli uffici (pure elemento essenziale), ma prima di tutto ad una scelta politica oculata, che individui le materie oggetto di gestione associata interpretando le esigenze del territorio e delle amministrazioni. In questa ottica, l’incentivo regionale può davvero diventare un’arma decisiva, un supporto importante che accompagna la crescita degli enti locali. Bisogna inoltre considerare che la legge 40 non ha la finalità di finanziare le singole gestioni associate: è invece una legge che sostiene l’integrazione tra i Comuni, tanto è che il contributo erogato non deve necessariamente essere impiegato nella funzione associata, ma è utilizzato secondo le modalità che i Comuni stessi hanno concordato nell’atto associativo. In un panorama in cui sempre più le risorse erogate agli enti locali sono vincolate, destinate a specifici capitoli e finalità, un pregio di questi fondi è che possono essere utilizzati più liberamente, destinati alle finalità di interesse comune delle amministrazioni. Come ufficio regionale, riteniamo positiva la scelta che molti Comuni hanno fatto, di mantenere comunque sulle gestioni associate i contributi regionali, perché hanno dato un segno di voler premiare il lavoro che si sta facendo; però è bene che i Comuni non si vincolino troppo, lasciandosi ad esempio la possibilità di spostare risorse da funzioni ove già l’esercizio associato consegua delle economie di gestione, su altri servizi che hanno invece bisogno di essere potenziati. In conclusione, dai dati in nostro possesso, e quel che abbiamo finora ascoltato in questa sede lo conferma, l’esercizio associato di funzioni può consentire ottimi risultati per le amministrazioni in termini di razionalizzazione delle spese e di qualità dei servizi erogati. In taluni casi possono invece sorgere degli elementi di criticità, generalmente legati a questioni di tipo organizzativo: ben venga che tali situazioni ci siano segnalate, perché l’esperienza concreta fornisce sicuramente indicazioni preziose da condividere con le altre realtà locali, ma utili anche per eventuali revisioni della stessa normativa sull’incentivazione. In conclusione, ci sono elementi positivi nelle gestioni associate ma ci possono essere anche elementi di criticità, in tal caso ben venga che ci siano segnalati per consentirci di affrontarle e di migliorarle per il futuro. Avv. Stefani – Difensore Civico della Provincia di Pisa (3) Conclusioni: Nel concludere il nostro incontro odierno vorrei sottolineare che questa iniziativa è andata al di là di delle aspettative sia per la varietà degli argomenti emersi, sia per i suggerimenti circa l’adempimento quotidiano del ruolo di Difensore Civico sia, infine, per la concreta impostazione di un percorso che porti alla diffusione della gestione associata della Difesa Civica. 28 Sotto questo profilo ciò che è stato ulteriormente sorprendente sono stati i bilanci entusiastici presentati dagli Amministratori Locali che avendo intuito le potenzialità dello strumento vi si sono affidati ottenendo risultati evidentemente eccellenti. Deriva da questa circostanza l’impegno a portare avanti un percorso per la diffusione della cultura della Gestione Associata della Difesa Civica, percorso che deve essere fatto con determinazione e pazienza, determinazione nell’impegno alla diffusione dell’idea, pazienza nella consapevolezza che nessuno strumento di partecipazione può diffondersi attraverso l’imposizione. Assessore alla cultura e beni culturali, supporto ai Comuni, sostegno e valorizzazione realtà comunali di piccole dimensioni Nicola LANDUCCI - Intanto anche io voglio iniziare con i ringraziamenti, li ha già fatti bene l’Avvocato Stefani, a chi è intervenuto portando una ricchezza di contenuti, di esperienza ma anche di riflessioni sulle esperienze che credo sia molto interessante Una prima cosa che vorrei provare a fare insieme all’ufficio di Paola Viegi è quella di poter raccogliere e ridiffondere anche nel territorio e far conoscere i contenuti dell’ottima mattina di lavoro che ci ha visto impegnati. Una prima brevissima considerazione, prima di alcune considerazioni di carattere generale su questo tema. Il dottor Gentini sottolineava il buon rapporto tra le istituzioni. Oggi noi, lo sapete bene, affrontiamo una stagione nella quale le istituzioni sono chiamate a rendere ragione anche della loro esistenza (la Provincia in modo particolare). C’è un codice delle autonomie che si sta definendo, che giustamente parte dalla definizione delle competenze, cercando di evitare quelle sovrapposizioni che sono ancora troppe, che poi diventano un disservizio appunto per il cittadino. Quindi è evidente che in questo contesto c’è bisogno da una parte della chiarezza delle competenze, ma dall’altra di una altrettanto convinta disponibilità alla cooperazione tra le istituzioni. Però noi oggi qui non abbiamo parlato di un servizio o comunque di una competenza che è più facilmente definibile e quindi è anche facile individuare chi la deve fare; abbiamo parlato di un istituto che attiene più che altro alla modalità con la quale la pubblica Amministrazione, le istituzioni pubbliche si rapportano, si relazionano con il cittadino, per cui il cittadino non è utente ma protagonista, punto di riferimento primario della azione amministrativa e quindi di un istituto che affianca il cittadino nella consapevolezza di questa sua funzione nei confronti della Amministrazione. Rispetto a disservizi o comunque a un servizio che la pubblica Amministrazione non rende in maniera coerente con questa impostazione il cittadino può trovare un istituto che lo aiuti in questa affermazione di quanto è non direi solo un diritto ma qualcosa di più. E’ evidente che qui lo schema “chi fa che cosa” è un po’ più complesso. Tutte le pubbliche amministrazioni sono invitate a fare propria una cultura diversa della Amministrazione. Mi è sembrato molto forte e condivisa l’insistenza con la quale il Sindaco di Monsummano diceva si parte da una volontà, una volontà politica perché è un modo di intendere l’istituzione nel rapporto con il cittadino, è una cultura politica potremo dire in qualche modo, una cultura amministrativa che si afferma attraverso l’istituzione del difensore civico e quindi anche su questo terreno credo che per esempio un lavoro come quello di stamani che aiuta a far crescere la consapevolezza di quanto abbiamo detto, è utilissimo, fondamentale. Troveremo modo e condivido l’impegno che l’Avvocato Stefani ha già annunciato di continuare a lavorare per rendere questa cultura della Amministrazione più condivisa anche nel nostro territorio provinciale. 29 C’è poi bisogno di un buon livello di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, compressa la Regione non soltanto per quanto attiene il lavoro dell’ufficio delle gestioni associate ma in questo caso in maniera più appropriata anche del difensore civico regionale; è stato citato in alcune occasioni anche il compito e il ruolo che il difensore civico regionale può avere per varie ragioni di aiutare a tenere insieme una rete di esperienze e a alimentare, consentire anche la crescita di altre. Così pure il difensore civico provinciale per propria parte, considerata la sensibilità personale dell’Avvocato Stefani , visto che fin dal primo momento si è reso attento a lavorare anche in questa direzione per creare momenti formativi, appuntamenti, occasioni per gli amministratori, può lavorare perché questa cultura appunto si possa diffondere. Infine ci sono ovviamente i livelli comunali. Io non sapevo che esiste questa esperienza tra i due Comuni molto vicini di Santa Croce e San Miniato, di condividere il difensore civico, secondo un modello non esattamente classificabile come gestione associata. Per altro poi non ci sono nemmeno moltissimi difensori civica nella nostra Provincia. La nostra è una Provincia abbastanza vasta, costituita da 39 Comuni, di cui moltissimi Comuni piccoli o piccolissimi, la metà sotto i 5 mila abitanti, pochissimi quelli sopra i 15 mila, alcuni addirittura di mille abitanti, duemila, addirittura sotto i mille. Ci sono quindi difficoltà anche oggettive rispetto alla istituzione di una figura come questa. In fondo il difensore civico nel piccolo Comune, non so se nel piccolissimo, forse svolge meglio anche la sua funzione, per tante ragioni, un po’ anche per le ragioni che nella grande città la relazione tra il istituzione e il cittadino è sicuramente più spersonalizzata in qualche misura quindi è più presente da parte del cittadino l’atteggiamento del utente quindi della rivendicazione; un po’ anche nella logica del Comune più piccole è più facile che il difensore civico svolga meglio la sua funzione, l’istituto esprima meglio le sue potenzialità e questo è interessante perchè ci fa capire come potrebbe essere anche su questa base uno degli elementi su cui far crescere una attenzione maggiore negli amministratori. Certo la gestione associata è stato detto anche negli ultimi interventi, diventa uno strumento che aiuta a dare una risposta, che consente magari di affrontare anche con meno preoccupazione, compresa quella finanziaria che purtroppo nei nostri Comuni e in tutti i livelli istituzionali è indubbiamente una preoccupazione, perchè il peso sul bilancio comunale naturalmente diventa abbastanza sopportabile. Noi abbiamo degli ambiti ottimali in cui la nostra Provincia è divisa. Rispetto alle due esperienze che ho ascoltato oggi è chiaro che sono esperienze dove abbiamo una omogeneità territoriale che sussisteva già, con una massa critica di popolazione che è significativa; quindi abbiamo anche dei numeri che in qualche maniera aiutano, consentono meglio di realizzare esperienze come questa. E’ chiaro che se noi andiamo a pensare a aree dove non si raggiunge o si supera appena i 10 mila abitanti complessivamente abbiamo anche altre difficoltà da affrontare. Occorre quindi capire meglio, approfondire meglio anche quale può essere l’ambito in cui trovare l’intesa fondamentale, con tutto il tempo che ci vorrà degli amministratori, per cominciare a sperimentare, incentivare anche una sperimentazione nei confronti della quale come Provincia noi possiamo fare un doppio servizio per un verso un servizio che dicevamo prima di formazione, aggiornamento, stimolo e quanto altro insieme in particolare al difensore civico provinciale, per un altro anche attraverso i nostri uffici che si occupano di supporto ai Comuni, con un supporto di carattere amministrativo per aiutare anche in particolare la relazione con la Regione, per eventualmente individuare anche risorse che possono aiutare in una fase di avvio. Questo è l’impegno che mi sento di prendere. Credo sia importante che noi continuiamo a lavorarci, con i tempi che richiede questo lavoro perché se come giustamente veniva detto si pensa di giustapporre in una situazione nella quale non c’è una consapevolezza evidente o comunque sufficiente da parte delle amministrazioni non otteniamo un risultato apprezzabile. Quindi il lavoro che ci aspetta non è brevissimo, ma sono convinto che sia un settore d’intervento che merita tutto il nostro impegno. 30 Quindi io chiuderei qui ringraziando di nuovo tutti voi. Troveremo modo per farvi riavere il materiale di oggi. Ci diamo sicuramente un appuntamento; se riusciamo a tenere una cadenza annuale non sarebbe male perché tra un anno ci possiamo raccontare che cosa nel frattempo abbiamo fatto. Ndr: si ringraziano i relatori per avere consentito alla pubblicazione dei loro interventi. Il Progetto Didattico “La Difesa Civica va a scuola” Un ‘esperienza diretta: La Difesa Civica va a scuola Progetto didattico per l’anno scolastico 2007/2008 Il Progetto la Difesa Civica va a scuola è una nuova iniziativa fortemente voluta dall’Ufficio Difesa Civica Provinciale. L’obiettivo del progetto, promosso in collaborazione con la Presidente del Consiglio Provinciale Cristina Filippini e l’Assessora all’Istruzione Rosa dello Sbarba, è coadiuvare le scuole nel percorso di maturazione della coscienza civile dei ragazzi, intesa come consapevolezza dei propri diritti e doveri rispetto alla comunità. Il progetto avviato a novembre 2007 si è avvalso anche della collaborazione di quattro amministrazioni locali: il Comune di Cascina con il Difensore Civico Avvocato Chiara Federici, il Comune di San Miniato con il Difensore Civico Dr. Bruno Bellucci, i Comuni di Pontedera con l’Avv. Marianna Abbondanza e di Pisa con il Dr. Alvaro Lucaferro. Perché questo progetto? Abbiamo ritenuto che fosse necessario che i giovani in quanto cittadini acquisissero consapevolezza dei diritti di cui sono titolari e fossero messi a conoscenza dei mezzi previsti per la tutela degli stessi. 31 Cosa c’entra il Difensore Civico? Il Difensore Civico attraverso il suo intervento, promuove il diritto di tutte le persone ad una Amministrazione trasparente, responsabile, efficiente e disponibile, contribuendo ad avvicinare un po’ di più il cittadino agli organi ed agli uffici della Pubblica Amministrazione L’intento di questi incontri, vuol essere quello di guidare i giovani a capire cos’è la difesa civica e perché esiste, a conoscere le funzioni di un Difensore Civico, quali sono i settori dove lui può intervenire e come può intervenire ed a cogliere le specificità di questo istituto: impareremo ad utilizzare al meglio le opportunità che ci offre questo istituto, già esistente al tempo degli antichi romani (Defensor Civitatis) e presente in molte parti del mondo, oltrechè a livello Europeo (Ombudsman Svedese, Mediateur Européen in Francia, ecc…) La base di partenza I diritti umani o diritti fondamentali, che ritroviamo nella Carta Costituzionale di ciascun Stato, sono un complesso di valori essenziali alla vita dei membri di una comunità. I cittadini affidano agli organi dello Stato il soddisfacimento di tali bisogni diventando portatori nei confronti dello stesso Stato del diritto ad una amministrazione trasparente responsabile e disponibile. E’ in tale contesto che il ruolo del difensore civico diventa determinante, egli può contribuire a rafforzare la tutela dei cittadini, affinché possano ottenere la maggiore soddisfazione dei propri bisogni. Il percorso: 1- Rivolgersi ai giovani: promovendo incontri/confronti, per sollecitarli ad una maggiore consapevolezza di quelli che sono i loro diritti (umani): civili, sociali, economici e politici per far sì che capiscano l’importanza di salvaguardare tali diritti anche e soprattutto attraverso la conoscenza di quei mezzi che la pubblica amministrazione mette a disposizione. (funzione di dialogo/ascolto) 2- Divulgare la difesa civica: come strumento di tutela dei diritti, ma anche come sostegno, supporto ai più svantaggiati, ai più dubbiosi, a chi si sente disorientato, a chi vuol essere ascoltato quando ha un problema legato ai propri diritti ed ai propri interessi legittimi. (funzione di tutela) 3- Rompere il ghiaccio: il Difensore Civico non è una figura autoritaria, ma uno che va tra la gente per stare tra la gente, e coglierne le difficoltà. E’ la bussola per il navigante/cittadino. Offre la sua disponibilità e la sua professionalità, mettendole a servizio di tutti.(funzione sociale) 4- Intermediare con gli uffici pubblici: il Difensore Civico ha la funzione di intervenire presso gli uffici della pubblica amministrazione, a fronte sia di segnalazioni che gli pervengano da singoli o associazioni, sia di sua iniziativa. Il Difensore Civico ha più facilità ad interagire con i pubblici 32 uffici che non un semplice cittadino il quale spesso ha difficoltà di orientamento. (funzione di intermediazione) Le Conferenze: Il 12 NOVEMBRE 2007, si è svolto l’incontro con gli studenti dell’Istituto “Pesenti” di Cascina. Abbiamo incontrato circa 70 studenti delle classi quarte e quinte con alcuni docenti di discipline giuridiche. Era presente, oltre al Difensore Civico Provinciale, anche la Difensora del Comune di Cascina, Avv. Chiara Federici. Dopo una illustrazione storica della figura del difensore civico da parte dell’Avv. Stefani, ed una breve presentazione da parte dell’Avv. Federici, siamo passati a coinvolgere un po’ di più i ragazzi. Diversi sono stati i quesiti: da come si diventa difensori civici e quali devono essere i requisiti per la nomina, a quanti sono i casi risolti con successo, a problematiche specifiche come ad esempio se è lecito posizionare un cartello pubblicitario in proprietà privata e a chi ci si deve rivolgere per l’eventuale rimozione, a chi spetta la manutenzione dei fossi, chi decide lo spostamento del mercato cittadino. Nel caso del cartellone pubblicitario è stato risposto che deve essere chiesto l’intervento della polizia comunale; riguardo alla manutenzione dei fossi e nello specifico di un fosso in località Latignano, si tratta di un caso già affrontato dal Difensore Civico del Comune di Cascina, dove l’Avv. Federici ha chiarito che è un problema di educazione perché il fosso in questione è diventato una discarica.In questo, come in altri casi, è importante che il cittadino si faccia parte attiva e consapevole, magari vigilando sulla frequentazione del fosso al fine di individuare coloro che lo inquinano e di segnalarlo all’ente. Infine, riguardo allo spostamento del mercato cittadino nella ZTL di Cascina, ha concluso l’avv. Federici, si è trattato di una scelta dovuta alla ristrutturazione e chiusura al traffico del Corso Matteotti. Gli insegnanti presenti hanno fatto richiesta di estendere l’esperienza anche ad altre classi dell’Istituto. Ci siamo salutati con l’impegno reciproco della prosecuzione del progetto anche per il 2008. Il 6 DICEMBRE 2007, si è svolto l’incontro con gli studenti del Liceo Marconi, del Magistrale Carducci e dell’ITCG Cattaneo di San Miniato. Abbiamo incontrato oltre 100 studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Socio Pedagogico Carducci. Erano presenti il Dirigente Scolastico Prof. Scapellato ed alcuni docenti di discipline giuridiche. Oltre al Difensore Civico Provinciale, era presente anche il Difensore del Comune di San Miniato Dr. Bruno Bellucci. Il Dr. Bellucci, ha dato inizio all’incontro spiegando innanzitutto quello che è stato l’iter della sua nomina e che svolge attività di Difesa Civica anche per il Comune di Santa Croce; per Statuto del 33 Comune di San Miniato possono rivolgersi al Difensore Civico anche i Comuni limitrofi. L’Avv. Stefani ha raccontato invece la storia dell’Ombudsman presente sin dai tempi degli antichi Romani fino alla Svezia, primo paese europeo ad istituire questa figura, all’Italia dei giorni nostri che vede ancora carente la difesa civica ed il suo sviluppo effettivo essendo attualmente assente un Difensore Civico Nazionale. E’ stato sottolineato come sia importante spiegare la funzione del Difensore Civico anche ai giovani, al fine di renderli più partecipi e parte attiva delle problematiche che spesso scaturiscono dall’esercizio dei propri diritti, e dall’ operatività della pubblica amministrazione laddove interviene per il soddisfacimento dei loro bisogni. La funzione tipica del Difensore Civico è la mediazione. Il Dr. Bellucci ha voluto esporre una problematica per far capire meglio come in concreto esistano casi che possono riguardare anche i ragazzi di 17 anni e che è giusto che li vedano coinvolti: si tratta della definizione della lunghezza di un percorso d’autobus (mezzo di cui loro sicuramente usufruiscono molto) e della corrispondente quantificazione del prezzo del biglietto. Gli studenti hanno poi fatto alcuni interventi: Hanno chiesto perché la figura del Difensore Civico non viene menzionata nei libri di testo e perché c’è poca informazione. L’avv. Stefani ha risposto che in effetti il D.C. è ancora poco conosciuto, è partito dagli enti periferici, la Regione Toscana è stata la prima Regione promotrice di tale istituto. Il fatto che poi non esista un Difensore Civico Nazionale, influisce anche sulla sua promozione e pubblicità. Altro caso interessante che è stato esposto da una studentessa è quello sulla legittimità della costruzione di una strada su terreno privato; Entrambi i difensori civici hanno spiegato che la necessità di costruire una strada deve sempre essere supportata da un interesse pubblico , l’ente in questi casi avvia le procedure di esproprio tenendo conto di dover pagare un corrispettivo equo in base ai valori di mercato, al privato. Il cittadino può pretendere che il procedimento amministrativo sia regolare, quindi l’amministrazione deve dar conto di questa pubblica utilità. Questo è un caso in cui il cittadino può chiedere aiuto al Difensore Civico. E’ stato anche chiesto perché esistono le norme edilizie urbanistiche: il Difensore Civico provinciale ha risposto che una regolamentazione delle modifiche al piano urbanistico è necessaria, ad esempio la costruzione di nuove case porta con sé l’obbligo da parte dell’ente locale di mettere in atto tutta una serie di servizi essenziali (marciapiedi, fognature, illuminazione). Le modifiche interne invece oggi seguono solo l’iter della comunicazione attraverso la cosiddetta D.I.A.. Il problema specifico posto dallo studente è il divieto che ha fatto il Comune di modifica del tetto di un casolare di campagna in base ad una norma comunale. E’ stato spiegato che il comune deve sempre motivare il divieto, in questo caso potrebbe essere stata la necessità di preservare un’armonia di insieme oppure perché la modifica andava ad aumentare il volume di un casolare adibito ad attività rurale per il quale sono previste volumetrie specifiche. 34 Infine vorremmo sottolineare una domanda pur non riferita all’argomento trattato è meritevole di richiamo in quanto segnale di richiesta di aiuto, infatti è stato chiesto ai difensori civici se possono aiutare i ragazzi nei problemi (di relazione) che hanno con i genitori. Evidentemente è un’esigenza molto sentita tra i giovani, i difensori civici pur spiegando che hanno altre competenze, hanno suggerito di non sotterrare tali problematiche e di parlarne senza indugi con le strutture sociali e gli operatori scolastici che sono appositamente preposti, e sicuramente più preparati. Gli insegnanti presenti hanno fatto richiesta di far estendere l’esperienza anche ad altre classi dell’Istituto con nuovi incontri da concordare per il 2008. Il secondo appuntamento si è svolto presso l’ITCG Cattaneo, alla presenza di circa 80 ragazzi della classi 4^ e 5^ del corso per ragionieri e delle docenti di Diritto. Le stesse insegnati hanno voluto sottolineare come questa iniziativa voglia far capire meglio quale dovrebbe essere il rapporto tra cittadino ed istituzioni e che qualsiasi tipo di problema riguardi il soggetto pubblico Comune o Provincia, ci si può rivolgere al Difensore Civico che è uno strumento che interviene per cercare di risolvere tutte le problematiche che possono nascere con l’ente locale (funzione di mediatore). L’Avv. Stefani ed il Dr. Bellucci, hanno spiegato che il Difensore Civico è uno strumento di risoluzione anticipata del contenzioso: come lo è l’ Omdudsman bancario il Conciliatore della CCIAA, ed il conciliatore per i Servizi di Telefonia. E’ uno strumento gratuito. Essere cittadini comporta avere degli obblighi ma anche dei diritti, uno di essi è quello di esigere di capire il linguaggio e come opera la Pubblica Amministrazione. L’obbligatorietà giuridica riguarda quegli enti che hanno previsto il Difensore Civico nel loro Statuto, i difensori civici poi si dividono in funzione delle competenze degli enti che li hanno costituiti. In Toscana, attraverso la Difesa Civica integrata ogni cittadino ha il suo difensore civico a cui rivolgersi . Il Dr. Bellucci ha spiegato che la figura del Difensore è stata istituita dal Comune di San Miniato nel 1997 ed è prevista nello Statuto Comunale. E’ stato indicato dalle Associazioni di volontariato e sportive. Quando il Difensore Civico si rivolge al Dirigente o all’Assessore questi hanno l’obbligo di rispondere entro breve tempo (30 giorni). Il Difensore Civico può intervenire anche sulle Società che gestiscono i servizi che un tempo erano in capo ai Comuni. Le materie dove più spesso è chiamato ad intervenire il difensore sono l’urbanistica, il sociale, acque, gas e telefonia, recentemente è stato interpellato su problematiche legate alle tariffe del trasporto pubblico locale, un problema recente che vedrà coinvolta la Provincia di Pisa. Un’insegnante ha sottolineato l’importanza della funzione di accesso agli atti amministrativi, anche se, come ha tenuto a precisare il Dr. Bellucci, si tratta di una funzione che trova il limite nella mancanza di diritto di veto sulle delibere che quindi non gli consente di bloccare un atto questo perché i poteri coercitivi del difensore civico sono limitati dall’assenza di una norma nazionale specifica. Anche la Corte Costituzionale esaminando alcuni Statuti regionali che proponevano un ampliamento dei poteri del Difensore Civico, li ha sempre annullati. 35 Tuttavia il Difensore Civico è importante perché aiuta a far capire l’operato della Pubblica Amministrazione. La discussione è poi proseguita con alcune segnalazioni fatte dagli stessi studenti, tra le più significative, il problema della costruzione del nuovo Auditorium, bloccata a causa del fallimento della Ditta aggiudicataria dell’appalto. C’è stato recentemente un sopralluogo con gli assessori provinciali competenti i quali hanno confermato che era stata individuata una nuova Impresa.Tuttavia i lavori ad oggi non sono ancora partiti. Altra problematica molto sentita dai ragazzi e sottoposta ai difensori è stata quella delle tariffe sulle linee bus lungo le tratte Monopoli-San Miniato, che pare non siano corrispondenti all’effettivo kilometraggio del percorso. Infine da citare alcune segnalazioni fatte circa, la riduzione dei fondi statali alle scuole, la necessità di rinnovare i giocattoli nelle scuole materne comunali, ormai vecchi e malfunzionanti, la nuova Tariffa (TIA) sui rifiuti che a San Miniato viene riscossa da Geofor, e che da quando è in vigore i cittadini hanno notato un notevole aumento rispetto alla vecchia tassa (TARSU). A proposito della applicazione della TIA è stato spiegato che la spazzatura va in base alle dimensioni della casa e non del numero dei componenti il nucleo familiare. C’è inoltre una parte variabile che riguarda i componenti della famiglia, sono previste riduzioni proprio in base al numero delle persone, della distanza dei cassonetti, del servizio porta a porta , del compostaggio. La TARSU, ha spiegato Stefani, si basa sui mq dell’appartamento ed è un contributo al servizio a prescindere dai costi sostenuti dal Comune. La TIA è un costo che viene imposto dal Comune sulla base del costo globale, va a coprire il costo del servizio facendolo pagare al contribuente. Si tratta di servizi affidati “in house”: gli enti locali acquistano quote di capitale (anche in minima percentuale) dalle Società alle quali affidano poi il servizio. Dobbiamo perciò essere parte attiva nel chiedere al ns. Comune che affidi il servizio a chi lo fa pagare meno. L’incontro si è concluso con il proposito di ripeterlo nel corso del nuovo anno e con il suggerimento di divulgare una locandina in tutte le scuole con l’elenco ed i recapiti di tutti i difensori civici operanti nella provincia di Pisa. Il 26 NOVEMBRE 2007, si è svolto l’incontro con gli studenti delle Scuole Superiori di Volterra: Liceo Carducci e ITCG Niccolini. Erano presenti l’Assessora Rosa Dello Sbarba e il Difensore Civico Provinciale. Al Liceo Carducci abbiamo incontrato circa 100 ragazzi delle quinte classi ISA, Scientifico, Classico e Pedagogico. All’ITCG Niccolini altrettanti 100 ragazzi di 4^ e 5^ provenienti anche dalla succursale di Pomarance, insieme con i Dirigenti Scolatici rispettivamente prof. Alessandro Marinelli e prof. Pietro Stacchio, e con alcuni docenti. L’Assessora Dello Sbarba ha esordito sottolineando l’impegno che la Provincia di Pisa ha voluto mettere nel fornire un servizio gratuito come quello della difesa civica, a favore dei cittadini. 36 La Difesa Civica è una questione legata al senso della giustizia nel rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione: quante volte il dialogo è difficile? Il dovere della Pubblica Amministrazione è quello dunque di garantire l’Ufficio del Difensore Civico, mentre quello del Difensore è di mettersi a disposizione del cittadino. Gli studenti devono cercare di conoscere queste cose, capire come funzionano gli enti pubblici, quali sono le competenze di Comune e Provincia. Per la Scuola ad esempio, la Provincia ha competenza diretta sull’ istruzione superiore, ma ha anche competenza di programmazione su tutti gli ordini di scuole. E’ importante capire quali sono i nostri diritti e quali sono i nostri poteri, poiché solitamente si tende solo a lamentarci anziché agire quando siamo calpestati nei ns. diritti o nei ns. interessi legittimi. La partecipazione consapevole è un dovere di tutti noi. Sono stati poi illustrati anche alcuni casi concreti di coinvolgimento del difensore civico: il preside del liceo ha raccontato di aver fatto ricorso al Difensore Civico Regionale a seguito di un mancato ottenimento di una borsa di studio (voucher formativi) per accedere ad un Master Universitario. Il Difensore Civico Regionale ha messo in pratica le motivazioni messe nella sua domanda e non valutate. Altro caso è stato illustrato da un docente dell’ITCG Niccolini: si tratta di una segnalazione che è stata fatta al Difensore Civico di un Comune della ns. provincia, a seguito di recapito di bollette della nettezza urbana raddoppiate dopo il passaggio da Tarsu a TIA (da tassa a tariffa che copre tutti i costi di gestione del servizio di raccolta) e l’affidamento della riscossione della Tia a società private. Il Difensore Civico ha indirizzato la signora a chiedere di conoscere gli atti che il Comune ha adottato relativi al trasferimento di competenze della riscossione alla Società privata , essendo un dovere del cittadino essere informato delle vicende che incidono nella sua sfera di diritti ed un obbligo per l’ente locale che interviene in tale sfera, quello della trasparenza e dell’informazione. L’Avvocato Stefani ha sottolineato come questi casi dimostrano in concreto la funzione della difesa civica che è quella di mettere in contatto il cittadino con la Pubblica Amministrazione. Un alunno ha anche chiesto se il difensore civico ha altre funzioni oltre a quella di intermediario. L’Avv.Stefani ha risposto che la funzione prevalente è quella poiché il D.C. è carente di poteri coercitivi. Altri hanno domandato la differenza tra Giudice di Pace e Difensore Civico. Anche lì è stata data una risposta esauriente: Il Giudice di Pace che è più noto, è un soggetto che interviene secondo lo stesso schema di qualsiasi altro Giudice, si distingue dal Giudice ordinario solo per le materie che tratta e perchè non viene assunto dallo Stato sulla base dello stesso concorso. Tratta questioni che hanno un valore economico più basso, agisce nel caso di lesione di diritti, ci si rivolge a lui per richiedere un risarcimento. Il Difensore Civico può intervenire o in via preventiva o solo consultiva, non emette sentenze, da’ un consiglio, un parere. Certo, il D.C. è tanto più capace quanto più è autorevole. Altra domanda interessante è stata quella di elencare a grandi linee quali sono le categorie di contenzioso che il Difensore Civico Provinciale affronta più di frequente. 37 E’ Stato risposto che sono quelle legate alle competenze provinciali: gestione del territorio, messa in sicurezza degli argini dei fiumi, vincoli idrogeologici, problematiche relative ai Centri per l’Impiego ed infine molto importante l’Accesso: il Difensore Civico è il primo soggetto a cui chiedere un vaglio laddove si è violato un diritto di accesso. Il ricorso al Difensore blocca i termini di ricorso al TAR (30 giorni – Riforma della Legge 241/90) Inoltre è stato affrontato anche il tema della prossimità: se non è presente un difensore civico comunale, ci si può rivolgere al Difensore Civico provinciale, in sua assenza, al Difensore Civico regionale. In questo modo è veramente garantita una tutela completa. E’ stato infine sottolineato che la burocrazia è anche una forma di garanzia di trasparenza ed imparzialità per i cittadini: vedi ad esempio la scelta di affidare un lavoro o un servizio ma che tuttavia non sempre la catena è continua, il procedimento può andare ad intaccare un diritto, un interesse legittimo, ecco dunque che entra in campo la difesa civica. L’incontro si è concluso favorevolmente. Il 17 DICEMBRE 2007, si è svolto l’incontro con gli studenti dell’Istituto Magistrale E. Montale e dell’ITCG Fermi di PONTEDERA. Abbiamo incontrato oltre 100 studenti delle classi quarte e quinte. Era presente il Difensore Civico Provinciale e la Difensora Civica del Comune di Pontedera Avv. Marianna Abbondanza. La Funzione principale del Difensore Civico, ha introdotto, L’avv. Stefani, è quella di tutelare i cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso un’opera di mediazione preventiva. La Difesa Civica è uno dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, che ancora non sono conosciuti, come ad esempio l’OmBudsman bancario, e i Conciliatori delle Camere di Commercio. Ombudsman è una parola svedese, significa colui che fa da tramite. E’ stato istituito per la prima volta in Svezia nel 1809. Anche la storia antica (Romani e Greci) ci riporta ad una figura antesignana del Difensore Civico: il “Defensor Civitatis”, era un soggetto che dirimeva le controversie tra i cittadini delle province romane ed i governatori. Dopo un abbandono di tale figura si riprende nel 1809, dal 1809 in poi si estenderà dalla Svezia in tutta Europa. Avere il Difensore Civico è un pre-requisito per entrare a far parte dell’ Unione Europea. In Italia la figura del Difensore Civico è stata inserita per la prima volta nello Statuto della Regione Toscana.Attualmente è presente in tutti gli Statuti delle regioni tranne che in Sicilia ed in Trentino Alto Adige. La figura del Difensore è prevista all’interno del TUEL Testo Unico degli Enti Locali: si potrà ritrovare quindi negli statuti dei Comuni e delle Province. In Italia non è previsto un Difensore Civico Nazionale. Il difetto è che non esistono poteri certi del Difensore Civico questo anche in mancanza di una Legge Nazionale. La Pubblica Amministrazione può intervenire nella nostra vita quotidiana ad esempio con la distanza di un cassonetto, con l’esproprio di una casa di nostra proprietà. 38 Diversamente da un Giudice che emette una sentenza che obbliga la P.A. ad adempiere, il Difensore può convincere la PA a rimuovere quel provvedimento, anteriormente all’atto finale. Gli Statuti delle Regioni Molise e Toscana, sono stati bocciati recentemente dalla Corte Costituzionale, laddove consentivano la nomina tra i difensori, di un Commissario ad Acta: non è possibile dare al D.C. un potere analogo a quello della P.A. proprio per assenza di una norma nazionale. La parola è passata poi a l’Avv. Abbondanza: partire dalle scuole è stata una scelta lungimirante perché si apre il confronto con i cittadini della società di domani. Non bisogna dare per scontato che i diritti sono riconosciuti a tutti. Nel tempo lo scenario è anche cambiato , pensiamo a tutti gli stranieri presenti sul nostro territorio. Lo sportello della Difesa Civica di Pontedera si caratterizza perché gli è stata data la possibilità di essere sportello di ascolto per le donne, l’art. 24 della Costituzione prevede la tutela gratuita anche nel civile per le fasce meno abbienti. Tra i casi finora affrontati ne ha citati alcuni più significativi: ad es. la distanza dei cassonetti al fine del loro utilizzo che deve essere di 200 mt. dall’abitazione. Più complicati quelli di esproprio di terreno: in questi casi c’è proprio un’attività di mediazione. Altri casi ancora sono legati alla presenza di persone che vedono nell’Ufficio del Difensore Civico, uno sportello di ascolto per problematiche sociali: si tenta in questo caso di creare un collegamento con gli uffici di competenza. La ragione per la quale si cerca di fare un’attività di mediazione è che intentare una eventuale causa è oneroso in termini sia economici che di tempo. Per far il Difensore Civico non occorre comunque essere avvocati, la legge prevede che ci sia una laurea in giurisprudenza. Si richiede buonsenso da parte di chi esercita questa delicata funzione. I ragazzi sono stati poi coinvolti sollecitandoli a formulare domande dirette:viva curiosità ha sollevato la modalità di elezione del Difensore Civico, è stato spiegato che ogni Statuto si può disegnare il Difensore Civico ideale, si chiede tuttavia generalmente una persona con laurea in giurisprudenza o economia e commercio e similari. Per il Difensore Civico del Comune può non essere necessario avere la laurea è più importante che il soggetto abbia un potere di persuasione. Anche per la durata della carica, di solito si collega il Difensore Civico alla durata del Consiglio. Essere nominati direttamente e non avere potere è comunque un po’ un controsenso. E’ stato poi chiesto se il D.C. si sente utile, è stato risposto che ciò dipende dalla capacità personale, da quanto la P.A. mette in grado di essere capaci e che la possibilità di incisione del D.Cc dipende anche dai cittadini che devono essere informati della presenza di un Difensore E’ stato spiegato anche che c’è una gerarchia con figure similari, c’è il sistema ordinario di risoluzione del conflitto : Giudice ordinario-Giudice di pace (che interviene dopo). Esistono poi sistemi alternativi di risoluzione del conflitto, è qui che è collocato il Difensore Civico (interviene prima). Il D.C. rappresenta quindi un’altra strada non un gradino del nostro ordinamento. Altra domanda è stata quella della quantità dei casi risolti, il D.C., è stato detto, dà sempre una riposta al cittadino anche quando la P.A. ha ragione, aiuta a far capire al cittadino il perché. 39 Le cause favorevolmente concluse, per ciò che concerne la Provincia, sono quelle riferite al settore del lavoro, dell’uso e assetto del territorio. Il D.C. può convincere non imporre, l’informazione è fondamentale . Una domanda un po’ impertinente è stata posta invece da un’insegnante: quando un cittadino si rivolge al Difensore Civico, se la risposta che gli viene data è deludente essendo il D.C. eletto nel Consiglio dalla maggioranza, il Difensore non rischia di essere una figura che copre le magagne?. Esiste quindi un obbligo di fornire una risposta scritta al cittadino per casi di rilievo come ad es. quando c’è da decidere sulla destinazione del territorio?. Il D.C. Provinciale ha spiegato che essendo il D.C. un soggetto nominato dal Consiglio è una nomina che ha anche un fondamento politico. Nelle nomine spesso però vengono raggiunte maggioranze assolute , di fatto la pressione su una volontà di coprire le magagne di una P.A. è quasi inesistente anche perché gli atti di amministrazione concreta nel 70% dei casi prescindono dall’indirizzo politico. l’accettazione della carica avviene con un giuramento, il problema è un altro cioè quello della competenza del D.C.. Il D.C. dà poi sempre risposte scritte, essendo poi un soggetto che non ha poteri è un soggetto che non fa danno. L’incontro anche in questo caso si è concluso con l’ intenzione reciproca di una prosecuzione. CALENDARIO PROVVISORIO ANNO 2008 Marzo 2008 PISA Liceo Dini, Istituto Pacinotti, Liceo Galilei Marzo 2008 PISA IPSAR Matteotti, ISA Russoli Marzo 2008 PISA ITI Da Vinci, IPSIA Fascetti Aprile 2008 PISA Liceo Socio Pedagogico Carducci, Liceo Scientifico S. Caterina Aprile 2008 PISA Liceo Buonarroti, Istituto Santoni 40 Work in Progress: • Seminario di approfondimento: “La proposta di legge sull’istituzione del Difensore Civico Nazionale” L’Ufficio Difesa Civica Provinciale ha in programmazione per il 2008 la realizzazione di una giornata di studio dedicata ai Difensori Civici territoriali, agli amministratori, agli operatori degli uffici di difesa civica, con l’intento di lanciare un dibattito sulla grossa lacuna che ancora è presente nel nostro ordinamento e che riguarda l’assenza di un Difensore Civico Nazionale. Il riferimento della riflessione sarà la Proposta di Legge n. 1879 presentata dai deputati Spini, Migliori, D’Antona, Giachetti e Servodio in data 2 novembre 2006 ed avente ad oggetto: Norme in materia di difesa civica ed istituzione del difensore civico nazionale. • Il Piccolo Difensore Civico: La cosiddetta mediazione tra pari “Mediation par les pairs” , è un progetto che il Mediatore dell’Infanzia francese ha adottato con successo già da diversi anni. 41 Si tratta di un progetto per e tra gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori, nel quale il mediatore diventa persona-risorsa per regolare le relazioni tra gli studenti. Agisce innanzitutto per facilitare la gestione dei conflitti, per aiutare a prevenirli (pensiamo ai fenomeni del bullismo). Il Piccolo Difensore Civico è un Pari, cioè è uno studente, uno di loro, che ha appunto il compito di mediare, di intervenire nelle situazioni difficili che si vengono spesso a creare all’interno delle classi. L’Ufficio Difesa Civica, sta avviando una collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale per promuovere la realizzazione di tale figura di mediazione tra i giovani. Normativa e Riferimenti Normativi di interesse: Risoluzione 80 (1999)1 relativa al ruolo dei mediatori/difensori civici a livello locale e regionale nella difesa dei diritti dei cittadini Il Congresso, 1. Ricordando i testi adottati dagli organi del Consiglio d’Europa in materia di mediazione; 2. Tenendo conto dei risultati della Conferenza di Messina (Italia), (13-15 novembre 1997), su « Un’istituzione per la tutela dei diritti più vicina ai cittadini: il difensore civico a livello locale e regionale », nonché dell’inchiesta effettuata dal Congresso presso i mediatori, gli ombudsmen ed i difensori civici locali e regionali europei ; 3. Avendo preso conoscenza dei risultati dei lavori effettuati dal Consiglio d’Europa nell’ambito delle «Tavole rotonde con gli ombudsmen europei » tenutesi a Firenze (7-8 novembre 1991), Lisbona (16-17 giugno 1994), Limassol (8-10 maggio 1996) e Malta (ottobre 1998) ; 42 4. Ritiene che i cittadini sentano sempre più il bisogno di un’istituzione capace, da una parte, d’essere all’ascolto dei loro bisogni e, dall’altra, di promuovere efficacemente la difesa dei loro diritti presso le amministrazioni pubbliche ; 5. Crede che la « mediazione » possa soddisfare le esigenze dei cittadini, agevolando i loro rapporti con le istituzioni locali e regionali e sottolinea che alcune Città e Regioni d’Europa hanno già istituito degli Uffici di Mediatore/Difensore civico, offrendo così ai cittadini un mezzo, facilmente accessibile, di vegliare al buon funzionamento delle loro amministrazioni ; 6. Richiama l’attenzione sul fatto che le categorie più deboli della società, quali gli handicappati, i gruppi socialmente meno privilegiati, i minori, le minoranze, gli immigrati, ecc., che hanno spesso più bisogno, rispetto ad altre categorie, di ricorrere agli enti pubblici, necessitano di mezzi semplici e affidabili per poter accedere alle procedure dell’amministrazione pubblica ; 7. Richiama l'attenzione sul fatto che fin dal 1981 la Norvegia ha creato la funzione di difensore civico per l'infanzia e suggerisce di esaminare l'opportunità di affidare la missione di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1989) agli uffici dei mediatori, dotandoli di personale competente e di mezzi adeguati; 8. È convinto che la « mediazione », in quanto mezzo per prevenire e dirimire controversie, possa ridurre i casi di ricorso a procedure giudiziarie e, di conseguenza, il carico del contenzioso amministrativo e civile, possa dare delle risposte soddisfacenti ai cittadini ed agevolare così i rapporti tra questi ultimi e le amministrazioni locali e regionali ; 9. Sottolinea che la creazione di un’istituzione volta a promuovere l’imparzialità, il rispetto dello Stato di diritto e la buona amministrazione, e che sia contemporaneamente in grado di instaurare un dialogo con i cittadini, é diventata necessaria in molti paesi ; 10. Constata che diverse autorità locali e regionali, le quali sono per definizione quelle più vicine ai bisogni dei cittadini, hanno già creato in vari paesi europei un’istituzione del genere che permette ai cittadini di contribuire a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione; ricorda che è stata la Svezia ad instaurare per la prima volta, nel 1809, la funzione di difesa civica, seguita dalla Finlandia nel 1919; 11. Ritiene che l’attività dei Difensori civici locali e regionali, in grado di condurre indagini e di verificare il buon funzionamento dell’amministrazione, possa contribuire a : - ridurre le distanze tra la pubblica amministrazione ed i cittadini europei ; - rendere i servizi amministrativi più efficaci e trasparenti, facilitando l’accesso dei cittadini alle procedure amministrative ; - instaurare un vero dialogo tra il cittadino e la pubblica amministrazione, anche tramite le attività dell’Ufficio Informazione dei cittadini che esiste in varie amministrazioni ; 12. Ricorda che i partecipanti alla Conferenza di Messina, analizzando l’esperienza acquisita in Europa dai Difensori civici locali e regionali, hanno espresso il desiderio che questa istituzione venga adottata in tutti i paesi europei a favore dei cittadini che ancora non dispongono di questa forma di protezione ; Dichiara 13. Che l’istituzione di Difensori civici locali e regionali contribuisce all’attuazione dei principi contenuti nella Carta europea dell’autonomia locale ; 43 14. Che la pratica della « mediazione civica » dovrebbe essere rafforzata là dove esiste già o introdotta ed istituzionalizzata nelle Regioni e nelle Città che non dispongono ancora di questa forma di tutela del cittadino ; Adotta 15. I Principi che reggono l’istituzione del Difensore civico a livello locale e regionale, così come figurano in allegato alla presente Risoluzione ; Raccomanda I. Alle autorità locali e regionali che non dispongono di questa istituzione 16. Di istituire nelle Città e nelle Regioni Uffici del Difensore civico che dispongano di mezzi adeguati, sia dal punto di vista giuridico, che da quello delle funzioni, delle strutture e del personale, alla luce dei Principi che reggono l’istituzione del Difensore civico a livello locale e regionale ; 17. Di prevedere, all’occorrenza, il raggruppamento di piccoli comuni che si servano dello stesso Ufficio del Difensore civico ; II. Alle autorità locali e regionali che dispongono già di questa istituzione 18. Di esaminare i Principi in questione per poter, all’occorrenza, riformare questa istituzione ; 19. Di creare una rete transnazionale di Difensori civici locali e regionali per condividere le esperienze ed esplorare le possibilità di cooperazione/coordinazione, allo scopo di risolvere i problemi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione ; 20. Di informare meglio i cittadini, provvedendo ad una più ampia diffusione delle informazioni, sulle possibilità offerte da questa istituzione ; Chiede ai suoi organi competenti 21. di programmare conferenze, seminari, ecc., preferibilmente nei paesi dell’Europa centrale ed orientale, destinati a far conoscere ed a promuovere l’istituzione di questo strumento di difesa del cittadino ; 22. di creare, nell’ambito del Congresso, un gruppo ristretto di difensori civici locali e regionali con funzione consultiva e d’informazione per le attività del Congresso. ALLEGATO Principi che reggono l’istituzione del Mediatore a livello locale e regionale Preambolo 1. La diversità dei sistemi giuridici dei paesi europei, le differenti forme di decentralizzazione, la varietà delle soluzioni adottate per quanto riguarda l’istituzione del Mediatore a livello locale e regionale inducono a propendere per un modello generale, che possa essere adottato nei vari Stati membri del Consiglio d’Europa, secondo le specificità di ogni sistema. 44 Le basi giuridiche 2. Data la diversità dei sistemi giuridici degli Stati membri del Consiglio d’Europa, non è opportuno stabilire dei principi rigidi concernenti il tipo di norme giuridiche che istituiscono il Difensore civico (leggi costituzionali, leggi specifiche, statuto delle Regioni o dei Comuni, decreti, regolamenti, ecc). Nell’ambito delle leggi nazionali, ogni organo interessato potrà adottare, in proposito, le misure giuridiche più appropriate allo scopo da raggiungere. L’istituzione del Difensore civico 3. L’istituzione del Mediatore/Difensore civico (europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) contribuisce sia a rafforzare il sistema di tutela dei diritti dell’uomo, sia a migliorare i rapporti tra la pubblica amministrazione e gli utenti. 4. Senza interferire con l’attività delle autorità giudiziarie (corti, comitati ed organi di controllo internazionali e autorità giudiziarie nazionali), il Difensore civico tutela i diritti, gli interessi e le situazioni specifiche dell’individuo dinanzi agli atti ed ai comportamenti della pubblica amministrazione. 5. Secondo il grado di decentralizzazione amministrativa degli Stati ed i poteri autonomi conferiti agli enti territoriali a vari livelli (Stati, Länder, Cantoni, Regioni, Comunità autonome, Dipartimenti, Provincie, Comuni, ecc.) l’istituzione del Difensore civico locale e regionale intende offrire un tipo di protezione il più vicino possibile ai cittadini. 6. Il controllo delle autorità che esplicano un’azione diretta sugli amministrati e gli utenti dei servizi, risulta più profondo ed efficace a livello locale e regionale che a livelli più ampi (nazionale ed europeo) in quanto questi ultimi hanno soprattutto compiti di programmazione, di orientamento e di coordinazione. 7. È chiaro che la prossimità tra Difensore civico e cittadino presenta dei vantaggi per quest’ultimo. Sarebbe perciò di gran lunga preferibile designare dei Difensori civici competenti per ogni ente locale o regionale dotato di autonomia amministrativa e/o legislativa, anziché estendere le competenze del Difensore civico nazionale agli atti ed al comportamento degli enti locali e regionali. 8. Il tipo di decentralizzazione amministrativa esistente in alcuni Stati potrebbe giustificare l’istituzione di un Difensore civico in ogni Comune. Tuttavia, onde evitare un’eccessiva frammentazione, sarebbe auspicabile raggruppare i comuni per poter attribuire ad ogni Difensore civico una competenza territoriale ed un numero di amministrati adeguati. La scelta del Difensore civico 9. L’indipendenza, l’imparzialità e la competenza sono le qualità essenziali richieste al Difensore civico nell’esercizio delle sue funzioni. La persona scelta non deve perciò essere influenzata (né subire pressioni) dagli organi degli enti locali e regionali, da alti funzionari di questi ultimi, da partiti politici, ecc. 10. Si consiglia : i. di evitare la nomina di un uomo politico (in quanto eletto ad un’assemblea o membro di un partito politico): i cittadini devono poter vedere chiaramente l’indipendenza e l’imparzialità del Difensore civico; ii. di valutare attentamente le candidature alla funzione di Difensore civico onde escludere le persone che potrebbero avere (o anche sembrare avere) rapporti con l’ente locale o regionale (interessi di carriera o di cariche, o anche interessi politici, economici, ecc.) ; 45 iii. di verificare che la formazione e le qualifiche dei candidati rispondano alle funzioni del Difensore civico, che dovrebbe possedere una conoscenza adeguata del funzionamento e delle regole dell’amministrazione. 11. In quest’ottica, sarebbe auspicabile stabilire la durata del mandato, i limiti alla rielezione, nonché le funzioni e le attività incompatibili con le mansioni del Difensore civico. A questo scopo, bisognerebbe anche tener conto della necessità di un equilibrio tra funzioni e limiti, onde ottenere delle candidature adeguate. 12. Bisognerebbe inoltre stabilire la giusta remunerazione del Difensore civico, secondo il tipo di assunzione (tempo pieno, parziale, ecc.). L’attività del Difensore civico esercitata gratuitamente non offre sufficienti garanzie di indipendenza e d’imparzialità. 13. Dopo aver completato le procedure del caso (proposta, esame delle candidature, opinioni, ecc.), la nomina del Difensore civico dovrebbe essere affidata all’assemblea eletta nell’ambito degli enti territoriali. 14. L’esperienza dei paesi europei suggerisce che la funzione di Difensore civico venga attribuita ad un individuo. Pare, tuttavia, che non vi siano obiezioni di fondo alla scelta di un organo collegiale. 15. La designazione di Difensori civici che abbiano delle competenze specifiche (sanità, telecomunicazioni, ecc.) o che si occupino della tutela di particolari gruppi (handicappati, gruppi socialmente meno privilegiati, minori, immigrati, minoranze, ecc.) non costituisce un’alternativa al Difensore civico dotato di competenze generali. Nulla vieta, in principio, la nomina di Difensori civici specializzati, oltre agli altri. È, tuttavia, necessario evitare un’eccessiva proliferazione che potrebbe ostacolare il buon funzionamento di un sistema generale di tutela dei diritti dell’uomo. L’ufficio ed i servizi del Difensore civico 16. La necessità di adottare delle soluzioni adeguate ad ogni caso particolare, a seconda dell’organizzazione, delle dimensioni dell’ente locale/regionale, del bilancio, ecc., non permette di formulare delle linee guida in questo campo. È, tuttavia, utile ricordare gli obiettivi essenziali da perseguire: i. il Difensore civico dovrebbe poter disporre di personale adeguato, sia per numero che qualifiche, alla portata delle sue competenze territoriali ed al numero di individui che potrebbero richiedere i suoi servizi ; ii. il personale potrebbe essere messo a disposizione del Difensore civico dall’amministrazione territoriale o assunto direttamente dal Difensore civico. Quest’ultima soluzione è preferibile, in quanto risponde all’esigenza d’indipendenza che vale anche per i funzionari dell’Ufficio ; iii. il Difensore civico deve disporre di locali, assistenza tecnica ed altri mezzi necessari all’ esercizio delle sue funzioni. Le competenze e le funzioni del Difensore civico 17. Le differenze esistenti tra i sistemi giuridici, l’organizzazione amministrativa ed il livello d’autonomia degli enti locali e regionali, svolgono un ruolo fondamentale nel determinare le competenze del Difensore civico. Per questo, anche se non è auspicabile l’adozione di un modello unico, allo scopo di salvaguardare la specificità dell’organizzazione di ogni Stato, è tuttavia utile segnalare, tenendo presente che si tratta di un argomento delicato, quali sono gli obiettivi di competenza del Difensore civico : 46 i. Avendo stabilito un rapporto diretto tra l’autonomia degli enti locali/regionali ed il Difensore civico, ne consegue che le competenze di quest’ultimo dovrebbero estendersi ad ogni atto e comportamento dell’amministrazione locale o regionale ; ii. Le competenze del Difensore civico nazionale e quelle definite a livello locale e/o regionale dovrebbero essere distribuite in modo tale da includere tutte le attività ed i comportamenti delle varie amministrazioni interessate, senza lasciare vuoti nei quali l’individuo rimarrebbe sprovvisto di ogni mezzo di protezione ; in certi casi, i Difensori civici locali e regionali potrebbero esercitare le loro funzioni sulle amministrazioni periferiche dello Stato decentralizzate a livello locale e regionale ; iii. Le limitazioni di competenze relative ad atti e comportamenti delle amministrazioni in particolari settori (difesa nazionale, pubblica sicurezza, polizia, ecc.), dovrebbero essere ridotte al minimo indispensabile; iv. Per quanto riguarda la delimitazione di competenze tra il Difensore civico e l’autorità giudiziaria, è probabile che, in certi casi, esse non possano essere nettamente definite o che si sovrappongano. Sarebbe comunque raccomandabile, nell’interesse della tutela degli individui, di non escludere la possibilità di scelta tra le due procedure o la possibilità di ricorrere prima ad una poi all’altra. 18. Nell’attribuzione delle competenze e delle mansioni del Difensore civico, sarà necessario prevedere : i. una funzione di consultazione per aiutare gli individui a risolvere i loro problemi con la pubblica amministrazione ; ii. la funzione essenziale di provvedere al buon funzionamento dell’amministrazione e quella, altrettanto essenziale, di mediazione che consiste in uno sforzo costante di riavvicinamento delle parti avverse ; iii. una funzione di promozione necessaria per contribuire a risolvere sul nascere i casi di cattiva amministrazione e per migliore la pubblica amministrazione, instaurando un dialogo con gli amministrati. L’accesso al Difensore civico 19. Ogni persona fisica o giuridica che ritiene di aver subito un torto, di qualsiasi natura esso sia, risultante da un atto o dalla condotta dell’amministrazione dell’ente locale o regionale deve poter accedere al Difensore civico. Qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità (accesso limitato ai soli cittadini), sulla razza, sul sesso, ecc., è contraria ai principi generali che reggono la tutela dei diritti dell’uomo, nonché alla funzione stessa del Difensore civico. 20. Per agevolare in pratica l’accesso al Difensore civico, l’Ufficio di quest’ultimo dovrebbe essere aperto tutti i giorni, rendendo anche possibili le consultazioni telefoniche e/o per via elettronica. Si consiglia vivamente l’uso delle nuove tecnologie di comunicazione per i contatti tra Difensore civico e cittadini. 21. I servizi del Difensore civico devono essere gratuiti e la procedura deve essere elastica e senza grandi formalità onde evitare ritardi, complicazioni e costi per gli utenti. 1. Il richiedente dovrebbe essere informato delle iniziative prese dal Difensore civico e possibilmente della loro evoluzione e del risultato finale. Qualora l’azione avviata mirasse ad una soluzione di compromesso, è obbligatorio l’accordo preliminare del richiedente. 47 2. Al Difensore civico deve essere riconosciuto il potere di agire di propria iniziativa, almeno ogni volta che venga a conoscenza di atti, comportamenti e situazioni pregiudizievoli per gli individui in generale, oppure per una categoria o un gruppo particolare di individui. Mezzi d’intervento del Difensore civico 3. Al Difensore civico deve essere garantita la libertà d’accesso agli atti, alle pratiche ed agli archivi dell’amministrazione interessata, in quanto essa è essenziale all’adempimento delle sue funzioni. Salvo nei casi estremi in cui intervenga il segreto di Stato, previsto per motivi di difesa, sicurezza nazionale, ecc., non dovrebbe essere ammesso nessun rifiuto. 4. La libertà d’accesso dovrebbe comprendere anche la possibilità di effettuare inchieste, visite e/o ispezioni sul posto, all’occorrenza con l’assistenza di esperti. 5. Il funzionario responsabile dell’atto o del comportamento in causa deve rendersi disponibile per rispondere al Difensore civico e per aiutarlo nell’adempimento delle sue funzioni. 6. L’amministrazione interessata dovrebbe essere tenuta a prendere in considerazione le raccomandazioni, i suggerimenti ed altre iniziative del Difensore civico e di motivare, in ogni caso, le ragioni che le impedirebbero di metterli in pratica. La risposta dell’amministrazione dovrebbe pervenire entro un limite di tempo determinato. 7. Per poter garantire un’effettiva libertà d’accesso, bisognerebbe prevedere e sanzionare con opportuni provvedimenti i rifiuti, gli ostacoli, gli intralci o qualsiasi altra forma di ostruzionismo di un funzionario o di un agente dell’amministrazione. 8. Le conclusioni degli interventi del Difensore civico, contenute in rapporti specifici, periodici o annuali, o in altri documenti, dovrebbero essere rese pubbliche con mezzi adeguati. 9. Per esplicare pienamente la funzione di promozione, il Difensore civico dovrebbe potersi rivolgere agli organi degli enti territoriali incaricati di adottare le disposizioni pertinenti in materia di attività amministrativa, organizzazione dei servizi, regolamenti, procedure, ecc., onde poter formulare suggerimenti utili (abrogazione, modificazione dei testi in vigore, nuove disposizioni, ecc.) che possano rendere più efficace l’azione dell’amministrazione per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell’individuo. 10. Per rendere più efficace l’intervento del Difensore civico, lo Stato e gli enti locali e regionali dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di concedergli : i. il potere di proporre l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’agente o del funzionario dell’amministrazione che ha intralciato gravemente l’esercizio delle sue funzioni, o quando il Difensore civico ha scoperto e dimostrato che l’agente o il funzionario sono direttamente responsabili del torto subito dal richiedente. ii. il potere di sollecitare l’avvio delle procedure previste dalla legge qualora l’amministrazione rifiutasse di seguire le raccomandazioni ed i suggerimenti formulati, e le motivazioni da essa addotte non fossero soddisfacenti. 1 Discussa e adottata dal Congresso il 17 giugno 1999, terza seduta (ved. Doc. CG (6) 9, progetto di Risoluzione presentato dal Sig. M. Haas, Relatore). 48 Normativa sulle gestioni associate: Atti regionali • Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro. Legge Regionale n. 35 del 21 giugno 2007 Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001 n. 40, 9 settembre 1991 n. 47, 29 dicembre 2003 n. 67. Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 Risoluzione Consiglio Regionale n. 13 del 19 luglio 2006 Legge regionale n. 31 del 11 luglio 2006 Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali. Programma di governo per la VIII legislatura (2005-2010) Risoluzione Consiglio Regionale n. 1 del 6 maggio 2005 Legge regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 49 • Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. - Estratto della L.R. n. 41 del 2005 Legge regionale n. 39 del 27 luglio 2004 • Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Statuto della Regione Toscana Deliberazioni del Consiglio Regionale del 6 maggio 2004 e del 19 luglio 2004 Testo coordinato della legge regionale n. 40 del 16 agosto 2001 (agosto 2007) Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni. Legge regionale n. 60 del 22 dicembre 2003 • Modifica alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di programma di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni). Legge regionale n. 40 del 16 agosto 2001 • Disposizioni in materia di programma di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni. Leggi regionali n. 85, 87 e 88 del 1999 Attribuzioni agli Enti locali. • Decreto n. 4073 del 24 agosto 2007 • Approvazione dei modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di contributo forfettario o annuale, relazione per la gestione associata di funzioni e servizi comunali. Delibera n. 556 del 23 luglio 2007 • Disciplina transitoria dell'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 35/2007. Delibera n. 119 del 19 febbraio 2007 • Disposizioni per la semplificazione, nell'anno 2007 degli adempimenti degli Enti Locali beneficiari dei contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali. Decreto n. 6023 del 24 novembre 2006 • Concessione di somme aggiuntive integrative del contributo annuale 2006 in favore delle gestioni associate di cui alla legge regionale n. 40 del 2001, per le quali risultano enti responsabili delle gestioni le Comunita' Montane a norma del punto 1, lettera I, della deliberazione della Giunta Regionale n. 153 del 2006. Decreto n. 5126 del 19 ottobre 2006 • Concessione di somme aggiuntive integrative del contributo annuale 2006, in favore delle gestioni associate di cui alla legge regionale n. 40 del 2001, ai primi tre enti responsabili del maggior numero di gestioni associate, a norma del punto 1, lettera E, della deliberazione della giunta regionale n. 153 del 2006. Decreto n. 3693 del 13 luglio 2006 • Concessione dei contributi in favore delle gestioni associate di cui alla L.R. n. 40 del 2001 e dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di maggiore disagio di cui all'articolo 4 della L.R. n. 39 del 2004. Delibera n. 405 del 5 giugno 2006 • Finanziamento degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38. Disposizioni per l'anno 2006 e modifiche della deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2003, n. 199. Delibera C.R. n. 39 del 27 aprile 2006 • Modifiche del programma di riordino territoriale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, nella parte relativa alla ridelimitazione del livello ottimale "Area Fiorentina". Decreto n. 1130 del 13 marzo 2006 Termini e modalita' per la presentazione della domanda di contributo forfettario o annuale per la gestione associata di funzioni e servizi comunali. 50 • Delibera n. 153 del 7 marzo 2006 • Disposizioni per l'anno 2006 per la concessione di contributi in favore delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale. Decreto n. 6784 del 29 novembre 2005 • Concessione dei contributi in favore delle gestioni associate di cui alla LR n. 40/2001 e dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di maggiore disagio di cui all'art. 4 della LR 39/ 2004. Delibera n. 920 del 19 settembre 2005 • Individuazione dell'Azienda Speciale Consortile quale forma associativa incentivabile ai sensi della Legge regionale n. 40 del 2001 a norma dell'articolo 7, comma 1 lettera f), della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e disposizioni transitorie per la verifica della coerenza delle gestioni associate con le determinazioni della programmazione locale in zona socio sanitaria. Decreto n. 4429 del 9 agosto 2005 • Concessione e liquidazione del contributo forfetario iniziale ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225. Decreto n. 2977 del 30 maggio 2005 • Istruzioni tecniche per la elaborazione del piano intercomunale di Protezione Civile. [Decreto - Allegato A] Risoluzione Consiglio Regionale n. 1 del 6 maggio 2005 Programma di governo per la VIII legislatura (2005-2010) Decreto n. 1686 del 24 marzo 2005 • Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo forfetario iniziale o annuale per la gestione associata di funzioni e servizi comunali - anno 2005. Delibera n. 387 del 14 marzo 2005 • Disposizioni per l'anno 2005 per la concessione dei contributi in favore delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale e dei comuni montani, comuni di minore dimensione demografica in situazioni di maggiore disagio. Delibera Consiglio Regionale n. 24 del 16 febbraio 2005 • Modifica del Programma di Riordino Territoriale. Decreto n. 7847 del 15 dicembre 2004 • Concessione e liquidazione dei contributi forfettari iniziati e dei contributi annuali ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225. Decreto n. 6105 del 22 ottobre 2004 • Proroga termine per la presentazione della domanda di contributo forfettario e annuale per le gestioni associate da incentivare ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225. Decreto n. 5469 del 22 settembre 2004 • Approvazione del modello di domanda di contributo forfetario iniziale e di contributo annuale per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2004, n. 273. Decreto n. 4740 del 13 agosto 2004 • • • • Concessione e liquidazione dei contributi forfetari iniziali, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 10, della deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2002, n. 225 Testo coordinato della Delibera G.R. 22 marzo 2004, n .238 con la Delibera G.R. del 28 giugno 2004, n. 601. Testo coordinato della Delibera G.R. 22 marzo 2004, n .273 con la Delibera G.R. del 28 giugno 2004, n. 601. Delibera n. 601 del 28 giugno 2004 Modificazione alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 238 e 273 del 22 marzo 2004 concernenti l'incentivazione delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale. Decreto n. 2732 del 14 maggio 2004 Termini e modalita' per la presentazione della domanda di contributo forfetario iniziale e annuale per la gestione associata di funzioni e servizi. 51 • Delibera n. 273 del 22 marzo 2004 Modalita' di attuazione del programma di riordino territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225. Allegato A • Modalita' per il calcolo del contributo annuale nell'anno 2004 Delibera n. 238 del 22 marzo 2004 • Individuazione dei Procedimenti Amministrativi, delle attivita' e dei servizi oggetto delle gestioni associate di cui all'allegato C della deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003 n. 225. Deliberazione Consiglio Regionale n. 225 del 17 dicembre 2003 • Programma di riordino territoriale Decreto n. 7730 del 11 dicembre 2003 • Criteri e modalita' per la concessione del contributo annuale ai sensi dell'art. 12 della LR 40/01. Concessione e liquidazione dei contributi. Deliberazione n. 1112 del 27 ottobre 2003 • Modifica della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422: "Modalita' per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca del contributo forfettario iniziale per l`esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli articoli 11 e 12 della Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 40". Decreto n. 4702 del 7 agosto 2003 • Deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2003, n.27, concernente criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l`esercizio associato di funzioni e servizi, a norma dell`art. 12 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40. Anno 2003. Concessione e liquidazione dei contributi. Decreto n. 514 del 5 febbraio 2003 • Approvazione modelli per la presentazione della domanda di contributo forfetario iniziale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2003, n. 27. Deliberazione n.27 del 20 gennaio 2003 • Criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l`esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell`art. 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40. Anno 2003. Decreto n. 7003 del 12 dicembre 2002 Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, concernente, tra l`altro, le modalita' per la concessione del contributo forfetario iniziale per l`anno 2002, ai sensi della L.R. n. 40 del 2001. Concessione e liquidazione dei contributi. • Deliberazione n. 1356 del 9 dicembre 2002 • Modifica dell'art.14, comma 3 della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n° 422, recante: "Modalita' per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli artt. 11 e 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n° 40". Decreto n. 2430 del 24 maggio 2002 • Approvazione modelli per la presentazione delle proposte per il programma di riordino territoriale e della domanda per la richiesta di contributo forfetario iniziale, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2002, n. 422. Deliberazione n. 422 del 26 aprile 2002 Modalita' per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca del contributo forfettario iniziale per l`esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli articoli 11 e 12 della Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 40. • Intesa 25 maggio 2001 incentivazione Tra Giunta Regionale, ANCI, UNCEM e URPT. 52 • Comunicazione sulla proposta di legge Programma di riordino territoriale e incentivazione alle forme associative di comuni. Atti statali • 29 marzo 2007 Conferenza Unificata: Deliberazione concernente individuazione, per l'anno 2007, delle Regioni di cui all'art. 4 dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, sancita con atto n. 936 del 1 marzo 2006. 27 luglio 2006 Conferenza Unificata: Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attuativa dell'intesa sancita con atto n. 873 del 28 luglio 2005 . Atto rep. n. 936 del 1 marzo 2006: tavolo tecnico previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera b). Punto 2 - Elenco A - Rep. atti n.970/CU 1 marzo 2006 • Conferenza unificata: Intesa tra Ministero dell’Interno, ANCI, UNCEM, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale. Decreto Ministero dell'Interno n. 289 del 1 ottobre 2004 • Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2000, n. 318, concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di comuni ed alle Comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali. Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 • Modifiche al titolo V della Parte Seconda della Costituzione. Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 • • Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - estratto Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Legge n. 59 del 15 marzo 1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Il SITO: http://gestioniassociate.regione.toscana.it/ 53