15/03/2013 GLI INCOTERMS CONDIZIONI DI CONSEGNA NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA © Silvia Ceraolo IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ART. 1470 La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo 1 15/03/2013 OBBLIGHI NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ART. 1476 COMMA 1 N.1) Obbligazioni principali del venditore Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) consegnare la cosa al compratore 2) fargli acquistare la proprietà della cosa 3) garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa OBBLIGHI NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ART. 1510 COMMA 2 Luogo della consegna Salvo patto o uso contrario, contrario se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere. spedizioniere 2 15/03/2013 SPEDIZIONIERE / VETTORE VETTORE: ART. 1878 Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro SPEDIZIONIERE: ART. 1737 Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie SPEDIZIONIERE / VETTORE SPEDIZIONIERE VETTORE • è l’intermediario che organizza l'intera spedizione • • agisce come mandatario dell’azienda, stipulando in nome proprio ma per conto dell’azienda un contratto di trasporto con un vettore è colui che esegue il trasferimento fisico delle merci, con mezzi propri o altrui (ad es. noleggiati) • risponde dell'integrità del carico e della consegna delle merci a destino. • poiché è contrattualmente obbligato a trasferire le merci, è tenuto ad una obbligazione di risultato • è il vettore, quindi, che risponde del risultato finale del trasporto (= consegna delle merci a destino) • esegue le operazioni accessorie alla spedizione (ad es. spedizioniere doganale) • è tenuto unicamente ad un’obbligazione di mezzi 3 15/03/2013 IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA CONVENZIONE DI VIENNA SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCE (1980) ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765 in vigore dal 1º gennaio 1988 ART. 30 il venditore si impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e a consegnare tutti i relativi documenti IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA L’obbligo di consegna deve essere adempiuto: • • • • • nel luogo concordato e secondo i termini di consegna definiti alla data di pattuita nel contratto o determinabile in base al contratto o comunque entro un periodo ragionevole secondo le modalità di trasporto (via mare, via aerea, via terra o con una combinazione di queste = trasporto intermodale o multimodale) definite contrattualmente; stipulando, se obbligato da una norma pattizia o di legge, un'assicurazione sul carico la merce trasportata per coprire i rischi di perdita o danneggiamento del carico; consegnando merce conforme (per quantità, qualità e tipo) alle caratteristiche pattuite, senza difetti, idonea all'uso e adeguatamente confezionata ed imballata; 4 15/03/2013 IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA • • • • consegnando merce libera da diritti o pretese di terzi (salvo, in caso contrario, consenso del compratore) ed in regola coi diritti di proprietà industriale e intellettuale (= brevetti, marchi, licenze); fornendo al cliente tutte le informazioni necessarie per il ritiro della merce; consegnando i documenti relativi alla merce alle condizioni (forma, momento e luogo) pattuiti; trasferendo la proprietà della merce secondo quanto previsto dalla legge nazionale applicabile al contratto NB: il trasferimento della proprietà non è disciplinato dalla Convenzione di Vienna IL COMPRATORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA Deve: pagare il prezzo fissato nel contratto, nella valuta contrattualmente pattuita, con le modalità concordate (bonifico bancario, credito documentario, ecc.) nel luogo e nei tempi previsti (in via posticipata e/o anticipata) prendere in consegna la merce e adempiere alle eventuali procedure necessarie al suo ritiro (liberando in tal modo il venditore dal suo obbligo principale) 5 15/03/2013 OBBLIGHI NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA Diventa allora fondamentale definire esattamente il momento della CONSEGNA DELLA MERCE • adempimento del principale obbligo del venditore (e del correlato obbligo del compratore) • danni del trasporto • decorrenza della garanzia • risoluzione delle controversie DANNI DEL TRASPORTO possono riguardare quantità (cali, perdite), qualità, confezione e imballaggio della merce ⇒ può risultare compromessa la conformità del bene alle specifiche contrattuali I vizi e i difetti conseguenti al trasporto del bene dal luogo di consegna al luogo di destinazione sono a carico del compratore 6 15/03/2013 DECORRENZA DELLA GARANZIA Convenzione di Vienna Art. 39 In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Regolamento (CE) 44/2001 art. 5, lett. b), punto 1 il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto 7 15/03/2013 LA CONSEGNA Fondamentale definire con la controparte: 1. come e dove avviene la consegna? 2. chi paga il trasporto e gli altri oneri accessori? 3. chi si fa carico dei rischi? 4. chi effettua le operazioni doganali in export/import e sostiene i relativi costi? LA CONSEGNA Compratore e venditore sono liberi di concordare contrattualmente tali aspetti come meglio credono. Tuttavia – data la varietà di norme, usi e consuetudini in vigore nei diversi Paesi e considerate anche le differenze culturali, linguistiche e operative – è preferibile affidarsi a modelli unificati a contenuto predeterminato esigenza di codificare in un set di norme standardizzate le più diffuse prassi commerciali internazionali. Obiettivo: minimizzare il rischio di incomprensioni, imprecisioni ed ambiguità ⇒ evitare controversie 8 15/03/2013 GLI INCOTERMS INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS (termini di resa) GENESI STORICA la Camera di Commercio Internazionale (ICC) – organizzazione privata fondata nel 1919 per la rappresentanza a livello mondiale di tutti i settori economici www.iccwbo.org – si fece interprete di questa esigenza di certezza degli operatori e da subito si propose di definire sigle standard a contenuto pre-definito da richiamare (facoltativamente) nei contratti 1923: pubblicazione dell’opuscolo "Trade Terms" contenente la codificazione di 6 termini aggiornamento e revisione nel 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 e infine 2010, per seguire l'evoluzione delle pratiche commerciali e le innovazioni dei trasporti 9 15/03/2013 GLI INCOTERMS Insieme di regole convenzionali che sintetizzano in una sigla di 3 lettere le pattuizioni commerciali comunemente usate nei contratti di compravendita, al fine di individuare le responsabilità, la ripartizione delle spese e dei rischi connessi alla consegna della merce GLI INCONTERMS • si applicano alle compravendite di beni mobili • non sono norme di legge ⇒ non si applicano automaticamente ai contratti • hanno carattere pattizio ⇒ sono efficaci e vincolanti per le parti solo se e nei limiti in cui sono espressamente richiamati dal contratto 10 15/03/2013 GLI INCONTERMS • permettono di definire il momento della consegna, consegna cioè il tempo ed il luogo in cui avviene il trasferimento dal venditore al compratore dei rischi del trasporto, nonché degli obblighi (e relativi costi) delle operazioni accessorie • determinano, cioè, con precisione: − il luogo della consegna − il momento del passaggio dei rischi di danneggiamento e/o perdita della merce − su chi gravi l’obbligo di stipulare il contratto di trasporto − su chi gravi l’eventuale obbligo di stipulare il contratto di assicurazione − a chi compete il pagamento dei dazi − la ripartizione trasporto delle altre spese che derivano dal GLI INCONTERMS • se correttamente utilizzati, definiscono le responsabilità di acquirente e venditore in modo semplice, eliminando le ambiguità e riducendo il rischio di controversie • aiutano a definire il prezzo del bene venduto poichè permettono di stabilire senza ambiguità la ripartizione tra venditore e compratore dei costi accessori e di trasporto (chi sostiene questi costi?) • sono largamente utilizzati nel commercio internazionale, ma possono essere utilizzati anche nelle compravendite interne 11 15/03/2013 GLI INCONTERMS • sono pubblicati in inglese e in edizione bilingue in inglese e altre 31 lingue • la scelta del termine di resa deve essere congrua con il mezzo di trasporto prescelto es. FOB (franco a bordo) non si può applicare ad un trasporto ferroviario … • nell’indicazione del termine bisogna sempre specificare il luogo (ove avverrà l’attuazione del contenuto del termine) • poiché il contenuto varia leggermente tra le diverse revisioni, è opportuno accompagnare il termine prescelto con l’edizione di riferimento es. CIF Genova as per Incoterms 2010® GLI INCONTERMS • non servono a stabilire il momento del passaggio di proprietà delle merci • non regolano i rapporti che si instaurano con le altre parti coinvolte nella spedizione internazionale (ad es. contratto di trasporto, di spedizione, di assicurazione), che sono regolati, invece, dai principi dell’ordinamento interno e/o da specifiche convenzioni internazionali • non regolano le obbligazioni delle parti per l’imballaggio, lo stoccaggio e lo stivaggio all’interno del container 12 15/03/2013 GLI INCONTERMS • non regolano tutti gli aspetti dell’operazione di compravendita Bisogna infatti considerare ad es.: norme e responsabilità dei documenti di esportazione e importazione (licenze, autorizzazioni,ecc) spese di imballaggio, di testing, di marcatura delle merci obblighi reciproci di consegne documentali assunzione delle spese supplementari per ritardo nella consegna delle merci o nella loro ricezione prove dell’esecuzione del contratto norme sulla responsabilità del produttore ecc. GLI INCONTERMS • non sostituiscono il contratto. Gli Incoterms, infatti, non disciplinano: − obbligazioni di pagamento del compratore (luogo, tempo, modalità) − trasferimento della proprietà − violazioni del contratto e loro conseguenze − garanzie contrattualmente offerte dal venditore − ritardi o consegne parziali − esoneri da responsabilità − legge applicabile e foro competente 13 15/03/2013 GLI INCONTERMS necessità di aggiornamento periodico. INCOTERMS 2010 ® evoluzioni del commercio internazionale (controlli anti contraffazione, trasporti materiali pericolose,…) accresciute esigenze di sicurezza dei traffici (norme antiterrorismo, notifiche di arrivo, comunicazioni elettroniche tra dogane, …) adozione anche degli USA, che hanno cancellato le loro R.A.F.T.D (Revised American Foreign Trade Definitions) GLI INCOTERMS 2010® • La ICC di Parigi ha approvato la revisione 2010 degli Incoterms, in vigore dal 1° gennaio 2011 (possono essere usate le versioni precedenti?) • ICC ITALIA – Comitato Nazionale italiano della Camera di Commercio Internazionale www.cciitalia.org con sede a Roma - ha predisposto l'edizione ufficiale bilingue italiano-inglese dei nuovi Incoterms® 2010 • acquistabile on line o consultabile gratuitamente c/o la Camera di Commercio di Bergamo 14 15/03/2013 GLI INCOTERMS 2010® • espressa possibilità di utilizzare gli Incoterms anche nei contratti di compravendita conclusi fra operatori stabiliti all'interno di Stati appartenenti a blocchi commerciali nei quali non esistono barriere doganali (UE, Stati Uniti, ecc) • attribuzione alle comunicazioni in forma elettronica dello stesso valore di quelle prodotte in forma cartacea (ove convenuto) • indicazione più precisa delle informazioni che devono essere fornite in materia di assicurazione della merce • obbligo di inserire informazioni sui requisiti di sicurezza del carico GLI INCOTERMS 2010® • 11 termini codificati, di cui 2 radicalmente nuovi • cancellati 4 termini dei 13 codificati nell’ed. 2000 - DAF (Delivered At Frontier) - DES (Delivered Ex Ship) - DEQ (Delivered Ex Quay) - DDU (Delivered Duty Unpaid) • ogni regola è preceduta da una sintetica nota esplicativa 15 15/03/2013 GLI INCOTERMS 2010® • per ogni resa, sono dettagliatamente esposte in 10 punti le obbligazioni del venditore (contrassegnate dalla lettera A) e del compratore (lettera B) • dette obbligazioni sono presentate in modo corrispondente e speculare GLI INCOTERMS 2010® OBBLIGAZIONI DELLE PARTI A1-B1 Obblighi generali del venditore/compratore A2-B2 Licenze, autorizzazioni, adempimenti di sicurezza A3-B3 Contratto di trasporto ed assicurazione A4-B4 Consegna A5-B5 Trasferimento dei rischi A6-B6 Ripartizione delle spese A7-B7 Comunicazioni al compratore/venditore A8-B8 Documento di consegna/prova della consegna A9-B9 Controllo, imballaggio, marcatura/ispezione merce A10-B10 Assistenza per informazioni e relative spese 16 15/03/2013 GLI INCOTERMS 2010® I termini di resa sono suddivisi in 2 gruppi: • i termini del 1° gruppo si applicano a qualsiasi modalità di trasporto (compreso quello intermodale) • i termini del 2° gruppo sono applicabili unicamente al trasporto per via d’acqua (marittimo o fluviale) GLI INCOTERMS 2010® - 1° gruppo EXW Franco fabbrica FCA Franco vettore CPT Trasporto pagato fino a CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a DAT Reso al terminal convenuto DAP Reso al luogo di destinazione convenuto DDP Reso sdoganato al luogo di destinazione convenuto 17 15/03/2013 GLI INCOTERMS 2010® - 2° gruppo FAS Franco lungo bordo FOB Franco a bordo CFR Costo e nolo CIF Costo, assicurazione e nolo NOTA: per queste 3 rese la consegna si perfeziona con l’avvenuto carico a bordo della nave. E il punto di consegna è sempre un porto… GLI INCOTERMS 2010® RESE DI ARRIVO RESE DI PARTENZA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. EXW… (place of delivery) FCA … (place of delivery) CPT… (place of destination) CIP … (place of destination) FAS … (port of shipment) FOB … (port of shipment) CFR … (port of destination) CIF … (port of destination) 1. DAT … (terminal at port or place of destination) 2. 3. DAP (place of destination) DDP (place of destination) 18 15/03/2013 IL LUOGO CONVENUTO • va indicato con la massima precisione in ogni termine di resa, al fine di evitare incomprensioni e contestazioni • nei termini che iniziano con “C” il luogo convenuto non corrisponde al luogo di consegna ma solo al luogo fino al quale il trasporto è pagato; in questi casi il venditore adempie all’obbligazione effettuando la consegna al vettore • in tutte le altre rese indica il luogo di consegna, a partire dal quale il rischio si trasferisce dal venditore al compratore GLI INCOTERMS 2010® LE RESE DI PARTENZA 19 15/03/2013 EXW Ex Works … (place of delivery) • è il termine FRANCO FABBRICA, molto amato dalle imprese italiane • il venditore si libera dall’obbligo di consegna della merce mettendola a disposizione del compratore nei propri locali o altro proprio luogo convenuto (magazzino, stabilimento, ecc), senza neppure l’obbligo di carico • il venditore non ha nessun altra obbligazione né deve sostenere alcun costo EXW Ex Works … (place of delivery) • è il livello minimo di obbligazioni e di costi a carico del venditore • è appropriato per il commercio nazionale … ma siamo sicuri che sia la soluzione migliore in un contesto complesso come quello di una spedizione internazionale??? 20 15/03/2013 EXW Ex Works … (place of delivery) il venditore non può controllare attività e rischi che si riflettono direttamente sulla propria operatività e posizione Rischi pratici: • • • • operazioni di carico sul mezzo di trasporto; impossibilità di verificare rispetto corrispondenza tra massa e peso del carico e caratteristiche dell’automezzo vettore magari sconosciuto norme di legge sui trasporti merci pericolose (documentazioni e istruzioni) responsabilità amministrativa e penale (es. reato contrabbando) legate agli adempimenti doganali; difficoltà o impossibilità di ottenere documenti export necessari a fini fiscali o nelle procedure di pagamento (ad es. lettera di carico) EXW Ex Works … (place of delivery) Rischi commerciali: • minore percezione di costi di trasporto e accessori alla vendita ⇒ maggiori difficoltà di gestire politiche di prezzo e trattative commerciali (trasporto sovrastimato rispetto all’effettiva incidenza) • minor potere contrattuale • possibilità di negoziare contratti di trasporto e di assicurazione alle condizioni più adatte al proprio caso, magari fruendo delle minori tariffe che le società di trasporto e le compagnie di assicurazione normalmente riservano agli acquirenti abituali 21 15/03/2013 EXW Ex Works … (place of delivery) Adatto solo ad esportatori piccoli od occasionali: • • • impresa non strutturata per gestire un’efficace gestione dei trasporti internazionali assenza di personale dotato in grado di intrattenere rapporti continuativi con gli spedizionieri-vettori, con l’assicuratore, nonché con gli uffici doganali e fiscali competenti volume di scambi commerciali con l’estero tale da non conferire all’impresa potere contrattuale con spedizionieri, vettori e assicuratori FCA Free Carrier … (place of delivery) • resa FRANCO VETTORE • il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore (o altra persona designata dal compratore) presso i propri locali o, se altrove, in altro luogo convenuto specificato con precisione • è però tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) • la pluralità dei soggetti operanti nel trasporto rendono difficoltoso identificare esattamente il luogo in cui il vettore contrattuale prende in carico la merce 22 15/03/2013 CPT Carriage Paid To … (named place of destination) • resa TRASPORTO PAGATO FINO A.. Il venditore deve: − stipulare il contratto di trasporto − sdoganare la merce in uscita − consegnare la merce al vettore nel luogo di destinazione concordato − sostiene i costi di trasporto fino a tale punto luogo di consegna ≠ luogo di destinazione passaggio del rischio ≠ trasferimento delle spese CIP Carriage and Insurance Paid To … (named place of destination) • • resa TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A.. il venditore deve: − stipulare il contratto di trasporto − provvedere alla copertura assicurativa minima (valore di fattura + 10%) per perdita o danni al carico nel trasporto − sdoganare la merce in uscita − consegnare la merce al vettore nel luogo di destinazione concordato − sostenere i costi di trasporto fino a tale punto luogo di consegna ≠ luogo di destinazione passaggio del rischio ≠ trasferimento delle spese 23 15/03/2013 FAS Free Alongside Ship… (named port of shipment) • resa FRANCO LUNGO BORDO • il venditore effettua la consegna rimettendo la merce sottobordo alla nave (ad es. sulla banchina o su una chiatta) designata dal compratore; in tale luogo si trasferiscono rischi e oneri successivi • è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) • specificare esattamente il luogo (oneri di movimentazione) NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA FOB Free On Board …(named port of shipment) resa FRANCO A BORDO il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore; in tale luogo si trasferiscono rischi e oneri successivi è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA 24 15/03/2013 CFR Cost and Freight …(named port of destination) • resa COSTO E NOLO • il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore ( trasferimento del rischio) ma sostiene le spese fino al porto di destinazione • definire contrattualmente, oltre al luogo di destino, il porto di imbarco, nonché il punto del porto di destinazione convenuto (oneri di movimentazione ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore) • è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA CIF Cost Insurance and Freight … (named port of destination) • resa COSTO ASSICURAZIONE E NOLO • come CFR, ma il venditore, in aggiunta, deve stipulare una copertura assicurativa minima (valore di fattura + 10%) per perdita o danni derivanti dal trasporto • è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA 25 15/03/2013 GLI INCOTERMS 2010® LE RESE DI ARRIVO DAT Delivered At Terminal … (named terminal at port or place of destination) • RESO AL TERMINAL (novità 2010) • il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore dopo averla scaricata al terminal convenuto (es magazzino, piazzale per container, ecc) nel porto o luogo di destinazione; sostiene rischi e spese fino a questo punto • specificare chiaramente il terminal e, se possibile, un punto specifico dello stesso ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore • è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) 26 15/03/2013 DAP Delivered At Place … (named place of destination) • RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE (novità 2010) • il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo nel luogo di destinazione, pronta da scaricare; sostiene rischi e spese fino a questo punto • specificare chiaramente il punto del luogo convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore DDP Delivered Duty Paid … (named place of destination) • RESO SDOGANATO • il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo nel luogo di destinazione, pronta da scaricare e ha l’obbligo di sdoganare (direttamente o indirettamente) in esportazione e in importazione, pagando i relativi diritti doganali, nonché (salvo patto contrario) l’IVA e tasse simili • specificare chiaramente il punto del luogo convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore 27 15/03/2013 INCOTERMS 2010® UN TRUCCHETTO PER MEMORIZZARE.. Semplificando, se il termine inizia con E il compratore prende in carico la merce e sostiene i costi di trasporto fino a destinazione C il venditore sostiene i costi di trasporto fino al luogo convenuto F il venditore sostiene le spese di carico, mentre il trasporto e gli altri oneri accessori sono a carico del compratore D il venditore sostiene tutti i costi (che possono includere anche il pagamento dei dazi) fino al luogo convenuto INCOTERMS 2010® QUAL È IL TERMINE DI RESA MIGLIORE? 28 15/03/2013 INCOTERMS 2010® dipende! dimensioni e struttura aziendale fatturato export politiche commerciali tipologia di merce caratteristiche dell’operazione caratteristiche del cliente ……… grazie per l’attenzione ☺ 29