15/03/2013
GLI INCOTERMS
CONDIZIONI DI CONSEGNA NEI
CONTRATTI DI COMPRAVENDITA
© Silvia Ceraolo
IL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA
ART. 1470
La vendita è il contratto che ha per
oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto verso il corrispettivo di un prezzo
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OBBLIGHI NEL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA
ART. 1476 COMMA 1 N.1)
Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1)
consegnare la cosa al compratore
2)
fargli acquistare la proprietà della cosa
3)
garantire il compratore dall’evizione e dai
vizi della cosa
OBBLIGHI NEL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA
ART. 1510 COMMA 2
Luogo della consegna
Salvo patto o uso contrario,
contrario se la cosa
venduta deve essere trasportata da un luogo
all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della
consegna rimettendo la cosa al vettore o allo
spedizioniere.
spedizioniere
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SPEDIZIONIERE / VETTORE
VETTORE: ART. 1878
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso
corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo
all’altro
SPEDIZIONIERE: ART. 1737
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo
spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome
proprio e per conto del mandante, un contratto di
trasporto e di compiere le operazioni accessorie
SPEDIZIONIERE / VETTORE
SPEDIZIONIERE
VETTORE
•
è l’intermediario che organizza
l'intera spedizione
•
•
agisce come mandatario
dell’azienda, stipulando in nome
proprio ma per conto dell’azienda
un contratto di trasporto con un
vettore
è colui che esegue il
trasferimento fisico delle merci,
con mezzi propri o altrui (ad es.
noleggiati)
•
risponde dell'integrità del carico e
della consegna delle merci a
destino.
•
poiché è contrattualmente
obbligato a trasferire le merci, è
tenuto ad una obbligazione di
risultato
•
è il vettore, quindi, che risponde
del risultato finale del trasporto
(= consegna delle merci a
destino)
•
esegue le operazioni accessorie
alla spedizione (ad es.
spedizioniere doganale)
•
è tenuto unicamente ad
un’obbligazione di mezzi
3
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IL VENDITORE NELLA
CONVENZIONE DI VIENNA
CONVENZIONE DI VIENNA SULLA VENDITA
INTERNAZIONALE DI MERCE (1980)
ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765 in vigore dal 1º gennaio 1988
ART. 30
il venditore si impegna, alle condizioni previste dal
contratto e dalla convenzione, a consegnare le merci,
a trasferirne la proprietà e a consegnare tutti i relativi
documenti
IL VENDITORE NELLA
CONVENZIONE DI VIENNA
L’obbligo di consegna deve essere adempiuto:
•
•
•
•
•
nel luogo concordato e secondo i termini di consegna
definiti
alla data di pattuita nel contratto o determinabile in base
al contratto o comunque entro un periodo ragionevole
secondo le modalità di trasporto (via mare, via aerea, via
terra o con una combinazione di queste = trasporto
intermodale o multimodale) definite contrattualmente;
stipulando, se obbligato da una norma pattizia o di legge,
un'assicurazione sul carico la merce trasportata per
coprire i rischi di perdita o danneggiamento del carico;
consegnando merce conforme (per quantità, qualità e
tipo) alle caratteristiche pattuite, senza difetti, idonea
all'uso e adeguatamente confezionata ed imballata;
4
15/03/2013
IL VENDITORE NELLA
CONVENZIONE DI VIENNA
•
•
•
•
consegnando merce libera da diritti o pretese di terzi
(salvo, in caso contrario, consenso del compratore) ed in
regola coi diritti di proprietà industriale e intellettuale (=
brevetti, marchi, licenze);
fornendo al cliente tutte le informazioni necessarie per il
ritiro della merce;
consegnando i documenti relativi alla merce alle
condizioni (forma, momento e luogo) pattuiti;
trasferendo la proprietà della merce secondo quanto
previsto dalla legge nazionale applicabile al contratto
NB:
il trasferimento della proprietà non è disciplinato
dalla Convenzione di Vienna
IL COMPRATORE NELLA
CONVENZIONE DI VIENNA
Deve:
pagare il prezzo fissato nel contratto, nella valuta
contrattualmente pattuita, con le modalità
concordate (bonifico bancario, credito
documentario, ecc.) nel luogo e nei tempi previsti
(in via posticipata e/o anticipata)
prendere in consegna la merce e adempiere alle
eventuali procedure necessarie al suo ritiro
(liberando in tal modo il venditore dal suo obbligo
principale)
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15/03/2013
OBBLIGHI NEL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA
Diventa allora fondamentale definire esattamente
il momento della
CONSEGNA DELLA MERCE
• adempimento del principale obbligo del venditore
(e del correlato obbligo del compratore)
• danni del trasporto
• decorrenza della garanzia
• risoluzione delle controversie
DANNI DEL TRASPORTO
possono riguardare quantità (cali,
perdite), qualità, confezione e imballaggio
della merce
⇒ può risultare compromessa la
conformità del bene alle specifiche
contrattuali
I vizi e i difetti conseguenti al trasporto del
bene dal luogo di consegna al luogo di
destinazione sono a carico del compratore
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DECORRENZA DELLA GARANZIA
Convenzione di Vienna
Art. 39
In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto
di far valere un difetto di conformità se non
lo denuncia al più tardi entro un termine di
due anni, a partire dalla data alla quale le
merci gli sono state effettivamente
consegnate
a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata
di una garanzia contrattuale
RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Regolamento (CE) 44/2001
art. 5, lett. b), punto 1
il luogo di esecuzione dell'obbligazione
dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i beni sono stati o
avrebbero dovuto essere consegnati in base
al contratto
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LA CONSEGNA
Fondamentale definire con la controparte:
1.
come e dove avviene la consegna?
2.
chi paga il trasporto e gli altri oneri
accessori?
3.
chi si fa carico dei rischi?
4.
chi effettua le operazioni doganali in
export/import e sostiene i relativi costi?
LA CONSEGNA
Compratore e venditore sono liberi di concordare
contrattualmente tali aspetti come meglio credono.
Tuttavia – data la varietà di norme, usi e
consuetudini in vigore nei diversi Paesi e
considerate
anche
le
differenze
culturali,
linguistiche e operative – è preferibile affidarsi a
modelli unificati a contenuto predeterminato
esigenza di codificare in un set di norme
standardizzate le più diffuse prassi commerciali
internazionali.
Obiettivo: minimizzare il rischio di incomprensioni,
imprecisioni ed ambiguità ⇒ evitare controversie
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GLI INCOTERMS
INTERNATIONAL
COMMERCIAL
TERMS
(termini di resa)
GENESI STORICA
la Camera di Commercio Internazionale (ICC) –
organizzazione privata fondata nel 1919 per la
rappresentanza a livello mondiale di tutti i settori
economici www.iccwbo.org – si fece interprete di
questa esigenza di certezza degli operatori e da
subito si propose di definire sigle standard a
contenuto pre-definito da richiamare
(facoltativamente) nei contratti
1923: pubblicazione dell’opuscolo "Trade Terms"
contenente la codificazione di 6 termini
aggiornamento e revisione nel 1953, 1967, 1980,
1990, 2000 e infine 2010, per seguire
l'evoluzione delle pratiche commerciali e le
innovazioni dei trasporti
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15/03/2013
GLI INCOTERMS
Insieme di regole convenzionali che
sintetizzano in una sigla di 3 lettere le
pattuizioni commerciali comunemente
usate nei contratti di compravendita, al fine
di individuare le responsabilità, la
ripartizione delle spese e dei rischi connessi
alla consegna della merce
GLI INCONTERMS
•
si applicano alle compravendite di beni
mobili
•
non sono norme di legge ⇒ non si
applicano automaticamente ai contratti
•
hanno carattere pattizio ⇒ sono efficaci e
vincolanti per le parti solo se e nei limiti in
cui sono espressamente richiamati dal
contratto
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15/03/2013
GLI INCONTERMS
•
permettono di definire il momento della consegna,
consegna cioè il
tempo ed il luogo in cui avviene il trasferimento dal
venditore al compratore dei rischi del trasporto, nonché
degli obblighi (e relativi costi) delle operazioni accessorie
•
determinano, cioè, con precisione:
−
il luogo della consegna
−
il momento del passaggio dei rischi di danneggiamento
e/o perdita della merce
−
su chi gravi l’obbligo di stipulare il contratto di trasporto
−
su chi gravi l’eventuale obbligo di stipulare il contratto di
assicurazione
−
a chi compete il pagamento dei dazi
−
la ripartizione
trasporto
delle
altre
spese
che
derivano
dal
GLI INCONTERMS
•
se correttamente utilizzati, definiscono le responsabilità di
acquirente e venditore in modo semplice, eliminando le
ambiguità e riducendo il rischio di controversie
•
aiutano a definire il prezzo del bene venduto poichè
permettono di stabilire senza ambiguità la ripartizione tra
venditore e compratore dei costi accessori e di trasporto
(chi sostiene questi costi?)
•
sono largamente utilizzati nel commercio internazionale,
ma possono essere utilizzati anche nelle compravendite
interne
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15/03/2013
GLI INCONTERMS
•
sono pubblicati in inglese e in edizione bilingue in inglese e
altre 31 lingue
•
la scelta del termine di resa deve essere congrua con il
mezzo di trasporto prescelto
es. FOB (franco a bordo) non si può applicare ad un trasporto
ferroviario …
•
nell’indicazione del termine bisogna sempre specificare il
luogo (ove avverrà l’attuazione del contenuto del termine)
•
poiché il contenuto varia leggermente tra le diverse
revisioni, è opportuno accompagnare il termine prescelto
con l’edizione di riferimento
es. CIF Genova as per Incoterms 2010®
GLI INCONTERMS
•
non servono a stabilire il momento del passaggio
di proprietà delle merci
•
non regolano i rapporti che si instaurano con le
altre
parti
coinvolte
nella
spedizione
internazionale (ad es. contratto di trasporto, di
spedizione, di assicurazione), che sono regolati,
invece, dai principi dell’ordinamento interno e/o
da specifiche convenzioni internazionali
•
non regolano le obbligazioni delle parti per
l’imballaggio, lo stoccaggio e lo stivaggio
all’interno del container
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15/03/2013
GLI INCONTERMS
•
non regolano tutti gli aspetti dell’operazione di
compravendita
Bisogna infatti considerare ad es.:
norme e responsabilità dei documenti di esportazione e
importazione (licenze, autorizzazioni,ecc)
spese di imballaggio, di testing, di marcatura delle merci
obblighi reciproci di consegne documentali
assunzione delle spese supplementari per ritardo nella
consegna delle merci o nella loro ricezione
prove dell’esecuzione del contratto
norme sulla responsabilità del produttore
ecc.
GLI INCONTERMS
•
non sostituiscono il contratto.
Gli Incoterms, infatti, non disciplinano:
− obbligazioni di pagamento del compratore (luogo,
tempo, modalità)
− trasferimento della proprietà
− violazioni del contratto e loro conseguenze
− garanzie contrattualmente offerte dal venditore
− ritardi o consegne parziali
− esoneri da responsabilità
− legge applicabile e foro competente
13
15/03/2013
GLI INCONTERMS
necessità di aggiornamento periodico.
INCOTERMS 2010 ®
evoluzioni del commercio internazionale (controlli anti
contraffazione, trasporti materiali pericolose,…)
accresciute esigenze di sicurezza dei traffici (norme
antiterrorismo, notifiche di arrivo, comunicazioni
elettroniche tra dogane, …)
adozione anche degli USA, che hanno cancellato le loro
R.A.F.T.D (Revised American Foreign Trade Definitions)
GLI INCOTERMS 2010®
•
La ICC di Parigi ha approvato la revisione
2010 degli Incoterms, in vigore dal 1°
gennaio 2011 (possono essere usate le
versioni precedenti?)
•
ICC ITALIA – Comitato Nazionale italiano
della Camera di Commercio Internazionale
www.cciitalia.org con sede a Roma - ha
predisposto l'edizione ufficiale bilingue
italiano-inglese dei nuovi Incoterms® 2010
•
acquistabile on line o consultabile
gratuitamente c/o la Camera di
Commercio di Bergamo
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15/03/2013
GLI INCOTERMS 2010®
•
espressa possibilità di utilizzare gli Incoterms anche nei
contratti di compravendita conclusi fra operatori stabiliti
all'interno di Stati appartenenti a blocchi commerciali nei
quali non esistono barriere doganali (UE, Stati Uniti, ecc)
•
attribuzione alle comunicazioni in forma elettronica dello
stesso valore di quelle prodotte in forma cartacea (ove
convenuto)
•
indicazione più precisa delle informazioni che devono essere
fornite in materia di assicurazione della merce
•
obbligo di inserire informazioni sui requisiti di sicurezza del
carico
GLI INCOTERMS 2010®
•
11 termini codificati, di cui 2 radicalmente nuovi
•
cancellati 4 termini dei 13 codificati nell’ed. 2000
- DAF (Delivered At Frontier)
- DES (Delivered Ex Ship)
- DEQ (Delivered Ex Quay)
- DDU (Delivered Duty Unpaid)
•
ogni regola è preceduta da una sintetica nota
esplicativa
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15/03/2013
GLI INCOTERMS 2010®
•
per ogni resa, sono dettagliatamente
esposte in 10 punti le obbligazioni del
venditore (contrassegnate dalla lettera A)
e del compratore (lettera B)
•
dette obbligazioni sono presentate in
modo corrispondente e speculare
GLI INCOTERMS 2010®
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
A1-B1 Obblighi generali del venditore/compratore
A2-B2 Licenze, autorizzazioni, adempimenti di sicurezza
A3-B3 Contratto di trasporto ed assicurazione
A4-B4 Consegna
A5-B5 Trasferimento dei rischi
A6-B6 Ripartizione delle spese
A7-B7 Comunicazioni al compratore/venditore
A8-B8 Documento di consegna/prova della consegna
A9-B9 Controllo, imballaggio, marcatura/ispezione merce
A10-B10 Assistenza per informazioni e relative spese
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15/03/2013
GLI INCOTERMS 2010®
I termini di resa sono suddivisi in 2 gruppi:
•
i termini del 1° gruppo si applicano a
qualsiasi modalità di trasporto (compreso
quello intermodale)
•
i termini del 2° gruppo sono applicabili
unicamente al trasporto per via d’acqua
(marittimo o fluviale)
GLI INCOTERMS 2010® - 1° gruppo
EXW
Franco fabbrica
FCA
Franco vettore
CPT
Trasporto pagato fino a
CIP
Trasporto e assicurazione
pagati fino a
DAT
Reso al terminal convenuto
DAP
Reso al luogo di destinazione
convenuto
DDP
Reso sdoganato al luogo di
destinazione convenuto
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15/03/2013
GLI INCOTERMS 2010® - 2° gruppo
FAS
Franco lungo bordo
FOB
Franco a bordo
CFR
Costo e nolo
CIF
Costo, assicurazione e nolo
NOTA: per queste 3 rese la consegna
si perfeziona con l’avvenuto carico a
bordo della nave.
E il punto di consegna è sempre un
porto…
GLI INCOTERMS 2010®
RESE DI ARRIVO
RESE DI PARTENZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
EXW… (place of delivery)
FCA … (place of delivery)
CPT… (place of destination)
CIP … (place of destination)
FAS … (port of shipment)
FOB … (port of shipment)
CFR … (port of destination)
CIF … (port of destination)
1.
DAT … (terminal at port
or place of destination)
2.
3.
DAP (place of destination)
DDP (place of destination)
18
15/03/2013
IL LUOGO CONVENUTO
•
va indicato con la massima precisione in ogni
termine di resa, al fine di evitare incomprensioni
e contestazioni
•
nei termini che iniziano con “C” il luogo
convenuto non corrisponde al luogo di consegna
ma solo al luogo fino al quale il trasporto è
pagato; in questi casi il venditore adempie
all’obbligazione effettuando la consegna al
vettore
•
in tutte le altre rese indica il luogo di consegna, a
partire dal quale il rischio si trasferisce dal
venditore al compratore
GLI INCOTERMS 2010®
LE RESE DI PARTENZA
19
15/03/2013
EXW
Ex Works … (place of delivery)
•
è il termine FRANCO FABBRICA, molto amato
dalle imprese italiane
•
il venditore si libera dall’obbligo di consegna
della merce mettendola a disposizione del
compratore nei propri locali o altro proprio luogo
convenuto (magazzino, stabilimento, ecc), senza
neppure l’obbligo di carico
•
il venditore non ha nessun altra obbligazione né
deve sostenere alcun costo
EXW
Ex Works … (place of delivery)
•
è il livello minimo di obbligazioni e di costi
a carico del venditore
•
è appropriato per il commercio nazionale
… ma siamo sicuri che sia la soluzione
migliore in un contesto complesso
come quello di una spedizione
internazionale???
20
15/03/2013
EXW
Ex Works … (place of delivery)
il venditore non può controllare attività e rischi che
si riflettono direttamente sulla propria
operatività e posizione
Rischi pratici:
•
•
•
•
operazioni di carico sul mezzo di trasporto; impossibilità di
verificare rispetto corrispondenza tra massa e peso del
carico e caratteristiche dell’automezzo
vettore magari sconosciuto
norme di legge sui trasporti merci pericolose
(documentazioni e istruzioni)
responsabilità amministrativa e penale (es. reato
contrabbando) legate agli adempimenti doganali; difficoltà
o impossibilità di ottenere documenti export necessari a
fini fiscali o nelle procedure di pagamento (ad es. lettera di
carico)
EXW
Ex Works … (place of delivery)
Rischi commerciali:
•
minore percezione di costi di trasporto e accessori alla
vendita ⇒ maggiori difficoltà di gestire politiche di prezzo e
trattative commerciali (trasporto sovrastimato rispetto
all’effettiva incidenza)
•
minor potere contrattuale
•
possibilità di negoziare contratti di trasporto e di
assicurazione alle condizioni più adatte al proprio caso,
magari fruendo delle minori tariffe che le società di
trasporto e le compagnie di assicurazione normalmente
riservano agli acquirenti abituali
21
15/03/2013
EXW
Ex Works … (place of delivery)
Adatto solo ad esportatori piccoli od occasionali:
•
•
•
impresa non strutturata per gestire un’efficace
gestione dei trasporti internazionali
assenza di personale dotato in grado di
intrattenere
rapporti
continuativi
con
gli
spedizionieri-vettori, con l’assicuratore, nonché
con gli uffici doganali e fiscali competenti
volume di scambi commerciali con l’estero tale
da non conferire all’impresa potere contrattuale
con spedizionieri, vettori e assicuratori
FCA
Free Carrier … (place of delivery)
•
resa FRANCO VETTORE
•
il venditore effettua la consegna rimettendo la
merce al vettore (o altra persona designata dal
compratore) presso i propri locali o, se altrove,
in altro luogo convenuto specificato con
precisione
•
è però tenuto ad effettuare lo sdoganamento in
esportazione (non in entrata a destino)
•
la pluralità dei soggetti operanti nel trasporto
rendono difficoltoso identificare esattamente il
luogo in cui il vettore contrattuale prende in
carico la merce
22
15/03/2013
CPT
Carriage Paid To … (named place of destination)
•
resa TRASPORTO PAGATO FINO A.. Il venditore
deve:
− stipulare il contratto di trasporto
− sdoganare la merce in uscita
− consegnare la merce al vettore nel luogo di
destinazione concordato
− sostiene i costi di trasporto fino a tale punto
luogo di consegna ≠ luogo di destinazione
passaggio del rischio ≠ trasferimento delle spese
CIP
Carriage and Insurance Paid To … (named place of destination)
•
•
resa TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO
A..
il venditore deve:
− stipulare il contratto di trasporto
− provvedere alla copertura assicurativa minima
(valore di fattura + 10%) per perdita o danni al
carico nel trasporto
− sdoganare la merce in uscita
− consegnare la merce al vettore nel luogo di
destinazione concordato
− sostenere i costi di trasporto fino a tale punto
luogo di consegna ≠ luogo di destinazione
passaggio del rischio ≠ trasferimento delle spese
23
15/03/2013
FAS
Free Alongside Ship… (named port of shipment)
•
resa FRANCO LUNGO BORDO
•
il venditore effettua la consegna rimettendo la merce
sottobordo alla nave (ad es. sulla banchina o su una
chiatta) designata dal compratore; in tale luogo si
trasferiscono rischi e oneri successivi
•
è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione
(non in entrata a destino)
•
specificare esattamente il luogo (oneri di movimentazione)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di
carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA
FOB
Free On Board …(named port of shipment)
resa FRANCO A BORDO
il venditore effettua la consegna rimettendo la
merce a bordo della nave designata dal
compratore; in tale luogo si trasferiscono rischi e
oneri successivi
è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in
esportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al
terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa
appropriata è FCA
24
15/03/2013
CFR
Cost and Freight …(named port of destination)
•
resa COSTO E NOLO
•
il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a
bordo della nave designata dal compratore (
trasferimento del rischio) ma sostiene le spese fino al
porto di destinazione
•
definire contrattualmente, oltre al luogo di destino, il porto
di imbarco, nonché il punto del porto di destinazione
convenuto (oneri di movimentazione ⇒ stipulare contratto
corrispondente con il vettore)
•
è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione
(non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di
carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA
CIF
Cost Insurance and Freight … (named port of destination)
•
resa COSTO ASSICURAZIONE E NOLO
•
come CFR, ma il venditore, in aggiunta, deve
stipulare una copertura assicurativa minima
(valore di fattura + 10%) per perdita o danni
derivanti dal trasporto
•
è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in
esportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al
terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa
appropriata è FCA
25
15/03/2013
GLI INCOTERMS 2010®
LE RESE DI ARRIVO
DAT
Delivered At Terminal … (named terminal at port or place of destination)
•
RESO AL TERMINAL (novità 2010)
•
il venditore effettua la consegna mettendo la
merce a disposizione del compratore dopo averla
scaricata al terminal convenuto (es magazzino,
piazzale per container, ecc) nel porto o luogo di
destinazione; sostiene rischi e spese fino a
questo punto
•
specificare chiaramente il terminal e, se
possibile, un punto specifico dello stesso ⇒
stipulare contratto corrispondente con il vettore
•
è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in
esportazione (non in entrata a destino)
26
15/03/2013
DAP
Delivered At Place … (named place of destination)
•
RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE (novità
2010)
•
il venditore effettua la consegna mettendo la
merce a disposizione del compratore sul mezzo
di trasporto di arrivo nel luogo di destinazione,
pronta da scaricare; sostiene rischi e spese fino
a questo punto
•
specificare chiaramente il punto del luogo
convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente
con il vettore
DDP
Delivered Duty Paid … (named place of destination)
•
RESO SDOGANATO
•
il venditore effettua la consegna mettendo la
merce a disposizione del compratore sul mezzo
di trasporto di arrivo nel luogo di destinazione,
pronta da scaricare e ha l’obbligo di sdoganare
(direttamente o indirettamente) in esportazione
e in importazione, pagando i relativi diritti
doganali, nonché (salvo patto contrario) l’IVA e
tasse simili
•
specificare chiaramente il punto del luogo
convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente
con il vettore
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15/03/2013
INCOTERMS 2010®
UN TRUCCHETTO PER MEMORIZZARE..
Semplificando, se il termine inizia con
E
il compratore prende in carico la merce e sostiene i costi di
trasporto fino a destinazione
C
il venditore sostiene i costi di trasporto fino al luogo
convenuto
F
il venditore sostiene le spese di carico, mentre il trasporto
e gli altri oneri accessori sono a carico del compratore
D il venditore sostiene tutti i costi (che possono includere
anche il pagamento dei dazi) fino al luogo convenuto
INCOTERMS 2010®
QUAL È IL TERMINE DI
RESA MIGLIORE?
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15/03/2013
INCOTERMS 2010®
dipende!
dimensioni e struttura aziendale
fatturato export
politiche commerciali
tipologia di merce
caratteristiche dell’operazione
caratteristiche del cliente
………
grazie per l’attenzione
☺
29
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