Look-alike, free riders,
parassitismo.
La contraffazione non confusoria:
nuova minaccia per le marche
VALENTINA RANNO
L’Oréal Italia S.p.A.
20 giugno 2007
L’OREAL E IL LOOK-ALIKE
FALSO
VERO
CARATTERISTICHE DEL FENOMENO
Profumi con le diciture “falso d’autore”, “maestri
profumieri”, ecc. sono commercializzati su tutto il
territorio nazionale
Segnalazioni di sequestri dei nostri prodotti
prevalentemente nei mercati rionali arrivano quasi
quotidianamente da parte della GdF
In genere si tratta di sequestri di piccoli quantitativi
di prodotti, nell’ordine di 5/10 pezzi
PROBLEMI
1. NUMERO ELEVATO DI SEGNALAZIONI
è impossibile seguire tutti i casi che ci vengono
segnalati
2. APPPLICAZIONE PROCESSUALE DELLE NORME
PENALI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE
NORME PENALI CHE PUNISCONO LA
CONTRAFFAZIONE
Art. 474 c.p. e la sentenza “Diaw Papa”
(Cass. Pen. 23 febbraio 2000)
ESCLUDE LA RILEVANZA PENALE
DEL FALSO GROSSOLANO
marchio contraffatto idoneo a trarre in inganno
l’acquirente quando la provenienza prestigiosa del
prodotto
costituisce
l’unico
elemento
per
determinare nell’acquirente di media esperienza la
volontà di acquistare il prodotto
LA SENTENZA DIAW PAPA E I
CONTRAFFATTORI
I CONTRAFFATTORI HANNO RICONOSCIUTO IN QUESTA
SENTENZA UNA LEGITTIMAZIONE AL COMMERCIO DI
PRODOTTI c.d. LOOK-ALIKE
INCREMENTO DEL FENOMENO DAL 2000
L’idea di produrre essenze clonate è arrivata sulla scorta di una
sentenza della Cassazione la n. 2119/00. Il verdetto, i cui estremi
sono stampati su tutte le confezioni insieme ad altri provvedimenti
giudiziari a favore, afferma la “evidente non confondibilità da parte
del consumatore tra un prodotto originale ed una replica in
rapporto a precisi elementi”.
LA MAGISTRATURA PENALE
Dottrina e giurisprudenza di legittimità successive
hanno ribaltato l’orientamento evidenziando che:
• Oggetto materiale dei reati ex art. 474 c.p. è il
marchio in quanto tale e non i prodotti
• Concetto di fede pubblica va interpretato in senso
oggettivo e riferito all’intera collettività
Spesso i P.M., G.I.P. e Tribunali del Riesame
continuano a negare la sussistenza dei reati in
questione
STRATEGIE
1. PROCESSI PENALI:
non vanno sottovalutati, occorre che siano seguiti
attentamente in tutte le fasi, anche al fine di
lanciare un chiaro messaggio ai contraffattori
un’applicazione ad ampio raggio del falso
grossolano non punibile comporterebbe una sorta
di depenalizzazione di fatto delle condotte
previste e punite dal codice penale che, allo
stato attuale, non solo non è astrattamente
possibile, ma comporterebbe una grave lacuna
nella repressione di un fenomeno in continua
espansione
STRATEGIE
2. SENSIBILIZZAZIONE ORGANI COMPETENTI:
è importante sensibilizzare gli organi competenti,
soprattutto P.M. e giudici, in quanto il fenomeno
dei look-alike è in costante aumento e comporta
gravi danni a carico delle aziende.
RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: farsi
portavoce di queste richieste nelle sedi competenti
NORME CIVILI CHE PUNISCONO LA CONTRAFFAZIONE
INTERPRETAZIONE DEI CONTRAFFATTORI
MARCHIO E/O NOME ALTRUI USATO IN
DESCRITTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL
FRAGRANZA ART. 1BIS EX R.D. 929/42
FUNZIONE
TIPO DI
NORME CIVILI CHE PUNISCONO LA
CONTRAFFAZIONE
ART. 20 DEL CODICE DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
(D. lgs. 30/2005)
I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato
consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del
marchio.
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare nell’attività economica:
UN SEGNO IDENTICO AL MARCHIO PER PRODOTTI O
SERVIZI IDENTICI A QUELLI PER CUI ESSO E’ STATO
REGISTRATO.
IN SEDE CIVILE, la contraffazione del marchio,
nel caso di marchi identici, PRESCINDE DAL
GIUDIZIO DI CONFONDIBILITA’
Il titolare di un marchio “X” registrato per
contraddistinguere un profumo, potrà vietare a
chiunque di usare il marchio identico “X” per
contraddistinguere profumi, indipendentemente
da ogni valutazione in merito al rischio di
confusione. La confusione è in re ipsa
PROBLEMI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
è difficile individuare con esattezza chi sono i
players del mercato dei falsi
4 PROFUMI PRODOTTI DA 4 CONTRAFFATORI DIFFERENTI!
STRATEGIE
1. PROMUOVERE INSTAURAZIONE DI GIUDIZI CIVILI:
in particolare cercare di colpire il patrimonio dei
contraffattori.
2. INDAGINI INVESTIGATIVE:
• Definire chi i sono i players del mercato dei falsi;
• Individuazione dei siti di produzione e di
stoccaggio;
• Individuazione dei canali di distribuzione.
DIRETTIVA COSMETICI
Prodotto da
Cod. Ditta CEA 00024 C
MADE IN ITALY
DIRETTIVA COSMETICI
D. Lgs. n. 126 del 24 aprile 1997
(attuazione della direttiva 93/35/CEE) recante la
sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE sui prodotti
cosmetici
ART. 8: INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUI PRODOTTI
COSMETICI
•
Nome o ragione sociale e la sede legale del
produttore o responsabile dell’immissione sul
mercato del prodotto cosmetico.
•
Numero di lotto di fabbricazione o riferimento
che consenta
l’identificazione
della
fabbricazione.
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Valentina Ranno