NEWSLETTER
N°1 - Gennaio 2009
STUDIO LEGALE VANZETTI & ASSOCIATI
Milano - Venezia
www.vanzettieassociati.it
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GIURISPRUDENZA
LEGISLAZIONE
1.
1.
2.
2.
La Cassazione nega la tutela ai sensi dell’art.
2598 n. 3 c.c. ai mattoncini della Lego.
Cass., 29 febbraio 2008, n. 5437
Le Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione
del giudice ordinario in materia di nullità di un
brevetto concesso nelle more del giudizio.
Cass., S.U., 12 marzo 2008, n. 6532
3.
Sottrazione di informazioni da parte di un
ex dipendente: competenza delle Sezioni
ordinarie o delle Sezioni specializzate?
Cass., 19 giugno 2008, ord., n. 16744
4.
Le Sezioni Unite si pronunciano in materia di
convalida del marchio.
Cass., S.U., 1° luglio 2008, n. 17927
5.
Giudicato contraffatto il marchio costituito
dalla forma della penna Bic .
Trib. Milano, 29 febbraio 2008
6.
Il Tribunale di Torino inibisce la
commercializzazione in Italia del clone cinese
della Smart.
Trib. Torino, ord., 20 marzo 2008
7.
Diritto d’autore e opere del design di Le
Corbusier: problemi di diritto intertemporale
posti dalla nuova normativa.
Trib. Monza, 15 luglio 2008
8.
Il Tribunale di Milano tutela contro il c.d. “look
alike” le confezioni delle Emiliane Barilla.
Trib. Milano, 28 luglio 2008
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Organizzazione
comune
del
mercato
vitivinicolo (“OCM vino”): D.O.P. e I.G.P. anche
per i vini.
Abrogazione dell’Alto Commissario per la
lotta alla contraffazione.
3.
Ricerca di anteriorità: una nuova fase nella
procedura italiana di brevettazione.
4.
Design comunitario: nuova edizione della
Classificazione di Locarno.
GIURISPRUDENZA
1.
La Cassazione nega la tutela ai sensi
dell’art. 2598 n. 3 c.c. ai mattoncini della
Lego
Corte di Cassazione, 29 febbraio 2008, n. 5437
La Corte di Cassazione si è nuovamente
pronunciata (dopo essersi occupata della
questione nella sentenza del 9 marzo 1998, n.
2578, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1998, p. 28) sulla
tutela dei mattoncini Lego – non più protetti
da brevetto - a fronte della realizzazione
da parte di un concorrente di una linea di
mattoncini con essi compatibili e integrabili.
Riformando la decisione della Corte d’Appello
di Milano (sentenza del 28 ottobre 2003, in
Giur. ann. dir. ind., 2004, p. 592), la Suprema
Corte ha affermato che la produzione e
commercializzazione di elementi modulari
compatibili con quelli di un concorrente - ove
si tratti di elementi non coperti da privativa
e sia esclusa la sussistenza di un’ipotesi di
imitazione servile confusoria - non costituisce
atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art.
2598, n. 3, c.c., norma che com’è noto vieta
l’impiego di mezzi “non conformi ai principi
di correttezza professionale e idonei a
danneggiare l’altrui azienda”. Secondo la
Cassazione, infatti, “l’imitazione di forme non
protette da brevetto è vietata solo in quanto
idonea a determinare appunto confusione
sulla provenienza dei prodotti”, e dunque “la
compatibilità tra prodotti modulari di diversa
produzione non può essere considerata di per
sé illecita quando non ingeneri confusione
alcuna sulla provenienza dei prodotti”.
Quanto al profilo della confondibilità, la
Cassazione ha considerato definitiva la
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sentenza della Corte d’Appello nella parte
in cui ha escluso il rischio di confusione e
l’illecito di imitazione servile ex art. 2598, n.
1, c.c., in quanto il punto non era stato oggetto
di impugnazione.
2.
Le Sezioni Unite riconoscono la
giurisdizione del giudice ordinario in
materia di nullità di un brevetto concesso
nelle more del giudizio
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 marzo 2008, n. 6532
Rovesciando un precedente orientamento
della Cassazione (vedi ad esempio Cass.,
8 agosto 1989, n. 3657, in Foro It., 1990, I,
p. 117), le Sezioni Unite hanno affermato
la giurisdizione del Giudice ordinario a
pronunciarsi sulla nullità della frazione italiana
di un brevetto europeo, anche nel caso in cui la
procedura di concessione del brevetto davanti
all’Ufficio Europeo dei Brevetti sia pendente
al momento della domanda giudiziale e la
concessione dello stesso sia intervenuta nel
corso del giudizio. La concessione del titolo
determina infatti, secondo la Cassazione,
la “giurisdizione sopravvenuta del giudice
ordinario, che deve affermarla, anche se in
precedenza mancava”.
Le Sezioni Unite hanno poi giudicato
irrilevante il fatto che contro la concessione
del brevetto fosse stata proposta opposizione,
sottolineando che la pubblicazione del
rilascio del brevetto da parte dell’Ufficio
Europeo dei Brevetti, “anche se oggetto di
ricorsi amministrativi di terzi”, trasforma
immediatamente l’interesse legittimo a
ottenere la concessione in diritto soggettivo
tutelabile dinanzi al giudice ordinario
(secondo la Corte di Cassazione, del resto,
il tenore dell’art. 97 della Convenzione
sul Brevetto Europeo e delle relative
norme attuative dimostra che “non vi sono
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ragioni d’incompatibilità tra procedura
amministrativa e azione di nullità dinanzi al
giudice ordinario”).
La questione risolta dalle Sezioni Unite è
stata comunque espressamente superata
dal codice della proprietà industriale, che
all’art. 120, 1° comma, dispone che “le azioni
in materia di proprietà industriale i cui titoli
sono concessi o in corso di concessione si
propongono dinnanzi l’autorità giudiziaria
dello Stato …. Se l’azione di nullità è proposta
quando il titolo non è ancora stato concesso,
la sentenza può essere pronunciata solo dopo
che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha
provveduto sulla domanda, esaminandola con
precedenza rispetto a domande presentate in
data anteriore”
3.
Sottrazione di informazioni da parte di un
ex-dipendente: competenza delle Sezioni
ordinarie o delle Sezioni specializzate?
Corte di Cassazione, 19 giugno 2008 (ord.), n. 16744
L’ordinanza della Corte Cassazione che
qui si segnala ha negato la competenza
delle Sezioni specializzate in materia di
Proprietà Industriale e Intellettuale in un
caso di sottrazione di informazioni aziendali
(nella specie si trattava di un elenco di
nomi e recapiti di clienti) da parte di un exdipendente, che successivamente le aveva
comunicate a un terzo concorrente: condotta
questa che, secondo la società ricorrente,
costituiva sia atto di concorrenza sleale sia
violazione dei diritti di proprietà sui segreti
aziendali ex artt. 98 e 99 c.p.i.. La Suprema
Corte ha tuttavia escluso che le informazioni in
questione fossero tutelabili ai sensi degli artt.
98 e 99 c.p.i., dato che esse non rispettavano
tutti i requisiti previsti da queste norme: in
particolare, secondo la Corte si trattava di
informazioni “note o facilmente accessibili
agli esperti ed operatori del settore”, e
prive di valore economico. La Cassazione ritenendo dunque che nella fattispecie non
fosse riscontrabile una violazione di “diritti
di proprietà industriale” - ha negato la
competenza delle Sezioni specializzate sulla
base dell’art. 134 c.p.i., che esclude appunto
detta competenza per le “fattispecie che non
interferiscono neppure indirettamente con
l’esercizio dei diritti di proprietà industriale”.
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4.
Le Sezioni Unite si esprimono sulla
convalida del marchio
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 1° luglio 2008, n. 17927
Risolvendo un annoso contrasto in materia di
convalida di marchio, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno stabilito che – anche nel
regime precedente alla riforma del 1992
(riforma che ha risolto la questione inserendo
nell’art. 48 l.m., oggi art. 28 c.p.i., un
esplicito riferimento al titolare di un marchio
registrato) - un marchio poteva convalidarsi
non solo rispetto a un marchio anteriore
di fatto, ma anche rispetto ad un marchio
anteriore registrato.
Con questa sentenza le Sezioni Unite della
Cassazione hanno dunque smentito la tesi
giurisprudenziale per cui, considerata la
pubblicità legale dei registri, in caso di
conflitto tra marchi registrati non potrebbe
mai aversi un uso in buona fede del secondo
marchio; ed hanno con ciò chiarito che il
regime di pubblicità legale non è di per sé
sufficiente ad escludere la buona fede.
Le Sezioni Unite hanno poi rilevato che l’istituto
della convalida non rappresenta né una
perdita del diritto all’uso del proprio marchio,
né una forma di acquisto del diritto all’uso
del marchio da parte di chi lo abbia adottato
senza contestazione, bensì un’ipotesi di
decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità
o di contraffazione: decadenza che, secondo
la Corte, può essere impedita esclusivamente
mediante l’esercizio delle azioni in questione,
irrilevante essendo viceversa l’eventuale invio
di diffide stragiudiziali.
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Per quanto riguarda infine l’ambito di
operatività dell’istituto, le Sezioni Unite
hanno affermato che la convalida “non è
consentita genericamente per tutti i prodotti
per i quali il marchio sia stato registrato”, ma
solo per i prodotti per “i quali è stato [anche]
effettivamente utilizzato”.
5.
Giudicato contraffatto il marchio costituito
dalla forma della penna Bic Cristal
Tribunale di Milano, 29 febbraio 2008
Il marchio costituito dalla forma della celebre
penna Bic “Cristal” è valido, e l’importazione e
commercializzazione di penne a sfera identiche
ad esso ne costituisce contraffazione.
Così ha deciso il Tribunale di Milano,
riconoscendo anzitutto la validità del marchio
in questione: i Giudici in particolare hanno
escluso che la forma della “Cristal” fosse
da una lato forma necessitata del prodotto,
dato che “la pianta esagonale del fusto, la
particolare conformazione del cappuccio
e la forma della clip non svolgono un ruolo
funzionale”; e dall’altro che essa fosse di
uso comune nel settore, dal momento che
“nel panorama delle penne a sfera usa e
getta l’insieme delle forme del marchio
rappresentato dalla penna Bic Cristal non
risulta adottato da altri analoghi prodotti dai
quali, anzi, si diversifica”.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la
contraffazione non era esclusa né dalla
mancata riproduzione sul prodotto del
contraffattore degli elementi denominativi
e figurativi presenti sulla penna Bic, né
dalla presenza sulle confezioni di marchi
diversi, “risultando assorbente l’integrale
riproduzione del marchio di forma in esame
e persistendo, quindi, un evidente pericolo di
confusione”. I Giudici hanno infine ritenuto che
l’illecito concorrenziale per imitazione servile
fosse “assorbito dall’accertata contraffazione”
dal momento che, oltre all’interferenza tra le
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penne contestate e il marchio di forma Bic
già oggetto della pronuncia di contraffazione,
non emergevano ulteriori profili confusori
(riguardanti, ad esempio, le confezioni dei
prodotti).
6.
Il Tribunale di Torino inibisce la
commercializzazione in Italia del clone
cinese della Smart
Tribunale di Torino, ord., 20 marzo 2008
Tribunale di Torino, 20 marzo 2008 – La
Sezione specializzata del Tribunale di Torino
ha tutelato la forma della nota citycar
“Smart”, registrata da Daimler Chrysler sia
come marchio comunitario sia come modello
internazionale (designante anche l’Italia), nei
confronti di auto di produzione cinese “Noble”
e “Buble”, importate da due società italiane.
Pur giudicando entrambe le automobili
contraffazione del marchio di forma della
Smart, il Tribunale ha ritenuto che solo la
“Noble” – modello che, diversamente dalla
“Buble”, riproduceva anche l’effetto bicolore
della carrozzeria della Smart – costituisse
violazione del modello internazionale.
Il provvedimento – oltre a rappresentare un
caso emblematico di difesa dei prodotti europei
nei confronti di copie provenienti dalla Cina
– appare interessante per aver ammesso, in
relazione alla medesima forma di un prodotto,
il cumulo delle tutele conferite dal marchio
comunitario e dalla normativa sui disegni o
modelli comunitari. Secondo il Tribunale si
tratta infatti di privative che - pur avendo il
medesimo oggetto (appunto, la forma del
prodotto) - si fondano su parametri differenti:
per valutare la confondibilità tra marchi
bisogna fare riferimento al “consumatore
medio”, mentre per individuare quella tra
modelli il referente è viceversa l’“utilizzatore
informato”, vale a dire un soggetto che - pur
non essendo necessariamente un esperto
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del settore - è comunque più attento ai
dettagli rispetto al “consumatore medio”.
Si deve perciò ritenere, sempre secondo i
Giudici, che quest’ultimo soggetto possa
confondersi anche in presenza di differenze
(quale appunto l’assenza sull’automobile
“Buble” del caratteristico bicromatismo della
Smart) che, con riferimento all’“utilizzatore
informato”, appaiono invece sufficienti ad
escludere la confondibilità.
Sulla sinistra, dall’alto, la Noble e la Buble. Sulla
destra le Smart
7.
Diritto d’autore e opere del design
di Le Corbusier: problemi di diritto
intertemporale posti dalla nuova normativa
Tribunale di Monza, 15 luglio 2008
Com’è noto, il decreto legge 15 febbraio 2007,
n. 10 (poi convertito in legge 6 aprile 2007, n.
46), ha introdotto rilevanti modifiche agli artt.
44 e 239 c.p.i., riguardanti la protezione delle
opere di design ai sensi del diritto d’autore.
Quanto all’art. 44 il decreto, adeguando la
normativa nazionale a quella comunitaria (la
cui violazione aveva determinato l’apertura di
una procedura di infrazione a carico del nostro
Paese), ha esteso da 25 a 70 anni la durata della
protezione di diritto d’autore sulle “opere del
disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico”; quanto
all’art. 239, contenente disposizioni transitorie
sull’operatività della suddetta protezione,
il provvedimento legislativo ha eliminato il
periodo di c.d. “moratoria” previsto dalla
precedente versione dell’articolo (un periodo
di dieci anni, decorrenti dal 2 febbraio 2001,
nel quale era precluso al titolare dei diritti di
agire contro l’utilizzazione di opere del design
tutelate dal diritto d’autore). Di questa nuova
disciplina, per molti aspetti problematica, il
Tribunale di Monza ha recentemente fornito
una delle prime interpretazioni.
L’occasione è stata offerta da un caso
riguardante la tutela di poltrone e divani
disegnati da Le Corbusier, richiesta dal
titolare dei diritti d’autore su queste opere (la
società Cassina) a fronte della produzione e
commercializzazione, da parte di due società
concorrenti, di mobili che ne costituivano
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imitazione.
In particolare il Giudice monzese ha ritenuto
che il nuovo testo dell’art. 239 c.p.i. sia
applicabile solo alle condotte successive
all’entrata in vigore del d.l. 10/2007 (15
febbraio 2007): e ha quindi considerata lecita
l’attività di produzione e commercializzazione
posta in essere dalle convenute in epoca
appunto anteriore al 15 febbraio 2007, e illecita
quella successiva a questa data. Il Tribunale
di Monza ha poi precisato che l’estensione
a 70 anni della durata del diritto d’autore si
applica anche alle opere di autori scomparsi
prima dell’entrata in vigore del citato decreto
legge.
8.
Il Tribunale di Milano tutela contro il c.d.
look alike le confezioni delle Emiliane
Barilla.
Tribunale di Milano, 28 luglio 2008
La commercializzazione di tortellini le cui
confezioni riproducono le caratteristiche
di quelle della nota linea di pasta secca
ripiena “Emiliane” Barilla costituisce atto
di concorrenza sleale, ancorché su queste
confezioni sia apposto un marchio diverso e
non confondibile: lo ha stabilito la Sezione
specializzata del Tribunale di Milano.
Le confezioni contestate riprendevano il
complesso degli elementi che caratterizzano
quelle delle “Emiliane”: ciò, secondo il
Tribunale di Milano, costituisce una condotta
“diretta a introdurre elementi di confusione
sul mercato”, e finalizzata ad “ottenere un
agganciamento all’immagine dell’impresa
concorrente”.
Qui sotto riportiamo le immagini delle due
confezioni in questione.
Questa sentenza rappresenta una delle
non molte pronunce italiane in materia
di “look alike”, vale a dire della pratica
(particolarmente diffusa fra i prodotti
commercializzati con i marchi delle grandi
catene distributive) di utilizzare confezioni
che, pur essendo contrassegnate da un
marchio non confondibile con altri presenti
sul mercato, riproducano più o meno
pedissequamente gli elementi caratterizzanti
(forma, linee, etichette, slogan, disegni
e colori) delle confezioni di aziende più
conosciute, allo scopo di attirare l’attenzione
dei consumatori.
NEWSLETTER N°1 - Gennaio 2009
LEGISLAZIONE
1.
Organizzazione comune del mercato
vitivinicolo: D.O.P. e I.G.P. anche per i vini
Il Regolamento (CE) n. 479/2008, sostitutivo
dell’abrogato
Regolamento
(CE)
n.
1493/1999, ha significativamente modificato
il regime del mercato vitivinicolo europeo.
Tra le molte novità, vale la pena di segnalare
quelle in materia di denominazioni di origine
e indicazioni geografiche. Allo scopo di
“migliorare la competitività dei produttori di
vino comunitari”, di “rafforzare la notorietà
dei vini comunitari di qualità” e di “istituire
un regime vitivinicolo basato su regole
chiare, semplici ed efficaci”, il Regolamento
prevede la possibilità di adottare – a partire
dal 1° agosto 2009 – per i vini le menzioni
D.O.P. (denominazione di origine protetta) e
I.G.P. (indicazione geografica protetta), già da
tempo in uso per i prodotti alimentari.
Ai singoli Paesi non sarà comunque imposto
di abbandonare le denominazioni nazionali
già previste dalla legislazione interna (ad
esempio, per l’Italia, quelle di “D.O.C.”,
“D.O.C.G.” e “I.G.T.”): l’art. 59, par. 2, lett.
a), del Regolamento dispone infatti che sulle
etichette possano continuare ad essere
apposte le menzioni tradizionalmente
utilizzate negli Stati membri. Starà ai singoli
produttori di vino, dunque, decidere se
adottare le nuove denominazioni e indicazioni
oppure se mantenere quelle tradizionali.
NEWSLETTER N°1 - Gennaio 2009
2.
Abrogazione dell’Alto Commissario per la
lotta alla contraffazione
L’entrata in vigore del decreto legge n.
112 del 25 giugno 2008, convertito in legge
6 agosto 2008, n. 112, ha comportato la
soppressione dell’Alto Commissario per la
lotta alla contraffazione, cui erano attribuite
– com’è noto - funzioni di monitoraggio
e raccolta di dati sul fenomeno della
contraffazione, di coordinamento ed indirizzo
delle politiche e delle strategie per la tutela
della proprietà industriale e intellettuale, di
studio ed elaborazione di misure normative
e amministrative per la tutela della proprietà
intellettuale ed industriale, e di assistenza
alle imprese vittime della contraffazione.
La decisione, da più parti criticata, di
sopprimere l’Alto Commissario (istituito dalla
l. 80/2005, c.d. “decreto competitività”) rientra
in una manovra di politica legislativa che l’art.
68, comma 5°, del citato d.l. 25 giugno 2008,
n. 112, ha descritto in questi termini:
“al fine di eliminare duplicazioni organizzative
e funzionali nonché di favorire una maggiore
efficienza dei servizi e la razionalizzazione
delle procedure, le strutture amministrative
che svolgono prevalentemente attività a
contenuto tecnico e di elevata specializzazione
riconducibili
a
funzioni
istituzionali
attribuite ad amministrazioni dello Stato
centrali o periferiche, sono soppresse e
le relative competenze sono trasferite
alle Amministrazioni svolgenti funzioni
omogenee”.
NEWSLETTER N°1 - Gennaio 2009
3.
Ricerca di anteriorità: una nuova fase
nella procedura italiana di brevettazione
Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale
n. 32572 del 27 giugno 2008 (in Gazz. Uff. del
2 luglio 2008, n. 153), le domande di brevetto
per invenzione depositate presso l’Ufficio
italiano brevetti e marchi (UIBM) a partire dal
1° luglio 2008 sono oggetto di una ricerca di
anteriorità effettuata dall’Ufficio Europeo dei
Brevetti (EPO).
Questa nuova fase della procedura di
brevettazione è regolata da un accordo
stipulato il 18 giugno 2008 fra il Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione generale
per la proprietà industriale – Ufficio italiano
brevetti e marchi, e l’Organizzazione Europea
dei Brevetti.
La
ricerca
di
anteriorità
riguarda
esclusivamente le domande di brevetto
per invenzione industriale per le quali
non è rivendicata una priorità estera ai
sensi dell’art. 4 del Codice della Proprietà
Industriale, e potrà anche non essere svolta
ove l’U.I.B.M. ritenga, alla stregua del notorio,
certa o assolutamente evidente l’assenza dei
requisiti di validità. La ricerca di anteriorità
è poi esclusa per le domande di brevetto per
modello di utilità.
Tra le novità collegate all’introduzione di
questa fase della procedura di brevettazione,
segnaliamo che:
- le domande di brevetto devono essere
corredate da una traduzione in lingua
inglese delle rivendicazioni, in mancanza
NEWSLETTER N°1 - Gennaio 2009
della quale il richiedente deve corrispondere
all’amministrazione la somma di 200 euro per
le spese di traduzione (diritti di deposito per
la ricerca ex tabella A), lettera a), n. 7 allegata
al Decreto Ministeriale del 2 aprile 2007);
- l’U.I.B.M. richiede all’EPO il rapporto di
ricerca entro 5 mesi dalla data della domanda
di brevetto, e il rapporto viene redatto dall’EPO
entro 9 mesi dalla data della domanda;
- ai sensi dell’art. 6, 1° e 2° comma, del D.M.
n. 32572/08 l’U.I.B.M. “dopo la pubblicazione
della domanda provvede all’esame di cui
all’art. 170, 1° comma, lett. b, del Codice, sulla
base del rapporto di ricerca e dell’eventuale
documentazione prodotta dal richiedente”,
e “se rileva che per la domanda esaminata,
tenuto conto del rapporto di ricerca e delle
eventuali argomentazioni e modifiche
apportate alle rivendicazioni e al testo dal
richiedente, non può essere concesso il
brevetto, emette una lettera interlocutoria di
rifiuto adeguatamente motivata”;
- all’atto del deposito di una domanda di
brevetto europeo che rivendichi una priorità
italiana per la quale è stata effettuata la
ricerca di anteriorità, il richiedente è esentato
dal pagamento della tassa di ricerca (1.050
euro) altrimenti dovuta all’EPO.
4.
Design Comunitario: nuova edizione della
Classificazione di Locarno
Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nona
edizione della Classificazione di Locarno, vale
a dire la classificazione internazionale dei
disegni e modelli industriali, in vigore dall’8
ottobre 1968.
In particolare, la nuova edizione prevede:
- l’introduzione della nuova classe 32-00
dal titolo “Simboli grafici e loghi, motivi per
superfici, ornamento” per prodotti come
presentazione, disegni grafici, simboli grafici,
loghi, ornamento e motivi per superfici;
- la cancellazione della classe 99-00 (dal
titolo “Miscellanea” che includeva tutti i
prodotti non compresi nelle altre classi) e
la riclassificazione dei suoi prodotti in altre
classi;
- l’introduzione di 99 nuovi prodotti.
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