LOTTA AL COMMERCIO DI MERCI CONTRAFFATTE E DI MERCI USURPATIVE: NOZIONI, POLITICHE CRIMINALI E ATTIVITA’ DI POLIZIA IN PROIEZIONE PROCESSUALE. SINTESI DELLA RELAZIONE PRESENTATA AL VI° CONVEGNO REGIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DAL DOTT. ALESSANDRO SCARPELLINI ACIREALE, 30 SETTEMBRE 2011 INTRODUZIONE In un quadro di riferimento mutevole e complesso, incastonato nell’epoca della globalizzazione e della glaciazione mediale, è necessario fare affidamento a punti di riferimento utili per orientare la comprensione degli avvenimenti e la nostra attività. Tali punti di riferimento sono innanzitutto costituiti dalle nozioni e dalle definizioni offerte dalle norme e dalla prassi. NOZIONI La parola contraffare ha un’origine latina (contra-facere = fare contro) ed ha una connotazione che sin dall’inizio è stata sostanzialmente negativa (avendo il significato di “fare il verso” per dileggiare, canzonare). L’attuale significato giuridico del termine ha a che fare con il creare, modellare, al fine di falsificare il risultato con lo scopo di ingannare, e si ottiene con il riprodurre, integralmente (contraffazione in senso proprio) o parzialmente (alterazione), un marchio registrato allo scopo di sfruttarlo economicamente ed indebitamente. Contraffare significa riprodurre un marchio, anche figurativo, nei suoi elementi essenziali, con l’effetto di confondere l’acquirente. Si può parlare di contraffazione solamente in relazione a marchi od a segni distintivi registrati e riprodotti illegalmente, in modo pedissequo integrale o parziale (ma sufficiente a richiamare il marchio originale) e tale da ingenerare confondibilità. La contraffazione offende la pubblica fede. Un marchio è un qualsiasi segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, sotto molteplici modalità e forme, quali parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, combinazioni e tonalità cromatiche, purchè idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre. I marchi possono essere individuali o collettivi. Non vi sono invece compresi i c.d. marchi di garanzia (es.: marcatura CE). I segni distintivi sono segni che vengono apposti sui prodotti industriali o sulle opere di ingegno che hanno la funzione di distinguere un prodotto da altri dello stesso genere, indicandone provenienza aziendale, origine geografica o qualità. Si ha invece imitazione - termine spesso considerato impropriamente come sinonimo di contraffazione - quando il bene riprodotto riporta alcuni tratti di somiglianza con l’originale ma non si ha la riproduzione pedissequa del marchio, anche non registrato, o di altri segni distintivi atipici. L’imitazione può produrre reati che offendono l’ordinamento economico. Quando infine si parla di imitazione servile, ci si riferisce all’atto di concorrenza sleale consistente nell'imitazione fedele e pedissequa dei prodotti di un concorrente tale da creare confusione nel pubblico sulla provenienza degli stessi; l’imitazione riguarda le parti appariscenti o comunque esterne del prodotto, mentre ne sono escluse tutte le forme idonee a costituire oggetto di protezione brevettuale. Nuove terminologie si fanno strada nel panorama del diritto comunitario. Tra esse il c.d. LOOK-ALIKE, che consiste in una particolare forma di concorrenza sleale realizzata con una imitazione consapevole ma prudente di un prodotto affermato. O anche il c.d. ITALIAN SOUNDING, che riguarda l’ingannevole richiamo più o meno esplicito dei prodotti made in Italy (in specie del tipo alimentare). A proposito della registrazione del marchio, va annotato che questa può essere nazionale, europea o internazionale. In proposito le regole e le categorizzazioni fanno riferimento alla Convenzione internazionale di Nizza. Può essere registrato come marchio ogni nuovo segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, ivi compresi nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, marchi tridimensionali, combinazioni di colori o tonalità cromatiche (in quest'ultimo caso è consigliabile indicare i relativi codici), idoneo a contraddistinguere prodotti o servizi di persone fisiche o giuridiche. Una registrazione può essere ottenuta indipendentemente dal fatto che l'uso sia precedente, attuale o che vi sia l'intenzione d'uso futuro. Le domande, le registrazioni, i trasferimenti, i rifiuti non vengono pubblicati ufficialmente, in maniera diffusiva, ad esempio in Bollettini od in altra veste editoriale, bensì vengono rese accessibili al pubblico su apposita richiesta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi La registrazione è concessa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della domanda e può essere rinnovata per successivi periodi decennali. La legge riconosce determinati effetti giuridici anche al marchio non registrato. In particolare, qualora dall'uso di un marchio non registrato sia derivata una notorietà non meramente locale, il preutente potrà far valere su tutto il territorio nazionale i propri diritti di esclusiva nei confronti di chi successivamente depositi una domanda di registrazione per tale marchio. Secondo l'Accordo di Madrid, il titolare di una Registrazione Italiana, qualora possieda una seria struttura commerciale in Italia, può ottenere una registrazione internazionale. Il marchio comunitario (CTM) è un sistema di tutela dei marchi operativo dal 1996 (la data ufficiale per il deposito delle prime domande di registrazione coincide con il 1° aprile 1996) che permette di ottenere una privativa valida in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europa. La gestione amministrativa è demandata alla esclusiva competenza dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – UAMI, agenzia comunitaria con sede nella città spagnola di Alicante. Dal punto di vista normativo, il marchio comunitario è disciplinato da tre Regolamenti Comunitari, recentemente novellati: il Reg. 40/94 (Regolamento del Consiglio UE concernente gli aspetti sostanziali), il Reg. 2868/95 (Regolamento della Commissione UE concernente gli aspetti applicativi) e il Reg. 2869/95 (Regolamento della Commissione UE concernente le tasse). Ai sensi del Reg. CE 1383/2003 sono MERCI CONTRAFFATTE: Le merci e loro imballaggi cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali […] e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio […] Qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, ecc.) anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione Gli imballaggi che recano marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, nelle stesse condizioni Sono invece MERCI USURPATIVE le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto POLITICHE CRIMINALI La contraffazione è un fenomeno che produce effetti a breve termine ed effetti a lungo termine. Tra i primi vanno annoverati i danni economici diretti (in termini di volumi di vendita e di mancato pagamento di royalties) procurati ai titolari dei marchi contraffatti e dei prodotti imitati, nonché, a livello più generale, nel danno erariale per erosione del gettito fiscale e nel rischio per la sicurezza e la salute dei consumatori. A lungo termine gli effetti si sostanziano nei costi di contrasto (sia da parte delle aziende, sia da parte della p.a.), nell’indebolimento della spinta alla ricerca ed all’innovazione, nella distorsione dei mercati per il riciclaggio di proventi illeciti, nell’indebolimento della funzione di garanzia dei marchi, ovvero in senso più ampio della fiducia dei mercati. A livello internazionale sono stati costituiti speciali organismi ed Enti (es.: OECD Organisation for Economic Co-operation and Developement; IPERICO Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) e sono stati stipulati accordi (es.: accordo di Madrid 1957, Dichiarazione di Roma 2004, accordo bilaterale Italia-Cina 2010, ecc.) e protocolli, per la definizione di politiche comuni. A livello nazionale opera presso il M.S.E. (Ministero per lo Sviluppo Economico) la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, che comprende l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Le politiche criminali nazionali sono consistite sia in azioni di studio e di sensibilizzazione (es.: creazione del call-center 06.47055800; indizione di una giornata nazionale contro la contraffazione, campagne stampa, eccetera), sia in decisioni normative. Queste ultime hanno portato ad una ridefinizione delle fattispecie criminali, ad azioni per l’abbattimento della domanda, a nuovi strumenti investigativi. Fonte: MSE. Strategica è risultata l’emanazione della legge 99/09, che ha portato alla riscrittura degli artt. 473 e 474 c.p., ed all’inserimento degli articoli 517-bis, 517-ter e 517-quater c.p. La stessa norma ha inoltre modificato la legge n. 356/92, prevedendo nel caso di associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione delle merci la c.d. confisca per sproporzione. Art. 473 c.p. Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro. Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 3.500 a 25.000 euro chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Si ha CONTRAFFAZIONE quando vi è la riproduzione integrale in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di un marchio o di un segno distintivo; si ha ALTERAZIONE quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originale o col segno distintivo. (Cass.Pen., sez. V, Sent. 3911 del 8.4.1975) Nessuna norma sanziona penalmente l’uso non autorizzato di marchi o segni distintivi autentici (es.: per sovrapproduzione), onde il fatto rileva solo come illecito civile. (Cass. Pen., sez. V, Sent. 5247 del 31.01.2000) Art. 474 c.p. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 20.000 euro. I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. “La riproduzione del personaggio di fantasia tutelato dal marchio registrato, ancorchè fedele ma espressiva di una forte similitudine, integra il reato (474) quando sia apprezzata una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore.” [c.d. imitazione figurativa] (Cass.Pen., sez. V, Sent. 25147 del 11.7.2005) “…non è sufficiente accertare la sussistenza della violazione del diritto d’autore costituita dalla riproduzione di un personaggio di fantasia senza autorizzazione, ma è necessario verificare se il personaggio di fantasia costituisca oggetto di un marchio registrato.” (Cass. Pen., sez. V, Sent. 33068 del 12.9.2005) Va annotato però che “…se è vero che la tutela penale (474) è riservata esclusivamente ai marchi registrati, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile e dei trattati internazionali, tuttavia quando si tratta di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte di una determinata società produttrice, l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti per la sua protezione grava su chi tale insussistenza deduce.” (Cass.Pen., sez. II, Ord. 4265 del 4.1.1996) A proposito del cosiddetto “FALSO GROSSOLANO”: “Può integrare il reato di cui all’art. 474 c.p. la condotta consistente nel vendere sulla spiaggia borse di marchi famosi contraffatti. La fattispecie prevista infatti è un reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno. Ne consegue che non può parlarsi, con riguardo alla fattispecie in questione, di reato impossibile per il solo fatto che l’asserita grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno”. (Corte di Cassazione, Sez. Pen. II, Sent. 23.7.2009, n. 30672). E anche “La norma che incrimina l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi tutela il bene della pubblica fede […] E’ pertanto da escludersi la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l’errore degli acquirenti, dal momento che occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio, connaturata all’azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione. […]”. (Corte di Cassazione, Sez. Pen. V, Sent. 12.3.2008, n. 21787). Infine: Il delitto di cui all’art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) può concorrere con il delitto di cui all’art. 648 c.p.1 (Cfr. Corte di Cassazione, S.U. 9.5.2001, n. 23427)Con la legge 99/09 è stata introdotta nel nostro ordinamento anche la fattispecie delittuosa riferita alle MERCI USURPATIVE: E’ stata altresì definita la tutela penale alla falsa indicazione di origine (art. 517-quater). Resta definito all’art. 517 c.p. il reato sussidiario che punisce l’imitazione dei prodotti altrui, ancorchè recanti marchi non registrati: Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro. Art. 517 – bis c.p. Circostanze aggravanti. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione d’origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. 1 Art. 648 c.p. Ricettazione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di 5 giorni a un massimo di 3 mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso. La legge finanziaria 2004 aveva già integrato la fattispecie con una norma di contrasto al mercato del c.d. falso made in Italy. Inoltre nel 2005 erano già state promulgate norme di contrasto al consumo di merci contraffatte, tese al contenimento della domanda, novellate con la legge 99/09. Sul piano investigativo, nuovi strumenti sono stati offerti con la possibilità di impiego di agenti provocatori e di operazioni undercover anche in caso di indagini per i reati di contraffazione. Con l’art. 17/1 della legge 99/09, in riferimento alla legge 16.3.2006, n. 146, viene infatti estesa ai reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. la causa di non punibilità di cui all’art. 51 c.p. in due casi: A) Ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, addetti a strutture investigative specializzate o alla D.I.A., che per acquisire elementi probatori, nel corso di specifiche operazioni disposte dagli organi di vertice o dai comandi provinciali, danno rifugio, prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego. B) Ufficiali di polizia giudiziaria (in genere) che in caso di necessità di acquisizione di elementi probatori o per l’individuazione o la cattura dei responsabili, possono – previo immediato avviso al pubblico ministero - ritardare o omettere atti, e/o utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura. Il Pubblico Ministero, di norma con decreto, può ritardare l’esecuzione delle misure cautelari, e far affidare in custodia giudiziale con facoltà d’uso il materiale o i beni sequestrati Va infine menzionato lo snellimento procedurale relativo alla custodia delle merci sequestrate. Art. 260 c.p.p. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico (1), idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. 2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria. ( 2) 3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione. 3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua. ( 3) 3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. (3) (1) Parole inserite dall’art. 8, comma 8, lett. a) della L. 18 marzo 2008, n. 48 (2) Periodo inserito dall’art. 8, comma 8, lett. b) della L. 18 marzo 2008, n. 48. (3) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 ATTIVITA’ DI POLIZIA IN PROIEZIONE PROCESSUALE PRIVILEGIARE GLI ATTI IRRIPETIBILI • PERQUISIZIONI • SEQUESTRI E ACCERTAMENTI URGENTI INDIVIDUARE LE PP.OO.* • TITOLARI DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO • ASSEVERAZIONE DI DEPOSITO DEL MARCHIO FONTI DI PROVA • PRELIEVO E REPERTAZIONE DI CAMPIONI • ACCERTAMENTI TECNICI ATTIVITA’ DI P.G. IN PROIEZIONE PROCESSUALE La polizia giudiziaria opera in proiezione processuale, avendo ben presente che nel rito ordinario la prova si forma nel dibattimento e che: al Giudice è espressamente fatto divieto di conoscere la notizia di reato; le prove testimoniali si formano nel dibattimento durante la c.d. crossing examination, e che il teste può rivelarsi inattendibile. Nel consegue la necessità di portare al processo atti a fede privilegiata ed a diretta utilizzabilità. * …il titolare del marchio contraffatto è persona offesa dal reato … ha diritto a ricevere l’avviso di cui all’art. 408 c.p.p. (Cassaz. Pen. Sez. V, Sent. 41756 del 22.11.2005)