LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:
IL PIANO DEL CONSUMATORE TRA TUTELA DEL DEBITORE
INSOLVENTE E SANZIONE DEL CREDITORE
PER OMESSA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO
16 Settembre 2015
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LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: IL PIANO
CONSUMATORE TRA TUTELA DEL DEBITORE INSOLVENTE E SANZIONE
CREDITORE PER OMESSA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO
DEL
DEL
La Legge n. 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una soluzione particolare che consente di porre
rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure
concorsuali. Il debitore ha la facoltà di concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di
composizione della crisi, attraverso un procedimento assoggettato a procedure camerali ex artt. 737 ss. c.p.c.,
che viene definito un ibrido tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis della
Legge Fallimentare. Tale disciplina, dunque, si presenta come uno strumento concorsuale con effetti
esdebitatori e non a carattere negoziale-transattivo.
Tale strumento, pur se ad oggi ancora poco conosciuto ed impiegato, costituisce un utile rimedio alle ipotesi
di crisi da sovraindebitamento tanto che la recente previsione legislativa D.L. n.83/2014, conv. in L.
132/2015, a parziale modifica della disposizione ex art. 480 c.p.c., ha introdotto l’obbligo – a pena di nullità
dell’atto di precetto – di inserire l’ “avvertimento” che il debitore può porre rimedio alla propria situazione di
sovraindebitamento, utilizzando tale strumento di composizione della crisi.
Il debitore in stato di sovraindebitamento, dunque, potrà proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di
composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento di tutti i creditori, anche quelli estranei all'accordo stesso, il piano dovrà prevedere le
scadenze e le modalità di pagamento, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le
modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.
Il presupposto oggettivo per l’applicabilità di tale procedura di composizione della crisi è la sussistenza di
una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (cfr. art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012). È bene precisare che la
definizione fornita di “sovraindebitamento”, è un concetto ben diverso da quello di “insolvenza”, previsto
dalla Legge Fallimentare; in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere
regolarmente ai propri debiti, ma si riferisce anche ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il
proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.
La disciplina prevista dalla Legge n. 3 del 27.01.2012, rappresenta una novità assoluta per l’ordinamento
italiano, in quanto recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali del 2005.
Essa, in effetti, ha posto parziale rimedio ai limiti oggettivi e soggettivi per l’applicabilità della possibilità di
esdebitazione prevista dalla Legge Fallimentare, anche ad altri soggetti (cfr. art. 142 e ss. L.F.).
In particolare, il c.d.“piano di ristrutturazione del debitore” è una procedura che, su iniziativa volontaria del
“consumatore”, sotto il controllo del Giudice e con l’assistenza rilevante di un altro organismo autonomo e
indipendente (l’Organo di Composizione della Crisi), consente al “Consumatore”
programma di pagamento al fine di sanare i propri debiti.
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di accedere ad un
La nuova procedura è riservata solo al consumatore (ossia il privato cittadino quale persona fisica che
assume obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta) ed è caratterizzata dall’assenza di un procedimento volto ad acquisire l’adesione dei
creditori al piano proposto, quindi è basata su una valutazione giudiziale della fattibilità del piano e della
condotta del consumatore con riguardo alla ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni al
tempo della loro assunzione ed alla mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento.
La proposta di piano del consumatore deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del
soggetto sovraindebitato, con l’allegazione di atti e documenti dettagliatamente indicati dal comma 1 dell’art.
9, nonché un’attestazione di fattibilità del piano (cfr. comma 2 dell’art. 9) e una relazione particolareggiata
dell’organismo di composizione della crisi sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore, sulle
cause dell’incapacità di adempiere, sulla solvibilità del consumatore, sulla probabile convenienza del piano
rispetto all’alternativa liquidatoria (cfr. comma 3 bis).
Proprio sulle cause dell’indebitamento e sulle cause dell’incapacità di adempiere, il decreto del Giudice
delegato con cui viene concessa l’omologazione, si rivela particolarmente utile ed evidenzia al contempo il
prezioso ruolo degli organismi di composizione della crisi nel riempire di contenuto formule come “cause
dell’indebitamento”, “diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni”,
“ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”, “attestazione di fattibilità del
piano”, “probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria”. È necessario, eseguire una
valutazione della “meritevolezza” del debitore con riguardo alla natura non colposa del sovraindebitamento
al fine di poter applicare la L. 3/2012 .
Si tratta, tuttavia, di una disciplina che – sia nella direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito dei
consumatori, sia nella sua attuazione con il D.lgs. 141/2010 – ha optato per la via della moltiplicazione degli
obblighi di informazione, in una prospettiva volta a responsabilizzare il debitore rendendolo edotto il più
possibile circa le scelte che sta effettuando nel momento in cui accede al credito.
A riguardo, è prevalso un approccio c.d. “responsible borrowing”, rispetto all’approccio c.d. “responsible
lending”, orientato a sanzionare i finanziatori che procedessero alla concessione del credito senza adeguata
valutazione della solvibilità del consumatore.
Sul tema, l’art. 124 bis del Testo Unico in materia bancaria e finanziaria, dispone che “prima della
conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di
informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando
una banca dati pertinente”.
In tale prospettiva, la L. n. 3/2012, sulla procedura di esdebitamento del consumatore, è destinata
inevitabilmente a caricarsi di un ruolo di supplenza della scarna disciplina in materia di prevenzione del
sovraindebitamento, di doveri informativi e verifica del merito creditizio (cfr. artt. 124 ss. T.U.B.).
Il “piano del Consumatore”, dunque,
costituisce lo strumento ex post che, secondo l’orientamento
giurisprudenziale più recente, ha rivestito una funzione c.d. “punitiva”, al fine di tutelare da un lato il
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sovraindebitamento incolpevole del debitore insolvente (L. 3/2012) e dall’altro “sanzione” il creditore per
l’omessa verifica del merito creditizio (ex art. 124 TUB).
In questi termini, anche a seguito dei recenti provvedimenti giudiziari (cfr. Trib. Pistoia 27.12.2013, del
28.02.2014 e dell’8.01.2014; Trib. Ascoli Piceno del 4.04.2014, Trib. Catania 24.06.2014 e Trib Catania
17.06.2014), si può affermare che con le omologazioni del “piano del consumatore” sovraindebitato,
vengono concessi i “benefici” di cui agli artt. 7 ss. della Legge 3/2012 a famiglie finanziariamente
vulnerabili, sulla scorta del comune presupposto della non colpevolezza del default.
L’omologazione, in effetti, è subordinata alla circostanza che il consumatore abbia assunto obbligazioni con
la
ragionevole
prospettiva
di
poterle
adempiere
e
senza
aver colposamente
determinato
il
sovraindebitamento (anche per mezzo di un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità
patrimoniali: comma 3 art. 12 bis). In questi termini, l’ “approvazione” del piano di ristrutturazione acquista
la funzione di strumento di tutela del debitore insolvente ed altresì svolge una funzione punitiva verso il
creditore che non esegue con la dovuta diligenza e cura l’opportuno screening sul merito creditizio.
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