IL SOVRAINDEBITAMENTO DEI SOGGETTI NON FALLIBILI
e
GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Organizzato da:
GRUPPO DI STUDIO SUL SOVRAINDEBITAMENTO DELL’O.D.C.E.C. DI MODENA
CONVEGNO
Sede O.D.C.E.C. Modena
4 Novembre 2015
Dalle 15.00 alle 19.00
GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
LE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge 27 Gennaio 2012, n. 3 (pubblicata in G.U. del 30 gennaio 2012, n. 24)
• Decreto Legge 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento per creazione O.C.C.)
DOCUMENTI CONSIGLIO NAZIONALE
• Regolamento sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
(C.N.D.C.E.C., Aprile 2015)
• Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento
(C.N.D.C.E.C., Luglio 2015)
SOVRAINDEBITAMENTO
«Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la
rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente.»
(art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012)
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
• Squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente
liquidabili e passività correnti scadute o di imminente scadenza.
• Difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni a causa di uno squilibrio
perdurante
• Inadempimenti e altri fattori esteriori tipici possono non essersi ancora
manifestati
• Situazione prodromica rispetto all’insolvenza (situazione di tensione finanziaria
grave, seppur non necessariamente irreversibile).
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
1. Consumatore 
«Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta»
(art. 6, comma 2, lett. b), legge 3/2012)
Obbligazioni estranee ad attività d’impresa e professionale
2. Altri Soggetti 
«Situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a
procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel presente capo»
(art. 6, comma 1, legge 3/2012)
• Imprenditore agricolo  Art. 2135 Codice Civile
• Start-up innovative  Entro 4 anni dalla costituzione
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: CONTINUA
• Imprenditori commerciale sotto-soglia  Art. 1 Legge fallimentare:
A) Avere avuto in ciascuno dei tre esercizi antecedenti:
- attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad €. 300.000,00;
- ricavi lordi complessivi annui non superiori ad €. 200.000,00;
B) Avere debiti di ammontare non superiore ad €. 500.000,00
• Imprenditore cessato  Cancellazione da registro imprese da oltre 1 anno
• Socio illimitatamente responsabile  Fuoriuscito da compagine sociale da oltre 1 anno
• Erede imprenditore defunto  Entro 1 anno da morte
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: CONTINUA
• Professionisti, Artisti e Lavoratori autonomi
 Dottori commercialisti, avvocati, notai
 Ingegneri, geometri, architetti
 Medici, psicologi, farmacisti
• Società tra professionisti
• Associazioni professionali
• Enti privati non commerciali
 Associazioni, Fondazioni, Comitati, Imprese sociali, Enti lirici;
 Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Associazioni sportive dilettantistiche;
 Organizzazioni non governative, ONLUS, Centri di formazione professionale, Istituti di patronato.
• Imprenditori commerciale sopra-soglia  Debiti < € 30.000 (?)
TIPOLOGIA DI PROCEDURA
1. Consumatore 
- Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Piano del consumatore
- Liquidazione del patrimonio
2. Altri Soggetti 
- Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Liquidazione del patrimonio
Liquidazione del patrimonio: istituto non utilizzabile da enti privati
senza scopo di lucro o enti non commerciali
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
(O.C.C.)
SOGGETTO SOVRAINDEBITATO
Ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.)
O.C.C. presso un ente pubblico
Individuazione di una o più persone fisiche
(gestori della crisi) incaricate di gestire il
procedimento di composizione o di
liquidazione del patrimonio.
(art. 15, comma 1, legge 3/2012 e
art. 9, comma 1, decreto 202/2014)
Tribunale (Volontaria Giurisdizione)
Designazione da parte del Giudice di un
professionista in possesso dei requisiti ex art.
28 l. fall. (oppure notaio) facente le funzioni
di O.C.C.
(art. 15, comma 9, legge 3/2012)
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
(O.C.C.)
“Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal
regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata
all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”
(art. 2, comma 1, lett. d), decreto 202/2014)
ENTI PUBBLICI AUTORIZZATI
SEZIONE A
• C. C. I. A. A. (organismo conciliazione)
• Segretariato sociale
• Ordine Avvocati
• Ordine Notai
• Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili
SEZIONE B
• Comuni
• Province
• Città Metropolitane
• Regioni
• Istituzioni universitarie pubbliche
REQUISITI PER ISCRIZIONE
• Referente indipendente
• Polizza assicurativa
• Conformità regolamento
• Laurea magistrale
Economia / Giurisprudenza
• Formazione minima obbligatoria
• Esperienza minima obbligatoria
ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI
REFERENTE
GESTORE CRISI
AUSILIARIO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
REFERENTE
«La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina
l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.»
(art. 2, comma 1, lett. i), decreto 202/2014)
• Requisito indipendenza  «Assoluta autonomia»
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Indirizzo e coordinamento O.C.C.  «Cura organizzazione e gestione O.C.C.»;
Distribuzione incarichi con equità (tenuto conto natura e importanza affare);
Tenuta ed aggiornamento elenco gestori della crisi;
Nomina + Sostituzione gestori della crisi;
Relazione su gestione
• Informazioni a Ministero su O.C.C. e Gestore della crisi;
GESTORE DELLA CRISI
«La persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la
prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi
da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.»
(art. 2, comma 1, lett. f), decreto 202/2014)
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Accettazione + Dichiarazione di indipendenza
Ausiliario del Giudice delegato alla procedura
Ausiliare del debitore nell’elaborazione del piano e dell’esecuzione della proposta
Liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio + Gestore della liquidazione
Attestatore fattibilità del piano sottostante alla proposta
Relazione su: a) cause indebitamento; b) diligenza consumatore; c) ragioni incapacità adempiere;
d) resoconto solvibilità consumatore ultimi 5 anni; e) atti impugnati da creditori;
f) giudizio completezza ed attendibilità documentazione e informazioni depositate.
• Ruolo specifico nelle diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
FUNZIONI O.C.C.
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Cura comunicazioni con creditori
Coadiuvare nell’elaborazione del piano sottostante alla proposta
Esecuzione della proposta
Formalità pubblicitarie
Gestore della liquidazione
Liquidatore giudiziale nell’accordo o nei piani del consumatore omologati
Redazione della relazione particolareggiata
Relazioni ai creditori e al giudice sui consensi espressi
Rilascio dell’attestazione di fattibilità del piano
Verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta
Grazie per l’attenzione
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