www.ilsovraindebitamento.it L’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento A cura di Nicola Vezzani www.ilsovraindebitamento.it Indice L’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento Introduzione …………………………………………………………. 1 Capitolo primo Aspetti generali della disciplina 1.1 La nascita della disciplina e il suo iter formativo ……………….. 7 1.2 Sovraindebitamento e Consumatore: finalità, iniziativa e definizioni ……………………………………………………. 14 1.3 Ambito di applicazione e presupposti di ammissibilità .............. 23 1.4 L’organismo di composizione della crisi ..................................... 27 Capitolo secondo L’accordo di composizione della crisi 2.1 Il contenuto dell’accordo ............................................................. 35 2.2 Il deposito della proposta e la documentazione allegata............... 43 2.3 Il procedimento ............................................................................ 48 2.4 Raggiungimento e omologazione dell’accordo ........................... 53 2.5 Esecuzione dell’accordo .............................................................. 63 2.6 Patologia dell’accordo: impugnazione e risoluzione ................... 67 Capitolo terzo Il piano del consumatore 3.1 Accordo e piano del consumatore: le due procedure a confronto ................................................................................... 77 www.ilsovraindebitamento.it 3.2 Procedimento e omologazione del piano del consumatore .......... 81 3.3 La revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ........................................................... 92 3.4 Omologa e revoca del piano del consumatore: analisi di un caso reale e successive osservazioni ................................... 94 Appendice normativa Legge 27 gennaio 2012 n. 3 Capo I – Modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione ......................................................................... 101 Capo II – Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ...................... 108 Capo III – Entrata in vigore ............................................................. 139 Bibliografia Riferimenti dottrinali ....................................................................... 140 Riferimenti giurisprudenziali ........................................................... 144 PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA © La presente pubblicazione ed i materiali riportati sul sito sono tutelati dal Diritto d’Autore e sono destinati all’utilizzo da parte dei singoli operatori del diritto, che hanno le più ampie facoltà di utilizzo a titolo esclusivamente personale di lavoro e di studio. 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La disciplina oggetto del presente elaborato è diretta al tentativo di porre rimedio all’eccessiva esposizione debitoria del consumatore, all’erosione delle disponibilità economiche dei nuclei familiari e, quindi, all’incapacità di molti di tali soggetti, di adempiere i propri obblighi finanziari. L’attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l’Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare. Il nostro paese, dopo che anche la Grecia nel 2010 aveva colmato questo tipo di lacuna nel proprio ordinamento giuridico, era rimasto l’unico a non avere una legislazione a tal fine destinata. Per comprendere meglio il ritardo nel munirsi di una disciplina che consentisse ai soggetti non fallibili l’accesso a una procedura concorsuale, basti sapere che allo stato attuale solamente pochi paesi al mondo non ne sono dotati: Bulgaria, Cina, Ucraina, Ungheria, Vietnam ed alcuni paesi del sud 1 www.ilsovraindebitamento.it America. Al tempo stesso i paesi anglosassoni hanno visto nascere le prime forme di tale disciplina già nei secoli precedenti: infatti, l’Inghilterra ne è dotata già dal 1705 e gli Stati Uniti dal 18411. Il dibattito sulla necessità di introdurre nel nostro ordinamento una procedura di regolazione dell’insolvenza civile, da affiancare alle esistenti procedure concorsuali destinate agli imprenditori commerciali, si è intensificato negli ultimi anni in ragione del progressivo indebitamento di privati e famiglie, derivante dal ricorso crescente e sistematico al credito al consumo, caratterizzato a sua volta dalla destinazione di flussi reddituali futuri al rimborso del debito. Il credito al consumo, a partire dagli anni ottanta ad oggi, si è imposto come fenomeno di tendenza che ha interessato ogni settore dell’economia, sino a divenire un fenomeno di massa. Tale fenomeno appare, oggi, maggiormente evidente rispetto al passato ed è strettamente legato ad una modificazione dello stile di vita e di consumo della società. L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l’imprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all’istituto dell’esdebitazione2; mentre ai privati, fino all’introduzione della disciplina oggetto del presente elaborato, non veniva concessa la medesima opportunità3. Naturalmente il deficit normativo era evidente già prima del manifestarsi dell’attuale situazione economica, la quale 1 MICHELOTTI, Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento, ODCEC Pistoia, 2014. 2 L’istituto dell’esdebitazione, ex art. 142 l.f., consente al fallito, ove ricorrano determinate condizioni, di cancellare i debiti che non hanno trovato soddisfazione in ambito concorsuale. 3 GUIOTTO, La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, in Fallimento, 2012, 21. 2 www.ilsovraindebitamento.it non ha fatto altro che dare maggior rilievo alle problematiche in oggetto. Considerando quindi come siano notevolmente modificate le abitudini di consumo della società, si comprende come il credito al consumo sia diventato il volano dell’economia, consentendo la realizzazione di due obiettivi: l’aumento della produzione di beni e di scambi, e la maggiore percezione di benessere da parte degli individui, derivante dalla dilazione nel tempo delle spese sostenute. Proprio quest’ultimo aspetto offre ai soggetti una capacità di acquisto sempre maggiore, permettendo al consumatore di sostenere le proprie spese tramite finanziamenti; basti pensare, ad esempio, alle modalità di dilazione praticate da grandi catene di distribuzione o dalle case automobilistiche. Il credito al consumo, quindi, consente l’immediata acquisizione di beni e servizi, rinviando l’esborso monetario al momento in cui il soggetto ha una maggiore disponibilità economica. In questo contesto si collocano le banche e le finanziarie attraverso la predisposizione di contratti di finanziamento proposti direttamente dal venditore. L’operazione presenta indubbi vantaggi per ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, infatti: al venditore è assicurato l’assorbimento della merce, il consumatore ottiene l’acquisizione immediata del bene e, il finanziatore persegue profitti attraverso l’operazione di prestito4. La società in cui viviamo può essere così definita come credit society, la quale si contrappone alla cash society, incentrata sulla figura del consumatore-pagatore e, nella quale gli individui per le proprie attività ricorrevano al finanziamento in misura marginale, preferendo chiedere aiuto, in caso di mancanza di liquidità, a familiari o amici. In passato si ricorreva al credito quasi esclusivamente per l’attività imprenditoriale, poiché gli istituti di credito confidavano nel patrimonio o nelle capacità dell’imprenditore. 4 G. PIEPOLI, Il credito al consumo, Napoli, 1974, 27. 3 www.ilsovraindebitamento.it Oggi si è delineata una situazione tale per cui anche il consumatore più avveduto potrebbe trovarsi in una situazione di eccessivo indebitamento confidando sulle proprie capacità future di reddito. Non vi è dubbio quindi che il costante ricorso al credito sia tra le cause primarie dell’indebitamento, il quale tuttavia deve essere tenuto distinto e separato dal sovraindebitamento, che è dovuto ad una causa sottostante che rende eccessivamente elevato l’indebitamento rispetto alle mutate condizioni economiche del debitore. Le problematiche concernenti l’evolversi del credito al consumo e al conseguente diffondersi del fenomeno del sovraindebitamento, non sono state prese in considerazione dal nostro legislatore nel momento in cui è stata riformata la legge fallimentare. L’introduzione d’istituti quali gli accordi di ristrutturazione e l’esdebitazione, furono inizialmente concepiti per essere applicati esclusivamente ai soggetti che avevano i requisiti per accedere alla disciplina fallimentare. Proprio dall’introduzione di quest’ultimo istituto all’interno della legge fallimentare, che consentiva la liberazione del debitore fallito da tutti i suoi debiti pregressi rimasti insoddisfatti, ha tratto nuova linfa il dibattito dottrinario relativo alla opportunità, o meno, di consentire anche a coloro che non erano assoggettabili alla disciplina fallimentare la possibilità di accedere al c.d. fresh start5. Questa distinzione tra insolvenza del debitore civile e debitore commerciale, e quindi la limitazione soggettiva del fallimento ai soli commercianti o imprenditori dimensionati, ha origine dal codice di commercio napoleonico del 1807, in cui si faceva riferimento al fallimento del debitore commerciale che cessa i pagamenti6. Essendo questo codice 5 D. BENINCASA, Composizione della crisi da sovraindebitamento. L’istituto in rapporto alle procedure concorsuali, in Temi Romana. 6 D. SPAGNUOLO, L’insolvenza del consumatore, in La nuova legge fallimentare “rivista e corretta”, 2008, 441. 4 www.ilsovraindebitamento.it stato utilizzato come modello, si comprende il motivo per il quale le procedure concorsuali, fino ad oggi, si ritenevano applicabili solamente a soggetti che possedevano le caratteristiche di imprenditore o commerciante. In verità, l’opportunità di sottoporre alla procedura fallimentare ogni debitore insolvente fu oggetto di un acceso dibattito già nella fase della redazione del codice di commercio italiano del 1882. Tuttavia prevalse l’opinione di escludere il debitore civile in quanto la legge stessa, come indicato nel titolo, disciplinava il settore commerciale. Anche la successiva codificazione e la legge fallimentare del 1942 conservarono questa caratteristica, sia per continuità con la tradizione storica, sia come riconoscimento dell’importanza fondamentale dell’economia industriale e commerciale 7 . Nel corso degli anni più volte è stato richiesto un intervento della Corte Costituzionale in merito, la quale ha sempre affermato che l’insolvenza civile produce effetti pregiudizievoli solo per singoli rapporti obbligatori, mentre quella commerciale si ripercuote sul sistema più in generale8. Oggi tali argomentazioni, alla luce anche della mutata realtà 7 così, ancora, D. SPAGNUOLO, op. cit., p. 443 ss. Sul punto si riportano alcune sentenze della Corte Costituzionale: C. Cost., 23 marzo 1970, n. 43, in Foro it., 1970, I, 1017. “… nell’assoggettare alle procedure del fallimento gli imprenditori commerciali e non la generalità dei cittadini, la legge ha avuto riguardo alla natura dell’attività da essi esercitata, giacché lo svolgere attività organizzata in impresa costituisce una situazione obbiettivamente diversa da quella di chi svolge una attività di diverso tipo, e non è irrazionale l’avere limitato alla prima la disciplina concorsuale, né sono arbitrari i motivi di tale limitazione”. Secondo la corte, la diversa condizione dell’imprenditore rispetto al debitore civile, riposa sulla considerazione che l’insolvenza civile produce effetti pregiudizievoli solo per singoli rapporti obbligatori, mentre il dissesto commerciale si ripercuote sul sistema dei traffici più in generale, determinando, così, pregiudizio al ceto dei creditori, al sistema creditizio ed al fondamento della vita del commercio. C. Cost., 16 giugno 1970, n. 94, in Giur. Comm., 1970, III, 308. “… svolgere attività commerciale organizzata ad impresa costituisce una situazione obiettivamente diversa da quella di chi svolge un’attività di diverso tipo, e non è irrazionale l’aver limitato alla prima la disciplina concorsuale, né sono arbitrari i motivi di tale limitazione”. 8 5 www.ilsovraindebitamento.it economica e della nuova disciplina, appaiono poco convincenti e superabili. Nel corso della prima parte di questo elaborato sarà illustrato rapidamente il travagliato iter di formazione della legge e i principali aspetti della disciplina, ponendo l’attenzione nella seconda parte in particolare alla procedura dell’accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore, il quale rispetto all’accordo ne è un sottoinsieme. Questa normativa è coerente con la necessità di attribuire alle procedure di insolvenza del debitore non soggetto all’applicazione della legge fallimentare, l’opportunità di beneficiare del fresh start, cioè di ripartire da zero e ottenere nuovamente un ruolo attivo nell’economia, senza il peso delle situazioni debitorie pregresse. Infatti nel caso delle persone fisiche la responsabilità patrimoniale è potenzialmente perpetua, in considerazione della possibilità dei creditori di soddisfarsi anche sui beni e crediti futuri del debitore9: vi è, quindi, il rischio che le persone fisiche si trovino costrette a convivere per larga parte della loro esistenza con il peso di un insopportabile ed irresolubile indebitamento. C. Cost., 27 luglio 1982, n. 145, in Foro it., 1982, I, 3006. Il diverso trattamento fatto all’insolvenza commerciale e all’insolvenza civile sfugge al giudizio di conformità ai principi costituzionali, riservato al giudice dalle leggi, per rientrare nell’aria di scelte discrezionali proprie del legislatore. 9 così L. STANGHELLINI, Fresh Start: implicazioni di policy, in An. Giur. Ec., 2004, 2, 443. 6 www.ilsovraindebitamento.it Capitolo primo Aspetti generali della disciplina 1.1 La nascita della disciplina e il suo iter formativo. La legge n. 3 del 2012, successivamente modificata con il d.l. 18 Ottobre 2012 n. 179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella l. 221 del 17 Dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento procedure di esdebitazione destinate a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali1 previste dalla Legge Fallimentare. La Legge Fallimentare, disciplinata dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fu emanata in un contesto socio economico nel quale le dimensioni delle imprese erano contenute, le dinamiche commerciali più locali e l’impresa era concepita come un bene prettamente dell’imprenditore. Tale legge inoltre non era proprio compatibile con molti principi costituzionali: si trattava, infatti, di una disciplina che privava il fallito di diritti che poi la costituzione ha garantito, come ad esempio il diritto di voto. Agli inizi degli anni ’80, si è iniziata a sentire la necessità di apportare delle modifiche alla disciplina fallimentare, in modo da renderla maggiormente aderente alla realtà socio economica. Dopo vari tentativi finalmente si è giunti, a partire dal 2005, ad una riforma organica della materia. Durante i lavori preparatori alla riforma, la Commissione Trevisanato prese in considerazione una 1 Per procedure concorsuali si intendono: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. In dottrina, alcuni autori escludono dalle procedure concorsuali gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato di risanamento e la transazione fiscale ex art. 182-ter. 7 www.ilsovraindebitamento.it procedura che si rivolgeva a tutti i debitori civili non fallibili, inclusi i piccoli imprenditori. Si trattava di un accordo di ristrutturazione concordato con tutti i creditori e in caso di sua mancanza, l’applicazione di una liquidazione dei beni semplificata a carattere esdebitatorio per il debitore meritevole. In seguito però, la Commissione Trevisanato-bis prese ugualmente in considerazione i debitori civili, imprenditori e non, ma pose come possibilità di accesso alla procedura, tre soglie dimensionali. Pertanto, nei lavori preparatori si pose il problema dell’applicazione di meccanismi di esdebitazione anche a favore dell’insolvente civile, ma infine si scelse di mantenere la distinzione tra le due procedure e di applicare ai soli soggetti fallibili questi istituti di favore, adducendo quale motivazione che si era fuori dai limiti della delega. Così a seguito della riforma, l’imprenditore commerciale non soggetto al fallimento e al concordato preventivo è individuato in base agli investimenti e ai ricavi. Ai sensi dell’art. 1 l.f.2 non sono assoggettabili al fallimento e non possono far ricorso alla procedura di concordato preventivo3: gli enti pubblici, coloro che non 2 Art. 1 l.f. – Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 3 In realtà l’art. 1 deve considerarsi esteso anche ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, perché entrambi perseguono l’obiettivo dichiarato dal legislatore di prevenzione del fallimento; sarebbe dunque impensabile 8 www.ilsovraindebitamento.it rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, gli imprenditori commerciali “sotto soglia”. In realtà, già prima della riforma del diritto fallimentare furono presentati dei progetti legislativi in tema d’insolvenza civile. Il primo fu quello depositato da Adiconsum presso il CNEL nel 20014, il quale al fine di porre in essere una soluzione per i debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia, faceva riferimento ad un procedimento concordatario. Nella proposta Adiconsum forniva anche una definizione di sovraindebitamento, inteso come una situazione di difficoltà finanziaria, non temporanea, ad adempiere le obbligazioni assunte. Il secondo progetto, fu presentato dal gruppo dei D.S. alla Camera dei Deputati nel 2004 e, prevedeva la possibilità per le persone fisiche, anche non imprenditori, di ottenere l’esdebitazione o attraverso un sistema di regolazione dei debiti approvato dalla maggioranza dei creditori, ed omologato dal giudice; oppure mediante la liquidazione concorsuale dell’intero patrimonio, affidato ad un curatore di nomina giudiziale. In alternativa era prevista la possibilità di attivare una preventiva procedura stragiudiziale da promuovere con istanza rivolta ad un’apposita commissione5. Tuttavia, nonostante la presentazione di questi primi progetti, saranno necessari ancora alcuni anni, affinché nel nostro ordinamento vengano introdotte le prime tutele a favore dei soggetti non fallibili. che questi istituti siano destinati a soggetti non fallibili. Tuttavia è prevista un’eccezione, rappresentata dall’estensione dell’accordo di ristrutturazione all’imprenditore agricolo, soggetto non fallibile. 4 ADICONSUM, Proposta di legge sul concordato dei creditori di persone fisiche insolventi, 2011. Tale progetto richiedeva la valutazione della meritevolezza del debitore, l’accettazione di almeno il 50% dei creditori e la presenza di una commissione che aveva il compito di gestire la procedura. 5 Disegno di legge presentato dall’On. Fassino il 20 luglio 2004, n. C/5171 per la “delega al Governo per la riforma delle procedure della crisi di impresa”. 9 www.ilsovraindebitamento.it Infatti, a seguito della riforma della legge fallimentare, la dottrina rimproverava al legislatore, tra i vari aspetti, di non aver previsto un procedimento di allerta o di prevenzione della crisi e di non aver esteso la possibilità di fare ricorso a procedure di tipo concorsuale agli imprenditori agricoli e, più in generale, al debitore civile. In particolare quest’ultimo aspetto era indicato, da taluni soggetti, come il motivo principale per il quale era ventilata la possibilità di una pronuncia di incostituzionalità delle nuove disposizioni, per violazione del principio d’uguaglianza. Ciò derivava dal fatto che la possibilità di ottenere la soluzione della crisi e l’esdebitazione, era riservata solamente ad alcune categorie di soggetti, e non ad altre. La crisi economica e il conseguente indebitamento delle famiglie non hanno fatto altro che ritenere sempre più urgente la necessità di trovare una soluzione a quest’aspetto, portandolo alla ribalta dell’opinione pubblica e rendendo necessaria la ricerca di una soluzione che impedisse l’emarginazione di tali soggetti e migliorasse gli strumenti di protezione contro l’usura. E’ emersa sempre più insistentemente la necessità di sottrarre, dalle esecuzioni da parte dei creditori e dalla stretta creditizia, quei soggetti che, per loro natura o per dimensioni, non potevano conseguire una soluzione per affrontare la situazione debitoria in cui si trovavano. Hanno così avuto origine una serie d’iniziative parlamentari incentrate principalmente su due aspetti: il sovraindebitamento del debitore civile e l’esdebitazione del consumatore6. L’iter di formazione di questa legge è stato molto travagliato e, 6 G. TERRANOVA, La composizione della crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d’insieme, in Composizione della crisi da sovraindebitamento, Il Civilista, 2012, 7. Il sovraindebitamento dei debitori civili è un tema che riguarda tutti quei soggetti sottratti alle procedure concorsuali, compresi i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli. L’esdebitazione del consumatore, invece, interessa le persone fisiche divenute insolventi per debiti assunti nello svolgimento di attività non professionali. 10 www.ilsovraindebitamento.it solo recentemente, può dirsi raggiunta una disciplina completa. Una prima iniziativa in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento si ritrova nel disegno di legge 307-B7 presentato dal senatore Centaro, nell’ambito dei provvedimenti in materia di usura, approvata dal Senato della Repubblica che, però, non ha mai terminato il proprio iter parlamentare. Il corpus normativo di quel provvedimento fu utilizzato quale struttura portante delle disposizioni contenute nel capo I del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, con le quali è stato introdotto nel nostro ordinamento, con legislazione d’urgenza, un sistema di composizione della crisi che riguardava soggetti diversi dagli imprenditori fallibili. Il Governo, infatti, riteneva sussistenti i motivi di urgenza propri dello strumento normativo adottato, in quanto la necessità di disciplinare l’insolvenza di tali soggetti era considerata una questione non più rimandabile, sia alla luce della realtà socio economica, sia per l’allinearsi agli altri paesi europei, i quali già disponevano di una tale normativa. L’introduzione da parte del Governo della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con il d.l. 212/2011 ha sollecitato l’approvazione della proposta di legge che è stata definitivamente approvata con la legge 27 gennaio 2012, n. 3. La legge 3/2012 aveva come finalità quella di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle 7 Si tratta del così detto “disegno di legge Centaro”, dal nome del parlamentare proponente, approvato all’unanimità dal Senato della Repubblica il primo aprile 2009, e licenziata dalla Camera dei Deputati con modificazioni, il 26 novembre 2011, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Con esso si inizia ad affrontare il problema dell’insolvenza civile e si predispongono dei rimedi finalizzati ad evitare il ricorso a forme di finanziamento illecite, come l’usura. 11 www.ilsovraindebitamento.it procedure concorsuali, attraverso la possibilità data al debitore di concludere un accordo con i creditori, e quindi di fornire uno strumento di risoluzione delle crisi del debitore civile. Tuttavia tale legge, nella sua stesura iniziale, non era idonea ad offrire una risposta efficiente a tali situazioni, tant’è che in diversi tribunali è emersa la sua inutilizzazione8. 8 Ciò è riscontrabile dalla relazione illustrativa all’art. 18 della bozza di decreto, in cui si legge che “I dati in merito al numero delle procedure pendenti o già definite in sede giudiziale ai sensi della legge 3/2012, sono i seguenti: nessun procedimento pendente presso i tribunali di Milano, Torino, Bari, Brindisi, Pavia; un solo ricorso presentato al tribunale di Roma ed a quello di Firenze.” Riguardo alle difficoltà di applicazione della prima versione della disciplina si veda quale autorevole dottrina: M. FABIANI, La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (d.l. 212/2011), in Il Caso.it, 2012. L’opzione di fornire al debitore civile uno strumento di regolazione del suo indebitamento con forme più articolate del processo esecutivo individuale era decisamente opportuna, forse tardiva visto il panorama internazionale sia continentale sia anglosassone. Tuttavia la soluzione adottata nella prima versione della legge è stata declinata con modalità tali che facevano fin da subito dubitare riguardo un impatto positivo sul sistema, aldilà delle lodevoli intenzioni. Il vero handicap derivava da due contaminazioni: i) in un unico contesto era stata strutturata la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sia per l’imprenditore non fallibile che per il consumatore secondo modalità operative pienamente omogenee, quando è evidente che questa omogeneità non sussiste: basti considerare che nell’organizzazione di un’impresa, anche piccola, un fattore molto importante è costituito dal lavoro dipendente; ii) il procedimento configurato risultava essere una specie di compromesso fra il concordato e gli accordi di ristrutturazione, più con le reciproche debolezze che con le reciproche forze. A. GUIOTTO, La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, in Fallimento, 2012, 21-22. La previsione di un’unica procedura per superare sia l’insolvenza civile, sia l’insolvenza commerciale presenta alcuni profili problematici che derivano dalla non assimilabilità tra l’insolvenza del debitore civile, che è di norma caratterizzata dal concetto statico di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., con l’insolvenza dell’imprenditore non fallibile, che è invece caratterizzata dall’incapacità del debitore, anche di matrice finanziaria e prospettica, di pagare regolarmente i propri debiti attraverso l’efficiente utilizzo della propria azienda. Il legislatore, evidentemente, aveva inizialmente inteso disciplinare con un unico provvedimento tutti i fenomeni di insolvenza non regolabili attraverso le procedure concorsuali, accorpando nella medesima disciplina fattispecie non sempre paragonabili e sacrificando, in parte, la coerenza delle specifiche disposizioni sull’altare dell’universalità dei destinatari. R. D’AMORA, Aristotele, Holmes e i creditori estranei (note a margine della legge n. 3 del 2012), 2012. Secondo l’autore sin dalle prime letture della procedura di cui 12 www.ilsovraindebitamento.it A ciò ha inteso porre rimedio il corpo di modifiche di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 221/2012, in vigore dal 18 gennaio 2013, che di quelle criticità, interpretative o normative che fossero, si è dato carico. L’obiettivo quindi delle modifiche apportate è quello di aumentare l’efficacia della disciplina e consentire al debitore civile di beneficiare di questo strumento innovativo per il nostro paese. Con tali modifiche il governo ha optato per una normativa con caratteristiche concorsuali con effetti esdebitativi, cambiando quasi completamente la disciplina del sovraindebitamento, introducendo nuovi provvedimenti ed istituti e, modificando la struttura del capo II ora rubricato “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitmento e di liquidazione del patrimonio”. Tale capo è suddiviso in tre sezioni, la prima intitolata “Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” ha ad oggetto: le disposizioni generali; l’accordo di composizione della crisi; il piano del consumatore; l’esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore. La seconda sezione è invece rubricata “Liquidazione del patrimonio” e disciplina la liquidazione dei beni e l’esdebitazione; la terza sezione, infine, è intitolata “Disposizioni comuni” e tratta gli organismi di composizione della crisi e le sanzioni9. Alla luce del nuovo assetto normativo emerge con chiarezza la alla legge 3/2012, i fantasmi dell’inutilità e la delusione per anni di attese aleggiavano sulla disciplina. Per d’Amora le ragioni dell’insuccesso risalgono non tanto alla patologia della norma, quanto alla sua interpretazione. 9 Per espressa previsione normativa, il testo modificato della legge 3/2012 si applica ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, 179. Considerato che la legge 221/2012, con la quale è stato convertito il d.l. 179/2012, è entrata in vigore il 19 dicembre 2012, le nuove disposizioni si applicano pertanto ai procedimenti instaurati dal 18 gennaio 2013. 13 www.ilsovraindebitamento.it scelta del legislatore che, di fronte alla crisi e all’insolvenza del debitore, ha predisposto due comparti normativi tra loro alternativi, ma complementari: da un lato le imprese commerciali non sotto soglia, destinatarie della normativa prevista dalla legge fallimentare, e dall’altro, tutti gli altri debitori, destinatari delle disposizioni sul sovraindebitamento, tra cui le imprese agricole, quelle commerciali sotto soglia, le start-up, gli insolventi e i sovraindebitati civili, quali i professionisti, i consumatori, i garanti e gli enti privati non commerciali10. Il legislatore ha dunque ritenuto opportuno di migliorare l’originaria procedura, aggiungendo un procedimento alternativo dedicato ai consumatori e un autonomo procedimento volontario di liquidazione, cui possa seguire un effetto esdebitatorio. 1.2 Sovraindebitamento e Consumatore: finalità, iniziativa e definizioni. Con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 è stata modificata la rubrica dell’art. 6 della disciplina in “Finalità e definizioni”. La modifica è stata necessaria poiché è stato modificato il secondo comma, il quale ora prevede al punto a) la definizione di sovraindebitamento, e al punto b) la definizione di consumatore. 10 M. FERRO, L’insolvenza civile, in Sovraindebitamento e usura, Milano, 2012, 53. L’attenuazione della portata precettiva della norma in commento non impedisce tuttavia che già dalla sua articolazione risulti assai chiara la scelta ancora una volta dualistica operata dal legislatore italiano, che ha focalizzato il discrimen attorno all’impresa ed in particolare separando da quella assoggettata al fallimento la figura di ogni altro debitore, imprenditore o meno, attratto nella no failure zone, dunque conclusivamente dividendo in due comparti alternativi la disciplina dell’insolvenza, rispettivamente commerciale e civile. Si può pertanto impostare un primo studio della più organica procedura di composizione dell’insolvenza non fallimentaristica mettendo in luce come essa permetta di tenere insieme crisi d’impresa e crisi del consumatore, con il vantaggio di sottrarsi, per la semplicità di riscontro dei presupposti oggettivi, ad un altrimenti concreto rischio di impasse già nella fase di avvio. 14 www.ilsovraindebitamento.it Il primo comma del sopra citato articolo esplicita che la finalità della procedura è quella di porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento, in cui si possono trovare tutti quei soggetti che il legislatore ha individuato in coloro che non sono “assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente legge”. E’ quindi chiarissimo l’intento del legislatore di offrire protezione a tutti i debitori che non potrebbero essere sottoposti ad alcuna procedura concorsuale, ed è altrettanto chiaro che la nuova formulazione utilizzata attribuisce alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento l’inequivocabile natura concorsuale11. L’obiettivo perseguito attraverso il tentativo di risolvere la situazione di sovraindebitamento è di aiutare il soggetto a tornare in una situazione di normalità e dunque sul mercato. Il legislatore ha individuato i soggetti destinatari della disciplina in maniera negativa, escludendo, cioè, coloro che sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla legge 3/2012 12 . Quest’ultimo aspetto, cioè l’aver previsto l’accesso in maniera generica e in senso negativo, deve essere apprezzato, in quanto fa venire meno una serie di questioni emerse nell’applicazione della normativa speciale a tutela dei consumatori, quale ad esempio il 11 E. SOLLINI, La composizione della crisi da sovraindebitamento, Napoli, 2013, 22. Il tenore letterale del primo comma dell’articolo in commento esplicita, a chiare note, che la finalità della procedura è quella di porre rimedio ad una situazione di sovraindebitamento in cui si possono trovare una pluralità di soggetti che ha individuato in tutti coloro che non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quella regolata dalla presente legge, consentendo agli stessi di concludere un accordo con i propri creditori. 12 F. MACARIO, Finalità e definizioni, in La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Il Civilista, 2013, 17. L’unicità della procedura aperta a tutti i debitori, esclusi gli imprenditori commerciali assoggettabili alla legge fallimentare, era stata criticata in considerazione della differenza sostanziale tra l’imprenditore non assoggettabile a procedura concorsuale e il debitore civile in senso stretto, sicché il legislatore ha introdotto con la recente novella la procedura incentrata sul piano appositamente per il consumatore, di cui si è reso necessario fornirne la definizione. 15 www.ilsovraindebitamento.it concorso nella stessa persona della condizione di consumatore e di professionista13. Infatti, si deve ritenere che rientrino nella disciplina anche quegli imprenditori individuali che, pur essendo in astratto assoggettabili alle procedure concorsuali, intendano proporre un accordo ai propri creditori personali quando il credito non derivi dall’esercizio dell’attività di impresa14. La platea dei soggetti interessati è, pertanto, ampia ed eterogenea, spazia dai piccoli imprenditori, ai professionisti, ai privati, regolando per la prima volta l’insolvenza civile. Riepilogando, questa nuova disciplina consente ai soggetti non fallibili, che si trovano nella particolare situazione di sovraindebitamento, di trovare un rimedio insieme ai propri creditori, in un ambito protetto, prevedendo 13 Questa possibilità di consentire l’accesso alla procedura a qualsiasi debitore non fallibile, deve essere considerato una sorta di favor debitoris, cioè una tutela del debitore da parte dell’ordinamento giuridico. Inoltre l’eventuale dichiarazione di fallimento travolge l’accordo e la relativa procedura eventualmente in corso, stante il carattere assorbente dell’esecuzione concorsuale. Quanto detto vale nei confronti dell’imprenditore che attivi la procedura, essendo al di sotto delle soglie di fallibilità, ma poi, medio tempore, le superi e venga pertanto dichiarato fallito. 14 Riguardo al consumatore imprenditore è necessaria una riflessione: F. MACARIO, Finalità e definizioni, op. cit., p. 18. Si dovrebbe considerare che, trattandosi di una disciplina sulla responsabilità patrimoniale e non sul rapporto contrattuale, è difficile immaginare, a fronte dell’assunzione di “obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, un patrimonio separato, ossia beni e diritti assoggettabili in via esclusiva alla procedura instaurata con la presentazione del piano, e dunque destinati con priorità ai creditori quali soggetti attivi di quei rapporti obbligatori “non professionali”, ossia di “consumo”. Infatti, quando il legislatore ha inteso destinare una parte del patrimonio del debitore al soddisfacimento dei diritti dei creditori sorti in relazione ad obbligazioni assunte per un determinato scopo l’ha fatto espressamente, creando appunto una sorta di separazione patrimoniale, corrispondente alla rilevanza giuridica dello scopo dell’obbligazione assunta. Ne consegue che il rischio è quello che il soggetto che intenda conseguire l’esdebitazione facendo valere la sua condizione di consumatore potrà, in punto di fatto, accedere alla procedura semplificata soltanto quando non eserciti alcuna attività imprenditoriale o professionale, dovendo nel caso contrario sottoporsi, alternativamente, alle procedure concorsuali tradizionali o al procedimento che passa attraverso l’accordo di composizione della crisi (ove non sia assoggettabile alle prime) in modo che non siano pregiudicati i diritti dei creditori “commerciali”. 16 www.ilsovraindebitamento.it l’intervento del giudice e di soggetti terzi. Il soggetto legittimato a promuovere la procedura, cioè ad avanzare una proposta di composizione della crisi ai propri creditori, è il sovraindebitato non assoggettabile alle procedure concorsuali. Nessun altro soggetto si può sostituire al debitore e farsi promotore dell’iniziativa, come invece avviene nel caso di fallimento, dove oltre al debitore l’iniziativa può essere promossa anche dal creditore o dal pubblico ministero15. Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento il legislatore non usa termini già utilizzati nelle procedure di fallimento e di concordato preventivo (stato d’insolvenza e stato di crisi16), ma introduce un nuovo termine “sovraindebitamento” che, quindi, deve definire. Lo stato di sovraindebitamento è definito come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempierle regolarmente 17 . Tale stato di 15 Art. 6 l.f. – Iniziativa per la dichiarazione di fallimento – comma 1 Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. 16 Lo stato di crisi può essere sia mera crisi, sia insolvenza. La mera crisi è il rischio notevole di insolvenza imminente, e si tratta di uno status che viene conosciuto per primo dal debitore, il quale è il solo che ha il potere di esternarlo. Quando la mera crisi si manifesta all’esterno si parla di stato d’insolvenza. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 l.f.). Lo status d’insolvenza è richiedibile all’autorità giudiziaria anche da soggetti diversi dal debitore, ovvero i suoi creditori o il pubblico ministero. 17 F. MAIMERI, Presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso, in Fallimento, 2012, 1035. La prima versione dell’art. 6 definiva il sovraindebitamento come “un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”. L’utilizzo dell’avverbio “nonché” poteva far intendere che le due situazioni dovevano ricorrere congiuntamente per dar luogo a una situazione di sovraindebitamento. Più probabilmente, invece, alla luce delle 17 www.ilsovraindebitamento.it sovraindebitamento rappresenta il presupposto oggettivo per l’accesso alle procedure e tale definizione può essere intesa quale sinonimo d’insolvenza, fermo restando che è completata chiarendo che non si tratta solo della definitiva incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in modo regolare, ma anche della rilevante difficolta di adempierle. L’enunciazione utilizzata dal legislatore ricerca faticosamente la sintesi tra l’insolvenza del debitore civile e quella dell’imprenditore non fallibile, comprendendo in un’articolata definizione i diversi canoni patrimoniali e finanziari che le caratterizzano18. La dottrina ritiene questo nuovo termine, anche se sinonimo, un concetto diverso dall’insolvenza, poiché non prevede solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente i propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur non specifichi il rapporto di tale squilibrio19. La definizione adottata dal legislatore è comprensibilmente basata su una visione statica delle condizioni economiche in cui versa il soggetto indebitato, dovendo riguardare il debitore comune e comunque l’intera classe dei debitori, ad eccezione di quelli fallibili. In tal senso, il presupposto oggettivo per l’accesso alla procedura è dato dal perdurante squilibrio tra le obbligazioni e il patrimonio del debitore, modifiche introdotte all’articolo in questione dal d.l. 179/2012, oltre che ad un auspicabile maggior rispetto delle regole sintattiche e grammaticali, il legislatore si riferiva sia alla insolvenza definitiva, sia a una situazione di difficoltà, riconducibile a quella della crisi. Ne consegue che il valore da attribuire al termine “nonché” non era quindi congiuntivo ma disgiuntivo. 18 A. GUIOTTO, La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, op. cit., p. 24. 19 FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI FIRENZE, Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in Libretto Giallo, 2014, 12. 18 www.ilsovraindebitamento.it con la precisazione che quello da considerare, ai fini della procedura, è il patrimonio prontamente liquidabile20, cioè quella parte di patrimonio che consentirebbe di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni21. Se ogni bene o diritto potrebbe dirsi, almeno in linea di principio, astrattamente liquidabile, è evidente che il rapporto tra esposizione debitoria e patrimonio ha un senso soltanto considerando il patrimonio agevolmente monetizzabile22. In dottrina pertanto si osserva che non è pacifica l’individuazione di quale sia il presupposto oggettivo per l’ammissione alla procedura in parola, proprio perché la norma definisce il sovraindebitamento, oltre che nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, cioè l’insolvenza, anche nella rilevante difficoltà di adempierle. In questo senso sembrerebbe che il legislatore abbia voluto considerare quale presupposto oggettivo anche la situazione di 20 “Prontamente liquidabile” significa agevolmente trasformabile in denaro. Molte volte la legge lascia intenzionalmente termini generici per adattare la disposizione a situazioni differenti, si pensi ad esempio al famoso “senza indugio” che troviamo diverse volte nel codice civile. 21 E. SOLLINI, La composizione della crisi da sovraindebitamento, op. cit., p. 25. La norma non specifica cosa si debba intendere per “prontamente liquidabile” ma è ipotizzabile che faccia riferimento al termine di centoventi giorni per il quale il giudice, in assenza di iniziative in frode ai creditori, dispone che, a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disporre sequestri conservativi né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la domanda di accordo, da parte di creditori aventi titolo anteriore 22 F. MACARIO, Finalità e definizioni, op. cit., p. 19-20. Ci si avvicina notevolmente, in tal modo, alla valutazione di tipo finanziario dell’incapacità del debitore di adempiere, mentre il legislatore ritiene opportuno aggiungere, in via alternativa e per evitare formalistiche disquizioni sulla sussistenza dei requisiti preliminari di accesso, l’insolvenza come incapacità di adempiere con regolarità. Sembra confermarsi la tendenza dell’ordinamento ad ampliare quanto più possibile il raggio d’azione della normativa, destinata a coprire tutta l’area della crisi e dell’insolvenza che non sia già presidiata dalle procedure tradizionali, in funzione della sempre più radicata fiducia del legislatore nelle procedure negoziate di gestione della crisi. 19 www.ilsovraindebitamento.it difficoltà riconducibile a quella della crisi che precede l’insolvenza23. Sembra, dunque, esserci spazio per un’ipotesi di sovraindebitamento reversibile nel caso in cui, non essendoci ancora l’insolvenza definitiva, un tempestivo intervento di ristrutturazione del debito del sovraindebitato può consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale 24 . Infatti, secondo quanto dispone la norma, il perdurante squilibrio può avere due manifestazioni: la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Entrambe sono idonee singolarmente a fungere da presupposto per l’apertura di qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Inoltre, mentre la definitiva incapacità è in pratica equivalente alla corrispondente locuzione usata per definire lo stato d’insolvenza dell’imprenditore fallibile, la rilevante difficoltà evoca una situazione di dissesto grave, ma ancora suscettibile di essere sanata25. Tale squilibrio deve essere 23 L. MODICA, Profili giuridici del sovraindebitamento, Napoli, 2012, 350. La formulazione in esame è frutto di un emendamento della II Commissione permanente della Camera, del 26 ottobre 2011, al testo già approvato al Senato che recitava: per sovraindebitamento si intende una “situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte”. Il senso dell’emendamento potrebbe infatti essere proprio quello di “rimediare non solo a situazioni già del tutto compromesse, ma anche a situazioni meno gravi, equivalente allo stato di crisi di cui all’art.160 l.f.. 24 F. MICHELOTTI, Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento, op. cit., 5. 25 E. SABATELLI, I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore, in I Battelli del Reno, Università degli studi di Bari, 2013, 9. Rispetto alle crisi d’impresa, questa opzione normativa appare pienamente condivisibile, poiché è assolutamente coerente con tutte le scelte di politica legislativa effettuate negli ultimi anni in materia fallimentare, che appaiono univocamente orientate a favorire soluzioni preventive della crisi soprattutto al fine di salvaguardare l’integrità dei complessi produttivi, se necessario anche trasferendoli ad un soggetto diverso dall’imprenditore insolvente. Dal momento che, pur se con un minore impatto sulla collettività, le stesse motivazioni di ordine economico e sociale, oltre che giuridico, che hanno indotto il legislatore a privilegiare procedure che tutelino valori che andrebbero dispersi a seguito della cessazione dell’attività, sussistono anche per le imprese sottratte al fallimento, risulta del tutto comprensibile la scelta di muoversi in un’ottica unitaria, 20 www.ilsovraindebitamento.it perdurante e non momentaneo e, per quantificarlo, devono essere contrapposte due masse di valori: la sommatoria delle obbligazioni assunte e la sommatoria dei valori patrimoniali prontamente liquidabili. Ne consegue che le situazioni di sovraindebitamento momentanee non possono essere superate attraverso la procedura in oggetto, poiché la situazione debitoria non ha la caratteristica prevista dalla norma. Invece, l’incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte è caratterizzata dalla irreversibilità, che la rende dunque una situazione definitiva. Quindi riepilogando, la dottrina sostiene che il legislatore abbia voluto comprendere in un’unica definizione due fenomeni profondamente diversi tra loro quali l’insolvenza civile e l’insolvenza commerciale26. Secondo la dottrina prevalente, ciò che appare asintotico è che la legge parli di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio liquidabile, ovverosia una concezione patrimonialistica che nel fallimento è sconfessata salvo che per l’ipotesi delle società in liquidazione. Qui, invece, è privilegiato l’aspetto statico del rapporto fra debiti e patrimonio che ha probabilmente una sua giustificazione per il consumatore, ma assai meno per l’imprenditore e forse anche per il professionista. Tuttavia questo aspetto non sembra così rilevante alla luce del fatto che al procedimento si accede solo per iniziativa del debitore, talché solo il giudice potrebbe sollevare la questione dell’assenza del sovraindebitamento, il che appare assai improbabile in quanto si dovrebbe dimostrare prospetticamente la capacità del consentendo anche a queste ultime di accedere alle procedure di composizione della crisi, quando ancora essa possa essere sanata. E, pur se per motivazioni totalmente diverse da quelle fin qui esposte, la scelta appare parimenti condivisibile anche rispetto al dissesto del consumatore. In questo caso ci si trova di fronte a un patrimonio statico, inidoneo in sé alla produzione di nuova ricchezza, il quale, fra l’altro, in caso di crisi tende a depauperarsi, piuttosto che a mantenersi stabile o ad accrescersi nel tempo. 26 Così ancora, F. MICHELOTTI, op. cit., p. 5. 21 www.ilsovraindebitamento.it debitore, proseguendo la sua attività, di riequilibrare l’esposizione debitoria27. All’articolo 6, secondo comma, lettera b), il legislatore introduce il concetto di consumatore che è definito specificatamente come il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale specifica indicazione è da ricondursi alla volontà del legislatore di distinguere nettamente la procedura relativa al consumatore, rispetto a quella prevista per tutti i restanti soggetti non fallibili. Tale volontà deriva dalla presa di coscienza del legislatore che la procedura disciplinata primariamente dalla legge 3/2012 fosse insostenibile per il consumatore. E’ stata quindi prevista una procedura semplificata, veloce, efficiente e poco costosa poiché diretta a una categoria diversa da quella degli imprenditori non fallibili. Il consumatore, quindi, può essere anche un imprenditore o un professionista ma la posizione debitoria che intende sistemare attraverso la procedura in esame deve scaturire esclusivamente da obbligazioni estranee all’attività eventualmente esercitata e non anche dalle predette eventuali attività. Preme precisare che nella prima versione della disciplina, contenuta nel d.l. 22 dicembre 2011, il legislatore definiva il sovraindebitamento del consumatore come il sovraindebitamento dovuto all’inadempimento di obbligazioni da parte del soggetto consumatore, così come definito dal codice di consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206; e quindi un sovraindebitamento generato dall’incapacità di adempiere le obbligazioni contratte “dalla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 27 M. FABIANI, La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (d.l. 212/2011), op. cit.. 22 www.ilsovraindebitamento.it commerciale, artistica o professionale eventualmente svolta”. Il legislatore, dunque, nell’ultima versione della materia in oggetto, non solo ha fornito direttamente la definizione di consumatore, i cui debiti non devono derivare dall’esercizio di impresa o dalla professione, ma ha voluto inequivocabilmente scindere la posizione del consumatore rispetto agli altri soggetti non fallibili. 1.3 Ambito di applicazione e presupposti di ammissibilità. Con le modifiche apportate con il Decreto Sviluppo Bis, per la prima volta il legislatore definisce per esclusione le procedure di cui alla legge 3/2012 come “procedure concorsuali”, introducendo nel nostro ordinamento una procedura concorsuale anche nei confronti del debitore persona fisica, attivabile, come già accennato, solo dal debitore stesso e non dai creditori. Il legislatore, con la norma oggetto di questa trattazione, ha inteso disciplinare tutti i fenomeni d’insolvenza non regolabili attraverso le procedure concorsuali. Pertanto, l’individuazione dei soggetti ai quali applicare le disposizioni della legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento è effettuata facendo riferimento ai soggetti cui non è applicabile la legge fallimentare28. Escludendo il debitore consumatore e le start-up, i destinatari di questa normativa non sono individuati espressamente dalla legge, la 28 F. MICHELOTTI, Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento, op. cit., p. 3. Nonostante l’esplicito riferimento alle situazioni di sovraindebitamento, è da ritenere, tuttavia, che ciò non debba trarre in inganno l’interprete, in quanto il legislatore ha adottato una concezione soggettivistica per definire coloro che possono accedere alle procedure in esame, che si incardinano nei confronti di un debitore, quale soggetto passivo, con tutto il suo patrimonio, e non nei confronti di una mera situazione di sovraindebitamento, che potrebbe essere riferita anche ad un patrimonio separato. 23 www.ilsovraindebitamento.it quale si applica ad una molteplicità di soggetti, non omogenei tra loro. I debitori, quindi, che possono essere ammessi alle procedure in esame, non appartengono ad una categoria unitaria come, per esempio, gli imprenditori commerciali dimensionati, assoggettabili al fallimento e al concordato preventivo, bensì vengono individuati negativamente con riferimento non ad una o più tipologie di soggetti, ma alla nozione di procedura concorsuale. Tali soggetti sono identificati con il termine generalissimo di debitore e quello più contenuto di consumatore. La scelta del legislatore è stata quella di tenere fermo il modello dualistico e di dividere in due comparti alternativi la disciplina dell’insolvenza rispettivamente commerciale e civile, introducendo, poi, l’applicazione anche per i soggetti non fallibili, dell’istituto dell’esdebitazione, subordinato a uno stringente giudizio di meritevolezza. Come visto nel paragrafo precedente, per l’accesso a una delle procedure introdotte, accanto al requisito soggettivo della non assoggettabilità alle vigenti procedure concorsuali, è richiesta la presenza anche di un requisito di carattere oggettivo, cioè il debitore si deve trovare in stato di sovraindebitamento. Con riferimento al requisito soggettivo, possono accedere alla disciplina sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, le quali hanno contratto, in buona fede, obbligazioni eccedenti la propria capacità di rimborso e, naturalmente come più volte accennato, non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 della legge fallimentare. Rientrano, quindi, nel novero di coloro aventi titolo ad accedere alla procedura tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che: non svolgono attività d’impresa, sono imprenditori commerciali sotto soglia di cui all’art. 1 della legge fallimentare, sono imprenditori o enti privati non commerciali, sono imprenditori agricoli, sono start-up innovative indipendentemente dalle loro dimensioni. La procedura è applicabile 24 www.ilsovraindebitamento.it anche all’insolvenza del professionista intellettuale, la cui attività risulta caratterizzata dall’utilizzo di un complesso organizzato di beni e di rapporti giuridici, la cui configurazione non appare dissimile da quella aziendale. La legge non ha disposto nulla, invece, per quanto riguarda gli enti pubblici, i quali, qualora si trovino in stato di sofferenza, sono esclusi da un lato dalle procedure concorsuali e dall’altro lato dalla disciplina in oggetto, non sembrando ad essi applicabile. La dottrina prevalente ritiene, infatti, che gli enti pubblici non possano beneficiare di tale procedura perché la realtà debitoria nella quale potrebbero trovarsi ha connotati di tipo amministrativo e riguarda i rapporti che essi hanno con l’amministrazione finanziaria dello Stato. Inoltre il legislatore già consente alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, legge 241/90, di agire, nell’adozione di atti di natura non autoritaria, secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge stessa disponga diversamente. In linea di principio, dunque, potrebbe essere possibile anche per gli enti pubblici ricorrere alla norma in questione; però ciò non è possibile, poiché la stessa legge 3/2012 prevede l’esclusione dalla procedura di tutti quei soggetti per i quali è disposta un’autonoma procedura di liquidazione. I soggetti sopra indicati possono accedere a una delle tre procedure che compongono la disciplina: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Tutte e tre queste procedure sono alternative l’una all’altra e definite, per esclusione, procedure concorsuali. Coloro che si trovano in una situazione di sovraindebitamento possono, dunque, concludere con i propri creditori un accordo di 25 www.ilsovraindebitamento.it ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti29 sulla base di un piano, oppure alternativamente possono decidere di non attivare tale procedura, ma di accedere alla liquidazione del patrimonio. Con la liquidazione il debitore non fa alcuna proposta ai creditori e mette tutti i suoi beni a disposizione per la liquidazione. Quest’ultima è una procedura simile al fallimento ma, a differenza di esso, può essere messa in moto solamente tramite istanza volontaria e mai su istanza dei creditori o dei terzi. L’esdebitazione nel caso di liquidazione del patrimonio non è automatica ma, per ottenerla, il debitore deve essere meritevole e cioè: cooperare, non ostacolare, non essere stato condannato per determinati reati e non aver beneficiato di tale istituto negli otto anni precedenti. Inoltre per il solo soggetto consumatore è prevista la possibilità, oltre che accedere alle procedure sopra citate, di proporre un piano per la cui omologazione è sufficiente la positiva deliberazione del tribunale, non richiedendo alcun consenso ai creditori. Nei capitoli successivi saranno affrontate in maniera più dettagliata le procedure dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore, non focalizzando, quindi, l’attenzione sulla terza procedura oggetto della disciplina in esame, ovvero la liquidazione del patrimonio. Infine, per accedere alle procedure sono previste delle condizioni ostative. Secondo l’art. 7 comma due, non possono usufruire dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore coloro che: a) sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012; b) hanno già ricorso, nei precedenti cinque 29 In realtà “creditori”. Trattasi probabilmente di un refuso nella legge, in quanto a rigor di logica i debiti si ristrutturano e si soddisfano i creditori, non i crediti. Infatti, tra creditori e crediti c’è una bella differenza, i primi è possibile soddisfarli, mentre i crediti casomai si incassano. 26 www.ilsovraindebitamento.it anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento; c) hanno subito, per cause a loro imputabili, un provvedimento di impugnazione, revoca o annullamento del piano; d) hanno presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale. Invece, il primo comma dell’art. 14-ter. prevede condizioni di accesso alla procedura di liquidazione dei beni meno stringenti rispetto a quelle di ammissione previste per le altre procedure. Infatti, un soggetto sovraindebitato non può accedere alla liquidazione del patrimonio solamente se è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge in questione e se ha già fatto ricorso nei cinque anni precedenti a tali procedure. 1.4 L’organismo di composizione della crisi. Con l’art. 15 il legislatore, dopo aver provveduto a descrivere nel dettaglio le nuove procedure, si occupa di delineare le caratteristiche di quei soggetti che rappresentano una delle innovazioni più significative della disciplina, ossia gli organismi di composizione della crisi. Questi, a seguito delle ultime modifiche apportate alla presente legge, sono tra i principali protagonisti della disciplina, svolgendo un’importante attività d’intermediazione fra i soggetti non fallibili e il tribunale. Tali soggetti sono insostituibili, operano soltanto dopo che il debitore ha chiesto di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 e, dunque, sono chiamati a svolgere una funzione di ausilio di carattere generale al debitore che versa in stato di crisi. Dalla lettura della norma è possibile intuire come tali organismi si pongano in una posizione di terzietà rispetto al debitore e ai creditori coinvolti nel procedimento e abbiano una posizione qualificata che consente loro, 27 www.ilsovraindebitamento.it almeno in potenza, di perseguire proficuamente l’obiettivo generale cui tende l’intera procedura: ovvero quello, chiaramente esplicitato dall’art. 6, di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali. All’interno della legge è quindi evidente il ruolo svolto da tali organismi, in altre parole quello di garanti del funzionamento dell’intera procedura, da svolgersi anche in collaborazione con il giudice30. L’organismo interviene durante le varie fasi del procedimento, ma non ha la legittimazione per attivare alcuna procedura; dato che agisce soltanto su mandato del soggetto sovraindebitato che soddisfa le condizioni per accedere a una delle procedure regolate dalla legge oggetto del presente lavoro. Prima delle modifiche introdotte dal d.l. 179/2012 i compiti dell’organismo di composizione della crisi erano disciplinati dall’art. 17, ora abrogato. A seguito dell’ultime riforme apportate alla disciplina, i compiti e le attività dell’organismo sono regolati dai commi cinque, sei, sette e otto dell’art. 15. In particolare il comma quinto precisa che tale organo assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso. L’organismo di composizione della crisi svolge un compito fondamentale nella fase iniziale di studio e di predisposizione del piano assumendo il ruolo di advisor, sia legale che finanziario del debitore. 30 Sul punto, si veda R. D’AQUINO DI CARAMANICO, Organismi di composizione della crisi, in La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, op. cit., p. 89. E’ di piena evidenza come il ruolo di garanti del funzionamento dell’intera procedura, da svolgersi, peraltro, anche in collaborazione con il giudice, attribuisca agli organismi la concreta possibilità di influenzare (auspicabilmente in maniera positiva) la composizione della crisi, per l’effetto trasformandosi effettivamente in strumenti espressione, in un certo qual modo, della longa manus pubblica. Questo viene ad essere confermato sin dal primo comma dell’art. 15 ove si attribuisce agli “enti pubblici” la possibilità di costituire tali organismi, purché essi siano forniti di adeguate garanzie d’indipendenza e professionalità. 28 www.ilsovraindebitamento.it Rientrano, inoltre, tra le funzioni svolte dall’organismo: a) verificare la veridicità dei dati contenuti nella domanda e nei documenti allegati alla stessa; b) attestare la fattibilità del piano; c) trasmettere e relazionare al giudice i consensi espressi dai creditori e il conseguente raggiungimento o meno della maggioranza degli stessi, allegando le eventuali osservazioni ricevute; d) relazionare ai creditori riguardo le adesioni e il raggiungimento dell’eventuale maggioranza; e) eseguire la pubblicità della proposta e dell’accordo come disposto dal giudice; f) effettuare tutte le comunicazioni disposte dal giudice; g) risolvere i conflitti sorti con i creditori in fase di esecuzione; h) sorvegliare l’esatta esecuzione dell’accordo dopo l’omologazione. La legge assegna quindi agli organismi di composizione della crisi funzioni e compiti che interessano tutte le fasi della procedura, non svolgendo solamente una funzione di supporto nei confronti del debitore. Il predetto organismo, quindi, sembra rivestire congiuntamente i ruoli che nel concordato preventivo hanno il professionista che assiste il debitore nella predisposizione della domanda, l’attestatore, il commissario giudiziale e persino, se disposto dal giudice, le funzioni di liquidatore 31 . Infatti, l’organismo di composizione della crisi può essere chiamato ad assumere anche la funzione di liquidatore. A tal proposito il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore a un gestore, individuato tra i professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 della legge fallimentare, il quale svolga appunto le funzioni di liquidazione. Tale nomina è altresì obbligatoria quando tra i beni da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori ve ne siano alcuni sottoposti a 31 FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI FIRENZE, Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, op. cit., p. 15. 29 www.ilsovraindebitamento.it pignoramento, o per ricoprire la carica di liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio. Il ruolo poliedrico assegnato all’organismo oggetto del presente paragrafo presuppone che esso abbia i requisiti d’indipendenza, professionalità e terzietà e che i soggetti che ne fanno parte, o chiamati a svolgere tali funzioni, abbiano un’ampia e vasta conoscenza e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico. Il legislatore ha stabilito che possono essere organismi di composizione della crisi o svolgere tali funzioni: gli enti pubblici, purché iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia, e professionisti o società tra professionisti (avvocati, commercialisti, ragionieri, notai)32. Per svolgere tali compiti, questi ultimi devono avere i requisiti idonei per assumere la carica di curatore fallimentare 33 . Questi, se nominati dal Presidente del tribunale territorialmente competente, o da un giudice da lui delegato, possono 32 Attualmente siamo sempre nella fase transitoria, cioè gli organismi di composizione della crisi quali enti pubblici ancora non esistono e, pertanto, in attesa dell’adozione del regolamento attuativo, vige una disciplina transitoria in forza della quale il ruolo, i compiti e le funzioni degli O.C.C. sono svolte soltanto da professionisti, o società tra professionisti, in possesso dei requisiti per assumere la carica di curatore, purché nominati su istanza del debitore dal Presidente del tribunale o da un giudice da lui nominato. Preme tuttavia precisare che anche dopo che gli O.C.C. saranno costituiti tale ruolo potrà comunque essere ricoperto anche da un professionista. 33 Art. 28 l.f. – Requisiti per la nomina a curatore Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. 30 www.ilsovraindebitamento.it essere, dunque, chiamati ad assolvere tali funzioni e compiti. L’art. 15 rimanda, per quanto riguarda la definizione dei requisiti degli organismi nonché per le modalità di iscrizione nel registro suddetto, ad un apposito regolamento del Ministero di Giustizia da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto legge, il quale alla data di redazione del presente elaborato non risulta ancora pubblicato. Buona parte della dottrina ritiene che, dalla lettura della norma, gli organismi di composizione della crisi possano essere costituiti soltanto da enti pubblici e non da enti privati, società o persone fisiche. Ne consegue che è possibile osservare criticamente un’irragionevole disparità di trattamento: infatti, in quest’ottica, si ammette che un soggetto possa essere nominato dal tribunale quale professionista facente funzione di organismo di composizione della crisi, mentre lo stesso non può costituirne uno, perché soggetto privato. Quale ulteriore rafforzamento di questa tesi, si riporta che l’estensione agli enti privati della possibilità di costituire tali organismi era prevista da un emendamento alla legge di conversione del d.l. n. 212/2012, approvato dal Senato ma poi soppresso dalla Camera. Alla luce di quanto esposto, parte della dottrina ritiene quindi che la natura degli enti che possono costituire questi organismi sia solamente di indole pubblicistica34. 34 F. MICHELOTTI, Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento, op. cit., p. 11. Gli O.C.C. possono essere costituiti soltanto da enti pubblici, non da enti privati, ne da società o persone fisiche. Al riguardo, occorre rilevare che la profonda riforma della legge 3/2012, ad opera del d.l. n. 179/2012 non è intervenuta sulla natura degli enti che possono costituire gli O.C.C., che sono e restano di indole pubblicistica, per cui può considerarsi una scelta sufficientemente meditata da parte del legislatore. Nel merito, è da ritenere che il legislatore abbia voluto impedire alle agenzie del debito o alle associazioni dei consumatori di occupare un mercato in espansione, quale quello delle insolvenze civili, a causa della grave crisi economica e sociale in atto, alterando a favore del debitore il rapporto di credito. Il ruolo dell’O.C.C., infatti, si pone in una posizione intermedia tra il debitore ed i creditori, garantendo questi 31 www.ilsovraindebitamento.it Resta comunque pacifico che, in base al dettato normativo, i professionisti, o le società tra professionisti, possano dare la disponibilità a operare in seno agli organismi di composizione della crisi e, svolgere le funzioni in sostituzione dei medesimi. Inoltre è altrettanto pacifico che, fino alla data in cui nel circondario del tribunale non sia costituito almeno un O.C.C., effettivamente operativo, ultimi che le proposte loro avanzate non realizzino soltanto gli interessi del debitore, ma anche i loro, che in taluni casi, come nel piano del consumatore, non sono chiamati nemmeno ad esprimere il consenso alla proposta. Sul punto, si veda anche F. S. FILOCAMO, Gli organismi di composizione della crisi: l’assetto organizzativo, in Sovraindebitamento e usura, Milano, 2012, 236. A differenza di altri organismi analoghi, che possono far capo anche a privati, gli O.C.C. devono essere necessariamente costituiti da enti pubblici. La non attribuzione anche ai privati della facoltà di costituire organismi di composizione della crisi può destare perplessità, sia perché non consente di intercettare risorse che l’apertura al mercato avrebbe forse consentito di convogliare nei costituendi organismi, sia perché la stessa legge, sia pure in via transitoria, prevede l’affidamento a privati dei compiti e delle funzioni di tali organismi. Non si comprende, quindi, per quale ragione, ad esempio, un avvocato o una società tra professionisti possono essere nominati per fare le veci dell’O.C.C., mentre gli è impedito di costituire un organismo di composizione della crisi che dia le stesse garanzie di indipendenza e professionalità rispetto a quelli costituiti da enti pubblici. Così anche M. FABIANI, La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (d.l. 212/2011), op. cit., p. 18. La non attribuzione anche ai privati della facoltà di costituire organismi di composizione della crisi è considerata dall’autore una scelta felice da parte del legislatore. Infatti secondo Fabiani si tratta di una soluzione più restrittiva, ma al tempo stesso più corretta, di quanto accaduto con l’ingresso della media-conciliazione. Per la tesi contraria invece, vedere A. GUIOTTO, La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento, in Fallimento, 2012, 1285. D’ora innanzi, gli O.C.C. potranno essere costituiti non solo da enti pubblici, ma anche da anti privati purché dotati di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale da valutarsi sulla base di un regolamento ministeriale da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Perde, inoltre, ogni caratteristica di transitorietà il ricorso, in luogo degli O.C.C., a un professionista o a una società tra professionisti in possesso dei requisiti previsti per le funzioni di curatore fallimentare. Sempre per la tesi contraria, vedere anche G. LO CASCIO, L’ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3), in Fallimento, 2013, 826. Gli organismi di composizione della crisi possono essere costituiti sia da enti pubblici, sia privati, dotati di requisiti d’indipendenza e professionalità, secondo norme regolamentari adottate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro novanta giorni dall’entrata in vigore della normativa in esame. Si tratta di una delle innovazioni salienti che mira alla creazione di nuovi soggetti destinati ad assumere una posizione di terzietà rispetto al debitore e ai creditori. 32 www.ilsovraindebitamento.it le sue funzioni sono svolte dai soggetti che dispongono dei requisiti di cui all’art. 28 della legge fallimentare. Non sono infine mancate notevoli perplessità di parte della dottrina su questo nuovo organo che dovrebbe agevolare l’evoluzione delle procedure di sovraindebitamento e che, invece, finisce per svolgere compiti talvolta inconciliabili con la carica rivestita e, quindi, fonti d’inevitabili conflitti d’interesse. Infatti, il legislatore ha mescolato al loro interno compiti di ausilio al giudice delegato, al consumatore nella predisposizione del piano e di tutela dei creditori. E’ probabile, quindi, che si possa aprire la strada al conflitto d’interessi, essendo l’organismo al tempo stesso, il consulente del debitore, l’attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, l’organo pubblico che procede all’accertamento dell’esito della votazione, il controllore degli interessi dei creditori, e così via35. 35 A. GUIOTTO, La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento, op. cit., p. 1289. L’affievolirsi della connotazione pubblicistica dell’organismo, sebbene consenta la scelta da parte del debitore tra una pluralità di soggetti professionalmente qualificati che possano svolgerne le funzioni, rischia di acuire l’immanente conflitto di interessi che caratterizza, inevitabilmente, l’operato dell’O.C.C. in ragione delle molteplici, e talvolta contradditorie, funzioni che la legge gli attribuisce. Nonostante le modifiche, quindi, permangono, e per taluni aspetti si acutizzano, le perplessità e le problematiche sulla costituzione, la regolamentazione interna, la multi-professionalità e l’indipendenza, nonché sulla remunerazione degli organismi, già evidenziate dai primi commentatori della l. 3/2012. M. FABIANI, La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (d.l. 212/2011), op. cit., p. 17. Per quanto attiene ai compiti assegnati all’O.C.C., la legge gli affida funzioni caleidoscopiche lungo tutto l’arco temporale della procedura di composizione della crisi. Il legislatore ha così mescolato compiti di supporto al debitore, compiti di fidefacenza verso i creditori, compiti di ausilio del giudice e di controllore nell’interesse dei creditori. Una miscela esplosiva che evoca l’immanenza di ripetuti conflitti d’interesse, quei conflitti che nella legislazione concorsuale si vorrebbe drasticamente contenere e che la prassi di questi anni cercano di evitare. Sicuramente appare distonico rispetto agli altri strumenti di composizione negoziale della crisi che lo stesso soggetto prepari il piano, ne attesti la fattibilità, poi assuma funzioni di tutela dei creditori e di ausilio del giudice. E’ vero che le indennità che competono all’organismo sono a carico del debitore ma indirettamente anche dei creditori che vedono eroso il patrimonio del debitore loro 33 www.ilsovraindebitamento.it Le problematiche sul conflitto d’interessi potrebbero in qualche modo essere superate ove si addivenga alla conclusione che l’organismo di composizione della crisi non operi come un soggetto personificato, ma deleghi le varie funzioni a singoli e diversi professionisti36. L’importanza dei sopra descritti organismi è comunque fondamentale per la disciplina e ciò è sottolineato anche dal notevole spazio che il legislatore dedica agli stessi all’interno della legge. destinato, e tuttavia questo non scoglie certo i possibili conflitti e le responsabilità che l’O.C.C. verrebbe ad assumere. Sul punto, si veda anche FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI FIRENZE, Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, op. cit., p. 9. Sulla base di tali considerazioni, possono emergere dubbi relativi ai possibili conflitti di interesse insiti nel delicato ruolo assegnato all’organismo. Non può trascurarsi poi, il fatto che è necessario che l’organismo abbia i requisiti di indipendenza e terzietà, non potendo fare preferenze tra classi di creditori, sia nella redazione del piano che nella certificazione della sua fattibilità, fungendo nella successiva fase esecutiva anche da compositore di conflitti. 36 Così, ancora, M. FABIANI, La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (d.l. 212/2011), op. cit., p. 17. Orbene, per attenuare ma non per elidere queste commistioni, si può immaginare che l’organismo adotti un regolamento nel quale i diversi compiti vengano attribuiti a professionisti differenti (anche per meglio rispecchiare le diverse professionalità richieste); se, come pare, l’O.C.C. opera come un soggetto “personificato”, l’intera attività va imputata all’organismo e dunque il problema dei conflitti non viene risolto davvero. Ove, invece, si potesse prevedere che la designazione di singoli professionisti da parte dell’O.C.C. di fatto si risolve in una delega di funzioni, allora, forse, le commistioni potrebbero essere evitate con la nomina di più soggetti. Forse a favore di questa soluzione potrebbe addursi la disposizione transitoria che attribuisce provvisoriamente i compiti dell’O.C.C. a quei professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore. Infatti se le attività dell’organismo possono essere svolte direttamente da un professionista, non dovrebbe risultare problematico operare mediante delega non meramente interna. Così l’attività del delegato impegnerebbe tanto il professionista quanto l’O.C.C. che lo designa e tutto ciò andrebbe a tutelare di più coloro che sono coinvolti nella crisi, fermo restando che le indennità previste dovrebbero, in tal caso, essere frazionate. 34 www.ilsovraindebitamento.it Capitolo secondo L’accordo di composizione della crisi 2.1 Il contenuto dell’accordo. Questa procedura era l’unica presente nella prima versione della disciplina in oggetto; tuttavia oggi, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 179/2012, non solo l’accordo si è tramutato in una procedura con carattere concordatario, ma il nuovo impianto della legge 3/2012 si completa anche con la previsione di un procedimento simile, alternativo, di cui può avvalersi il debitore inteso come consumatore, nonché con una procedura liquidatoria cui può seguire eventualmente un effetto esdebitatorio. Per quanto riguarda specificamente la prima delle procedure citate, l’art. 7, al primo comma, stabilisce che il debitore, non necessariamente persona fisica, in stato di sovraindebitamento può proporre ai propri creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano. In primo luogo è necessario sottolineare che, con le modifiche introdotte dal decreto legge di cui sopra, la procedura è qualificata come concorsuale e, quindi, rivolta a tutti i creditori, per i quali vale il silenzio-assenso. La conseguenza di ciò è che gli stessi non possono più essere suddivisi in due classi (aderenti ed estranei), come invece era nella legge originaria. Ne consegue che la necessità di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, prevista in precedenza, decade, poiché gli stessi sono vincolati all’accordo raggiunto con i creditori che rappresentano una maggioranza qualificata, come accade 35 www.ilsovraindebitamento.it nel concordato. Inoltre, con la rivisitazione della legge, scompare anche la necessità di assicurare il pagamento integrale ai creditori privilegiati. Il piano deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori e deve assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 5451 del codice di procedura civile. I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente a condizione che sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della prelazione. Questa possibilità è speculare a quella disciplinata dalla legge fallimentare in tema di concordato preventivo. In sostanza, anche nel caso di composizione della crisi da sovraindebitamento si applica la regola prevista dall’art. 1602 l.f., con 1 Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per soggetti sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge (c.c. 1881, 1923, 2571, n. 7; c.p.c. 514). 2 Art. 160 l.f. – Presupposti per l’ammissione alla procedura L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; 36 www.ilsovraindebitamento.it la differenza che, in quest’ultima, tale valore dovrà essere oggetto di specifica attestazione da parte dell’organismo di composizione della crisi. Spesso il debitore sovraindebitato, in particolare se imprenditore, è inadempiente verso l’erario e gli istituti previdenziali in maniera molto rilevante. A seguito dell’attuale crisi economica, solitamente i debiti accumulati nei confronti di questi particolari soggetti arrivano ad assumere importi elevati. Grazie alle ultime modifiche apportate alla disciplina, è stato introdotto, in via indiretta, un istituto molto simile a quello della transazione fiscale3 vigente in ambito fallimentare. Infatti, i crediti erariali e previdenziali possono non essere soddisfatti integralmente. Sono esclusi, invece, i crediti riguardanti tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, dell’I.V.A. e delle ritenute operate e non versate, per i quali il piano deve prevedere l’integrale corresponsione. Per questi crediti potrà essere prevista b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. 3 La transazione fiscale consente al piano concordatario di prevedere il pagamento parziale, o dilazionato, del debito tributario (art. 182-ter. legge fallimentare). Non possono essere falcidiati, ma solamente dilazionati, i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute d’acconto. 37 www.ilsovraindebitamento.it esclusivamente una dilazione di pagamento. Inoltre, ai sensi dell’art.11 quinto comma, in caso di mancato rispetto del termine di novanta giorni dalle scadenze previste per questi crediti, l’accordo cessa di diritto di produrre effetti. Il piano deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei creditori, i quali possono essere suddivisi in classi. La norma non impone al debitore condizioni simili a quelle previste in ambito concorsuale e, quindi, in linea teorica lascia piena libertà al soggetto sovraindebitato di effettuare l’eventuale divisione dei creditori secondo la propria volontà. Tuttavia la legge, indicando all’art. 7 secondo comma lettera a) la procedura come concorsuale, fa ritenere alla dottrina prevalente che la regola della par condicio creditorum4 debba essere comunque applicata, visto che in mancanza di essa non avrebbe ragione d’essere la previsione di classi e, conseguentemente, verrebbe reso inefficace il principio della parità tra creditori5. La suddivisione dei creditori in classi potrebbe anche essere richiesta dall’organismo di composizione della crisi che, in sede di attestazione del piano, potrebbe rilevare una certa disorganicità del medesimo, tale da non renderlo fattibile o quantomeno da non prevederne il buon esito. 4 La locuzione latina par condicio creditorum esprime un principio giuridico in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. 5 Sul punto, si veda V. FABBIANO, Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in www.ilsovraindebitamento.it, Studio Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, 2013. Il piano, pertanto, può stabilire condizioni differenti soltanto tra le classi, fermo restando il principio che i titolari di crediti impignorabili, i crediti tributari ed i creditori privilegiati capienti debbono essere soddisfatti integralmente. Quanto alle classi, il legislatore ne ha prevista la possibilità, ma non ha previsto che esse raggruppino al loro interno crediti con natura giuridica e interessi economici omogenei (art. 160, primo comma, lettera c) legge fallimentare), anche se ovviamente al loro interno dovrà essere stabilito un trattamento economico uguale, in modo da favorire il consenso dei creditori. 38 www.ilsovraindebitamento.it Sia le scadenze, sia le modalità dell’adempimento, sono elementi fondamentali che devono emergere esplicitamente. Per quanto riguarda i pagamenti non effettuati in denaro, è opportuno che sia indicata la percentuale di soddisfazione del creditore in maniera che tutti possano effettuare la loro valutazione e l’organismo di composizione della crisi esprimersi sulla fattibilità del piano. Tale elasticità riguardo le modalità di adempimento dovrebbe, secondo il legislatore, facilitare il raggiungimento dell’accordo. Qualora l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla proposta che il debitore propone ai suoi creditori siano garantite da uno o più soggetti terzi, il piano deve esplicitamente darne atto. La norma non pone alcuna limitazione al tipo di garanzia che può essere prestata a favore del debitore per l’adempimento della proposta. Anche le modalità di liquidazione dei beni debbono essere indicate. Le indicazioni non devono riguardare soltanto le procedure da adottare, ma anche i tempi nei quali si ritiene ipotizzabile la liquidazione. E’ opportuno segnalare che il debitore potrebbe anche non destinare tutti i suoi beni a soddisfare i creditori, lasciandone fuori alcuni, come del resto può lasciare fuori dalla proposta alcuni soggetti che vantano crediti nei suoi confronti. In tal caso, i creditori interessati valuteranno la scelta del debitore e quindi decideranno se esprimere o meno il loro assenso. In ogni caso la proposta deve essere fatta propria da almeno una parte qualificata di creditori, attraverso voto favorevole. Il piano può prevedere, altresì, l’affidamento del patrimonio del debitore a un gestore, nominato dal giudice, per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Il gestore deve essere individuato tra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, ex art. 28 l.f., ruolo che potrebbe, quindi, essere assunto dallo stesso organismo di composizione della crisi. Al soggetto 39 www.ilsovraindebitamento.it che esercita l’attività di custode, è inibita qualsiasi funzione dispositiva, ma gli è attribuita quella di amministrare e conservare il patrimonio; tali poteri saranno esercitati tenendo presente i poteri autorizzativi del giudice. La figura del gestore è, dunque, simile a quella del liquidatore, ma non identica. Infatti, la previsione dell’affidamento del patrimonio a tale soggetto, non è compatibile in presenza di beni da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori sottoposti a pignoramento. In questo caso, è il giudice che nomina un liquidatore, il quale può disporre, in via esclusiva, dei beni e delle somme incassate. La nomina obbligatoria del liquidatore si ha, quindi, soltanto nel caso in cui vi siano beni sottoposti a pignoramento. La proposta di accordo, ai sensi dell’art. 8, primo comma, che il soggetto sovraindebitato può presentare per la ristrutturazione dei debiti, è a contenuto aperto, nel senso che può prevedere qualsiasi modalità per la soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione dei crediti futuri. Per quanto riguarda questi ultimi, si ritiene che siano apprezzabili quando possono essere in qualche modo stimati, cioè riferiti a dati oggettivi. Tra questi si possono annoverare: i redditi da lavoro dipendente; i redditi da pensione; le rendite, quali affitti di beni immobili o titoli di stato. La proposta deve essere valutata tenendo conto dei beni e diritti che il debitore è in condizione di mettere a disposizione e della massa dei soggetti cui la stessa è indirizzata, la quale deve, pertanto, soddisfare i creditori. La soddisfazione può avvenire anche con forme diverse dal pagamento, così come non è da escludere che la proposta possa prevedere la corresponsione di alcuni creditori o la cessione di beni e diritti a soggetti interessati a subentrarne nella titolarità. Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta dovrà essere sottoscritta 40 www.ilsovraindebitamento.it da uno o più terzi che ne garantiscano l’attuabilità. Questa garanzia prestata dai terzi è atipica, nel senso che non deve rispettare canoni particolari. Infatti, secondo la gravità dell’incapienza del patrimonio del sovraindebitato l’intervento del terzo può configurarsi come solutorio o a garanzia. Nei casi più gravi, sottoscrivendo la proposta, il terzo si impegna a conferire beni o redditi in misura sufficiente a rendere attuabile il piano. Invece, in presenza di una mera sfiducia dei creditori nella capacità del debitore di porre in essere l’accordo, il terzo si limita a conferire i suoi beni o redditi a garanzia del suo adempimento. E’ quindi possibile il rilascio di garanzie tipiche reali e personali previste dal codice civile. La previsione della possibilità di prestare garanzia da parte di terzi per l’attuazione dell’accordo consente di accedere alla procedura anche a soggetti che non hanno alcun bene o reddito da mettere a disposizione dei creditori. Se la garanzia è rilasciata da una persona giudicata solvibile, può essere anche rappresentata da una fidejussione personale. Le garanzie possono essere rilasciate: prima della presentazione della proposta, contemporaneamente al deposito oppure nel corso della procedura o dopo l’omologazione. Non sono, quindi, previsti dalla legge limiti temporali per il loro rilascio. Tuttavia, bisogna notare che la mancata costituzione della garanzia promessa è motivo di risoluzione del piano come espressamente previsto dall’art. 146. Il terzo comma dell’art. 8 statuisce che la proposta di accordo che il debitore presenta ai propri creditori deve anche indicare eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo 6 F. CERRI, L’intervento del terzo, in Composizione della crisi da sovraindebitamento, Il Civilista, 2012, 33. Con riferimento alla posizione del terzo, sembra doversi escludere qualsiasi tipo di collegamento tra questi e la figura dell’assuntore previsto nel concordato fallimentare, il quale sostituendosi al fallito, si obbliga direttamente ad assolvere gli adempimenti generati dal concordato proposto e in cambio ottiene la cessione dei beni fallimentari. 41 www.ilsovraindebitamento.it degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Le limitazioni di cui sopra sono facoltative ed è logico ritenere che il sovraindebitato può liberamente decidere se e quali prevedere7. Tali disposizioni mirano a garantire una quanto più possibile fedele rappresentazione della situazione patrimoniale del debitore e a responsabilizzarlo in modo tale che non possa ricadere nella situazione che cerca di superare con la procedura in oggetto. L’eventuale limitazione non sembra avere carattere punitivo, perché in tal caso ne sarebbe stata prevista l’obbligatorietà ma, semplicemente, impedisce al soggetto di peggiorare la propria situazione contraendo nuove obbligazioni. Ciò rappresenta anche una sorta di garanzia per i creditori che accettano l’accordo di composizione della crisi. Inoltre, nel caso in cui la proposta di accordo preveda la continuazione dell’attività d’impresa, è possibile prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. La sospensione, invece, non è possibile se è prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. L’eventuale moratoria sembra ricondursi alla volontà di concedere al debitore la possibilità di 7 R. BELLE’, Il contenuto dell’accorso, in Sovraindebitamento e usura, Milano, 2012, 113. Si può osservare come, in mancanza di forme di pubblicità cd. costitutiva (anche l’iscrizione al registro delle imprese per i casi di debitori-imprenditori sembra rivestire la mera natura di pubblicità-notizia, priva come tale degli effetti di cui all’art. 2193 c.c.), i terzi creditori posteriori alla composizione del sovraindebitamento che contrattino con il debitore potrebbero non essere a conoscenza del divieto così imposto e la loro buona fede, da presumersi come per regola generale, non potrebbe che essere tutelata non applicando a loro pregiudizio alcuna conseguenza per la violazione dell’impegno altrui. In presenza di terzi in mala fede, che consentano il maturare di ulteriori debiti, pur essendo a conoscenza della limitazione imposta, la conseguenza appare essere quella dell’esclusione di essi dalla soddisfazione sui beni devoluti alla procedura di composizione. 42 www.ilsovraindebitamento.it liquidare i beni da cui trarre le risorse per l’effettuazione dei pagamenti. Tale orientamento sembra compatibile con quanto stabilito nei concordati in continuità, ove è stata espressamente prevista una moratoria fino a un anno nel pagamento dei creditori preferenziali8. Questa possibilità è prevista anche nel caso in cui il piano sia presentato da un consumatore, mentre, in tutti gli altri casi non è possibile prevedere alcuna moratoria nei pagamenti. 2.2 Il deposito della proposta e la documentazione allegata. La legittimazione processuale è lasciata all’esclusiva iniziativa del debitore ed infatti l’avvio del procedimento è volontario, anche se è richiesto l’ausilio dell’O.C.C.. Il soggetto che intende accedere alla procedura deve depositare, presso il tribunale territorialmente competente9, un’istanza di nomina di un professionista che svolge le funzioni di tale organo10. L’organismo in questa fase è appunto di ausilio al soggetto sovraindebitato nella predisposizione di una proposta di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori. Nonostante ciò, anche se la norma non lo prevede espressamente, è sempre bene che il debitore si faccia assistere anche da un proprio 8 FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI FIRENZE, Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, op. cit., p. 14. 9 Il tribunale competente è quello nella cui circoscrizione il proponente ha la residenza o la sede. La residenza, cioè il luogo dove il soggetto ha la dimora abituale, è da riferire al debitore persona fisica che non ha la qualifica d’imprenditore. Invece la sede, è da riferire al luogo dove l’imprenditore svolge la sua attività. 10 La richiesta al tribunale competente di nomina di un professionista che svolga le funzioni di O.C.C. avviene principalmente in questa attuale fase transitoria, poiché in futuro, quando la disciplina sarà a regime e gli O.C.C. saranno costituiti, un debitore potrà molto più semplicemente scegliersi e presentarsi ad un organismo di composizione della crisi; fermo restando comunque la possibilità di richiedere la nomina al tribunale. 43 www.ilsovraindebitamento.it professionista che lo aiuti nella predisposizione del piano, in quanto, come già accennato, all’O.C.C. spettano anche compiti di supporto al giudice e ai creditori. La procedura si apre con il deposito della proposta di accordo da parte del debitore presso il tribunale competente, unitamente alla documentazione a corredo. La legge, a differenza che nel fallimento, non dice nulla a proposito del trasferimento della residenza o della sede nell’anno anteriore all’iniziativa. Tuttavia, sembra ugualmente applicabile alla procedura in oggetto, il principio adottato in ambito fallimentare11. Pur nel silenzio della legge, la dottrina ritiene che si tratti di una domanda di tipo giudiziale, che ha la forma di ricorso rivolto al tribunale, con cui si instaura un rapporto processuale tra debitore e creditori12. Contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre i tre giorni successivi, la proposta deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi che assiste il debitore, presso l’agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, anche degli enti locali. I predetti uffici sono individuati in relazione all’ultimo domicilio fiscale del proponente. Per tale motivo la domanda deve contenere, ex art. 9 primo comma, anche la ricostruzione della 11 F. S. FILOCAMO, Deposito ed effetti dell’accordo, in Fallimento, 2012, 1049. In ambito fallimentare, ma ciò vale anche ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, è previsto che il trasferimento della sede nell’ultimo anno è irrilevante ai fini della competenza (art. 9 l.f.). L’irrilevanza del trasferimento della sede nel corso dell’ultimo anno è stata prevista per evitare che il debitore scegliesse il giudice ritenuto a lui più favorevole (c.d. forum shopping). Probabilmente, per evitare o scoraggiare fenomeni di forum shopping, è sufficiente anche applicare i principi espressi dalla giurisprudenza prima della riforma della legge fallimentare in ordine alla prevalenza della effettività della sede ed alla non vincolatività di trasferimenti fittizzi o posti in essere in prossimità temporale dell’inizio del procedimento. 12 G. LO CASCIO, L’ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, op. cit., p. 817. 44 www.ilsovraindebitamento.it situazione fiscale del debitore, indicando eventuali contenziosi pendenti. Per fare ciò, l’O.C.C. deve indagare riguardo la posizione fiscale del soggetto sovraindebitato, comprese eventuali controversie per le quali sono pendenti ricorsi nei vari gradi di giudizio. Tali informazioni, infatti, sono importanti non solo per gli enti che vantano crediti tributari nei confronti del debitore, ma anche per tutti gli altri creditori, i quali devono valutare se accettare o meno la proposta. La norma, stranamente, non prevede il deposito della domanda agli enti previdenziali e assistenziali che, in alcuni casi, vantano crediti elevati. Il tribunale e i creditori devono essere messi in condizione di conoscere la situazione debitoria e patrimoniale del proponente. Pertanto, occorre fornire un idoneo supporto informativo e documentale dettagliatamente indicato nel secondo comma dell’art. 9. Il primo dei documenti da allegare alla domanda è l’elenco di tutti i creditori, con la specifica indicazione delle somme dovute e delle loro scadenze. La dottrina maggioritaria condivide la tesi che il suddetto elenco deve comprendere anche i debiti contestati in tutto o in parte, poiché il dato è necessario a rappresentare in maniera veritiera la situazione reale dell’indebitamento, sia al fine di consentire al creditore di esprimere il voto in base ad una valutazione informata, sia per la corretta determinazione del quorum per l’approvazione13. 13 Sul punto, si veda M. FERRO, L’avvio del procedimento: il deposito della proposta, in Sovraindebitamento e usura, Milano, 2012, p. 123. Si può discutere se siano da indicare anche i crediti contestati, dovendosi rispondere affermativamente ove ad essi corrispondano pretese già avanzate, anche se non in via giudiziale, verso il debitore, dovendo tale ammontare essere computato, oltre che per il calcolo della maggioranza, anche per i margini di tenuta delle offerte solutorie del piano. La contestazione, per come rendicontata, dovrà cioè essere tale da permettere l’espressione di un consenso pienamente informato da parte di tutti i creditori o almeno la spiegazione di dettaglio circa l’esclusione di taluni di essi dal novero dei destinatari della proposta, tenuto conto che nessuna controversia verrà definita entro questa procedura, mancando una specifica competenza ad hoc del giudice che vi è preposto. 45 www.ilsovraindebitamento.it Unitamente alla proposta devono poi essere indicati tutti i beni del debitore, compresi quelli che eventualmente intende trattenere e tutti quelli che potenzialmente possono tradursi in un valore di liquidazione, come per esempio un’eredità non ancora accettata. Tali beni, anche se non previsto dalla norma, devono essere valutati al fine di quantificare l’ammontare di ciò che è destinato al soddisfacimento dei creditori. Insieme alla lista dei beni del debitore devono essere indicati anche gli eventuali atti dispositivi posti in essere negli ultimi cinque anni, al fine di verificare se il soggetto ha posto in essere operazioni finalizzate alla spoliazione. Infine il sovraindebitato deve allegare alla domanda le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’attestazione sulla fattibilità del piano rilasciata dall’O.C.C., nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Se chi accede alla procedura di composizione della crisi svolge attività d’impresa vi è, altresì, l’obbligo di depositare unitamente alla proposta di accordo anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi. Per quanto concerne il deposito dell’attestazione sulla fattibilità del piano è opportuno tenere presente che questa viene redatta dagli organismi di composizione della crisi. Con essa l’organismo incaricato, muovendo da dati contabili veritieri, articola un percorso logico-argomentativo serio e coerente a supporto dell’effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all’omologazione. Si tratta, quindi, di una vera e propria relazione sulla fattibilità dell’accordo, comprensiva anche dell’attestazione sulla veridicità dei dati. Lo scopo è di fornire al ceto creditorio tutte le informazioni e tutti gli elementi necessari per la valutazione della convenienza della soluzione proposta. 46 www.ilsovraindebitamento.it Se il complesso d’informazioni non dovesse essere sufficiente, la legge prevede la possibilità che il giudice possa concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta o produrre nuovi documenti. Un aspetto non molto chiaro riguarda il fatto se tra i nuovi documenti che il giudice può richiedere siano compresi o meno anche quelli relativi la presentazione della domanda presso l’agenzia della riscossione dei tributi e gli uffici fiscali. E’ da ritenere che tali documenti non siano da qualificare come nuovi e che devono essere depositati spontaneamente dall’organismo di composizione della crisi che assiste il debitore. Riguardo a ciò, la norma non prevede alcuna sanzione e, quindi, la mancata produzione non dovrebbe incidere sulla procedura. Tuttavia nella prassi potrebbe spingere il giudice ad eseguire accertamenti ed entrare nella valutazione per l’emissione del provvedimento di revoca in sede d’udienza14. Dalla data del deposito sono sospesi, ai soli effetti del concorso, la decorrenza degli interessi convenzionali o legali per tutti i crediti non muniti di ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 274915, 278816 e 285517, commi secondo e terzo c.c.. Ciò sta a 14 E. SOLLINI, La composizione della crisi da sovraindebitamento, op. cit., p. 81. Art. 2749 c.c. – Estensione del privilegio Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita. 16 Art. 2788 c.c. – Prelazione per il credito degli interessi La prelazione ha luogo per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita. 17 Art. 2855 c.c. – Estensione degli effetti dell’iscrizione – Commi 2 e 3 Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a 15 47 www.ilsovraindebitamento.it significare che, salvo i casi previsti, il deposito della domanda blocca il corso degli interessi. 2.3 Il procedimento. La presentazione della proposta determina l’apertura di un procedimento affidato a un giudice monocratico regolato dagli articoli 737 e ss. del codice di procedura civile, secondo le regole del rito camerale. Contro i provvedimenti del giudice è ammesso reclamo di competenza dello stesso tribunale, in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Ai sensi dell’art. 10 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti dettati dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo che la comunicazione della proposta e del provvedimento di ammissione deve essere effettuata a tutti i creditori almeno quaranta giorni prima della data fissata per l’udienza per opera dell’organismo di composizione della crisi che assiste il proponente. In ogni caso, tra la data di deposito della documentazione e quella fissata per l’udienza, non devono trascorrere più di sessanta giorni. Il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo, quanto la logicità e la completezza della relativa attestazione. Pertanto, il giudice dovrà verificare i requisiti di ammissibilità, il contenuto del piano e la documentazione allegata. Ne consegue che il controllo che la legge gli assegna è da ritenere prettamente documentale e di carattere sommario quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita. 48 www.ilsovraindebitamento.it e non sul merito; aspetto, quest’ultimo, che è verificato negli stadi successivi quando la procedura entra nella fase cruciale18. Se i controlli effettuati hanno esito positivo, il giudice emette immediatamente un decreto di ammissione, con il quale detta la scansione delle fasi successive della procedura, e fissa la data dell’udienza19. La comunicazione della proposta e del decreto ai creditori, presso la residenza o la sede legale, è effettuata per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per fax o posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima del termine per il deposito del consenso scritto alla proposta. Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, è necessario sottolineare che l’elencazione è preceduta dall’avverbio “anche”, il che sta a significare che tale adempimento potrà essere effettuato con modalità diverse, se così stabilito dal giudice. Con il decreto, così come disposto dalla lettera a) secondo comma, ex art. 10, è stabilita un’idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto stesso, sempre per opera dell’organismo di composizione della crisi. E’ il giudice, valutata la situazione del soggetto che ha avanzato la domanda, a stabilire la modalità più conforme a tale scopo. Può essere, per esempio, prevista la pubblicazione in uno o più quotidiani, oppure su siti internet specializzati, e così via. Nel caso in cui il proponente è un soggetto che 18 P. PORRECA, L’insolvenza civile, in Le riforme della legge fallimentare, 2009, 2116. 19 E. SOLLINI, La composizione della crisi da sovraindebitamento, op. cit., p. 82. La norma disciplina soltanto l’ipotesi in cui i controlli del giudice abbiano esito positivo mentre nulla dice nel caso in cui i controlli diano esito negativo. Anche nel silenzio della norma l’esito negativo dei controlli non può che portare al rigetto della domanda. Tale tesi è confermata dal tribunale di Firenze, che, riscontrata una carenza nella documentazione allegata alla domanda, ha rigettato la stessa per assenza dei requisiti di legge. 49 www.ilsovraindebitamento.it svolge attività d’impresa, vi è l’obbligo di effettuare la pubblicazione nel relativo registro. Con ciò s’intende ottenere la più ampia divulgazione della proposta e del provvedimento giurisdizionale in modo da informarne tutti i soggetti interessati, non esclusi coloro i cui diritti o interessi sono coinvolti nella procedura. Nel determinare le modalità per l’adempimento pubblicitario, il giudice dovrà tener conto dei costi necessari per tale scopo, con l’obiettivo di non appesantire troppo la procedura. Qualora il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il decreto deve disporre la trascrizione dello stesso, a cura dell’organismo di composizione della crisi presso gli uffici competenti. Con il medesimo decreto è inoltre stabilito che fino al momento dell’omologazione non è possibile iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo anteriore. Tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. Ciò consente di emettere un provvedimento di protezione temporanea del patrimonio del debitore nei confronti dei soggetti creditori aventi titolo anteriore all’emissione dello stesso, con esclusione dei soli soggetti che vantano crediti impignorabili. Questo costituisce una sorta di automatic stay e non è prevista alcuna specifica istanza da parte del debitore, né alcuna discrezionalità del giudice nel concederlo. Naturalmente il predetto provvedimento non ha alcun effetto protettivo nei confronti di creditori aventi titolo o causa posteriore al provvedimento. La sua finalità è quella di impedire che alcuni creditori possano acquisire posizioni di vantaggio rispetto ad altri, realizzando in sostanza una tutela di parità tra creditori. Questa 50 www.ilsovraindebitamento.it disposizione si ispira all’art. 5120 della legge fallimentare, che prevede la regola generale del divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, richiamato anche nell’art 16821 l.f. in tema di concordato preventivo. Il terzo comma dell’art. 10 prevede che l’accertamento di iniziative o atti in frode ai creditori implica, da parte del giudice, la revoca del decreto e l’eventuale cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni forma di pubblicità disposta. Tale accertamento avviene in udienza e la decisione è assunta anche grazie alle informazioni che in questa sede è possibile acquisire dai creditori. La norma non precisa chi sono i soggetti che devono provvedere alla cancellazione delle trascrizioni ma è lecito ritenere che non possono essere soggetti diversi da quelli ai quali era stato assegnato l’onere della trascrizione22. 20 Art. 51 l.f. – Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. 21 Art. 168 l.f. – Effetti della presentazione del ricorso Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. 22 G. IVONE, L’ammissione alla procedura, in La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Il Civilista, 2013, 36. Emerge, da questa disposizione, la matrice concordataria dell’accordo di composizione, essendo tale verifica tipica della procedura di concordato preventivo ex art. 173 l.f.. Questa norma, infatti, individua le categorie di atti alla base della revoca del provvedimento di apertura della procedura di concordato, i quali sono tutti diretti ad alterare la formazione genuina del consenso dei creditori in sede di votazione della proposta. Una prima categoria ricomprende una elencazione esemplificativa di atti di frode (occultamento, dissimulazione di parte dell’attivo, omessa dolosa denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività inesistenti), nonché la commissione di altri atti di frode, tutti antecedenti l’apertura del concordato; una seconda categoria include, 51 www.ilsovraindebitamento.it La dottrina si è interrogata se a carico del soggetto che ha presentato la domanda possa essere presentata un’istanza per la dichiarazione di fallimento. Ciò è possibile, poiché il dettato di legge prevede che il provvedimento emesso dal giudice inibisce soltanto le azioni esecutive individuali, la disposizione di sequestri conservativi e l’acquisizione di diritti di prelazione. A carico del sovraindebitato possono, quindi, essere avanzate richieste di fallimento e, se ne ricorrono i presupposti, il tribunale può anche pronunciarsi in tal senso. In sostanza, si applica anche alla disciplina in oggetto, quanto affermato dalla giurisprudenza in merito alla fase esecutiva dell’accordo di ristrutturazione dei debiti23. A conferma di quanto sopra vi è poi l’ultimo comma dell’art. 12, il quale dispone che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo. Infine, il legislatore ha previsto nel comma 3-bis dell’art. 10 che fino alla data di omologazione dell’accordo, gli atti di straordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione del giudice, sono invece, atti compiuti dal debitore nel corso della procedura senza la prescritta autorizzazione. Infine, una ulteriore ipotesi di interruzione è individuata dal legislatore nell’ultima parte dell’art. 173 l.f. nella mancanza delle condizioni prescritte per l’ammissibilità al concordato. Pertanto, non tutti gli atti di frode sono rilevanti ai sensi dell’art. 173 l.f., ma solo quelli idonei ad interferire negativamente sul processo formativo del consenso dei creditori, viziando ed alterando, per conseguenza la regolare formazione delle maggioranze. 23 Trib. Milano, 10 novembre 2009. Commento in Dir. fall., 2010, II, 213-217. Con questa sentenza del novembre 2009 il tribunale di Milano ha affermato che l’efficacia inibitoria delle azioni esecutive riguarda soltanto quelle individuali e non anche quelle tese a promuovere l’apertura di una procedura concorsuale quale il fallimento. L’art. 182 l.f., infatti, dispone la provvisoria sospensione delle procedure esecutive (e cautelari) sul presupposto che queste possano porre vincoli sul patrimonio a vantaggio di alcuni creditori, pregiudicando al contempo la libera disponibilità del patrimonio. Ma l’istanza di fallimento non è ex se idonea né a determinare tale pregiudizio, né a creare o consolidare posizioni di vantaggio per alcuni creditori soltanto. E’ evidente, quindi, che la norma fa riferimento solo alle azioni esecutive e cautelari dei creditori e non contempla né in modo esplicito, né per implicito i ricorsi ex art. 6 legge fallimentare. 52 www.ilsovraindebitamento.it inefficaci nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicità del decreto di ammissione. Dall’analisi dell’articolo 10, che disciplina il procedimento, è quindi possibile rilevare forti analogie con la disciplina del concordato preventivo, confermando la natura concordataria dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 2.4 Raggiungimento e omologazione dell’accordo. Una volta attivato il procedimento di composizione della crisi, occorre rapidamente raccogliere le adesioni dei creditori. Il legislatore demanda la raccolta delle dichiarazioni di voto dei creditori e la loro valutazione all’organismo di composizione della crisi. L’O.C.C. comunica ai creditori la proposta di accordo e il decreto emanato dal giudice almeno quaranta giorni prima della data stabilita per l’udienza. I creditori ricevuta la proposta e il provvedimento del giudice, sono chiamati a valutarne la convenienza e a esprimere il proprio voto che deve essere trasmesso all’organismo attraverso dichiarazione sottoscritta mediante telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata. Nel precedente dettato normativo non era previsto un termine entro il quale l’accordo dovesse intervenire, perciò, la procedura poteva rischiare di protrarsi a tempo indefinito24. Con le modifiche normative intervenute, è stata introdotta la regola del silenzio assenso, pertanto, se entro dieci 24 G. LO CASCIO, La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione), in Fallimento, 2012, 1026. Un’incongruenza della normativa riguarda la mancata previsione di un termine entro il quale l’accordo debba concludersi perché, se è vero che unitamente alla presentazione della dichiarazione di accordo in tribunale non è richiesta anche l’adesione dei creditori, che invece la fanno pervenire successivamente all’organismo di composizione della crisi, potrebbe accadere che la procedura si protragga indefinitamente. 53 www.ilsovraindebitamento.it giorni prima della data fissata per l’udienza, non si provvede a far pervenire all’O.C.C. la propria dichiarazione, si presume il consenso alla proposta nei termini in cui è stata comunicata. In questo modo non soltanto si è attribuita al procedimento una sorta di accelerazione della prestazione del consenso da parte dei creditori, ma si è, altresì, provveduto a rendere certi i tempi e le diverse fasi della procedura. Il legislatore ha precisato che la dichiarazione deve essere sottoscritta e, dunque, occorre la firma autografa o digitale del creditore. Occorre, inoltre, che l’adesione corrisponda al contenuto della proposta, come eventualmente modificata dal debitore in corso di procedimento. Naturalmente, qualora il creditore non valuti la proposta conveniente e, quindi, voglia esprimere il proprio dissenso, può farlo sempre in forma scritta, indirizzandolo all’organismo di composizione della crisi. L’O.C.C. non è tenuto a verificare l’autenticità della firma ma, ove sussistano delle incertezze, è opportuno che vi provveda al fine di evitare eventuali contestazioni ed in considerazione dell’obbligo di dover trasmettere al giudice una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza. La norma prevede una maggioranza qualificata affinché il giudice possa omologare la proposta. A tal fine quest’ultima deve essere accettata da tanti creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Il raggiungimento del quorum deve essere verificato dall’organismo di composizione della crisi che assiste il soggetto sovraindebitato. Ai fini del raggiungimento della maggioranza, non sono computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali la proposta prevede l’integrale soddisfacimento, salvo che non rinuncino, in tutto o in parte, al diritto di prelazione. Infatti, per tali soggetti è 54 www.ilsovraindebitamento.it indifferente quale sia la procedura di liquidazione, se concorsuale o individuale, dei beni o del patrimonio del debitore, perché il loro diritto di soddisfacimento è assicurato dal vincolo che hanno su quei beni. Per questo motivo sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze. Non hanno diritto a esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. Al fine del raggiungimento dell’accordo di composizione della crisi, la disciplina in oggetto richiama molte delle regole previste nella legge fallimentare per le procedure di concordato fallimentare e preventivo, confermando ancora una volta il carattere concordatario di questa procedura. In particolare il legislatore ha preso spunto dagli articoli 12825, 17726 e 17827 del regio decreto 267/1942, nei quali è 25 Art. 128 l.f. – Approvazione del concordato Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. 26 Art. 177 l.f. – Maggioranza per l’approvazione del concordato Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. 55 www.ilsovraindebitamento.it previsto sia il silenzio assenso dei creditori alla proposta di concordato, sia l’approvazione a maggioranza ad opera dei creditori chirografari, mentre quelli muniti di garanzia sono esclusi dal voto nei limiti in cui sono garantiti e purché non rinuncino alla garanzia stessa. Inoltre, sempre in linea con quanto previsto per la disciplina del concordato preventivo, l’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. Questa previsione ha escluso ogni incertezza riguardo all’eventuale estensibilità degli effetti dell’accordo ai garanti e ai condebitori, e ciò rappresenta un forte incentivo all’adesione da parte di quei creditori che nell’incertezza sarebbero rimasti estranei per assicurarsi la persistenza delle stesse garanzie. Il legislatore ha precisato nel quarto comma dell’art. 11 che l’accordo non determina la novazione 28 dell’obbligazione, salvo sia Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. 27 Art. 178 l.f. – Adesioni alla proposta di concordato Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. E’ altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale. 28 Si definisce novazione l’estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di uno nuovo, rispetto al precedente mutato nel titolo o nell’oggetto. La novazione è disciplinata dall’art. 1230 del codice civile: L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. 56 www.ilsovraindebitamento.it diversamente stabilito. Se poi entro novanta giorni dalle scadenze stabilite il debitore non esegue integralmente i pagamenti alle amministrazioni pubbliche e agli enti previdenziali e assistenziali, l’accordo, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.11, cessa di diritto di produrre effetti; fermo restando quanto disposto dal già citato art. 7, primo comma. Si tratta in questo caso di una previsione normativa molto forte perché non è necessario alcun intervento del giudice, giacché l’accordo cessa automaticamente. Esso è inoltre revocato d’ufficio dal giudice, qualora, nel corso della procedura, il debitore compia atti in frode ai creditori. I creditori, dunque, devono esprimere il proprio consenso, o dissenso, alla proposta del debitore. Nell’accettazione i creditori non possono formulare variazioni a quanto proposto dal soggetto sovraindebitato, facendo quindi una controproposta. Se ciò accade, deve essere considerato come una forma di dissenso da parte del creditore in questione e, quindi, da non conteggiare ai fini del raggiungimento del quorum. La legge disciplina la sola ipotesi di raggiungimento dell’accordo, per cui nel caso in cui il quorum non sia raggiunto, l’organismo non è obbligato ad effettuare alcuna comunicazione ai creditori. Conseguito l’accordo, invece, l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione avente ad oggetto i consensi espressi e il raggiungimento della maggioranza qualificata richiesta dalla legge ai fini dell’omologazione, allegandovi inoltre il testo dello stesso. Tale documento dovrà anche contenere la lista nominativa di tutti coloro che hanno manifestato la volontà di accettare il progetto del debitore. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. 57 www.ilsovraindebitamento.it I creditori nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione possono sollevare eventuali contestazioni. La norma non specifica il tipo di obiezioni che possono essere sollevate. Si ritiene che oggetto delle contestazioni possano essere il raggiungimento dell’accordo, la fattibilità del piano e la capacità del debitore di adempiere a quanto indicato nella proposta. In particolare, per quanto concerne il raggiungimento dell’accordo, le contestazioni possono riferirsi al calcolo della maggioranza qualificata, alla quantificazione dei crediti ai fini del computo della percentuale dei consensi, oppure, all’esclusione di alcuni crediti per la manifestazione del consenso. Non dovrebbero invece coinvolgere altri aspetti oggetto delle fasi precedenti della procedura, come ad esempio la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 9, oppure l’inesistenza di atti in frode ai creditori, i quali vengono accertati direttamente in udienza dal giudice. Il legislatore non specifica nemmeno chi sono i creditori legittimati ad avanzare le eventuali osservazioni. Sembra comunque logico ritenere che nel caso in cui la proposta abbia ottenuto l’assenso di oltre il 60% dei creditori, quelli legittimati sono quelli che hanno interesse a contestare la conclusione della procedura. Viceversa, se la proposta non ha raggiunto il quorum richiesto, i creditori legittimati sono quelli che hanno interesse a che la maggioranza sia raggiunta. Anche se la norma tace, è da ritenere che eventuali contestazioni possano essere legittimamente avanzate anche dal debitore stesso, il quale ha interesse sia al raggiungimento della maggioranza sia alla conclusione della procedura29. Trascorso il termine concesso ai legittimati per presentare eventuali osservazioni, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione allegandovi le contestazioni ricevute 29 E. SOLLINI, La composizione della crisi da sovraindebitamento, op. cit., p. 102. 58 www.ilsovraindebitamento.it e l’attestazione definitiva di fattibilità del piano. Le attestazioni effettuate dall’organismo di composizione sono due, ed entrambe hanno lo stesso fine: cioè svolgono un ruolo fondamentale sia ai fini dell’informativa ai creditori che riguardo al giudizio di omologazione da parte del giudice. La differenza tra la prima attestazione e quella definitiva, consiste nel fatto che in quest’ultima sono considerati anche gli elementi sopravvenuti in seguito al deposito, alla luce delle contestazioni sollevate dai creditori. Ne consegue che, qualora non si siano manifestati nuovi documenti, l’organismo nel redigere l’attestazione definitiva può richiamare anche quella precedente. Altrimenti, l’O.C.C. deve rivedere la fattibilità del piano nella sua complessità, alla luce dei nuovi fatti. La relazione dell’organismo di composizione della crisi può essere assimilabile alla relazione del curatore relativamente all’esito della votazione nell’ipotesi di presentazione della proposta di concordato fallimentare30. Trasmessa la relazione al giudice, quest’ultimo esegue le verifiche necessarie per procedere all’omologazione dell’accordo. Il giudice, quindi, verifica: il raggiungimento della percentuale necessaria alla 30 Sul punto, si veda A. CARON, L’Omologazione dell’accordo e del piano, in La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Il Civilista, 2013, 45. La disposizione, nel precisare che l’organismo verifica (anche) la veridicità dei dati, riprende quanto stabilito in merito alla relazione del professionista nel concordato preventivo (ex art. 161 l.f.), ritenuto valido anche con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, ove manca la precisazione del contenuto della verifica dell’attestatore, avendo la giurisprudenza statuito che la relazione del professionista sugli accordi di ristrutturazione dei debiti deve contenere anche la valutazione di veridicità dei dati aziendali, oltre alla valutazione sull’attuabilità dell’accordo, costituendone il presupposto logico indefettibile. Dunque, analogamente a quanto stabilito in tema di concordato preventivo (e di accordi di ristrutturazione dei debiti), anche nel procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento l’attestazione del professionista svolge un ruolo fondamentale, ai fini tanto della completa informazione ai creditori in merito alla proposta, quanto in relazione al giudizio di omologazione da parte del giudice. 59 www.ilsovraindebitamento.it conclusione dell’accordo31, l’idoneità del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti impignorabili e di quelli tributari costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, dell’I.V.A. e delle ritenute operate e non versate, per i quali il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Essendo la procedura di tipo concorsuale, i creditori che non aderiscono alla proposta devono sottostare alla volontà della maggioranza e a quanto disposto dal debitore nel piano. Tuttavia la norma consente al creditore dissenziente, mutuando da quanto previsto nell’istituto del concordato preventivo, di contestare la convenienza dell’accordo. In tal caso, il giudice può comunque procedere all’omologazione se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quanto risulterebbe dalla procedura alternativa di liquidazione, disciplinata sempre dalla legge oggetto della trattazione. La presenza di contestazioni dei creditori consente al giudice, in sede di omologa, di estendere il proprio giudizio sulla convenienza del piano. Il procedimento, iniziato con il deposito della domanda, termina con il provvedimento motivato emesso dal giudice. Il decreto può prevedere sia l’omologazione, sia il diniego della stessa. In ogni caso i provvedimenti sono impugnabili con reclamo da proporre al tribunale, che decide in composizione collegiale, del quale non farà parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. In caso di omologazione i legittimati a proporre reclamo sono tutti i creditori che vi abbiano interesse, mentre nel caso di diniego la legittimazione a reclamare è del 31 E. SOLLINI, La composizione della crisi da sovraindebitamento, op. cit., p. 104. La legge non prevede alcun obbligo, in capo all’O.C.C., nel caso in cui le adesioni alla proposta del debitore non raggiungano la maggioranza richiesta. Ciò nonostante la dottrina prevalente ritiene che l’organismo di composizione della crisi sia tenuto a comunicare al giudice il mancato raggiungimento del quorum, il quale emetterà un provvedimento motivato di improcedibilità. 60 www.ilsovraindebitamento.it proponente. Richiamando, ancora una volta, la disciplina dettata per il concordato preventivo, il legislatore ha stabilito che la procedura di omologazione si deve esaurire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.32 Il decreto di omologazione attribuisce efficacia giuridica all’accordo raggiunto tra il debitore e i creditori consenzienti, e produce gli effetti già affrontati nell’analisi del secondo comma dell’art. 10. L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e del provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza. I creditori che hanno titolo o causa posteriore a tale data non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Ciò risponde alla finalità di garantire l’esecuzione dell’accordo, secondo le modalità e le condizioni indicate. In sostanza, come nel concordato preventivo, i beni inseriti nel piano e messi a disposizione dei creditori, subiscono un vincolo di destinazione specifico: la soddisfazione dei creditori vincolati al piano. Gli effetti dell’accordo omologato vengono meno se ricorrono le ipotesi della risoluzione dell’accordo o quella del mancato pagamento dei crediti impignorabili e di quelli tributari previsti dall’articolo 7, primo comma. L’accertamento del mancato pagamento dei suddetti crediti, causa della cessazione degli effetti dell’omologazione, deve essere richiesto, ai sensi dell’art. 737 c.p.c., al tribunale con ricorso deciso in camera di consiglio. 32 G. LO CASCIO, L’ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3), op. cit., p. 819. Mancano, tuttavia, conseguenze sanzionatorie per l’inosservanza della durata temporale, né è pensabile che la procedura possa cessare, senza avere esaurito le operazioni ancora richieste, cosicché si deve ritenere che il legislatore si è semplicemente ispirato alle solite enunciazioni di vetrina. 61 www.ilsovraindebitamento.it Come già anticipato nel paragrafo precedente, qualora intervenga la sentenza dichiarativa di fallimento in capo al debitore, l’accordo si risolve. Ne consegue che gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti all’azione di revocatoria fallimentare 33 . Al contrario l’azione revocatoria è possibile nel caso di fallimento prima dell’omologazione. Infine, sempre a seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti sorti in occasione o in funzione dell’accordo omologato sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, ai sensi del richiamato articolo 11134 l.f.. Si ritiene che tale prededuzione riguardi le spese di procedura, il compenso del liquidatore o del gestore e gli eventuali crediti dell’organismo di composizione della crisi connessi 33 L’azione revocatoria è uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento. Essa, disciplinata dall’art. 67 l.f., consente di colpire gli atti del debitore insolvente che hanno inciso sul suo patrimonio in violazione del principio della par condicio creditorum. Il curatore può così rendere inefficaci gli atti dispositivi, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito nell’anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento. A tal fine il curatore può imporre ai terzi che hanno ottenuto beni o denaro di restituire quanto ricevuto, o, se hanno ottenuto garanzie, può retrocederli al rango di chirografario. Affinché possa essere esperita l’azione di revocatoria fallimentare è necessario che il terzo al momento dell’atto fosse a conoscenza dell’insolvenza della sua controparte (scientia decoctionis). La revocatoria deve essere esercitata a pena di decadenza entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell’atto. Non tutti gli atti compiuti dal fallito possono essere colpiti da revocatoria, infatti la legge prevede un ampio numero di esenzioni. 34 Art. 111 l.f. – Ordine di distribuzione delle somme Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma. 62 www.ilsovraindebitamento.it all’istruttoria relativa alla presentazione della proposta. 2.5 Esecuzione dell’accordo. Il legislatore ha dettato, all’art. 13, specifiche disposizioni per regolare la fase di esecuzione dell’accordo di composizione della crisi. Preme precisare che quanto disposto dall’articolo sopra menzionato vale anche per il piano del consumatore, procedura che sarà affrontata nel prossimo capitolo. Il primo aspetto da evidenziare è che il debitore, salvo alcune ipotesi, non viene spossessato dei suoi beni e diritti come nel caso del fallimento e provvede direttamente alla liquidazione del patrimonio ed al soddisfacimento dei creditori. Qualora la soddisfazione dei creditori sia realizzata mediante l’utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, o se previsto dall’accordo, il giudice nomina, su proposta dell’organismo di composizione della crisi, un liquidatore. In queste ipotesi il giudice designa, con il provvedimento di omologazione, un soggetto in possesso dei requisiti necessari per assumere la carica di curatore. L’esecuzione dell’accordo compete, quindi, a seconda dei casi, al debitore stesso oppure a un liquidatore. Inoltre, come già anticipato nel primo paragrafo del presente capitolo, nei casi in cui la nomina del liquidatore non sia obbligatoria, il patrimonio del debitore può essere affidato a un gestore. Quest’ultimo è nominato dal giudice ed è incaricato della liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato ai creditori. Il ruolo del liquidatore è per molti aspetti assimilabile a quello del curatore, per cui, anche se la norma richiama solamente l’art. 28 l.f., è opportuno che il soggetto che assume tale ruolo accetti l’incarico, come 63 www.ilsovraindebitamento.it previsto dall’art. 29 35 l.f., con comunicazione scritta indirizzata al giudice nella quale dichiari di possedere i requisiti richiesti e di non trovarsi in condizione d’incompatibilità. Il liquidatore, quando nominato, è l’unico soggetto legittimato a disporre dei beni del proponente in via esclusiva e a ripartire le somme ricavate. Dalla lettura della norma però non è chiaro se quest’ultimo è investito della liquidazione di tutti i beni e diritti, o soltanto di quelli sottoposti a pignoramento. In mancanza di specifiche disposizioni in merito da parte dell’organo giudicante mediante il decreto di omologazione, la dottrina prevalente ritiene che il liquidatore si debba occupare della liquidazione di tutti i beni. Dopo l’accettazione della carica, il medesimo dovrà pertanto procedere ad un inventario per individuare esattamente i beni del debitore da liquidare36. Il liquidatore opera sotto la vigilanza dell’organismo di composizione della crisi e del giudice. Per la vendita dei beni e dei diritti esso deve attenersi a quanto previsto dal piano. Qualora quest’ultimo non preveda specifiche modalità di realizzazione, il soggetto incaricato della liquidazione può adottare quelle ritenute più idonee al fine di ottenere un maggior ricavo. Tale soggetto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale e può essere sostituito per giustificati motivi che il giudice deve esplicitare in uno specifico provvedimento. Naturalmente, per le funzioni svolte è previsto un compenso, le cui modalità non sono indicate dalla norma ma che evidentemente saranno previste di volta in volta dal decreto di nomina. 35 Art. 29 l.f. – Accettazione del curatore Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore. 36 E. SOLLINI, La composizione della crisi da sovraindebitamento, op. cit., p. 125. 64 www.ilsovraindebitamento.it Il giudice, verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo, autorizza lo svincolo delle somme. Queste devono essere utilizzate per il pagamento dei creditori, secondo quanto previsto dall’accordo. A tal fine, è predisposto un piano di riparto simile a quello previsto in ambito fallimentare, tenendo conto dei creditori privilegiati che non hanno rinunciato al diritto di prelazione. Le somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a pignoramenti possono essere distribuite solamente dopo che il giudice ne ha disposto lo svincolo e ordinato la cancellazione della trascrizione, oltre alla cessazione di ogni altra forma di pubblicità. Tale provvedimento è emesso dal giudice solo dopo che quest’ultimo si è consultato con il liquidatore e ha verificato che la vendita del bene abbia seguito le disposizioni previste dall’accordo. Il giudice ha, quindi, un potere di vigilanza sull’esecuzione dell’accordo in virtù del quale può sospenderne l’esecuzione quando ricorrono gravi e giustificati motivi. Tale valutazione può riguardare sia il merito, quanto il danno, che l’esecuzione dell’accordo potrebbe arrecare ai creditori. Per quanto concerne i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni eseguiti in violazione dell’accordo, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla data in cui è stata eseguita la pubblicità. Pertanto, tali atti sono validi ma improduttivi di effetti nei confronti dei propri creditori. L’inefficacia può essere fatta valere solo dai creditori che abbiano iscritto o trascritto il titolo anteriormente alla data in cui è stata eseguita la pubblicità del procedimento. Invece, l’azione di nullità può essere proposta, secondo i principi generali, da chiunque vi abbia interesse. La scelta dell’inefficacia operata dal legislatore, invece che come originariamente previsto della nullità, è coerente con l’assimilazione della procedura come concorsuale. 65 www.ilsovraindebitamento.it Al comma 4-bis, sempre dell’art. 13, è previsto che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura siano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, ad eccezione di quanto ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. In questa fase un ruolo molto importante è svolto dall’organismo di composizione della crisi. In primo luogo si adopera per risolvere eventuali difficoltà sorte durante l’adempimento dell’accordo, il che dovrebbe comportare, nonostante l’espressione generica usata dal legislatore, anche dell’amichevole la possibilità composizione delle di intraprendere controversie la strada eventualmente insorte. L’organismo può inoltre affrontare le difficoltà afferenti alla liquidazione anche attraverso l’individuazione di modalità alternative di liquidazione che comunque non siano incompatibili con le previsioni contenute nell’accordo. Il predetto organismo è poi chiamato a vigilare sull’esatto adempimento dell’accordo e deve comunicare ai creditori l’insorgere di ogni irregolarità, affinché gli stessi possano azionare le previste iniziative a tutela dei propri diritti. Al fine di eseguire al meglio il compito di vigilanza, è da ritenere che l’organismo possa chiedere notizie e documenti al debitore, al liquidatore o al gestore, se presenti. Tale compito riguarda le modalità, le procedure di alienazione dei beni, nonché i termini di pagamento e di soddisfazione. Infine, se l’esecuzione dell’accordo è impossibile per cause non imputabili al debitore, è prevista la possibilità per quest’ultimo di modificare, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, la proposta. In tal caso la modifica equivale a una nuova proposta, con conseguente instaurazione di un nuovo procedimento. 66 www.ilsovraindebitamento.it 2.6 Patologia dell’accordo: impugnazione e risoluzione. Le vicende patologiche della composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate nell’art. 14 della legge 3/2012, il quale fa riferimento alle consuete categorie dell’annullamento e della risoluzione. In materia, il legislatore ha ampiamente attinto dalla corrispondente disciplina del concordato fallimentare e preventivo ed ha inoltre previsto due fattispecie, in precedenza già trattate, che determinano ex lege la perdita di efficacia dell’accordo. Innanzitutto, l’accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste e nella misura prevista dal piano, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. La disposizione normativa è forte in quanto al verificarsi di tale previsione non c’è alcuna necessità d’intervento del giudice poiché l’accordo cessa di diritto e non produce più effetti giuridici. In secondo luogo è la dichiarazione di fallimento del debitore a risolvere l’accordo. Queste due fattispecie tendono a tutelare gli interessi pubblici sottesi al prelievo fiscale e contributivo e, alla prevalenza della procedura fallimentare, sancita anche dalla definizione del presupposto soggettivo della procedura di composizione della crisi. Mutuando, quindi, da quanto previsto dalla legge fallimentare agli articoli 13737 e 13838 per il concordato fallimentare, e all’articolo 18639 37 Art. 137 l.f. – Risoluzione del concordato Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. Si applicano le disposizione dell’art. 15 in quanto compatibili. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante. 67 www.ilsovraindebitamento.it per il concordato preventivo, il legislatore ha previsto gli istituti dell’annullamento e della risoluzione anche per la presente procedura. Il primo comma dell’art. 14 prevede tassativamente le ipotesi nelle quali i creditori possono chiedere l’annullamento dell’accordo. Queste ricorrono quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, oppure dolosamente simulate attività inesistenti40. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’art.18. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato. 38 Art. 138 l.f. – Annullamento del concordato Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. 39 Art. 186 l.f. – Risoluzione e annullamento del concordato Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale. 40 R. GIORDANO, L’impugnazione e la risoluzione dell’accordo, in La “nuova” crisi da sovraindebitamento, Il Civilista, 2013, 61. E’ evidente che tale norma ricalca le disposizioni in tema di concordato fallimentare e preventivo, scelta che appare coerente con la circostanza che l’accordo viene raggiunto tra il debitore ed i creditori in forme procedimentalizzate dalla legge in commento. Tale analogia con 68 www.ilsovraindebitamento.it Si tratta di fattispecie tutte incidenti sul principio di universalità, patrimoniale e soggettivo, dell’accordo: il doloso aumento del passivo e/o la diminuzione del passivo offrono una visione falsata dell’effettiva composizione del ceto creditorio; la sottrazione o la dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo e/o la dolosa simulazione di attività inesistenti danno una rappresentazione falsata del patrimonio destinato e/o destinabile alla soddisfazione delle ragioni creditorie. Si è di fronte a fatti la cui rappresentazione può incidere sulla valutazione di convenienza, o più in generale, di fattibilità della proposta avanzata dal debitore che ha intenzionalmente e oggettivamente viziato il consenso prestato dai singoli creditori, in modo che non si sarebbe formata la maggioranza, presupposto dell’omologazione. Inoltre, è importante evidenziare che gli elementi che determinano l’annullamento sono per un verso quello soggettivo, della coscienza e volontà di falsificazione da parte del debitore, e per altro verso quello oggettivo, dell’alterazione rappresentativa del passivo e/o dell’attivo del patrimonio del debitore41. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo le previsioni operanti per il concordato rende opportuno ricordare che la giurisprudenza, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’annullamento dello stesso, ha tradizionalmente affermato una posizione rigorosa ritenendo, in generale, che l’annullamento del concordato preventivo può aversi solo in presenza di una dolosa esagerazione del passivo o di una dissimulazione di parte dell’attivo, tali da integrare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale dell’imprenditore in base alla quale i creditori sono indotti ad approvare la proposta ed il tribunale ad omologarla (Trib. Milano, 9 gennaio 1992, in Fall., 1992, 643). Sulla scorta di tale presupposto, si è evidenziato, da un lato, che l’occultamento del passivo non può essere addotto a causa di annullamento del procedimento di concordato e, da un altro, che la dissimulazione di parte rilevante dell’attivo, ai sensi dell’art. 138 l.f., non consiste nella semplice indicazione di un prezzo o valore inferiore al reale del bene, ma è ravvisabile quando il debitore compie atti diretti dolosamente a far apparire fittiziamente alienato il bene a terzi per sottrarlo ai creditori ovvero per indurli ad accettare una percentuale minore. 41 Sul punto, si veda F. SABINO, L’accordo da sovraindebitamento nei suoi profili patologici, Convegno internazionale su La composizione delle crisi da sovraindebitamento, Roma, 2012, p. 7. “L’alterazione deve, a mio avviso, essere significativa, insomma investire una “parte rilevante” del passivo e/o dell’attivo, 69 www.ilsovraindebitamento.it appare chiaro che il dolo cui fa riferimento la norma non è il dolo contrattuale, ma il dolo generico che, unitamente alla colpa grave, costituisce presupposto dell’azione generale di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.42. Il comportamento doloso del debitore si sostanzia in fatti che alterano oggettivamente i termini sulla cui base i creditori sono stati indotti ad aderire alla proposta, e quindi tali da indurre in inganno gli benché tale requisito sembri letteralmente espresso con riferimento alla sola sottrazione o dissimulazione dell’attivo. Mi sembra evidente che profilo quantitativo e qualitativo dell’alterazione, l’uno rispetto all’entità della diminuzione o aumento del passivo ovvero della diminuzione o aumento dell’attivo e l’altro rispetto alla idoneità di quella alterazione a incidere sul giudizio di convenienza dei creditori, si combinino nella valutazione del vizio genetico dell’accordo. Ma soprattutto credo che la valutazione sia da condurre pur sempre in termini oggettivi, avendo presente la figura del creditore medio, più che la situazione soggettiva in cui versi il creditore che abbia in concreto agito per l’annullamento. Ed in questo senso la disciplina concorsuale esprime la sua vera specialità. Il raffronto con le ipotesi di dolo determinante e di dolo incidente delineate dal diritto comune (art. 1439 e 1440 c.c.) induce a compiere alcune riflessioni che evidenziano la specialità della disciplina in oggetto. Qui i raggiri sono per così dire tipizzati nelle condotte di alterazione ricordate, e l’unica valutazione riguarda la “rilevanza” di quelle alterazioni in termini di determinazione del consenso della “maggioranza” qualificata ai fini dell’intera composizione negoziale della crisi. Ancora, rispetto ai contratti plurilaterali con comunione di scopo la valutazione investe non tanto la essenzialità della partecipazione di un contraente alla operazione complessiva, bensì la essenzialità di una corretta rappresentazione di attivo e/o passivo a incidere sulla partecipazione di ciascun creditore alla conclusione dell’accordo, partecipazione di ciascuno valutata nella sua oggettività secondo criteri di media ragionevolezza. Il comportamento doloso del debitore (o di terzi, come già precisato) si sostanzia in fatti che alterano oggettivamente i termini sulla cui base i creditori sono stati indotti ad aderire alla proposta, anche se questa proposta fosse stata articolata in maniera differenziata per ciascun creditore. In questo senso si potranno pure avere una pluralità di contratti bilaterali o se si vuole “un contratto plurilaterale analogo alla deliberazione concordataria”. Ma ciò che preme evidenziare è che il legislatore ne considera comunque il carattere unitario sul piano funzionale”. 42 Così, ancora, R. GIORDANO, op. cit., p. 61. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto Sviluppo Bis (d.l. 179/2012) anche la colpa grave e non soltanto il dolo, nel compimento delle indicate attività, potrà condurre alla proposizione dell’azione di annullamento, con la conseguenza che, sebbene appaia corretta la considerazione per la quale l’impugnativa dovrebbe essere accolta dal giudice soltanto nelle ipotesi più gravi e non anche in presenza di condotte del debitore che siano in realtà irrilevanti ai fini del raggiungimento dell’accordo, il dolo cui fa riferimento la norma non è il dolo contrattuale bensì quello generico. 70 www.ilsovraindebitamento.it stessi e gli organi della procedura43. I comportamenti dolosi devono riguardare specificatamente l’aumento del passivo o la diminuzione dell’attivo, oppure una combinazione delle due, in modo tale che la situazione patrimoniale rappresentata sia peggiore di quella effettiva e, in tal modo, possa influenzare la decisione dei creditori. Il passivo può essere aumentato esponendo debiti inesistenti, mentre l’attivo può essere diminuito non inserendovi, in tutto o in parte, beni o diritti esistenti. Anche la simulazione di attività inesistenti è caratterizzata dal dolo. In questo caso il debitore rappresenta una situazione patrimoniale migliore di quella reale e quindi fornisce una rappresentazione non veritiera che influenza i creditori nella scelta di aderire alla proposta. La colpa, invece, rileva solamente in presenza di azioni caratterizzate dalla gravità. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto, in linea con quanto stabilito nella legge fallimentare in materia di concordati. La norma prevede espressamente che, a seguito dell’istanza di annullamento ad opera di uno o più creditori, sia instaurato il contraddittorio con il debitore. Nel caso in cui il giudice abbia nominato un liquidatore, o i beni siano stati affidati a un gestore, pur non essendo tali soggetti parti necessarie del giudizio, potrebbe essere opportuno estendere il contraddittorio anche nei loro confronti. Lo 43 Cass. 19 gennaio 1987, n. 396, in Giust. Civ., 1987, I, 594. Sulla questione, la suprema corte ha affermato che il comportamento doloso del debitore, quale ragione di annullamento del concordato preventivo o fallimentare, non è di per se ravvisabile nell’allegazione, con la proposta di concordato, di una relazione di stima di un immobile per valore inferiore a quello di mercato, ove l’immobile medesimo sia fedelmente indicato nelle sue esatte caratteristiche. Ne consegue che il suddetto comportamento non integra un raggiro idoneo a trarre in inganno i creditori e gli organi della procedura. 71 www.ilsovraindebitamento.it scopo di questa opportunità è quello di evitare effetti distorsivi irreversibili in conseguenza della buona fede degli acquirenti non essendo previsto alcun meccanismo di sospensione dell’esecuzione dell’accordo in pendenza dell’azione di annullamento44. L’ultimo periodo del primo comma dell’art. 14 precisa espressamente che non sono ammesse altre azioni di annullamento dell’accordo; pertanto, le ipotesi sopra indicate devono ritenersi tassative. Anche le fattispecie al manifestarsi delle quali uno o più creditori possono chiedere la risoluzione sono rigorosamente indicate dalla norma: il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo; non vengono costituite le garanzie promesse; l’esecuzione diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore. Pertanto, la risoluzione colpisce i vizi funzionali dell’accordo che eventualmente si manifestano nella fase esecutiva sotto forma dell’inadempimento o dell’impossibilità sopravvenuta. In entrambi i casi, il punto di riferimento è costituito dall’accordo, il quale può assumere il contenuto più vario. Ne consegue che è difficile predeterminare in astratto i possibili inadempimenti, dovendo quindi di volta in volta fare riferimento alle previsioni della proposta. La prima ipotesi di risoluzione è, dunque, legata al non adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo. La norma, rispetto al concordato preventivo, non precisa che l’inadempimento non debba essere di scarsa importanza ma, tenendo conto che il legislatore a 44 F. S. FILOCAMO e P. VELLA, L’annullamento e la risoluzione dell’accordo, in Sovraindebitamento e usura, 2012, 221. E’ il caso di ricordare il principio desumibile dalla giurisprudenza che nega la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la domanda di annullamento di un contratto e la domanda tendente a far valere medio tempore gli effetti dello stesso contratto, atteso che l’eventuale accoglimento della prima non è incompatibile con la provvisoria efficacia del contratto, salvo il diritto delle parti alle restituzioni. 72 www.ilsovraindebitamento.it seguito delle modifiche apportate ha eliminato l’avverbio “regolarmente” con riguardo al mancato inadempimento, e in conformità al principio sancito in sede di risoluzione contrattuale ex art. 145545 c.c., è da ritenere che l’inadempimento non possa che essere quello di particolare importanza, cioè connotato da gravità. Tale soluzione è stata avallata dalla dottrina maggioritaria anche tenendo conto della natura contrattuale dell’accordo in questione46. Un altro interrogativo concerne il dubbio se l’importanza dell’inadempimento debba essere individuata riguardo all’interesse individuale del debitore oppure a quello generale dei creditori aderenti o addirittura alla generalità di tutti i creditori. Secondo la maggior parte della dottrina sembra che la gravità dell’inadempimento debba essere 45 Art. 1455 c.c. – Importanza dell’inadempimento Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. 46 Sul punto, si veda R. GIORDANO, L’impugnazione e la risoluzione dell’accordo, op. cit., p. 62. Tale disposizione nella formulazione originaria faceva riferimento anche al “mancato regolare adempimento” e quindi si discostava significativamente dalla corrispondente norma stabilita per il concordato preventivo, che non consente la risoluzione dell’intero concordato laddove il denunciato inadempimento sia di scarsa importanza. La circostanza che il legislatore, mediante la riforma in esame, abbia eliminato l’avverbio regolarmente con riguardo al mancato adempimento delle obbligazioni potrebbe confortare un’interpretazione del tutto opportuna della disposizione nel senso di ritenere sottintesa la necessità di un inadempimento di non scarsa importanza, anche in omaggio alla regola generale sancita in materia contrattuale dall’art. 1455 c.c. per la quale il negozio non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte, consentendo il travolgimento dell’accordo soltanto a fronte di un inadempimento connotato da gravità. G. LO CASCIO, L’ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n.3), in Fallimento, op. cit., p. 821. Rispetto al concordato preventivo, non è stato precisato che l’inadempimento non debba essere di scarsa importanza, ma il richiamo nella specie ai principi sulla risoluzione del contratto induce a ritenere che l’inadempimento non possa che essere quello di particolare importanza. E. SOLLINI, La composizione della crisi da sovraindebitamento, op. cit., p.139. Si deve giungere ad una conclusione diversa nel senso che l’inadempimento, per legittimare un’azione di risoluzione, deve essere concretamente apprezzabile e, come tale, da incidere sull’interesse dei creditori all’esatto adempimento degli obblighi derivanti da quanto concordato. 73 www.ilsovraindebitamento.it valutata avendo riguardo all’interesse individuale dei singoli creditori che hanno proposto l’azione di risoluzione47. La mancata costituzione delle garanzie promesse costituisce il secondo motivo di risoluzione dell’accordo. Anche la non costituzione della garanzia nel tempo previsto è equiparata alla mancata costituzione della stessa per cui legittima la proposizione dell’azione di risoluzione. Infine, la medesima azione può essere promossa quando l’esecuzione dell’accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore. Questa ipotesi si concretizza per esempio quando il bene sul quale si faceva affidamento è andato perduto per un fenomeno straordinario. Ne consegue che in questo caso l’impossibilità di eseguire la proposta come accettata dai creditori dipende da ragioni estranee alla volontà del debitore. La richiesta di risoluzione può essere proposta da ciascun creditore entro sei mesi dalla scoperta del vizio funzionale e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo. I termini di decadenza, che incidono sulla sola proposizione del ricorso, non sono rilevabili d’ufficio e pertanto la decadenza non opera se non espressamente eccepita dal debitore. Il dies a quo del termine annuale è riferito invece all’ultimo adempimento previsto dal piano, per cui la sua concreta individuazione deve essere verificata di volta in volta analizzando le previsioni stabilite nell’accordo. Sia l’azione di annullamento che quella di risoluzione, regolate 47 Così, ancora, R. GIORDANO, op. cit., p. 62. La gravità dell’inadempimento dovrà essere valutata, onde evitare vuoti di tutela, avendo riguardo all’interesse individuale dei singoli creditori che hanno proposto l’azione di risoluzione. G. LO CASCIO, op. cit., p. 821. Un altro interrogativo concerne il dubbio se l’importanza dell’inadempimento debba essere individuata riguardo all’interesse individuale del debitore oppure a quello generale dei creditori aderenti o addirittura alla generalità di tutti i creditori. Sembra prevalere la soluzione che individua l’interesse in quello del creditore individuale. 74 www.ilsovraindebitamento.it dal rito camerale, devono essere presentate al tribunale che ha omologato l’accordo con specifico ricorso. E’ da ritenere che, sia per presentare il ricorso, sia per la costituzione in giudizio, le parti hanno bisogno dell’assistenza di un legale. A seguito del ricorso il tribunale si pronuncia con decreto motivato rigettando o accogliendo la richiesta. Gli effetti conseguenti all’accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente sono costituiti dalla caducazione retroattiva degli effetti modificativi dei rapporti obbligatori previsti dall’accordo, nonché da effetti collaterali, di inibitoria, nei confronti dei creditori estranei. Tali effetti si producono quindi erga omnes, ossia nei confronti di tutte le parti dell’accordo medesimo e comportano il venir meno, ex tunc, dei diritti reciprocamente acquisiti. Ne consegue che, dopo la risoluzione o l’annullamento, tutti i creditori anteriori alla proposta potranno agire nei confronti del debitore per l’intero credito originario, decurtato di eventuali pagamenti ricevuti. Il quarto comma dell’articolo 14 prevede espressamente che sia la risoluzione che l’annullamento, pur avendo in linea di principio efficacia retroattiva, non pregiudicano i diritti dei terzi acquisiti in buona fede, in coerenza con gli articoli 144548 e 145849 c.c., salvo che non sia stata trascritta la domanda. La norma, infine, è silente sulla possibilità di impugnare il 48 Art. 1445 c.c. – Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento. 49 Art. 1458 c.c. – Effetti della risoluzione La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati da terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione. 75 www.ilsovraindebitamento.it provvedimento emesso dal tribunale riguardo il ricorso per l’annullamento o la risoluzione. Tuttavia, la dottrina ritiene che questa eventualità sia ammessa ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione. Infatti, il provvedimento pronunciato all’esito del reclamo è equiparato ad una sentenza sostanziale, intesa quale provvedimento giurisdizionale che sebbene emesso in forma di ordinanza o decreto sia definitivo ed idoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, in quanto idonea a decidere in modo definitivo su diritti soggettivi contrapposti e, in particolare, sui diritti del debitore, del creditore ricorrente e dei creditori resistenti50. 50 R. GIORDANO, L’impugnazione e la risoluzione dell’accordo, op. cit., p. 65-66. Deve ritenersi ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. avverso il provvedimento pronunciato all’esito del reclamo, potendo tale decisione essere equiparata ad una sentenza c.d. in senso sostanziale. 76 www.ilsovraindebitamento.it Capitolo terzo Il piano del consumatore 3.1 Accordo e piano del consumatore: le due procedure a confronto. Tanto sotto il profilo contenutistico, quanto sotto il profilo degli effetti, il piano del consumatore è soggetto ad una disciplina analoga a quella dell’accordo. Questa procedura si rivolge ai soggetti consumatori, ossia alle persone fisiche, che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Ne consegue che, quando il debitore, in possesso dei requisiti per proporre l’accordo di composizione della crisi, riveste anche la qualità di consumatore, ha la facoltà di scegliere se proporre al giudice un piano di risanamento dei suoi debiti, anziché ricorrere all’accordo con i propri creditori. Infatti, il comma 1-bis dell’articolo 7 dispone che, fermo restando il diritto di proporre ai propri creditori un accordo, il consumatore in stato di sovraindebitamento possa proporre, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, un piano contenente le previsioni di cui all’articolo 7 primo comma. Rispetto al debitore, dunque, il consumatore in stato di sovraindebitamento dispone di un’opzione ulteriore, alternativa all’accordo. La prima differenza da rilevare riguarda quindi il presupposto soggettivo: mentre l’accordo è esperibile sia dal debitore sia dal consumatore, la procedura oggetto del presente capitolo è uno strumento riservato solo a quest’ultimo soggetto. Le altre differenze non riguardano il contenuto della proposta, analogo a quanto previsto per l’accordo di composizione della crisi, ma parte del procedimento, poiché la formazione del piano del 77 www.ilsovraindebitamento.it consumatore assume, come unico e diretto destinatario, il giudice, non richiedendo l’accordo con i creditori. Il piano del consumatore, quindi, non sembra avere carattere negoziale poiché per la sua omologazione non occorre il consenso della maggioranza dei creditori, ma è il giudice a decidere se il debitore consumatore merita, tenendo presente il piano, di essere ammesso alla procedura. Si può dire, in altri termini, che quest’ultima consiste in un atto unilaterale del debitore, difettando totalmente della fase di espressione del voto da parte del ceto creditorio. Il legislatore, tuttavia, ha lasciato ai creditori la possibilità di intervenire nel momento della formulazione delle eventuali contestazioni. L’assenza di votazione in merito alla proposta formulata dal soggetto consumatore è un fenomeno atipico rispetto alle procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare, nelle quali invece la partecipazione e l’approvazione dei creditori è fondamentale e rispecchia il nuovo orientamento inteso a limitare l’intervento giurisdizionale ed attribuire natura privatistica agli istituti che regolano la crisi e l’insolvenza delle imprese1. La manifestazione di volontà dei creditori è sostituita da una valutazione discrezionale del giudice riguardo la fattibilità della proposta, l’assenza di atti in frode ai creditori e la meritevolezza del soggetto consumatore. Poiché il piano del consumatore non necessita di un accordo con i propri creditori, il terzo comma dell’articolo 9 impone, a garanzia dell’interesse di quest’ultimi, che alla proposta venga allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, 1 A. GUIOTTO, La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento, op. cit., p. 1287. Si può ritenere che la previsione del legislatore sia dovuta all’intento di superare il disinteresse dei creditori, desumibile dall’esperienza pratica e dalle dinamiche del mercato del credito, al salvataggio del consumatore. 78 www.ilsovraindebitamento.it contenente: l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori. La relazione, oltre a contenere una valutazione sul comportamento pregresso del consumatore, deve esprimere anche un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla fattibilità e sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Infatti, il piano del consumatore deve essere conveniente, cioè assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che avrebbero attraverso la procedura di liquidazione dei beni. Quest’ultima, a differenza delle procedure oggetto del presente manoscritto che possono prevedere volontariamente la liquidazione solo di una parte dei beni costituenti il patrimonio del debitore, deve coinvolgere tutto il patrimonio del soggetto sovraindebitato, con eccezione dei beni indicati dal comma sesto dell’articolo 14-ter2. Questi giudizi sono vincolanti per la prosecuzione della procedura: infatti, in caso di valutazioni negative, il tribunale non procede all’omologazione, dichiarando la proposta inammissibile. Tuttavia, se il piano presentato dal debitore viene respinto dal giudice, il consumatore ha in ogni modo la possibilità di accedere alla procedura alternativa di liquidazione del patrimonio. Il piano del consumatore ha ad oggetto gli stessi elementi 2 Tra questi beni, esclusi dal patrimonio del debitore, sono indicati i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, come indicato dal giudice. 79 www.ilsovraindebitamento.it prescritti per l’accordo di composizione della crisi e pertanto, in molti casi, la disciplina è regolata dalle medesime disposizioni già affrontate nel capitolo precedente. In particolare gli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 3/2012 sono comuni ad entrambe le procedure. Quindi, anche in questo caso, la proposta deve contenere l’assicurazione del regolare pagamento, secondo i termini e le modalità previste dalla legge, dei crediti impignorabili; garantire il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, dell’I.V.A. e delle ritenute operate e non versate; il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché previsto in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. Così come stabilito per l’accordo di composizione della crisi, il piano deve altresì indicare la previsione delle scadenze e delle modalità di pagamento dei creditori, con l’eventuale indicazione delle garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e delle modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Anche il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In linea con quanto già affrontato riguardo all’accordo, il piano con la relativa documentazione deve essere depositato presso il tribunale competente e, contestualmente, presso l’agente della riscossione e gli uffici fiscali ad opera dell’organismo di composizione della crisi. I documenti unitamente depositati devono riguardare: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’elenco di tutti i creditori, dei beni del debitore e degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia, indicando a tal 80 www.ilsovraindebitamento.it fine la composizione del nucleo familiare. Anche il piano del consumatore può prevedere l’eventuale affidamento del patrimonio ad un gestore per la custodia, liquidazione e distribuzione delle somme ricavate. Infine, per quanto riguarda la fase relativa all’esecuzione del piano, si rimanda integralmente a quanto già detto nel relativo paragrafo del secondo capitolo del presente elaborato. 3.2 Procedimento e omologazione del piano del consumatore L’art. 12-bis, introdotto dal d.l. 179/2012, è il primo dedicato esclusivamente alla procedura del piano del consumatore. L’espressa e separata regolamentazione del procedimento di omologazione rafforza e sottolinea il fatto che questa procedura è dedicata a soggetti differenti rispetto a quelli che possono accedere alle altre procedure disciplinate dalla legge 3/2012. Anche nell’ambito del procedimento di omologazione del piano del consumatore è il giudice, la cui competenza è individuata all’articolo 9, il soggetto chiamato ad emettere il provvedimento di apertura della procedura. Il giudice, prima di emettere il suddetto provvedimento, verifica che la proposta soddisfi quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9, inerenti rispettivamente ai requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, al contenuto e alla completezza documentale del piano. Qualora non li ritenga soddisfatti può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta. Riguardo all’ammissibilità il giudice deve controllare che il consumatore si trovi in una situazione di sovraindebitamento; non sia assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla 81 www.ilsovraindebitamento.it presente legge; non abbia fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad una delle procedure disciplinate dalla stessa legge 3/2012 e non abbia subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di revoca, impugnazione o risoluzione dell’accordo. Riguardo, invece, il contenuto e la completezza documentale del piano, il giudice, oltre a verificare che la proposta contenga determinati elementi, comuni anche all’accordo di composizione della crisi, deve controllare che il debitore abbia prodotto una documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale e che sia residente nel circondario del tribunale presso cui ha depositato la domanda. Il giudice verifica inoltre l’assenza di atti in frode ai creditori, di cui può averne notizia, in questa fase, solo attraverso la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi. Se il controllo è positivo, il giudice emette immediatamente un provvedimento nel quale indica la data dell’udienza3, che non può essere fissata oltre sessanta giorni a decorrere dal momento in cui è stata depositata la proposta, o eventualmente dalla data di deposito delle integrazioni nel perentorio termine di quindici giorni. Con il medesimo decreto il giudice ordina, all’organismo di composizione della crisi che assiste il consumatore, di comunicare a tutti i creditori, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza, la proposta e il decreto di ammissione. L’O.C.C. deve effettuare tali adempimenti con la massima tempestività attraverso le solite modalità previste 3 F. AGOSTINI, Il piano del consumatore. Dall’omologa alla cessazione, ODCEC Pistoia, 2013, 3-4. Il decreto di fissazione dell’udienza può essere considerato equivalente al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo. Dalla formulazione dell’articolo 12-bis sembra che il decreto di avvio, a differenza di quanto previsto per l’accordo, non richieda alcuna forma di pubblicità. Nonostante il silenzio della norma, è da ritenere che ciò sia solamente una mancanza normativa e, pertanto, è opportuna un’idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, sempre per opera dell’organismo di composizione della crisi. 82 www.ilsovraindebitamento.it all’articolo 15, settimo comma, cioè mediante posta elettronica certificata, telefax o lettera raccomandata. Alla data ed ora prevista nel provvedimento di ammissione si tiene l’udienza dinanzi al giudice. Anche se la norma non lo specifica, è da ritenere che possano partecipare il debitore, assistito dall’organismo di composizione della crisi, e tutti i creditori ed ogni altro soggetto che vi abbia interesse. Anche il procedimento in esame è fondato su un’unica udienza e l’omologa deve intervenire nel termine massimo di sei mesi dal deposito della domanda per l’ammissione alla procedura del sovraindebitamento. Tuttavia, nonostante le numerose affinità segnalate, la procedura del piano del consumatore agisce secondo una ratio diversa rispetto a quella di cui all’art. 10, avendo il legislatore disposto che, ai fini dell’approvazione del piano, non sia richiesta alcuna maggioranza e ponendo, quale condizione necessaria e sufficiente per l’omologa, la valutazione da parte del giudice sulla fattibilità del piano riguardo ai presupposti di cui ai già citati articoli 7, 8 e 9 ed al complessivo atteggiamento del consumatore. In udienza il giudice verifica la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti risorse dell’Unione Europea, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate per le quali il piano può prevedere soltanto una rateizzazione. In questa fase l’organo giudiziario cerca altresì di risolvere ogni contestazione, anche a proposito dell’effettivo ammontare dei crediti. Ne consegue che nella procedura del piano del consumatore i creditori possono opporsi alla proposta solamente all’udienza di omologa. Questi possono contestare la convenienza del piano, ma possono anche fornire elementi comportamentali del debitore tali da influire sulla 83 www.ilsovraindebitamento.it valutazione che il giudice dovrà eseguire per giungere all’omologa. Nonostante le eventuali contestazioni, il giudice approva comunque il piano quando lo ritiene più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, ai fini della soddisfazione dei crediti4. Va altresì rilevato che il decreto mediante il quale viene fissata l’udienza, a differenza di quanto previsto dalla procedura di cui all’art. 10, non comporta automaticamente la sospensione od il blocco per le azioni esecutive o cautelari esperite dai creditori, almeno fino alla data di emissione del decreto di omologazione del piano. Infatti, ai sensi dell’art. 12-bis, secondo comma, è il giudice a valutare se, nelle more della convocazione dei creditori all’udienza di omologa, sono pendenti procedure di esecuzione forzata la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano. Solamente in tal caso, il giudice può disporre la sospensione di tali procedimenti sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo5. Pertanto, nel periodo tra la pronuncia del provvedimento del giudice e la data dell’udienza, l’inibizione per le azioni esecutive individuali costituisce una mera facoltà ed è espressione della discrezionalità del giudice. Preme precisare che tale provvedimento di sospensione deve essere valutato con riferimento alle specifiche procedure e quindi non opera sospendendo tutti i processi esecutivi. Dal tenore letterale del secondo comma sembra che sia possibile per il consumatore chiedere la sospensione di eventuali esecuzioni individuali già in corso alla data di deposito della proposta, nel caso in cui queste possano pregiudicare la fattibilità del piano. Sorge invece il 4 Tale meccanismo è noto anche con il nome cram down. Circolare ABI, Sovraindebitamento – Crisi d’impresa, n.3 25 gennaio 2013; Relazione illustrativa al d.l. 179/2012. La scelta di non anticipare gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore è dovuta al carattere di maggiore semplificazione del procedimento, nonché all’assenza dell’esigenza di conservazione dell’unità produttiva, propria esclusivamente dei debitori non consumatori. 5 84 www.ilsovraindebitamento.it dubbio a proposito di quelle che iniziano dopo, le quali altrimenti procedono normalmente fino all’eventuale omologa6. L’udienza è quindi fondamentale affinché il giudice possa procedere all’omologazione della procedura oggetto di analisi del presente capitolo. E’ in questa sede, infatti, che viene verificata la fattibilità del piano, valutate e risolte le eventuali contestazioni ricevute. Il giudice, eseguiti i controlli e risolte le controversie, procede all’omologazione della proposta, per il cui scopo è necessario una valutazione giudiziale di fattibilità e meritevolezza. I creditori non sono quindi chiamati all’adesione, ma possono soltanto intervenire contestandone la convenienza. Mentre la valutazione sulla fattibilità è caratterizzata dagli elementi in precedenza già individuati, per la meritevolezza devono ricorrere determinate condizioni comportamentali del debitore. Infatti, riguardo alla meritevolezza il giudice esegue una valutazione discrezionale utilizzando criteri interpretativi non oggettivi, che dipendono dall’apprezzamento di volta in volta fatto dal giudice stesso. Per procedere con l’omologazione è quindi necessario che l’organo giudicante escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, causando colposamente il sovraindebitamento, anche mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. In sostanza il giudice, per omologare la proposta, deve ritenere il consumatore meritevole per il suo comportamento. 6 F. AGOSTINI, Il piano del consumatore. Dall’omologa alla cessazione, op. cit., p.3. Sorge il dubbio se non sia invece possibile chiedere la sospensione anche di azioni individuali iniziate dopo se le stesse possono pregiudicare la fattibilità del piano. Ovviamente ciò avverrebbe con un decreto ulteriore e specifico da parte del giudice. 85 www.ilsovraindebitamento.it E’ evidente che questo punto rappresenta lo snodo cruciale dell’intera procedura del piano del consumatore poiché la possibilità di ottenere o meno l’omologa dipende prevalentemente proprio dall’interpretazione che l’organo giudiziario fornisce riguardo agli aspetti sopra menzionati. Il consumatore meritevole deve essere esente da colpe nella determinazione del sovraindebitamento. La ragionevolezza della condotta e l’assenza di colpa, secondo una visione restrittiva del concetto di meritevolezza, possono essere riassunti nel termine diligenza che quindi sarebbe richiesta al consumatore per usufruire della procedura a lui favorevole. Qualificare però il consumatore meritevole come diligente sembra essere eterodosso rispetto al nostro sistema giuridico. Infatti, tanto in ambito contrattuale, quanto in ambito extracontrattuale, un comportamento negligente assume rilevanza soltanto se lede un interesse altrui giuridicamente protetto, perché solo in tal caso il soggetto al quale la condotta colpevolmente dannosa è imputabile è tenuto a risarcire il pregiudizio arrecato ad altri. Una parte minoritaria della dottrina, secondo un’ottica restrittiva, ritiene che nella fattispecie in esame venga imputato al consumatore di avere assunto obbligazioni in una situazione nella quale sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che non sarebbe stato in grado di onorarle. Per i sostenitori di questa tesi, i soggetti ai quali si sarebbe dovuta offrire tutela da parte dell’ordinamento sono i creditori esposti alla pressoché sicura insolvenza della controparte a causa della colpevole condotta di questa. Ne consegue che una parte della dottrina ritiene che il procedimento riservato al consumatore produca effetti paradossali: il consumatore diligente ricava dalla sua condotta un concreto vantaggio a scapito dei creditori, potendo attivare una procedura di composizione della crisi tutta orientata a suo favore; di 86 www.ilsovraindebitamento.it conseguenza per i creditori è meglio avere a che fare con un debitore negligente, e perciò escluso da questa procedura. In questo caso, l’unica strada percorribile per il consumatore, che aspira all’esdebitazione, è quella di ricorrere all’accordo7. Molte possono essere le cause del sovraindebitamento del consumatore: ad esempio l’enfatizzazione dei vantaggi della rateazione, che non permette all’utente di conoscere il prezzo effettivo del bene o del servizio acquistato; oppure contrarre un finanziamento senza la certezza di essere in grado di restituirlo. Esempi di questo tipo nella nostra società, anche a causa della crisi economica che ormai da anni imperversa nel nostro paese, sono sempre più frequenti. E’ evidente però che da un punto di vista restrittivo nessuno dei soggetti sopra menzionati avrebbe titolo per accedere alla procedura riservata ai consumatori, poiché la condotta da essi tenuta non può certo essere definita diligente. Ne consegue che il consumatore meritevole prefigurato dal legislatore corrisponderebbe a quello che nei paesi anglosassoni viene definito well educated middle-class consumer, cioè colui che è capace di tutelarsi da solo, poiché in grado di comprendere le informazioni che gli vengono fornite. Evidentemente, un soggetto con tali caratteristiche ha bisogno di questa procedura solo in ipotesi marginali, in genere a seguito di accadimenti del tutto imprevedibili, verificatesi in seguito all’assunzione del credito, come ad esempio morte, malattia o perdita del lavoro. Secondo questa 7 E. SABATELLI, I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore, op. cit., p. 17. Come noto, l’accordo richiede che la proposta riscuota il consenso dei creditori rappresentanti la maggioranza richiesta dalla legge. Se ciò non accade (e, come risulta dalla relazione al d.l. 179/2012, lo stesso legislatore è pienamente consapevole di quanto sia difficile che tale circostanza si verifichi) la posizione giuridica dei creditori resta immutata: essi conservano la piena disponibilità delle azioni a tutela del credito, non possono essere sottoposti ad alcuna moratoria e soprattutto non corrono il rischio che il debitore possa usufruire del beneficio dell’esdebitazione. 87 www.ilsovraindebitamento.it visione, resterebbero fuori dalla tutela, perché immeritevoli, proprio chi ne avrebbe più bisogno, cioè le fasce sociali più fragili, che spesso non hanno alternative, se non il ricorso al credito. La conseguenza di quanto sopra esposto è che ben pochi, fra i soggetti consumatori sovraindebitati, sarebbero effettivamente in grado di accedere alla procedura8. Tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto, la dottrina prevalente ritiene che un’interpretazione restrittiva si ponga in contrasto con lo spirito della presente legge poiché, soprattutto per i consumatori, il sovraindebitamento è provocato nella quasi totalità dei casi proprio da un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, anche a causa della carente educazione finanziaria dei debitori e della disinvoltura con cui gli enti finanziatori hanno fino ad oggi concesso finanziamenti, tanto da far ipotizzare una coresponsabilità dei creditori nell’eccesso di indebitamento del debitore9. Inoltre, per opinione comune, il termine diligente è un concetto relativo, cioè suscettibile di variare in rapporto alle qualità soggettive e al contesto sociale all’interno del quale opera il debitore. Infatti, la dottrina e la giurisprudenza più recenti tendono ad attribuire ad essa una sempre più accentuata connotazione solidaristica. Ne consegue che sembra più corretto considerare il consumatore come un soggetto non 8 Così ancora E. SABATELLI, op. cit., p. 19. Ovviamente non si intende con ciò sostenere la legittimità e nemmeno l’opportunità di costruire percorsi normativi che riversino l’insolvenza dei consumatori su coloro che hanno fornito ad essi beni, servizi o credito; si vuole semplicemente rimarcare che la strada prescelta dal d.l. 179/2012 non pare assolutamente idonea a costituire uno strumento efficace per consentire ai debitori di uscire dalla crisi. Insomma, nonostante le premesse sembrino essere tutte a favore del consumatore, si deve concludere che la situazione dei creditori, e fra questi segnatamente dei finanziatori professionali, i cui crediti costituiscono normalmente la parte più rilevante (e garantita) dell’esposizione debitoria, in concreto non risulterebbe, poi, sostanzialmente peggiorata a seguito dell’entrata in vigore di una normativa così congegnata. 9 F. AGOSTINI, Il piano del consumatore. Dall’omologa alla cessazione, op. cit., p. 4. 88 www.ilsovraindebitamento.it in grado di gestire adeguatamente le risorse di cui dispone, il quale fa ricorso al credito sopravvalutando le proprie capacità patrimoniali. Una prima indicazione di natura quantitativa per l’individuazione e valutazione del giudizio di meritevolezza può essere rintracciata nel criterio della proporzionalità tra reddito e debiti. La dottrina, così come gli istituti finanziari nella valutazione del merito creditizio, ritiene generalmente che tale rapporto non debba superare la soglia di un terzo, al fine di evitare problematiche riguardo all’incapacità di rimborso. Il giudice, vista l’importanza della valutazione di meritevolezza del consumatore ai fini dell’omologazione del piano, si avvale anche della relazione particolareggiata redatta dall’organismo di composizione della crisi allegata alla proposta. Nel caso in cui il giudice non addivenga ad una valutazione di meritevolezza oppure, nel caso di contestazione sulla convenienza del piano, non ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa della liquidazione, emette un’ordinanza di diniego dell’omologazione, nella quale dispone l’inefficacia del provvedimento di sospensione delle azioni individuali eventualmente adottate precedentemente. Il decreto, di omologa o di diniego, deve ricevere idonea forma di pubblicità. Inoltre, se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il decreto deve essere trascritto a cura dell’organismo di composizione della crisi. Sia il decreto di omologa, che l’ordinanza di diniego, sono reclamabili, ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile, davanti al tribunale competente con procedimento in camera di consiglio, della quale non deve far parte il giudice emittente. Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 12-bis, il decreto di 89 www.ilsovraindebitamento.it omologazione produce effetti che consentono di equipararlo all’atto di pignoramento, rispetto ai singoli beni oggetto del piano, con conseguente applicazione delle disposizioni disciplinate agli articoli 491 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Ciò non rispecchia quanto previsto per la procedura dell’accordo, nella quale invece tale equiparazione è prevista già con il decreto di ammissione. Gli effetti dell’omologazione possono distinguersi tra inibitori e obbligatori. A proposito dei primi, dalla data dell’omologa si produce un effetto preclusivo del diritto di compiere azioni esecutive individuali. Pertanto, i creditori con causa o titolo anteriore non possono, dalla data di omologazione del piano, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, azioni cautelari o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il termine patrimonio è utilizzato dal legislatore, nel primo comma dell’articolo 12-ter., proprio per riferirsi specificatamente a tutti i beni del consumatore, anche quelli che eventualmente non sono oggetto del piano. L’effetto inibitorio suindicato viene meno nell’ipotesi di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti tributari di cui all’articolo 7 primo comma. L’accertamento del mancato pagamento deve essere richiesto al tribunale, con ricorso deciso in camera di consiglio. La ratio della disposizione è di consentire a tali creditori, meritevoli di maggior tutela, di poter agire individualmente per il recupero del proprio credito. Per quanto concerne la seconda tipologia di effetti, così come previsto nel concordato preventivo, il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori con causa e titolo anteriore alla proposta, dal momento in cui il decreto del giudice è oggetto di idonea forma pubblicitaria. Questa data è fondamentale perché indica il momento dal 90 www.ilsovraindebitamento.it quale il piano inizia a produrre effetti. L’omologazione quindi mette un punto fermo per coloro che vantano crediti per causa o titolo anteriore alla presentazione della domanda: devono sottostare a quanto previsto nel piano e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive. In altre parole il piano del consumatore omologato, così come l’accordo di composizione della crisi, produce un effetto esdebitatorio automatico delle obbligazioni del debitore: tali debiti rimangono, ma è come se non esistessero perché il creditore non può agire per recuperarli. Analogamente a quanto stabilito nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 10, il secondo periodo del secondo comma contiene una differente previsione per i creditori con causa o titolo posteriore, i quali non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Questi vengono quindi “segregati” poiché destinati al soddisfacimento dei creditori in base alle modalità indicate dal piano. Il fatto che la legge faccia riferimento a questi beni, lascia intravedere la possibilità, come già accennato, che non tutti i beni del patrimonio del debitore possano far parte della proposta e, quindi, è possibile ritenere che i beni estranei al piano possano subire l’aggressione da parte dei creditori posteriori. Infine, così come previsto in materia di concordato preventivo, ex articolo 18410 della legge fallimentare, ed in linea con la procedura dell’accordo di composizione della crisi, il terzo comma dell’articolo 12-ter. dispone che l’omologazione del piano non pregiudichi i diritti 10 Art. 184 l.f. – Effetti del concordato per i creditori. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. 91 www.ilsovraindebitamento.it dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso del debitore. 3.3 La revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore. Il primo comma dell’articolo 14-bis regola la revoca e la cessazione di diritto degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore non direttamente ma rinviando a quanto previsto per gli altri soggetti al quinto comma dell’articolo 11 della disciplina in esame, in tema di accordo di composizione della crisi. Ne consegue che il piano cessa di diritto nel caso di mancato pagamento, entro novanta giorni dalle scadenze previste, dei debiti verso la pubblica amministrazione e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. La previsione normativa è molto forte poiché il giudice procede d’ufficio, senza necessità di iniziativa da parte dei creditori o dell’organismo di composizione della crisi, anche se, verosimilmente, è quest’ultimo, quale organo di vigilanza, a dare tempestiva notizia al giudice dei fatti che possiedono gli estremi per la cessazione o la revoca. Perché accada ciò è comunque necessario che il consumatore non paghi integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze stabilite e nella misura prevista nel piano, quanto dovuto ai soggetti sopra menzionati. La norma quindi concede al debitore una proroga di novanta giorni per ottemperare ai predetti obblighi. Il piano è altresì revocato se durante la procedura vengono compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Al secondo comma, sempre dell’art.14-bis, sono previste ulteriori ipotesi di cessazione degli effetti dell’omologazione, con legittimazione attiva in capo ai creditori, mediante ricorso da presentare 92 www.ilsovraindebitamento.it al tribunale, e in contraddittorio con il debitore. Il legislatore nella stesura della norma ha distinto e raggruppato tali ipotesi nel modo seguente: con la lettera a) sono indicati il compimento di atti di frode, ne consegue che i creditori possono richiedere la cessazione quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, oppure se dolosamente simulate attività inesistenti. Con la lettera b) invece la norma prevede che il tribunale possa dichiarare la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano anche quando il proponente non adempie gli obblighi derivanti dal piano stesso, se la sua esecuzione diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore e, se le garanzie promesse non vengono costituite. Le ipotesi per le quali il creditore può presentare ricorso al tribunale sono chiuse e quindi non è possibile adire l’autorità giudiziaria per altre cause. Il ricorso per la cessazione degli effetti deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta dell’evento legittimante, e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano, per i motivi di cui alla lettera sub a); non oltre un anno per le ipotesi sub b). Nel caso in cui il ricorso proposto dinanzi al tribunale sia accolto e, quindi, gli effetti dell’omologazione del piano del consumatore siano dichiarati cessati, la norma prevede esplicitamente che tale cessazione non pregiudichi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Svolgendosi il procedimento ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ne consegue che contro il provvedimento di revoca o cessazione è proponibile reclamo, da presentare allo stesso tribunale, il quale decide in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento stesso. 93 www.ilsovraindebitamento.it Infine, secondo quanto disposto dall’articolo 14-quater, il giudice può disporre con decreto la conversione di una delle due procedure di composizione della crisi, di cui alla sezione prima della presente legge, in quella di liquidazione del patrimonio. Questa previsione, introdotta dal d.l. 179/2012, cerca di trovare una soluzione alla situazione di sovraindebitamento, laddove le procedure di accordo e del piano non si siano potute realizzare. La conversione della procedura non è automatica, ma deve essere esplicitamente richiesta al giudice e, i soggetti legittimati sono sia il debitore che i creditori. Tale richiesta è ammissibile soltanto quando si verificano una delle ipotesi di annullamento, risoluzione o cessazione degli effetti dell’omologazione dell’accordo o del piano, ex articolo 11, quinto comma, e articolo 14-bis commi primo e secondo. 3.4 Omologa e revoca del piano del consumatore: analisi di un caso reale e successive osservazioni. I provvedimenti del tribunale di Pistoia del 27 dicembre 2013 e del 28 febbraio 2014 sono i primi emessi in applicazione della nuova procedura del piano del consumatore. I suddetti provvedimenti riguardano rispettivamente l’omologazione e la successiva revoca, a seguito di reclamo di un creditore, della procedura oggetto del presente capitolo. Questi offrono uno spaccato della realtà con riguardo alle cause del sovraindebitamento e consentono di vagliare i criteri cui è subordinata l’applicazione della nuova normativa. La lettura del decreto del giudice delegato, con il quale è concessa l’omologazione, risulta particolarmente utile per comprendere le cause dell’indebitamento e la conseguente incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte dal consumatore. Dall’analisi del suddetto decreto, 94 www.ilsovraindebitamento.it è possibile riscontrare anche il prezioso ruolo svolto dall’organismo di composizione della crisi, che nel caso specifico è assunto da un singolo professionista, come consentito dal comma nove dell’articolo 1511. Inizialmente è riportata l’esposizione debitoria della signora, la composizione del nucleo familiare, l’indicazione delle spese medie mensili necessarie al sostentamento della debitrice e della sua famiglia e, la proposta di ristrutturazione dei debiti offerta ai creditori. I dati suddetti sono raccolti dall’organismo di composizione della crisi che assiste il consumatore, sulla base della documentazione fornitagli e dagli elementi rinvenuti nelle banche dati ISTAT. Molto importante, non solo ai fini dell’omologazione ma anche per comprendere a fondo quanto richiesto dalla legge, è la relazione particolareggiata redatta dal professionista che ha assunto il ruolo di organismo di composizione della crisi. E’ infatti possibile venire a conoscenza che, con riferimento alle cause dell’indebitamento e alla diligenza prestata nell’assumere le obbligazioni, i finanziamenti in essere sono stati contratti per mancanza di liquidità e per fornire aiuti economici al figlio, nonché per acquistare un’utilitaria e per spese mediche dentistiche. Quanto alla diligenza nell’adempiere le obbligazioni, è rilevata la mancanza di protesti e di esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni e la regolarità degli adempimenti. Inoltre dalla lettura della relazione dell’O.C.C. si evince come la regolarità degli adempimenti sia venuta meno solo in tempi recenti, individuando le cause nell’incapacità di adempiere al progressivo accumularsi di debiti, all’aumento delle spese correnti necessarie per la vita quotidiana e nel venir meno del contributo del figlio al pagamento 11 Preme ribadire che attualmente, essendo sempre nella fase transitoria e in attesa dei decreti ministeriali che dovranno istituire e regolare gli organismi di composizione della crisi, tale ruolo è assunto esclusivamente da professionisti. 95 www.ilsovraindebitamento.it dei debiti assunti per la sua sopraggiunta malattia. Inoltre è meticolosamente ricostruita la crescita progressiva dell’esposizione debitoria, evidenziando l’iniziale compatibilità dell’indebitamento con le capacità reddituali della debitrice, compatibilità poi venuta meno a seguito della malattia del figlio e della conseguente contrazione degli introiti realizzati. Il piano viene giudicato fattibile perché l’importo mensile offerto ai creditori costituisce circa il 21% del reddito netto percepito, ed appare sostenibile per il debitore tenuto conto delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare. Infine il piano è ritenuto conveniente per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, attraverso la quale le somme ricavate risulterebbero inferiori rispetto a quanto offerto dalla debitrice ai propri creditori. La convenienza è anche data dal tempo contenuto di definizione delle pendenze, misurato in circa otto anni, compatibile con la speranza di vita del soggetto sovraindebitato, calcolata in circa diciannove anni. Per i motivi sopra indicati, il giudice omologa il piano del consumatore predisposto dalla debitrice e, dispone che quest’ultima effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità previste dal piano omologato. Tuttavia di avviso diverso, rispetto al giudice delegato, è in sede di reclamo il tribunale di Pistoia. Il reclamo è adito da un creditore, il quale si era già opposto all’omologazione, deducendo l’assenza delle condizioni di meritevolezza per negligenza del debitore il quale, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, ed in particolare al momento della stipula dell’ultimo contratto di finanziamento, non poteva non essere consapevole delle proprie difficoltà economiche. Il collegio accoglie quindi il reclamo, ritenendo fondato il motivo di contestazione portato avanti dal creditore. 96 www.ilsovraindebitamento.it Dalla lettura del decreto di revoca, è possibile comprendere che la decisione assunta dal tribunale è dovuta al fatto che i calcoli della complessiva redditualità familiare della debitrice sono ritenuti errati. La conseguenza di ciò è che per il collegio sono considerate sbagliate: la valutazione circa la sostenibilità del progressivo indebitamento, e l’individuazione del residuo disponibile, detratto l’ammontare complessivo dei debiti da pagare per le necessità della vita quotidiana. Si legge nel decreto di revoca che l’errore, di fatto, è stato quello di calcolare nel reddito familiare disponibile anche quello del figlio della debitrice derivante da una pensione di invalidità, quando invece risulta pacifico e assunto nello stesso decreto di omologa, che tale somma era completamente assorbita da assegni di mantenimento per la figlia minore. Dunque, l’ammontare pecuniario a disposizione della famiglia è ridotto ad una somma inferiore al minimo vitale ragionevolmente calcolato, tale da comportare un inadempimento certo delle obbligazioni assunte. Secondo il tribunale pistoiese, quindi, si è di fronte ad una situazione di sovraindebitamento non eticamente censurabile, in considerazione della incapacità lavorativa del figlio della resistente e dei conseguenti riflessi negativi sull’economia familiare; ma certo non incolpevole, nel senso che quantomeno l’assunzione dell’ultima obbligazione è avvenuta senza la ragionevole certezza di poterla adempiere, ovvero nella consapevolezza di determinare, ove la si fosse adempiuta, l’inadempimento di quelle pregresse. La conferma di ciò, sempre secondo il tribunale, deriva dalle stesse dichiarazioni della debitrice in sede di udienza collegiale, nella quale aveva ammesso di aver fatto fronte ai primi mesi di pagamento solo grazie ai propri risparmi, presto esauriti. Ne consegue che gli introiti ordinari erano insufficienti al regolare adempimento e di ciò la debitrice ne aveva piena consapevolezza. 97 www.ilsovraindebitamento.it La revoca dell’omologazione non preclude tuttavia al consumatore l’accesso ad una delle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Leggendo i decreti oggetto di analisi nel presente paragrafo, non si può non segnalare un aspetto quanto meno paradossale: il decreto di omologazione è revocato sulla base del ricorso del creditore che ha erogato l’ultimo e più cospicuo finanziamento. Il creditore nel ricorso afferma l’assenza delle condizioni di meritevolezza per palese negligenza della debitrice, che al momento della stipula del finanziamento, concesso dallo stesso reclamante, non poteva non essere consapevole delle proprie difficoltà economiche e finanziarie. Tuttavia, anche il creditore non poteva non sapere o quanto meno ipotizzare che il consumatore che chiedeva il finanziamento difficilmente avrebbe potuto restituirlo. La conseguenza di questo paradosso è il rischio di verificarsi un cortocircuito tra le discipline del sovraindebitamento e del credito al consumo12. 12 E. PELLECCHIA, Composizione delle crisi da sovraindebitamento: il “piano del consumatore” al vaglio della giurisprudenza, in Diritto Civile Contemporaneo, 2014. Rischia di verificarsi un cortocircuito tra la disciplina del sovraindebitamento e la disciplina del credito al consumo: l’una, severa nella valutazione della “meritevolezza” del debitore con riguardo alla natura non colposa del sovraindebitamento; l’altra, generica e indeterminata sul piano dei rimedi con riguardo alla negligente valutazione, da parte del creditore, del c.d. merito di credito del richiedente il finanziamento. La disciplina del credito al consumo ha optato per la moltiplicazione degli obblighi di informazione, cercando di responsabilizzare il debitore, rendendolo edotto il più possibile circa le scelte che sta effettuando. Sembra pertanto prevalere un approccio responsible borrowing a discapito dell’approccio responsible lending, il quale è orientato a sanzionare i finanziatori che procedono alla concessione del credito senza un’adeguata valutazione della solvibilità del consumatore. L’approccio responsible lending si può in parte rinvenire nell’articolo 124-bis del T.U.B., che dispone che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Nulla è specificato circa i riflessi della valutazione negativa, infatti, il finanziatore non è obbligato ad astenersi dal concedere prestiti in caso di precarie condizioni 98 www.ilsovraindebitamento.it Infatti, da un lato c’è la disciplina del sovraindebitamento che, secondo l’interpretazione del tribunale di Pistoia, nega l’accesso alla procedura dedicata al soggetto consumatore a chi ha chiesto e ottenuto un finanziamento, quando già versava in una situazione economica precaria, proprio dal creditore che chiede la revoca dell’omologazione. Dall’altro lato, invece, c’è la disciplina del credito al consumo che impone ai finanziatori di valutare, in fase precontrattuale, il merito creditizio del richiedente, ma non specifica niente nel caso in cui quest’ultimo sia considerato non meritevole. Inoltre, non si può non considerare che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale talvolta ha un peso importante proprio il finanziamento erogato ad un soggetto già indebitato. Per evitare questo cortocircuito bisogna lavorare sull’interpretazione di entrambe le discipline, cercando di trovare un punto d’incontro ed evitando zone grigie, dove si verrebbero a manifestare condotte azzardate e, di conseguenza, la concessione di finanziamenti a soggetti non meritevoli. In conclusione, le condotte opportunistiche dei debitori vanno scoraggiate, precludendo loro l’accesso a procedure come il piano del consumatore, nel caso in cui hanno assunto colposamente obbligazioni superiori alla loro capacità di poterle adempiere. Al tempo stesso deve essere prestata attenzione anche alla condotta dei creditori, soprattutto nel caso di contratti di credito ai consumatori. In questo modo l’obiettivo è fare emergere tutte le fattispecie nelle quali la valutazione del merito di credito del consumatore non è stata eseguita o compiuta correttamente, comportando l’erogazione del credito a soggetti in condizioni economiche già precarie e, di conseguenza, configurando economiche del richiedente, ma non ha neppure libertà assoluta di erogare finanziamenti a soggetti non meritevoli. 99 www.ilsovraindebitamento.it fattispecie di responsabilità. Ecco allora che, anche dall’analisi di fattispecie reali, quali i due decreti emanati dal tribunale pistoiese e oggetto di questo paragrafo, è ancora più evidente che il punto fondamentale e cruciale di tutta la procedura del piano del consumatore è rappresentato dal giudizio di meritevolezza riguardo il comportamento del soggetto sovraindebitato. PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA © La presente pubblicazione ed i materiali riportati sul sito sono tutelati dal Diritto d’Autore e sono destinati all’utilizzo da parte dei singoli operatori del diritto, che hanno le più ampie facoltà di utilizzo a titolo esclusivamente personale di lavoro e di studio. Ad eccezione di detta modalità di utilizzo, sono riservati tutti i diritti di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo ivi compreso la pubblicazione, in tutto o in parte, in riviste, libri, giornali, siti internet o su altri mezzi di diffusione. Eventuali utilizzi diversi da quello autorizzato, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione preventiva e scritta rilasciata dagli Autori. 100 www.ilsovraindebitamento.it Appendice normativa Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Vigente al: 1-11-2014 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE Art. 1 Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di 101 www.ilsovraindebitamento.it cui al comma 2 è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»; c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»; d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a 102 www.ilsovraindebitamento.it misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»; e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalle seguenti: «a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera abis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari». 2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo 103 www.ilsovraindebitamento.it economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente». 3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni». 4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio». Art. 2 Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera 104 www.ilsovraindebitamento.it arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»; b) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente: «Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la 105 www.ilsovraindebitamento.it tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci»; c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività»; d) all'articolo 20: 1) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»; 2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 106 www.ilsovraindebitamento.it «7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto. 7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo». Art. 3 Modifica all'articolo 1, comma 881, legge 27 dicembre 2006, n. 296 1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108». Art. 4 Modifiche all'articolo 629 del codice penale 1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 107 www.ilsovraindebitamento.it 4.000»; b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000». Art. 5 Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonché». Capo II PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SEZIONE PRIMA Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento §1 Disposizioni generali Art. 6 Finalità e definizioni 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da 108 www.ilsovraindebitamento.it quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8. 2. Ai fini del presente capo, si intende: a) per «sovraindebitamento»: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; b) per «consumatore»: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Art. 7 Presupposti di ammissibilità 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di 109 www.ilsovraindebitamento.it privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice. 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. 2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 110 www.ilsovraindebitamento.it d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. 2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. Art. 8 Contenuto dell'accordo 1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. 2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. 4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Art. 9 111 www.ilsovraindebitamento.it Deposito della proposta di accordo 1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale. 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere 112 www.ilsovraindebitamento.it le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. 3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. 3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. §2 Accordo di composizione della crisi Art. 10 Procedimento 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della 113 www.ilsovraindebitamento.it proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. 3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. 4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 114 www.ilsovraindebitamento.it 5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Art. 11 Raggiungimento dell'accordo 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. 2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei 115 www.ilsovraindebitamento.it coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. 4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. 5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato. Art. 12 Omologazione dell'accordo 1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano 116 www.ilsovraindebitamento.it ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. 3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 117 www.ilsovraindebitamento.it 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. §3 Piano del consumatore Art.12-bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. 2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. 3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha 118 www.ilsovraindebitamento.it colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo. 5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo. 6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. Art. 12-ter Effetti dell’omologazione del piano del consumatore 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. 2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori 119 www.ilsovraindebitamento.it al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. 3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. 4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4. §4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore Art. 13 Esecuzione dell'accordo 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di 120 www.ilsovraindebitamento.it diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell’accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. 4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3. 4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione Art. 14 121 www.ilsovraindebitamento.it Impugnazione e risoluzione dell'accordo 1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. 1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. 2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. 3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Art. 14-bis Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore 122 www.ilsovraindebitamento.it 1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. 2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi: a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. 3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. 4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 6. Si applica l'articolo 14, comma 5. SEZIONE SECONDA Liquidazione del patrimonio Art. 14-ter 123 www.ilsovraindebitamento.it Liquidazione dei beni 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. 3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la 124 www.ilsovraindebitamento.it documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. 6. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. Art. 14-quater Conversione della procedura di composizione in liquidazione. 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui 125 www.ilsovraindebitamento.it agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore. Art. 14-quinquies Decreto di apertura della liquidazione 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6. 2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche 126 www.ilsovraindebitamento.it ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b). 3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. Art. 14-sexies Inventario ed elenco dei creditori 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore: a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. 127 www.ilsovraindebitamento.it Art. 14-septies Domanda di partecipazione alla liquidazione 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene: a) l'indicazione delle generalità del creditore; b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. 2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere. Art. 14-octies Formazione del passivo 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). 2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato 128 www.ilsovraindebitamento.it passivo dandone comunicazione alle parti. 3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1. 4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6. Art. 14-novies Liquidazione 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle 129 www.ilsovraindebitamento.it operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi. 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. 4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura. Art. 14-decies Azioni del liquidatore 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel 130 www.ilsovraindebitamento.it patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione. Art. 14-undecies Beni e crediti sopravvenuti 1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. Art. 14-duodecies Creditori posteriori 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Art. 14-terdecies Esdebitazione 131 www.ilsovraindebitamento.it 1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 2. L'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. 132 www.ilsovraindebitamento.it 3. L'esdebitazione non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto. 5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta: a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b); b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti. 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. SEZIONE TERZA 133 www.ilsovraindebitamento.it Disposizioni comuni Art. 15 Organismi di composizione della crisi 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2. 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati 134 www.ilsovraindebitamento.it al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2. 7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata. 8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione. 9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice 135 www.ilsovraindebitamento.it da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento. 10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 136 www.ilsovraindebitamento.it Art. 16 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3; d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore. 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o 137 www.ilsovraindebitamento.it nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14- ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. Art. 17 Compiti dell’organismo di composizione della crisi ((Articolo non più previsto dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221)). Art. 18 Accesso alle banche dati pubbliche ((Articolo non più previsto dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221)). Art. 19 Sanzioni ((Articolo non più previsto dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221)). Art. 20 Disposizioni transitorie e finali 138 www.ilsovraindebitamento.it ((Articolo non più previsto dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221)). Capo III ENTRATA IN VIGORE Art. 21 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA © La presente pubblicazione ed i materiali riportati sul sito sono tutelati dal Diritto d’Autore e sono destinati all’utilizzo da parte dei singoli operatori del diritto, che hanno le più ampie facoltà di utilizzo a titolo esclusivamente personale di lavoro e di studio. Ad eccezione di detta modalità di utilizzo, sono riservati tutti i diritti di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo ivi compreso la pubblicazione, in tutto o in parte, in riviste, libri, giornali, siti internet o su altri mezzi di diffusione. Eventuali utilizzi diversi da quello autorizzato, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione preventiva e scritta rilasciata dagli Autori. 139 www.ilsovraindebitamento.it Bibliografia Riferimenti dottrinali ABI, Sovraindebitamento – Crisi d’impresa, circolare n. 3 del 25 gennaio 2013, Relazione illustrativa al d.l. 179/2012. 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