Il sovraindebitamento:
la legge c’è ma non basta
(aspetti giuridici)
Avv. Paola Moreschini
PRO.SEGUO
25 settembre 2014
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Storia della legge n.3/2012
L’Italia è stata l’ultimo tra i paesi europei ad aver
introdotto una normativa sul sovraindebitamento
L. 108/96 ha istituito un “Fondo per la prevenzione
dell’usura” finalizzato a fornire ai soggetti non
imprenditori un prestito garantito per il ripianamento
dei debiti
L. 27 gennaio 2012 n.3 “Disposizioni in materia di usura e
di estorsione, nonché di composizione delle crisi da
sovraindebitamento”
modificata dal DL n.179/2012 convertito dalla L. 221/2012
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Storia della legge n.3/2012
L’intento doveva essere quello quello di
incentivare le soluzioni contrattuali
ma il legislatore ha scelto un modello
eccessivamente procedimentalizzato
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Storia della legge n.3/2012
FINALITA’
SOCIALI
prevenzione del rischio usura, della povertà e
dell’esclusione sociale delle famiglie
PER I CREDITORI
attrazione del debitore civile nella logica
concorsuale del debitore commerciale
PER I DEBITORI
introduzione dell’esdebitazione
per i soggetti non fallibili
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Definizione di sovraindebitamento
DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO
a)un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,
ovvero
b)una definitiva incapacità del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni
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Definizione di sovraindebitamento
Il sovraindebitamento va riferito alla somma di
diverse tipologie di debiti:
-con il fisco
-con banche e finanziarie
-con gestori di servizi pubblici
-per canoni locativi
-per prestazioni sanitarie
-con fornitori
-verso altre famiglie
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
DESTINATARI
1) i debitori non soggetti alle procedure
della legge fallimentare
2) che non hanno fatto ricorso ai
procedimenti della L.3/2012 negli ultimi 5
anni
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
DESTINATARI
- imprenditori esclusi dal fallimento in
ragione delle soglie dimensionali
- imprenditori agricoli
- professionisti
- consumatori e famiglie
- associazioni e fondazioni
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
DIVERSITA’ DI DEBITORI
- riforma della L.3/2012 ha operato una
distinzione tra debitori
- finalità di consumo e finalità di
impresa
- esdebitazione ha una funzione
diversa per il debitore civile o
commerciale
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
CONSUMATORI E FAMIGLIE
- consumatore è la persona fisica che ha
assunto le obbligazioni esclusivamente per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta
- si fa riferimento al nucleo familiare per
valutare la sussistenza di una
situazione di sovraindebitamento
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Accordo con i creditori
per la ristrutturazione dei debiti
*
Piano del consumatore
*
Liquidazione del patrimonio
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Due tipi di procedure
per l'imprenditore non fallibile
- Accordo di composizione della crisi
- Liquidazione del patrimonio
Tre tipi di procedure per il consumatore
- Piano del consumatore
- Accordo di composizione della crisi
- Liquidazione del patrimonio
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
ACCORDO CON I CREDITORI
PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
- modello degli accordi (art.182 bis LF)
- tetto per raggiungere l’accordo: 60% dei
crediti
- eventuale omologazione dell’accordo da
parte del Tribunale
- vincolatività dell’accordo omologato per
tutti i creditori
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
PIANO DEL CONSUMATORE
- debiti non derivanti da attività d’impresa
- non occorre l’approvazione dei creditori
- condizione dell’assenza di indebitamento
colposo
- occorre l’omologazione del piano da parte
del Tribunale
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Valutazione sulla meritevolezza del consumatore
Piano non è omologabile se il consumatore
- ha assunto obbligazioni senza la ragionevole
prospettiva di poterle adempiere
- ha colposamente determinato la sua situazione di
sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al
credito non proporzionato alla proprie capacità
patrimoniali
Relazione particolareggiata dell’OCC
- sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza
impiegata dal consumatore
- sulle ragioni dell’incapacità del consumatore ad
adempiere
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Tribunale di Pistoia
27/12/2013 e 28/2/2014
-Decreto del 27/12/2013 di omologazione del
piano del consumatore
-Decreto del 28/2/2014 di revoca
dell’omologazione del piano in accoglimento del
reclamo proposto da un creditore che si era
opposto all’omologazione (la società finanziaria
che aveva erogato l’ultimo finanziamento)
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
TEST DI MERITEVOLEZZA
Principio del debito responsabile
va esaminato in rapporto con il principio del
credito responsabile
introdotto dal d.lgs.141/2010 con
l’inserimento nel TUB dell’art.124 bis sulla
verifica da parte dell’intermediario
finanziario del merito creditizio del cliente
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
CONTENUTO DELL’ACCORDO O DEL PIANO
liberamente determinato
- limitazioni per crediti impignorabili e privilegiati
- possibilità di conferimenti da parte di terzi per
garantire la fattibilità dell’accordo
- moratoria dei pagamenti fino ad 1 anno
dall’omologazione
- limitazioni all’accesso al mercato del credito al
consumo, all’utilizzo di strumenti di pagamento
elettronico a credito, alla sottoscrizione di
strumenti finanziari
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
- scelta alternativa rispetto all’accordo
- conversione automatica della procedura di
composizione in liquidazione
- su richiesta del creditore che contesta la
convenienza dell’accordo prima
dell’omologazione
- su richiesta del creditore dopo
l’omologazione
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Procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Valutazioni per aprire la liquidazione
Per aprire la procedura di liquidazione
va valutata la diligenza impiegata dal debitore
nell’assumere volontariamente le obbligazioni
Relazione particolareggiata dell’OCC
-sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza
impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere le
obbligazioni
-sulle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
PROCEDIMENTO
davanti al tribunale del luogo di residenza
o sede principale del debitore
- deposito dell’istanza
con la documentazione allegata
-decreto del Tribunale
°fissa l’udienza con i creditori e stabilisce forme di
pubblicità
°vieta l’inizio e dispone la sospensione delle azioni
esecutive individuali
-udienza di comparizione dei creditori
-eventuale omologazione dell’accordo/piano
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- elenco dei creditori
- elenco dei beni del debitore
- elenco atti di disposizione ultimi 5 anni
- dichiarazione redditi ultimi 3 anni
- attestazione della fattibilità del piano
- elenco delle spese correnti della famiglia con
allegato stato di famiglia
- scritture contabili degli ultimi 3 esercizi
- relazione particolareggiata per il piano del
consumatore
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
RIMEDI
- annullamento o risoluzione dell’accordo
-revoca dell’accordo o cessazione di diritto
dell’efficacia dell’omologazione del piano del
consumatore
SANZIONI
specifiche fattispecie di reato per il debitore
ed anche per l’OCC
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
ESDEBITAZIONE
- art.142 LF: liberazione dai debiti residui dopo
il fallimento
- con decreto del Tribunale revocabile
- possibilità riservata al debitore meritevole, che
non ne ha beneficiato negli ultimi 8 anni
*dopo l’attuazione dell’accordo
*dopo la liquidazione dei beni
- debiti esclusi dall’esdebitazione:
debiti con il fisco, obblighi di mantenimento,
sanzioni penali o amministrative
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Procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Valutazioni per ottenere l’esdebitazione
Per concedere il beneficio dell’esdebitazione
il giudice deve aver escluso
-che al debitore sia imputabile un ricorso al credito
colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità
reddituali
- che il debitore nei 5 anni precedenti e nel corso della
procedura abbia posto in essere atti in frode ai creditori,
simulazioni…..
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
Possono costituire OCC enti pubblici dotati di requisiti di
indipendenza, professionalità, adeguatezza patrimoniale
Possono essere iscritti di diritto nel Registro degli OCC
- gli organismi di conciliazioni delle CCIAA
- i segretariati sociali dei Comuni (L.328/2000)
- gli Ordini professionali degli avvocati, commercialisti,
notai
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
REGISTRO DEGLI ORGANISMI
- La legge 3/2012 ha istituito un Registro
degli OCC presso il Ministero della Giustizia
- Regolamento ministeriale dovrà
disciplinare:
° i requisiti e le modalità di iscrizione nel
registro
° i compensi e i rimborsi spettanti agli OCC
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
REGISTRO DEGLI ORGANISMI
Parere negativo del Consiglio di Stato del
25/7/2013 sull’articolato del Regolamento
trasmesso dal Ministero della Giustizia
* funzioni pubbliche dei gestori della crisi
* volontà del legislatore di escludere
persone giuridiche private
*possibilità per gli enti pubblici di costituire
organismi (internIi o esterni)
*divieto di esternalizzazione per gli enti
pubblici locali (L. 135/2012)
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
PROFESSIONISTI NOMINATI DAL TRIBUNALE
- Gli stessi compiti dell’OCC possono essere svolti
da un professionista o società tra professionisti
che sia in possesso dei requisiti previsti dalla LF
oppure da un notaio nominati dal Presidente del
Tribunale
- Fino all’entrata in vigore delle tariffe si applicano
i compensi per i commissari giudiziali o per i
curatori fallimentari ridotti del 40%
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
COMPITI DELL’ORGANISMO
- aiutare debitore a predisporre la proposta
- verificare la veridicità dei dati contenuti nella
proposta e nei documenti allegati
- trarre informazioni dalle banche dati pubbliche
- attestare con una relazione la fattibilità
dell’accordo/piano
- redigere la relazione particolareggiata sulle
cause dell’indebitamento (piano del
consumatore)
- depositare della proposta agli uffici fiscali
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
COMPITI DELL’ORGANISMO
- eventuale funzione di liquidatore
- curare la pubblicità e le comunicazioni ai
creditori e la raccolta delle adesioni dei creditori
- predisporre una relazione provvisoria per i
creditori e una relazione definitiva per il giudice
- controllare l’esecuzione dell’accordo
- risolvere i problemi che dovessero insorgere
durante la fase esecutiva dell’accordo/piano
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
DIVERSITA’
DI COMPITI E DI COMPETENZE
- attestazioni di fattibilità e attestazioni
di meritevolezza
- controllo sull’esecuzione del piano,
assistenza al debitore, soluzione dei
problemi con i creditori
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A livello internazionale il fenomeno del sovra