a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
Udine, 21 gennaio 2015
In scadenza l’Autoliquidazione Inail 2014-2015
Riduzioni applicabili, minimali e massimali
Il prossimo 16 febbraio 2015 scade il termine per il versamento dei premi da
autoliquidazione Inail 2014/2015. A partire da quest’anno la dichiarazione delle retribuzioni
deve essere inviata telematicamente non più entro il 16 marzo ma entro il nuovo termine
del 28 febbraio, come previsto da Delibera Presidenziale Inail dd.05/11/2014, che viene
prorogato al 2 marzo 2015 perché il 28.02 cade di sabato.
L’Inail ha pubblicato la “Guida sull’autoliquidazione dei premi e contributi associativi”,
aggiornata al 2015, reperibile sul sito internet www.inail.it al seguente percorso:
Home-Inail in caso di-Gestione rapporto assicurativo-Pagare il premio assicurativo-Pagare
il premio in autoliquidazione.
Il pagamento può essere effettuato anche in quattro rate trimestrali (16 febbraio - 16
maggio - 16 agosto prorogato al 20 agosto - 16 novembre 2013), maggiorato degli interessi
(con esclusione della prima rata). Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta
del beneficio della rateazione deve comunicare tale volontà, ovvero l’eventuale revoca,
esclusivamente tramite i servizi on-line barrando l'apposita casella del modello 1031
telematico entro il 28 febbraio 2014.
Gli artigiani senza dipendenti possono comunicare la volontà di versare il premio in 4 rate
utilizzando la funzionalità prevista nel “Punto Cliente” o tramite Contact Center.
L’invio della denuncia deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i
relativi servizi disponibili sul Punto Cliente del sito www.inail.it
Si riepilogano di seguito le riduzioni applicabili per le imprese del settore artigiano, per il
settore edile, l’addizionale fondo per le vittime amianto e i minimali/massimali dell’anno in
corso.
RIDUZIONI APPLICABILI
Imprese artigiane
Riduzione Legge di
Stabilità 2007
L.296/2006 art.1
c.780-781
Le aziende artigiane (con o senza dipendenti e assimilati) possono
usufruire della riduzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari
a condizione di aver dichiarato nell’autoliquidazione inviata lo scorso
anno di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla legge:
a) essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008
n.81 e successive modificazione (TU sicurezza) e dalle specifiche
normative di settore
b) non aver registrato infortuni nel biennio 2012-2013 (non si tiene
conto degli infortuni in franchigia e in itinere).
regolazione 2014: per beneficiare della riduzione fissata nella misura
del 7,99% le imprese devono aver fatto richiesta in occasione
dell’autoliquidazione dello scorso anno 2012/2013 barrando la
specifica casella (ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e
781) o in alternativa utilizzando l’apposito servizio predisposto sul
“Punto cliente”
regolazione 2015: per beneficiare della riduzione per il prossimo
anno le imprese devono fare richiesta nell’autoliquidazione di
quest’anno barrando l’apposita casella del modello1031 telematico
Imprese artigiane La legge di stabilità 2014 ha previsto una riduzione dei premi ordinari
Riduzione Legge di
delle polizze dipendenti e dei premi speciali unitari per il triennio 2014Stabilità 2014
2016 delle polizze artigiani. La misura delle riduzioni è pari al 14,17%
per la regolazione 2014 e pari al 15,38% per la rata 2015. La riduzione
L.147/2013 art.1
non si applica per i contratti di lavoro stipulati con contratto di
c.128
apprendistato, di lavoro occasionale accessorio e per i lavori in ambito
domestico.
Settore edile
La riduzione contributiva è stata confermata per l’anno 2014 nella
misura dell'11,50% e si applica alla sola regolazione 2014, a
condizione che i datori di lavoro siano regolari nei confronti di INAIL,
INPS e Casse Edili.
Il datore di lavoro dovrà presentare via PEC l’autodichiarazione entro
il 16 febbraio 2015 scaricabile dal sito www.inail.it sezione
modulistica, gestione rapporto assicurativo, datore di lavoro,
autoliquidazione, modello autocertificazione per sconto edile. Nel caso
in cui:
- la richiesta del beneficio sia effettuata per la prima volta, i datori di
lavoro dovranno presentare entro lo stesso termine alla Direzione
Territoriale del Lavoro anche il modulo di autocertificazione circa
l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il
decorso del periodo relativo a ciascun illecito, scaricabile dal sito
www.lavoro.gov.it Area Lavoro, Attività ispettiva, DURC, modulo di
autocertificazione
- il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione ed
abbia già presentato il modulo alla DTL lo dovrà ripresentare solo se
sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente
dichiarato
Addizionale fondo L'obbligo di versare l'addizionale per il Fondo amianto è evidenziato
per le vittime
nelle basi di calcolo del premio nel campo "Addizionale amianto
amianto
L.244/2007" se valorizzato con il "SI". L'addizionale per l'anno 2014 è
fissata nella misura dell'1,33%, da applicare sia alla regolazione 2014
L. 244/2007
sia alla rata 2015 dei soli premi ordinari dovuti sulle retribuzioni
afferenti specifiche voci di tariffa indicate nel relativo Regolamento.
ALCUNE PARTICOLARITÁ
Primo
In caso di attività iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio
pagamento del anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base
premio
di alle retribuzioni presunte, riportate nella sezione “rata” del modulo per
autoliquidazione
la comunicazione delle basi di calcolo dei premi
Cessazione
È possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti
azienda artigiana che abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente (non
ci si riferisce all’uscita di alcuni soggetti, ma alla cessazione
dell’azienda artigiana)
Contributi
Se nelle basi di calcolo è presente la sezione “contributi associativi”, il
associativi
versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il
premio Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello
di pagamento con l’indicazione del codice prestampato (“codice per
F24”, diverso per ogni anno).
MINIMALI E I MASSIMALI 2014
Generalità dei lavoratori dipendenti. Il premio assicurativo Inail viene calcolato sulle
retribuzioni effettive nel rispetto del minimale contrattuale.
Categoria di lavoratori
Minimale per la generalità dei lavoratori
Valore giornaliero
€ 47,58
Valore mensile
€ 1.237,08
Lavoratori a tempo parziale. La retribuzione oraria minimale è pari a € 7,14 (47,58 x 6 :
40 = 7,14).
Lavoratori parasubordinati. Per i lavoratori a progetto o a collaborazione coordinata e
continuativa la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto
dei minimali e massimali, frazionata in dodicesimi sulla base dei mesi di durata del rapporto;
per le prestazioni occasionali c.d. mini co.co.co. (durata non superiore a 30 giorni nel
corso dell’anno solare e compenso non superiore all’importo di €5.000) la base imponibile
è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di
rendita rapportata: ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia
previsto il numero delle effettive giornate lavorative; al mese, qualora in sede contrattuale
non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.
Minimale
Minimale
Massimale
Massimale
fino al 30.06.2014
dal 01.07.2014
fino al 30.06.2014
dal 01.07.2014
Valore giornaliero
€ 53,28
€ 53,88
€ 98,94
€ 100,06
Valore mensile
€ 1.331,93
€ 1.346,98
€ 2.473,58
€ 2.501,53
Valore annuale
€ 15.983,10
€ 16.163,70
€ 29.682,90
€ 30.018,30
Premi speciali artigiani. Per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare
artigiano ed associati in partecipazione ad imprenditore artigiano, sono stabiliti premi
speciali annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta ed alla classe di
rischio in cui è compresa la lavorazione svolta. I premi sono suddivisibili in 12 mesi e
l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla
cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo.
La retribuzione minima annua per l’anno 2014 è pari a € 14.274,00 (€47,58 x 300).
Classi di rischio
1
2
3
4
5
Premio annuo
80,90
168,70
331,60
518,50
727,20
Classi di rischio
6
7
8
9
Premio annuo
934,20
1.147,70
1.261,90
1.733,50
Retribuzione di ragguaglio. Nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscono una
retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora
non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione “di ragguaglio”,
che è pari al minimale di rendita. Tale retribuzioni si assume solo in via residuale, ovvero in
mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dunque, la retribuzione di ragguaglio, da applicare ai familiari, soci e associati di cui all’art.4,
nn.6 e 7, T.U. senza retribuzione effettiva è pari a:
Fino al 30.06.14
Dal 01.07.14
Valore giornaliero Valore mensile
€ 53,28
€ 1.331,93
€ 53,88
€ 1.346,98
Familiari partecipanti all’impresa familiare non artigiana. Il premio per i familiari
partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. è calcolato sulla retribuzione
convenzionale come di seguito indicato:
Fino al 30.06.13
Dal 01.07.13
Valore giornaliero
€ 53,51
€ 54,11
Valore mensile
€ 1.337,71
€ 1.352,87
Valore annuale
€ 16.052,52
€ 16.234,44
Tirocini formativi e di orientamento. Il premio è calcolato sulla retribuzione convenzionale
pari al minimale di rendita (voce 0611) rapportato alle giornate di presenza, pari ai seguenti
valori:
Valore giornaliero Valore mensile
Fino al 30.06.14
€ 53,28
€ 1.331,93
Dal 01.07.14
€ 53,88
€ 1.346,98
(Fonti: circolare INAIL n. 21 dd.27/03/14 e n.37 dd.01/09/14, nota Inail n.8076 dd. 14/12/14,
Guida Inail 2015)
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