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Agevolazioni per il lavoro
AGEVOLAZIONI
Autoliquidazione
Inail, gli sconti
per le imprese
In vista della scadenza del 18 febbraio dell'autoliquidazione
2007-2008, vediamo quali sono le agevolazioni che potranno
essere godute in regolazione del premio dello scorso anno
e sulla rata anticipata per il 2008
di Luca Vannoni, MGconsulting S.r.l.
I
datori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione
Inail devono procedere al
calcolo del premio mediante
la procedura dell’autoliquidazione, in scadenza il 18 febbraio 2008 in quanto il 16, termine
ordinario, cade di sabato. In particolare i datori di lavoro devono denunciare, per ogni posizione assicurativa di loro competenza, le retribuzioni del 2007 relative ai soggetti assicurati e determinare, sulla
base delle retribuzioni denunciate,
l’importo della regolazione del
premio 2007 e calcolare, sulla base delle stesse retribuzioni e degli
altri elementi comunicati dall’Inail, l’importo della rata anticipata per il 2008. Sulla base di tali
importi provvedono, con un unico
versamento ovvero mediante il pagamento rateale, al pagamento del
premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione e di rata calcolati per
ciascuna posizione assicurativa.
L’autoliquidazione interessa anche
gli eventuali contributi associativi
a carico del datore di lavoro: l’eventuale compensazione può essere
eseguita solo con riferimento allo
stesso codice e, in nessun caso, con
i premi dovuti all’Inail.
La dichiarazione delle retribuzioni, se presentata in via telematica
(non è più possibile presentarla
mediante supporto magnetico)
può essere effettuata entro il 16
marzo 2008, ma i pagamenti
devono avvenire comunque entro
il 18 febbraio 2008, ovvero, in
caso di pagamento rateale, in
quattro rate trimestrali decorrenti
dal 18 febbraio (16 maggio, 18
agosto e 17 novembre).
Nell’effettuare l’autoliquidazione
i datori di lavoro devono tenere in
considerazione le seguenti agevolazioni.
Artigianato
Lo sconto riguarda tutte le posizioni assicurative artigiane, con o
senza dipendenti, e deve essere
calcolato nell’autoliquidazione
2007-2008 unicamente in regolazione 2007, sull’importo totale
dovuto, comprensivo sia dei premi
unitari relativi ai componenti dei
nuclei artigiani sia del premio
ordinario riferito ai dipendenti, al
netto di eventuali ulteriori riduzioni spettanti per altre agevolazioni
contributive stabilite dalle norme
vigenti.
La riduzione dei premi, ai sensi
del comma 781 della legge
296/06, è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con
tutti gli obblighi previsti dal Dlgs
19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni (si ricorda
le modifiche introdotte dalla legge
123/07), e dalle specifiche normative di settore, le quali:
• abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro, concordati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e territoriale,
anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettorati
del lavoro;
• non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla
data della richiesta di ammissione al beneficio.
Dal 1° gennaio 2008, con decreto
del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, di concerto
con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’Inail, la riduzione dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sarà determinata nel limite
complessivo di un importo pari alle
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AGEVOLAZIONI PER IL LAVORO
risorse originate da un tasso di
incremento del gettito contributivo
complessivo relativo alla gestione
unitaria dell’ente accertato in sede
di bilancio consuntivo per l’anno
2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno
lordo indicato per il medesimo
anno nella Relazione previsionale e
programmatica per l’anno 2007 e,
comunque, per un importo non
superiore a 300 milioni di euro.
L’Inail, con la nota del 14 dicembre 2007, ha diramato importanti
istruzioni per le aziende artigiane
in ordine alle modalità con cui
procedere al calcolo dell’autoliquidazione 2007-2008 qualora per
la rata anticipata, nell’autoliquidazione 2006-2007, non sia stato
applicato lo sconto del 3% previsto per le aziende artigiane.
Il datore di lavoro che abbia versato a titolo di rata 2007 un importo
superiore a quello indicato nelle
basi di calcolo, potrà decurtare dal
premio complessivamente dovuto
per lo stesso anno l’importo pagato.
Si anticipa che, ad avvenuta verifica
della rateazione per l’autoliquidazione 2007, per le aziende artigiane si
procederà a verificare, da parte
dell’Inail, le eccedenze originate
dalla stessa autoliquidazione sulla
richiesta nell’autoliquidazione 2008.
Ovviamente tale attività sarà eseguita dopo l’elaborazione dell’autoliquidazione 2008 e a condizione che
l’autoliquidazione 2007 sia interamente coperta da pagamento.
Pertanto, gli interessati non devono effettuare compensazioni con
modello di delega F24 per i crediti originati dalla mancata applicazione dello sconto.
Autotrasporto
in conto terzi
Il dl 167/00 convertito, con modificazioni, nella legge 229/00 e la
legge 448/01 stabiliscono una ridu-
zione dei premi assicurativi dovuti
dalle imprese di autotrasporto in
conto terzi per i dipendenti addetti
alla guida di autoveicoli.
L’Inail, con la nota del 21 dicembre 2007, ha fornito importanti
chiarimenti per la riduzione relativa agli anni 2006, 2007 e 2008.
Per quanto riguarda il 2006, la
riduzione è pari al 34,8%, rispetto
al 32% applicato nella autoliquidazione 2006-2007. Pertanto i
datori di lavoro che non hanno
beneficiato dello sconto nella
misura definitiva hanno la facoltà
di chiedere il rimborso del credito maturato per l’anno 2006 ovvero di compensare debiti correnti in
sede di autoliquidazione 20072008 o debiti pregressi, mediante
accordi con le rispettive unità territoriali.
Per la regolazione del 2007 è confermata la riduzione in via provvisoria dei premi nella misura del
14% di quanto dovuto per i dipendenti addetti alla guida degli autoveicoli. Per la rata 2008, la riduzione, sempre a carattere provvisorio, è pari al 14%.
Pesca
È disposto in favore delle imprese,
con o senza dipendenti (autonomi,
cooperative), che esercitano la
pesca costiera, la pesca nelle
acque interne e lagunari, una
riduzione del premio nella misura del 70% (legge 27 dicembre
2006 n. 296). La legge finanziaria
2008 (legge 244/07, art. 1, comma
172) ha innalzato la riduzione
all’80% dal 1° gennaio fino al 31
dicembre 2008.
Edilizia
La legge 266/02, art. 2, comma 3,
aveva disposto fino al 31 dicembre 2006 la proroga dell’agevolazione contributiva per il settore
dell’edilizia, di cui alla legge
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341/95. Il protocollo sul welfare,
attuato mediante la legge 24
dicembre 2007 n. 247 (Gu 29
dicembre 2007, n. 301) reintroduce lo sconto. Rispetto alla
disciplina previgente, entro il 31
maggio di ciascun anno il
Governo valuta la possibilità che,
con decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale,
di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, da
adottarsi entro il 31 luglio dello
stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino
all’adozione del menzionato
decreto, si applica la riduzione
determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli
istituti previdenziali in relazione
all’effettiva riduzione accordata
ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e
non oltre il 15 dicembre dell’anno
di riferimento.
La novità legislativa introdotta a
fine anno e successiva alla redazione delle istruzioni per l’autoliquidazione 2007-2008 rende
necessario un nuovo intervento
interpretativo da parte dell’Inail.
Reimpiego dei dirigenti
privi di occupazione
Godono di una particolare riduzione i dirigenti privi di occupazione.
L’art. 20 della legge 266/97 stabilisce che alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti, e ai
consorzi tra esse, che assumano,
anche con contratto di lavoro a
termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascun
dirigente assunto e per un periodo
non superiore a 12 mesi, un contributo pari al 50% dei contributi dovuti.
Ai fini della concessione del beneficio, sono stipulate convenzioni
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AGEVOLAZIONI PER IL LAVORO
tra le agenzie regionali per l’impiego, le associazioni di categoria
e le associazioni sindacali dei dirigenti, mirate allo svolgimento di
attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti: l’ammissione
all’agevolazione contributiva è
concessa pertanto a seguito di
istanza presentata da parte delle
aziende interessate, con proprio
provvedimento motivato.
Inserimento dei disabili
I datori di lavoro beneficiano
della fiscalizzazione totale o parziale per ogni lavoratore disabile
assunto. Condizione essenziale
per poter ottenere l’agevolazione è
la stipula di apposita convenzione
tra organismi regionali competenti e l’Inail: i datori di lavoro devono presentare apposita richiesta di
autorizzazione al suddetto organismo regionale. In assenza d’autorizzazione, il premio deve essere
corrisposto per intero.
La fiscalizzazione spetta nelle
seguenti misure:
• 100% per la durata massima di
8 anni dei premi dovuti per
ogni lavoratore disabile, che
abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%
o altre minorazioni previste
dalla norma;
• 50% per la durata massima di 5
anni dei premi dovuti per ogni
lavoratore disabile che abbia
una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 e
il 79% o altre minorazioni previste dalla legge 68/99.
Sostituzione di lavoratori
assenti per maternità
Per i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di
lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale) i datori di lavoro hanno dirit-
to allo sgravio nella misura del
50% dei premi assicurativi Inail.
L’agevolazione trova applicazione
fino al compimento di un anno di
età del figlio della lavoratrice o
del lavoratore in astensione ovvero per un anno dall’accoglienza in
famiglia del minore adottato o in
affidamento.
Possono beneficiare dell’agevolazione:
• le aziende con meno di 20
dipendenti;
• le aziende nelle quali operano
lavoratrici autonome, in caso
di maternità.
Contratto di inserimento
Il dlgs 66/03, art. 59, comma 3, ha
esteso al contratto di inserimento gli
incentivi previsti per i contratti di
formazione e lavoro, con l’esclusione dei giovani di età compresa tra i
18 e i 29 anni di età, a meno che
siano in possesso di una delle altre
condizioni soggettive che danno
diritto al beneficio (v. tavola a pagina seguente).
Spettano le riduzioni per i seguenti soggetti: disoccupati di lunga
durata da 29 a 32 anni, lavoratori
con più di 50 anni di età che siano
privi di un posto di lavoro, lavoratori che desiderino riprendere
un’attività lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due
anni, donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui
il tasso di occupazione femminile
sia inferiore almeno del 20% di
quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi
del 10% quello maschile, persone
riconosciute affette da handicap in
base alla normativa vigente.
Le agevolazioni superiori al 25%
devono rispettare i requisiti previsti dall’art. 5 del regolamento Ue
2204/02, in particolare:
• l’ammontare del beneficio, con
riferimento al singolo rapporto
di lavoro, non deve superare il
50% (elevato al 60% nel caso
di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del
lavoratore assunto: l’Inps sottolinea con la circolare 74 che il
costo salariale comprende non
solo la retribuzione fiscalmente
lorda, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
• l’assunzione con contratto di
inserimento o reinserimento
deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di
dipendenti dello stabilimento
interessato, il posto o i posti
occupati devono essersi resi
vacanti a seguito di dimissioni
volontarie, di pensionamento
per raggiunti limiti d’età, di
riduzione volontaria dell’orario
di lavoro o di licenziamenti per
giusta causa e non a seguito di
licenziamenti per riduzione del
personale. L’incremento deve
essere valutato in Ula, con riferimento alle singole unità produttive, vale a dire il numero di
lavoratori occupati a tempo
pieno durante un anno e conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come
frazioni di Ula;
• il contratto deve avere una
durata pari ad almeno 12 mesi,
fatte salve le risoluzioni anticipate per giusta causa.
Il nuovo decreto ministeriale
(sostituitosi al decreto 17 novembre 2005, Gu 25/06), ha individuato, per l’anno 2007, le aree territoriali che evidenziano le prescritte situazioni di minor occupazione
e di maggior disoccupazione femminile che danno titolo ad assumere donne (di qualunque età), ivi
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AGEVOLAZIONI PER IL LAVORO
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Contratto di inserimento, gli sconti contributivi
Durata di lavoro
1. Imprese in genere (escluse quelle
del successivo punto 2)
Ubicazione territoriale
Misura del beneficio
Centro Nord
Contribuzione a carico datore di lavoro (1)
prevista per il settore di appartenenza
ridotta del 25%
Mezzogiorno (2)
Ubicate nelle circoscrizioni (individuate È dovuta la sola contribuzione prevista
annualmente con decreto ministeriale) per gli apprendisti (3)
ad alta densità di disoccupazione
2. Imprese del settore commerciale e turi- Centro-Nord
stico (4) con meno di 15 dipendenti (5)
(non si contano apprendisti, Cfl, residui,
contratti di inserimento)
Mezzogiorno (2)
3. Imprese artigiane (esclusi consorzi)
Contribuzione a carico datore di lavoro (2)
prevista per il settore di appartenenza
ridotta del 40%
È dovuta la sola contribuzione prevista
per gli apprendisti (5)
Intero territorio nazionale
È dovuta la sola contribuzione prevista
per gli apprendisti (3)
Centro-Nord
Contribuzione a carico datore di lavoro (1)
prevista per il settore di appartenenza
ridotta del 25%
Mezzogiorno (2)
Contribuzione a carico datore di lavoro (1)
prevista per il settore di appartenenza
ridotta del 50%
4. Datori di lavoro non aventi natura
di impresa
(1) Contributi previdenziali e assistenziali, compreso lo 0,50% di cui all'art. 3, legge 297/82.
(2) Territori di cui al dpr 218/78.
(3) Fino al 31 dicembre 2006 contributo fisso settimanale, pari, per l'anno 2006, a € 2,98/sett., con quota Inail. Dal 1° gennaio 2007:
contributo in percentuale, nella misura del 10%.
(4) Sono compresi: ristoranti, tavole calde, bar, bottiglierie, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e turismo.
(5) Il requisito occupazionale deve sussistere alla data di decorrenza dell'assunzione del lavoratore.
residenti, con il contratto di inserimento, in particolare le aree interessate a tale incentivazione sono
tutte le regioni e le province autonome. Tale disposizione permette
di stipulare contratti di inserimento con donne, su tutto il territorio
nazionale, godendo dello sconto
contributivo minimo pari a 25%.
Inoltre, con riferimento ai parametri indicati dal reg. (Ce) 2204/02,
tale decreto ritiene che le aree
interessate maggiormente sono
quelle relative alle regioni del
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In tali regioni è permesso stipulare contratti di inserimento con
l’applicazione dei benefici anche
se eccedenti il 25%, in relazione
alla collocazione territoriale e al
settore di appartenenza del datore
di lavoro.
Rateazione
I datori di lavoro hanno la facoltà
di chiedere di effettuare il pagamento dei premi relativi all’autoliquidazione in 4 rate di uguale
importo, che per la prossima
autoliquidazione si riferiscono
alle seguenti date:
• 18 febbraio 2008 (in quanto il
16 cade di sabato);
• 16 maggio 2008;
• 18 agosto 2008 (in quanto il 16
cade di sabato);
• 17 novembre 2008 (in quanto il
16 cade di domenica).
A decorrere dall’autoliquidazione
2007-2008, viene tenuta valida la
manifestazione di volontà già
espressa nella precedente autoliquidazione 2006-2007, effettuata
barrando la relativa casella SI nel
modello 1031. Ne consegue che il
datore di lavoro che in sede di
autoliquidazione 2006-2007 avesse richiesto il pagamento rateale e
che non intenda, in sede di autoliquidazione 2007-2008, avvalersi
di tale beneficio, dovrà compilare
e inviare, entro il 18 febbraio 2008
all’Inail, il modello Revoca
rateazione (disponibile presso il
sito www.inail.it).
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